XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro ... 196
Audizione di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità (Svolgimento e conclusione) ... 196
Audizione del professor Michele Alacevich, associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna, e dell'avvocato Giampiero Falasca (Svolgimento e conclusione) ... 196
Variazioni nella composizione della Commissione ... 197
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 197
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 203
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 209
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (Seguito esame e rinvio) ... 203
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 211
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) ... 206
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 213
5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l'incremento degli incidenti mortali sul lavoro ... 206
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 214
5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento ... 206
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 216
5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia ... 207
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 217
5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica ... 207
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 219
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.30.
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità.
(Svolgimento e conclusione).
Romina MURA, presidente, introduce l'audizione.
Intervenendo da remoto, Patrizia LUONGO e Lorenzo SACCONI, rappresentanti del Forum disuguaglianze e diversità, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.
Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Antonio VISCOMI (PD).
Intervenendo da remoto, Lorenzo SACCONI, rappresentante del Forum disuguaglianze e diversità, in sede di replica, rende ulteriori precisazioni.
Romina MURA, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.
Audizione del professor Michele Alacevich, associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna, e dell'avvocato Giampiero Falasca.
(Svolgimento e conclusione).
Romina MURA, presidente, introduce l'audizione.
Intervenendo da remoto, Michele ALACEVICH, professore associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna, e Giampiero FALASCA, avvocato, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Antonio VISCOMI (PD) e Valentina BARZOTTI (M5S).
Intervenendo da remoto, Michele ALACEVICH, professore associato di storia economica e di storia del pensiero economico presso l'Università degli studi di Bologna, e Giampiero FALASCA, avvocato, rendono ulteriori precisazioni.
Romina MURA, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 14.20.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 14.20.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Romina MURA, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Carmelo Lo Monte, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica, inoltre, che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Daniela Cardinale.
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alla I e VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GIACCONE (LEGA) relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, segnala preliminarmente che esso è composto di sessantasette articoli, suddivisi in sette Titoli, a loro volta suddivisi in due Parti, relative rispettivamente alla governance del PNRR e all'accelerazione e allo snellimento delle procedure e al rafforzamento della capacità amministrativa.
Segnala preliminarmente che nella Parte I, che si compone di due titoli, il Titolo I riguarda il sistema di coordinamento, la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo del PNRR.
In particolare, come indica l'articolo 1, che reca i principi, le finalità e le definizioni, il decreto in esame definisce il quadro normativo nazionale volto a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC). Si prevede, quindi, che la sollecita e puntuale attuazione di tali piani assume preminente valore nazionale e le disposizioni del decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241,che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea e definiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Fa presente che i successivi articoli da 2 a 4 provvedono ad istituire le strutture preposte all'attuazione del PNRR. In particolare, l'articolo 2 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Cabina di regia, organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale dell'attuazione degli interventi del PNRR. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e ad essa partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, nonché i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, se il tema della seduta riguarda direttamente i loro territori, o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome per questioni che riguardano più territori regionali. Alle sedute possono essere invitati anche i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
L'articolo 3 prevede l'istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Esso è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività.
L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente. La norma precisa che la Segreteria tecnica, che opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di Governo, ha una durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La norma non precisa le caratteristiche della Struttura, destinando alla sua realizzazione 200.000 euro per l'anno 2021 e 400.000 euro annui dal 2022 al 2026.
Con la stessa estensione temporale, l'articolo 5 dispone l'istituzione, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, che opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e a cui è assegnato un contingente di personale nel limite di spesa di 200.000 euro nel 2021 e di 400.000 euro annui dal 2022 al 2026.
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito, sulla base dell'articolo 6, il Servizio centrale per il PNRR. Si tratta di una struttura dirigenziale di livello generale con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, è responsabile della gestione del fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR. Esso si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato. La norma, inoltre, istituisce presso il medesimo Dipartimento cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti in relazione all'attuazione degli interventi del PNRR.
Fa presente che l'articolo 7 disegna l'organizzazione dei controlli sull'attuazione del PNRR. In particolare, il comma 1 dispone l'istituzione, presso l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un ufficio dirigenziale di livello non generale con funzioni di audit del PNRR, ovvero di controllo sull'attuazione del Piano. Tale ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. Il medesimo articolo 7 dispone, ai commi 2 e 3, l'articolazione in due uffici dirigenziali di livello non generale dell'unità di missione istituita presso la Ragioneria generale dello Stato, dalla legge di bilancio per il 2021, con funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità degli articoli 6 e 7, a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Il comma 5 prevede l'adozione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare per la ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, nelle more dell'adozione di un decreto di riorganizzazione del medesimo Ministero. Infine, il comma 6 prevede il compito di Sogei S.p.a. di supportare l'attuazione del PNRR, avvalendosi anche, tramite apposita convenzione, di Studiare Sviluppo S.r.l. oppure stipulando contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga ai vincoli vigenti, e determinando processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di celerità e efficacia. Il comma 7 indica i compiti della Corte dei conti di valutazione di economicità, efficienza e efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR, mentre il comma 8 prevede la possibilità per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza.
Per quanto riguarda la fase attuativa, l'articolo 8 prevede l'individuazione da parte di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi di una struttura dirigenziale di riferimento o l'istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale. Tale struttura rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolge attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida.
Sulla base dell'articolo 9, la realizzazione operativa degli interventi previsti nel PNRR spetta alle amministrazioni centrali, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, che si avvalgono delle proprie strutture o di soggetti attuatori esterni, individuati dal PNRR, o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea.
Per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, l'articolo 10 prevede la possibilità per le amministrazioni interessate di avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società in house qualificate quali supporti tecnici e operativi. Tali società possono provvedere attraverso il proprio personale oppure ricorrendo a personale esterno o alle competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.
L'articolo 11 disciplina i compiti di assistenza alle amministrazioni da parte di CONSIP Spa, allo scopo di rafforzarne la capacità amministrativa con riferimento all'attuazione delle azioni previste nel PNRR, delle azioni ad esso collegate e nei programmi cofinanziati dall'Unione europea.
Segnala che, al Titolo II, l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR mentre l'articolo 13 reca disposizioni volte a permettere il superamento di un eventuale dissenso, diniego, opposizione che ostacoli la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale ovvero da un organo della regione o della provincia autonoma o di un ente locale.
Fa presente che l'articolo 14 dispone l'estensione delle disposizioni di semplificazione ed accelerazione recate dal decreto sia agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui al decreto n. 59 del 2021 sia, per quanto riguarda le procedure finanziarie, alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. L'articolo 15 disciplina le procedure finanziarie e contabili connesse all'attuazione del PNRR, mentre l'articolo 16 reca la copertura finanziaria delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11.
Evidenzia, poi, che, come già segnalato, la Parte II del provvedimento reca disposizioni per l'accelerazione, lo snellimento e il rafforzamento dell'azione amministrativa.
In particolare, al Titolo I, riguardante il settore ambientale, i Capi I e II introducono modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA): in particolare, gli articoli da 17 a 22 riguardano le opere di competenza statale, mentre gli articoli 23 e 24 su riferiscono ai progetti di competenza regionale.
In tale ambito, l'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituendo il comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede l'aumento del numero dei componenti della Commissione PNIEC, ridenominata Commissione PNRR-PNIEC, scelti non più solo tra il personale di ruolo del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'ENEA e dell'ISS, ma anche tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, ad eccezione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Anche la durata dell'incarico è aumentata, da quattro a cinque anni. Infine, la norma sopprime la previsione della corresponsione ai componenti della Commissione di un'indennità aggiuntiva esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Segnala, inoltre, che tra i criteri di priorità da seguire nella valutazione dei progetti, la lettera b) del medesimo comma 1 inserisce anche la ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale.
Il Capo III, agli articoli da 25 a 27, introduce modifiche alla disciplina relativa alle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, al monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e all'interpello ambientale, mentre il Capo IV, all'articolo 28, interviene sulla disciplina della Valutazione ambientale strategica (VAS). Come si legge nella relazione illustrativa, le modifiche sono volte ad integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) con la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR, nonché di semplificare la disciplina di VIA e di VAS prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente.
Il Capo V, con l'articolo 29, introduce disposizioni in materia paesaggistica, tra le quali segnala l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Si tratta di un ufficio dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Le funzioni di direttore sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, a cui spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim. La Soprintendenza è costituita una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale, questi ultimi per la durata massima di trentasei mesi e per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il Capo VI, con gli articoli da 30 a 32, reca misure per l'accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili, il Capo VII, con l'articolo 33 prevede interventi volti a semplificare le procedure connesse al cosiddetto superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. il Capo VIII, con gli articoli da 34 a 37, introduce disposizioni di semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico.
Il Titolo II, composto dagli articoli da 38 a 43, reca disposizioni in materia di transizione digitale. In tale ambito, mi soffermo sull'articolo 41, che disciplina i casi di violazione degli obblighi di transizione digitale. In particolare, la norma assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) compiti di vigilanza e poteri sanzionatori sulle pubbliche amministrazioni, in caso di inadempienza degli obblighi in materia di transizione digitale. Infatti, il comma 1 introduce il nuovo articolo 18-bis nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che si applica non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle autorità indipendenti, ai gestori dei servizi pubblici e alle società sotto il controllo pubblico. Tale norma delinea un articolato procedimento, che, in caso di accertamento delle violazioni, comporta tre ordini di misure applicate contestualmente: responsabilità dirigenziale e disciplinare; sanzioni amministrative pecuniarie; esercizio del potere sostitutivo.
Osserva che il Titolo III, dall'articolo 44 all'articolo 46, disciplina una procedura speciale per alcuni progetti infrastrutturali relativi all'attuazione del PNRR. Segnala, in particolare, che l'articolo 45 dispone l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Comitato speciale, cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV del decreto in esame. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità, tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, quattordici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, un magistrato amministrativo, con qualifica di Consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. Ad essi, la cui carica dura tre anni, rinnovabili per ulteriori tre anni, spetta un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Comitato si può avvalere di una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni e collocate in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a 56, riguarda la materia dei contratti pubblici. Segnala, in particolare, che l'articolo 47 dispone, al comma 2, l'obbligo per le aziende pubbliche e private con più di cento dipendenti, che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, di presentare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. Analogamente, in base al comma 3, le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono tenute a presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La relazione, contestualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, deve riguardare la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il comma 4 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento – come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta – di criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età. Inoltre, requisito necessario dell'offerta è l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Tale percentuale è riducibile, sulla base di motivazioni esplicite, in base alla natura e all'oggetto del contratto, come previsto dal comma 7. Il comma 5 prevede la possibilità per la stazione appaltante di prevedere ulteriori misure premiali con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente nel caso in cui risultino rispettate le disposizioni che vietano discriminazioni; si utilizzino o ci sia un impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; ci si impegni ad assumere giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne oltre la percentuale obbligatoria; nell'ultimo triennio, siano stati rispettati i principi della parità di genere e siano state adottate specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere; sia stata presentata o ci sia un impegno a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.
L'articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici.
Fa presente che l'articolo 49 reca modifiche alla disciplina dei subappalti. In particolare, tra quelle introdotte dal comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, segnala, alla lettera a) prevede che il subappalto, fino al 31 ottobre 2021, non può superare la soglia del 50 per cento del valore complessivo del contratto, contro il 40 per cento previsto fino al 30 giugno 2021. Alla lettera b), si prevede, inoltre, che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzioni delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si sopprime, inoltre, la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento dei prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione all'affidatario principale, in linea con la giurisprudenza europea. Si stabilisce altresì espressamente l'obbligo per il subappaltatore di prevedere il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. La relazione illustrativa precisa che tale ultima disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce il limite del 20 per cento al ribasso.
Le modifiche introdotte dal comma 2 entreranno in vigore dal 1° novembre 2021. Nell'ambito delle modifiche, che sopprimono per il subappalto il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, segnala, in particolare, l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare espressamente nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in relazione a determinate loro caratteristiche, tra le quali l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Si prevede, inoltre, la responsabilità solidale di contraente principale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, superando l'attuale previsione della responsabilità esclusiva del contraente principale.
Il comma 3 introduce disposizioni riguardanti le amministrazioni, tra le quali segnala la competenza ad adottare il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del codice degli appalti e all'articolo 8, comma 10-bis, decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 (lettera b).
Segnala, poi, che il Titolo V, agli articoli da 57 a 60, reca misure relative al Mezzogiorno mentre il Titolo VI, agli articoli da 61 a 63, introduce modifiche alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. L'articolo 61 consente l'attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione anche ad un'unità organizzativa, mentre a legislazione previgente tale potere è di competenza esclusiva di una figura apicale.
Da ultimo rileva che il Titolo VII, agli articoli da 64 a 66, introduce ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa, mentre l'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2021.
Romina MURA, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.
Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, ringraziando i colleghi per il contributo alla discussione e per il costruttivo confronto sui problemi del lavoro, sui quali la Commissione si è sempre attivamente impegnata, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, la prima delle quali sottolinea l'opportunità di un'ulteriore riflessione sia sulla necessità di rilanciare le imprese e i servizi previsti in loro favore, sia in merito al perseguimento di un'effettiva riforma dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia con riguardo all'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 nonché della facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate forme di tutela nelle more dell'adozione della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'esigenza di ampliare la base conoscitiva relativamente agli effetti della pandemia sulle attività economiche al fine di meglio definire il perimetro operativo dell'intervento auspicato in materia.
Flora FRATE (MISTO), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, precisando, tuttavia, che avrebbe apprezzato, laddove si citano le politiche attive del lavoro, un riferimento espresso anche all'attività di formazione, rivolta non solo ai lavoratori, ma anche alle imprese, unico strumento in grado di attenuare le conseguenze, che non si potranno evitare, della fine del blocco dei licenziamenti. Evidenzia come si tratti di un aspetto sul quale la sua parte politica ha sempre insistito, consapevole dell'importanza di formare culturalmente tutti i soggetti del mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta nel momento dell'auspicata ripresa dell'economia.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 14.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021.
Romina MURA, presidente, avverte che, come preannunciato nella scorsa seduta, la relatrice ha presentato l'emendamento 3.10, che è in distribuzione, e che con riferimento a tale proposta emendativa è stato presentato un subemendamento.
Cede quindi la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3 del testo unificato e sul subemendamento 0.3.10.1.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, pur condividendo la finalità del subemendamento Barzotti 0.3.10.1, volto a sostenere l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali, si rimette al Governo per la valutazione degli aspetti finanziari, preannunciando che formulerà un invito al ritiro nel caso in cui la rappresentante del Governo dovesse evidenziare criticità in ordine alla copertura della proposta.
Quindi, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.10, invita al ritiro dell'emendamento D'Alessandro 3.1. il cui contenuto è sostanzialmente assorbito dall'emendamento da lei presentato, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fusacchia 3.3. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Fusacchia 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Infine, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fusacchia 3.01.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10 della Relatrice ed esprime parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative all'articolo 3. Con riferimento al subemendamento Barzotti 0.3.10.1, di cui condivide la finalità, sottolinea che il parere contrario è motivato esclusivamente dall'impossibilità di reperire ulteriori risorse a copertura dei costi della proposta, assicurando, comunque, che il tema dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali è all'attenzione del Governo.
Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la relatrice e la rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata, ritira il suo subemendamento 0.3.10.1, sottolineando la necessità di mettere le consigliere e i consiglieri di parità territoriali in condizione di svolgere i compiti loro assegnati dal Codice delle pari opportunità. In caso contrario, paradossalmente, sarebbe preferibile sopprimere la loro figura, attribuendone le funzioni alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali e nazionali.
Romina MURA, presidente, condividendo la preoccupazione della collega Barzotti, assicura il suo impegno per affrontare al più presto la questione del finanziamento delle consigliere territoriali di parità.
Walter RIZZETTO (FDI), condividendo la preoccupazione della collega Barzotti e comprendendo la difficoltà della relatrice e della sottosegretaria a giustificare il parere contrario su tale proposta, ricorda che sull'argomento sono stati presentati diversi emendamenti al cosiddetto decreto Sostegni-bis giudicati inammissibili dalla presidenza della Commissione Bilancio pur in presenza di una copertura finanziaria a valere del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, all'uopo rifinanziato. Ritiene un'assurdità non poter ricorrere a tale fondo allo scopo di finanziare i costi di provvedimenti che promuovono la parità salariale, tanto più quando questi sono modesti e perfettamente sostenibili, come quelli che deriverebbero dal subemendamento Barzotti 0.3.10.1.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, ribadisce che, grazie al lavoro lungo e approfondito condotto insieme alla Commissione, il provvedimento consente finalmente di rafforzare il ruolo delle consigliere nazionali e regionali di parità. Questo non significa che la Commissione e il Governo non siano coscienti della necessità di allargare il raggio dell'azione riformatrice anche alle altre figure con competenze territoriali più circoscritte e auspica che l'esame del provvedimento in Assemblea sia l'occasione per apportare ulteriori miglioramenti al testo, tenendo anche conto degli impegni assunti dalla Ministra Bonetti nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
Su un piano più generale, osserva che il suo emendamento 3.10, è frutto di un lavoro congiunto della Commissione e del Governo. Grazie al quale è stato possibile giungere alla sintesi tra le diverse esigenze emerse nel corso dell'esame del provvedimento, che, pertanto, potrà validamente inscriversi nella cornice tracciata in materia dal PNRR. In tale ambito, desidera rivolgere un ringraziamento particolare alla sottosegretaria Accoto e, per il suo tramite, al Ministro Orlando, per aver sostenuto la proposta mettendo a disposizione anche ulteriori risorse per garantirne la copertura finanziaria. Tra le previsioni particolarmente qualificanti, segnala l'istituzione del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese e la possibilità per le imprese con meno di cinquanta dipendenti di redigere, su base volontaria, il rapporto che certifica il rispetto della parità salariale, accedendo alle forme di premialità previste, i cui costi sono stati compensati grazie allo sforzo compiuto dal Ministero del lavoro.
Infine, esprime tutta la sua soddisfazione perché, anche in concomitanza con il G20 che affronta proprio i temi della parità salariale, il provvedimento all'esame si avvia ad essere una delle poche proposte di iniziativa parlamentare approvate dalla Commissione nella legislatura in corso.
Valentina BARZOTTI (M5S) sottoscrive le proposte emendative presentate dal collega Fusacchia. Quindi, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Fusacchia 3.2 e ritira l'articolo aggiuntivo Fusacchia 3.01.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.10 della Relatrice (vedi allegato 2).
Romina MURA, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento D'Alessandro 3.1: si intende vi abbiano rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fusacchia 3.3 e 3.2 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Romina MURA, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Bucalo 4.01 e 4.02, dal momento che il testo già prevede adeguate forme di premialità.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO esprime parere conforme a quello della relatrice.
Carmela BUCALO (FDI), non accogliendo l'invito al ritiro, insiste perché le sue proposte emendative siano poste in votazione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bucalo 4.01 e 4.02.
Romina MURA, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverto che il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 23 giugno 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.
La seduta comincia alle 15.20.
Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).
Valentina BARZOTTI (M5S), illustra la sua interrogazione, con la quale chiede di conoscere dal Governo le modalità con le quali, anche alla luce della riforma della governance dell'Agenzia e della valorizzazione delle politiche attive del lavoro prevista dal PNRR, intende sottoporre l'ANPAL a più stringenti controlli sulla gestione e sulle spese, dal momento che essa non sembra soggetta al controllo della Corte dei conti, sulla base della legge n. 259 del 1958.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta per avere appreso che, contrariamente a quanto pensasse, anche a causa di informazioni evidentemente erronee fornite in passato, l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla base del decreto legislativo n. 150 del 2015. Accoglie con soddisfazione la notizia dell'impegno del Governo a verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Agenzia, il cui ruolo nel favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro è fondamentale, specialmente nella fase di rilancio del Paese. Auspica, pertanto, che l'attività dell'ANPAL si inserisca proficuamente nel quadro delle misure di politica attiva del lavoro che saranno assunte e, in relazione alle quali, si augura il massimo coinvolgimento anche degli enti territoriali.
5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l'incremento degli incidenti mortali sul lavoro.
Jessica COSTANZO (MISTO), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione, che affronta il grave tema degli incidenti sul lavoro, il cui numero è in continuo aumento, nonostante la concomitante riduzione dei posti di lavoro. Considerando anche che i dati a disposizione certificano la riduzione del numero dei controlli effettuati nel 2020, chiede di sapere dal Governo quali iniziative intende assumere per affrontare la situazione, dal momento che certamente il previsto aumento del numero degli ispettori non basterà ad arginare il fenomeno.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Jessica COSTANZO (MISTO), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria per l'elencazione delle misure allo studio del Governo e per avere sottolineato la necessità di contrastare il lavoro sommerso e gli abusi nei casi di appalto e subappalto, oggetto, peraltro, di una proposta di legge il cui esame da parte della Commissione appare essersi arenato. Tuttavia occorre, a suo avviso, affrontare la realtà per rispetto delle vittime e dei loro famigliari: i progetti citati dalla sottosegretaria sono vaghi, dalla tempistica incerta e, in alcuni casi, circoscritti ad alcuni settori produttivi, mentre la gravità della situazione, estremamente attuale, necessita di azioni mirate e tempestive. Auspica, pertanto, che il Governo e la sua maggioranza facciano tesoro dell'esperienza e dell'eredità del collega Guglielmo Epifani, recentemente scomparso, e individuino misure organiche basate su logiche diverse da quelle che hanno caratterizzato i provvedimenti finora adottati, il cui fallimento è certificato dai dati.
5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento.
Paolo ZANGRILLO (FI), illustra l'interrogazione, con la quale chiede di sapere se il Governo, come anticipato da alcune notizie di stampa, si appresti a rifinanziare il Reddito di cittadinanza per un ammontare di 2 miliardi di euro nel 2022. Se tale intenzione fosse confermata, a suo avviso, il Governo si dimostrerebbe incoerente, dal momento che il Ministro Orlando ha istituito un comitato scientifico per approfondire le lacune e i limiti dimostrati dal Reddito di cittadinanza, concepito erroneamente come uno strumento volto, da un lato, a contrastare la povertà e, dall'altro, ad avviare i disoccupati al lavoro, due finalità che esigono approcci radicalmente diversi.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Paolo ZANGRILLO (FI), ringraziando la sottosegretaria, si rallegra per avere appreso che il Governo non ha intenzione di procedere a finanziare ulteriormente il Reddito di cittadinanza. Ben consapevole della necessità di contrastare la povertà, vera e propria emergenza sociale, ritiene che tale obiettivo debba essere raggiunto con competenza e rigore, senza improvvisazioni e facili scorciatoie. I dati dimostrano il fallimento del Reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva del lavoro, dal momento che molti preferiscono rifiutare proposte di lavoro, magari non all'altezza delle loro aspettative, per continuare a percepire il sussidio. A suo avviso, il Reddito di cittadinanza ha fallito anche come misura di carattere sociale per il contrasto alla povertà, che non si sconfigge con un approccio assistenziale, ma mettendo i soggetti in condizione di rispondere alle richieste del mercato del lavoro attraverso un'adeguata formazione.
In tale ottica, i centri per l'impiego sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale, in relazione al quale sarà necessario prevedere risorse maggiori di quelle già stanziate nel PNRR.
5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia.
Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, volta a chiedere al Governo chiarimenti sulla situazione contrattuale dei dipendenti, italiani e stranieri, delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia. Evidenzia che i rappresentanti sindacali di questi lavoratori denunciano, tra l'altro, l'assenza di una disciplina specifica applicabile ai rapporti di lavoro, il ricorso a forme contrattuali irregolari, licenziamenti illegittimi, la mancata corresponsione delle indennità dovute, e il mancato riconoscimento di ferie e compensi per lavoro straordinario.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia la sottosegretaria per la sensibilità dimostrata per una situazione che, pur coinvolgendo un numero limitato di lavoratori, è ugualmente meritevole di intervento. Ritiene opportuno introdurre la contrattazione collettiva per garantire a tali lavoratori una cornice di riferimento di diritti e tutele ed evitare in futuro i problemi che attualmente gravano su di loro, come la necessità di rifondere al fisco i versamenti tributari non effettuati dai datori di lavoro. Assicura il suo impegno a mantenere alta l'attenzione e si riserva di inviare alla sottosegretaria una documentazione più dettagliata per permetterle di svolgere ulteriori necessari approfondimenti.
5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica.
Antonio VISCOMI (PD) illustra il proprio atto di sindacato ispettivo, riguardante un grave problema segnalato dalla presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, che ha denunciato il ricorso, da parte di molte imprese, a cooperative di comodo per abbattere il costo del lavoro e falsare la concorrenza.
La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Antonio VISCOMI (PD) ringraziando la sottosegretaria, condivide l'intenzione del Governo di affiancare all'azione repressiva e di controllo una politica integrata e proattiva, che favorisca l'evoluzione culturale degli imprenditori. Solo così, infatti, la necessità di prodotti di qualità non sarà disgiunta da quella del rispetto del lavoro e anche la concorrenza tra le imprese ne beneficerà, poiché i comportamenti illeciti e le scorciatoie non costituiranno più una soluzione attraente per le imprese.
Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.05.
ALLEGATO 1
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo)
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che, nell'introdurre misure a sostegno del sistema produttivo e dei lavoratori in relazione all'emergenza determinata dalla pandemia, incidono su diversi ambiti materiali rientranti nelle competenze della Commissione;
considerato che l'articolo 38 dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI a partire dal quarto mese di fruizione con riferimento alle prestazioni in pagamento e a quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021;
rilevato che l'articolo 39 estende, dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto e fino alla fine dell'anno 2021, l'applicabilità della disciplina del contratto di espansione alle aziende che hanno almeno cento dipendenti, mentre la previgente normativa transitoria ne prevedeva l'applicazione, nell'anno 2021, alle sole aziende con almeno cinquecento dipendenti;
richiamato l'articolo 40, in base al quale i datori di lavoro privato che nei primi sei mesi del 2021 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, subordinatamente alla stipula di accordi collettivi aziendali per la riduzione dell'attività lavorativa volti a mantenere i livelli occupazionali anche nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza pandemica, possono presentare domanda per una specifica prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di ventisei settimane, senza il pagamento di contributi addizionali;
osservato che, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 40, i datori di lavoro del settore privato che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale sono esentati dal pagamento del contributo addizionale e per i medesimi datori di lavoro sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, per la durata del trattamento di integrazione salariale, nonché sono sospese le procedure pendenti;
considerata, all'articolo 41, l'introduzione in via transitoria, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, del contratto di rioccupazione, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in stato di disoccupazione, subordinata alla stipula di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi e finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica;
condivisa la previsione di cui all'articolo 42, che prevede l'erogazione di un'indennità una tantum di 1.600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e delle terme, ai lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei medesimi settori, ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, ai lavoratori intermittenti, ad alcune categorie particolari di lavoratori autonomi nonché ai lavoratori dello spettacolo;
preso atto che l'articolo 45 riconosce la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, per le imprese di particolare rilevanza strategica sul territorio, che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, di usufruire di una ulteriore proroga di sei mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria, che si aggiunge ai dodici mesi di proroga già previsti, subordinatamente ad un ulteriore accordo in sede governativa e alla luce di particolari complessità del processo;
rilevato che l'articolo 46 introduce modifiche alla governance dell'ANPAL, sopprimendo, in particolare, la figura del presidente, le cui competenze sono attribuite al direttore, che sostituisce, a sua volta, la figura del direttore generale, con la conseguente la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un commissario straordinario che assicuri la continuità amministrativa dell'Agenzia;
considerato che l'articolo 48 dispone l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla costituzione, da parte delle Regioni e delle province autonome, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;
osservato che l'articolo 59 introduce una disciplina speciale per la nomina e l'immissione in ruolo del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale;
valutate favorevolmente le disposizioni di carattere previdenziale e assistenziale per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, introdotte dall'articolo 66, con un intervento di carattere strutturale che si muove lungo alcune delle direttrici individuate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, approvato lo scorso 21 aprile dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera;
considerato che l'articolo 69 dispone il riconoscimento, in presenza di determinate condizioni, di un'indennità una tantum, di importo pari a 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, e pari a 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a una ulteriore riflessione sia con riguardo alla necessità di rilanciare le imprese e i servizi previsti in loro favore, con la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei relativi costi, sia in merito al perseguimento di un'effettiva riforma dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia con riguardo all'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, nonché della facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate forme di tutela nelle more dell'adozione della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'esigenza di ampliare la base conoscitiva relativamente agli effetti della pandemia sulle attività economiche al fine di meglio definire il perimetro operativo dell'intervento auspicato in materia;
con riferimento all'articolo 45, si valuti l'opportunità di chiarire, anche in sede attuativa, che le relative disposizioni si applicano anche alle aziende di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza che sia dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
ALLEGATO 2
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 3.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.».
Conseguentemente:
a) al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
1) al capoverso, dopo le parole: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità,;
2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
3) sopprimere le lettere c), d) ed e).
b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione degli elenchi regionali alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno.»;
c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Certificazione della parità di genere) – 1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Certificazione della parità di genere). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.
3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.».
d) sostituire l'articolo 4 con il seguente: Art. 4. (Premialità di parità) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in favore delle aziende che al 31 dicembre dell'anno precedente siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 3-bis della presente legge. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Lo sgravio di cui al comma 1 è determinato annualmente in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di 50 milioni di euro annui di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.10. La Relatrice.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, alinea, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.3. Fusacchia, Barzotti.
Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le sanzioni di cui al comma 4, con le seguenti: o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro.
3.2. (Nuova formulazione) Fusacchia, Barzotti.
ALLEGATO 3
5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il decreto-legge n. 73 del 2021 il Governo ha inteso procedere a una nuova organizzazione dell'ANPAL in vista degli importanti obiettivi da raggiungere in materia di politiche attive del lavoro.
Dalla preesistente diarchia tra Presidente e direttore generale si passa alla valorizzazione della figura manageriale del direttore dell'Agenzia.
Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL.
Ancor più nel dettaglio, al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL.
Segnalo altresì che, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze è subentrato nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa; i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ai fini dell'esercizio del controllo analogo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individua infine con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.
È evidente che le modifiche apportate alla governance di ANPAL vanno nella direzione di rendere più efficace e razionale l'azione e il coordinamento fra i diversi attori istituzionali competenti, centrali e periferici, con l'obiettivo di ricondurre al Ministero la più generale competenza di indirizzo e di controllo in materia.
Relativamente ai controlli, voglio chiarire che ANPAL è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Per quanto riguarda invece i controlli a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, posso anticipare che nell'ambito della prevista riorganizzazione del Dicastero si prevede l'istituzione di una direzione generale con competenza specifica in materia di politiche attive del lavoro, che svolgerà in misura più efficace la vigilanza e il controllo su ANPAL, e sulla gestione dei fondi europei prevedendo – sulla base dei recenti orientamenti dell'ANAC – la distinzione tra la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da quella del Responsabile dell'autorità di audit dei fondi europei.
ALLEGATO 4
5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l'incremento degli incidenti mortali sul lavoro
TESTO DELLA RISPOSTA
L'onorevole interrogante premette un grave fatto di cronaca relativo a un nuovo tragico infortunio mortale sul lavoro.
In Italia il numero di infortuni sul luogo di lavoro, e in particolare di quelli che hanno esiti mortali per i lavoratori, è inaccettabilmente alto. I dati dei primi mesi del 2021 segnano un incremento rispetto al 2020; inoltre la ripresa delle attività economiche potrà comportare una recrudescenza degli infortuni.
Occorre procedere senza indugio al potenziamento delle politiche pubbliche, con particolare attenzione al rafforzamento di tre ambiti: la vigilanza, la prevenzione, e la formazione.
In questa direzione vanno i primi interventi del Governo: l'articolo 50 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha infatti previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome di reclutare in via straordinaria personale medico e tecnici della prevenzione, al fine di potenziare le attività di verifica per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
È già stato avviato il percorso di rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'autorizzazione all'assunzione di circa 2.000 unità presso lo stesso Ispettorato, su un organico corrente di circa 4.500 unità.
Sul piano istituzionale, occorre rafforzare il coordinamento tra le strutture del servizio sanitario nazionale, che assolvano al 90 per cento delle attività ispettive, e dell'INL, in quanto sicurezza e salute dei lavoratori e regolarità dei rapporti di lavoro sono temi strettamente legati, ma che richiedono competenze professionali assai diverse tra loro. I Ministeri del lavoro della salute sono già impegnati per un effettivo funzionamento della Cabina di regia istituzionale di cui al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
L'azione del Governo è decisamente orientata al rafforzamento delle politiche di prevenzione. Il tema della sicurezza non può più essere infatti disgiunto da quello della regolare costituzione dei rapporti di lavoro, che rappresenta la precondizione necessaria di un lavoro sicuro e dignitoso.
Per questo motivo è previsto nel PNRR l'adozione di un Piano di azione nazionale per rafforzare la lotta al lavoro sommerso e irregolare nei diversi settori dell'economia. Certamente — come sottolineato dall'onorevole interrogante – il settore dell'edilizia è quello nel quale è necessario rafforzare le attività di controllo, ai fini della prevenzione degli infortuni. Questo tema porta ad una maggiore attenzione alla problematica della precarietà, degli appalti e subappalti, delle cooperative spurie (soprattutto nei servizi ed in edilizia) il cui fine è spesso l'abbassamento del costo del lavoro, che porta inevitabilmente a trascurare anche la sicurezza e la salute di chi lavora.
Sul piano degli investimenti, dovranno essere destinati specifici interventi, anche nell'ambito delle risorse del PNRR, per la manutenzione e la sostituzione degli impianti esistenti e per l'innovazione tecnologica: occorre sostenere il processo di ammodernamento di macchine e attrezzature, anche mediante forme di incentivi.
Quanto alla formazione, occorre potenziare i percorsi specifici e professionalizzanti, rivolti sia lavoratori che ai datori di lavoro.
Un'attenzione particolare deve essere rivolta alle piccole imprese, al variegato mondo delle cooperative, ai lavoratori autonomi, ai quali vengono sempre più affidati lavori in appalto ad elevato rischio (un esempio per tutti sono le attività di manutenzione). Tutto questo non solo in chiave repressiva ma anche per promuovere la cultura della sicurezza, con politiche di assistenza e con politiche incentivanti.
Inoltre il tema della formazione merita di essere considerato anche in relazione al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità delle generazioni più giovani, educandole a comportamenti responsabili.
ALLEGATO 5
5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento
TESTO DELLA RISPOSTA
Gli onorevoli interroganti pongono la questione relativa al funzionamento del reddito di cittadinanza.
Dai dati diffusi dall'INPS, risulta che nel corso dell'emergenza si è verificata una crescita significativa dei nuclei familiari percettori di reddito e di pensione di cittadinanza.
Il reddito si è dimostrato una misura puramente assistenziale, mentre non si è rivelato particolarmente efficace sul piano dell'integrazione con le politiche attive del lavoro.
Inoltre, i dati diffusi dall'ISTAT sulla crescita degli italiani in povertà assoluta, rilevano il perdurare di una situazione di emergenza sociale, determinata certamente dagli effetti della crisi pandemica, a cui occorre far fronte con politiche orientate prioritariamente alla formazione e all'occupazione.
La stessa Corte dei conti, nella memoria sul cosiddetto decreto-legge «Sostegni», con particolare riferimento al rifinanziamento del reddito di cittadinanza previsto nel provvedimento, ha fatto presente che «nel registrare la rilevanza esercitata da tali strumenti nella mitigazione del disagio socio-economico, si conferma l'esigenza di riconsiderare, a pandemia conclusa, il reddito di cittadinanza (RdC) nei suoi punti di palesata debolezza, separando soprattutto la componente di strumento di politica passiva da quello di strumento di politica attiva del lavoro e inquadrando i profili di inserimento lavorativo delle persone appartenenti a nuclei familiari in disagio socio-economico in una rinnovata, più complessiva e qualitativamente superiore politica attiva del lavoro; e ciò anche in considerazione delle rilevanti risorse previste su questo fronte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
In riferimento alla questione sollevata dall'interrogante circa il rifinanziamento del RdC, così come riportato da notizie di stampa, non è previsto alcun intervento volto a rifinanziare ulteriormente il reddito.
È invece in corso l'attività di studio e di verifica del Comitato scientifico istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di valutare in maniera sistematica la resa dell'istituto e individuare eventualmente le azioni necessarie per riformarlo.
Ad ogni modo è necessario concentrare l'azione del Governo sulle politiche per la crescita economica a favore delle imprese e dell'occupazione, in linea con quanto previsto dal PNRR.
Il Piano prevede infatti una fetta importante di investimenti – che ammontano complessivamente a circa 6 miliardi di euro – al fine di rivedere le politiche attive del lavoro che, a partire dalla profilazione della persona, permettano la costruzione di percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro.
In particolare, attraverso il potenziamento dell'assegno di ricollocazione e l'istituzione del programma nazionale «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» – GOL, si introduce un sistema attivo di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale (percettori di RdC, NASpI, CIGS). Appare poi fondamentale il Piano nazionale Nuove competenze che mira a rafforzare il sistema della formazione professionale, intercettando i nuovi fabbisogni delle imprese e promuovendo una rete territoriale integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, anche con partenariati pubblico- privato.
ALLEGATO 6
5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento ai fatti oggetto dell'atto parlamentare, occorre ricordare che i rapporti di lavoro richiamati dall'onorevole interrogante trovano la loro disciplina nell'ambito di un'apposita «Piattaforma contrattuale» recante le linee guida per la regolamentazione del rapporto di lavoro tra le ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia.
Si tratta di un importante strumento di disciplina, inizialmente adottato su iniziativa delle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL fin dal 2001 e sottoscritta anche dal Ministero del lavoro e dal Ministero degli affari esteri.
Tale disciplina è stata recentemente rinnovata, nel dicembre 2020, per iniziativa delle predette Amministrazioni per il triennio 2020-22, con la sottoscrizione ad opera di CGIL, CISL, UIL, della stessa CEUQ e dell'UGL (quest'ultima solo per adesione), al termine di un lungo e costruttivo confronto.
Infatti, allo scadere dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2017 è stato avviato – presso il Ministero del lavoro – il confronto per il rinnovo e l'aggiornamento dei suoi contenuti, in base alle normative in materia di rapporti di lavoro vigenti in Italia ed in base alle previsioni della contrattazione collettiva riferita al settore pubblico e a quello privato, per quanto applicabili.
La nuova piattaforma contrattuale rinnova la precedente scaduta il 31 dicembre 2019, sia per la parte normativa che per la parte economica.
Occorre ricordare che le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti di legazione sono organismi internazionali non soggetti all'ordinamento interno, ma che rispondono direttamente allo Stato che rappresentano.
Ciò nonostante, il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro hanno sostenuto, fin dal 2001, un percorso condiviso con le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, volto proprio a dotare il nostro ordinamento di uno strumento pattizio in grado di regolare questa particolare tipologia di rapporti di lavoro.
La disciplina in esame non riveste la forma del Contratto collettivo nazionale di lavoro ma raccoglie organicamente, come già detto innanzi, i diversi istituti vigenti nel nostro ordinamento per la regolazione dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli contenuti nella contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato.
La stessa disciplina specifica inoltre che la giurisdizione per le controversie aventi natura patrimoniale, sorte sulla base dei diritti derivanti dall'applicazione delle previsioni in essa contenute, spetta al giudice italiano in applicazione del principio della cosiddetta «immunità ristretta o relativa», riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e recepito dalla giurisprudenza di legittimità interna.
Con riferimento alle segnalate criticità connesse ai profili fiscali, si fa presente che il testo della piattaforma recentemente rinnovata ha consentito proprio di recepire specifiche indicazioni fornite dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire che i relativi adempimenti siano eseguiti nel pieno rispetto della normativa fiscale per superare le incertezze e le criticità rappresentate dall'onorevole interrogante.
Per quanto attiene, infine, ai profili connessi all'attività di vigilanza e controllo, faccio presente che i locali della sede diplomatica o consolare beneficiano di un'immunità piena, in quanto considerati inviolabili dalle convenzioni internazionali vigenti.
In base a quanto sin qui riepilogato, si ritiene debba essere esclusa la possibilità, per gli organi di vigilanza dell'INL, di accedere con propri funzionari ispettivi all'interno delle sedi di cui trattasi per lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sui rapporti di lavoro in essere. Ciò non osta tuttavia alla più ampia disponibilità da parte dell'INL, nei confronti del personale delle rappresentanze diplomatiche estere che lamentasse la lesione delle posizioni soggettive discendenti dai contratti di lavoro, per l'assistenza nell'attuazione della procedura stragiudiziale prevista in generale.
ALLEGATO 7
5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica.
TESTO DELLA RISPOSTA
Gli onorevoli interroganti denunciano lo stato di irregolarità di numerose realtà societarie e il verificarsi di ripetute lesioni dei diritti dei lavoratori, diffusesi con particolare gravità in alcuni contesti produttivi, soprattutto a seguito della crisi economica.
Alla luce dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, appare evidente che i meccanismi di decentramento produttivo e la connessa dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione hanno ingenerato patologie tipiche pregiudizievoli delle tutele dei lavoratori.
L'elusione della normativa giuslavoristica si manifesta in molti settori merceologici, principalmente con l'utilizzo degli strumenti della somministrazione, degli appalti e dei distacchi, dei contratti di rete e altro, in una dimensione multi localizzata, e anche internazionale (si pensi al distacco transnazionale o alla costituzione di agenzie di somministrazione in Stati esteri), che tende a favorire rilevanti evasioni di risorse dovute all'erario e al sistema previdenziale.
L'INL, grazie anche alla fattiva collaborazione instaurata con il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, denuncia diversi profili di violazioni della normativa, sia in materia di orario di lavoro, sia nell'ambito degli appalti illeciti e somministrazione fraudolenta di manodopera nonché dell'indebito utilizzo dell'istituto cooperativistico. Tali violazioni spesso determinano fenomeni di sfruttamento della manodopera che – in alcuni casi – integrano gli estremi del reato di caporalato.
In particolare, il mancato godimento del riposo settimanale, giornaliero e delle pause nonché delle ferie determinano condizioni di lavoro che minano alla base l'equilibrio psicofisico dei lavoratori e hanno un impatto diretto sulla salute e sulla sicurezza.
I fenomeni di esternalizzazione illecita, specie in riferimento ad appalti labour intensive, vedono frequentemente il coinvolgimento di società di comodo, spesso strutturate in forma di società cooperativa che – in contrasto con la propria eminente funzione sociale e mutualistica – viene di fatto utilizzata come mero schema formale a fini elusivi.
In tale contesto, secondo quanto emerge dall'attività ispettiva dell'INL, si verifica il fenomeno del dumping contrattuale, basato sull'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività che consentono una consistente riduzione del costo del lavoro.
Si tratta di fenomeni sempre più spesso strutturati e complessi, nei confronti dei quali l'azione di contrasto, per risultare più efficace, non può essere affidata alla sola attività ispettiva e all'applicazione di meccanismi sanzionatori.
Innanzitutto, occorre adottare un nuovo approccio integrato e condiviso tra i diversi attori istituzionali coinvolti.
A tale riguardo, risultano già avviati i confronti per la definizione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni competenti che prevedano la possibilità di condividere le banche dati e le informazioni in esse contenute, al fine di realizzare interventi congiunti.
È infatti emerso che lo scambio dei dati, in particolare quelli relativi alla fatturazione elettronica, risulta fondamentale per l'individuazione di tutti i soggetti della filiera coinvolti nelle irregolarità.
Per questo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha promosso l'istituzione di una task force composta dal Ministero del lavoro, dall'INL, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dello sviluppo economico e dai rappresentanti degli altri Ministeri competenti.
Parallelamente ai lavori della task force, si svolgerà un confronto costante con le parti sociali per condividere ogni scelta e responsabilizzare al massimo tutti gli attori coinvolti.
L'obiettivo è quello di realizzare le opportune sinergie istituzionali, non solo ai fini del coordinamento delle attività di controllo e di repressione, ma anche per attivare – attraverso strategie incentivanti – percorsi virtuosi di collaborazione con le imprese e gli operatori di settore. Infatti, solo in un contesto di legalità, di sana concorrenza e di piena tutela dei lavoratori potranno essere colte le grandi opportunità di innovazione e di sviluppo offerte dal PNRR.