IV Commissione

Difesa

Difesa (IV)

Commissione IV (Difesa)

Comm. IV

Difesa (IV)
SOMMARIO
Mercoledì 30 giugno 2021

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ... 51

7-00680 Perego di Cremnago e 7-00689 Rizzo: Sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali (Discussione congiunta e rinvio) ... 52

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).
Audizione informale del Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), Min. Plen. Alberto Cutillo ... 53

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (Seguito esame e rinvio) ... 53

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari (Seguito esame e rinvio) ... 54

ALLEGATO 1 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base) ... 58

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco (Seguito esame e rinvio) ... 55

ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base) ... 60

IV Commissione - Resoconto di mercoledì 30 giugno 2021

RISOLUZIONI

  Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

  La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00680 Perego di Cremnago e 7-00689 Rizzo: Sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

  Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) illustra la sua risoluzione soffermandosi a descrivere la figura del soccorritore militare e la natura degli interventi che tale personale, mettendo a rischio la propria vita, opera nelle missioni internazionali per soccorrere con immediatezza un ferito, assisterlo fino all'arrivo del personale sanitario e provvedere all'eventuale trasferimento presso una struttura sanitaria, mettendo in particolare risalto l'importanza della loro presenza.
  Evidenzia, quindi, come il quadro legislativo vigente non sia sufficiente per garantire un'adeguata tutela a questi militari, consentendo a loro di operare nella maniera più efficiente anche al fine di porre le Forze armate italiane al livello dei più avanzati Paesi esteri per quanto concerne la gestione delle emergenze sanitarie. In particolare, ritiene fondamentale fornire al personale di tali forze speciali capacità tecniche nel settore della medicina, acquisibili attraverso appositi corsi di formazione.
  Conclude segnalando che importanti elementi di informazione su questo tema così importante per la salvezza della vita dei nostri militari e degli stessi soccorritori potrebbero essere acquisiti attraverso l'audizione del Comandante del Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS) e del Direttore generale della sanità militare (DIFESAN).

  Gianluca RIZZO, presidente, rileva che la risoluzione a sua prima firma interviene sulla stessa questione della risoluzione del collega Perego di Cremnago, ovvero sulla possibilità di fornire un'assistenza di intervento sanitario alle Forze speciali che vada oltre le tecniche di primo soccorso, in ragione della particolare delicatezza degli interventi che le stesse sono chiamate ad effettuare.
  Ricorda che già dal novembre 2008 è operativo un Protocollo di Intesa che prevede la figura del soccorritore militare e che, successivamente, il decreto-legge n. 209 del 2008, nel prorogare le missioni internazionali nell'anno di riferimento, ha previsto tale figura in un atto normativo primario.
  Evidenzia, quindi, che il soccorritore militare, come attualmente disciplinato, può, allo stato, svolgere esclusivamente operazioni di primo soccorso, specificatamente individuate dall'articolo 5 del Protocollo richiamato.
  Peraltro, in ambito NATO viene svolto un corso per formare operatori delle Forze speciali internazionali, noto con il nome di Special Operations Combat Medic (Nsocm). Tale corso, della durata di 24 settimane, ha come obiettivo quello di formare e qualificare il personale delle Forze speciali per garantire un adeguato supporto sanitario negli scenari di impiego delle Forze speciali, spesso caratterizzati da isolamento e impervietà del territorio. Al termine dello stesso viene rilasciato un attestato per operazioni di soccorso sanitario ulteriori e più complesse rispetto a quelle attualmente consentite dal soccorritore militare.
  Conclude segnalando che la risoluzione impegna il Governo ad istituire un tavolo tecnico per definire, anche attraverso la modifica del protocollo di intesa del 2008, le funzioni di soccorso che possono essere assegnate, previa frequenza al corso NATO o a un corso equivalente, al soccorritore militare che opera presso le Forze speciali, in ragione delle loro specifiche modalità di intervento nei teatri operativi.

  Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ringrazia i proponenti delle due risoluzioni per avere posto attenzione a un tema di grande importanza, quale quello del primo soccorso dei militari feriti, precisando che il dicastero della difesa apprezza ogni iniziativa volta a tutelare la vita degli uomini e delle donne delle Forze armate.

  Salvatore DEIDDA (FDI) si unisce ai ringraziamenti ai presentatori delle risoluzioni e ringrazia anche il dicastero della difesa per la sensibilità ultimamente mostrata nei riguardi della sanità militare, un settore fondamentale la cui valorizzazione è di estrema importanza non solo per i militari, ma anche per il Paese nel suo complesso.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rileva come l'esigenza di aggiornare la figura del soccorritore militare sia stata colta pienamente e come spetti adesso alla politica dare le risposte che gli operatori del settore attendono e di cui la Commissione è stata resa edotta anche nel corso delle missioni effettuate.

  Luca FRUSONE (M5S) apprezza, in modo particolare, il fatto che le due risoluzioni abbiano fatto emergere problematiche che sono sconosciute a gran parte della popolazione. Auspica, quindi, che si possa rapidamente concludere l'esame delle due risoluzioni con la loro approvazione.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 30 giugno 2021.

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).
Audizione informale del Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), Min. Plen. Alberto Cutillo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

  La seduta comincia alle 15.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che nella seduta del 22 giugno il relatore, onorevole Tofalo, ha illustrato i contenuti del provvedimento riservandosi di presentare una proposta di parere dopo avere attentamente valutato tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

  Maria TRIPODI (FI) sottolinea come il gruppo di Forza Italia ritiene necessaria l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e si riserva di svolgere in seguito successive valutazioni sul provvedimento.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritiene che debbano essere svolti alcuni approfondimenti su quali debbano essere le attività di competenza della Difesa nell'ambito della nuova architettura nazionale di cybersicurezza definita dal decreto-legge, anche in considerazione delle difficoltà finora incontrate nel coordinamento tra le varie strutture ed evidenzia che ulteriori considerazioni vanno svolte anche sul ruolo del garante dei dati personali.
  Prospetta, quindi, l'esigenza di acquisire l'orientamento degli esperti in materia.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) considera opportuno che la Commissione si esprima successivamente al ciclo di audizioni programmato dalle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti, in modo da acquisire i necessari elementi conoscitivi. Si potrebbe, poi, decidere lo svolgimento di ulteriori audizioni solo nel caso i tempi a disposizione lo permettano.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.
C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, riferisce che il Comitato ristretto si è riunito nelle sedute dell'11 maggio 2021 e dell'8, 16 e 22 giugno 2021 e che il lavoro svolto è stato particolarmente proficuo, avendo permesso la convergenza dei gruppi parlamentari su un testo unificato composto da 3 articoli.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1, riprendendo il contenuto dei rispettivi articoli 1 delle proposte di legge C. 1934 Deidda e C. 2993 Ferrari proroga, al comma 1, di un decennio, sostituendo il riferimento all'anno 2024 con quello al 2034, alcune disposizioni introdotte dal decreto delegato di revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile e dal successivo decreto integrativo, relative al reclutamento, ai ruoli e agli organici, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare e civile della Difesa. Al comma 2, invece, viene sostituito il riferimento all'anno 2025 con quello all'anno 2035 nelle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che fissano in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate, che dispongono, altresì, sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa e che regolano la graduale riduzione della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa, fissata in 20.000 unità.
  L'articolo 2, riprendendo quanto previsto dagli articoli 2 delle proposte di legge C. 1934 Deidda e C. 2993 Ferrari e dal comma 7 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2802 Del Monaco differisce al 2034 il termine attualmente fissato al 2024 dalla legge n. 244/2012 per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa.
  Infine, l'articolo 3, riprendendo parte dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2802 Del Monaco e dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2993 Ferrari, delega il Governo all'approvazione di una riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare da conseguire entro il 2034, escludendo dal computo il numero degli appartenenti al Servizio sanitario militare e un contingente di personale militare, non inferiore alle diecimila unità, impiegato in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza; rideterminazione delle dotazioni complessive del personale civile del Ministero della difesa da conseguire entro il 2034; introduzione della possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare di transitare, a domanda, in ogni altra pubblica amministrazione o di essere collocato in un ruolo complementare in soprannumero; riorganizzazione degli assetti strutturali ed organizzativi del Ministero della difesa. I commi da 2 a 5 disciplinano le modalità di attuazione della delega in oggetto.
  In conclusione ritiene che il Comitato abbia svolto un lavoro di sintesi di tutte le proposte, non mancando di formulare – ove si è ritenuto utile e necessario – anche alcune novelle nei contenuti e sulle prospettive cui il nostro lavoro è oggi proiettato.
  Propone, quindi, che la Commissione adotti la formulazione del testo unificato testé illustrato come «testo base» per il prosieguo dei lavori della Commissione.

  Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro che ha condotto ascoltando tutti i gruppi. Prospetta, quindi, l'esigenza di procedere speditamente e di fissare già il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Antonio DEL MONACO (M5S) si associa ai ringraziamenti al relatore, evidenziando il lodevole lavoro di sintesi che ha condotto alla predisposizione di un testo unificato. Rileva come lo strumento militare abbia bisogno di questa legge e come l'intervento normativo vada davvero incontro alle esigenze delle Forze armate, consentendo loro di ottemperare ai compiti istituzionali cui sono preposte.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come il testo unificato non si limiti a differire di un decennio gli obiettivi di riduzione degli organici delle Forze armate fissati dalla legge n. 244 del 2012, bensì contempli una revisione della legge stessa, da realizzare attraverso una delega legislativa conferita al Governo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo della Lega, poiché considera che l'obiettivo delle proposte di legge sia stato pienamente centrato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 1).

  Gianluca RIZZO, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendativa sarà definito nella riunione dell'Ufficio di presidenza che si svolgerà oggi stesso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.
C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 marzo 2021.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA), relatore, fa presente che, nell'ambito del Comitato ristretto, si è pervenuti all'elaborazione di un testo unificato sul quale i gruppi hanno manifestato il loro assenso al fine della relativa adozione come testo base per il prosieguo dell'iter in Commissione.
  Il testo si compone di tre articoli.
  L'articolo 1, riprendendo l'impianto normativo della proposta di legge C. 1870 Ferrari, introduce nel codice dell'ordinamento militare alcune modifiche relativamente: ai requisiti per partecipare al concorso dei volontari in ferma prefissata iniziale, aggiungendo che i vincitori dei concorsi sono ammessi alla ferma prefissata triennale in luogo di quella annuale attualmente prevista e che le riserve di posti previste dalle leggi speciali non possono superare un terzo dei posti messi a concorso; alle modalità di reclutamento, specificando che dopo la ferma prefissata triennale iniziale si può accedere tramite concorso per titoli ed esami ad una rafferma triennale; ai requisiti per partecipare al concorso per la rafferma triennale, consistenti nell'aver prestato servizio da almeno 24 mesi o essere in congedo da non oltre 12 mesi, avere un'età non superiore a 28 anni, elevata a 29 per i congedati, al posto di quella attuale fissata in 30 anni, e aver superato con esito positivo il corso base di formazione iniziale; ai concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo che i volontari in ferma prefissata triennale che abbiano prestato almeno 24 mesi di servizio, che non abbiano un'età superiore ai 25 anni e che siano in possesso del titolo di studio a tal fine previsto possono fare domanda di partecipazione ai relativi concorsi per accedere alle riserve di posti relative all'avvio alle carriere iniziali. Un decreto del Ministro della difesa stabilirà, tra l'altro, le modalità con cui i volontari possono indicare all'atto dell'arruolamento la preferenza per la partecipazione ai concorsi di cui sopra; alle modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente che avviene al termine della rafferma triennale e del raggiungimento dell'idoneità; ai requisiti speciali per il reclutamento del personale appartenente al ruolo di appuntati e carabinieri, prevedendo che in tal caso non debba essere superato il ventiduesimo anno d'età.
  L'articolo 2, riprendendo il contenuto delle proposte di legge C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco, prevede una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori modifiche in materia di reclutamento, stabilendo, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: introduzione di disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio alla riforma delineata con le modifiche puntuali precedentemente illustrate; previsione di adeguati punteggi di merito nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo di marescialli in favore dei volontari che abbiano completato senza demerito la rafferma triennale; aumento della percentuale di riserve nei concorsi delle altre amministrazioni pubbliche per il personale congedato senza demerito con particolare riferimento ai Corpi di polizia locale e sanzioni per le amministrazioni inadempienti; revisione del sistema di formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento attività di studio e prevedendo l'acquisizione di crediti formativi e professionali; introduzione di una condizione, relativa ad aver prestato servizio nelle Forze armate, per poter conseguire la nomina a guardia particolare giurata; utilizzazione dei fondi europei erogati per la tutela della salute a copertura dell'onere relativo all'espletamento degli accertamenti di idoneità fisica e psichica propedeutici ai concorsi.
  L'articolo 3, infine, definisce la procedura per l'esercizio della delega.
  Conclude sottolineando l'importante lavoro svolto nell'ambito del Comitato e ringrazia i componenti dello stesso per il proficuo contributo fornito, auspicando una delibera favorevole all'adozione del testo in esame come testo base per il prosieguo dell'iter in Commissione.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S) sottolinea il grande sforzo fatto dal relatore per giungere ad un testo che potesse essere condiviso in via di massima. Rimangono, tuttavia, presenti alcune criticità che necessitano di approfondimenti e che auspica possano essere superate migliorando così il provvedimento.

  Giovanni RUSSO (MISTO) si associa ai ringraziamenti al relatore e si compiace che, dopo un lungo iter, il provvedimento sia finalmente giunto alla sua fase finale. Ritiene opportuno fissare a breve il termine per la presentazione degli emendamenti e si riserva di presentare dei contributi migliorativi del testo.

  Antonio DEL MONACO (M5S) auspica, a sua volta, una rapida conclusione dell'iter del provvedimento osservando che lo scopo dell'iniziativa legislativa è di eliminare il precariato all'interno del mondo militare e snellire le attuali procedure per il reclutamento, che si sono dimostrate antieconomiche e scarsamente utili alle esigenze delle Forze armate.

  Maria TRIPODI (FI) esprime soddisfazione per l'esito positivo dei comitati ristretti che si sono tenuti su entrambi i provvedimenti e rimarca i risultati che si possono raggiungere lavorando in maniera condivisa.

  Salvatore DEIDDA (FdI) ritiene che il relatore abbia ottimamente assolto un compito non facile, mediando posizioni molto divergenti. Ricorda, infatti, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha posto il tema del reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che ha caratteri assai diversi da quello delle altre Forze armate, e confida che nelle fasi successive possano trovarsi dei giusti compromessi. Importante è, tuttavia, che i lavori procedano con celerità senza stravolgere l'ottimo lavoro finora fatto.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA), relatore, ringrazia tutti i gruppi per i contributi e sottolinea come sia stato raggiunto un equilibrio che deve essere mantenuto. Si tratta di un testo condiviso anche da coloro che dovranno poi mettere in pratica le norme da questo introdotte con l'obiettivo di salvaguardare un bene prezioso che sono le nostre Forze armate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 2).

  Gianluca RIZZO, presidente, ringrazia tutti i gruppi per lo spirito unitario che ha animato i lavori della Commissione e del Comitato ristretto, a beneficio delle Forze armate e degli uomini e delle donne che ne fanno parte. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

IV Commissione - mercoledì 30 giugno 2021

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. Agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2204, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-ter, comma 1, alinea, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2214-bis, comma 4, 2221-bis, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera a), 2229, commi 1 e 6, 2233-bis, comma 1, alinea, 2236-bis, comma 1-quater, 2238-ter, comma 1, 2259-quater, comma 1, alinea, 2259-quinquies, comma 1, e 2259-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2034».
  2. Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c), 2224, comma 1, lettera b), e 2259-ter, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2035».

Art. 2.

  1. All'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: «il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 31 dicembre 2034, previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi degli articoli 798, 2206-bis e 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

Art. 3.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e previa rivalutazione dei contingenti numerici in base alle prevedibili esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, escludendo dal computo il numero degli appartenenti al Servizio sanitario militare nonché un contingente di personale militare, comunque non inferiore alle diecimila unità, i cui aspetti applicativi sono definiti con cadenza annuale con decreto del Ministro della difesa, che per l'alta specializzazione e per la natura duale degli assetti è impiegato con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

   b) rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, secondo criteri di valorizzazione delle specificità e professionalità del medesimo personale;

   c) introduzione della possibilità per il personale delle Forze armate, di cui all'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, giudicato non idoneo al servizio militare, di transitare, a domanda, in ogni altra pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare in soprannumero agli organici delle Forze armate;

   d) riorganizzazione degli assetti strutturali e organizzativi del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, mediante i seguenti interventi:

    1) revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare secondo criteri di natura interforze e di specializzazione, con la possibilità della sua utilizzazione anche a supporto del Servizio sanitario nazionale, prevedendo: il potenziamento delle sue dotazioni organiche e materiali attraverso la creazione di un contingente soprannumerario aggiuntivo pari alle dotazioni organiche degli Ufficiali del Corpo sanitario previste dalle Tabelle annesse al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ai volumi organici dei sottoufficiali infermieri e del personale civile; definendo, le circostanze e le modalità del suo impiego in circostanze di emergenza, anche per la produzione di farmaci non altrimenti disponibili nelle quantità necessarie; valorizzando l'attività dell'Istituto farmaceutico militare, anche attraverso forme di collaborazione con le imprese del settore privato in casi di grave emergenza di carattere sanitario; introducendo la facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

    2) razionalizzazione delle strutture operative territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti delle infrastrutture, al fine di assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni, valorizzando ulteriormente i siti di eccellenza disponibili in una prospettiva interforze;

   e) riequilibrio della presenza delle singole Forze armate in ambito interforze e internazionale garantendone una adeguata rappresentatività, in considerazione della rilevanza di ciascuna nell'assetto strategico del nostro Paese.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti, per le materie di loro competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati
ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  6. Il Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

ALLEGATO 2

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

  1. Al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA TRIENNALE

Art. 697.
(Requisiti)

   1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) età non superiore a venticinque anni;

   b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

   c) idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

   2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata triennale in qualità di soldato per l'Esercito italiano, comune di 2^ classe per la Marina militare, aviere per l'Aeronautica militare.
   3. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 698.
(Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale)

   1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
   2. I volontari in ferma prefissata triennale, che abbiano prestato servizio senza demerito per tre anni, possono accedere tramite concorso per titoli ed esami ad una rafferma triennale.
   3. I criteri e le modalità per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata triennale ad una successiva rafferma triennale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa, che deve prevedere, per ciascuna Forza armata, nei limiti della consistenza, la possibilità di bandire concorsi interni al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze della Forza armata medesima, connesse alla necessità di fare fronte a particolari esigenze operative.
   4. I volontari ammessi alla rafferma triennale acquisiscono il grado di Caporale ovvero di comune di 1ª classe o di aviere scelto. La promozione al grado superiore avviene ai sensi dell'art. 1302.

Art. 699.
(Incentivi per il reclutamento volontario)

   1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere prestato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche con riferimento alla prestazione del servizio militare volontario in ferma prefissata triennale».

   b) la sezione II è sostituita dalla seguente:

«Sezione II
VOLONTARI IN RAFFERMA PREFISSATA TRIENNALE

Art. 700.
(Requisiti)

   1. Possono partecipare ai concorsi per la rafferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata triennale in servizio da almeno ventiquattro mesi, ovvero in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

   b) età non superiore ai ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in congedo;

   c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale.

   2. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per la rafferma prefissata triennale riservati ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701.
   3. Ai volontari di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1.

Art. 701.
(Modalità della rafferma prefissata triennale)

   1. Le modalità di reclutamento dei volontari in rafferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa».

   c) l'articolo 702 è sostituito dal seguente:

«Art. 702.
(Riservatari)

   1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve in favore dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

   a) diplomati presso le scuole militari;

   b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;

   c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;

   d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

   e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

   f) figli di militari deceduti in servizio».

   d) l'articolo 703 è sostituito dal seguente:

«Art. 703.
(Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

   1. I volontari in ferma prefissata triennale, i quali abbiano completato almeno ventiquattro mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi per accedere alle riserve di posti relative all'avvio alle carriere iniziali nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco se sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) età non superiore ai venticinque anni compiuti;

   b) titolo di studio previsto per l'accesso alle carriere iniziali dagli ordinamenti delle rispettive Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

   2. Le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata triennale di cui al precedente comma, sono così determinate:

   a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

   b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

   c) Polizia di Stato: 45 per cento;

   d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

   e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

   3. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei alle prove previste dalle procedure di arruolamento stabilite dai bandi pubblicati da ciascuna delle amministrazioni di cui al medesimo comma 2, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
   4. Le riserve di posti di cui al comma 2 non operano nei confronti dei volontari in rafferma triennale.
   5. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite le modalità con cui:

   a) all'atto dell'arruolamento, i volontari possono indicare la preferenza per la partecipazione ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché quelle riguardanti l'immissione nelle rispettive carriere iniziali;

   b) in occasione dei concorsi di cui al comma 1, i centri nazionali di selezione e reclutamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono acquisire copia degli esiti degli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale eseguiti per l'arruolamento del volontario ai fini di una valutazione preliminare sull'idoneità del candidato allo specifico impiego.

   e) la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: “Riserve applicabili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale”»;

   f) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:

«Art. 704.
(Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente)

   1. Al termine della rafferma triennale, i volontari giudicati idonei sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
   2. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in rafferma triennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento o la sentenza è divenuto irrevocabile. Resta ferma la condizione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio».

   g) l'articolo 706 è sostituito dal seguente:

«Art. 706.
(Alimentazione del ruolo)

   1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708».

   h) l'articolo 707 è sostituito dal seguente:

«Art. 707.
(Requisiti speciali)

   1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:

   a) non aver superato il ventiduesimo anno di età, salvo quanto previsto per i volontari dall'articolo 703;

   b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

   c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

   2. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado».

Art. 2.
(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori modifiche in materia di reclutamento dei volontari al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte che riguarda il reclutamento dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate, sulla base e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre le disposizioni transitorie necessarie per disciplinare il graduale passaggio, da compiersi entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale, in servizio alla medesima data di entrata in vigore, al regime di ferma prefissata triennale, previsto dall'articolo 1 della presente legge, con la possibilità di rafferma, secondo le seguenti modalità:

    1) prevedere, per i volontari in ferma prefissata di un anno in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la possibilità di transitare, a richiesta, al regime di ferma prefissata triennale, con possibilità di partecipare al concorso per l'accesso alla rafferma triennale;

    2) prevedere, per i volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, qualora giudicati idonei, il transito in servizio permanente prima dei volontari in rafferma triennale;

   b) prevedere adeguati punteggi di merito in favore dei volontari che abbiano completato senza demerito la rafferma triennale, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dei marescialli, e gradi corrispondenti;

   c) aumentare le percentuali attualmente previste per la riserva dei posti, in favore del personale delle Forze armate congedato senza demerito, nei concorsi dalle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, sulla base di intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento al reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, prevedendo specifiche sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

   d) prevedere iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo ad operazione cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali, anche attraverso il conseguimento di titoli di studi e di crediti formativi e professionali, utilizzabili anche nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e i dicasteri competenti, prevedendo, se necessario, l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con le associazioni rappresentative e di categoria delle imprese private, prevedendo, al riguardo, misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura che favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

   e) prevedere che il servizio prestato nelle Forze armate sia condizione per poter conseguire la nomina a guardia particolare giurata o svolgere l'attività di addetto alla sicurezza, o, alternativamente, prevedere la stipulazione di convenzioni tra il Ministro della difesa e gli istituti di vigilanza privati autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per favorire l'assunzione del personale delle Forze armate congedato senza demerito presso i medesimi istituti;

   f) prevedere che l'onere degli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, sulla base degli accordi con il Ministero della salute, possa essere sostenuto mediante utilizzazione dei fondi messi a disposizione dell'Unione europea per il controllo dello stato di salute della popolazione degli Stati membri.

Art. 3.
(Procedura per l'esercizio della delega)

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
  4. Il Governo provvede, ove possibile, all'attuazione della delega di cui all'articolo 1 introducendo le disposizioni adottate ai sensi della presente legge nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e apportando ad esso e alle altre leggi e atti aventi forza di legge le modificazioni necessarie per il coordinamento normativo.
  5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.