XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Martedì 6 luglio 2021

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) ... 151

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 154

ALLEGATO (Parere approvato) ... 158

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (Seguito esame e conclusione) ... 154

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ... 156

XI Commissione - Resoconto di martedì 6 luglio 2021

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 Meloni e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, ricorda, preliminarmente, che nella fase finale della passata legislatura, a seguito del definitivo superamento del sistema tariffario ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto il definitivo superamento delle tariffe delle professioni regolamentate, sulla materia è intervenuto l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, successivamente modificato e integrato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017. Tali norme hanno in particolare lo scopo di assicurare il riconoscimento di un equo compenso agli avvocati e ai professionisti, anche iscritti agli ordini e collegi, nei rapporti con imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione.
  Segnala, quindi, che il provvedimento oggi all'esame della Commissione intende introdurre una nuova disciplina complessiva della materia, abrogando le norme attualmente vigenti, e si compone di dieci articoli.
  In particolare, all'articolo 1, con una disposizione che riprende sostanzialmente i contenuti dell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, si stabilisce che per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati e per gli altri professionisti di cui alla legge n. 81 del 2017 dai relativi provvedimenti ministeriali.
  Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 precisa che il provvedimento si applica ai rapporti professionali regolati da convenzioni, unilateralmente predisposte dalle imprese o da queste utilizzate, relative ad attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Come ricordato, la normativa vigente, oltre alle imprese bancarie e assicurative, fa riferimento alle imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese e, quindi alle imprese con almeno 250 dipendenti, con fatturato pari o superiore a 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Si stabilisce altresì che la legge si applichi anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione. Per la pubblica amministrazione, attualmente si prevede che si applichi il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni relative a incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 172 del 2017, mentre per gli agenti della riscossione si prevedeva l'esclusione dell'applicazione della legge, richiedendosi comunque la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 2233 del codice civile, relativo al compenso delle prestazioni intellettuali, con norme che riguardano le clausole che non garantiscano il riconoscimento di un equo compenso, volte a superare le previsioni attualmente contenute nell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012. In particolare, si dispone la nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, intendendosi come tali quelle che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale per la professione forense. Il professionista potrà agire per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata secondo i parametri ministeriali o le tariffe in vigore. Si prevede altresì la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Si introduce poi un elenco di clausole considerate vessatorie che riprende quello contenuto nel citato articolo 13-bis. Le clausole vessatorie, che sono considerate tali anche se oggetto di specifica trattativa, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista.
  Alla luce di tali previsioni ritiene che andrebbe valutato il coordinamento tra le disposizioni che prevedono la nullità di alcune clausole e quelle che le qualificano come vessatorie, con particolare riferimento all'inserimento tra queste ultime della clausola relativa all'anticipazione delle spese
a carico del professionista, da considerarsi nulla ai sensi del comma precedente. Sembrerebbe, inoltre, opportuno un coordinamento tra le disposizioni che stabiliscono gli accordi che prevedano compenso non equo possano essere impugnati solo dal professionista con quelle che prevedono la rilevabilità d'ufficio della nullità.
  L'articolo 4 dispone che gli accordi conclusi tra i professionisti e le imprese si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria, Si prevede che il giudice, quando accerti la non equità del compenso del professionista, ne determini il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e, quando accerti il carattere vessatorio di una clausola, ne dichiari la nullità.
  In proposito, segnala l'opportunità di un migliore coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 3 della proposta di legge, che prevedono una disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso.
  Si stabilisce, infine, che la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.
  L'articolo 5 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento e a quelle specifiche delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non abbia proposto opposizione.
  L'articolo 6 reca una norma in materia di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale, stabilendo che esso decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.
  L'articolo 7 stabilisce che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, che, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali e presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di proposta, con riferimento in particolare agli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni tra imprese e professionisti. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, restano in carica tre anni e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
  L'articolo 9 reca le disposizioni di carattere transitorio, stabilendo che il provvedimento si applichi per le prestazioni svolte dopo la data della sua entrata in vigore, anche con riferimento alle convenzioni sottoscritte precedentemente a tale data. Con riferimento a tali convenzioni, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione di tali disposizioni prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni.
  L'articolo 10, come anticipato, prevede le abrogazioni delle norme che attualmente disciplinano la materia.
  Infine, in considerazione del fatto che la Commissione di merito sta conducendo ulteriori approfondimenti su alcune criticità riscontrate nel testo del provvedimento, segnala l'opportunità che la Commissione, diversamente da quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non proceda all'espressione del parere di competenza nella seduta odierna.

  Romina MURA, presidente, preso atto di quanto prospettato dal relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alla I e VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, riguardanti, da un lato, l'opportunità di prevedere un rafforzamento della partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali al sistema di coordinamento, gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR e, dall'altro, l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle disposizioni relative ai contratti pubblici, di cui al Titolo IV del decreto, modificazioni all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di escluderne l'applicazione, quantomeno, alle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete, nonché alle attività svolte dal concessionari con mezzi o personale propri.

  Antonio VISCOMI (PD) esprime, a gruppo Partito Democratico, apprezzamento per le osservazioni proposte dal relatore, in particolare, per quella riguardante l'opportunità di modificare l'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, che recepisce i rilievi segnalati dalle organizzazioni sindacali, dall'ANCE e dagli altri soggetti portatori di interessi auditi dalla Commissione nell'ambito di uno specifico ciclo di audizioni informali.

  Niccolò INVIDIA (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, si unisce al collega Viscomi nella valutazione positiva della proposta di parere del relatore, con particolare riferimento alla richiesta di rafforzare la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla Cabina di regia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.45.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2021.

  Romina MURA, presidente, fa presente che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia), VII (Cultura), X (Attività produttive) e XII (Affari sociali). Segnala, poi, che le Commissioni I (Affari costituzionali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole con una osservazione, mentre la Commissione VI (Finanze) ha espresso parere favorevole con due osservazioni.
  Segnala, altresì, che la Commissione VIII (Ambiente) e la Commissione per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non esprimeranno il proprio parere, mentre la Commissione V (Bilancio) esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.
  Fa presente che la relatrice ha formulato la seguente proposta di correzioni di forma che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

  All'articolo 1:

   al comma 1, capoverso comma 1, le parole: Comitato nazionale di parità sono sostituite dalle seguenti: Comitato di cui all'articolo 8.

  All'articolo 2:

   al comma 1, lettera a), le parole: e oraria sono sostituite dalle seguenti: o incidenti sull'orario di lavoro.

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera d), capoverso lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    al primo periodo:

     a) le parole: comprendenti il sono sostituite dalle seguenti: che deve in ogni caso indicare il

     b) dopo le parole: a tempo parziale, sono aggiunte le seguenti: nonché

     c) le parole: che abbia eventualmente riconosciuto sono sostituite dalle seguenti: che siano stati eventualmente riconosciuti;

    al secondo periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera.

  All'articolo 4:

   al comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 1, la parola: «riconoscere» è sostituita dalla seguente: «attestare» e le parole: «politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità» sono sostituite dalle seguenti: «alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità»;

   al comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: le modalità di coinvolgimento nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a) delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

  All'articolo 5:

   al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: Alle aziende private che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: testo unico sono aggiunte le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

  Il titolo del testo unificato delle proposte di legge è sostituito dal seguente: Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di correzioni di forma predisposta dalla relatrice.

  Romina MURA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla deputata Gribaudo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Romina MURA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Romina MURA, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 30 giugno, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2021

LUGLIO

  seguito dell'esame degli argomenti avviati.

  Progetti di legge:

   C. 2098 Comaroli: Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;

   C. 2392 Serracchiani: Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia oncologica o necessitante di prolungate terapie, anche riabilitative;

   C. 2540 Segneri: Delega al Governo per la modifica della disciplina sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti;

   C. 2417 Barzotti: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del lavoro agile, e altre disposizioni per la sua diffusione;

   C. 2817 Serracchiani: Agevolazioni tributarie e contributive in favore delle imprese per la promozione del lavoro agile;

   C. 3027 Mura: Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile;

   C. 3150 Zangrillo: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile e lavoro a distanza;

   C. 1170 Rizzetto: Disposizioni concernenti l'introduzione di un sistema flessibile per l'accesso al trattamento pensionistico;

   C. 2904 Serracchiani: Disposizioni in materia di accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico (subordinatamente all'effettiva assegnazione);

   C. 1063 Ungaro: Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani (previa intesa con la VII Commissione).

AGOSTO

  seguito dell'esame degli argomenti avviati.

SETTEMBRE

  seguito dell'esame degli argomenti avviati.

  Progetti di legge:

   C. 1782 Molinari: Introduzione dell'obbligo di presentazione annuale del certificato penale del casellario giudiziale e del certificato del casellario dei carichi pendenti da parte dei conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone;

   C. 1606 Frate: Delega al Governo per la definizione di procedure volte alla stabilizzazione dei docenti precari di religione cattolica;

   C. 2902 Gribaudo: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato;

   C. 2887 Bucalo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (previa intesa con la VII Commissione);

   C. 3138 Librandi: Norme in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, per la promozione della produttività delle imprese e del lavoro (previa intesa con la VI Commissione);

   C. 133 Cirielli: Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa.

  Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti legge; i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere.
  Avranno altresì luogo la discussione delle risoluzioni individuate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione e di interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 16.55.

XI Commissione - martedì 6 luglio 2021

ALLEGATO

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

   rilevato che il decreto, agli articoli da 2 a 6, individua il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, nonché di una Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, e l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Servizio centrale per il PNRR;

   osservato che, per quanto riguarda la fase attuativa, l'articolo 8 prevede l'individuazione, da parte di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi, di una struttura dirigenziale di riferimento o l'istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata in un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, stabilendo che tale struttura rappresenti il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

   rilevata l'esigenza di rafforzare gli strumenti finalizzati al coinvolgimento delle parti sociali nel sistema di coordinamento, gestione ed attuazione degli interventi previsti dal PNRR;

   considerato che, sulla base dell'articolo 9, la realizzazione operativa degli interventi previsti nel PNRR spetta alle amministrazioni centrali, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, che si avvalgono delle proprie strutture o di soggetti attuatori esterni, individuati dal PNRR, o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea;

   osservata, all'articolo 29, l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della Soprintendenza speciale per il PNRR, costituita da un ufficio dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero, nonché da una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale;

   osservato che l'articolo 41 introduce una specifica procedura applicabile in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale, che rileva ai fini della valutazione della performance individuale e della responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché può comportare l'attivazione di poteri sostitutivi;

   considerato che l'articolo 45 dispone l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Comitato speciale, cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi infrastrutturali urgenti indicati nell'Allegato IV del decreto in esame, che si può avvalere di una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che è composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni e collocate in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti;

   rilevato che l'articolo 47 reca misure per assicurare pari opportunità generazionali e di genere in relazione alle procedure di investimento pubblico finanziate in tutto o in parte dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

   considerato, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 47 dispone l'obbligo per le aziende pubbliche e private con più di cento dipendenti, che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti di presentare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta;

   osservato che, analogamente, in base al comma 3 del medesimo articolo 47, le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono tenute a presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, che è contestualmente trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e deve riportare la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta;

   considerato che il comma 4 dell'articolo 47 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età;

   segnalato che, ai sensi del citato comma 4, costituisce requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

   preso atto che il comma 5 del più volte richiamato articolo 47 prevede la possibilità per la stazione appaltante di prevedere ulteriori misure premiali con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente nel caso in cui risultino rispettate le disposizioni che vietano discriminazioni; si utilizzino o ci sia un impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; ci si impegni ad assumere giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne oltre la percentuale obbligatoria; nell'ultimo triennio, siano stati rispettati i principi della parità di genere e siano state adottate specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere; sia stata presentata o ci sia un impegno a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi;

   considerate le modifiche introdotte dall'articolo 49 alla disciplina del subappalto, volte a un progressivo superamento della normativa attualmente vigente, con misure applicabili, da un lato, fino al 31 ottobre 2021 e, dall'altro, dal 1° novembre 2021;

   osservato che, tra le prime, l'articolo 49 prevede che il subappalto non possa superare la soglia del 50 per cento del valore complessivo del contratto, che non possa essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, stabilendosi espressamente l'obbligo per il subappaltatore di prevedere il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

   rilevato che, nell'ambito delle modifiche previste a regime, dal 1° novembre 2021, l'articolo 49 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare espressamente nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in relazione a determinate loro caratteristiche, tra le quali l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché stabilisce la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, superando l'attuale previsione della responsabilità esclusiva del contraente principale;

   considerati gli elementi emersi nell'ambito delle audizioni informali svolte dalla Commissione sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali al sistema di coordinamento, gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

    1) rafforzare la partecipazione delle parti sociali alle attività della Cabina di regia, introducendo anche forme di confronto preventivo, con riferimento, in particolare, alle riforme di carattere organico e ai progetti di investimento con una ricaduta diretta o indiretta sulle politiche per il lavoro;

    2) prevedere che le amministrazioni centrali e territoriali titolari di interventi previsti nel PNRR valutino le ricadute economiche e sociali dei progetti di investimento e delle riforme settoriali, con particolare riferimento ai loro effetti diretti o indiretti sull'occupazione;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle disposizioni relative ai contratti pubblici, di cui al Titolo IV del decreto, modificazioni all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di escluderne l'applicazione, quantomeno, alle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alle attività svolte dal concessionari con mezzi o personale propri.