XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 155
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 157
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato).
Marco MAGGIONI (LEGA) esprime apprezzamento per il parere ampio e articolato, formulato dalla relatrice. Ritiene importanti, in particolare, le osservazioni volte a valorizzare la centralità del Parlamento anche nella fase di implementazione del PNRR, documento che lo stesso Parlamento ha contribuito a definire, e a ottenere il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie locali nella Cabina di regia, a testimonianza dell'importanza della partecipazione dei territori nella definizione delle decisioni di investimento, oltre che nella fase di controllo della loro attuazione.
Osserva inoltre che il Paese parte con notevoli carenze, in particolare nei settori del rispetto dell'ambiente e della transizione tecnologica. Ricorda, ad esempio, che in molti territori, principalmente nelle regioni meridionali, non c'è ancora una adeguata raccolta differenziata e si utilizzano tuttora discariche a cielo aperto, così come in altre aree a vocazione agricola, questa volta concentrate soprattutto nelle regioni settentrionali, si utilizzano i fanghi di depurazione in agricoltura, in deroga a ogni logica e in totale noncuranza per il rispetto della salute. L'attuazione del PNRR deve dunque costituire la fase di transizione che impegnerà Governo, Parlamento e Autonomie locali nel superamento delle sacche di arretratezza ancora presenti nel Paese.
Preannuncia quindi, conclusivamente, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, sottopone alla riflessione della Commissione due aspetti che saranno a suo avviso importanti nella fase di attuazione del PNRR.
Ritiene infatti che il Parlamento, oltre a chiedere un maggiore coinvolgimento, assieme alla Cabina di regia, nella fase di implementazione del Piano, debba attrezzarsi per quantificare i fenomeni connessi agli investimenti previsti e misurarne le ricadute, accompagnando l'attuazione del Piano con un lavoro di studio e misurazione dei suoi effetti. Il coinvolgimento delle giovani generazioni nel processo di monitoraggio mira anche a questo, data la loro maggiore inclinazione nel settore digitale e nelle analisi di impatto anche quantitative.
Il secondo aspetto riguarda la necessità di un ripensamento del modello di regionalismo finanziario. L'attuazione del PNRR inciderà infatti radicalmente sul modello di coordinamento dei rapporti finanziari tra i livelli di governo, in particolare tra lo Stato e le Regioni. Occorre passare da un approccio basato su interventi localizzati, volti alla parziale perequazione dei divari tra i territori, ad un approccio più ampio, che orienti l'intero PNRR verso l'obiettivo di colmare tali divari. Occorrerà quindi, a suo avviso, rivedere sia la legge per il regionalismo differenziato, che giace tuttora in Parlamento, sia più in generale i rapporti finanziari tra il Governo e le Autonomie locali, al fine di ricondurli nell'alveo dell'attuazione del PNRR.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.
COM(2021)93 final.
ALLEGATO
DL 77/2021 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (C. 3146 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
considerato che il provvedimento costituisce il principale pilastro dell'assetto normativo volto a consentire la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui disegna la governance complessiva, anticipando al contempo alcune prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e per lo snellimento delle procedure;
rilevato in particolare che il sistema di governance del Piano, cui è dedicata la prima parte del provvedimento, risulta articolato su più livelli che prevedono: a) l'assegnazione della responsabilità di indirizzo impulso e coordinamento generale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale viene istituita una apposita «Cabina di regia», presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui sedute partecipano, ove competenti per materia, altri membri del Governo e rappresentanti del governo delle Regioni, nonché, ove invitati, altri soggetti; b) l'affiancamento, con funzione consultiva, a tale organo direttivo di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile; c) l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di due organismi tecnici: la Segreteria tecnica e l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione; d) l'affidamento di compiti gestionali e di audit a due appositi uffici istituiti presso la Ragioneria generale dello Stato (RGS); e) l'assegnazione alla Corte dei conti – che riferisce in proposito annualmente al Parlamento – di compiti di valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia dei fondi del PNRR, in coordinamento con la Corte dei conti europea; f) l'individuazione dei soggetti attuatori nelle Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR;
considerato che nella descritta articolazione della governance del PNRR l'esigenza di valorizzare il ruolo del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo appare favorita prevalentemente in base agli obblighi informativi posti a carico della Cabina di regia – la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti – e della Corte dei conti;
considerato altresì che il provvedimento prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento; in particolare: i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni partecipano alla Cabina di regia istituita dall'articolo 2 quando sono affrontate materie di interesse regionale; i rappresentanti degli enti territoriali siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall'articolo 3; l'articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; l'articolo 17 prevede una partecipazione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale; il testo prevede, inoltre, altre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, tra cui: l'espressione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 15, comma 2, sulle procedure contabili per la realizzazione del PNRR; la previa intesa in sede di Conferenza unificata per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 59, comma 1, concernente la delibera CIPESS in materia di perequazione infrastrutturale e l'intesa con il presidente della Regione interessata per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui all'articolo 57;
valutata l'esigenza di un rafforzamento del ruolo del Parlamento e del suo coinvolgimento – anche in chiave dialogica con la Cabina di regia e con rappresentanti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale – nel processo di verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento UE n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché ai fini della valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati;
valutata altresì l'esigenza di individuare forme di interlocuzione costante con il Parlamento anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 5 ai fini della razionalizzazione e del miglioramento della regolazione, favorendo un più ampio dialogo, da strutturare adeguatamente, tra Governo e Parlamento sul processo di attuazione del PNRR anche nell'ambito dell'attività del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per la semplificazione;
considerata l'opportunità di assicurare un ulteriore coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali negli organismi deputati a orientare il processo di gestione degli interventi del Piano, prevedendo a tal fine che anche rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI possano essere inseriti nella Cabina di regia di cui all'articolo 2, anche al fine di sfruttare al meglio le possibili sinergie tra il Recovery plan e la Politica di Coesione europea evitando sovrapposizioni e possibili effetti di spiazzamento;
considerato altresì come nella prospettiva del programma Next generation EU sia opportuno individuare forme di raccordo e coinvolgimento dei giovani nell'ambito del processo di attuazione degli interventi del PNRR, affinché i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale esercitati dalla citata Cabina di regia possa efficacemente rispondere alle istanze delle giovani generazioni;
rilevata, con riferimento all'articolo 12 – che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR – l'esigenza di una maggiore specificazione, al comma 5, dei «vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei citati poteri sostitutivi;
considerata l'esigenza di integrare la disciplina di cui l'articolo 17 – che novella il Codice dell'ambiente al fine, tra l'altro, di introdurvi un criterio di priorità nella valutazione di impatto ambientale dei progetti volto a dare la precedenza a quelli aventi un valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale – al fine di non penalizzare imprese innovative, quali le start-up, e in generale quelle di minori dimensioni avviate da giovani e donne;
considerata altresì l'esigenza di prevedere un meccanismo di monitoraggio degli effetti della disciplina di cui all'articolo 47, che opportunamente persegue le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, prevedendo l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali;
valutato che le innovazioni introdotte dall'articolo 59 presentano diversi profili di criticità in ordine all'esigenza di assicurare una adeguata perequazione infrastrutturale dei territori delle regioni Meridionali, delle aree interne e di montagna e che la relativa disciplina dovrebbe pertanto tener conto espressamente anche del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo che caratterizzano in particolare le regioni del Mezzogiorno, nonché prevedere in ogni caso l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle medesime regioni;
rilevata l'esigenza di assicurare che alcune misure di semplificazione non incorrano nel rischio di infrazioni della normativa comunitaria, tra cui, in particolare:
l'articolo 10, che prevede la possibilità di utilizzo delle società in house da parte di enti che non svolgono su tali società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
l'articolo 51 che fissa al livello massimo consentito (ovvero a 139.000 euro) la soglia al di sotto della quale sono ammessi gli affidamenti diretti per servizi e forniture, senza prevedere, come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria e da indicazioni della Commissione europea, per gli affidamenti di importo significativo non soggetti a procedure di confronto competitivo, maggiori presidi (trasparenza, rotazione, maggiore concorrenza) volti ad assicurare comunque condizioni di concorrenzialità nell'affidamento di appalti che possono risultare di interesse transfrontaliero,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
a) assicurare un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella fase di verifica e controllo della procedura attuativa del PNRR anche determinandone ruolo e funzioni e al contempo garantire un completo flusso informativo, anche con riguardo alle Commissioni parlamentari, che consenta un efficace monitoraggio e verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del Regolamento UE n. 2021/241 ai fini dell'erogazione dei contributi finanziari, nonché ai fini della valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere, alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale delle diverse aree territoriali del Paese;
b) prevedere che, nelle ipotesi, previste dall'articolo 21 del citato Regolamento (UE) 2021/241, di impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, gli interventi previsti nel PNRR a causa di circostanze oggettive, il Governo trasmetta alle Camere, con un congruo anticipo rispetto all'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un Piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo Piano;
c) specificare, nell'ambito degli obblighi informativi connessi all'attuazione degli interventi del PNRR e di quelli finanziati tramite il Fondo complementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, la necessità di fornire distinte quantificazioni per l'attuazione della quota di interventi già previsti dalla legislazione previgente rispetto all'approvazione del PNRR – per i quali il finanziamento europeo si configura come mera alternativa finanziaria rispetto a emissioni nazionali già previste negli andamenti tendenziali antecedenti – e per l'attuazione degli interventi aggiuntivi, dando conto distintamente della distribuzione territoriale degli stessi;
d) assicurare l'ulteriore coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali negli organismi deputati a orientare il processo di gestione degli interventi del PNRR, prevedendo a tal fine che anche rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI siano stabilmente inseriti nella Cabina di regia di cui all'articolo 2;
e) prevedere, nell'ambito della Cabina di regia di cui all'articolo 2, un coinvolgimento stabile delle nuove generazioni, disponendo a tal fine che nell'organo sia prevista una rappresentanza istituzionale del Consiglio Nazionale dei Giovani istituito dalla legge n. 145 del 2018;
f) chiarire con maggiore dettaglio i «vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», di cui l'articolo 12, comma 5, fa comunque salvo il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nelle ipotesi di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR;
g) verificare la coerenza con la disciplina europea degli articoli 10 e 51 citati in premessa, per i quali si segnalano potenziali criticità connesse, per quanto riguarda l'articolo 10, alla possibilità di utilizzo delle società in house da parte di enti che non svolgono su tali società un controllo analogo e, per quanto riguarda l'articolo 51, alla mancata previsione di maggiori presidi di concorrenzialità (trasparenza, rotazione, maggiore concorrenza) per gli affidamenti diretti per forniture e servizi di importo significativo, benché inferiore alla soglia massima consentita;
h) integrare la disciplina di cui l'articolo 17 al fine di affiancare ai criteri di priorità già previsti per la valutazione ambientale, correlati a parametri dimensionali dei progetti, alle loro ricadute occupazionali e ai loro tempi di realizzazione, ulteriori criteri, connessi al carattere innovativo dei medesimi progetti e alla giovane età dei loro promotori, ciò al fine di non penalizzare proprio le iniziative più innovative, quali le start-up e in generale le imprese di minori dimensioni promosse da giovani e donne;
i) prevedere, all'articolo 47, un meccanismo di monitoraggio della disciplina ivi prevista volto a valutare, nella prima fase di attuazione del PNRR, se gli incentivi e le misure premiali contemplati producano effettivamente la riduzione attesa dell'attuale divario generazionale e di genere nei tassi di occupazione, prevedendo in caso contrario la revisione delle misure disposte e la loro sostituzione con vincoli cogenti di occupazione femminile e giovanile per la partecipazione agli appalti;
j) riformulare l'articolo 59, la cui novella alla disciplina di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale presenta molteplici profili di criticità in ordine all'esigenza di assicurare una adeguata perequazione infrastrutturale dei territori delle regioni Meridionali, delle aree interne e di montagna: a tal fine, si valuti: 1) la necessità di introdurre nell'articolo, ai fini dell'individuazione con delibera del CIPESS dei criteri di priorità e delle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, almeno un richiamo espresso alle specifiche carenze infrastrutturali esistenti nel Mezzogiorno, accompagnato da un correlato riferimento al deficit infrastrutturale e al deficit di sviluppo: 2) l'esigenza di stabilire, diversamente da quanto disposto dal comma 1-ter del medesimo articolo 59, che al «Fondo perequativo infrastrutturale» si applichi il principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.