V Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
Commissione V (Bilancio)
Comm. V
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 64
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 75
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) ... 85
SEDE REFERENTE
Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli e la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 10.45.
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2021.
Fabio MELILLI, presidente, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 20 a 77 del presente decreto-legge.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, anche a nome del correlatore Bitonci, passando all'esame delle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 20 a 77 del provvedimento in discussione, propone di accantonare gli emendamenti Soverini 20.4 e Cestari 20.13, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Muroni 20.04 e Porchietto 20.023, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Sut 20.014, Chiazzese 20.016 e 20.017, Paternoster 20.020, Patassini 20.06 e Albano 20.08, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Termini 20.01. Propone quindi di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 21.03, Trancassini 21.011, Lucchini 21.07, Sut 21.010, Gagliardi 21.02, Mazzetti 21.015 e Lupi 21.016, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Pella 21.014, Ripani 21.012, Ruffino 21.01 e Cestari 21.05. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Martinciglio 22.015 e Zanichelli 22.07, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Vallascas 22.02. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Fassina 23.04 e 23.03, nonché gli identici articoli aggiuntivi Paternoster 25.016 e Pella 25.034, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Galli 25.011, Benamati 25.04, Trano 25.041, Giacomoni 25.030, Zucconi 25.024, Mandelli 25.029, Polidori 25.027 e Cavandoli 25.08. Formula, altresì, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Testamento 26.6 e 26.3, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Lorenzin 26.8, Lucchini 26.9, Baldini 26.23 e Zucconi 26.26. Propone altresì di accantonare l'emendamento Paolo Russo 26.28, gli identici emendamenti Pezzopane 26.4, Pella 26.29, Bagnasco 26.30 e Lollobrigida 26.25, nonché l'emendamento Comaroli 26.11 e gli identici Plangger 26.12 e Vanessa Cattoi 26.19, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Sapia 26.22. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Bagnasco 26.015 è stato ritirato dai presentatori. Propone di accantonare l'emendamento Ianaro 29.5, gli identici Giovanni Russo 30.7 e Ferrari 30.4, nonché l'emendamento Occhionero 30.6, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Deidda 30.10. Propone altresì di accantonare gli identici emendamenti Pagani 30.1, Aresta 30.11 e Maria Tripodi 30.12, l'articolo aggiuntivo Ferrari 30.01, gli emendamenti Mandelli 31.11, Adelizzi 31.7, Madia 31.5, Fusacchia 31.6, nonché gli identici articoli aggiuntivi Paolo Russo 31.010 e D'Attis 31.012, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04, Propone altresì di accantonare gli emendamenti Magi 31.01, Grillo 31.06, Ianaro 31.05, Faro 32.19, Molinari 32.06, Lapia 33.1, Azzolina 33.18, Romaniello 33.2 e Pastorino 33.02. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Leda Volpi 33.07 e Lapia 33.03, propone di accantonare gli emendamenti Ubaldo Pagano 34.47 e Gagliardi 34.7, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Lorenzin 34.10, Paolo Russo 34.54, Centemero 34.45 e Misiti 34.42, propone di accantonare gli emendamenti Sportiello 34.31, Villani 34.38 e Lupi 34.3, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Sportiello 34.30 e Rizzo Nervo 34.23 e propone di accantonare gli emendamenti Galizia 34.48, Morassut 34.17, Pentangelo 34.61 e Carnevali 34.1. Avverte che l'emendamento D'Ettore 34.27 è stato ritirato dal presentatore. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Benigni 34.1 e Ianaro 34.43, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Lorenzin 34.16, Boldi 34.19, Del Barba 34.24, Manzo 34.36 e Stumpo 34.51, nonché gli identici emendamenti Benigni 34.8 e Pini 34.22 e l'emendamento Lorenzini 34.25, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti D'Attis 34.52 e Testamento 34.20. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Sodano 34.01 e Carnevali 34.06, gli identici articoli aggiuntivi Rostan 35.01, Lorenzin 35.02, Del Barba 35.05, Ianaro 35.010, Stumpo 35.021 e Bellachioma 35.014, nonché gli identici articoli aggiuntivi Stumpo 35.015, Paolo Russo 35.023, Baldini 35.035, Trizzino 35.037, Lupi 35.038 e Siani 35.039, nonché gli articoli aggiuntivi Lapia 35.036, Paolo Russo 35.027 e Fornaro 36.010, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Lupi 36.013 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ciprini 36.07. Propone altresì di accantonare l'articolo aggiuntivo Turri 37.010, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Panizzut 37.027 e 37.028 e Invidia 37.017, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Ferro 37.014 e gli identici Viscomi 37.07 e Tucci 37.021. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Raduzzi 38.9, mentre propone di accantonare gli emendamenti Mura 38.6, Losacco 38.03, Manzo 38.06, Invidia 38.05, gli identici Giaccone 39.10 e Ciagà 39.11, nonché gli identici Viscomi 39.4 e Pella 39.16. Propone altresì di accantonare gli emendamenti Pizzetti 40.5, Giaccone 40.34, Costanzo 40.10, Carla Cantone 40.11, Invidia 40.29, Fassina 40.45, Lacarra 40.03 e Trancassini 40.019, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Meloni 40.017. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Luciano Cantone 40.015, Cubeddu 40.014 e Scanu 40.020, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Frassini 40.016. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Del Barba 41.36, Sodano 41.1, Costanzo 41.2, Gagliardi 41.6, Bonomo 41.8, Vallascas 41.9, Lacarra 41.10, Raduzzi 41.11, Rizzetto 41.13, Micheli 41.18, Fassina 41.23, Polidori 41.29 e Zangrillo 41.32, nonché sugli articoli aggiuntivi Invidia 41.015, Zangrillo 41.029 e Invidia 41.018. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Viscomi 41.05, Cestari 41.07, Lucaselli 41.023 e Pella 41.028, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Plangger 41.01 e Snider 42.17. Avverte, inoltre, che l'emendamento Pizzetti 42.7 è stato ritirato dal presentatore. Propone di accantonare gli identici emendamenti Emanuela Rossini 42.10 e Vanessa Cattoi 42.16, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Comaroli 42.03 e Gemmato 42.09. Propone di accantonare gli emendamenti Amitrano 43.20, Lollobrigida 43.30, Orfini 43.9, Ripani 43.33, gli identici emendamenti Gagliardi 43.5, Zucconi 43.17, Manzo 43.22, Masi 43.23 e Squeri 43.37, nonché gli articoli aggiuntivi Fornaro 43.014 e Zucconi 43.06. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Rospi 43.01. Propone di accantonare l'emendamento Marino 45.3, gli identici emendamenti Perantoni 45.4, Gavino Manca 45.1 e Fassina 45.5, l'articolo aggiuntivo Invidia 45.06 e gli identici emendamenti Viscomi 46.3 e Invidia 46.8. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Invidia 46.07, 46.06 e 46.05 e Bellachioma 46.08. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Fassina 47.010 e Pagani 47.01, gli identici emendamenti Gavino Manca 48.1 e Trancassini 48.17, l'articolo aggiuntivo Lupi 48.03, l'emendamento Foscolo 49.1, gli identici emendamenti Boldi 50.2 e Carnevali 50.3, gli articoli aggiuntivi Giarrizzo 50.037 e Cannizzaro 50.051 e 50.061. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ciprini 50.029. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Gagliardi 50.05 e Tripiedi 50.027. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ruffino 50.02. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Cannizzaro 50.056 e 50.052. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Meloni 51.08 e 51.09. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Maraia 51.07, gli identici emendamenti Ruffino 52.1, Ripani 52.36, Trancassini 52.37, De Luca 52.20, Pella 52.40 e Pastorino 52.35, nonché gli emendamenti Iezzi 52.3 e Topo 52.14. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Navarra 52.26. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 52.098, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 52.095, Ruffino 52.02 e Ripani 52.077, gli identici articoli aggiuntivi Ruffino 52.03, Ripani 52.078, Pella 52.0101, Trancassini 52.096, Vanessa Cattoi 52.025, Pastorino 52.070 e De Luca 52.047, l'articolo aggiuntivo Manzo 52.056, gli identici articoli aggiuntivi Pella 52.0113, Ruffino 52.014 e Cestari 52.033, gli identici emendamenti Pella 53.17, Ripani 53.15, Ruffino 53.2, Patassini 53.6, Pastorino 53.12 e Trancassini 53.16, gli articoli aggiuntivi Belotti 53.06, Prestigiacomo 54.05 e 54.06, Casa 55.08, Fragomeli 56.012 e Fassina 56.018. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Baldino 56.08. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Vignaroli 56.07 e Ubaldo Pagano 57.04. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Osnato 57.019. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gagliardi 57.02, l'emendamento Testamento 58.17, gli identici emendamenti Toccafondi 58.46, Testamento 58.20 e De Lorenzo 58.100, l'emendamento Di Giorgi 58.55, gli identici emendamenti Toccafondi 58.43, Azzolina 58.87, Villani 58.90, Testamento 58.18 e Aprea 58.117, gli emendamenti Bucalo 58.65 e Cavandoli 58.25, gli identici emendamenti Colmellere 58.28, Paolo Russo 58.109, Lupi 58.41 e Aprea 58.115, gli emendamenti Rampelli 58.83, Testamento 58.19 e Lupi 58.6. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Casa 58.88. Propone di accantonare l'emendamento Marchetti 58.49 e l'articolo aggiuntivo Roberto Rossini 58.05. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Testamento 59.41 e Gallo 59.90. Propone di accantonare gli emendamenti Casa 59.91, Di Giorgi 59.58, gli identici emendamenti Tasso 59.11 e Fioramonti 59.12, gli emendamenti De Lorenzo 59.108, Testamento 59.35, Fioramonti 59.24, Longo 59.10, Angiola 59.104, gli identici emendamenti Bucalo 59.76 e Frassinetti 59.83, gli identici emendamenti Rampelli 59.85 e Aprea 59.131, gli emendamenti Casa 59.88 e Belotti 59.46, gli identici emendamenti Longo 59.9, Fusacchia 59.13, Testamento 59.38, Belotti 59.47, Frassinetti 59.72, Mollicone 59.100, De Lorenzo 59.110 e Aprea 59.114. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Schirò 59.06.
Ubaldo PAGANO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Schirò 59.06.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Frate 59.02 e dell'emendamento Melicchio 60.6. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Fusacchia 60.01, gli identici articoli aggiuntivi Ungaro 60.04 e Cattaneo 60.011, gli articoli aggiuntivi Tartaglione 60.010, Serritella 62.03 e Montaruli 62.01. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Alaimo 63.9. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paita 63.07 e l'emendamento Tuzi 64.49. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Lupi 64.2, Gagliardi 64.4 e Butti 64.37. Propone di accantonare gli identici emendamenti Fregolent 64.11, Gribaudo 64.14, Benvenuto 64.32 e Stumpo 64.42, gli emendamenti Lorefice 64.25 ed Emanuela Rossini 64.6.
Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritira l'emendamento 64.6 a sua prima firma.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, propone di accantonare gli identici emendamenti Lattanzio 65.18 e Toccafondi 65.23, gli emendamenti Vacca 65.26, Fiano 65.14 e Baldini 65.47. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Vietina 65.1 e Baldini 65.49. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Faro 65.014, Mollicone 65.015 e Racchella 65.020. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.023, gli emendamenti Di Giorgi 66.1, Carbonaro 66.12 e 66.10, gli identici emendamenti Trizzino 67.11, Capitanio 67.20, Mollicone 67.72, Ubaldo Pagano 67.28 e Casciello 67.104, gli emendamenti Sensi 67.50 e Lattanzio 67.31, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 67.29 e Sandra Savino 67.100, gli emendamenti Ubaldo Pagano 67.65 e Maccanti 67.24, gli articoli aggiuntivi Gagliardi 67.03, Topo 67.018, Sodano 67.01, gli emendamenti Spena 68.73 e De Giorgi 68.26. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Incerti 68.11, Nevi 68.72 e Gadda 68.33. Propone di accantonare gli emendamenti Viviani 68.46 e L'Abbate 68.58. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Gadda 68.31, degli identici emendamenti Cappellani 68.8, Fasano 68.68 e Gagliardi 68.15 nonché dell'emendamento Trancassini 68.59. Propone di accantonare l'emendamento L'Abbate 68.57, gli articoli aggiuntivi Alberto Manca 68.021, Parentela 68.019 e Gagnarli 68.022. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Lombardo 69.1. Propone di accantonare l'emendamento Torromino 71.20, gli identici emendamenti Gadda 71.9, Sandra Savino 71.23, Gagliardi 71.6 e Incerti 71.2, gli identici emendamenti Trancassini 71.19 e Incerti 71.1, l'emendamento Viviani 71.15, gli identici emendamenti Incerti 71.4 e Gadda 71.12 e l'emendamento Cenni 71.3. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 71.04. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paita 72.05. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Gariglio 73.12 e Rixi 73.37. Propone di accantonare gli identici emendamenti Gariglio 73.11 e Rixi 73.36 e l'emendamento Andrea Romano 73.8. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Ficara 73.70. Propone di accantonare l'emendamento Lovecchio 73.55, gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 73.016, Rixi 73.031, Manzo 73.052 e Rosso 73.065. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.03, Paita 73.023, Binelli 73.025, Zucconi 73.047, Bellachioma 73.059, Foti 73.060, Giacomoni 73.073 e Pella 73.075, l'articolo aggiuntivo Moretto 73.038, gli identici articoli aggiuntivi Benamati 73.039 e Porchietto 73.064, gli identici articoli aggiuntivi Montaruli 73.043, Galli 73.056 e Giacomoni 73.074 e l'articolo aggiuntivo Patassini 73.026. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Molinari 73.058 e degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.04, Benamati 73.012, Maccanti 73.029, Rotelli 73.063, Polidori 73.068 e Mandelli 73.072. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Rixi 73.035, Pastorino 73.061, D'Alessandro 73.014 e Paolo Russo 73.066. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Corda 74.2. Propone di accantonare gli emendamenti Pagani 74.5 e Corda 74.3. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Corda 74.023, Butti 74.012, gli identici articoli aggiuntivi Delmastro Delle Vedove 75.015, Migliore 75.07, Valentini 75.019, Di Stasio 75.012, Zoffili 75.01 e Palazzotto 75.016, l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 76.016, l'emendamento Ubaldo Pagano 77.2, gli identici articoli aggiuntivi Topo 77.03, Lucaselli 77.04 e Meloni 77.06 e gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 77.02 e Vanessa Cattoi 77.05.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Fabio MELILLI, presidente, comunica che si intendono pertanto accantonate le proposte emendative riferite agli articoli da 20 a 77 sulle quali si sono in tal senso pronunciati il relatore e la rappresentante del Governo.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Muroni 20.04.
Fabio MELILLI, presidente, comunica che l'articolo aggiuntivo Porchietto 20.023 è stato ritirato dai presentatori.
Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sut 20.014.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Termini 20.01.
Fabio MELILLI, presidente, comunica che gli articoli aggiuntivi Pella 21.014, Ripani 21.012, Ruffino 21.01 e Cestari 21.05 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Vallascas 22.02.
Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Zucconi 25.024, evidenzia che esso è volto a prorogare l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa. In proposito, rileva come sia fondamentale che la nuova disciplina introdotta dal citato codice si inserisca in contesto da quello caratterizzato da notevole incertezza che le imprese italiane stanno vivendo oggi. Evidenzia, inoltre, che si tratta di una scelta di merito, che non comporta oneri per la finanza pubblica, ma che, invece, va a sostenere il mondo imprenditoriale.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 25.041 a sua prima firma, non ritiene opportuno dare applicazione alla nuova disciplina della crisi d'impresa in un momento di crisi economica come quello che sta vivendo il nostro Paese. Chiede, pertanto, che l'articolo aggiuntivo 25.041 a sua prima firma sia accantonato per consentire ai relatori e al Governo di svolgere su di esso un'ulteriore riflessione.
Fabio MELILLI, presidente, comunica che gli articoli aggiuntivi Galli 25.011, Benamati 25.04, Giacomoni 25.030, Mandelli 25.029, Polidori 25.027 e Cavandoli 25.08 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Trano 25.041 e Zucconi 25.024 nonché gli emendamenti Testamento 26.6 e 26.3.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive e illustra l'emendamento Sapia 26.22, volto a garantire la continuità del servizio di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella regione Calabria. In particolare, evidenzia che la proposta emendativa autorizza lo svolgimento di concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi quattro anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing.
La Commissione respinge l'emendamento Sapia 26.22.
Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che l'emendamento Deidda 30.10 affronta il tema del contributo offerto dalle Forze dell'ordine e dalle Forze armate nel contrasto alla pandemia da Covid-19. Evidenzia, quindi, che occorre riconoscere lo sforzo compiuto da questo personale e ritiene fondamentale prorogare, come richiesto dalla proposta emendativa, il pagamento del compenso forfettario d'impiego. Si tratta di un tema sul quale tutte le forze politiche sono sempre state concordi e, pertanto, domanda di accantonare l'emendamento per fare su di esso una riflessione trasversale.
Paolo TRANCASSINI (FDI) ribadisce che tutte le forze politiche sono sempre state concordi nel plaudire al lavoro svolto dagli uomini e dalle donne delle Forze dell'ordine, sia civili che militari, e ritiene che non si possa voltare le spalle di fronte ad una proposta emendativa che intende dare dignità al sacrificio da questi compiuto durante i mesi della pandemia. Insiste, quindi, per svolgere un'ulteriore approfondimento.
La Commissione respinge l'emendamento Deidda 30.10.
Vita MARTINCIGLIO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04 chiedendo ai relatori di valutare la possibilità di accantonarlo.
Teresa MANZO (M5S) concorda con l'invito della collega Martinciglio.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, accogliendo la richiesta rivolta, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fantinati 31.04.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) illustra l'articolo aggiuntivo Leda Volpi 33.07, che affronta un tema molto importante, sollecitato dalla Società italiana di neuropsichiatria infantile (Sinpia) anche attraverso una lettera formale inviata al Presidente del Consiglio. Ricorda come anche la Commissione affari sociali abbia affrontato l'argomento approvando un atto di indirizzo, ma ora si tratta di fare seguire i fatti alle buone intenzioni e stanziare importanti risorse per aiutare le famiglie terribilmente provate dalla nascita di figli affetti da problematiche neuropsichiatriche. Invita, quindi, ad una riflessione sul tema.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, evidenzia come il tema sia affrontato in misura parziale da altre proposte emendative accantonate meno strutturate. Prospetta, quindi, la possibilità di una riformulazione soltanto parziale, rimandando ad un ordine del giorno per una trattazione più completa.
Michele SODANO (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Leda Volpi 33.07, unendosi alla richiesta di accantonamento e condividendo la necessità di creare dei presidi territoriali ben strutturati per sostenere le famiglie in difficoltà per la nascita di figli affetti da disturbi neuropsichiatrici.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, preso atto dell'orientamento dei relatori e dei proponenti, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Leda Volpi 33.07.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lapia 33.03.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che gli identici emendamenti Lorenzin 34.10, Paolo Russo 34.54, Centemero 34.45 e Misiti 34.42, nonché gli identici emendamenti Sportiello 34.30 e Rizzo Nervo 34.23 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento Benigni 34.1.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che gli emendamenti Ianaro 34.43 e D'Attis 34.52 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento Testamento 34.20.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Panizzut 37.027 e 37.028, nonché l'articolo aggiuntivo Invidia 37.017 sono stati ritirati dai presentatori.
Raphael RADUZZI (MISTO) invita i relatori a riflettere sulla possibilità di accantonare l'emendamento 38.9 a sua prima firma, sottolineando l'importanza di evitare che dal 1° gennaio coloro che avranno perso il posto di lavoro a causa della pandemia siano ulteriormente danneggiati anche da una decurtazione dell'indennità di disoccupazione.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'emendamento Raduzzi 38.9.
La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Raduzzi 38.9.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 40.017, chiede che sia accantonato dal momento che sono in corso interlocuzioni con il Governo sul tema del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione. Ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato molte proposte emendative in materia di agevolazioni per i datori di lavoro.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 40.017.
La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 40.017, poiché rientra in un insieme di misure sulle quali il Governo si è impegnato a trovare una soluzione.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 40.017.
Rebecca FRASSINI (LEGA) ritira l'articolo aggiuntivo 40.016 a sua prima firma.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Invidia 41.015 lo ritirano con l'intenzione di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Quindi constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Del Barba 41.36, Costanzo 41.2, Gagliardi 41.6: si intende vi abbiano rinunciato. Prende atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Lacarra 41.10, Bonomo 41.8, Micheli 41.18, Fassina 41.23, Polidori 41.29 e Zangrillo 41.32.
Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Rizzetto 41.13, evidenzia che tutti i gruppi avevano presentato, in modo trasversale, una identica proposta emendativa concernente l'introduzione di rimedi allo sblocco dei licenziamenti. Nel ricordare i limiti introdotti dal cosiddetto «decreto dignità» alle assunzioni di lavoratori con contratti a tempo determinato, fa presente l'esigenza di introdurre una forma semplificata di contratto di lavoro per favorire l'occupazione, utilizzare i periodi di erogazione della cassa integrazione per far svolgere ai lavoratori attività formativa e, più in generale, per modernizzare gli ammortizzatori sociali previsti nel nostro Paese. In particolare, precisa che la proposta emendativa è volta ad estendere la possibilità di stipulare il contratto di rioccupazione, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge in esame, fino alla fine dell'anno in corso, anziché fino al 31 ottobre 2021, evitando così di ricorrere ai contratti a tempo determinato. Nel ricordare che il nuovo tipo di contratto di lavoro ha incontrato il favore delle associazioni di categoria perché rende possibili assunzioni in tempi più rapidi, sottolinea che la proroga del contratto di rioccupazione non comporta spese dirette per lo Stato e garantisce comunque il lavoratore sulla possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Raphael RADUZZI (MISTO), nell'associarsi alle considerazioni appena esposte dalla collega Lucaselli, ricorda che il termine del blocco dei licenziamenti, intervenuto il 30 giugno scorso, sta già causando i primi drammatici effetti. Nel riferire che proprio ieri 152 dipendenti dell'azienda Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in Brianza, sono stati licenziati con una mail, fa presente che, inoltre, dal prossimo gennaio l'assegno per la cassa integrazione sarà decurtato. Quindi nel sottolineare l'importanza di prorogare una misura innovativa come il contratto di rioccupazione per dare continuità ai contratti dei dipendenti assunti, chiede l'accantonamento dell'emendamento 41.11 a sua prima firma.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), illustrando l'emendamento Vallascas 41.9, sostiene l'opportunità della previsione, all'articolo 41 del decreto-legge in esame, del contratto di rioccupazione per i lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica, con l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Tuttavia fa presente che, come emerso anche nel corso delle audizioni, gli effetti positivi della misura introdotta sulle conseguenze economiche della crisi pandemica sono depotenziati dal breve termine, di soli quattro mesi, previsto per la sua applicazione. Aggiunge che altri limiti dell'istituto sono la necessità del preavviso per recedere dal contratto al termine del periodo di inserimento, la previsione che chi viene licenziato non può più usufruirne e, soprattutto, la subordinazione dell'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea che ne valuta la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. Conclude con la richiesta ai relatori e al Governo di accantonare l'emendamento Vallascas 41.9 per un ulteriore approfondimento o, perlomeno, di spiegare i motivi del parere contrario.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, ricorda che tutti i presentatori appartenenti ai gruppi di maggioranza hanno ritirato le loro proposte emendative di contenuto identico all'emendamento Vallascas 41.9.
Michele SODANO (MISTO), nel concordare sull'utilità del contratto di rioccupazione per la ripresa economica e per adeguare le competenze professionali dei lavoratori al nuovo contesto lavorativo, rileva che tale istituto potrebbe aiutare soprattutto i piccoli imprenditori con uno sgravio fino ad un importo massimo di 6.000 euro l'anno. Nel ribadire che il contenuto dell'emendamento 41.1 a sua prima firma è soltanto la proroga della possibilità di utilizzare tale contratto, sostiene che mentre le forze di maggioranza, che avevano presentato identiche proposte emendative, ora sono pronte a ritirarle per obbedire ad una richiesta del Governo, i gruppi di opposizione hanno la missione di dar voce alla parte più debole della società che è priva di rappresentanza: i disoccupati rimasti senza lavoro e i piccoli e medi imprenditori che hanno necessità di assumere. Nel trovare sorprendente che le forze politiche, tra loro divise, in tale situazione abbiano affidato al Governo la tutela dei lavoratori, ricorda che, benché le stime di crescita del PIL per l'Italia siano positive ma non abbastanza per recuperare quanto perso a causa della pandemia, il disagio sociale sta aumentando in misura evidente. Nell'invitare i colleghi che hanno ritirato le proprie proposte emendative a chiedersi cosa penserebbero i loro elettori del ritiro delle proposte emendative in questione, auspicano un ripensamento, nell'ottica di una collaborazione tra gruppi di maggioranza e di opposizione allo scopo di rendere strutturale un istituto che potrebbe in qualche modo rappresentare un'alternativa utile al reddito di cittadinanza.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Sodano 41.1, Vallascas 41.9, Raduzzi 41.11 e Rizzetto 41.13.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, prende atto che i presentatori ritirano gli articoli aggiuntivi Invidia 41.015, Zangrillo 41.029, Invidia 41.018, Plangger 41.01 e gli emendamenti Snider 42.17 e Pizzetti 42.7.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 42.03 a sua prima firma.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 42.09.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, prende atto che gli articoli aggiuntivi Rospi 43.01, Invidia 46.07, 46.06 e 46.05, Bellachioma 46.08, Ciprini 50.029 e Ruffino 50.02 sono ritirati dai presentatori.
Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'articolo aggiuntivo Meloni 51.08, del quale chiede l'accantonamento, al pari del successivo articolo aggiuntivo Meloni 51.09, in quanto entrambi vertenti sulla questione di Roma Capitale, riconducibile alla più ampia tematica delle città d'arte sulla quale è in corso un approfondimento da parte dei relatori e del Governo nell'ottica di una possibile riformulazione di proposte emendative segnalate.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento degli articoli aggiuntivi Meloni 51.08 e 51.09, entro cui occorre ricomprendere altresì l'articolo aggiuntivo Baldino 56.08, avente ad oggetto analoga materia.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, preso atto anche dell'assenso della rappresentante del Governo, avverte che pertanto gli articoli aggiuntivi Meloni 51.08 e 51.09 e Baldino 56.08 si intendono accantonati. Prende inoltre atto che l'emendamento Navarra 52.26 è ritirato dal presentatore.
Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Osnato 57.019, dal momento che lo stesso a suo avviso potrebbe rientrare tra i temi trasversali sui quali è in corso un approfondimento da parte del Governo e dei relatori ai fini di un'eventuale riformulazione di proposte emendative segnalate.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Osnato 57.019.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, preso atto anche dell'assenso della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'articolo aggiuntivo Osnato 57.019 si intende accantonato. Prende altresì atto che l'emendamento Casa 58.88 è stato dai presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento Testamento 59.41.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, prende atto che l'emendamento Gallo 59.90 è ritirato dai presentatori.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Frate 59.02.
Teresa MANZO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Melicchio 60.6, onde consentire ai relatori e al Governo lo svolgimento di un supplemento di istruttoria ai fini di una eventuale riformulazione del testo.
I deputati Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), Michele SODANO (MISTO) e Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrivono l'emendamento Melicchio 60.6.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Melicchio 60.6.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che l'emendamento Melicchio 60.6 si intende pertanto accantonato.
Teresa MANZO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Alaimo 63.9, onde consentire ai relatori e al Governo lo svolgimento di un supplemento di istruttoria ai fini di una eventuale riformulazione del testo.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Alaimo 63.9.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'emendamento Alaimo 63.9 si intende accantonato.
Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Butti 64.37, di cui è cofirmataria, che prevede un'estensione del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, eliminando il vincolo superiore dei 36 anni di età ed ampliandone la finestra temporale di accesso, in modo da venire incontro alle aspettative delle famiglie più bisognose in questo momento di grave difficoltà economica e sociale.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, prende atto che gli emendamenti Lupi 64.2 e Gagliardi 64.4 sono ritirati dai presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento Butti 64.37.
Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, prende atto che gli emendamenti Vietina 65.1 e Baldini 65.49 sono ritirati dai presentatori.
Rebecca FRASSINI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024, onde consentire ai relatori e al Governo lo svolgimento di un supplemento di istruttoria ai fini di una eventuale riformulazione del testo.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024.
Fabio MELILLI, presidente, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 65.024 si intende accantonato. Prende altresì atto che gli identici emendamenti Incerti 68.11, Nevi 68.72 e Gadda 68.33 nonché l'emendamento Gadda 68.31 sono ritirati dai presentatori.
Paolo TRANCASSINI (FDI), esprimendo sorpresa per il parere contrario espresso sull'emendamento 68.59 a sua prima firma, che si limita a disporre la proroga di una misura che ha dimostrato di ben funzionare, impiegando i percettori del reddito di cittadinanza nello svolgimento di attività utili nel settore agricolo. Per le ragioni testé esposte, ne chiede pertanto l'accantonamento.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Trancassini 68.59.
Fabio MELILLI, presidente, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'emendamento Trancassini 68.59 si intende accantonato.
Lorenzo FIORAMONTI (MISTO-FE-FDV), illustrando l'emendamento Lombardo 69.1, di cui è cofirmatario, ne chiede l'accantonamento.
I deputati Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), Michele SODANO (MISTO) e Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrivono l'emendamento Lombardo 69.1.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, non accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Lombardo 69.1, posto che lo stesso comporterebbe una spesa aggiuntiva assai rilevante a carico della finanza pubblica.
La Commissione respinge l'emendamento Lombardo 69.1.
Fabio MELILLI, presidente, prende atto che gli articoli aggiuntivi Paolo Russo 71.04, nonché gli identici emendamenti Gariglio 73.12 e Rixi 73.37 e l'emendamento Ficara 73.70 sono ritirati dai presentatori.
Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042, di cui è cofirmataria, e ne chiede l'accantonamento, posto che esso sembra rientrare tra i temi di carattere trasversale su cui è in corso un approfondimento da parte dei relatori e del Governo.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042.
Fabio MELILLI, presidente, preso atto dell'assenso anche della rappresentante del Governo, avverte che pertanto l'articolo aggiuntivo Silvestroni 73.042 si intende accantonato. Prende altresì atto che l'articolo aggiuntivo Molinari 73.058 nonché gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 73.04, Benamati 73.012, Maccanti 73.029, Polidori 73.068 e Mandelli 73.072 sono ritirati dai presentatori.
Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063, di cui è cofirmataria, volto a ripristinare gradualmente le condizioni di normalità in un settore, come quello del turismo, gravemente danneggiato dall'epidemia da COVID-19, e ne chiede pertanto l'accantonamento.
Raphael RADUZZI (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063, di cui condivide appieno le finalità, associandosi alla richiesta di accantonamento.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063, ritiene prioritario allentare le restrizioni dovute alla diffusione del COVID-19 per dare un segnale di ripresa soprattutto a quelle attività che hanno subito un forte calo di fatturato proprio a causa delle chiusure. Pertanto chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rotelli 73.063.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), nell'illustrare l'emendamento Corda 74.2, evidenzia che esso è volto a implementare il contingente delle Forze armate presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e per la vigilanza delle aree portuali, rafforzando, in questo modo, il livello di sicurezza del territorio. Chiede, pertanto, di accantonare l'emendamento Corda 74.2 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.
La Commissione respinge l'emendamento Corda 74.2.
Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce delle numerose proposte emendative rimaste accantonate, chiede alla presidenza di predisporre un nuovo fascicolo contenente le sole proposte emendative ancora da votare.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, replicando all'onorevole Raduzzi, segnala che gli uffici della Commissione stanno svolgendo un delicato lavoro volto a riunire le proposte emendative vertenti su temi analoghi, anche al fine di valutare se le stesse possano essere ricomprese dalle riformulazioni che i relatori e il Governo stanno predisponendo. Pertanto, ritiene inutile procedere nel senso proposto dall'onorevole Raduzzi.
Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Raduzzi, segnala che la predisposizione di un nuovo fascicolo, che oltretutto non rientra nella prassi dei lavori della Commissione bilancio, rischia di creare confusione. Evidenzia, inoltre, che non vi sono i tempi materiali per la predisposizione di un nuovo fascicolo poiché la Commissione è nuovamente convocata alle ore 15.30. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15.30 della giornata odierna.
La seduta termina alle 13.05.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 13.05.
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).
C. 544 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione l'ulteriore relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione (vedi allegato 1), contenente rispetto alla precedente alcune integrazioni in riscontro ai rilievi della Ragioneria generale dello Stato.
Al riguardo fa presente quindi che, preso atto delle integrazioni alla relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15 e 16.
Con riferimento invece all'articolo 5, comma 5, lettera b), che prevede che per almeno il 20 per cento i docenti, ricercatori ed esperti sono selezionati tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università e gli enti della ricerca pubblici, ed al successivo comma 6, che prevede che detti soggetti possono essere assegnati alle fondazioni ITS in regime di comando, evidenzia che la relazione tecnica integrata dal Ministero dell'istruzione, secondo la Ragioneria generale dello Stato, non appare idonea a superare le criticità dalla stessa già segnalate.
Fa presente infatti che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che l'articolo 5, comma 6, prevede che «anche allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera b), possono essere assegnati alle fondazioni ITS Academy in posizione di comando», mentre la relazione tecnica specifica che tale possibilità per le fondazioni ITS non è prevista a legislazione vigente. Ricorda, infatti, che le fondazioni possono, invece, affidare incarichi ai sensi del decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 e che questi ultimi incarichi per il personale scolastico sono gli incarichi ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e comportano oneri di sostituzione per i docenti ed il personale ATA. Inoltre a legislazione vigente per gli ITS non è prevista espressamente la possibilità che i docenti in servizio presso gli stessi Istituti Tecnici Superiori provengano dal bacino dei docenti della scuola pubblica (ed in particolare del personale di ruolo). In proposito segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, all'articolo 4, comma 2, lettera e), stabilisce solo che i «docenti provengono per non meno del 50 per cento dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni». Sottolinea che la possibilità di utilizzare personale scolastico quale personale docente nei percorsi formativi determina nuovi e maggiori oneri in termini di sostituzione, in quanto i docenti destinati a svolgere attività lavorativa presso gli ITS dovrebbero essere sostituiti presso gli istituti scolastici di titolarità con personale supplente. Conferma quindi che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, la disposizione è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ne chiede, conseguentemente, l'espunzione dal testo.
Con riferimento agli articoli 7, 8 e 10, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, evidenzia che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, le predette disposizioni devono essere integrate prevedendo l'inserimento nel testo di una specifica clausola di neutralità finanziaria, come peraltro condiviso anche dal Ministero dell'istruzione.
Quanto all'articolo 9, preso atto di quanto indicato nella relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato ritiene necessario specificare espressamente in norma che gli interventi di cui all'articolo in esame sono attuati nei limiti del fondo di cui all'articolo 12, come anche condiviso dal Ministero dell'istruzione.
La Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato, inoltre, la necessità di integrare il testo dell'articolo 11, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con la seguente clausola di neutralità finanziaria: «Ai rappresentanti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato».
Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
SEDE REFERENTE
Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 15.45.
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.
Fabio MELILLI, presidente, comunica che gli articoli aggiuntivi Lupi 36.013 e Capitanio 76.014 sono stati ritirati dai presentatori. Comunica inoltre che l'onorevole Librandi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Villarosa 11.024; l'onorevole Fantuz sottoscrive l'emendamento Ferrari 30.4; l'onorevole De Angelis sottoscrive l'emendamento Pella 10.31; l'onorevole Giaccone sottoscrive l'emendamento Perantoni 45.4, l'emendamento Gavino Manca 45.1 e l'emendamento Fassina 45.5; l'onorevole Centemero sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carabetta 14.023; l'onorevole Cestari sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fassina 23.04; l'onorevole Zoffili sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scanu 40.020; gli onorevoli Ferrari e Fantuz sottoscrivono l'emendamento Pagani 74.5; l'onorevole Viviani sottoscrive l'emendamento L'Abbate 68.58; l'onorevole Frassini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rotta 7.06; gli onorevoli Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Frassini, Galli, Gobbato, Grimoldi, Iezzi, Invernizzi, Lorenzoni Eva, Lucchini, Maggioni, Micheli, Parolo, Ravetto, Ribolla, Snider, Tarantino, Toccalini, Volpi, Zanella, Zoffili, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto e Zordan sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Comaroli 3.01; l'onorevole Capitanio sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paita 63.07; gli onorevoli Golinelli e Liuni sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Buratti 18.07; gli onorevoli Vanessa Cattoi e Cavandoli sottoscrivono l'emendamento Emanuela Rossini 64.6; l'onorevole Viviani sottoscrive l'articolo aggiuntivo Manca 68.021; l'onorevole Toccalini sottoscrive l'emendamento Lorefice 64.25; gli onorevoli Rixi e Legnaioli sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Cantone 40.015; l'onorevole Colmellere sottoscrive l'emendamento Di Giorgi 58.55; l'onorevole Sut sottoscrive il subemendamento Adelizzi 0.1.181.67; l'onorevole Di Muro sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paita 72.05; l'onorevole Romina Mura sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tripiedi 50.027; l'onorevole Capitanio sottoscrive l'emendamento Sensi 67.50; l'onorevole Delrio sottoscrive l'articolo aggiuntivo Losacco 38.03; l'onorevole Grimaldi sottoscrive gli articoli aggiuntivi Fassina 56.018 e 47.010.
Avverte che, con riferimento alle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo, sono stati presentati rispettivamente 102 e 6 subemendamenti (vedi allegato 2). In proposito, segnala che taluni di essi risultano inammissibili, in quanto non presentano una connessione testuale diretta con la proposta emendativa cui si riferiscono ovvero recano comunque disposizioni ulteriori rispetto al suo contenuto specifico. Si tratta, in particolare, dei seguenti subemendamenti:
Vanessa Cattoi 0.1.181.95, che modifica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la titolarità e la disciplina delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
Lapia 0.1.181.7, che detta disposizioni in materia di attuazione dei programmi previsti per superare l'emergenza dal Covid-19 e dei programmi di cui al PNRR;
Lapia 0.1.181.9, che detta misure a favore delle isole maggiori volte in particolare alla predisposizione di stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione d'insularità;
Lapia 0.1.181.10, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio dei tumori;
D'Attis 0.1.181.15, nonché gli identici Pella 0.1.181.19, Lupi 0.1.181.56 e Lucaselli 0.1.181.104 (limitatamente alla lettera b)), che intervengono sui termini per l'efficacia delle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente di riscossione;
Enrico Borghi 0.1.181.60, che prevede che per l'anno 2021 non sia dovuta la tariffa rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge nei territori di alcune province della regione Piemonte e della regione Liguria colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;
Gusmeroli 0.1.181.93 e 0.1.181.94, che prorogano i termini di versamento del saldo e acconto delle imposte sui redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Pella 0.1.181.66, che estende per gli enti locali la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione anche per la copertura delle minori entrate, nonché per il finanziamento delle maggiori spese, non solo correnti, connesse con l'emergenza pandemica in corso;
Ciaburro 0.1.181.55, che detta disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana;
Brescia 0.1.181.82, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dei comuni che partecipano alla gestione associata di rifugi o canili per cani randagi;
Trano 0.1.181.42, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per garantire la copertura dei posti disponibili in organico, ad assumere dirigenti di livello non generale attingendo dalle proprie graduatorie di idonei e da quelle delle agenzie fiscali;
gli identici Adelizzi 0.1.181.86 e Frassini 0.1.181.102, che prevedono che la Sogei S.p.a. assicuri la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede a ciò con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni;
Melicchio 0.1.181.79, che istituisce un Fondo destinato a finanziare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche;
Lapia 0.1.181.6, che istituisce un osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari;
Mandelli 01.181.12, che estende la misura di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, alle farmacie che erogano servizi per l'acquisto di macchinari e strumentazione diagnostica necessari al controllo dell'aderenza alle terapie;
gli identici Lorenzin 0.1.181.4 e Pella 0.1.181.16, nonché Fassina 0.1.181.23, che dettano disposizioni volte a semplificare i processi di erogazione di liquidità alle imprese «mid-cap»;
gli identici Pella 0.1.181.17 e Comaroli 0.1.181.18, che dettano disposizioni di semplificazione in materia di credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design;
Romaniello 0.1.181.103, che reca disposizioni in materia di dotazioni sanitarie a bordo dei treni;
Manzo 0.1.181.70, che riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali anche per le assunzioni effettuate dal 25 maggio 2021 al 31 dicembre 2021;
Rizzetto 0.1.181.105, che prevede, tra l'altro, che i beneficiari del reddito di cittadinanza, di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) siano tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale per il periodo in cui viene erogato il sussidio;
Manzo 0.1.181.69, che prevede che i datori di lavoro dei settori turistico, termale, alberghiero e della ristorazione, che intendano godere dei benefici di esonero contributivo e fiscale, previsti dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano tenuti a specificare l'assunzione per lo svolgimento della relativa attività stagionale, nonché ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, il corrispondente codice ATECO, previsto per ogni singola attività di tipo stagionale;
Manzo 0.1.181.73, che prevede che il contributo previdenziale addizionale relativo ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applichi ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2021, anziché entro il 31 dicembre 2011;
Frassini 0.1.181.96 e 0.1.181.97, che differiscono al 31 agosto 2021 il termine entro cui il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati;
Miceli 0.1.181.2, che prevede che ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana di cui al comma 251-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità concessa in luogo della NASpI, ai sensi comma 251 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021;
Misiti 0.1.181.81, che, al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, autorizza l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing;
Cattaneo 0.1.181.3, che reca interpretazione autentica delle disposizioni contenute all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 in materia di lavoratori impatriati;
Pezzopane 0.1.181.1, che detta disposizioni volte ad estendere i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga al personale addetto al trasporto scolastico;
Lorenzin 0.1.181.5, che prevede l'inapplicabilità del contributo addizionale della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), dovuto dal datore di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato, ai contratti di arruolamento previsti dall'articolo 325 del Codice della navigazione;
Mura 0.1.181.65, che reca modifiche alla disciplina dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;
Schullian 0.1.181.64, che prevede l'applicazione delle disposizioni in base alle quali non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, anche ai soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane;
Schullian 0.1.181.63, volto a introdurre a regime, anche per i soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane, la disposizione in base alla quale non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori;
Stumpo 0.1.181.108, che reca modifiche alla disciplina dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale;
Lapia 0.1.181.8, che prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di superare le problematiche relative alla pandemia da Covid-19 e di programmare tempestivamente gli interventi previsti dal PNRR, possono procedere all'assunzione di personale tecnico-operativo a tempo determinato;
gli identici Giacomoni 0.1.181.11 e Manzo 0.1.181.83, che dettano disposizioni in ordine al regime di tassazione degli assegni straordinari di cui all'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge n. 449 del 1997, allo scopo di agevolare gli esodi in presenza di esuberi riguardanti banche e concessionari della riscossione;
Lombardo 0.68.032.2, che prevede il trasferimento della sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalla città di Roma presso una delle regioni del Nord d'Italia;
Maccanti 0.68.032.7, che attribuisce un contributo di 5 milioni di euro per il 2021 in favore della Fondazione FS italiane, a compensazione delle perdite subite dal settore dei treni storici.
Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo e sui relativi subemendamenti.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, anche a nome del relatore Buompane, esprime parere contrario sul subemendamento Trano 0.1.181.24 nonché, limitatamente alla parte ammissibile, sugli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.56, Lucaselli 0.1.181.104 e Pella 0.1.181.19. Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Lovecchio 0.1.181.85, Fassina 0.1.181.89 e Cavandoli 0.1.181.101. Esprime parere contrario sui subemendamenti Ciaburro 0.1.181.54 e 0.1.181.53 e Trano 0.1.181.29, 0.1.181.28, 0.1.181.27, 0.1.181.26 e 0.1.181.25. Propone l'accantonamento dei subemendamenti Caso 0.1.181.71, 0.1.181.72 e 0.1.181.74. Esprime parere contrario sui subemendamenti Corda 0.1.181.14, Raduzzi 0.1.181.109, Meloni 0.1.181.106 e Zanichelli 0.1.181.80. Propone l'accantonamento del subemendamento Adelizzi 0.1.181.67. Esprime parere contrario sui subemendamenti Trano 0.1.181.32, 0.1.181.31, 0.1.181.30, 0.1.181.36, 0.1.181.35, 0.1.181.34, 0.1.181.33, 0.1.181.38, 0.1.181.39, 0.1.181.37, 0.1.181.40 e 0.1.181.41. Propone l'accantonamento del subemendamento Fassina 0.1.181.92. Esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Pella 0.1.181.20 e Lupi 0.1.181.57, sugli identici subemendamenti Pella 0.1.181.21 e Lupi 0.1.181.58 e sugli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.59 e Pella 0.1.181.22. Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Fassina 0.1.181.91 e Manzo 0.1.181.87. Esprime parere contrario sui subemendamenti Misiti 0.1.181.57 e Trano 0.1.181.43. Propone l'accantonamento dei subemendamenti Caso 0.1.181.75, Frassini 0.1.181.99 e Gariglio 0.1.181.62. Esprime parere contrario sui subemendamenti Corda 0.1.181.13, Luciano Cantone 0.1.181.68 e Costanzo 0.1.181.52. Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Fiorini 0.1.181.98 e Nardi 0.1.181.107. Esprime parere contrario sui subemendamenti Trano 0.1.181.44, 0.1.181.51, 0.1.181.50, 0.1.181.49, 0.1.181.48, 0.1.181.47, 0.1.181.46 e 0.1.181.45. Propone l'accantonamento del subemendamento De Micheli 0.1.181.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.181 del Governo. Esprime parere contrario sul subemendamento Lombardo 0.68.032.1. Propone l'accantonamento del subemendamento Buratti 0.68.032.3. Esprime parere contrario sul subemendamento Angiola 0.68.032.4. Propone l'accantonamento del subemendamento Melilli 0.68.032.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 68.032 del Governo.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA raccomanda l'approvazione delle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo ed esprime sui relativi subemendamenti parere conforme a quello dei relatori.
Fabio MELILLI, presidente, avverte che si intendono pertanto accantonati i subemendamenti alle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo sui quali si sono in tal senso pronunciati il relatore e la rappresentante del Governo.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.181.24, dichiara, preliminarmente, di provare un certo imbarazzo sui pareri, tutti contrari, che i relatori e il Governo hanno espresso sui subemendamenti alle proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo. Osserva infatti che se già rappresenta una forzatura l'inserimento in sede emendativa di un intero decreto-legge in un altro decreto-legge, esprimere solo pareri contrari è pregiudizievole anche sulla dinamica della discussione tra i commissari.
Fabio MELILLI, presidente, segnala ai commissari, e quindi altresì al deputato Trano, che nel corso dell'esame dei singoli subemendamenti può sempre essere richiesto ai relatori di valutare l'accantonamento delle proposte emendative di proprio interesse.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) accoglie il suggerimento della presidenza ritenendo preferibile, tuttavia, che venga data la possibilità di individuarne un certo numero preventivamente.
La Commissione respinge il subemendamento Trano 0.1.181.24.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sugli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.56, Lucaselli 0.1.181.104 e Pella 0.1.181.19, limitatamente alla parte considerata ammissibile, si dichiara stupita per i pareri contrari espressi dai relatori e dal Governo in considerazione del fatto che il contenuto emendativo è in un certo senso in linea con quanto indicato dal relatore Bitonci in materia di riscossione. Ritiene infatti che la proroga proposta sia nella natura delle cose in quanto essenziale ad assicurare una certa continuità economica nel medio e lungo periodo. Sottolinea che la crisi pandemica ha provocato una grave carenza di liquidità, in particolare alle piccole e medie imprese. Ritiene quindi che dare la possibilità di programmare, in un più ampio lasso di tempo, i pagamenti gioverebbe molto al sistema delle imprese. Evidenzia, inoltre, che la proroga proposta, con le nuove scadenze, non pregiudicherebbe la finanza pubblica mentre aiuterebbe aziende, ora vulnerabili, a pianificare in modo sostenibile i propri adempimenti fiscali. È anche dell'avviso, peraltro, che sia meglio per lo Stato incassare un tributo con certezza, anche se più in là nel tempo, piuttosto che insistere per un immediato pagamento che al momento non riceverà per mancanza di liquidità.
La Commissione respinge gli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.56, Lucaselli 0.1.181.104 e Pella 0.1.181.19.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul subemendamento Ciaburro 0.1.181.54, per il quale conferma la richiesta che sia posto in votazione, evidenzia che il differimento proposto è da ritenersi necessario in quanto quello attuale non è il momento storico opportuno per fotografare una situazione che esprimerà i suoi effetti nel futuro, e quindi ritiene preferibile attendere l'anno prossimo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ciaburro 0.1.181.54 e 0.1.181.53.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.29, evidenzia che con esso si intende fornire più tempo agli enti locali da dedicare all'approvazione dei regolamenti e delle connesse tariffe relative alla TARI. Osserva, infatti, che la pandemia da COVID-19 ha destabilizzato non solo il mondo delle imprese ma anche quello degli enti locali e, quindi, la loro capacità di azione in materia di TARI. Valuta favorevolmente la proroga dei termini e ritiene necessario allungare i termini previsti almeno fino al 31 dicembre 2021, quando ci sarà una qualche probabilità di aver agganciato la ripresa. Crede che ciò risponda alle aspettative dei cittadini. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.29 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.29, 0.1.181.28, 0.1.181.27 e 0.1.181.26.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.25, osserva che la maggioranza potrebbe almeno prendere in considerazione il termine del 31 agosto 2021. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.25 affinché su di esso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta del deputato Trano e propone di accantonare il subemendamento Trano 0.1.181.25.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.
Fabio MELILLI, presidente, avverte quindi che il subemendamento Trano 0.1.181.25 è da intendersi accantonato.
Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Corda 0.1.181.14, ricorda che la tematica su cui insiste, il cosiddetto cashback, è stata molto discussa in questi giorni e cioè in un momento in cui tornano ad essere riaperte le attività commerciali. È dell'avviso che tale istituto possa rappresentare un concreto aiuto a far emergere attività e pagamenti in nero. Osservando, inoltre, che il subemendamento Adelizzi 0.1.181.67, vertente su analoga materia, è stato accantonato, chiede quindi che anche i subemendamenti Corda 0.1.181.14 e Raduzzi 0.1.181.109 possano essere accantonati.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta del deputato Raduzzi e propone di accantonare i subemendamenti Corda 0.1.181.14 e Raduzzi 0.1.181.109.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.
Fabio MELILLI, presidente, avverte quindi che i subemendamenti Corda 0.1.181.14 e Raduzzi 0.1.181.109 sono accantonati.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul subemendamento Meloni 0.1.181.106, osserva che dovrebbe essere applicata la stessa logica testé utilizzata: ne chiede, pertanto, l'accantonamento.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta della deputata Lucaselli e propone di accantonare il subemendamento Meloni 0.1.181.106.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.
Fabio MELILLI, presidente, avverte quindi che il subemendamento Meloni 0.1.181.106 è accantonato. Avverte inoltre che è stato ritirato dai presentatori il subemendamento Zanichelli 0.1.181.80.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.32, riassume brevemente le vicende del cashback, concepito dal precedente Governo, evidenziando che invece il Governo Draghi non ha creduto nella misura ritenendo che favorisca la parte più ricca del Paese. Al contrario egli è dell'avviso che tale misura possa contribuire a limitare l'evasione fiscale e favorisca l'emersione dell'economia sommersa. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.32.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.32, 0.1.181.31, 0.1.181.30, 0.1.181.36, 0.1.181.35, 0.1.181.34, 0.1.181.33, 0.1.181.38, 0.1.181.39, 0.1.181.37, 0.1.181.40 e 0.1.181.41.
Fabio MELILLI, presidente, avverte che gli identici subemendamenti Pella 0.1.181.20 e Lupi 0.1.181.57, gli identici subemendamenti Pella 0.1.181.21 e Lupi 0.1.181.58, gli identici subemendamenti Lupi 0.1.181.59 e Pella 0.1.181.22 nonché il subemendamento Misiti 0.1.181.78 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.43 e Corda 0.1.181.13.
Fabio MELILLI, presidente, avverte che il subemendamento Luciano Cantone 0.1.181.68 è stato ritirato.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede l'accantonamento del subemendamento Costanzo 0.1.181.52.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, anche a nome del relatore Bitonci, accede alla richiesta del deputato Trano e propone di accantonare il subemendamento Costanzo 0.1.181.52.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.
Fabio MELILLI, presidente, avverte quindi che il subemendamento Costanzo 0.1.181.52 è accantonato.
Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.181.44, sottolinea che esso è volto a prorogare il blocco dei licenziamenti fino al momento nel quale la ripresa economica sarà realtà, ciò anche in considerazione che questo di fatto costituisce l'unica vera forma di sostentamento per tutti quei lavoratori che sono a rischio. Chiede, pertanto, di accantonare il subemendamento a sua prima firma 0.1.181.44.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.44 e 0.1.181.51.
Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che la temperatura dell'aula di seduta è molto alta. Chiede quindi che venga regolata con il raffrescamento dell'ambiente in modo da renderla più sopportabile.
Fabio MELILLI, presidente, in merito alla richiesta del deputato Trancassini, fa notare che le regole seguite per l'utilizzo degli ambienti di seduta e, indirettamente, della relativa temperatura è materia di interesse del Collegio dei deputati Questori che ha stabilito precise regole di condotta. Osserva, peraltro, che l'elevata temperatura è connessa all'obbligato ricircolo dell'aria disposto dalle predette regole. Fa comunque presente di ben conoscere la problematica e assicura che sarà sua cura rappresentarla agli organi competenti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.1.181.50, 0.1.181.49, 0.1.181.48, 0.1.181.47, 0.1.181.46, 0.1.181.45.
Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'emendamento 1.181 del Governo è da intendersi accantonato.
La Commissione respinge il subemendamento Lombardo 0.68.032.1.
Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), intervenendo sul subemendamento 0.68.032.4 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad avviare gli interventi sulle tratte ferroviarie storiche ad uso turistico. Nel precisare che l'elenco delle tratte riportato nella proposta emendativa non nasce casualmente ma è stato approvato a conclusione di un procedimento amministrativo, sottolinea che la proposta prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'immediato avvio degli interventi. Nel far presente che il parere contrario del Governo è dovuto alla contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla copertura finanziaria, evidenzia che la questione riguarda oltre dieci deputati per competenza territoriale. Conclude con la richiesta ai relatori di accantonamento del subemendamento 0.68.032.4 a sua prima firma.
Massimo BITONCI (LEGA), relatore, accede alla richiesta di accantonamento del subemendamento Angiola 0.68.032.4.
Fabio MELILLI, presidente, dispone l'accantonamento del subemendamento Angiola 0.68.032.4 e avverte che l'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo è da intendersi accantonato.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, in base alle intese intercorse tra i gruppi rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 16.35.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 615 del 1° luglio 2021, a pagina 19, seconda colonna, tredicesima riga, il numero «1.104» è sostituito dal seguente: «1.014».
ALLEGATO 1
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (C. 544 e abb.-A).
RELAZIONE TECNICA
ALLEGATO 2
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE 1.181 e 68.032 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
Emendamento 1.181 del Governo
e relativi subemendamenti
ART. 1.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), capoverso Art. 5-bis, sopprimere la parola Anche.
0.1.181.24. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 13, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute. Le modifiche di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».
0.1.181.95. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Misure per la tutela del territorio)
1. Ai fini di una migliore attuazione dei programmi previsti per superare l'emergenza da COVID-19 e in attuazione anche dei programmi di cui al PNRR, alla realizzazione di interventi in materia di tutela del territorio, della risorsa idrica e in materia di investimenti in innovazione, ricerca e digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, provvedono, preferibilmente, le amministrazioni centrali. Alla realizzazione degli interventi previsti dai piani di rigenerazione urbana e dai Piani Urbani integrati, e di messa in sicurezza e di riqualificazione dell'edilizia scolastica, provvedono, preferibilmente, i comuni.
0.1.181.7. Lapia.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Misure a favore delle isole maggiori)
1. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti della regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione di insularità.
2. Sulla base dei parametri di cui al comma 1 la regione siciliana e la regione Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il «Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari».
0.1.181.9. Lapia.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Screening marcatori tumorali)
1. Al fine di potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali e l'abbattimento delle liste di attesa su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio dei tumori.
2. Con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 1. Con il medesimo decreto sono individuati i centri, sia pubblici che convenzionati ove potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.
0.1.181.10. Lapia.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 30 novembre;
b) dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole “entro il 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2021”.».
*0.1.181.56. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.1.181.104. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*0.1.181.19. Pella, Squeri.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), numero 1), dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021».
0.1.181.15. D'Attis, Giacomoni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
*0.1.181.85. Lovecchio.
*0.1.181.89. Fassina.
*0.1.181.101. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 aprile 2022.
0.1.181.54. Ciaburro, Caretta.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.
0.1.181.53. Ciaburro, Caretta.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021.
0.1.181.29. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2021.
0.1.181.28. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2021.
0.1.181.27. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2021.
0.1.181.26. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 agosto 2021.
0.1.181.25. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2021, nei comuni interessati dallo stato di emergenza, dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera 22 ottobre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio il territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria, non è dovuta la tariffa rifiuti Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.
1-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021, sono ripartite le risorse per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter valutati in 56 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Differimento TARI e esenzione 2021 nei comuni alluvionati in conseguenza degli eventi del 2 e 3 ottobre 2020).
0.1.181.60. Enrico Borghi, Gribaudo.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 31 agosto 2021, ovvero al 30 settembre 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 154.
0.1.181.93. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 20 agosto 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 154.
0.1.181.94. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «il finanziamento di spese correnti» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura delle minori entrate e per il finanziamento delle maggiori spese»;
b) al secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalle seguenti: «relativo all'esercizio finanziario precedente».
0.1.181.66. Pella, Squeri.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.
2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
0.1.181.55. Ciaburro, Caretta.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;
b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Contributo di autonoma sistemazione agli aventi diritto)
1. Al comma 1, lettera i-ter), dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli inquilini e dei comodatari che non siano discendenti, ascendenti o germani dei proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021».
0.1.181.71. Caso.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;
b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Esenzioni fiscali per gli eventi sismici del 21 agosto 2017)
1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;
b) al secondo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».
0.1.181.72. Caso.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;
b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Compensazioni ai comuni per minori entrate TARI)
1. All'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020 e 2021».
2. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle le seguenti: «per il triennio 2019-2021».
0.1.181.74. Caso.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), dopo il capoverso Art. 9-bis aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Fondi ai comuni per rifugi pubblici per cani randagi)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dei comuni che partecipano alla gestione associata di rifugi o canili per cani randagi. Il fondo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi o canili o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi o canili, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
2. Con avviso pubblico del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati. Accedono all'assegnazione delle risorse i comuni partecipanti alla gestione associata di cui al comma 1 con una popolazione totale superiore ai 50.000 abitanti. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i comuni destinatari delle risorse di cui ai commi 778-780 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.82. Brescia.
All'emendamento 1.181 del Governo, sopprimere la lettera e).
0.1.181.14. Corda.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e) sopprimere il capoverso Art. 11-bis.
0.1.181.109. Raduzzi.
All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. I commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. Il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.
4. L'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è abrogato.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-bis con la seguente: Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: abolizione del programma «cashback» e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.
0.1.181.106. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: è sospeso per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto con le seguenti: è confermato per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), del predetto decreto;
b) al comma 2, sostituire le parole: si applica per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento con le seguenti: si applica per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento;
c) al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 100 transazioni di valore non inferiore a 1 euro regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 3 per cento dell'importo di ogni transazione per gli utenti già registrati all'app IO e pari al 5 per cento per i nuovi utenti del semestre rispetto a quello precedente; si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Il 2 per cento del valore di ogni transazione è attribuito all'esercente. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.».
0.1.181.80. Zanichelli, Lovecchio.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 1, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera c).
0.1.181.67. Adelizzi.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 31 agosto 2021 ed entro il 31 agosto 2022.
0.1.181.32. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022.
0.1.181.31. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 31 ottobre 2021 ed entro il 31 ottobre 2022.
0.1.181.30. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.
0.1.181.36. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.
0.1.181.35. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
0.1.181.34. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2) sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque.
0.1.181.33. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, alle persone interessate.
0.1.181.38. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso inviato all'indirizzo di residenza delle persone interessate.
0.1.181.39. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso alle persone interessate.
0.1.181.37. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 2), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, alle persone interessate.
0.1.181.40. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 2), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso alle persone interessate.
0.1.181.41. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte rapidamente ai nuovi adempimenti previsti dalle presenti disposizioni e per garantire la copertura dei posti disponibili in organico, è autorizzato ad assumere dirigenti di livello non generale attingendo dalle proprie graduatorie di idonei e da quelle delle agenzie fiscali.
0.1.181.42. Trano, Massimo Enrico Baroni.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, capoverso 1-ter, dopo le parole: «di pagamento elettronico collegati», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
2) al comma 11, capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, dopo le parole: «di pagamento elettronico collegati», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».
0.1.181.92. Fassina.
All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e) capoverso «Art. 11-bis», comma 10, capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a un milione di euro.
*0.1.181.20. Pella, Squeri.
*0.1.181.57. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi di importo inferiore ai 50 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.
**0.1.181.21. Pella, Squeri.
**0.1.181.58. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso Art. 22-bis, al comma 2, sostituire le parole: spesa di 160 euro per soggetto con le seguenti: spesa di 160 euro per ogni singolo strumento;
b) al capoverso Art. 22-bis, al comma 3, sostituire le parole: spesa di 320 euro per soggetto con le seguenti: spesa di 320 euro per ogni singolo strumento.
*0.1.181.59. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.1.181.22. Pella, Squeri.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. La Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per la costituzione di società o per l'acquisto di partecipazioni da parte della stessa società non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sulle operazioni del presente comma resta fermo il rispetto delle direttive dell'azionista.
**0.1.181.86. Adelizzi.
**0.1.181.102. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12, inserire i seguenti:
12-bis. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali.
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis del presente articolo, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12-quater. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12-quinquies. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «asseverate dai relativi organi di controllo».
*0.1.181.91. Fassina.
*0.1.181.87. Manzo.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A – Tariffa – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
12-ter. Ai laureati di cui al comma 12-bis viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
0.1.181.79. Melicchio.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.1.
(Osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari)
1. Ai fini del principio di trasparenza, di cui al decreto legislativo n. 97 del 2016, sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze viene attivato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari, anche quelli relativi al PNRR, ad accesso libero per ogni cittadino. Sul portale online vengono posti in evidenza, con aggiornamenti mensili, l'effettivo impiego delle risorse finanziarie, ed i tempi di attuazione anche dei progetti relativi al PNRR, i cui dati sono suddivisi su base regionale. Per la realizzazione dell'osservatorio telematico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0.1.181.6. Lapia.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo le parole: secondo criteri cronologici aggiungere le seguenti: prioritariamente per gli investimenti finalizzati all'acquisto di strumenti volti allo sviluppo dell'attività lavorativa per persone con disabilità.
0.1.181.78. Misiti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo la parola: erogare aggiungere le seguenti: entro e non oltre il 30 settembre 2021,.
0.1.181.43. Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incentivare e potenziare la disponibilità di strumenti diagnostici, dispositivi medici e supporto alla cura, la misura di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è estesa alle farmacie che erogano servizi di prima istanza ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per l'acquisto di macchinari e strumentazione diagnostica, nonché necessari al controllo dell'aderenza alle terapie, a tal fine il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, individuano i criteri per accedere all'agevolazione. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77.
0.1.181.12. Mandelli.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di semplificare i processi di erogazione di liquidità alle imprese «mid-cap», al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis.1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere h), i), l) e m), 7 e 8, del presente decreto».
*0.1.181.4. Lorenzin.
*0.1.181.16. Pella, Squeri.
*0.1.181.23. Fassina.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 207, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;
b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro sessanta giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-ter con la seguente: Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini» e semplificazioni in materia di credito d'imposta per attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.
**0.1.181.17. Pella, Squeri.
**0.1.181.18. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-ter.1.
(Sospensione rate dei mutui)
1. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui».
2. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
0.1.181.75. Caso.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, al comma 6, sopprimere le parole: , fatti salvi i crediti dello Stato.
0.1.181.99. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per gli anni 2021 e 2022, in conseguenza della riduzione del traffico aereo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei piccoli aeroporti nazionali nelle regioni in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 e per sostenere lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, è sospeso il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9-ter. Per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati dalla perdita di entrate connesse dalla sospensione di cui al comma 9-bis, hanno accesso al fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 9-quater.
9-quater. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.
9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 9-bis a 9-quater pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-quater con la seguente: (Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e disposizioni recanti la sospensione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco).
0.1.181.62. Gariglio, Ubaldo Pagano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:
Art. 11-quinquies.
(Disposizioni in materia di dotazioni sanitarie a bordo dei treni)
1. È istituito l'obbligo di dotare i treni che percorrono le tratte nazionali dei principali strumenti di soccorso. Nella fattispecie: sfigmomanometro, fonendoscopio, saturimetro, ambu, misuratore glicemia ditix, flebo, fisiologica e glucosata, defibrillatore semiautomatico.
0.1.181.103. Romaniello.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 40-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
3-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 3-bis, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.1.181.70. Manzo.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter.
(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)
1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro, per il periodo in cui viene erogato il sussidio.
2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio attribuito e l'impossibilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12 mesi.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei beneficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 2.
4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
0.1.181.105. Rizzetto, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate con le seguenti: è concessa ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o riducono la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) al comma 2, dopo le parole: codici 13, 14 e 15 aggiungere le seguenti: e gli altri datori di lavoro privati.
0.1.181.13. Corda.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, comma 1, sostituire le parole: può, in via eccezionale, essere concessa, con le seguenti: viene concessa.
0.1.181.68. Luciano Cantone.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, comma 2, sopprimere le parole: delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.
0.1.181.52. Costanzo, Forciniti, Trano.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: in pelle e simili, inserire le seguenti: della fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi e della lavorazione delle pietre preziose e della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini,;
b) sostituire le parole: con i codici 13, 14 e 15, con le seguenti: 13, 14, 15, 32.1 e 32.99.20.
*0.1.181.98. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi.
*0.1.181.107. Nardi.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I datori di lavoro dei settori turistico, termale, alberghiero e della ristorazione, che intendano godere dei benefici di esonero contributivo e fiscale, previsti dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a specificare l'assunzione per lo svolgimento della relativa attività stagionale, nonché ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, il corrispondente codice ATECO, previsto per ogni singola attività di tipo stagionale.
0.1.181.69. Manzo.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021». All'onere derivante dal presente comma, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.73. Manzo.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impegnato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
0.1.181.44. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 giugno 2022.
0.1.181.51. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 maggio 2022.
0.1.181.50. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 aprile 2022.
0.1.181.49. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 28 febbraio 2022.
0.1.181.48. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.
0.1.181.47. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
0.1.181.46. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.
0.1.181.45. Trano, Forciniti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), al capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 10-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e di cui al comma 3-bis, articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è differito al 31 agosto 2021.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.96. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), al capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 10-bis, articolo 11, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e di cui al comma 3-bis, articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è differito al 31 agosto 2021. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.1.181.97. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di assicurare la continuità delle misure in materia di aree di crisi industriale complessa nella prospettiva dell'esecuzione degli interventi in materia industriale ricompresi nel PNRR, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente:
«251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021.».
11-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11-bis, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.2. Miceli.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, è autorizzato l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. Le procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino al compimento dei relativi reclutamenti sono prorogati, fino al 31 dicembre 2021, i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende pubbliche. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
0.1.181.81. Misiti.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di agevolare il rientro in Italia dei lavoratori all'estero, l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si intende nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al citato articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.
0.1.181.3. Cattaneo.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per il personale del trasporto scolastico i benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 7 gennaio 2021.».
0.1.181.1. Pezzopane.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.
0.1.181.5. Lorenzin.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi», e le parole: «persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi» sono sostituite da: «persistano stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi»;
b) al comma 8 le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza dei settantadue mesi».
0.1.181.65. Mura, Ubaldo Pagano, Frailis, Scanu, Gavino Manca.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane e che coltivano una superficie vitivinicola complessivamente non superiore a due ettari. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
0.1.181.64. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, primo periodo, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: «Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020,», sono soppresse.
0.1.181.63. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro 12 mesi dalla nomina, i Commissari straordinari approvano, invece, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. In caso di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nel termine previsto, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti»;
b) al comma 5, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «nei termini ivi previsti», sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'ipotesi di ritardo non imputabile all'operato degli stessi nonché la impossibilità oggettiva di provvedere e previa in ogni caso formale contestazione da parte del Commissario ad acta».
0.1.181.108. Stumpo.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), dopo il capoverso Art. 50-bis, aggiungere il seguente:
Art. 50-ter.
(Rafforzamento del personale tecnico operativo delle amministrazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni pubbliche al fine di superare sia le problematiche relative alla pandemia da COVID-19 e di programmare in tempo gli interventi previsti dal PNRR possono attivare azioni di rafforzamento del proprio personale tecnico-operativo, mediante l'assunzione di risorse a tempo determinato provvedendo al reclutamento di risorse a tempo determinato, per un periodo non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, attraverso le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, la possibilità di svolgimento di una sola prova scritta o orale.
2. Le amministrazioni pubbliche possono altresì procedere al reclutamento a tempo determinato, in deroga al piano triennale dei fabbisogni di ciascuna amministrazione per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, di professionisti ed esperti specializzati in ambiti strettamente correlati alla tipologia del progetto da attuare.
0.1.181.8. Lapia.
All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), dopo il capoverso Art. 50-bis, aggiungere il seguente:
Art. 50-ter.
(Regime di tassazione degli assegni straordinari di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e di Poste Italiane, il richiamo ivi contenuto all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di detta imposta da parte degli uffici finanziari.
*0.1.181.11. Giacomoni, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro.
*0.1.181.83. Manzo.
All'emendamento 1.181 del Governo, dopo alla lettera h), inserire la seguente:
h-bis) all'articolo 73, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accesso al fondo di cui al primo periodo del presente comma è esteso, per coprire i danni subiti, anche alle compagnie aeree che hanno ottenuto il Certificato di operatore aereo (COA) e la licenza d'esercizio, ai sensi delle normative di settore vigenti in materia, nel corso dell'anno 2020 e che, a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19, non hanno potuto realizzare il programmato network operativo in condizioni di normalità».
0.1.181.61. De Micheli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sopprimere il comma 30;
b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per il settore elettrico)
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
2) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
d) dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Differimento della TARI)
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
e) nel titolo I, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS)
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5»;
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2.»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto».
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.».
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. – (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). – 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 11-ter.
(Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»)
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 11-quater.
(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e l'Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità liquidatoria.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
f) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:
Art. 40-bis.
(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)
1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
g) all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 750, 4 milioni con le seguenti: 848 milioni;
2) sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.
h) nel titolo IV, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
Art. 50-bis.
(Misure in materia di tutela del lavoro)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.
i) all'articolo 77, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
2) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023 , 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370, 25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
l) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.
1.181. Il Governo.
Articolo aggiuntivo 68.032 del governo
e relativi subemendamenti
ART. 68.
All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, al capoverso ART. 68-bis, al comma 1, sostituire le parole: l'importo di euro 92.717.455,29 con le seguenti: l'importo di euro 185.434.910,58.
0.68.032.1. Lombardo.
All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, al capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'attuale sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di Via XX Settembre, n. 20, in Roma viene trasferita in una delle seguenti regioni del nord Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto viene individuata la nuova sede e si provvede a definire modalità e tempi del trasferimento.
0.68.032.2. Lombardo.
All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
2-ter. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 2-quater.
2-quater. Le risorse di cui al comma 2-ter sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 2-quater, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 2-quater, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-ter, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
0.68.032.3. Buratti.
All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli interventi sulla rete ferroviaria di cui al comma 1 possono riguardare, previa emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, e ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, le seguenti tratte ferroviarie ad uso turistico:
1) Aosta-Pre' Saint Didier;
2) Asti-Chivasso;
3) Castagnole delle lanze-Mortara;
4) Alba-Nizza Monferrato;
5) Novara-Varallo Sesia;
6) Cuneo-Mondovì;
7) Cecina-Saline di Volterra;
8) Fabriano-Pergola;
9) Priverno-Terracina;
10) Sicignano-Lagonegro;
11) Termoli-Campobasso;
12) Rocchetta-Gioia del Colle;
13) Barletta-Spinazzola.
0.68.032.4. Angiola.
All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS italiane è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
0.68.032.7. Maccanti, Patassini, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli.
All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è autorizzato a finanziare, attraverso RFI, mediante l'utilizzo di parte delle risorse previste nel fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e destinate allo sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nel limite di 40 milioni di euro:
a) la progettazione anche esecutiva di un primo stralcio di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra la Capitale e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal CIPE, ovvero previsti dal contratto di programma di RFI;
b) la redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia Centrale, ricompresi nel cratere sismico, e la Capitale.
0.68.032.8. Melilli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
Conseguentemente:
a) nel titolo VIII, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)
1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.;
b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.
68.032. Il Governo.