V Commissione

Bilancio, tesoro e programmazione

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Commissione V (Bilancio)

Comm. V

Bilancio, tesoro e programmazione (V)
SOMMARIO
Giovedì 8 luglio 2021

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 14

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 52

ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030) ... 122

V Commissione - Resoconto di giovedì 8 luglio 2021

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

  La seduta comincia alle 11.10.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative che recano temi di carattere generale, comuni a più gruppi, identificati come «macro temi». A tale proposito, fa presente che gli emendamenti in questione saranno tutti riformulati dai relatori in relazione a ciascun singolo «macro tema», in un identico testo, fermo restando che la sequenza con cui essi verranno indicati a margine dei testi riformulati dipenderà esclusivamente dalla posizione che essi rivestono all'interno del fascicolo delle proposte emendative segnalate, e che tale sequenza non è in alcun modo rappresentativa di un ordine di priorità.
  Ciò posto, avverte altresì che l'onorevole Gabriele Lorenzoni sottoscrive il subemendamento Melilli 0.68.032.8 come riformulato; l'onorevole Gusmeroli sottoscrive tutte le proposte emendative segnalate sottoscritte dal gruppo Lega; l'onorevole Scanu sottoscrive l'emendamento Mura 38.6; l'onorevole Fassina sottoscrive gli emendamenti Cannizzaro 50.051 e 50.056; l'onorevole Trano sottoscrive l'articolo aggiuntivo Piera Aiello 13.03; l'onorevole Carnevali sottoscrive l'emendamento Pizzetti 40.5; l'onorevole Piera Aiello sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 52.098; l'onorevole Paita sottoscrive l'emendamento Foscolo 49.1; l'onorevole Plangger ritira l'articolo aggiuntivo 41.01; l'onorevole Mollicone sottoscrive le proposte emendative Meloni 7.69 e Trancassini 11.039; l'onorevole Capitanio sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paita 63.07, come riformulato; gli onorevoli Capitanio e Maccanti sottoscrivono l'emendamento Lattanzio 67.31, come riformulato; l'onorevole Pella sottoscrive l'emendamento Lollobrigida 26.25, come riformulato; gli onorevoli Torromino e Occhiuto sottoscrivono gli articoli aggiuntivi Cannizzaro 50.051 e 50.056; l'onorevole Ubaldo Pagano sottoscrive l'emendamento Gagnarli 68.022 come riformulato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede chiarimenti in ordine alla numerazione degli emendamenti riformulati.

  Fabio MELILLI, presidente, ribadisce che gli emendamenti mantengono la numerazione originaria riportata nel fascicolo. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» del wedding, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Trancassini 1.82, Ubaldo Pagano 1.122, degli articoli aggiuntivi Frassini 1.022 e Alemanno 6.038, degli identici emendamenti Mazzetti 8.39, Novelli 8.41, Bonomo 8.10, Occhionero 8.17 e Alemanno 8.27, nonché dell'emendamento Amitrano 43.20. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in un identico testo e che hanno chiesto di aggiungere la propria sottoscrizione i deputati dei gruppi Italia Viva e Movimento 5 Stelle nonché i deputati Fassina e Amitrano.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli emendamenti Trancassini 1.82, Ubaldo Pagano 1.122, gli articoli aggiuntivi Frassini 1.022 e Alemanno 6.038, gli identici emendamenti Mazzetti 8.39, Novelli 8.41, Bonomo 8.10, Occhionero 8.17 e Alemanno 8.27, nonché l'emendamento Amitrano 43.20, riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» del Terzo settore, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli identici emendamenti Carnevali 1.31 e Comaroli 1.52, e degli articoli aggiuntivi Lepri 10.07 e Palmieri 12.014. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in un identico testo e che hanno chiesto di aggiungere la propria sottoscrizione i deputati del gruppo Coraggio Italia.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede al Governo di sapere per quale motivo la nuova formulazione degli emendamenti riguardanti gli enti del Terzo settore non rechi alcun riferimento al decreto legislativo n. 117 del 2017 che reca la disciplina del Codice del Terzo settore che fa riferimento ad enti non costituiti in forma di impresa. Nell'emendamento in esame si fa riferimento invece ad altri soggetti, quali enti religiosi, ONLUS e titolari di partita IVA.

  La Viceministra Laura CASTELLI non ritiene necessaria l'indicazione esplicita del decreto legislativo n. 117 del 2017, in quanto l'emendamento aggiunge risorse a quelle già autorizzate dal decreto-legge.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede ulteriori chiarimenti sulla norma autorizzatoria a cui fa riferimento la Viceministra.

  Fabio MELILLI, presidente, ritiene che non sia necessario che l'emendamento citi esplicitamente il Codice del Terzo settore, dal momento che dispone l'aumento delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) ritiene invece opportuno l'esplicito riferimento al decreto legislativo n. 117 del 2017.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA osserva che la proposta, nella prima parte, dispone l'aumento delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore e, nella seconda parte, si limita a destinarne una quota ai soggetti ivi indicati.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) ringrazia la sottosegretaria per la risposta chiarificatrice, pur ritenendo che la nuova formulazione delle proposte emendative in esame avrebbe potuto essere ulteriormente migliorata, allo scopo di evitare future incertezze interpretative.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 1.31 e Comaroli 1.52 e gli articoli aggiuntivi Lepri 10.07 e Palmieri 12.014, riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite al «macro tema» delle IPAB, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, dell'articolo aggiuntivo Del Barba 1.014 e degli identici articoli aggiuntivi Pella 25.034 e Paternoster 25.016. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in un identico testo e che hanno chiesto di aggiungere la propria sottoscrizione il deputato Trano e i deputati del gruppo Partito Democratico componenti della Commissione bilancio.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Del Barba 1.014 e gli identici articoli aggiuntivi Pella 25.034 e Paternoster 25.016, riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite al «macro tema» della revisione di prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, dell'articolo aggiuntivo Paternoster 1.023 e degli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 21.03, Trancassini 21.011, Lucchini 21.07, Sut 21.010, Gagliardi 21.02, Mazzetti 21.015 e Lupi 21.016. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in un identico testo e che hanno chiesto di aggiungere la propria sottoscrizione il deputato Trano e i deputati del gruppo Partito Democratico.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Ubaldo PAGANO (PD) chiede chiarimenti al Governo sul motivo per il quale nella proposta di riformulazione non si faccia riferimento anche alle risorse pubbliche destinate al finanziamento della ricostruzione privata nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto.

  Fabio MELILLI, presidente, ritenendo che quello segnalato dal deputato Ubaldo Pagano sia un tema estremamente importante, auspica che il Governo, che pure è sensibile alla questione, approfondisca ulteriormente i termini del problema che impedisce di affrontare tale tema in questa sede. È infatti urgente, intervenire per evitare che le imprese private preferiscano dirottare la loro attività in settori in cui i prezzi dei materiali sono più bassi, causando, in tal modo, il blocco della ricostruzione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alle considerazioni del presidente e ribadisce l'urgenza di risolvere il problema, ritenendo che la proposta di riformulazione all'esame della Commissione possa evitare gli effetti della mancata regolamentazione dei prezzi nel settore della ricostruzione nelle zone terremotate.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, sottolineando che il Governo è estremamente sensibile alla questione, ribadisce che la sua complessità richiede soluzioni approfondite, che non possono essere trovate nel poco tempo a disposizione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che basterebbe prevedere la destinazione di risorse al Commissario straordinario per la ricostruzione, a cui spetterebbe decidere successivamente la ridefinizione dei prezzi dei contratti. Si augura, dunque, che l'asserita complessità della questione non riguardi, come teme, la copertura finanziaria, perché sarebbe inaccettabile bloccare proprio il settore della ricostruzione post sisma mentre per altri settori non si sono incontrati ostacoli.

  Fabio MELILLI, presidente, auspica che il Governo superi al più presto le criticità a cui ha accennato la sottosegretaria, escludendo che esse possano riguardare la copertura finanziaria, dal momento che il credito di imposta, che finanzia la ricostruzione privata, risulta essere sufficientemente capiente.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, rispondendo alle sollecitazioni della Commissione, propone di accantonare la trattazione del «macro tema» della revisione di prezzi dei materiali nei contratti pubblici, ribadendo che il Governo, consapevole dell'importanza della questione relativa alla ricostruzione, sta già verificando le modalità di soluzione, che, a suo avviso, potranno essere proposte con il primo provvedimento utile all'esame del Parlamento.

  Fabio MELILLI, presidente, prendendo atto della proposta della sottosegretaria, avverte che si intendono accantonate le proposte emendative riferite al «macro tema» della revisione di prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui è stata proposta una riformulazione in identico testo.
  Avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» delle chiusure parziali delle attività, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare dell'emendamento Meloni 2.21, degli identici emendamenti Muroni 2.2, Carbonaro 2.18, Colmellere 2.6, Mollicone 2.15, Orfini 2.7 e Fratoianni 2.22 e degli identici emendamenti Zucconi 2.14, Squeri 2.26, Gagliardi 2.5, Manzo 2.19 e Schullian 2.9.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sugli emendamenti Meloni 2.21 e Mollicone 2.15 e Zucconi 2.14, evidenzia come i primi due trattino lo stesso argomenti degli altri, ma in maniera molto diversa. Sono infatti volti a prevedere la destinazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse a vantaggio delle imprese delle quali sia stata disposta la chiusura per un periodo di 30 giorni, anziché di almeno quattro mesi, come previsto nel testo del decreto, mentre il testo degli emendamenti, come riformulato dal Governo, prevede invece 100 giorni, che sono circa 3 mesi e mezzo. Nell'esprimere analoghe considerazioni in ordine all'emendamento Zucconi 2.14, non accetta la riformulazione dei citati emendamenti proposta dai relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori delle restanti proposte emendative riferite al «macro tema» delle chiusure parziali delle attività hanno accettato la citata proposta di riformulazione in identico testo.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede di sottoscrivere gli identici emendamenti Muroni 2.2, Carbonaro 2.18, Colmellere 2.6, Mollicone 2.15, Orfini 2.7 e Fratoianni 2.22 e gli identici emendamenti Zucconi 2.14, Squeri 2.26, Gagliardi 2.5, Manzo 2.19 e Schullian 2.9, come riformulato.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Muroni 2.2, Carbonaro 2.18, Colmellere 2.6, Orfini 2.7 e Fratoianni 2.22 e gli identici emendamenti Squeri 2.26, Gagliardi 2.5, Manzo 2.19 e Schullian 2.9, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che per effetto dell'approvazione dei predetti emendamenti risultano assorbiti gli emendamenti Meloni 2.21 e Mollicone 2.15 e Zucconi 2.14.
  Avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» delle fiere, di cui è proposta una riformulazione dai relatori in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, dell'emendamento Bordonali 2.20, dell'articolo aggiuntivo Donno 2.010, degli identici emendamenti Paternoster 7.49, Fiorini 7.44, Marco Di Maio 7.17 e Dal Moro 7.28, delle identiche proposte emendative Frassini 8.020, Lorenzin 8.04, Porchietto 8.025 e Lupi 8.3, dell'articolo aggiuntivo Martinciglio 8.016 e dell'emendamento Gagliardi 34.7. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo.
  Avverte inoltre che i componenti di tutti i gruppi parlamentari della Commissione sottoscrivono le citate proposte emendative nel testo riformulato.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva l'emendamento Bordonali 2.20, l'articolo aggiuntivo Donno 2.010, gli identici emendamenti Paternoster 7.49, Fiorini 7.44, Marco Di Maio 7.17 e Dal Moro 7.28, le identiche proposte emendative Frassini 8.020, Lorenzin 8.04, Porchietto 8.025 e Lupi 8.3, l'articolo aggiuntivo Martinciglio 8.016 e l'emendamento Gagliardi 34.7, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà al «macro tema» del Fondo usura al quale corrisponde l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 2.04, di cui è proposta dai relatori una riformulazione, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Avverte che il presentatore di tale proposta emendativa ha accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 2.04, come riformulato.

  Piera AIELLO (MISTO), richiamando l'articolo aggiuntivo 13.03 a sua prima firma di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 2.04, esprime sconcerto per il fatto che esso non sia stato posto in votazione e per il fatto che il Governo abbia invece proposto una riformulazione dell'articolo aggiuntivo in esame concernente la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Sostiene che, a differenza di quest'ultimo che ha carattere oneroso, la sua proposta emendativa comporta un risparmio per il Fondo anti-racket di circa 500.000 euro all'anno. Nel ricordare alla rappresentante del Governo di aver inviato il testo della sua proposta da molti giorni, ricorda che l'Assemblea aveva approvato un suo ordine del giorno all'unanimità che si impegnava il Governo ad approvare una modifica legislativa in tale direzione nel primo provvedimento utile.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta all'onorevole Aiello, precisa che il suo articolo aggiuntivo 13.03 è stato accantonato e che potrà essere esaminato in seguito.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), associandosi alle considerazioni esposte dalla collega Aiello, ricorda che l'articolo aggiuntivo Piera Aiello 13.03 trae origine dai suggerimenti delle associazioni delle vittime del racket e dell'usura e dei procuratori impegnati nel contrasto a tali reati. Nell'auspicare che la rappresentante del Governo dia seguito all'impegno di riconsiderare in seguito la proposta emendativa, chiede che almeno ne sia proposta una riformulazione.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i componenti di tutti i gruppi parlamentari della Commissione sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 2.04, come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 2.04, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» degli impianti di risalita, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Lollobrigida 3.22, Frassini 3.15, Colletti 3.3 e Costa 3.18. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in un identico testo.
  Avverte, altresì, che i componenti di tutti i gruppi della Commissione sottoscrivono i predetti emendamenti, come riformulati.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli emendamenti Lollobrigida 3.22, Frassini 3.15, Colletti 3.3 e Costa 3.18, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» dei centri commerciali, di cui è proposta una riformulazione dai relatori in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli emendamenti identici emendamenti Morani 4.9, Fassina 4.77, De Luca 4.10, Osnato 4.80, Frassini 4.34, Meloni 4.73 e Cattaneo 4.107, dell'emendamento Adelizzi 4.58 e degli identici emendamenti Lupi 4.3, Zucconi 4.79, Del Barba 4.47, Squeri 4.93, Benamati 4.11, Frassini 4.33 e Ribolla 4.37. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Morani 4.9, Fassina 4.77, De Luca 4.10, Osnato 4.80, Frassini 4.34, Meloni 4.73 e Cattaneo 4.107, l'emendamento Adelizzi 4.58 e gli identici emendamenti Lupi 4.3, Zucconi 4.79, Del Barba 4.47, Squeri 4.93, Benamati 4.11, Frassini 4.33 e Ribolla 4.37 come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» del blocco sfratti e dell'IMU 2021, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli articoli aggiuntivi D'Orso 4.040 e 4.048, Bianchi 4.028, Braga 4.019, Costanzo 6.010, Gagliardi 57.02 e degli identici articoli aggiuntivi Topo 77.03, Lucaselli 77.04 e Meloni 77.06. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo e che hanno chiesto di aggiungere la propria sottoscrizione i deputati dei gruppi Forza Italia e Movimento 5 Stelle.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 77.04, nel far presente che la riformulazione proposta lega l'esenzione IMU in favore dei proprietari locatori all'emanazione della sentenza della convalida di sfratto, afferma che la sua proposta emendativa, invece, accordava il beneficio dell'esenzione a tutti coloro che avessero depositato la domanda di rilascio e fossero stati interessati dalla sospensione delle esecuzioni prevista a causa del COVID-19. Sottolinea che in tal modo si ha comunque certezza sulla fondatezza della domanda giudiziale e, nello stesso tempo, si accorda un beneficio a chi ha subito un danno.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta all'onorevole Lucaselli, fa presente che il testo del suo articolo aggiuntivo 77.04 amplierebbe la platea dei beneficiari per i quali è previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU, con conseguenze di carattere finanziario.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi D'Orso 4.040 e 4.048, Bianchi 4.028, Braga 4.019, Costanzo 6.010, Gagliardi 57.02 e gli identici articoli aggiuntivi Topo 77.03, Lucaselli 77.04 e Meloni 77.06 come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» dei canoni demaniali, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 6.05, degli emendamenti De Micheli 7.50, Ripani 43.33, De Giorgi 68.26 e Viviani 68.46 nonché dell'articolo aggiuntivo Pastorino 73.061. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gagliardi 6.05, gli emendamenti De Micheli 7.50, Ripani 43.33, De Giorgi 68.26 e Viviani 68.46 e l'articolo aggiuntivo Pastorino 73.061, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» delle città d'arte e UNESCO, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Pella 7.93, Patelli 7.5, Novelli 7.92 e dell'articolo aggiuntivo Baldino 56.08. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo e che i componenti del gruppo del Partito democratico dichiarano di sottoscrivere le predette proposte emendative.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli emendamenti Pella 7.93, Patelli 7.5, Novelli 7.92 e l'articolo aggiuntivo Baldino 56.08 come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» delle attività ricettive extralberghiere, di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, dell'emendamento Trano 1.15 e Faro 7.051. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo e che i componenti di tutti i gruppi parlamentari e il deputato Angiola sottoscrivono le predette proposte emendative.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Marialuisa FARO (M5S) sottolinea l'importanza della sua proposta emendativa che concerne attività economiche di non secondaria importanza per l'economia nazionale, nonostante quanto talvolta si ritiene.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) si associa all'onorevole Faro e ringrazia il Ministro Garavaglia per l'impegno sul tema.

  La Commissione approva l'emendamento Trano 1.15 e l'articolo aggiuntivo Faro 7.051 come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame della proposta emendativa Ciampi 8.1, rientrante nel «macro tema» delle concerie, di cui è proposta dai relatori una riformulazione, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Avverte che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione che l'emendamento è stato sottoscritto dai gruppi Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Coraggio Italia nella nuova formulazione.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Ciampi 8.1 nella nuova formulazione (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» «credito d'imposta sisma Centro Italia, Ischia, INGV», di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta degli emendamenti Pezzopane 4.8 e Trancassini 9.59 e degli articoli aggiuntivi Terzoni 9.063, Patassini 20.06 e Albano 20.08. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo.

  La Viceministra dell'economia e delle finanze Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Raffaele NEVI (FI), dopo aver sottoscritto le citate proposte emendative, segnala all'attenzione delle rappresentanti del Governo l'esigenza di un ampliamento delle misure previste a seguito del sisma del 2016 e del 2017.

  La Viceministra Laura CASTELLI riferisce che il fondo è incapiente rispetto ad un ampliamento delle misure cui sono preordinate le relative risorse.

  La Commissione approva gli emendamenti Pezzopane 4.8 e Trancassini 9.59 e gli articoli aggiuntivi Terzoni 9.063, Patassini 20.06 e Albano 20.08 come riformulati (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» «piscine, sanificazione, palestre, Mugello, Sport e Salute» di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Barelli 10.32, Tuzi 10.20, Valente 10.21, Pella 10.34, dell'articolo aggiuntivo Frassini 10.021 e degli identici articoli aggiuntivi Sodano 10.01 e Ehm 10.022. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo. Avverte, inoltre, che il gruppo del Partito democratico e la deputata Carnevali hanno sottoscritto le predette proposte emendative.

  Michele SODANO (MISTO), dopo essersi dichiarato non del tutto soddisfatto della formulazione proposta dal Governo, chiede precisazioni in merito alla destinazione delle risorse recate dall'emendamento. In particolare, chiede se le stesse siano destinate solo alle piscine e agli impianti natatori ovvero anche alle palestre.

  La Viceministra Laura CASTELLI precisa che nell'emendamento si fa riferimento a due fondi separati e che il finanziamento prevede 30 milioni di euro per le piscine e 10 milioni di euro per le palestre.

  Michele SODANO (MISTO) accoglie la spiegazione pur ritenendo non sufficientemente chiare le disposizioni contenute nell'emendamento come riformulato.

  La Commissione approva gli emendamenti Barelli 10.32, Tuzi 10.20, Valente 10.21, Pella 10.34, l'articolo aggiuntivo Frassini 10.021, gli identici articoli aggiuntivi Sodano 10.01 e Ehm 10.022 come riformulati (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che per effetto dell'approvazione delle citate proposte emendative, deve considerarsi assorbito l'emendamento Rampelli 10.16. Avverte la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» «cicli termali, rifinanziamento fondo terme» di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli identici articoli aggiuntivi Trano 7.062, Baldini 7.056, Squeri 7.070, Moretto 7.022 e Pettazzi 7.039, degli identici articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 7.038, Zucconi 7.033, Paolo Russo 7.064, Gagliardi 7.02 e Sodano 7.01 e degli identici emendamenti Lorenzin 26.8, Lucchini 26.9, Baldini 26.23, Zucconi 26.26, nonché degli identici emendamenti Gagliardi 43.5, Zucconi 43.17, Manzo 43.22, Masi 43.23 Squeri 43.37. Avverte inoltre che il deputato Angiola ha sottoscritto le predette proposte emendative come riformulate.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Trano 7.062, Baldini 7.056, Squeri 7.070, Moretto 7.022 e Pettazzi 7.039, gli identici articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 7.038, Zucconi 7.033, Paolo Russo 7.064, Gagliardi 7.02 e Sodano 7.01 e gli identici emendamenti Lorenzin 26.8, Lucchini 26.9, Baldini 26.23, Zucconi 26.26, nonché gli identici emendamenti Gagliardi 43.5, Zucconi 43.17, Manzo 43.22, Masi 43.23, Squeri 43.37 come riformulati (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame delle proposte emendative riferite al «macro tema» «digitalizzazione archivi Difesa, Guardia di finanza», avverte che i presentatori accolgono la riformulazione in identico testo proposta dai relatori degli identici emendamenti Giovanni Russo 30.7 e Ferrari 30.4 e dell'emendamento Occhionero 30.6. Avverte inoltre che le citate proposte emendative sono state sottoscritte dai gruppi del Partito democratico, Lega, Coraggio Italia, Fratelli d'Italia e dalla deputata Fantuz.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Giovanni Russo 30.7 e Ferrari 30.4 e l'emendamento Occhionero 30.6 come riformulati (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame delle proposte emendative riferite al «macro tema» «ricerca biomedica», avverte che i presentatori accolgono la riformulazione in identico testo proposta dai relatori degli identici articoli aggiuntivi Paolo Russo 31.010 e D'Attis 31.012 e dell'articolo aggiuntivo Magi 31.01. Avverte, inoltre, che le citate proposte emendative sono state sottoscritte da tutti i gruppi parlamentari e dai deputati Angiola, Carnevali e Pella.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Paolo Russo 31.010 e D'Attis 31.012 e l'articolo aggiuntivo Magi 31.01 come riformulati (vedi allegato 1)

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passa all'esame delle proposte emendative riferite al «macro tema» «assistenza psicologica estesa anche ai ragazzi delle scuole e alle patologie oncologiche», di cui i relatori hanno proposto la riformulazione in identico testo. Si tratta in particolare degli emendamenti Lapia 33.1, Azzolina 33.18 e dell'articolo aggiuntivo Sodano 34.01.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sulle proposte emendative riferite all'articolo 33, chiede spiegazioni in merito all'articolo aggiuntivo Volpi 33.07, precedentemente accantonato che reca disposizioni sui servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. In proposito rileva la necessità di sopperire con adeguate misure alle necessità di salute della popolazione più giovane che, soprattutto in questo momento storico, mostra evidenti segnali di disagio a seguito degli effetti legati alla pandemia. Invita a sostenere lo sviluppo neuropsichiatrico dei bambini e degli adolescenti anche per prevenire forme gravi di disagio in futuro. Ricordato come sia aumentato il numero dei suicidi tra i più giovani, specialmente in Lombardia, rileva che i dati diffusi dovrebbero toccare le coscienze di tutti i parlamentari, in particolare di coloro che sono anche genitori, affinché si predispongano interventi più incisivi di quelli previste dalla nuova formulazione degli emendamenti. Invita quindi il Governo a dare un segnale preciso rispetto ad un tema drammatico che merita ben altra considerazione in termini di risorse e opere.

  Elena CARNEVALI (PD), dopo aver chiesto di sottoscrivere la nuova formulazione delle proposte emendative riferite all'articolo 33, rileva anch'ella la gravità dell'aumento dei casi di disagio mentale sviluppatosi nella popolazione, soprattutto tra le fasce più giovani. A suo avviso la formulazione proposta dal Governo rivela una certa attenzione che, tuttavia, non può essere considerata sufficiente, a fronte di uno stanziamento di 10 milioni di euro previsto per il solo anno 2021. A suo avviso, infatti, occorre continuare ad assicurare risorse anche per gli anni successivi agendo soprattutto sul fronte della prevenzione.

  Michele SODANO (MISTO) esprime apprezzamento per l'introduzione di un supporto psicologico in Italia che, tuttavia, giudica troppo timido. Evidenzia che la nuova formulazione prevede risorse solo per il 2021 che, peraltro, gli appaiono insufficienti a garantire adeguate misure di assistenza psicologica ai bambini, come avviene, per esempio, in Francia, dove sono state previste almeno 10 sedute di psicoterapia per ogni bambino. A suo avviso le misure proposte dovrebbero costituire solo il primo passo di un percorso più lungo da svolgere ragionando oggi sugli effetti della pandemia, con uno sguardo rivolto al futuro.

  La Viceministra Laura CASTELLI precisa che si è preferito scegliere meccanismi di accesso ai servizi psicologici più snelli e più rapidi piuttosto che individuare un nuovo intervento legislativo che richiederebbe un iter attuativo lungo e complesso. Aggiunge che le risorse recate dalla nuova formulazione dell'emendamento sono aggiuntive rispetto ai finanziamenti già previsti per le medesime finalità.

  Michele SODANO (MISTO), dopo aver sottolineato che viene istituito un nuovo Fondo, ribadisce che lo stanziamento di 10 milioni gli appare irrisorio.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) apprezza l'emendamento, ma ritiene che le fasce più giovani della popolazione vadano tutelate con politiche specifiche e non risolte semplicemente con qualche seduta di psicoterapia. A suo avviso, il supporto psicologico può essere d'aiuto, ma le gravi forme di disagio e di dipendenza richiedono interventi tempestivi di ampio respiro.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) ribadisce che la soluzione individuata costituisce un semplice espediente che non risolve il problema per il quale occorre investire nella formazione e nell'aumento dei posti di specializzazione medica e di borse di studio. Rileva inoltre che demandando la disciplina a successivi decreti attuativi vengono dilatati ulteriormente i tempi di adozione delle misure. A suo avviso l'emendamento, nella nuova formulazione, è solo un palliativo che non servirà a fronteggiare la drammatica situazione dei suicidi giovanili.

  Michele SODANO (MISTO) fa presente che si tratta di un fondo relativo al solo anno 2021, per la cui utilizzazione si rimanda a ben due decreti attuativi, di cui uno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ritiene che, alla luce della riformulazione proposta, si tratti di un intervento inutile, rilevando come a questo punto sarebbe meglio destinare i previsti 10 milioni di euro ad un altro capitolo di spesa. Nel fare inoltre presente che non era certo questa la ratio dell'articolo aggiuntivo 34.01 a sua prima firma, dichiara che sarebbe preferibile non porre in votazione le proposte emendative in questione. Ritiene infatti che si tratti di una presa in giro per le istituzioni e in particolare per i cittadini che dovrebbero beneficiare di tale fondo. Pertanto preannuncia la sua astensione dalla votazione, precisando che l'opposizione non sa che farsene dei contentini forniti dalle riformulazioni dei relatori, dal momento che il suo unico interesse è il sostegno ai bambini e ai ragazzi in difficoltà.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, chiede al collega Sodano se accetti o meno la riformulazione proposta dai relatori del suo articolo aggiuntivo 34.01.

  Michele SODANO (MISTO) non accetta la riformulazione proposta dai relatori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel prendere atto che i presentatori degli emendamenti Lapia 33.1 e Azzolina 33.18 accettano la riformulazione in identico testo proposta dai relatori, avverte che tali emendamenti sono sottoscritti dai gruppi Partito Democratico, Lega; MoVimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia.

  La Commissione approva gli emendamenti Lapia 33.1 e Azzolina 33.18, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che, per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Lapia 33.1 e Azzolina 33.18, l'articolo aggiuntivo Sodano 34.01 deve considerarsi precluso.
  Avverte che la Commissione passerà ora all'esame della proposta emendativa Pastorino 33.02, rientrante nel «macro tema» denominato «Gaslini e Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico», di cui è proposta dai relatori una riformulazione, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Avverte altresì che tale proposta di riformulazione è stata accolta dal presentatore che i deputati.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Raphael RADUZZI (MISTO) dichiara di non poter evitare di intervenire sull'articolo aggiuntivo 33.02 del collega Pastorino che affronta il tema molto delicato degli istituti pediatrici. Sottolinea come tale articolo aggiuntivo introduca una disparità di trattamento enorme, dal momento che con il comma 1 vengono destinati 5 milioni di euro all'ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, che è sicuramente una struttura importante e meritoria, e che ai sensi del comma 2 ulteriori 5 milioni di euro sono distribuiti tra tutte le altre strutture pediatriche del territorio nazionale. Ritenendo che tale operazione si possa qualificare soltanto come una «marchetta» chiede di sopprimere il comma 1 e di distribuire i 10 milioni di euro totali fra tutti gli ospedali pediatrici nazionali. Esprime la convinzione che si tratti di una proposta di modifica minima e di assoluto buonsenso.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) rammenta che l'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02 è stato sottoscritto anche dal gruppo Fratelli d'Italia, che ne ha autorizzato l'inserimento tardivo fra le proposte emendative segnalate. Fa presente tuttavia di non vedere sul fascicolo a disposizione dei deputati le firme di tutte le forze politiche che hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel precisare che l'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02 è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, sottolinea che tali firme, peraltro già menzionate nei resoconti delle sedute precedenti, risulteranno anche nel resoconto della seduta odierna e che solo per questioni pratiche non sono riportate nel fascicolo all'esame dei deputati.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottolinea come l'articolo aggiuntivo 33.02 del collega Pastorino introduca di fatto «figli e figliastri», dal momento che 5 milioni di euro vengono destinati ad un unico ospedale pediatrico, del quale naturalmente condivide l'attività e le finalità, mentre i restanti 5 milioni di euro sono distribuiti tra tutti gli altri istituti del territorio. Chiede pertanto di conoscere la ragione di tale scelta, immaginando che gli altri ospedali pediatrici potrebbero pensare, in assenza di adeguate motivazioni, che il Gaslini abbia un «santo protettore». Propone pertanto di sopprimere il comma 1 e di destinare i 10 milioni di euro a tutti gli istituti pediatrici italiani, sottolineando quanto sia disarmante l'enorme disparità di trattamento introdotta dall'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02. Nel reiterare la richiesta di spiegazione al Governo e ai relatori, preannuncia il voto contrario della sua componente sottolineando che l'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02 si configura come una «marchetta».

  Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02 non è contenuto nel fascicolo delle proposte emendative segnalate.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, rammenta che tale articolo aggiuntivo è stato ammesso successivamente tra le proposte emendative segnalate grazie all'accordo e alla sottoscrizione di tutte le forze politiche.

  Raphael RADUZZI (MISTO) fa presente che tale procedura, non essendo perfettamente rispettosa delle norme regolamentari e delle prassi, viene realizzata soltanto con l'unanimità di tutti i componenti della Commissione. Fa altresì presente che il suo gruppo non è favorevole alla riammissione tra i segnalati dell'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che l'articolo aggiuntivo 33.02 è stato sottoscritto anche dal suo gruppo.

  Raphael RADUZZI (MISTO), nel chiedere quando ciò sia avvenuto, non avendo egli sottoscritto tale articolo aggiuntivo, ribadisce che non è legittimo ripescare una proposta emendativa senza l'unanimità dei componenti della Commissione. Sottolinea che più correttamente il Governo avrebbe dovuto presentare un emendamento di analogo contenuto, in modo da consentire ai deputati di presentare subemendamenti volti a distribuire i 10 milioni di euro in maniera equa.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ribadisce che l'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02, pur non essendo stato segnalato entro la scadenza dei termini previsti, è stato tuttavia inserito tra gli emendamenti segnalati con la firma di tutti i gruppi, fin dall'avvio dell'esame dei citati emendamenti, come risulta dal resoconto della seduta del 1° luglio scorso e dal relativo allegato. Ribadisce altresì che l'articolo aggiuntivo in questione è stato sottoscritto anche dal gruppo Misto recando la firma del suo capogruppo.

  Raphael RADUZZI (MISTO), ritenendo che tutti i componenti debbano avere pari dignità, ribadisce di ritenere sbagliato riammettere proposte emendative senza l'unanimità dei componenti della Commissione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel precisare che in tali casi la proposta emendativa viene sottoscritta dai rappresentanti dei gruppi e non dai singoli deputati, prende comunque atto della posizione del collega Raduzzi.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel far presente che la questione sollevata dai colleghi è importante, tiene a precisare che i 5 milioni di euro previsti dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02 sono distribuiti tra i restanti sei istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico presenti sul territorio. Nel ritenere che la discussione sul quantum economico sia sempre ammissibile, ribadisce tuttavia che, diversamente da quanto potrebbe apparire dagli interventi dei colleghi, i 5 milioni di euro del comma 2 non sono destinati a un numero indefinito di centri.

  Michele SODANO (MISTO), nel sottolineare l'importanza di sostenere finanziariamente gli istituti pediatrici, si domanda tuttavia perché metà della cifra totale debba andare all'ospedale Gaslini di Genova. Nel rammentare che il primo firmatario dell'articolo aggiuntivo 33.02 ha origini genovesi, ritiene che ciò non possa costituire una discriminazione di altri istituti pediatrici che hanno i medesimi obiettivi dell'istituto Gaslini e analoghe esigenze di fondi. Nel domandarsi se ci sia una ragione precisa per discriminare gli altri istituti, ritiene che tutti i colleghi dovrebbero chiedere spiegazioni, sottolineando come non si possa procedere alla votazione senza aver avuto una risposta in tal senso. Sollecita pertanto il presidente a non procedere alla votazione fino a che non siano state chiarite le motivazioni della scelta, che appare localistica e non adeguata all'importanza del provvedimento in esame.

  Beatrice LORENZIN (PD) interviene nel tentativo di rassicurare il collega Sodano, dal momento che, pur non avendo letto la scheda tecnica allegata alla proposta emendativa, è a conoscenza dei termini della questione. Fa quindi presente che nel corso della pandemia i grandi ospedali pediatrici hanno dovuto accogliere una mole di pazienti decisamente superiore rispetto al budget loro assegnato, rilevando peraltro come si tratti di pazienti ad alta complessità e bisognosi di cure molto onerose. Precisa che tale situazione ha riguardato soprattutto due istituti, vale a dire il Bambin Gesù di Roma e il Gaslini di Genova che hanno sopportato una spesa extra budget e che hanno accolto anche pazienti provenienti da Paesi europei e non europei. Sottolinea pertanto la necessità di coprire le spese sostenute.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fornendo ulteriori precisazioni, si richiama al resoconto sommario della nella citata seduta del 1° luglio, all'avvio della quale la presidenza della Commissione Bilancio ha avvertito che, con l'assenso di tutti i gruppi, è stato inserito tra gli emendamenti segnalati anche l'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02, recante «misure in favore dell'ospedale pediatrico Gaslini». Fa presente, infine, che la proposta emendativa in esame è stata sottoscritta dai deputati Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli e Navarra.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pastorino 33.02, come riformulato (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» denominato «Tamponi gratuiti per i fragili», di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli emendamenti Sportiello 34.31, Villani 34.38 e Lupi 34.3. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in un identico testo.
  Avverte altresì che gli emendamenti Sportiello 34.31, Villani 34.38 e Lupi 34.3, come riformulati, sono stati sottoscritti dai deputati di tutti i gruppi parlamentari della Commissione bilancio nonché dai deputati Carnevali, Lorenzin e Angiola.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli emendamenti Sportiello 34.31, Villani 34.38 e Lupi 34.3, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» denominato «screening polmonare», di cui è proposta dai relatori una riformulazione, in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli identici emendamenti Benigni 34.8 e Pini 34.22. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione. Avverte altresì che tali emendamenti, come riformulati, sono sottoscritti dai deputati di tutti i gruppi parlamentari della Commissione bilancio e dai deputati Carnevali, Ciampi e Angiola.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Benigni 34.8 e Pini 34.22, come riformulati, in identico testo (vedi allegato 1)

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» denominato «cure palliative», di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli identici articoli aggiuntivi Stumpo 35.015, Paolo Russo 35.023, Baldini 35.035, Trizzino 35.037, Lupi 35.038, Siani 35.039, Boldi 35.040 e Sportiello 35.041, nonché dell'articolo aggiuntivo Lapia 35.036. Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Elena CARNEVALI (PD) evidenzia che le proposte emendative in materia di cure palliative sono state sottoscritte da tutti i gruppi, in ragione dell'importanza del tema. Tiene in particolare a sottolineare che l'Italia ha stabilito il diritto dei pazienti gravi a sottrarsi al dolore, sia nelle strutture ospedaliere e residenziali sia in caso di terapia domiciliare. Osserva tuttavia come tale buona pratica non sia uniformemente diffusa su tutto il territorio nazionale benché la somministrazione di cure palliative e di terapia del dolore siano espressamente previste nei livelli essenziali di assistenza. Fa presente pertanto che l'articolo aggiuntivo Siani 35.039 e gli altri identici articoli aggiuntivi, come riformulati, che intervengono sulla materia si prefiggono, attraverso il programma triennale previsto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 35, di rendere effettiva l'applicazione della legge n. 38 del 2000, stabilendo che l'accesso ai fondi ivi previsto sia condizionato all'erogazione di prestazioni in materia di cure palliative. Tiene inoltre a sottolineare l'importanza del comma 2-ter con il quale, entro il 30 giugno 2022, si introduce l'obbligo di definire con decreto ministeriale le tariffe nazionali massime di riferimento per le prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale e hospice. Ritiene che tale intervento normativo rappresenti una piccola rivoluzione copernicana, destinata a favorire l'uniformità dell'accesso alle cure e del livello delle prestazioni. Sottolinea da ultimo il dovere del legislatore di assicurare a tutti il diritto a terminare la propria vita senza dolore, sottolineando l'importanza delle proposte emendative in questione in ragione della qualità degli obiettivi che si prefiggono.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Stumpo 35.015, Paolo Russo 35.023, Baldini 35.035, Trizzino 35.037, Lupi 35.038, Siani 35.039, Boldi 35.040, Sportiello 35.041 e l'articolo aggiuntivo Lapia 35.036, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative rientranti nel «macro tema» denominato «Non autosufficienze», di cui è proposta dai relatori una riformulazione in identico testo, come risultante dall'allegato (vedi allegato 1). Si tratta, in particolare, degli articoli aggiuntivi Turri 37.010 e Gagliardi 50.05.
  Avverte che i presentatori di tali proposte emendative hanno accettato la proposta di riformulazione in un identico testo.
  Fa presente che gli articoli aggiuntivi Turri 37.010 e Gagliardi 50.05, come riformulati in identico testo, sono sottoscritti dai deputati della Commissione bilancio appartenenti ai gruppi Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Forza Italia, Coraggio Italia e Lega nonché dal deputato Angiola.

  La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Turri 37.010 e Gagliardi 50.05 come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel passare all'esame dell'emendamento Orfini 43.8, riferito al «macro tema» della detassazione dello spettacolo, comunica che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dai relatori e che tale emendamento, così come riformulato, è stato sottoscritto dai componenti di tutti i gruppi parlamentari appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Maccanti, Angiola, Di Giorgi, Ciampi e Carbonaro.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Orfini 43.9, come riformulato (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» denominato «ristorazione collettiva», comunica che i presentatori hanno accettato la riformulazione in identico testo proposta dai relatori degli articoli aggiuntivi Del Barba 1.07, Lupi 8.06, Losacco 38.03, Manzo 38.06 e Fornaro 43.014, e che tali proposte emendative sono state sottoscritte dai componenti dei gruppi Lega, MoVimento 5 Stelle, Italia Viva, Coraggio Italia, Forza Italia e Partito Democratico appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Andreuzza e Angiola.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Del Barba 1.07, Lupi 8.06, Losacco 38.03, Manzo 38.06 e Fornaro 43.014, come riformulati in identico testo (vedi allegato...).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» denominato «tirocinanti», comunica che il presentatore ha accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 50.051 e che i deputati Bruno Bossio, Angiola, Furgiuele, Misiti, Fassina e Pella hanno sottoscritto il medesimo articolo aggiuntivo come riformulato.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 50.051, come riformulato (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» denominato «Fondo per i comuni», comunica che i presentatori hanno accettato la riformulazione in identico testo proposta dai relatori degli emendamenti Pella 52.40, Ruffino 52.1, Ripani 52.36, Trancassini 52.37, De Luca 52.20, Pastorino 52.35 e Iezzi 52.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Manzo 52.056, e che tali proposte emendative sono state sottoscritte dai componenti di tutti i gruppi parlamentari appartenenti alla Commissione bilancio.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli emendamenti Pella 52.40, Ruffino 52.1, Ripani 52.36, Trancassini 52.37, De Luca 52.20, Pastorino 52.35 e Iezzi 52.3, nonché l'articolo aggiuntivo Manzo 52.056, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame dell'emendamento Fiano 65.14 riferito al «macro tema» dello «spettacolo viaggiante», comunica che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dai relatori e che tale emendamento, così come riformulato, è stato sottoscritto dai componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Italia Viva, Coraggio Italia, Forza Italia e Partito Democratico appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Maccanti, Fassina, Ciampi, Villani, Di Giorgi, Angiola e Galizia.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 65.14 come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Fiano 65.14, come riformulato (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» dell'editoria, comunica i presentatori hanno accettato la riformulazione in identico testo proposta dai relatori degli emendamenti Trizzino 67.11, Capitanio 67.20, Mollicone 67.72, Ubaldo Pagano 67.28 e Casciello 67.104, e che tali proposte emendative sono state sottoscritte dai componenti dei gruppi Partito Democratico, Coraggio Italia e Italia Viva appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Angiola, Emanuela Rossini, Di Giorgi e Ciampi.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Raphael RADUZZI (MISTO) evidenzia che le proposte emendative in esame destinano 30 milioni di euro per la concessione di un credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici. In proposito, richiamando l'attenzione dei gruppi parlamentari che in passato si sono sempre battuti per cancellare i finanziamenti pubblici all'editoria, ritiene che sarebbe stato più utile destinare tali risorse ai soggetti che sono stati più duramente colpiti dalla pandemia. Tutto ciò premesso, annuncia il proprio voto contrario sulle proposte emendative in esame.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Raduzzi e chiedendosi come voteranno i deputati del MoVimento 5 Stelle, che hanno fatto dell'abolizione dei finanziamenti all'editoria un proprio cavallo di battaglia, annuncia il suo voto contrario sulle proposte emendative in esame.

  Teresa MANZO (M5S), annunciando il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle sulle proposte emendative in esame, evidenzia che nella legge di bilancio è già stata approvata una disposizione che opera un taglio netto dei finanziamenti al settore dell'editoria. Tuttavia, ritiene prioritario non voltare le spalle agli imprenditori in un momento di crisi come quello che il nostro Paese sta attraversando. Pertanto, ribadisce il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle sulle proposte emendative in esame.

  La Commissione approva egli emendamenti Trizzino 67.11, Capitanio 67.20, Mollicone 67.72, Ubaldo Pagano 67.28 e Casciello 67.104, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» denominato «credito di imposta per le imprese pubblicitarie», comunica che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli articoli aggiuntivi Gagliardi 67.03 e Topo 67.018, che sono stati riformulati in identico testo.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede che le proposte emendative in esame vengano accantonate al fine di verificare se il testo riformulato possa ricomprendere anche una proposta emendativa presentata dal collega Osnato vertente sul medesimo tema.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, anche a nome del relatore Buompane, accoglie la richiesta dell'onorevole Trancassini e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Gagliardi 67.03 e Topo 67.018, riformulati in un identico testo.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta dei relatori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Gagliardi 67.03 e Topo 67.018, riformulati in un identico testo, si intendono accantonati.
  Passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» denominato «indennizzi per l'agricoltura e apicoltura», comunica, che i presentatori hanno accettato la riformulazione in identico testo proposta dai relatori degli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.08 e Parentela 68.019, degli identici emendamenti Gadda 71.9, Sandra Savino 71.23, Gagliardi 71.6 e Incerti 71.2, degli identici emendamenti Trancassini 71.19 e Incerti 71.1, nonché degli emendamenti Viviani 71.15 e Torromino 71.20, e che tali proposte emendative sono state sottoscritte dai componenti di tutti i gruppi parlamentari appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Manzato, Angiola, Bruno Bossio, Carnevali e Pella.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Rizzetto 8.08 e Parentela 68.019, gli identici Gadda 71.9, Sandra Savino 71.23, Gagliardi 71.6 e Incerti 71.2, gli identici emendamenti Trancassini 71.19 e Incerti 71.1, nonché gli emendamenti Viviani 71.15 e Torromino 71.20, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» denominato «tassa di ancoraggio», comunica che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 73.016, Rixi 73.031, Manzo 73.052 e Rosso 73.065 hanno accettato la riformulazione in identico testo proposta dai relatori.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sugli emendamenti come riformulati.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede che le proposte emendative in esame vengano accantonate al fine di verificare se il testo riformulato possa ricomprendere anche la proposta emendativa Silvestroni 73.042 vertente sul medesimo tema.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, anche a nome del relatore Buompane, accoglie la richiesta dell'onorevole Trancassini e propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 73.016, Rixi 73.031, Manzo 73.052 e Rosso 73.065, riformulati in un identico testo.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta dei relatori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Lorenzin 73.016, Rixi 73.031, Manzo 73.052 e Rosso 73.065 riformulati in un identico testo si intendono accantonati.
  Passando all'esame degli emendamenti riferiti al «macro tema» denominato «immobili ILVA», comunica che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Ubaldo Pagano 77.2, e che tale emendamento è stato sottoscritto dai componenti dei gruppi Lega e Forza Italia appartenenti alla Commissione bilancio nonché dalle deputate Tateo e Lucaselli.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento come riformulato.

  Michele SODANO (MISTO), pur sostenendo qualunque iniziativa che ha l'obiettivo di risarcire i cittadini di Taranto che hanno subito i danni provocati dalle polveri provenienti dall'ILVA, ritiene che la proposta emendativa in esame possa risultare incostituzionale, poiché riconosce un indennizzo solo ai proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dallo stabilimento ILVA in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni a carico di ILVA Spa, determinando, in questo modo, disparità di trattamento tra soggetti che hanno subito un medesimo danno. Sottolinea, in proposito, che la proposta emendativa assicura un indennizzo solo ai soggetti che hanno avuto i mezzi economici per intraprendere un'azione legale contro ILVA.

  Ubaldo PAGANO (PD), replicando all'onorevole Sodano, fa presente che l'emendamento 77.2 a sua prima firma, così come riformulato, non determina una disparità di trattamento, ma si limita a fissare un parametro certo che individui la platea a cui è riconosciuto l'indennizzo, in considerazione delle risorse finanziarie che sono state destinate a tale misura. Ricorda, inoltre, che proprio pochi giorni fa la Corte di cassazione ha pronunciato una sentenza che ha confermato il risarcimento che le famiglie interessate hanno avuto per i danni procurati dall'inquinamento e dalle polveri minerali di ILVA alle loro abitazioni e che la proposta emendativa in esame è volta proprio a dare concreta attuazione a tale sentenza, poiché ILVA Spa è oggi una società in parte partecipata dallo Stato.

  Raphael RADUZZI (MISTO), ritenendo la tematica trattata dall'emendamento Ubaldo Pagano 77.2 rilevante, non ne contesta il senso ma la disparità di trattamento che la sua approvazione potrebbe determinare. In proposito, crede vi sia il rischio di esacerbare l'astio sociale in una situazione, come quella di Taranto, già profondamente compromessa. Chiede pertanto che l'emendamento Ubaldo Pagano 77.2, come riformulato, sia accantonato affinché sullo stesso sia svolta un'ulteriore riflessione.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), associandosi alle considerazioni svolte dagli onorevoli Sodano e Raduzzi, segnala che l'emendamento in esame prevede oneri pluriennali, nonostante il Governo avesse escluso che nel provvedimento in esame potessero essere introdotte disposizioni che comportino oneri oltre il 2021.

  Ubaldo PAGANO (PD), replicando all'onorevole Trano, fa presente che dall'emendamento 77.2 a sua prima firma, così come riformulato, derivano oneri per gli anni 2021 e 2022 e che il provvedimento in esame reca risorse disponibili non solo per l'anno 2021, ma anche per l'anno 2022. Quanto alla possibilità di ampliare la platea dei beneficiari dell'indennizzo, ritiene che nel momento in cui saranno disponibili le necessarie risorse finanziarie non vi saranno impedimenti in tal senso.

  Michele SODANO (MISTO), replicando all'onorevole Ubaldo Pagano, ritiene prioritario che il Governo stanzi ulteriori risorse finanziarie per evitare che dall'approvazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 77.2, così come riformulato, possano derivare gravi discriminazioni a danno dei soggetti più deboli, che, a suo avviso, sono quelli che necessitano di maggiori tutele. In proposito, richiama l'attenzione dei gruppi parlamentari che da sempre si sono battuti per la tutela dell'ambiente e la difesa dei più deboli.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), da cittadina di Taranto, ritiene inaccettabile che un argomento tanto delicato, che vede in gioco sia il diritto alla salute sia quello al lavoro, sia trattato con tale superficialità e a fini puramente propagandistici.

  Michele SODANO (MISTO) interviene per respingere le critiche mosse ai suoi interventi dalla deputata Lucaselli.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, prega i colleghi di permettere all'onorevole Lucaselli di portare a termine il suo intervento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ribadisce la necessità di trattare i problemi della città di Taranto abbandonando le ideologie e gli slogan di bandiera, perché i tarantini sono stanchi di essere presi in giro, come ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, che ha promesso la chiusura dello stabilimento dell'ILVA, pur sapendo benissimo che sarebbe stato impossibile farlo. La proposta di riformulazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 77.2 non ha niente a che vedere con i problemi causati alla città dall'ILVA, che si protraggono da oltre cinquanta anni, e l'accanimento con il quale i deputati intervenuti hanno dissertato di altro dimostra la loro totale inconsapevolezza di tale fatto. Esso, piuttosto, cerca di dare respiro ad una situazione circoscritta, con una soluzione concreta e di immediata attuazione.

  Teresa MANZO (M5S), sottolineando l'estrema delicatezza dei temi che riguardano Taranto, per la soluzione dei quali l'emendamento in esame costituisce solo un passo, limitato ad un aspetto estremamente circoscritto, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a prevedere un aumento delle risorse per consentire di indennizzare una platea più ampia di cittadini.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 77.2 correttamente individui nella sentenza definitiva di risarcimento dei danni il criterio per identificare i soggetti beneficiari dell'indennizzo, eliminando, in tal modo, qualsiasi margine interpretativo della disposizione.

  Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) ricorda che, in relazione al risarcimento dei risparmiatori truffati dalle banche, si era deciso di utilizzare un criterio diverso, ammettendo al beneficio chiunque avesse presentato domanda, a cominciare da coloro che avevano i redditi più bassi. La stessa soluzione potrebbe essere adottata anche nel caso in esame, prevedendo un congruo aumento delle risorse del Fondo.

  Fabio MELILLI, presidente, riconoscendo l'estrema importanza del tema in esame, ritiene che la Commissione possa affrontarlo in altra sede e con prospettive più ampie.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Ubaldo Pagano 77.2, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, riprendendo l'esame del «macro tema» denominato «credito di imposta per le imprese pubblicitarie», in precedenza accantonato per una verifica tecnica, fa presente che l'articolo aggiuntivo Osnato 57.019, considerata la sua finalità può essere riformulato in identico testo insieme agli articoli aggiuntivi Gagliardi 67.03 e Topo 67.018 (vedi allegato 1). Quindi, comunica che tali proposte emendative sono state sono state sottoscritte dai deputati dei gruppi Lega e Partito Democratico.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli articoli aggiuntivi Gagliardi 67.03, Topo 67.018 e Osnato 57.019, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative riguardanti il «macro tema» denominato «tassa di ancoraggio» in precedenza accantonate per un approfondimento tecnico. Nel ricordare che sono stati riformulati in identico testo gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 73.016, Rixi 73.031, Manzo 73.052 e Rosso 73.065, comunica che sarà posto in votazione insieme a tali proposte emendative, considerata la sua finalità, anche l'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042, riformulato anch'esso nel medesimo testo. Avverte che il firmatario ha accettato la proposta di riformulazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 73.016, Rixi 73.031, Manzo 73.052, Rosso 73.065 e l'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042, riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, in considerazione della necessità di provvedere alla stampa e alla distribuzione del fascicolo degli emendamenti sui quali è stata presentata una proposta di riformulazione, sospende la seduta.

  La seduta sospesa alle 13.40 è ripresa alle 16.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che si passerà all'esame di parte delle proposte emendative accantonate nel corso dell'esame per le quali i relatori hanno testé proposto riformulazioni.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva che nel fascicolo in distribuzione non è compresa la riformulazione dell'emendamento Lollobrigida 26.25 presentato nell'interesse di tutte le regioni e non soltanto dell'Abruzzo, come qualcuno sostiene. Chiede la sospensione della seduta finché la riformulazione della proposta emendativa presentata dal proprio gruppo non sarà messa in distribuzione per essere esaminata.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta all'onorevole Trancassini, conferma che l'emendamento Lollobrigida 26.25 è all'attenzione del Governo ed è in corso di elaborazione una sua riformulazione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), associandosi alla richiesta dell'onorevole Trancassini, chiede se saranno presentate altre riformulazioni delle proposte emendative oltre quelle contenute nel fascicolo in distribuzione. Afferma che anche il gruppo della Lega è particolarmente sensibile al tema affrontato dall'emendamento Lollobrigida 26.25 per salvaguardare la gestione finanziaria delle regioni e l'erogazione delle attività assistenziali che da esse dipendono. La materia è, infatti, affrontata anche dall'emendamento 26.11, di cui è prima firmataria, per il quale si era in attesa di una riformulazione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la collega Comaroli, precisa che la sua richiesta di avere a disposizione il testo della riformulazione dell'emendamento Lollobrigida 26.25 è dovuta al parere contrario in precedenza espresso dal Governo su tale emendamento e all'urgenza di provvedere alle spese per tamponi e per il personale sostenute dalle regioni a causa della pandemia.

  Fabio MELILLI, presidente, nell'assicurare che la citata riformulazione verrà distribuita al più presto, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli emendamenti Del Barba 1.47 e Micheli 1.117 in identico testo (vedi allegato 1), proposta dai relatori, e sulla quale il Governo ha espresso il proprio parere favorevole.
  Avverte, altresì, che l'onorevole Manzo e i componenti del gruppo Coraggio Italia, appartenenti alla Commissione bilancio sottoscrivono gli emendamenti Del Barba 1.47 e Micheli 1.117, come riformulati.

  La Commissione approva gli emendamenti Del Barba 1.47 e Micheli 1.117, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Siracusano 3.08 (vedi allegato 1), proposta dai relatori e condivisa dal Governo.
  Avverte, altresì, che gli onorevoli Manzo, Rixi, Paita e tutti i componenti del gruppo Partito Democratico appartenenti alla Commissione bilancio sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Siracusano 3.08, come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Siracusano 3.08, come riformulato (vedi allegato 1).

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento a sua firma 9.61, riformulato in identico testo insieme alle proposte emendative Cattaneo 4.065 Meloni 9.076, Meloni 9.077 e Gusmeroli 9.020, fa presente che, con il suo emendamento, aveva proposto un piano di ammortamento di 18 mesi per consentire ai contribuenti in difficoltà di pagare quanto dovuto; mentre il testo riformulato introduce brevi proroghe delle scadenze fiscali che probabilmente non potranno essere rispettate. Dichiara, pertanto, di non accettare la riformulazione proposta dai relatori, evidenziando che sarebbe opportuno non procedere alla votazione delle altre proposte emendative.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli articoli aggiuntivi Cattaneo 4.065 e degli articoli aggiuntivi Meloni 9.076, Meloni 9.077 e Gusmeroli 9.020 in un identico testo (vedi allegato 1), proposta dai relatori e condivisa dal Governo.
  Avverte, altresì, che in caso di approvazione degli articoli aggiuntivi Cattaneo 4.065, e degli articoli aggiuntivi Meloni 9.076, Meloni 9.077 e Gusmeroli 9.020, come riformulati in un unico testo (vedi allegato 1), l'emendamento Trano 9.61 risulterà precluso.
  Fa presente, infine, che i componenti del gruppo Partito Democratico sottoscrivono gli articoli aggiuntivi, come riformulati.

  La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Cattaneo 4.065, Meloni 9.076, Meloni 9.077 e Gusmeroli 9.020, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Mauro D'ATTIS (FI) chiede che nella riformulazione sia compreso anche il subemendamento a sua firma 0.1.181.15 di analogo contenuto.

  Fabio MELILLI, presidente, fa presente che il subemendamento D'Attis 0.1.181.15 dovrà considerarsi assorbito a seguito dell'approvazione degli articoli aggiuntivi Cattaneo 4.065 e Meloni 9.076, Meloni 9.077 e Gusmeroli 9.020 riformulati in identico testo.
  Rappresenta, poi, che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Deiana 6.021 (vedi allegato 1), proposta dai relatori e condivisa dal Governo.
  Avverte, altresì, che i componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Partito Democratico e Coraggio Italia sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Deiana 6.021, come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Deiana 6.021, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Meloni 7.69 (vedi allegato 1), proposta dai relatori e condivisa dal Governo.
  Avverte, altresì, che i componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Forza Italia, nonché gli onorevoli Baldino, Saltamartini, De Angelis, Fassina, Lorenzin, Madia, Faro, Trano e Angiola sottoscrivono l'emendamento Meloni 7.69, come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Meloni 7.69, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Rotta 7.06 (vedi allegato 1), proposta dai relatori e condivisa dal Governo.
  Avverte, altresì, che i componenti dei gruppi Lega e Coraggio Italia, appartenenti alla Commissione bilancio nonché gli onorevoli Frassinetti, Faro e Angiola sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Rotta 7.06, come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rotta 7.06, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Trancassini 9.60 (vedi allegato 1), proposta dai relatori e condivisa dal Governo.
  Avverte, altresì, che gli onorevoli Patassini, Prisco, Albano e Silvestri sottoscrivono l'emendamento Trancassini 9.60, come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Trancassini 9.60, come riformulato (vedi allegato 1).

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, intervenendo in merito alla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030, riguardante la proroga dei termini dei versamenti delle dichiarazioni fiscali per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), poc'anzi distribuita e condivisa dal Governo (vedi allegato 2) ne propone l'accantonamento.
  Ritiene, infatti, che non sia equo chiedere per la proroga fino al 15 settembre di tali versamenti una maggiorazione dello 0,4 per cento, sottolineando che al riguardo non sussistono problemi relativi agli effetti di cassa che deriverebbero dalla proroga dei versamenti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni del relatore Bitonci, evidenzia il rischio che i soggetti interessati non possano pagare nemmeno il 15 settembre, se il ritardo comporta una maggiorazione così elevata.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, alla luce dei rilievi formulati dal relatore, concorda sull'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030.

  Claudio BORGHI (LEGA) fa presente che, in base agli ultimi dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, la disponibilità della Tesoreria è pari a 90,7 miliardi di euro, una cifra record per il bilancio dello Stato.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030 rimane accantonato.
  Avverte, poi, che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli emendamenti Legnaioli 7.19 e Lovecchio 73.55, nonché degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075, in identico testo (vedi allegato 1), proposta dai relatori e condivisa dal Governo.

  La Commissione approva gli emendamenti Legnaioli 7.19 e Lovecchio 73.55, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075, come riformulati in un identico testo.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Pella 10.31, proposta dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso il proprio parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Pella 10.31, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Fassina 10.023 proposta dai relatori è stata accettata dal presentatore e su di essa il Governo ha espresso il proprio parere favorevole.
  Fa presente, altresì, che la proposta emendativa, come riformulata, è stata sottoscritta dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega e Coraggio Italia, appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dal deputato Trano.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fassina 10.023, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, considerato l'andamento dell'esame del provvedimento, ove non vi siano obiezioni al riguardo, chiederà al Presidente della Camera lo slittamento della discussione in Assemblea al prossimo lunedì 12 luglio.

  La Commissione concorda.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte, quindi, che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Trancassini 11.039 proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso il proprio parere favorevole, è stata accettata dai firmatari e che l'articolo aggiuntivo è stato sottoscritto dai deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Trancassini 11.039, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Manca 11.055 proposta dai relatori è stata accettata dal proponente e che su di essa il Governo ha espresso il proprio parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Manca 11.055, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Napoli 13.01, Miceli 13.07, Trancassini 13.025 e Alessandro Pagano 13.037 proposta dai relatori e condivisa dal Governo è stata accettata dai firmatari e che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 13.01 è stata sottoscritta anche dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle e Lega appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Raduzzi, Trano, Fassina e Sodano.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Osvaldo Napoli 13.01, Miceli 13.07, Trancassini 13.025 e Alessandro Pagano 13.037, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Buratti 18.07, proposta dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso il proprio parere favorevole, è stata accettata dai proponenti. Segnala che la proposta è stata sottoscritta anche dai deputati Golinelli e Liuni.

  Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Buratti 18.07 chiede di conoscere i motivi che giustificano la spesa di 500 mila euro per la riduzione dell'IVA sugli animali vivi ceduti per l'attività venatoria. Tali risorse, a suo giudizio, potrebbero essere destinate a finalità migliori.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), associandosi al collega Raduzzi, chiede maggiore trasparenza perché è necessario che i deputati abbiano chiare le motivazioni alla base delle riformulazioni delle proposte emendative messe in votazione.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottolinea che la proposta è volta a ricondurre la fattispecie degli animali vivi ceduti per l'attività venatoria alla più ampia categoria degli animali vivi destinati all'alimentazione umana, già assoggettata ad un'aliquota IVA ridotta. Osserva, quindi, che la proposta riguarda la selvaggina che, al pari degli animali da cortile, viene consumata dagli italiani e intende sostenere un settore che non ha ricevuto alcun ristoro dei danni subiti dalla pandemia.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), prendendo atto delle precisazioni, rinnova la richiesta di conoscere i motivi che hanno indotto a presentare e mettere in votazione una proposta di tale tenore, nell'ambito di un decreto-legge che mira al rilancio dell'economia.

  Francesca FLATI (M5S) preannuncia il suo voto contrario sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Buratti 18.07, ritenendo che le risorse poste a copertura delle minori entrate potrebbero essere spese per finalità maggiormente condivisibili.

  Stefano FASSINA (LEU) preannuncia il suo voto contrario sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Buratti 18.07.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Buratti 18.07, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Del Barba 19.02 proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dal proponente. Segnala, poi, che la proposta è stata sottoscritta dai deputati del gruppo Lega appartenenti alla Commissione bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Del Barba 19.02, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte la nuova formulazione dell'emendamento Ianaro 29.5 proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dalla proponente. Segnala che la proposta è stata sottoscritta anche dalla deputata Carnevali e dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lega appartenenti alla Commissione bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Ianaro 29.5, come riformulato (vedi allegato 1).

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, anche a nome del collega relatore Buompane, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Pagani 30.1, Aresta 30.11 e Maria Tripodi 30.12, in materia di assunzioni di personale nelle Forze armate, in quanto è in corso un'interlocuzione con il Ministero dell'interno allo scopo di affrontare nella riformulazione di tali proposte anche il tema dello scorrimento delle graduatorie di concorsi per assunzioni nelle forze di Polizia.

  Ubaldo PAGANO (PD), condividendo la richiesta del relatore, chiede chiarimenti sul contenuto del comma 7-sexies della proposta di riformulazione in distribuzione, che sembra riferirsi al personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda sulla proposta di accantonamento formulata dal relatore Bitonci.

  Fabio MELILLI, presidente, prendendo atto della proposta del relatore Bitonci, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pagani 30.1, Aresta 30.11 e Maria Tripodi 30.12.
  Avverte, quindi, che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ferrari 30.01, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dai firmatari e che sottoscrivono la proposta i deputati del gruppo del Partito Democratico appartenenti alla Commissione bilancio.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ferrari 30.01 (Nuova formulazione), esprime la sua preoccupazione per l'introduzione in un decreto-legge volto al sostegno dell'economia in conseguenza della pandemia di una disposizione diretta alla deregolamentazione nel settore delle armi. Si tratta di una norma che, oltre a non essere condivisibile sul piano delle finalità perseguite, non appare nemmeno coerente con l'impianto del decreto-legge.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferrari 30.01, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Ianaro 31.05, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dalla proponente e che la proposta è stata sottoscritta dai deputati Carnevali, Di Giorgi e Angiola, nonché dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Lega e Movimento 5 Stelle appartenenti alla Commissione bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ianaro 31.05, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione dell'emendamento Lorenzin 34.25, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dalla proponente e che la proposta è stata sottoscritta dai deputati dei gruppi Lega e Fratelli d'Italia appartenenti alla Commissione bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Lorenzin 34.25, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Carnevali 34.06, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dalla proponente, e che sottoscrivono la proposta i deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Lega appartenenti alla Commissione bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carnevali 34.06, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte la nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Viscomi 37.07 e Tucci 37.021, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dai firmatari. Avverte, poi, che la proposta è stata sottoscritta dai deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Lega appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dal deputato Angiola.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) segnala che dovrebbe essere prevista la riformulazione anche dell'articolo aggiuntivo Ferro 37.014, analogo agli articoli aggiuntivi Viscomi 37.07 e Tucci 37.02.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che saranno poste in votazione con il parere favorevole dei relatori e del Governo proposte emendative volte alla stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni calabresi, diversamente da quanto sta avvenendo per il suo articolo aggiuntivo 52.098, riguardante la stabilizzazione di personale in alcuni comuni della Regione Sicilia. Si tratta di una contrarietà inspiegabile, visto il parere positivo fornito dal Ragioniere generale della Regione Sicilia e l'assenza di problemi di copertura. Sottolinea, peraltro, che nel procedimento per le assunzioni è previsto un adeguato coinvolgimento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che, a seguito delle verifiche sollecitate dalla deputata Lucaselli, la proposta di riformulazione in esame deve intendersi riferita anche all'articolo aggiuntivo Ferro 37.014. Segnala, altresì, che la proposta di riformulazione è stata accettata dai proponenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Viscomi 37.07 e Tucci 37.021 e l'articolo aggiuntivo Ferro 37.014, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) protesta per non aver potuto intervenire sulle proposte emendative testé votate.

  Fabio MELILLI, presidente, scusandosi per non avere notato la richiesta di intervento, avverte che non potrà dare la parola al deputato Trano su un emendamento già posto in votazione.
  Avverte, quindi, che è stata accettata dai proponenti la nuova formulazione dell'emendamento Pizzetti 40.5, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Pizzetti 40.5, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che il proponente ha accettato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Luciano Cantone 40.015, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Segnala, poi, che la proposta è stata sottoscritta dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lega appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Legnaioli e Rixi.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Luciano Cantone 40.015, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i proponenti hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Scanu 40.020, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Segnala, poi, che la proposta è stata sottoscritta dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dal deputato Zoffili.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Scanu 40.020, come riformulato (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI) segnala che una bozza di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Zucconi 43.06 presentata dai relatori non supera le criticità a suo tempo segnalate al Governo, che pure si era detto disposto a introdurre le modifiche da lui proposte.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), anche a nome del collega relatore Bitonci, si impegna a presentare al più presto una compiuta proposta di riformulazione del citato emendamento.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che è stata accettata dai firmatari la riformulazione degli identici emendamenti Viscomi 46.3 e Invidia 46.8, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Viscomi 46.3 e Invidia 46.8, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lupi 48.03, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dal proponente. Fa presente, poi, che la proposta è sottoscritta dai deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Partito Democratico, appartenenti alla Commissione bilancio, nonché dai deputati Angiola e Comaroli.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lupi 48.03, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Maraia 51.07, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dal proponente e sottoscritta dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle appartenenti alla Commissione bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Maraia 51.07, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i proponenti hanno accettato la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Ruffino 52.03, Ripani 52.078, Pella 52.0101, Trancassini 52.096, Vanessa Cattoi 52.025, Pastorino 52.070 e De Luca 52.047, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Avverte, altresì, che sottoscrivono la proposta i deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Coraggio Italia, appartenenti alla Commissione bilancio, nonché il deputato Fassina.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive la nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Ruffino 52.03, Ripani 52.078, Pella 52.0101, Trancassini 52.096, Vanessa Cattoi 52.025, Pastorino 52.070 e De Luca 52.047 e, richiamando il suo articolo aggiuntivo 52.098, accantonato nelle precedenti sedute, paventa il pericolo che la necessità di dare seguito a eventuali sentenze della magistratura attraverso la stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni siciliane potrebbe configurare addirittura un danno erariale. Tale eventualità sarebbe evitabile se la Commissione approvasse la sua proposta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Ruffino 52.03, Ripani 52.078, Pella 52.0101, Trancassini 52.096, Vanessa Cattoi 52.025, Pastorino 52.070 e De Luca 52.047, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 54.05, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accettata dalla proponente e la proposta è stata sottoscritta dai deputati Angiola, Vanessa Cattoi e Frassini.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 54.05, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 57.04, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, è stata accolta dal proponente che la proposta è stata sottoscritta dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle appartenenti alla Commissione bilancio, e dal deputato Giaccone.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 57.04, come riformulato (vedi allegato 1).

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, chiede di revocare la votazione effettuata sulla riformulazione in un identico testo degli emendamenti Legnaioli 7.19 e Lovecchio 73.55, nonché degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075, in quanto il testo posto in votazione non sembra quello corretto.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi al collega Bitonci, fa presente che al momento della votazione alcuni deputati non avevano potuto esaminare adeguatamente il testo della riformulazione proposta.

  Roberto PELLA (FI), associandosi alle considerazioni, dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea che aveva chiesto alla presidenza di poter avere il tempo di esaminare meglio il testo della riformulazione proposta.

  Fabio MELILLI, presidente, pur confermando la regolarità della votazione svolta, preso atto di quanto rappresentato da un relatore e dell'orientamento unanime dei gruppi, revoca la votazione precedentemente svolta sulla riformulazione in un identico testo degli emendamenti Legnaioli 7.19 e Lovecchio 73.55, nonché degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075.
  Avverte, quindi, che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione degli identici emendamenti Longo 59.9, Fusacchia 59.13, Testamento 59.38, Belotti 59.47, Frassinetti 59.72, Mollicone 59.100, De Lorenzo 59.110 e Aprea 59.114, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti Longo 59.9, Fusacchia 59.13, Testamento 59.38, Belotti 59.47, Frassinetti 59.72, Mollicone 59.100, De Lorenzo 59.110 e Aprea 59.114, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Tartaglione 60.010, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.
  Comunica, quindi, che i gruppi Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, appartenenti alla Commissione bilancio, e il deputato Sodano sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Tartaglione 60.010, come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tartaglione 60.010, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Serritella 62.03, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.
  Comunica, quindi, che i deputati dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, appartenenti alla Commissione bilancio, nonché i deputati Maccanti e Molinari hanno sottoscritto la nuova formulazione di tale articolo aggiuntivo.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Serritella 62.03, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Paita 63.07, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Fa, quindi, presente che la proposta emendativa è stata sottoscritta anche dal deputato Capitanio.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Paita 63.07, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'emendamento Lorefice 64.25, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Fa, quindi, presente che la proposta emendativa è stata sottoscritta anche dai deputati del Partito Democratico, appartenenti alla Commissione bilancio.

  La Commissione approva l'emendamento Lorefice 64.25, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, fa presente che l'emendamento Lattanzio 65.18 rimane accantonato, in quanto occorre verificare la nuova formulazione proposta.
  Avverte, poi, che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Faro 65.014, Mollicone 65.015 e Racchella 65.020, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Fa, quindi, presente che la proposta emendativa è stata sottoscritta anche dai deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Coraggio Italia, appartenenti alla Commissione bilancio.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Faro 65.014, Mollicone 65.015 e Racchella 65.020, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'emendamento Di Giorgi 66.1, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Fa, quindi, presente che la proposta emendativa è stata sottoscritta anche dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

  La Commissione approva l'emendamento Di Giorgi 66.1, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'emendamento Lattanzio 67.31, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  Teresa MANZO (M5S), intervenendo sull'emendamento Lattanzio 67.31, nel testo riformulato, preannuncia l'astensione del gruppo Movimento 5 Stelle facendo rilevare come l'emendamento in oggetto proroghi i finanziamenti alle imprese editoriali. Afferma di comprendere assai bene la crisi economica in atto e la necessità di aiuti alle imprese, ma che d'altro canto le contribuzioni statali alle imprese editoriali non rispondono alle convinzioni del gruppo Movimento 5 Stelle.

  Raphael RADUZZI (MISTO) fa rilevare che il Governo sta aumentando a dismisura i fondi a favore dell'editoria, mentre per tutti gli altri settori si fa fatica a trovare dei finanziamenti.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che i deputati del gruppo Coraggio Italia, appartenenti alla Commissione bilancio, nonché i deputati Comaroli e Fassina sottoscrivono l'emendamento Lattanzio 67.31, nel testo riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Lattanzio 67.31, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'emendamento Spena 68.73, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Comunica, quindi, che i deputati dei gruppi Partito Democratico e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'emendamento.

  La Commissione approva l'emendamento Spena 68.73, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'emendamento L'Abbate 68.58, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Fa presente, quindi, che i deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, nonché il deputato Viviani sottoscrivono l'emendamento.

  La Commissione approva l'emendamento L'Abbate 68.58, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione degli identici emendamenti, Cappellani 68.8, Fasano 68.68 e Gagliardi 68.15, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  La Commissione approva gli identici emendamenti, Cappellani 68.8, Fasano 68.68 e Gagliardi 68.15, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'emendamento Trancassini 68.59, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  La Commissione approva l'emendamento Trancassini 68.59, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Alberto Manca 68.021, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.
  Comunica altresì che i deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Coraggio Italia, appartenenti alla Commissione bilancio, nonché i deputati Trancassini e Viviani hanno sottoscritto la proposta.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Alberto Manca 68.021, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Rixi 73.035, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Comunica, altresì, che i deputati dei gruppi Partito Democratico e Coraggio Italia nonché i deputati Carnevali e Comaroli hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rixi 73.035, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'emendamento Pagani 74.5, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.
  Comunica, altresì, che i deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, appartenenti alla Commissione bilancio, nonché i deputati Iezzi, Ferrari, Fantuz e Fassina sottoscrivono l'emendamento.

  La Commissione approva l'emendamento Pagani 74.5, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Corda 74.023, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.
  Comunica, quindi, che i deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega e Forza Italia nonché i deputati Iezzi, Carnevali e Fassina sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Corda 74.023, nel testo riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Corda 74.023, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Delmastro Delle Vedove 75.015, Migliore 75.07, Valentini 75.019, Di Stasio 75.012, Zoffili 75.01 e Palazzotto 75.016, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Comunica, poi, che i deputati dei gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno sottoscritto gli articoli aggiuntivi.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Delmastro Delle Vedove 75.015, Migliore 75.07, Valentini 75.019, Di Stasio 75.012, Zoffili 75.01 e Palazzotto 75.016. come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione degli identici subemendamenti Lovecchio 0.1.181.85, Fassina 0.1.181.89 e Cavandoli 0.1.181.101, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  La Commissione approva gli identici subemendamenti Lovecchio 0.1.181.85, Fassina 0.1.181.89 e Cavandoli 0.1.181.101, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione del subemendamento Gariglio 0.1.181.62, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Comunica, altresì, che il deputato Rixi ha sottoscritto il subemendamento.

  La Commissione approva il subemendamento Gariglio 0.1.181.62 come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione dei subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87, nel testo riformulato, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sugli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87, nel testo riformulato, rileva come essi fra le altre cose dispongano l'assunzione di due unità di personale di livello dirigenziale generale poste alle dirette dipendenze del capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva come la pandemia abbia diffuso tra i cittadini un grande senso di fiducia nello Stato, per la capacità da esso dimostrata di organizzare la risposta all'emergenza sanitaria, e un forte senso di coesione sociale. Ciò, afferma, rappresenta un valore, ma a questo punto tocca alla pubblica amministrazione curare l'esecuzione al PNRR in modo da assicurare il massimo benessere sociale. Occorrono per questo non solo organizzazione, ma anche forti attività esecutive; occorre un sistema informatico a vantaggio della Ragioneria generale dello Stato e un sistema contabile unico: tutto questo in modo da assicurare la «disciplina dei cittadini», cioè che i cittadini possano verificare l'andamento della finanza pubblica in una situazione di effettiva trasparenza. Al contrario, l'emendamento in oggetto dispone delle assunzioni di vertice, che comportano costi elevati. Si chiede quale sia il senso di tali assunzioni, a quali esigenze rispondano e perché un subemendamento relativo al funzionamento di un Ministero provenga da parlamentari.

  Raphael RADUZZI (MISTO), associandosi alle considerazioni del collega Trano, ricorda che già l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza comporta l'assunzione di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, non comprende le ragioni che hanno portato i presentatori degli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87 a proporre l'assunzione di ulteriori 50 unità di personale e l'istituzione di due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, chiede elementi di chiarimento al Governo e ai relatori.

  Michele SODANO (MISTO), nel ritenere che gli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87 si configurino più come un sostegno alla burocrazia e alle lungaggini amministrative che alla ripresa economica del nostro Paese, chiede ai rappresentanti del Governo e ai relatori di chiarire le ragioni per le quali non si sono trovate le risorse per rafforzare le misure a sostegno dei soggetti realmente danneggiati dalla crisi economica e dalla pandemia e, invece, si destinano svariati milioni di euro all'assunzione di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Piera AIELLO (MISTO) chiede chiarimenti al Governo e ai relatori rispetto alla circostanza che non sono state ancora esaminate proposte emendative che destinano risorse alle vittime del racket mentre gli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87, in procinto di essere approvati, stanziano ingenti risorse finanziarie per assunzioni di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In merito all'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se saranno presentate ulteriori riformulazioni di proposte emendative ancora accantonate.

  Stefano FASSINA (LEU), replicando all'onorevole Sodano e ribadendo il rispetto per le posizioni di tutti i deputati, ritiene insopportabile sentir definire chi presta il proprio servizio presso la pubblica amministrazione come un burocrate che svolge un'azione negativa nei confronti dei cittadini. Passando al contenuto degli identici subemendamenti 0.1.181.91 a sua prima firma e Manzo 0.1.181.87, fa presente che le 50 assunzioni di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze saranno effettuate nei limiti della vigente dotazione organica. Segnala, inoltre, che l'istituzione di due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto del Ministro, sono limitate al periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In proposito ritiene che tali figure siano decisive per raggiungere gli obiettivi del citato Piano, alla luce del fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha una responsabilità prioritaria rispetto alla verifica e all'attuazione dello stesso.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la nuova formulazione degli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

  La Commissione approva gli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte di aver accettato la nuova formulazione del suo subemendamento 0.68.032.8, proposta dai relatori, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole. Avverte che la proposta emendativa è stata sottoscritta anche dai deputati del gruppo Lega.

  La Commissione approva il subemendamento Melilli 0.68.032.8, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, non essendo ancora state depositate ulteriori riformulazioni di proposte emendative accantonate, propone di sospendere la seduta per un'ora.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) fa presente che alla ripresa della seduta aveva chiesto di poter disporre della riformulazione dell'emendamento Lollobrigida 26.25 e che il presidente aveva assicurato che tale riformulazione sarebbe stata distribuita al più presto. Chiede pertanto che la nuova riformulazione venga distribuita al più presto affinché l'emendamento Lollobrigida 26.25 sia posto in votazione prima che la seduta venga sospesa.

  Fabio MELILLI, presidente, concordando con l'onorevole Trancassini, chiede di mettere in distribuzione la nuova formulazione degli identici emendamenti Pezzopane 26.4, Pella 26.9, Bagnasco 26.30 e Lollobrigida 26.25 e dell'emendamento Comaroli 26.11, proposta dai relatori, riformulati in un identico testo. Comunica, inoltre, che tali proposte emendative sono state sottoscritte dai componenti del gruppo del Partito Democratico appartenenti alla Commissione bilancio e dalla deputata Carnevali. Comunica, inoltre, che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Pezzopane 26.4, Pella 26.9, Bagnasco 26.30 e Lollobrigida 26.25 e dell'emendamento Comaroli 26.11, proposta dai relatori e condivisa dal Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Pezzopane 26.4, Pella 26.9, Bagnasco 26.30 e Lollobrigida 26.25 e l'emendamento Comaroli 26.11, come riformulati in un identico testo,

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, anche a nome del collega Bitonci, presenta una ulteriore nuova formulazione, in un identico testo, degli emendamenti Legnaioli 7.19 e Lovecchio 73.55 e gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075, che viene condivisa dal Governo e accettata dai proponenti.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Legnaioli 7.19 e Lovecchio 73.55 e gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 20.15.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'esame delle proposte emendative riprenderà dall'articolo aggiuntivo Paternoster 1.023 e dagli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 21.03, Trancassini 21.011, Lucchini 21.07, Sut 21.010, Gagliardi 21.02, Mazzetti 21.015 e Lupi 21.016, concernenti il macro-tema della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, riformulati in identico testo e in precedenza accantonati (vedi allegato 1)

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'affermare che la riformulazione proposta rappresenta un'occasione persa per affrontare nella sua interezza il tema delle comunità colpite dal sisma, evidenzia che, al contrario, in questo modo si discrimina tra comunità a cui può essere applicata la disposizione e quelle che restano escluse, nonostante la notevole entità delle risorse a disposizione in questo momento.

  Piera AIELLO (MISTO) chiede al presidente quante altre proposte emendative riformulate verranno presentate dai relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, fa presente che non sono ancora stati distribuiti i testi delle riformulazioni delle proposte emendative concernenti i temi della scuola, dello sport, del hight-tech e di modifica dell'articolo 77 del decreto riguardante le disposizioni finanziarie.

  Piera AIELLO (MISTO), nel constatare che tra le proposte emendative riformulate non compare il suo articolo aggiuntivo 13.03, deduce che il Governo non ha inteso approvare un importante provvedimento di contrasto al racket e all'usura, nonostante vi sia capienza nell'apposito fondo.

  Fabio MELILLI, presidente, fa presente che, qualora nel corso della seduta vengano presentate altre proposte di riformulazione da parte dei relatori sui quali il Governo concorda, saranno messe in distribuzione ed esaminate.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) afferma che non è possibile che non arrivino da parte del Governo le proposte di riformulazione i cui testi le risulta essere già state trasmessi dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai Ministeri competenti. Afferma che, ove non pervengano tempestivamente, il Governo commetterebbe una grave scorrettezza nei confronti del Parlamento.
  A nome della collega Bartolozzi assente per motivi familiari, insiste per la votazione dell'emendamento 52.098 presentato dalla stessa e concernente la stabilizzazione del personale precario degli enti in dissesto finanziario della Regione siciliana, che è stato in precedenza accantonato.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che a seguito dell'approfondimento svolto dal Governo il testo della riformulazione non è stato modificato. Quindi esprime rammarico per il fatto che il testo sottoposto alla Commissione per l'approvazione non soddisfi completamente le necessità delle popolazioni colpite dal sisma.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Paternoster 1.023 e gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 21.01, Trancassini 21.011, Lucchini 21.07, Sut 21.010, Gagliardi 21.02, Mazzetti 21.015 e Lupi 21.016 come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, tornando all'esame dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030 nel testo riformulato, fa presente che, secondo le indicazioni del Governo, al comma 1, le parole «0,40 per cento» dovrebbero essere corrette con «0,20 per cento».

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, nel prendere atto della correzione apportata secondo quanto anticipato dalla sottosegretaria Guerra, ribadisce che non vi è alcuna ragione per la quale il Governo debba ostinarsi a prevedere, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la proroga dei versamenti fiscali con maggiorazione al 15 settembre, anziché al 30 settembre come già avvenuto anche in un recente passato. Ritiene non credibile che la proroga dei versamenti di soli 15 giorni possa causare problemi di liquidità per la gestione del bilancio dello Stato.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del relatore Bitonci, chiede che l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030 nel testo riformulato venga modificato con la previsione del 30 settembre come scadenza dei versamenti fiscali con maggiorazione dello 0,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

  Stefano FASSINA (LEU), riconoscendo lo sforzo compiuto dal Governo sul tema, ritiene che dal momento che sull'ulteriore modifica proposta dai relatori stia emergendo il sostegno unanime di tutta la Commissione, sarebbe opportuno che il Governo compisse un ulteriore sforzo accettando lo slittamento dei versamenti al 30 settembre.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) rileva come la ulteriore ipotesi di riformulazione proposta dai relatori sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma vada incontro a un'oggettiva difficoltà per gli operatori del settore chiamati a una serie di adempimenti davvero molto onerosi. Auspica quindi che il Governo possa accogliere la proposta dello slittamento del termine al 30 settembre da momento che tale modifica non comporterebbe oneri ulteriori sul piano finanziario per il bilancio dello Stato.

  Claudio BORGHI (LEGA) osserva che, dal momento che tutti i gruppi parlamentari sono intervenuti a sostegno della modifica proposta dai relatori, la Commissione sia nelle condizioni di approvare tale riformulazione anche senza il parere favorevole del Governo. Sottolinea, al riguardo che si tratta di difendere il ruolo del Parlamento che deve essere messo nelle condizioni di deliberare a meno che il Governo non fornisca una spiegazione chiara sul perché sia contrario allo slittamento del termine di 15 giorni.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) ricorda come nella formulazione originaria l'emendamento in questione già prevedeva il termine del 30 settembre, sottolineando come non vi siano problemi di liquidità per le casse dello Stato. Ritiene, pertanto, necessario che il Parlamento si riappropri del proprio ruolo e dia un segnale agli operatori del settore e ai contribuenti.

  Raphael RADUZZI (MISTO) sottolinea come la riformulazione dell'emendamento Gusmeroli 9.030 come ulteriormente modificato in base alla proposta dei relatori non creerebbe un problema di cassa in quanto risulta attualmente una consistenza pari a 89 miliardi. Si tratta del dato più alto dal 2007. Ritiene pertanto che essendoci l'unanimità dei gruppi su tale riformulazione i relatori potrebbero proporre di votarla. Ribadisce di non comprendere il parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze rispetto all'ulteriore slittamento del 30 settembre.

  La Sottosegretaria di Stato Maria Cecilia GUERRA dichiara di essere consapevole che si tratta di una questione assai delicata sulla quale peraltro il Governo ha proposto una riformulazione che già rappresenta un notevole sforzo da parte dell'Esecutivo. Conferma quindi le perplessità avanzate anche dalla ragioneria dello Stato sull'eventuale proroga al 30 settembre che potrebbe creare un problema di cassa, potendo incidere sulla tempistica di versamenti pari a circa 8 miliardi di euro.

  Fabio MELILLI, presidente, ritiene doveroso segnalare alla Commissione come le valutazioni circa gli effetti finanziari degli emendamenti devono riguardare anche la cassa, richiamando quindi l'attenzione sulle conseguenze di un'eventuale approvazione di un emendamento che incida sui saldi di cassa già scontati nei saldi tendenziali che, ove non sostenibile, determinerebbe certamente l'esigenza di votare in Assemblea il rinvio del provvedimento in Commissione per correggerne il contenuto.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, sottolinea come la modifica proposta riguardi solo il termine del versamento che prevede una maggiorazione a titolo di interesse del mese di settembre, mentre rimarrebbe invariato quello del 31 agosto 2021. Al riguardo osserva infatti che il versamento del mese di settembre rappresenta solo un'opzione per i contribuenti e in quanto tale non può, a suo giudizio, modificare i saldi tendenziali. Evidenzia infine come su tale proposta di slittamento del termine opzionale vi sia sostanzialmente l'unanimità da parte dei tutti i gruppi parlamentari.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea preliminarmente che il gruppo di Fratelli d'Italia è favorevole alla proposta avanzata dai relatori. A tale riguardo dal momento che è emersa l'unanimità di intenti da parte di tutti i gruppi, ritiene che il Governo dovrebbe limitarsi a prendere atto di tali posizioni e rispettare il ruolo che il Parlamento è chiamato ad esercitare.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) richiamate preliminarmente le critiche della sua parte politica sullo strumento degli ISE, sottolinea come, in questo caso, la norma si riferisca ai soli indici sintetici di affidabilità fiscale già approvati, quindi certamente prevedibili nel gettito e pertanto non comprende le preoccupazioni riguardo al rispetto delle previsioni tendenziali. Nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, sottolinea l'importanza che il Parlamento e il Governo rispondano ad un'esigenza molto forte proveniente dal tessuto economico del Paese, osservando come oltretutto si tratti solo un'opzione che viene offerta ai contribuenti.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) osserva come lo slittamento al 30 settembre rappresenti solo una mera eventualità e che non tutti i contribuenti procederanno ai versamenti scegliendo lo stesso termine. Ribadisce inoltre come non vi siano problemi di cassa per i bilanci dello Stato.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, anche a nome del relatore Buompane, propone formalmente un'ulteriore riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030, nel senso di sostituire alle parole «15 settembre» le parole «30 settembre» mantenendo la maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,40 per cento, già presente nel testo distribuito ma che verbalmente era stato rettificato dal presidente a 0,20 per cento.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030, come ulteriormente riformulato dai relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gusmeroli 9.030 come ulteriormente riformulato.
  Avverte, altresì, che i presentatori degli emendamenti Pagani 30.1, Aresta 30.11 e Maria Tripodi 30.12, hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori e condivisa dal Governo.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Pagani 30.1, Aresta 30.11 e Maria Tripodi 30.12, come riformulati in identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 56.012, accettata dal presentatore e condivisa dal Governo e che la medesima proposta emendativa è stata sottoscritta dai deputati di tutti i gruppi parlamentari appartenenti alla Commissione bilancio.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fragomeli 56.012, come riformulato (vedi allegato 1)

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori delle proposte emendative Comaroli 3.01, Ribolla 16.30, Molinari 32.06 e degli identici articoli aggiuntivi Rostan 35.01, Lorenzin 35.02, Del Barba 35.05, Ianaro 35.010, Stumpo 35.021 e Bellachioma 35.014 hanno accolto le riformulazioni proposte dai relatori e condivise dal Governo. Avverte altresì che le citate proposte emendative sono state sottoscritte sono stati sottoscritti dai deputati di tutti i gruppi appartenenti alla Commissione bilancio.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Comaroli 3.01, l'emendamento Ribolla 16.30, nonché gli articoli aggiuntivi Molinari 32.06 e gli identici articoli aggiuntivi Rostan 35.01, Lorenzin 35.02, Del Barba 35.05, Ianaro 35.010, Stumpo 35.021 e Bellachioma 35.014, come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione dell'emendamento Mura 38.6 dei relatori, su cui vi è il parere favorevole del Governo.

  La Commissione approva l'emendamento Mura 38.6 come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che è stata accettata dal presentatore la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fassina 47.010 su cui vi è il parere favorevole del Governo. Avverte altresì che il citato emendamento nel testo riformulato è stato sottoscritto dai deputati dei gruppi del Partito Democratico, Italia Viva, Lega, Forza Italia, appartenenti alla Commissione bilancio nonché dal deputato Raduzzi.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fassina 47.010 come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte altresì che è stata accettata dal presentatore la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 50.056, presentata dai relatori e condivisa dal Governo.

  Raphael RADUZZI (MISTO) rileva che la proposta emendativa in esame rappresenta una sorta di «marchetta» territoriale in quanto stanzia 25 milioni di euro per la realizzazione di tirocini esclusivamente per la regione Calabria. Chiede al riguardo cosa ne pensi il relatore Bitonci. Nel segnalare che vi è una posizione favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo anche da parte delle forze politiche che storicamente criticano il reddito di cittadinanza, sottolinea che interventi come quello previsto dall'articolo aggiuntivo 50.056 appaiono non sistematici e non favoriscono la riduzione della disoccupazione.

  Teresa MANZO (M5S) chiede un breve accantonamento dell'articolo aggiuntivo 50.056 per approfondire il contenuto della riformulazione proposta.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone un breve accantonamento dell'articolo aggiuntivo 50.056.
  Avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione degli identici emendamenti Lattanzio 65.18 e Toccafondi 65.23 condivisa dal Governo.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Lattanzio 65.18 e Toccafondi 65.23 come riformulati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'emendamento 65.18 è stato sottoscritto dai deputati del gruppo di Italia Viva, appartenenti alla Commissione bilancio.
  Avverte, altresì, che è stata accettata dai presentatori la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gagnarli 68.022, presentata dai relatori e condivisa dal Governo.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gagnarli 68.022 come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 68.022 è stato sottoscritto dalla deputata Saltamartini e dai deputati del Partito Democratico appartenenti alla Commissione bilancio.
  Avverte, altresì, che è stata accettata dai presentatori la riformulazione degli identici emendamenti Gariglio 73.11 e Rixi 73.36, presentata dai relatori e condivisa dal Governo.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Gariglio 73.11 e Rixi 73.36 come riformulati (vedi allegato 1).

  Teresa MANZO (M5S) dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Cannizzaro 50.056 come riformulato.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) rileva che, come già segnalato dal collega Raduzzi, l'articolo aggiuntivo 50.056 stanzia risorse assai rilevanti per una sola regione ed ha evidentemente finalità di carattere elettoralistico.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che hanno chiesto di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 50.056 i deputati Bruno Bossio, Misiti.
  Avverte che sono state accettate dai presentatori le riformulazioni dei subemendamenti Fassina 0.181.92 e Frassini 0.1.181.99 presentate dai relatori e condivise dal Governo.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, i subemendamenti Fassina 0.181.92 e Frassini 0.1.181.99 come riformulati (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI) nel ricordare di avere presentato l'articolo aggiuntivo 40.019 rispetto al quale non è stato possibile ottenere in questa fase l'assenso del Governo, chiede rassicurazioni sul fatto che il suo contenuto – riguardante misure premiali per i datori di lavoro che mantengono i livelli occupazionali – possa essere oggetto di un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari e accolto dal Governo

  La Viceministra Laura CASTELLI, segnalando che non è stato possibile dare un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 40.019 in quanto necessita di una copertura su più annualità, riconosce la rilevanza del tema trattato dallo stesso e si impegna pertanto sull'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo, auspicando che con la prossima manovra di bilancio possano essere reperite le risorse necessarie.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, anche a nome del relatore Buompane, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti i subemendamenti ancora non esaminati riferiti all'emendamento 1.181 del Governo e all'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione respinge il subemendamento Trano 0.1.181.25.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Caso 0.1.181.71, 0.1.181.72 e 0.1.181.74: si intende vi abbia rinunciato.

  Raphael RADUZZI (MISTO), illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.109, volto a ripristinare lo strumento del cashback soppresso dal Governo, sottolineando che si tratta di una misura che ha promosso i consumi effettuati nei negozi fisici, ha permesso di contrastare l'evasione fiscale e corrisponde agli interessi dei cittadini e dei lavoratori. Auspica, pertanto, che tale proposta emendativa, o un'altra di quelle analoghe presentate, sia votata almeno dai deputati del Movimento 5 Stelle.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive il subemendamento Corda 0.1.181.14.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Corda 0.1.181.14, Raduzzi 0.1.181.109 e Meloni 0.1.181.106.

  Fabio MELILLI, presidente avverte che sono stati ritirati dai presentatori i subemendamenti Adelizzi 0.1.181.67, Fassina 0.1.181.92 e Frassini 0.1.181.99.
  Constata l'assenza del presentatore del subemendamento Caso 0.1.181.75: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge il subemendamento Costanzo 0.1.181.52.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici subemendamenti Fiorini 0.1.181.98 e Nardi 0.1.181.107 e il subemendamento De Micheli 0.1.181.61.

  La Commissione approva l'emendamento 1.181 del Governo come risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori i subemendamenti Buratti 0.68.032.3 e Angiola 0.68.032.4.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo come risultante dal subemendamento approvato (vedi allegato 1).

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, preannuncia che, a fronte di una interlocuzione con il Governo, sarà nelle condizioni di proporre un'ulteriore riformulazione dell'articolo aggiuntivo 9.030, che prevede i versamenti ISA possano essere effettuati entro il 15 settembre 2021 senza maggiorazione alcuna fino a quella data e con una piccola maggiorazione dello 0,20 per cento per i successivi 15 giorni.

  Stefano FASSINA (LEU) dichiara di non comprendere la ratio di quanto proposto dal relatore Bitonci.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA segnala che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 9.030 viene incontro alle esigenze dei contribuenti a fronte di una perdita di gettito di scarsa entità, in quanto mantiene una scadenza che fin dall'inizio aveva dichiarato essere difficilmente superabile.

  Fabio MELILLI, presidente, dispone quindi un ulteriore accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030 al fine di attendere la formalizzazione della proposta di riformulazione.
  Avverte, infine, che i relatori, come preannunciato in precedenza hanno presentato una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Zucconi 43.06 che è stata accettata dai presentatori e condivisa dal Governo.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zucconi 43.06 come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, dispone quindi una breve sospensione della seduta, in attesa che pervengano i testi delle riformulazioni ancora non depositati

  La seduta, sospesa alle 21.30, riprende alle ore 22.05.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che non sono ancora pervenute le rimanenti proposte di riformulazione di emendamenti segnalati, preannunziate dai relatori e dal Governo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nello stigmatizzare i ritardi con cui si stanno svolgendo i lavori, a suo avviso segno di mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, chiede alla presidenza di sospendere la seduta, al fine di consentire perlomeno la sanificazione dell'Aula.

  Fabio MELILLI, presidente, nel convenire circa la necessità di sospendere i lavori per consentire la sanificazione degli ambienti, non essendovi obiezioni, dichiara conclusa la seduta per convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il prosieguo dei lavori stessi.

  La seduta termina alle 22.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.10 alle 22.20.

V Commissione - giovedì 8 luglio 2021

TESTO AGGIORNATO AL 12 LUGLIO 2021

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
*1.82. (Nuova formulazione) Trancassini, Montaruli, Osnato, Zucconi, Caiata, Galantino, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*1.122. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Villarosa.
*1.022. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Furgiuele, Villarosa.
*6.038. (Nuova formulazione) Alemanno, Galizia, Villarosa.
*8.39. (Nuova formulazione) Mazzetti, Spena, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
*8.41. (Nuova formulazione) Novelli.
*8.10. (Nuova formulazione) Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*8.17. (Nuova formulazione) Occhionero, Del Barba.
*8.27. (Nuova formulazione) Alemanno, Sut, Galizia.
*43.20. (Nuova formulazione) Amitrano, Galizia.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, le parole: in 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: in 7.940 milioni.
**1.31. (Nuova formulazione) Carnevali, Braga, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Pini, Lorenzin.
**1.52. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**10.07. (Nuova formulazione) Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.
**12.014. (Nuova formulazione) Palmieri, Giacometto, Porchietto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

  1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:

   a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

   b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

   c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

  3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*1.014. (Nuova formulazione) Del Barba.
*25.034. (Nuova formulazione) Pella, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
*25.016. (Nuova formulazione) Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: cento giorni e le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, le parole: in 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: in 7.960 milioni.
*2.2. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*2.18. (Nuova formulazione) Carbonaro, Villarosa.
*2.6. (Nuova formulazione) Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.7. (Nuova formulazione) Orfini, Di Giorgi.
*2.22. (Nuova formulazione) Fratoianni, Fassina.
*2.26. (Nuova formulazione) Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato, Pella, Mandelli.
*2.5. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*2.19. (Nuova formulazione) Manzo.
*2.9. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  5-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
**2.20. (Nuova formulazione) Bordonali, Donina, Eva Lorenzoni, Micheli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Villarosa.
**2.010. (Nuova formulazione) Donno, Villarosa.
**7.49. (Nuova formulazione) Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
**7.44. (Nuova formulazione) Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Villarosa.
**7.17. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Ferri, Del Barba.
**7.28. (Nuova formulazione) Dal Moro.
**8.020. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
**8.04. (Nuova formulazione) Lorenzin.
**8.025. (Nuova formulazione) Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, Mandelli.
**8.3. (Nuova formulazione) Lupi.
**8.016. (Nuova formulazione) Martinciglio, Torto.
**34.7. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2.04. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, De Carlo, Elisa Tripodi, Villarosa, Romaniello.

ART. 3.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*3.22. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Villarosa.
*3.15. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Cavandoli, Cestari, Paternoster, Morrone, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Porchietto, Rosso, Pettarin.
*3.3. (Nuova formulazione) Colletti, Trano.
*3.18. (Nuova formulazione) Costa, Angiola, Villarosa.

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  2-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 dalla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, le parole: in 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: in 7.919 milioni.
*4.9. (Nuova formulazione) Morani.
*4.77. (Nuova formulazione) Fassina.
*4.10. (Nuova formulazione) De Luca.
*4.80. (Nuova formulazione) Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*4.34. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Micheli, Rixi, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.73. (Nuova formulazione) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*4.107. (Nuova formulazione) Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro, Pettarin.
*4.58. (Nuova formulazione) Adelizzi, Perconti.
*4.3. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*4.79. (Nuova formulazione) Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*4.47. (Nuova formulazione) Del Barba.

*4.93. (Nuova formulazione) Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.
*4.11. (Nuova formulazione) Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*4.33. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Micheli, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.37. (Nuova formulazione) Ribolla, Frassini, Micheli, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori)

  1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, le parole: in 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: in 7.885 milioni.
**4.040. (Nuova formulazione) D'Orso, Scanu, Berti, Villarosa.
**4.048. (Nuova formulazione) D'Orso, Scanu, Galizia, Berti, Villarosa.
**4.028. (Nuova formulazione) Bianchi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Villarosa, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Giacomoni, Rosso, Zanettin.
**4.019. (Nuova formulazione) Braga.
**6.010. (Nuova formulazione) Costanzo, Trano, Testamento, Villarosa.
**57.02. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
**77.03. (Nuova formulazione) Topo.
**77.04. (Nuova formulazione) Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
**77.06. (Nuova formulazione) Meloni, Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*6.05. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*7.50. (Nuova formulazione) De Micheli, Buratti, Ciagà, Fragomeli, Sani, Topo, Gavino Manca, Pezzopane.
*43.33. (Nuova formulazione) Ripani.
*68.26. (Nuova formulazione) De Giorgi.
*68.46. (Nuova formulazione) Viviani, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*73.061. (Nuova formulazione) Pastorino, Fassina, Bagnasco, Cassinelli.

ART. 7.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
*7.93. (Nuova formulazione) Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
*7.5. (Nuova formulazione) Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*7.92. (Nuova formulazione) Novelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*56.08. (Nuova formulazione) Baldino, Flati.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «e di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,».
  2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive», sono inserite le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici».
  3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
**7.051. (Nuova formulazione) Faro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
**1.15. (Nuova formulazione) Trano

ART. 8.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
  2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis.
  2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
  2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  2-septies. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «complessivi da utilizzare negli anni 2021, 2022 e 2023,».
8.1. (Nuova formulazione) Ciampi, Cenni, Ceccanti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Mazzetti, Pettarin.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV».
  1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
  1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2023»;

   b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021».

  1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2019 e 2020», sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
  1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*9.59. (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.
*9.063. (Nuova formulazione) Terzoni.
*4.8. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Villarosa.
*20.06. (Nuova formulazione) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Baldelli, Nevi, Polidori, Battilocchio, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
*20.08. (Nuova formulazione) Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

ART. 10.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 56 milioni con le seguenti: 86 milioni e dopo le parole: a ristoro delle spese sanitarie aggiungere le seguenti: di sanificazione e prevenzione e;

   b) al comma 5, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 190 milioni;

   c) sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

   c) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sostegno per il settore sportivo)

  1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1o marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.
  2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  3. A favore della società Sport e salute S.p.A. è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*10.34. (Nuova formulazione) Pella, Barelli, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pettarin.
*10.20. (Nuova formulazione) Tuzi, Papiro, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto,
Iorio, Melicchio, Spadafora, Vacca, Valente.
*10.21. (Nuova formulazione) Valente, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca.
*10.32. (Nuova formulazione) Barelli, Versace, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella, Mandelli.
*10.021. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*10.01. (Nuova formulazione) Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.
*10.022. (Nuova formulazione) Ehm, Villarosa.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 6-bis.

   b) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2021, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.
  6-ter Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*26.8. (Nuova formulazione) Lorenzin.
*26.9. (Nuova formulazione) Lucchini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.23. (Nuova formulazione) Baldini, Dall'Osso.
*26.26. (Nuova formulazione) Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*7.062. (Nuova formulazione) Trano.
*7.056. (Nuova formulazione) Baldini, Dall'Osso.

*7.070. (Nuova formulazione) Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.
*7.022. (Nuova formulazione) Moretto, Del Barba.
*7.039. (Nuova formulazione) Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.
*7.038. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
*7.033. (Nuova formulazione) Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*7.064. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*7.02. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*7.01. (Nuova formulazione) Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.
*43.5. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*43.17. (Nuova formulazione) Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*43.22. (Nuova formulazione) Manzo, Faro.
*43.23. (Nuova formulazione) Masi.
*43.37. (Nuova formulazione) Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato, Pella, Mandelli.

ART. 30.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*30.7. (Nuova formulazione) Giovanni Russo.
*30.4. (Nuova formulazione) Ferrari, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Perego Di Cremnago, Maria Tripodi, Pettarin.
*30.6. (Nuova formulazione) Occhionero, Del Barba.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
  5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
*31.010. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
*31.012. (Nuova formulazione) D'Attis, Pella, Noja, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli.
*31.01. (Nuova formulazione) Magi

ART. 33.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.
  6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
*33.1. (Nuova formulazione) Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo.
*33.18. (Nuova formulazione) Azzolina, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Aprea, Spena, Marrocco, Versace, Bagnasco, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
*34.01. (Nuova formulazione) Sodano, Ehm, Menga, Raduzzi, Villarosa, Testamento, Corda, Sarli.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il
ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
33.02. (Nuova formulazione) Pastorino, Bagnasco, Battelli, Cassinelli, Foscolo, Paita, Gagliardi, Rixi, Rizzone, Traversi, Vazio, Del Barba, Fassina, Trancassini, Manzo, Pella, Comaroli, Ubaldo Pagano, Pettarin, Trano, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Navarra.

ART. 34.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  9-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità ovvero con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite di spesa massima previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 9-bis tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*34.31. (Nuova formulazione) Sportiello, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro.
*34.38. (Nuova formulazione) Villani.
*34.3. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Panizzut, Boldi, Iezzi, Pettarin.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.
  10-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
**34.8. (Nuova formulazione) Benigni, Sorte, Boldi, Frassini.
**34.22. (Nuova formulazione) Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Lorenzin, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.

ART. 35.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economicofinanziaria del Servizio sanitario nazionale.
  2-quater All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*35.015. (Nuova formulazione) Stumpo.
*35.023. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*35.035. (Nuova formulazione) Baldini, Dall'Osso.
*35.037. (Nuova formulazione) Trizzino, Sgarbi, Sarli.
*35.038. (Nuova formulazione) Lupi.
*35.039. (Nuova formulazione) Siani, Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lorenzin.
*35.040. (ex 34.18) (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*35.041. (ex 34.34) (Nuova formulazione) Sportiello.
*35.036. (Nuova formulazione) Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

   l. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo l, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrate. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*37.010. (Nuova formulazione) Turri, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*50.05. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.

ART. 43.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: e del commercio inserire le seguenti: nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 770,0 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

   c) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
43.9. (Nuova formulazione) Orfini, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Pettarin.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contributi per i servizi della ristorazione collettiva)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, le parole: in 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: in 7.900 milioni.
*43.014. (Nuova formulazione) Fornaro, Fassina.
*1.07. (Nuova formulazione) Del Barba, Nevi, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.
*8.06. (Nuova formulazione) Lupi.
*38.03. (Nuova formulazione) Losacco.
*38.06. (Nuova formulazione) Manzo.

ART. 50.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
  2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
  4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
  6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
50.051. Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Pettarin.

ART. 52.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni con le seguenti: di 660 milioni di euro;

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
  1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stessa.
  1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

   c) al comma 4, sostituire le parole: 506,5 milioni con le seguenti: 666,5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.840 milioni.
*52.40. (Nuova formulazione) Pella, Musella, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*52.1. (Nuova formulazione) Ruffino.
*52.36. (Nuova formulazione) Ripani.
*52.37. (Nuova formulazione) Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.20. (Nuova formulazione) De Luca, Topo, Ciampi, Miceli.
*52.35. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro, Fassina.
*52.056. (Nuova formulazione) Manzo.
*52.3. (Nuova formulazione) Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli.

ART. 65.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, sostituire le parole: 31 agosto 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) al comma 7, sostituire le parole: 8,65 milioni con le seguenti: 12,95 milioni;

   c) sostituire il comma 10 con il seguente:

   «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7».
65.14. (Nuova formulazione) Fiano, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Maccanti, Pettarin.

ART. 67.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.
*67.11. (Nuova formulazione) Trizzino.
*67.20. (Nuova formulazione) Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*67.72. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.28. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.
*67.104. (Nuova formulazione) Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 71.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: gelate e brinate con le seguenti: gelate, brinate e grandinate; dopo la parola: aprile inserire le seguenti: , maggio e giugno; sostituire le parole: gelo brina con le seguenti: gelo, brina e grandine,.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le imprese agricole che hanno subìto danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce il limite massimo di spesa.

   al comma 3, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui al comma 1; sostituire le parole: incrementata di 105 milioni di euro con le seguenti: incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici.

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*71.9. (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba.
*71.23. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo, Loss, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.
*71.6. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*71.2. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*71.19. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*8.08. (Nuova formulazione) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Bignami, Butti, Caretta, Ciaburro, Deidda, Ferro, Foti.

*68.019. (Nuova formulazione) Parentela, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Bilotti, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Cadeddu, Gallinella.
*71.1. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*71.15. (Nuova formulazione) Viviani, Morrone, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Stefani, Fantuz
*71.20. (Nuova formulazione) Torromino, Maria Tripodi, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo

ART. 77.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
  2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
  2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
77.2. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lattanzio, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, Labriola, Elvira Savino, Tateo, Pettarin.

ART. 67.

  Al titolo VII, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*67.03. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*67.018. (Nuova formulazione) Topo, Fragomeli, Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Capitanio.
*57.019. (Nuova formulazione) Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 73.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera)

  1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorità di sistema portuale.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*73.016. (Nuova formulazione) Lorenzin.
*73.031. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.052. (Nuova formulazione) Manzo.
*73.065. (Nuova formulazione) Rosso, Sozzani, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Pettarin.
*73.042. (Nuova formulazione) Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 1.

  Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

  30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:

   a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

   b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;

   c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

  30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
  30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati
in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.471 milioni.
*1.47. (Nuova formulazione) Del Barba.
*1.117. (Nuova formulazione) Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Germanà, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)

  1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3.08. (Nuova formulazione) Siracusano, Battilocchio, D'Attis, Spena, Marrocco, Villarosa, Andrea Romano.

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

   a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

   b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

   c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

   d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

   e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».
*4.065. (Nuova formulazione) Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*9.076. (Nuova formulazione) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*9.077. (Nuova formulazione) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*9.020. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo,
Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)

  1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 77, comma 7.
6.021. (Nuova formulazione) Deiana

ART. 7.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.»
7.69. (Nuova formulazione) Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Aree naturali protette)

  1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
  2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7.06. (Nuova formulazione) Rotta, Morassut, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Braga, Frassini.

ART. 9.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato».
9.60. (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 160 milioni;

   b) sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

   c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
*7.19. (Nuova formulazione) Legnaioli, Gusmeroli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Villarosa.
*73.55. (Nuova formulazione) Lovecchio.
*73.03. (Nuova formulazione) Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Scagliusi, Ficara, Lovecchio.
*73.023. (Nuova formulazione) Paita, Del Barba.
*73.025. (Nuova formulazione) Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*73.047. (Nuova formulazione) Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*73.059. (Nuova formulazione) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.060. (Nuova formulazione) Foti, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rotelli, Silvestroni, Zucconi.
*73.073. (Nuova formulazione) Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*73.075. (Nuova formulazione) Pella, Spena, Cattaneo, Giacomoni, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Mandelli, Pettarin.

ART. 10.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

  13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.31. (Nuova formulazione) Pella, Versace, Battilocchio, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, De Angelis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)

  1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».
10.023. (Nuova formulazione) Fassina, Stumpo, Pastorino.

ART. 11.

  Al titolo I, aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno al settore pirotecnico)

  1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il, Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.039. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al titolo I, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione)

  1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e impoverimento del tessuto produttivo e industriale» sono soppresse;

   b) le parole: «da destinare ai comuni dei» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei».

  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
11.055. (Nuova formulazione) Gavino Manca.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e la durata effettiva delle garanzie medesime».
*13.01. (Nuova formulazione) Napoli.
*13.07. (Nuova formulazione) Miceli.
*13.025. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*13.037. (Nuova formulazione) Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Carrara,
Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
18.07. (Nuova formulazione) Buratti, Fragomeli, Golinelli, Liuni.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga degli incentivi per le società benefit)

  1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente».
19.02. (Nuova formulazione) Del Barba.

ART. 29.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.
29.5. (Nuova formulazione) Ianaro, Rosato.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa)

  1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti».
30.01. (Nuova formulazione) Ferrari, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei)

  1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente articolo.
31.05. (Nuova formulazione) Ianaro.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizione in materia di proroga di contratti di dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

   «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
   432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.25. (Nuova formulazione) Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Siani.

  Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

  1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
  3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
  4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo
predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
  5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
  6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
34.06. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Lorenzin.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
  2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale.
*37.07. (Nuova formulazione) Viscomi, Bruno Bossio, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*37.021. (Nuova formulazione) Tucci.
*37.014. (Nuova formulazione) Ferro, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021 e a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, le parole: 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: 7.982 milioni.
40.5. (Nuova formulazione) Pizzetti, Gariglio, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
  2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
40.015. (Nuova formulazione) Luciano Cantone, Rixi, Legnaioli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni per il settore marittimo)

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percezione dell'indennità stessa».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
40.020. (Nuova formulazione) Scanu, Cadeddu, Deiana, Perantoni, Mura, Zoffili.

ART. 46.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» aggiungere le seguenti: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
*46.3. (Nuova formulazione) Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*46.8. (Nuova formulazione) Invidia.

ART. 48.

  Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
48.03. (Nuova formulazione) Lupi.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto
2018 e disposizioni in materia di Consip Spa)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «monitoraggio della spesa pubblica» sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica»; dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono aggiunte le seguenti: «alla società di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» e la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
  3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
51.07. (Nuova formulazione) Maraia.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

  1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021».

  2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato secondo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo.
*52.03. (Nuova formulazione) Ruffino.
*52.078. (Nuova formulazione) Ripani.
*52.0101. (Nuova formulazione) Pella.
*52.096. (Nuova formulazione) Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

*52.025. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
*52.070. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro, Fassina.
*52.047. (Nuova formulazione) De Luca, Topo, Ciampi, Miceli.

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario)

  1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
54.05. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Pella.

ART. 57.

  Al titolo V, dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020;».
57.04. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

ART. 59.

  Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 18 sopprimere le parole: , anche in deroga al secondo periodo del comma 13.
*59.9. (Nuova formulazione) Longo.
*59.13. (Nuova formulazione) Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*59.38. (Nuova formulazione) Testamento, Villarosa, Corda.
*59.47. (Nuova formulazione) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*59.72. (Nuova formulazione) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

*59.100. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*59.110. (Nuova formulazione) De Lorenzo, Fassina.
*59.114. (Nuova formulazione) Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

ART. 60.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000, è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
60.010. (Nuova formulazione) Tartaglione, Saccani Jotti, Aprea, Bartolozzi, Casciello, Palmieri, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 62.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Centro italiano di ricerca per l'automotive)

  1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la Fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La Fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
  2. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sull'istituto.
  3. Ai fini del rapido avvio delle attività della Fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della Fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento
non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico del Centro.
  4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  6. La Fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la Fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
  7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la Fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:

   a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna al Centro;

   b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

   c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;

   d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.

  8. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.
  9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 62 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: per ciascun anno degli anni 2020 e 2021;

   b) al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: per l'anno 2021.
62.03. (Nuova formulazione) Serritella, Davide Crippa, Carabetta, Azzolina, D'Arrando, Scagliusi, Carbonaro, Gariglio, Bonomo, Lepri, Giorgis, Bruno Bossio, Molinari, Pettazzi, Boldi, Giaccone, Gastaldi, Maccanti, Caffaratto, Benvenuto, Giglio Vigna, Tiramani, Patelli, Liuni, Gusmeroli, Fornaro, Portas, Costa, Napoli, Giacometto, Porchietto.

ART. 63.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
63.07. (Nuova formulazione) Paita, Del Barba, Capitanio.

ART. 64.

  Al comma 12, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 35 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 13, sostituire le parole: comma 11 con le seguenti: comma 12;

   b) sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal citato articolo 77, comma 7.
64.25. (Nuova formulazione) Lorefice, Sportiello, Toccalini.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5.I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*65.014. (Nuova formulazione) Faro, Orrico.
*65.015. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*65.020. (Nuova formulazione) Racchella, Patassini, Fiorini.

ART. 66.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

  4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

   b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
66.1. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini.

ART. 67.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
67.31. (Nuova formulazione) Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

ART. 68.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.73. (ex 67.96) (Nuova formulazione) Spena, Occhiuto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.
  15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
68.58. (Nuova formulazione) L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Viviani.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti: «nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
  15-ter. Lo stanziamento di cui al comma 15-bis costituisce limite di spesa.
  15-quater. All'onere derivante dal comma 15-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*68.68. (Nuova formulazione) Fasano, Occhiuto, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*68.8. (Nuova formulazione) Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.
*68.15. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.941,1 milioni.
68.59. (Nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

  1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.021. (Nuova formulazione) Alberto Manca, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Viviani.

ART. 73.

  Al titolo VIII, dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori)

  1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa e che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativo ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte Morandi», avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonché dell'acquisizione da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1 dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
  4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
73.035. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 74.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021 al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria.
  2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:

   a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;

   b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

   c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

   d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.

  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
74.5. (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Ferrari, Fantuz.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere i seguenti:

Art. 74-bis.
(Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 74-ter.
(Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
74.023. (Nuova formulazione) Corda, Testamento, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Sapia, Leda Volpi, Trano.

ART. 75.

  Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

  1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 203:

    1) al secondo comma, lettera b), le parole: «dell'articolo 208» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»;

    2) il quinto comma è abrogato;

   b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

   «Art. 211. – (Assicurazioni)1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
   2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
   3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.
   4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi l, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
   5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente».

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*75.015. (Nuova formulazione) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*75.07. (Nuova formulazione) Migliore, Del Barba.
*75.019. (Nuova formulazione) Valentini.
*75.012. (Nuova formulazione) Di Stasio.
*75.01. (Nuova formulazione) Zoffili, Formentini, Ferrari, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*75.016. (Nuova formulazione) Palazzotto, Fassina.

ART. 1.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c) del comma 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 121,8 milioni per l'anno 2022 e in 20,1 milioni per l'anno 2024, e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

  Conseguentemente:

   alla lettera b), articolo 5-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: 697 milioni di euro con le seguenti: 609 milioni di euro;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: 503 milioni di euro con le seguenti: 591 milioni di euro;

   alla lettera b), articolo 5-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: 503 milioni di euro con le seguenti: 551 milioni di euro;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: 517 milioni di euro con le seguenti: 429 milioni di euro;

   c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.952 milioni.
*0.1.181.85. (Nuova formulazione) Lovecchio.
*0.1.181.89. (Nuova formulazione) Fassina.
*0.1.181.101. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster

ART. 25.

  Al titolo II, dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
0.1.181.62. (Nuova formulazione) Gariglio, Ubaldo Pagano

ART. 68.

  Alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 73-bis, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:

   a) alla progettazione anche esecutiva di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;

   b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico, e Roma.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
0.68.032.8. (Nuova formulazione) Melilli.

ART. 1.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  12-quater. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
  12-quinquies. La dotazione finanziaria destinata all'indennità prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 12-quater, secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
  12-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12-quater e 12-quinquies, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  12-septies. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, asseverate dai relativi organi di controllo».
*0.1.181.91. (Nuova formulazione) Fassina.
*0.1.181.87. (Nuova formulazione) Manzo.

ART. 26.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:

   a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;

   b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021.
*26.25. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*26.4. (Nuova formulazione) Pezzopane, D'Alessandro.
*26.29. (Nuova formulazione) Pella.
*26.30. (Nuova formulazione) Bagnasco, Novelli, Mandelli, Paolo Russo.
*26.11. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo
codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
  4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
  5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
  8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 7.900 milioni.
*1.023. (Nuova formulazione) Paternoster.

*21.03. (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*21.011. (Nuova formulazione) Trancassini, Foti, Lollobrigida, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*21.07. (Nuova formulazione) Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*21.010. (Nuova formulazione) Sut, Terzoni.
*21.02. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*21.015. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cattaneo, Pella, Prestigiacomo, Cortelazzo, Mandelli, Labriola, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro.
*21.016. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 30.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:

   a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;

   b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.

  7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
  7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:

   a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 è sostituito dal seguente:

   «996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori»;

   b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo»;

    2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo».

  7-sexies. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura finanziaria, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 204, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*30.1. (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti
*30.11. (Nuova formulazione) Aresta, Ferrari, Pagani, Maria Tripodi, Deidda, Occhionero
*30.12. (Nuova formulazione) Maria Tripodi, Pella.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)

  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
  2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
  3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
43.06. (Nuova formulazione) Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in favore degli enti locali)

  1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
56.012. (Nuova formulazione) Fragomeli, Ubaldo Pagano, Topo, Ciagà, Sani, De Micheli, Buratti, Navarra

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026)

  1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi infrastrutturali è eseguito ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3.01. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Gobbato, Grimoldi, Iezzi, Invernizzi, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Micheli, Parolo, Ravetto, Ribolla, Snider, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zanella, Zoffili, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

ART. 16.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»
16.30. (Nuova formulazione) Ribolla, Fogliani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Belotti, Invernizzi, Carnevali, Termini, Andreuzza, Maniero, Benigni.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Autorizzazioni alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio)

  1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.
32.06. (Nuova formulazione) Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393, la parola: «400,» è soppressa;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è abrogato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405.»;

   d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:

   «401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

   f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401» e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»;

   g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e le parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al citato comma 401»;

   h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401».

  2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
*35.01. (Nuova formulazione) Rostan.
*35.02. (Nuova formulazione) Lorenzin, Carnevali, De Filippo.
*35.05. (Nuova formulazione) Del Barba.
*35.010. (Nuova formulazione) Ianaro.
*35.021. (Nuova formulazione) Stumpo.
*35.014. (Nuova formulazione) Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 38.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni, previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di trattamento di mobilità in deroga.
38.6. (Nuova formulazione) Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)

  1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a decorrere dal 1° marzo 2022.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
47.010. (Nuova formulazione) Fassina, Villarosa, Grimaldi.

ART. 65.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

   «3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
   3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di
gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma»;

   b) al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:

   a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;

   b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;

   c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;

   d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale»;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
  2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
*65.18. (Nuova formulazione) Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini.
*65.23. (Nuova formulazione) Toccafondi, Del Barba.

ART. 68.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)

  1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
68.022. (Nuova formulazione) Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Marco Di Maio, Gadda.

ART. 73.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  6-ter. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «dovuti in relazione all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; la riduzione di cui alla presente lettera può essere altresì riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021»;

   c) al comma 7, alinea, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;

   d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette imprese in conseguenza della riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle disposizioni di cui al presente comma».
*73.11. (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Del Basso De Caro.
*73.36. (Nuova formulazione) Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 50.

  Al titolo IV, dopo l'articolo 50 aggiungere al seguente:

Art. 50-bis.
(Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria)

  1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
50.056. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Occhiuto

ART. 1.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 10, capoverso 1-ter, dopo le parole: di pagamento elettronico inserire le seguenti: , nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,;

    2) al comma 11, capoverso Art. 22-bis, comma 1, dopo le parole: di pagamento elettronico inserire le seguenti: , nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
0.1.181.92. (Nuova formulazione) Fassina.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, al comma 6, sopprimere le parole: , fatti salvi i crediti dello Stato.
0.1.181.99. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, sopprimere il comma 30;

   b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il settore elettrico)

  1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

   a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

   b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

    2) sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   d) dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento della TARI)

  1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   e) nel titolo I, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS)

  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
  2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
  3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5»;

   b) all'articolo 10:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2.»;

   c) all'articolo 11:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto».

  4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
  5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
  10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».

  11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

   «Art. 22-bis. – (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). – 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

   a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

   b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

   c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

   3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

   a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

   b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

   c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

   4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-ter.
(Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»)

  1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
  2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno
2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-quater.
(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
  2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
  5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.

  7. I Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
  8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità liquidatoria.
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2001, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   f) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   g) all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 750, 4 milioni con le seguenti: 848 milioni;

    2) sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

  9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

   d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

   h) nel titolo IV, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure in materia di tutela del lavoro)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda,
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
  10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

   a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;

   b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;

   c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

  11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

   i) all'articolo 77, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 9, inserire il seguente:

   9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.

    2) sostituire il comma 10 con il seguente:

   10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023 , 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370, 25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;

   b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

   f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

   h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

   i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

   l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

   l) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.
1.181. Il Governo.

ART. 68.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

  1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

  Conseguentemente:

   a) nel titolo VIII, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)

  1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.;

   b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.
68.032. Il Governo.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO GUSMEROLI 9.030

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga versamenti ISA)

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 31 agosto 2021 senza maggiorazione, dal 1° settembre al 15 settembre 2021 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
9.030. (Nuova formulazione) Gusmeroli.