IX Commissione

Trasporti, poste e telecomunicazioni

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

Commissione IX (Trasporti)

Comm. IX

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
SOMMARIO
Mercoledì 23 giugno 2021

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) ... 155

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ... 155

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 89 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 155

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 90 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 156

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio) ... 157

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio) ... 157

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 158

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 159

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice) ... 167

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 167

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione) ... 164

ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale della Relatrice) ... 168

ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione) ... 172

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione) ... 164

ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione) ... 176

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 Gelmini ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 165

ALLEGATO 6 (Parere approvato) ... 179

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 23 giugno 2021

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 23 giugno 2021.

Audizione, in videoconferenza, del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Raffaella PAITA, presidente, avverte che la deputata Lucia Albano, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, ha cessato di far parte della Commissione.

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.
Nomina n. 89.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 luglio 2021.

  Luciano NOBILI (IV), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'avvocato Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169). Essa comprende i porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
  Ricorda preliminarmente che il procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il presidente o i presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
  Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
  Sulla proposta di nomina dell'avvocato Deiana è stata acquisita l'intesa della regione Sardegna.
  Per l'avvocato Deiana si tratta di una conferma, in quanto egli ricopre il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna dal 2017.
  Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come l'individuazione dell'avvocato Deiana appaia funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'Autorità a lui affidata nel quadriennio appena concluso, indubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.
  Ricorda che l'avvocato Deiana è inoltre professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università di Cagliari, di cui è stato preside della Facoltà di giurisprudenza dal 2006 al 2012. Ha al suo attivo un'ampia produzione scientifica e numerose esperienze professionali in materia di navigazione marittima e portuale.
  Rinvia, per informazioni più dettagliate, al curriculum vitae allegato alla proposta di nomina.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.
Nomina n. 90.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 luglio 2021.

  Paolo FICARA (M5S), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169). Essa comprende i porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.
  Quanto al procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, richiamo quanto poc'anzi illustrato dal collega Nobili.
  Sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti è stata acquisita l'intesa della Regione Sicilia.
  Per il dottor Monti si tratta di una conferma, in quanto egli già ricopre il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale dal 2017.
  Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come l'individuazione del dottor Monti appaia funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'Autorità a lui affidata nel quadriennio appena concluso, indubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.
  Ricorda che il dottor Pasqualino Monti è stato nel 2011-2016 commissario straordinario dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dal 2013 al 2017 presidente di Assoporti, l'Associazione dei porti italiani. Ha in numerose occasioni partecipato come relatore o organizzatore a convegni di carattere scientifico e istituzionale, e svolge attività didattica presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.
  Rinvia, per informazioni più dettagliate, al curriculum vitae allegato alla proposta di nomina.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenite, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali).
COM(2020) 825 final.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul tema e che ai soggetti che non è stato possibile audire è stato chiesto di inviare contributi scritti.
  Sono pervenute le memorie scritte da parte dei seguenti soggetti: Associazione fonografici italiani (AFI), Anitec-Assinform, Apple, Confindustria Cultura Italia, Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), Indicam – Associazione per la tutela della proprietà intellettuale, e Netcomm.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione agli atti in esame.

  Mirella LIUZZI, relatrice, preannuncia che presenterà nella giornata odierna una proposta di documento finale che tiene conto dei contributi dei soggetti intervenuti in audizione o che hanno presentato memorie scritte. Evidenzia in particolare la necessità di aggiornare la definizione di «contenuto illegale» e si sofferma sugli obblighi a carico delle piattaforme digitali più forte. Annuncia che si riserva di formulare la proposta di documento in modo tale da recepire le eventuali osservazioni da parte dei commissari, ricordando altresì che i tempi sono molto stretti perché la scadenza degli emendamenti in sede di Parlamento europeo è fissata al 1° luglio.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul tema, e che ai soggetti che non è stato possibile audire è stato chiesto di inviare dei contributi scritti.
  Sono pervenute le memorie scritte da parte dei seguenti soggetti: Associazione fonografici italiani (AFI), Anitec-Assinform, Apple, Confindustria Cultura Italia, Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV), Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), Indicam – Associazione per la tutela della proprietà intellettuale, e Netcomm.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione agli atti in esame.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, ribadisce che l'atto in argomento interviene sul tema della concorrenza, in particolare per limitare il monopolio dei gatekeeper, i quali saranno individuati in base ad alcuni indicatori. In base ai suggerimenti giunti dai soggetti auditi, fra cui le Autorità di regolazione nazionali, osserva come siano emerse le seguenti priorità: definire il rapporto tra poteri della Commissione e delle Autorità degli Stati membri; specificare con maggiore attenzione i criteri per individuare i gatekeeper stessi; coordinare la normativa esistente a livello italiano ed europeo, nonché tenere conto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali, come emerso nel corso dell'audizione svolta in data odierna. Osserva inoltre come vi siano alcune piattaforme che hanno chiesto un'interlocuzione con il legislatore, disponibilità che – evidenzia – non deve essere trascurata.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 1259 Rotelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

  Mauro ROTELLI (FDI), relatore, si domanda come la Commissione voglia proseguire l'esame del provvedimento: se in particolare sia preferibile attendere un chiarimento sull'articolo 5, o al contrario cominciare a votare gli altri articoli, ormai ben delineati. Riferendosi alla definizione dello status giuridico delle Autorità di sistema portuale precedentemente citata, evidenzia come invece il regime giuridico degli interporti permanga nebuloso. Conclude affermando in generale di non aver ben compreso come far proseguire il lavoro della Commissione.

  Raffaella PAITA, presidente, rivendica di aver cercato in ogni modo possibile di portare avanti l'esame del provvedimento, in primo luogo perché convinta della validità di alcuni suoi contenuti, e poi proprio perché si tratta di un testo voluto dall'opposizione. Protesta però di non poter svolgere le funzioni di supplente del Governo e della maggioranza.
  In considerazione di tutto ciò, preannuncia che non metterà il provvedimento in calendario la prossima settimana, ma semmai lo porrà in quella successiva. Afferma che cercherà in tutti i modi di trovare una sintesi, ma che qualora ciò non sia possibile occorrerà dirselo con franchezza.

  Mauro ROTELLI (FDI), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, proprio in quanto spesso presente in calendario, blocca di fatto l'esame di altre proposte dell'opposizione.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA, indi del vicepresidente Paolo FICARA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matilde SIRACUSANO (FI), relatrice, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, già esaminato dal Senato.
  Il decreto-legge, composto da 56 articoli e un allegato, presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR. L'articolo 1, modificato al Senato, assegna ben 30 miliardi e 662 milioni di euro a diversi investimenti, alcuni dei quali di competenza della Commissione. L'articolo 1-bis prevede disposizioni di semplificazione delle procedure di investimento. L'articolo 2 rifinanzia il Fondo di sviluppo e coesione per complessivi 15 miliardi e 500 milioni di euro. Con una modifica introdotta al Senato vengono indicate destinazioni specifiche per 700 milioni di euro delle risorse citate. L'articolo 4 finanzia importanti interventi di infrastrutturazione ferroviaria prevedendo stanziamenti complessivamente pari a ulteriori 10 miliardi e 350 milioni di euro. Gli articoli 3 e 5 hanno un contenuto prettamente finanziario, così come l'allegato 1, mentre l'articolo 6 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore.
  Passando all'esame delle disposizioni di interesse della Commissione, l'articolo 1, comma 2, lettera c), destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti.
  Durante l'esame presso il Senato sono stati introdotti i commi da 2-bis a 2-quater. Tali commi riservano alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota delle risorse destinate al rinnovo delle flotte di bus e al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; recano specifiche destinazioni delle risorse destinate al rinnovo delle navi; demandano ad un decreto ministeriale taluni profili di attuazione delle disposizioni in esame.
  Con riguardo al punto 1 della lettera c), per il rinnovo delle flotte di bus sono destinati 600 milioni di euro (62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026).
  Secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica, l'obiettivo della misura è l'acquisto di circa 1.533 veicoli ad alimentazione GNL e GNC (metano) destinati al trasporto extraurbano ed interurbano. Beneficiari delle risorse sono le Regioni. Il 50 per cento delle risorse per i primi tre anni del Piano potrà essere destinato alla realizzazione di infrastrutture di supporto.
  Per il rinnovo delle flotte di navi sono destinati 800 milioni di euro (45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026).
  Con riferimento a questo intervento, il comma 2-ter prevede l'erogazione di un contributo per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle medesime, non superiore al 50 per cento dei costi necessari, fino a concorrenza delle risorse determinate nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026 (lettera a)); destina 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022 e i 30 milioni per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello stretto di Messina (servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero traghettamento veloce dei passeggeri); tali risorse, specifica il comma in esame, si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della disposizione, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (lettera b)); prevede il finanziamento (fino al 50 per cento dei relativi costi) di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale per favorire la decarbonizzazione dei trasporti del settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale, con le relative capacità di stoccaggio e l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di rifornimento di combustibile per la propulsione della navi (cosiddetto bunkeraggio, spesso effettuato con navi) a partire dai terminali di rigassificazione nazionali; a tal fine sono previste risorse pari 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026 (lettera c)).
  Con riferimento al punto 3, rafforzamento delle linee ferroviarie regionali, sono destinati 1 miliardo e 550 milioni di euro (150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026).
  Secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica erano indicati i programmi di intervento seguenti.
  Programma di intervento per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali, a cui sono state destinate risorse pari a 444,82 milioni di euro. In particolare, 385,42 milioni di euro sono stati destinati ad interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali delle regioni del Sud (circa 86 per cento). I restanti 59,40 milioni di euro sono stati assegnati a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali delle Regioni del Centro-Nord (circa 14 per cento).
  Programma di intervento per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, a cui sono state destinate risorse pari a 567,33 milioni di euro. In particolare, 509,33 milioni di euro sono stati destinati ad interventi per il potenziamento delle ferrovie regionali delle regioni del Sud (circa 89 per cento) e 58 milioni di euro per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali delle Regioni del Centro-Nord (circa 11 per cento).
  Programma di intervento per potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile, a cui sono state destinate risorse pari a 397,85 milioni di euro. In particolare, 223,18 milioni di euro sono stati destinati al potenziamento e al rinnovo del parco rotabile delle linee ferroviarie regioni del Sud (circa 56 per cento), mentre i restati 174,67 milioni di euro sono stati destinati per il medesimo scopo alle ferrovie regionali delle Regioni del Centro-Nord (circa il 44 per cento).
  Per quanto riguarda il punto 4, rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci, si prevedono risorse pari a 200 milioni di euro (60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025).
  Quanto alla destinazione geografica degli investimenti si dispone, a seguito dell'introduzione nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del comma 2-bis, che sia riservato almeno il 50 per cento delle risorse per gli investimenti relativi al rinnovo delle flotte di bus (punto 1) ed almeno l'80 per cento delle risorse per gli investimenti destinati al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (punto 3) alle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. La disposizione mira a favorire gli investimenti in materia di mobilità su tutto il
territorio nazionale, riducendo al contempo il divario infrastrutturale.
  Il comma 2-quater, lettera b), demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la definizione della tipologia e dei parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle suddette lettere a) e c) del comma 2-ter, nonché l'entità del contributo e le modalità di erogazione.
  Con il medesimo decreto (ai sensi della lettera a) del comma 2-quater), dovranno inoltre essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario merci (punto 4), da erogare alle imprese del settore ferroviario e della logistica operanti sul territorio nazionale.
  Tali contributi sono destinati al finanziamento (nella misura massima del 30 per cento) dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento (fino al 100 per cento) di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa.
  Ulteriori finanziamenti riguardanti aspetti di competenza della nostra Commissione sono relativi agli investimenti nel settore portuale.
  Il punto 7 (sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici) destina 1,47 miliardi di euro agli investimenti volti, secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica, alla realizzazione di 22 interventi in porti della rete TEN-T con migliorata accessibilità marittima e resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici (300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026).
  Il punto 8 concerne l'aumento selettivo della capacità portuale con risorse pari a 390 milioni di euro (72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025). Secondo le schede integrative si prevede un aumento in termini di estensione delle aree operative di 1.500.000 mq.
  Al punto 9 si prevedono risorse per il finanziamento di investimenti concernenti i collegamenti di ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale per totali 250 milioni di euro (20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026).
  Secondo le schede integrative si prevedono 6 interventi (nei porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno) che assicureranno per 3 porti TEN-T una migliorata accessibilità ferroviaria e per 4 porti TEN-T una migliorata accessibilità stradale (un progetto prevede infatti interventi sia sull'ultimo miglio ferroviario sia sull'ultimo miglio stradale).
  Il punto 11 stanzia poi complessivi 700 milioni di euro (80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026) per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing).
  Secondo le schede integrative consegnate dal Governo al Senato della Repubblica si prevede la creazione di una rete di energia elettrica con potenza elettrica installata pari a 682 MW ripartita in 34 porti, di cui 32 appartenenti alla rete TEN-T.
  La lettera f) dell'articolo 1, comma 2, destina 800 milioni di euro (125 milioni per l'anno 2022, 145 milioni per l'anno 2023, 162,62 milioni per l'anno 2024, 245 milioni per l'anno 2025 e 122,38 milioni per l'anno 2026) alle Case dei servizi di cittadinanza digitale.
  Secondo quanto indicato nelle schede progetto trasmesse al Senato della Repubblica,
il progetto prevede investimenti complessivi per 1.120 milioni, di cui 320 a carico di Poste e si articola in due linee progettuali. Poste sosterrà inoltre i costi di manutenzione e gestione dei macchinari e delle piattaforme realizzate con il progetto.
  La prima linea progettuale (costo pari a 1 miliardo di euro) è diretta alla realizzazione di uno «sportello unico» di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.
  L'intervento coinvolgerà infatti 4.800 Uffici Postali in 4.764 Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel 100 per cento delle 72 aree interne del Paese. Gli uffici saranno radicalmente trasformati e dotati di una infrastruttura tecnologica e digitale all'avanguardia che abiliti l'automazione dei servizi e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione.
  La seconda linea di intervento del progetto (con costi limitati, pari a 120 milioni di euro, in massima parte in capo a Poste italiane) è diretta alla realizzazione della più ampia rete nazionale di spazi di co-working, nei capoluoghi di provincia e in altri centri di medie dimensioni.
  Si prevede infatti la realizzazione di 250 «Spazi per l'Italia» con oltre 5.000 postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione pubblica ed il cui modello di servizio sarà disciplinato in ciascun ambito territoriale, remunerando a Poste solo i costi vivi sostenuti, da apposite convenzioni di servizio tra Poste, pubbliche amministrazioni nazionali e locali, associazioni di impresa, università e centri di ricerca.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita alla fine del comma 6 una disposizione volta espressamente ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n. 1, relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale «Polis». Tale disposizione esclude per tali interventi l'obbligo per le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato (in tal caso si tratta dell'azienda Poste italiane Spa), di rendere accessibili beni o servizi anche informativi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte anche alle imprese concorrenti, in condizioni equivalenti rispetto a quelle offerte a proprie società partecipate o controllate (articolo 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990).
  L'articolo 2, comma 1-bis, lettera e), destina 25 milioni di euro (5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024), ad interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia.
  L'obiettivo dell'intervento è anche quello di valorizzare i siti di interesse storico, turistico e archeologico del meridione.
  La lettera f) del medesimo comma 1-bis assegna complessivamente 35 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024) per il rinnovo delle flotte navali nello Stretto di Messina.
  Infine l'articolo 4, che presenta alcune modifiche formali approvate nel corso dell'esame in Senato, dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza-Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.
  In dettaglio il comma 1 autorizza, per la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova e in particolare per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza», la spesa complessiva di 925 milioni di euro, cui si aggiungono, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, 25 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022).
  Il comma 2, modificando l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, autorizza la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, ripartendolo nel periodo 2021-2030.
  Si prevede per entrambi gli investimenti che le risorse stanziate siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula infine una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) chiede una breve sospensione.

  Paolo FICARA, presidente, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 16.10.

  Matilde SIRACUSANO (FI), relatrice, riformula la proposta parere presentata, unificando le osservazioni di cui alle lettere b) e c), relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e della tratta italiana della linea ferroviaria Torino-Lione, in un'unica osservazione relativa al necessario reperimento delle risorse finanziarie (vedi allegato 2).

  Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto. In particolare esprime il proprio apprezzamento per l'appropriatezza di ciascuna delle osservazioni apposte alla proposta di parere.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) sottolinea come non tutte le istanze avanzate dalla propria forza politica siano state recepite all'interno della proposta di parere. In particolare, evidenzia come la linea ferroviaria Torino-Lione e il ponte sullo Stretto di Messina non possano rientrare nella materia disciplinata dal provvedimento, ed inoltre l'osservazione di cui alla lettera b), che li riguarda, sia stata apposta nonostante la posizione della maggioranza non fosse unanime, con un metodo non condivisibile; tutto ciò, afferma, potrebbe provocare delle difficoltà per la prosecuzione dei lavori della Commissione. Chiede di conoscere quale sia il parere del Governo in proposito, e nel contempo chiede di votare l'osservazione di cui alla lettera b) separatamente rispetto al resto della proposta di parere.

  Angela RAFFA (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole a titolo personale sull'osservazione b), a sostegno della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, pur non condividendo la parte relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione.

  Davide GARIGLIO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto.

  Mauro ROTELLI (FDI) evidenzia come la propria forza politica, in quanto di opposizione, non ha partecipato al lavoro di elaborazione della proposta di parere. Sottolinea come in tale proposta sia presente tutto quello che Fratelli d'Italia rimprovera alla maggioranza e che sarà oggetto di denuncia da parte di tale gruppo; stigmatizza la mancanza di coraggio dimostrato dalla maggioranza a proposito del problema delle infrastrutture, testimoniata dalla debolezza della formula «si valuti l'opportunità», palesemente inadeguata rispetto all'urgenza della realizzazione di opere che il Paese non può più attendere.

  Carlo Ugo DE GIROLAMO (CI), preannunciando il voto favorevole di Coraggio Italia, ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto, pur condividendo il rilievo del collega Scagliusi sul fatto che il Fondo è in realtà vincolato. Quanto all'osservazione di cui alla lettera a), nota con favore il fatto che in essa si cerchi di favorire alcuni settori che sono stati fra i più colpiti dall'emergenza pandemica e come tutto questo possa dare l'avvio alla ricerca di soluzioni politiche oggetto di più ampia condivisione.

  Edoardo RIXI (LEGA) manifesta il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata dalla relatrice. Quanto alla linea ferroviaria Torino-Lione, nota che essa è già oggetto del provvedimento appena esaminato dalle Commissioni riunite VIII e IX. Esprime il proprio disappunto per il fatto che le posizioni di Fratelli d'Italia in proposito non siano nel frattempo mutate.

  Paolo FICARA, presidente, avverte che la proposta di parere favorevole della relatrice sarà posta in votazione per parti separate, come richiesto dal deputato Scagliusi.

  La Commissione approva dunque, con distinte votazioni, la proposta di parere della relatrice, ad eccezione dell'osservazione di cui alla lettera b), e l'osservazione di cui alla lettera b) (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 16.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

  La seduta comincia alle 19.35.

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali).
COM(2020) 825 final.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  Mirella LIUZZI, relatrice, illustra una proposta di documento finale con osservazioni (vedi allegato 3).

  Massimiliano CAPITANIO (LEGA), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, chiede che, nell'ottica di un'armonizzazione con le normative europee, venga introdotta un'ulteriore osservazione, volta a garantire la tutela del consumatore e della proprietà intellettuale secondo il principio know your business customer già riconosciuto dal Parlamento europeo.

  Mirella LIUZZI, relatrice, accoglie la richiesta del collega Capitanio.

  La Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni della relatrice, come da ultimo riformulata (vedi allegato 4).

  Paolo FICARA, presidente, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).
(COM(2020) 842 final).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, illustra una proposta di documento finale con osservazioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni della relatrice (vedi allegato 5).

  Paolo FICARA, presidente, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 19.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

  La seduta comincia alle 19.55.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).
C. 544 Gelmini ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FICARA (M5S), presidente, comunica di aver conferito le funzioni di relatore al deputato Gariglio.

  Davide GARIGLIO (PD), relatore, osserva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione (Cultura) sul testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  La proposta di legge intende riorganizzare sia gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di «Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy)», sia i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), al fine di raccordarli meglio con il mondo produttivo e potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi.
  Il testo, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni di interesse della Commissione essenzialmente con riferimento all'esigenza di implementare l'offerta formativa allo scopo di adeguarla alla transizione digitale. Premette che si soffermerà pertanto sulle disposizioni di maggiore interesse della Commissione in questo senso.
  L'articolo 2, comma 1, stabilisce che nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. La missione degli ITS Academy comprende anche misure per sostenere: la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro; il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.
  Il comma 2 precisa che nel primo quinquennio di applicazione della legge costituisce priorità strategica la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche con riferimento ai fini: dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia; dell'innovazione, alla competitività e alla cultura; della rivoluzione verde e transizione ecologica; delle infrastrutture per una mobilità sostenibile.
  L'articolo 3, comma 4, con riferimento alle aree tecnologiche che identificano gli ITS Academy, da individuarsi con apposito decreto, statuisce che esse si individuano tenendo conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e al no profit; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; e le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.
  L'articolo 10, comma 1, dispone che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese.
  Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 20.

IX Commissione - mercoledì 23 giugno 2021

ALLEGATO 1

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che il decreto-legge presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR;

   preso atto dell'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte di bus, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, i taxi, gli NCC, i veicoli dedicati alla sharing mobility e alla mobilità sostenibile;

   b) si valuti l'opportunità di ricomprendere nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza le opere, anche di natura preliminare, inerenti la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario;

   c) si valuti l'opportunità di ricomprendere altresì nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza le opere connesse al completamento della tratta nazionale del TAV Torino-Lione;

   d) si valuti l'opportunità di prevedere, relativamente alle risorse assegnate agli impianti portuali e a quelle destinate ai collegamenti di ultimo-penultimo miglio ferroviario-stradale relativi ai porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona e Napoli, che successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge vengano adottati provvedimenti finalizzati a specificare le modalità di impiego delle risorse stanziate e il relativo cronoprogramma;

   e) si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

ALLEGATO 2

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che il decreto-legge presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR;

   preso atto dell'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte di bus, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, i taxi, gli NCC, i veicoli dedicati alla sharing mobility e alla mobilità sostenibile;

   b) si valuti l'opportunità di reperire adeguate coperture finanziarie per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario e per il completamento della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione;

   c) si valuti l'opportunità di prevedere, relativamente alle risorse assegnate agli impianti portuali e a quelle destinate ai collegamenti di ultimo-penultimo miglio ferroviario-stradale relativi ai porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona e Napoli, che successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge vengano adottati provvedimenti finalizzati a specificare le modalità di impiego delle risorse stanziate e il relativo cronoprogramma;

   d) si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali – digital services act, noto con l'acronimo DSA, a cui si farà anche riferimento di seguito) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825;

   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   premesso che:

    una delle grandi sfide dei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di un mercato digitale unico; è importante, a tal fine, che l'Unione europea si doti di una regolamentazione unitaria del settore che ne favorisca lo sviluppo industriale;

    il DSA intende rafforzare il mercato unico dei servizi digitali e contribuire a fornire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore chiarezza giuridica e condizioni di concorrenza più eque (level playing field);

    in tal senso, il DSA è stato presentato in abbinamento con la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), nella prospettiva di un quadro complessivo volto a garantire ai cittadini dell'UE di accedere a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere liberamente ed equamente online così come offline;

    la proposta sul DSA integra e sostituisce parzialmente l'attuale regime contenuto nella cosiddetta «direttiva e commerce» (direttiva 2000/31/CE), tra l'altro, in materia di servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);

    la proposta stabilisce il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano tutelati; in tale contesto rimangono fermi alcuni principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente, in particolare il principio dell'assenza per il prestatore (provider) dell'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

    in attuazione del principio generale che «ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online», il nuovo regime, tuttavia, introduce un sistema graduato di obblighi in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in particolare le piattaforme online (come i social media e i mercati online), in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile in modo effettivo;

    in particolare, per l'impatto delle piattaforme online di dimensioni molto grandi sull'economia e sulla società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici;

    il nuovo regime integrerebbe, quale lex specialis, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative dell'UE vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul copyright) e senza interferire con la disciplina antitrust; il DSA dovrebbe inoltre considerarsi norma complementare all'acquis comunitario anche in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;

    è infine stabilito un quadro generale di applicazione della normativa, che in sostanza prevede: uno stretto coordinamento tra le autorità nazionali, che dovranno essere appositamente designate in qualità di coordinatori (Digital Services Coordinators); l'istituzione di un Comitato indipendente di coordinatori dei servizi digitali con ruolo consultivo; il conferimento alla Commissione europea di un ruolo speciale di supervisore per le piattaforme molto grandi;

    da ultimo, il meccanismo di attuazione del nuovo regime contempla un sistema di reazione alle violazioni del regolamento, in base al quale i coordinatori nazionali hanno, tra l'altro, il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora, specificate da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale in linea con l'assetto normativo generale, e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione; per le piattaforme molto grandi, la proposta attribuisce altresì alla Commissione europea poteri di controllo diretto, nonché la facoltà di imporre sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale di un fornitore di servizi;

    la Commissione europea, attraverso obblighi differenziati per categorie di operatori dei servizi di intermediazione online, intende incentivare competitività, innovazione e investimenti: in tal senso, l'Esecutivo dell'UE prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento, con un equivalente incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi e 15,5 miliardi di euro;

   considerato che:

    è apprezzabile l'intento della Commissione europea nell'aver adottato lo strumento del regolamento, in vista di una piena armonizzazione degli obblighi delle piattaforme, indipendentemente dal Paese di stabilimento, da un lato, considerando la natura sovranazionale delle dinamiche secondo le quali operano tali soggetti, dall'altro, ponendo un elemento di contemperamento rispetto al principio del Paese di origine finora rispettato dal quadro giuridico vigente;

    deve accogliersi altresì con favore l'utilizzo dell'approccio di regolamentazione orizzontale affinché ci sia un'applicabilità indipendentemente dal settore in esame; tale principio dovrebbe, tuttavia, essere coordinato ed armonizzato con le altre disposizioni settoriali come, ad esempio, la direttiva 2019/790/CE sul copyright e la direttiva 2018/1808/CE sui servizi media audiovisivi;

    è altresì condivisibile l'obbligo, posto a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione;

    sono altresì apprezzabili gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online, che prevedono in particolare che le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilino e rendano disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente una serie di informazioni, mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità, tranne i dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata;

   rilevato che:

    le piattaforme online che distribuiscono contenuti hanno un ruolo nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online; appare, pertanto, necessario promuovere azioni volte a garantire un ecosistema dell'informazione più responsabile, nonché una diffusa consapevolezza di tale preoccupante fenomeno;

    la pubblicità online si basa, tra l'altro, su caratteristiche e modelli distributivi di compravendita (soprattutto se fondati su meccanismi automatici), che offrono incentivi ai vari player nella distribuzione di contenuti informativi capaci di generare maggiore traffico;

    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento tra la normativa in esame configurata dalla Commissione europea come regime orizzontale e le discipline settoriali, considerate alla stregua di lex specialis; in particolare occorre precisare il meccanismo di armonizzazione con le disposizioni settoriali riconducibili alla direttiva 2019/790/CE (Copyright) e alla direttiva 2018/1808/CE (SMAV), quest'ultima in particolare per quanto concerne gli obblighi delle piattaforme per i minori;

   b) si ravvisa la necessità di ammodernare e aggiornare la tripartizione delle categorie «mere conduit», «caching» e «hosting», in quanto si registrano attualmente fattispecie in cui appare difficile una netta delimitazione dell'operato dei prestatori, nonché di prevedere una maggiore flessibilità, considerato che servizi come quelli del cloud sono suscettibili di essere ricondotti in categorie differenti;

   c) appare opportuno che ogni Stato membro riveda ed aggiorni la nozione di «contenuto illegale» senza creare frammentazioni giuridiche; in tal senso, si ravvisa altresì l'opportunità di stabilire un quadro normativo uniforme in tutta l'UE recante le definizioni di notifica e di rimozione fondate su procedure omogenee in tutta l'UE e contraddistinte da tempi e garanzie certi;

   d) merita valutare, per le piattaforme molto grandi, l'introduzione di maggiori obblighi proattivi, bilanciata, d'altro canto, da una maggiore considerazione per la protezione della libertà di espressione e di informazione, garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in tal senso, in sede di negoziato potrebbe essere opportuno introdurre l'obbligo di informare gli utenti circa l'illiceità o la pericolosità di alcuni contenuti con cui vengono a contatto le piattaforme stesse;

   e) è auspicabile che le norme sui codici di condotta fungano da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbero integrare tali norme;

   f) è opportuno che la Commissione, sia in sede di elaborazione degli orientamenti generali ai fini dell'adozione di misure per l'attenuazione dei rischi sistemici, sia nell'attività di incoraggiamento dei codici di buona condotta per la pubblicità on-line, tenga debitamente conto dei modelli pubblicitari basati su contenuti sensazionalistici e virali suscettibili di generare maggiore traffico;

   g) si ponga altresì l'accento sulla tracciabilità degli operatori e sull'importanza di meccanismi che evitino la ricomparsa dei contenuti illegali rimossi;

   h) si valutino inoltre le opportune modalità per assicurare il rispetto delle regole da parte dei fornitori di servizi che risiedono al di fuori dell'Unione europea, per i quali spesso non esiste la possibilità di un efficace enforcement delle norme in caso di violazione;

   i) appare altresì opportuna una precisazione circa l'assetto delle competenze di applicazione del regolamento, con particolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, Digital services coordinator e Commissione europea, in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di enforcement nei confronti delle piattaforme on line molto grandi; circa la concreta applicazione del regolamento sul piano nazionale, appare opportuno indicare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di Digital services coordinator.

ALLEGATO 4

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali – digital services act, noto con l'acronimo DSA, a cui si farà anche riferimento di seguito) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825;

   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   premesso che:

    una delle grandi sfide dei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di un mercato digitale unico; è importante, a tal fine, che l'Unione europea si doti di una regolamentazione unitaria del settore che ne favorisca lo sviluppo industriale;

    il DSA intende rafforzare il mercato unico dei servizi digitali e contribuire a fornire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore chiarezza giuridica e condizioni di concorrenza più eque (level playing field);

    in tal senso, il DSA è stato presentato in abbinamento con la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), nella prospettiva di un quadro complessivo volto a garantire ai cittadini dell'UE di accedere a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere liberamente ed equamente online così come offline;

    la proposta sul DSA integra e sostituisce parzialmente l'attuale regime contenuto nella cosiddetta «direttiva e commerce» (direttiva 2000/31/CE), tra l'altro, in materia di servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);

    la proposta stabilisce il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea siano tutelati; in tale contesto rimangono fermi alcuni principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente, in particolare il principio dell'assenza per il prestatore (provider) dell'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

    in attuazione del principio generale che «ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online», il nuovo regime, tuttavia, introduce un sistema graduato di obblighi in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in particolare le piattaforme online (come i social media e i mercati online), in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile in modo effettivo;

    in particolare, per l'impatto delle piattaforme online di dimensioni molto grandi sull'economia e sulla società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici;

    il nuovo regime integrerebbe, quale lex specialis, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative dell'UE vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul copyright) e senza interferire con la disciplina antitrust; il DSA dovrebbe inoltre considerarsi norma complementare all'acquis comunitario anche in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;

    è infine stabilito un quadro generale di applicazione della normativa, che in sostanza prevede: uno stretto coordinamento tra le autorità nazionali, che dovranno essere appositamente designate in qualità di coordinatori (Digital Services Coordinators); l'istituzione di un Comitato indipendente di coordinatori dei servizi digitali con ruolo consultivo; il conferimento alla Commissione europea di un ruolo speciale di supervisore per le piattaforme molto grandi;

    da ultimo, il meccanismo di attuazione del nuovo regime contempla un sistema di reazione alle violazioni del regolamento, in base al quale i coordinatori nazionali hanno, tra l'altro, il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora, specificate da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale in linea con l'assetto normativo generale, e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione; per le piattaforme molto grandi, la proposta attribuisce altresì alla Commissione europea poteri di controllo diretto, nonché la facoltà di imporre sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale di un fornitore di servizi;

    la Commissione europea, attraverso obblighi differenziati per categorie di operatori dei servizi di intermediazione online, intende incentivare competitività, innovazione e investimenti: in tal senso, l'Esecutivo dell'UE prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento, con un equivalente incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi e 15,5 miliardi di euro;

   considerato che:

    è apprezzabile l'intento della Commissione europea nell'aver adottato lo strumento del regolamento, in vista di una piena armonizzazione degli obblighi delle piattaforme, indipendentemente dal Paese di stabilimento, da un lato, considerando la natura sovranazionale delle dinamiche secondo le quali operano tali soggetti, dall'altro, ponendo un elemento di contemperamento rispetto al principio del Paese di origine finora rispettato dal quadro giuridico vigente;

    deve accogliersi altresì con favore l'utilizzo dell'approccio di regolamentazione orizzontale affinché ci sia un'applicabilità indipendentemente dal settore in esame; tale principio dovrebbe, tuttavia, essere coordinato ed armonizzato con le altre disposizioni settoriali come, ad esempio, la direttiva 2019/790/CE sul copyright e la direttiva 2018/1808/CE sui servizi media audiovisivi;

    è altresì condivisibile l'obbligo, posto a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione;

    sono altresì apprezzabili gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online, che prevedono in particolare che le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilino e rendano disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente una serie di informazioni, mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità, tranne i dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata;

   rilevato che:

    le piattaforme online che distribuiscono contenuti hanno un ruolo nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online; appare, pertanto, necessario promuovere azioni volte a garantire un ecosistema dell'informazione più responsabile, nonché una diffusa consapevolezza di tale preoccupante fenomeno;

    la pubblicità online si basa, tra l'altro, su caratteristiche e modelli distributivi di compravendita (soprattutto se fondati su meccanismi automatici), che offrono incentivi ai vari player nella distribuzione di contenuti informativi capaci di generare maggiore traffico;

    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento tra la normativa in esame configurata dalla Commissione europea come regime orizzontale e le discipline settoriali, considerate alla stregua di lex specialis; in particolare occorre precisare il meccanismo di armonizzazione con le disposizioni settoriali riconducibili alla direttiva 2019/790/CE (Copyright) e alla direttiva 2018/1808/CE (SMAV), quest'ultima in particolare per quanto concerne gli obblighi delle piattaforme per i minori;

   b) appare opportuno garantire la tutela del consumatore e della proprietà intellettuale secondo il principio know your business customer già riconosciuto dal Parlamento europeo;

   c) si ravvisa la necessità di ammodernare e aggiornare la tripartizione delle categorie «mere conduit», «caching» e «hosting», in quanto si registrano attualmente fattispecie in cui appare difficile una netta delimitazione dell'operato dei prestatori, nonché di prevedere una maggiore flessibilità, considerato che servizi come quelli del cloud sono suscettibili di essere ricondotti in categorie differenti;

   d) appare opportuno che ogni Stato membro riveda ed aggiorni la nozione di «contenuto illegale» senza creare frammentazioni giuridiche; in tal senso, si ravvisa altresì l'opportunità di stabilire un quadro normativo uniforme in tutta l'UE recante le definizioni di notifica e di rimozione fondate su procedure omogenee in tutta l'UE e contraddistinte da tempi e garanzie certi;

   e) merita valutare, per le piattaforme molto grandi, l'introduzione di maggiori obblighi proattivi, bilanciata, d'altro canto, da una maggiore considerazione per la protezione della libertà di espressione e di informazione, garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in tal senso, in sede di negoziato potrebbe essere opportuno introdurre l'obbligo di informare gli utenti circa l'illiceità o la pericolosità di alcuni contenuti con cui vengono a contatto le piattaforme stesse;

   f) è auspicabile che le norme sui codici di condotta fungano da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbero integrare tali norme;

   g) è opportuno che la Commissione, sia in sede di elaborazione degli orientamenti generali ai fini dell'adozione di misure per l'attenuazione dei rischi sistemici, sia nell'attività di incoraggiamento dei codici di buona condotta per la pubblicità on-line, tenga debitamente conto dei modelli pubblicitari basati su contenuti sensazionalistici e virali suscettibili di generare maggiore traffico;

   h) si ponga altresì l'accento sulla tracciabilità degli operatori e sull'importanza di meccanismi che evitino la ricomparsa dei contenuti illegali rimossi;

   i) si valutino inoltre le opportune modalità per assicurare il rispetto delle regole da parte dei fornitori di servizi che risiedono al di fuori dell'Unione europea, per i quali spesso non esiste la possibilità di un efficace enforcement delle norme in caso di violazione;

   l) appare altresì opportuna una precisazione circa l'assetto delle competenze di applicazione del regolamento, con particolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, Digital services coordinator e Commissione europea, in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di enforcement nei confronti delle piattaforme on line molto grandi; circa la concreta applicazione del regolamento sul piano nazionale, appare opportuno indicare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di Digital services coordinator.

ALLEGATO 5

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) COM(2020)842;

   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   premesso che:

    la proposta di regolamento, a cui si fa anche riferimento con l'acronimo DMA (digital markets act), introduce una nuova regolamentazione ex ante, volta a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base, tenuto conto della progressiva espansione della cosiddetta economia digitale e del ruolo di controllori dell'accesso ai mercati digitali (gatekeeper) assunto dalle piattaforme digitali;

    la nuova disciplina, che è stata presentata dalla Commissione insieme alla proposta di legge sui servizi digitali (DSA), è coerente con tale iniziativa legislativa e ne condivide la ratio di prevedere regole omogenee per il mercato unico digitale europeo;

    apprezzato che la Commissione proponga una disciplina specifica per neutralizzare una serie di criticità che sono registrate nell'ambiente digitale: la debole contendibilità dei mercati delle piattaforme e la debole concorrenza su tali mercati; il verificarsi di pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti commerciali; l'emergere di quadri di regolamentazione e di vigilanza frammentati per quanto riguarda gli operatori commerciali attivi in tali mercati;

   considerato che:

    la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione europea un potere regolatorio di ampia portata, che delinea un modello centralizzato di applicazione della nuova disciplina riservando le competenze in via esclusiva alla Commissione stessa, che le esercita anche attraverso l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione;

    oltre a un richiamo generale – all'articolo 1, paragrafo 7 – all'esigenza di stretta collaborazione e coordinamento tra Commissione e Stati membri nell'ambito delle azioni di esecuzione, il ruolo dei rappresentanti degli Stati membri si svolge nell'ambito del Comitato consultivo per i mercati digitali istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011;

    tale approccio è differente rispetto al modello di governance alla base della proposta di legge sui servizi digitali, che affida la funzione consultiva nei confronti della Commissione a un organismo composto dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti;

    pur reputando ragionevole una centralizzazione delle decisioni, in considerazione della dimensione sovranazionale dell'ambito di operatività dei gatekeepers, potrebbe essere opportuno definire un modello istituzionale di governance più articolato prevedendo un rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti autorità nazionali nell'applicazione delle nuove regole, che potrebbe potenziare l'efficacia del nuovo strumento normativo;

    l'articolo 1, paragrafo 6, precisa che il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), recanti le regole di concorrenza applicabili alle imprese, e lascia altresì impregiudicata l'applicazione delle norme europee e nazionali in materia di concorrenza, citando esplicitamente il regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni;

    l'articolo 3 disciplina il meccanismo attraverso il quale la Commissione provvede a designare preventivamente un fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper, individuando una serie di requisiti qualitativi e criteri quantitativi sulla base dei quali si fonda l'analisi della Commissione;

    la disposizione consente alla Commissione di designare gatekeeper anche imprese che è prevedibile che acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel prossimo futuro;

    l'impianto regolamentare definito dalla proposta del DMA si basa sull'applicazione ai gatekeeper di una serie di divieti e di obblighi elencati agli articoli 5 e 6;

    a differenza dell'articolo 5, che elenca una serie di obblighi direttamente applicabili, l'articolo 6 stabilisce ulteriori obblighi, soggetti a specifica (da parte della Commissione europea), a carico dei gatekeeper;

    l'articolo 7 stabilisce un quadro per un eventuale dialogo tra il gatekeeper designato e la Commissione in relazione alle misure che il gatekeeper ha attuato o intende attuare per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 6;

    i mercati interessati dall'applicazione della nuova disciplina sono complessi, in quanto caratterizzati da un ampio spettro di servizi e modelli di business molto diversi fra loro, e dinamici a motivo della forte evoluzione degli ecosistemi digitali;

   rilevato che:

    il potere di adottare atti delegati da parte della Commissione soggiace all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo;

    l'articolo 10 della proposta, concernente l'aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper, in quanto suscettibile di individuare pratiche vietate analoghe a quelle già codificate, andrebbe valutato alla luce del perimetro delle competenze stabilito dalla citata disposizione;

    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) appare opportuno in generale un rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, al fine di assicurare un'applicazione più coerente ed efficace degli strumenti previsti dal regolamento;

   b) all'articolo 3, potrebbe essere opportuna una migliore specificazione dei criteri adottati dalla Commissione per la designazione dei gatekeeper, sia con riguardo alla portata degli indici qualitativi, sia relativamente ai requisiti quantitativi, anche tenuto conto della possibilità di indicare come tali le attività che, pur non rispondendo alle soglie quantitative, soddisfano tuttavia i requisiti qualitativi;

   c) a tal fine, occorrerebbe definire anche il riferimento agli «utenti finali attivi» e agli «utenti commerciali attivi», di cui alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 3, attesa la rilevanza di tale requisito nel meccanismo di designazione dei gatekeeper;

   d) si valuti l'opportunità di una maggiore chiarezza circa il coordinamento tra il nuovo regime e la normativa applicata a livello nazionale ed europeo in materia di concorrenza, sia laddove l'articolo 12 dispone un obbligo del gatekeeper di informare la Commissione in merito alle concentrazioni a prescindere dal fatto che siano notificabili ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, sia più in generale nell'applicazione della nuova disciplina che potrebbe avvalersi di moduli collaborativi tra Commissione e autorità nazionali competenti ormai consolidati nella disciplina generale antitrust;

   e) sarebbe altresì opportuna maggiore chiarezza con riferimento al coordinamento tra il nuovo regime e la disciplina in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto del carattere integrativo di talune disposizioni del regolamento in tale ambito rispetto alla disciplina generale vigente;

   f) il dialogo normativo tra la Commissione e le parti coinvolte potrebbe consentire di tenere conto della diversità dei soggetti coinvolti e della continua evoluzione delle dinamiche di mercato e degli scenari tecnologici nell'adozione delle misure volte a garantire l'osservanza di taluni obblighi e divieti;

   g) si valuti l'opportunità di determinare i criteri per l'adozione degli atti delegati volti ad aggiornare l'elenco degli obblighi dei gatekeeper di cui all'articolo 10;

   h) all'articolo 38, che disciplina il meccanismo di riesame del regolamento, si valuti se includere, oltre all'eventualità di stabilire se sono necessarie norme aggiuntive, anche la possibilità di modificare o rimuovere le regole adottate.