XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Mercoledì 14 luglio 2021

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 149

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 158

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) ... 149

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 158

RISOLUZIONI:

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica (Discussione e rinvio) ... 154

INTERROGAZIONI:

5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo ... 155

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 160

5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali ... 155

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 161

5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra ... 155

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 163

5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ... 156

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 165

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (Svolgimento e conclusione) ... 156

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ... 156

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 14 luglio 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2021.

  Alessandro AMITRANO (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Nuovo testo C. 2561.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 luglio, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di propria competenza.
  Invita, quindi, il relatore, on. Viscomi, a svolgere la propria relazione e a formulare la sua proposta di parere.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di nove articoli e si inserisce nel quadro di una serie di iniziative finalizzate a sostenere la funzione sociale delle famiglie, dalla recente legge n. 46 del 2021 che ha introdotto l'assegno unico e universale a sostegno dei figli a carico, al decreto-legge n. 79 del 2021, in corso di conversione, che reca misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, allo scopo di assicurare il sostegno alle famiglie nelle more dell'entrata a regime della disciplina dell'assegno unico.
  Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che la delega legislativa prevista dal disegno di legge è finalizzata a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenerne l'indipendenza e l'autonomia finanziaria, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile. Il medesimo articolo 1 reca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe, che si affiancano ai principi e ai criteri direttivi specifici per ciascuna delega recati da altri articoli del provvedimento.
  Tali princìpi e criteri direttivi generali sono: l'applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico; la promozione della genitorialità e della parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e la equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito, nonché favorendo con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità; l'affermazione del valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, in relazione alle spese sostenute dalle famiglie, ovvero un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo; l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore; la previsione che le misure precedenti siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare; l'abolizione o la modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge in esame; il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dal provvedimento.
  Ricorda, poi, che l'articolo 2, che recava la delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, è stato soppresso, essendo la materia stata affrontata con la legge n. 46 del 2021.
  L'articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli. Nell'esercizio di tale delega, da attuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali individuati dall'articolo 1, il Governo dovrà attenersi a specifici principi e criteri direttivi.
  Tra questi, rilevano, in particolare, la razionalizzazione del sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, attraverso nuove agevolazioni con riferimento alle spese sostenute per la crescita, il mantenimento e l'educazione, per la formazione e per l'istruzione dei figli; l'istituzione progressiva, il sostegno e il rafforzamento su tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché l'introduzione di misure di contrasto alla povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio; la previsione di contributi per la copertura dei costi delle rette dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia, nonché di servizi di supporto anche individuale presso le abitazioni per le famiglie con figli minori di sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali gli asili familiari o servizi analoghi; il riconoscimento di benefici fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche e psichiche invalidanti inclusi i disturbi del comportamento alimentare ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado; la corresponsione di benefici e prestazioni nella forma di agevolazioni fiscali o erogazioni di somme di denaro vincolate allo scopo e nel rispetto dei limiti di spesa programmati; la configurazione delle misure di sostegno finanziario tenendo conto delle esigenze specifiche nel caso di condizione di disabilità di una o più persone presenti all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini di tali misure anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.
  Particolare interesse riveste il principio di delega relativo alla previsione di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
  Segnala, poi, che l'articolo 4 reca la delega al Governo per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, da attuare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari europei. La relazione illustrativa evidenzia che la delega recepisce, in sostanza, la disciplina della direttiva europea n. 2019/1158.
  Anche in questo caso, la norma, al comma 2, individua i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega relativa ai congedi parentali, oltre a quelli generali di cui all'articolo 1. In particolare, i principi e i criteri direttivi riguardano: la possibilità per i genitori lavoratori di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, anziché al dodicesimo, come previsto a legislazione vigente; l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali; la previsione, previo preavviso al datore di lavoro, di permessi retribuiti di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli; la previsione di permessi al coniuge, al convivente ovvero ad un parente entro il secondo grado per l'accompagnamento della donna in gravidanza per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità eseguite durante l'orario di lavoro; la previsione di un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori; l'introduzione di misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
  Con riferimento al congedo di paternità e di maternità, il comma 3 elenca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega. Per i padri lavoratori, si prevede un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di un progressivo incremento fino a novanta giorni lavorativi; si prevede, poi, che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore, non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio e sia usufruito assicurando un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il diritto al congedo di paternità sarà garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e saranno previste misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Per il congedo di maternità si prevede l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.
  Quanto alla copertura finanziaria della delega si prevede che, al fine di garantire l'attuazione nel limite delle risorse disponibili, essa possa avvenire anche in via progressiva.
  Passa all'articolo 5, che delega il Governo a provvedere, entro ventiquattro mesi, al riordino ed al rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
  Tra i principi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali di cui all'articolo 1 segnala in particolare: la previsione di un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute per dipendenti addetti ai servizi domestici, all'assistenza di familiari,
anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, della presenza di figli minorenni e della condizione di disabilità di uno o più membri del nucleo familiare, ovvero, in alternativa, del riconoscimento di incentivi diretti, mediante l'erogazione di somme di denaro vincolate. Si prevede, inoltre, la modulazione graduale della retribuzione percepita nei giorni di assenza nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro, nonché l'erogazione da parte dell'INPS di un'indennità integrativa per le madri lavoratrici per il periodo in cui rientrano dal lavoro dopo il congedo obbligatorio. La delega prevede, altresì, l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che prevedono modalità di lavoro flessibile con il riconoscimento ai lavoratori della facoltà di chiedere il ripristino dell'originario regime contrattuale. Un'ulteriore disposizione, inserita nel corso dell'esame presso la XII Commissione, prevede che siano introdotti strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo appositi carnet di buoni orari con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, con una previsione che sembra avere carattere generale per tutte le forme di lavoro accessorio. Si richiede, inoltre, l'introduzione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate, nonché che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni. È previsto altresì un aumento della quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata a favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. La delega introduce agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore, nonché ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno. Si prevedono, infine, incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico; nonché il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.
  Quanto alla copertura finanziaria della delega, fa presente che, anche in questo caso, si prevede che, al fine di garantire l'attuazione nel limite delle risorse disponibili, essa possa avvenire anche in via progressiva.
  L'articolo 6 reca una delega al Governo, da attuare entro ventiquattro mesi, finalizzata all'introduzione di misure per il sostegno delle famiglie nella formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.
  Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi specifici, con riferimento alle materie di interesse della Commissione segnala la previsione di detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori, nonché la previsione di agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.
  Osserva che, anche in questo caso, si prevede che, al fine di garantire l'attuazione della delega nel limite delle risorse
disponibili, essa possa avvenire anche in via progressiva.
  Segnalato che l'articolo 6-bis reca una delega al Governo, da attuare entro dodici mesi, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il sostegno e la promozione delle responsabilità familiari, fa presente che l'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata. È prevista, inoltre, una ulteriore delega per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti adottati.
  L'articolo 8 individua le risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione delle deleghe qualificandole come limite massimo di spesa. Tali risorse corrispondono a risorse già stanziate ed attualmente destinate ad una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione delle deleghe, si intende abolire o modificare. Più in particolare, la copertura dei costi dovrà avvenire, oltre che a valere sulle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, a valere sulle risorse rinvenienti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure: l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di natalità, il cosiddetto bonus bebè; il premio alla nascita; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, il cosiddetto bonus asilo nido; il Fondo di sostegno alla natalità. Al finanziamento dei costi, inoltre, concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: detrazioni fiscali per figli minori a carico; assegni per il nucleo familiare; detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La norma di copertura coincide parzialmente con quella prevista dall'articolo 3 della legge 1° aprile 2021, n. 46, che reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti all'esercizio delle deleghe, la norma prevede che i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili possano essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie.
  L'articolo 8-bis, infine, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Passando, quindi, ad illustrare la sua proposta di parere (vedi allegato 2), dopo avere premesso che l'impianto e le finalità generali del provvedimento sono ampiamente condivisi da tutti i gruppi parlamentari, sottolinea l'opportunità di introdurre correttivi alla previsione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), nel quadro della delega per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, di strumenti agevolati per la disciplina del lavoro accessorio, con particolare riferimento al ricorso ad appositi carnet di buoni orari. La formulazione della disposizione, a suo giudizio, si presta ad un'applicazione generalizzata, con il rischio del riprodursi di fenomeni di abuso, per il contrasto dei quali, nel corso della passata legislatura, la XI Commissione si è molto impegnata. Per tale motivo, propone di definire l'ambito di applicazione di tale disposizione, esplicitando che le attività di supporto retribuite attraverso i buoni siano effettuate in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona, e rendendola, in tal modo, pienamente coerente con le finalità del provvedimento.

  Niccolò INVIDIA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere del relatore, che pure ha svolto un apprezzabile lavoro di sintesi. Fa presente, tuttavia, che la radicata contrarietà del Movimento 5 Stelle a strumenti, come i voucher, che si prestano ad abusi a danno dei lavoratori, non consente di appoggiare soluzioni di compromesso. Ritiene, infatti, che le giuste finalità di semplificazione e di agevolazione in favore delle famiglie interessate potrebbero essere utilmente conseguite con il ricorso agli istituti già previsti dall'ordinamento, introducendo gli adattamenti ritenuti più opportuni.

  Elena MURELLI (LEGA), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla sua proposta di parere. Inoltre, esprimendo compiacimento per la previsione di forme di retribuzione del lavoro accessorio in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona, ritiene che la medesima finalità di limitare il peso delle responsabilità familiari gravante sulle donne potrà essere conseguita anche facendo ricorso a forme di decontribuzione per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori domestici. Richiama, altresì, le previsioni del comma 2, lettera g) dell'articolo 5 del provvedimento, che prefigurano forme di decontribuzione per le imprese in relazione alle sostituzioni di maternità, agli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e alle attività di formazione ad esse destinate.

  Paolo ZANGRILLO (FI), preannunciando il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, esprime il suo stupore per la perdurante ostinazione di chi continua a negare il valore di strumenti come i voucher, nonostante tutte le evidenze. Gli innegabili abusi che si sono in passato verificati sono piuttosto ascrivibili ai mancati controlli, rendendosi necessario, pertanto, adottare provvedimenti in tale ambito.

  Flora FRATE (MISTO) e Camillo D'ALESSANDRO (IV), preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 14 luglio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Romina MURA, presidente, intervenendo in qualità di prima firmataria dell'atto di indirizzo, ne illustra sinteticamente il contenuto, mettendo in evidenza l'importanza sempre maggiore acquisita dal settore della logistica, nel quale, tuttavia, si sono evidenziate diverse criticità, che hanno ripercussioni negative a carico dei lavoratori.
  Il suo atto di indirizzo, pertanto, è volto ad identificare i principali problemi del settore, indagandone le cause e individuando possibili soluzioni, per fornire al Governo dati e spunti per l'adozione di provvedimenti mirati.
  A tale fine, ritiene opportuno che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni, al quale potranno partecipare i rappresentanti dei lavoratori e degli operatori del settore.

  Antonio VISCOMI (PD) concorda con la presidente sull'importanza di approfondire le problematiche relative al lavoro nel settore della logistica, considerato il suo crescente peso nell'economia del Paese.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

  La seduta comincia alle 14.25.

5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Roger DE MENECH (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta, che dimostra l'impegno del Governo a vigilare per evitare che si ripetano i tentativi di ridurre i servizi nelle cosiddette aree interne del Paese. Ritiene, infatti, essenziale evitare di recare ulteriori pregiudizi ai cittadini che risiedono in tali zone, cercando un equilibrio tra la logica economica, che scoraggia il mantenimento dei servizi in zone scarsamente abitate, e le esigenze dei territori, anche al fine di contrastarne l'ulteriore spopolamento.

5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Elena MURELLI (LEGA) ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi soddisfatta della risposta, che dà conto dei grandi passi avanti compiuti nel processo di semplificazione degli oneri burocratici a carico dei cittadini. Nel sottolineare che occorre ancora fare molti passi in aventi sul fronte della semplificazione nell'accesso agli ammortizzatori sociali, esprime comunque il proprio apprezzamento per le previsioni relative a un'unica domanda per l'accesso ai benefici e al pagamento diretto della prestazione, con effetti positivi sia per i lavoratori sia per le aziende. Condivide, inoltre, il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle parti sociali nel tavolo di confronto per la riforma degli ammortizzatori sociali, augurandosi che la possibilità di partecipazione sia estesa anche alle associazioni di minore dimensione, in quanto a conoscenza di realtà più circoscritte e portatrici di esigenze ugualmente meritevoli di tutela.

5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Luciano CANTONE (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara molto soddisfatto della risposta, che dimostra il superamento delle incertezze interpretative che hanno causato un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente impegnati nel medesimo settore dei servizi aeroportuali di terra. A tale risultato si è giunti grazie all'impegno del Governo, che ha consentito l'approvazione di un emendamento a sua prima firma al decreto-legge «Sostegni bis», in corso di conversione, che prevede l'integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Paola FRASSINETTI (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può fare a meno di interrogarsi sui motivi dei ritardi segnalati nella sua interrogazione, che, seppure in via di superamento, hanno causato disagi e acuito i problemi delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. I ritardi, infatti, non consentono di conseguire la finalità del sostegno alle famiglie nel periodo di massimo bisogno, che è quello immediatamente successivo agli incidenti. Per tale motivo, si augura che nel futuro non si ripetano inconvenienti del genere, al fine di evitare il rischio di depotenziare strumenti di sostegno di grande utilità.

  Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
(Svolgimento e conclusione).

  Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Intervenendo da remoto, Gian Paolo ONETO, direttore della direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche economiche dell'ISTAT, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, quindi, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).

  Intervenendo da remoto, Gian Paolo ONETO, direttore della direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche economiche dell'ISTAT, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Romina MURA, presidente, ringrazia il dottor Oneto per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

  Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Intervenendo da remoto, Sergio SCICCHITANO, primo ricercatore dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Interviene, quindi, per formulare osservazioni, la presidente Romina MURA.

  Sergio SCICCHITANO, primo ricercatore dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in sede di replica, intervenendo da remoto, rende ulteriori precisazioni.

  Romina MURA, presidente, ringrazia il dottor Scicchitano per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI Commissione - mercoledì 14 luglio 2021

ALLEGATO 1

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   osservato che il provvedimento è volto a ridefinire la complessiva architettura nazionale in materia di sicurezza informatica, con la costituzione di un'Agenzia nazionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla quale sono attribuite le principali funzioni specialistiche in materia;

   visto l'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il cui modello segue, con gli opportuni adattamenti, quello definito dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);

   preso atto che l'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata dall'articolo 6, che rinvia ad un successivo regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia stessa, prevedendo fino a un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle risorse disponibili;

   considerato che, con riferimento alla disciplina del personale dell'Agenzia, l'articolo 12, ai commi 1 e 2, rinvia ad un apposito regolamento la disciplina del relativo ordinamento, del reclutamento e del trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, che il trattamento economico riconosciuto al personale sia pari a quello goduto dai dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito, e che l'equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico sia a quello previdenziale, produca effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia;

   osservato che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, in sede di prima applicazione, in 300 unità, delle quali fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 di personale non dirigenziale, e che, successivamente, tale dotazione potrà essere rideterminata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

   osservato che il provvedimento si inserisce nel quadro di una serie di iniziative legislative finalizzate a sostenere la funzione sociale delle famiglie e la genitorialità, con misure che incidono anche su ambiti materiali di competenza di questa Commissione;

   rilevato che l'articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli e che uno specifico principio di delega prevede il riconoscimento di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

   considerato che l'articolo 4 reca la delega al Governo per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, recependo, in sostanza, la disciplina della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;

   visto che l'articolo 5 delega il Governo a provvedere al riordino e al rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

   osservato che l'articolo 5, comma 2, lettera f), stabilisce che, nell'attuazione di tale ultima delega, siano introdotti strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo appositi carnet di buoni orari con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, con una previsione che, nell'attuale formulazione, sembra avere carattere generale e applicarsi a tutte le forme di lavoro accessorio;

   preso atto che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata all'introduzione di misure per il sostegno delle famiglie nella formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani;

   tenuto conto che alla copertura degli effetti finanziari del provvedimento si provvede, ai sensi dell'articolo 8, a valere sulle risorse già stanziate e attualmente destinate a una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione delle deleghe, si intende abolire o modificare;

   osservato che la norma di copertura coincide parzialmente con quella prevista dall'articolo 3 della legge 1° aprile 2021, n. 46, che reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

   considerato che, in caso di insufficienza delle risorse, il medesimo articolo 8 prevede che i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie;

   rilevato che, al fine di assicurare la più ampia attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti negli articoli 3, 4, 5 e 6, è necessario che, nel provvedimento in esame o in successivi provvedimenti legislativi adottati precedentemente o contestualmente ai relativi decreti legislativi, siano stanziate adeguate risorse finanziarie da destinare alla occorrente copertura finanziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente: f) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali

ALLEGATO 3

5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante manifesta preoccupazione per la riduzione dei servizi delle sedi INAIL di Belluno e Rovigo che potrebbero essere declassate, determinando conseguenze penalizzanti per l'intero tessuto produttivo e sociale dei territori provinciali.
  L'INAIL, interpellato su tale questione, ha rappresentato che l'ipotesi di declassamento delle sedi di Belluno e Rovigo, attraverso la riconfigurazione dell'attuale assetto e il conferimento della responsabilità gestionale ad un funzionario apicale, non trova conferma in provvedimenti o progetti assunti dall'Istituto.
  Il rischio derivante dalla paventata riclassificazione della tipologia delle citate strutture, consistente nel depauperamento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi, in particolare a favore degli assistiti, non è – a giudizio dell'INAIL – coerente con gli interessi stessi dell'Istituto, in ragione del portafoglio di rendite e malattie professionali attualmente gestito e in ossequio al principio di capillarità di accesso alle sedi istituzionali, considerate anche le caratteristiche dei territori provinciali.
  Non sussiste, pertanto, alcuna ipotesi attualmente allo studio di rivisitazione del modello di erogazione dei servizi che implichi un intervento organizzativo di declassamento delle sedi locali di Belluno e Rovigo; infatti non è stata sottoposta da parte della Direzione regionale Veneto alcuna ipotesi di variazione dell'articolazione delle Direzioni territoriali di competenza, come espressamente previsto dall'articolo 44, comma 1, del Regolamento di organizzazione dell'Istituto.
  I modelli organizzativi e gestionali dell'Istituto tendono a ottimizzare le risorse assegnate alle singole Strutture territoriali, consentendo loro di operare ed evadere richieste degli assistiti a prescindere dalla competenza territoriale, mirando a servizi e prestazioni efficienti e aderenti alle attese dei clienti.
  L'INAIL pertanto, sollecitata dal Ministero che rappresento, ha confermato che – allo stato – non sussistono iniziative atte alla rivisitazione del modello organizzativo sui territori provinciali di Belluno e Rovigo.
  Concludo assicurando la massima attenzione e vigilanza del Ministero del lavoro sull'evoluzione della vicenda segnalata dall'interrogante, ritenendo che sia necessario garantire la completa funzionalità dei servizi offerti dalle sedi di Belluno e Rovigo indirizzati a soddisfare, attraverso l'erogazione delle prestazioni assicurative, sanitarie e socio educative, le esigenze e i bisogni dei lavoratori e delle imprese di quei territori.

ALLEGATO 4

5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo pone il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, con particolare riguardo alle esigenze di semplificazione degli adempimenti che gravano sulle modalità di presentazione delle istanze per l'erogazione dei trattamenti, rivelatesi particolarmente onerose per lavoratori nel corso dell'emergenza sanitaria.
  La tutela di lavoratori e aziende nel lungo periodo dell'emergenza epidemiologica è stata assicurata, come noto, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
  Le diverse tipologie di trattamenti discendono dall'applicazione della disciplina che regolamenta – a regime – la materia, come da ultimo rivisitata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che ha previsto una modulazione delle misure in relazione alla diversa platea dei datori di lavoro richiedenti.
  In merito alle modalità di richiesta dei trattamenti, si evidenzia che in fase applicativa sono state introdotte alcune misure di semplificazione. In particolare, al fine di uniformare le relative tempistiche, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che le domande di accesso a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 debbano essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  Va, peraltro, ricordato che il regime decadenziale è stato più volte temperato da interventi legislativi finalizzati a introdurre differimenti dei termini di invio delle domande e dei dati necessari al pagamento diretto dei trattamenti.
  Parallelamente, sono state previste disposizioni speciali – quali deroghe ai limiti di durata complessiva dei trattamenti, esenzione dal versamento del contributo addizionale a carico delle aziende e semplificazioni procedurali.
  Il processo di semplificazione ha riguardato, tra l'altro, anche le modalità di pagamento diretto dei trattamenti; in tal senso è stata introdotta la possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere l'erogazione di un'anticipazione della prestazione spettante ai lavoratori (40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo oggetto della richiesta) e sono state contemporaneamente rivisitate le modalità di gestione e compilazione dei modelli collegati al pagamento.
  Da ultimo è stato introdotto, con il decreto-legge «Sostegni», un nuovo flusso telematico di trasmissione dei dati da parte delle aziende denominato «UniEmens – Cig», utile a snellire e velocizzare il sistema dei pagamenti.
  Sempre in tema di semplificazioni degli adempimenti, si anticipa, infine, che l'INPS sta definendo la realizzazione un sistema informatico di trasmissione delle richieste di accesso ai trattamenti, finalizzato all'introduzione di una domanda unica per tutte le tipologie.
  Certamente l'esigenza manifestata dall'interrogante è meritevole della massima considerazione e sarà uno degli assi portanti della riforma degli ammortizzatori sociali che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sta condividendo in questi giorni con i Ministri competenti e che sarà sottoposta a breve all'attenzione delle parti sociali e del Parlamento. In particolare, come affermato in più occasioni dal Ministro, la riforma sarà orientata a estendere i trattamenti ai settori finora esclusi e alle piccole imprese, al fine di creare un sistema di tutele universale e il più possibile uniforme, capace però di adeguarsi con
elasticità alle dinamiche dei diversi comparti produttivi.
  Nel condividere pienamente l'esigenza di coinvolgimento e informazione delle parti sociali manifestata dall'onorevole interrogante, ricordo che nei mesi scorsi è stato attivato un tavolo di confronto per discutere l'impianto della riforma, al quale hanno partecipato i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi. Assicuro pertanto che anche in questa fase finale prima della presentazione definitiva della riforma, sarà garantito il massimo confronto con le parti sociali, nel rispetto dei criteri fin qui adottati della rappresentatività e del pluralismo.

ALLEGATO 5

5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo il riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  In base al decreto interministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, il suddetto Fondo può erogare prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
  Voglio preliminarmente sottolineare che, pur se all'inizio dell'emergenza i trattamenti in deroga non consentivano l'integrazione da parte del Fondo, il Ministero – consapevole delle difficoltà cui sarebbe andato incontro il settore – ha ugualmente assicurato la tutela dei lavoratori con diverse forme di CIGS.
  Una di queste forme è stata rappresentata dal decreto ministeriale n. 147 del 15 dicembre 2020, che, all'unico articolo, ha previsto che «per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'articolo 1 nel citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'articolo 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva».
  In merito alla problematica sollevata nell'atto, faccio presente per effetto di uno specifico intervento del legislatore, operato con l'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e, poi, successivamente, con l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stata espressamente prevista l'estensione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 95269 del 2016, ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per quelli compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
  Proprio in queste ore, il Parlamento è intervenuto sulla questione in oggetto, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti della crisi pandemica sui lavoratori del settore aeroportuale ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Come noto, presso la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge «Sostegni bis», è stata approvata una disposizione che stanzia 12 milioni di euro per l'anno 2021, per estendere le prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS, anche in relazione ai trattamenti di integrazione
salariale in deroga destinati ai lavoratori del settore, con il riconoscimento delle spettanze arretrate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
  Inoltre, segnalo che, – sempre in sede di conversione del cosiddetto decreto «Sostegni bis» – è stata incrementata la dotazione del citato Fondo di solidarietà di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  Le misure adottate testimoniano pertanto la particolare attenzione delle istituzioni alla tutela dei lavoratori e dei settori produttivi che hanno maggiormente sofferto le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

ALLEGATO 6

5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto viene richiesto al Governo quale sia la tempistica per l'adozione del decreto ministeriale che fissa gli importi per l'anno 2021 relativi al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni, istituito nel 2007 con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni.
  Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono quindi esclusi sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.
  Le risorse destinate dal Ministero a questo Fondo vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall'INAIL, come rendita ai superstiti, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
  L'importo della prestazione è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei componenti del nucleo dei familiari superstiti ed è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Relativamente all'emanazione del decreto, voglio rassicurare l'onorevole interrogante che con decreto ministeriale n. 130 del 10 giugno 2021, sono stati determinati – per l'anno 2021 – gli importi delle prestazioni del beneficio una tantum per ciascuna tipologia di nucleo familiare a carico del Fondo. Tali importi sono stati determinati – sulla base delle stime redatte dalla Consulenza statistico-attuariale dell'Inail, elaborate tenendo conto delle serie storiche, nonché sulla base delle risorse economiche disponibili – nel seguente modo:

   5 mila euro per nucleo familiare con un solo superstite;

   9 mila euro per nucleo familiare con due superstiti;

   13 mila euro per nucleo familiare con tre superstiti;

   19 mila euro per nucleo familiare con più di tre superstiti.

  Il decreto è stato quindi trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e, contestualmente, all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il previsto controllo di regolarità contabile.
  All'atto del perfezionamento del decreto, il Ministero del lavoro provvederà – ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 – a darne «pubblicità legale» nonché al contestuale trasferimento all'INAIL delle risorse necessarie per l'erogazione dei benefici in favore dei soggetti aventi diritto.
  Concludo sottolineando che è certamente una priorità per il Governo fornire un tempestivo sostegno ai familiari che perdono tragicamente il loro familiare per infortunio sul lavoro, congiuntamente ad un deciso, necessario rafforzamento delle politiche strutturali per la sicurezza sul lavoro.
  In queste settimane l'azione del Governo è stata orientata ad un più efficace coordinamento istituzionale delle attività di controllo svolte dai soggetti competenti e all'individuazione di misure più incisive in materia di prevenzione del rischio infortuni. Al riguardo, tra gli interventi più qualificanti del Governo, ricordo gli investimenti
e i progetti previsti dal PNRR per il rafforzamento dell'Ispettorato del lavoro e per l'attuazione di un piano straordinario di lotta al lavoro sommerso, nonché gli interventi per promuovere la regolarità dei rapporti di lavori, tra i quali la recente adozione del decreto ministeriale che introduce a livello nazionale il meccanismo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel settore edile.