XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Mercoledì 16 giugno 2021

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 158

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 158

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 163

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 161

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 163

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 16 giugno 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo LEU, la deputata Rina De Lorenzo ha cessato di far parte della Commissione. Avverte, inoltre, che, per il gruppo MISTO – L'ALTERNATIVA C'È, la deputata Leda Volpi ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo il relatore Piero De Luca impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II, Giustizia, e VII, Cultura, il disegno di legge presentato dal precedente Governo recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» (C2751), collegato alla legge di bilancio 2021 e avente l'obiettivo di realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate da parte degli studenti dei corrispondenti corsi di laurea.
  Rammenta che il provvedimento si inserisce nel percorso già intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, che, all'articolo 102, ha introdotto – con procedura d'urgenza per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia da Covid-19 – il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia. Con il provvedimento in esame il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato alle professioni sanitarie e ad alcune lauree professionalizzanti (geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale).
  Per i profili di interesse della Commissione, sottolinea che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio, con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro. Ricorda, inoltre, che l'esigenza di tale riforma era richiamata anche nel Programma nazionale di riforma allegato al Documento di economia e finanza 2020 il quale, sulla scorta dei dati dell'OCSE relativi all'istruzione terziaria, evidenziava l'esigenza incrementare in Italia il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro, in vista degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, indicati dall'Agenda 2030, e degli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea.
  Per quanto riguarda la normativa comunitaria in materia, rammenta che le procedure per il mutuo riconoscimento da parte degli Stati Membri delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate sono oggetto di alcune direttive europee (in particolare le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, rispettivamente recepite in Italia dai decreti legislativi 206/2007 e 15/2016). A tale ultimo riguardo ricorda che sulla materia è intervenuto di recente il disegno di legge recante la Legge europea 2019-2020, attualmente all'esame in terza lettura del Senato, che agli articoli 3, 4, 5 e 6 introduce disposizioni riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali volte al superamento di talune procedure di infrazione (n. 2018/2175, n. 2018/2295 e n. 2018/2374) e in un caso allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
  Per quel che qui rileva segnala che è invece rimessa alla normativa dei singoli Stati la procedura interna per il riconoscimento di tali titoli professionalizzanti, per cui il panorama legislativo degli Stati membri in materia risulta diversificato: in taluni Paesi e per alcune professioni è richiesto un esame di abilitazione successivo alla laurea, mentre in altri quest'ultima è già di per sé un titolo abilitante.
  In attuazione dell'enunciata finalità di semplificazione e accelerazione dell'accesso al mercato del lavoro dei giovani laureati, il disegno di legge prevede, oltre al già citato ampliamento del novero dei titoli accademici direttamente abilitanti, anche una procedura semplificata per l'adeguamento degli ordinamenti delle classi di laurea dei nuovi corsi di studi. Tale procedura semplificata mira comunque a mantenere criteri di omogeneità nello svolgimento e nella certificazione dei tirocini interni sull'intero territorio nazionale. È prevista infine una disciplina transitoria, volta a rendere graduale il passaggio al nuovo sistema e a garantire agli studenti iscritti ai corsi di laurea degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, la possibilità di conseguire l'abilitazione sulla base di modalità semplificate.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 reca la disciplina delle lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, prevedendo che, previa la partecipazione con valutazione positiva ai corsi di tirocinio svolti durante i corsi di studio, in esito all'esame finale dei corsi di studio, sia acquisita l'abilitazione all'esercizio delle corrispondenti professioni, senza l'esigenza di ulteriori esami di Stato.
  L'articolo 2 disciplina le lauree triennali professionalizzanti, abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 446 del 12 agosto 2020, prevedendo che tali titoli di studio – il cui conseguimento presuppone la partecipazione con valutazione positiva a corsi di tirocinio professionalizzanti, disciplinati dagli ordinamenti professionali
di riferimento – avrà valore abilitante all'esercizio della professione.
  L'articolo 3 reca la previsione, in sede di esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, per accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, da parte della commissione giudicatrice dell'esame finale che è a tal fine integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sarà adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2, nonché saranno disciplinate le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio. Sul tale decreto non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È inoltre prevista una procedura semplificata per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo.
  L'articolo 4 reca una norma aperta di evoluzione del sistema dei titoli universitari abilitanti, definendo un iter procedurale, fondato sull'adozione di regolamenti di delegificazione, attraverso il quale sarà possibile individuare, nel tempo, ulteriori titoli universitari abilitanti su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento. Con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.
  L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni specifiche in materia di titoli universitari abilitanti con riferimento alla professione di chimico, fisico e biologo, la quale è esercitata previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti previste dall'articolo prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale, nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
  L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del nuovo impianto norma normativo e l'adozione dei provvedimenti attuativi dello stesso, prevedendo per gli iscritti ai corsi di laurea interessati dal provvedimento l'obbligo di partecipazione a tirocini per la cui valutazione le università potranno riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante i corsi di laurea.
  L'articolo 5-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, infine, specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo. Gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Coloro che invece hanno concluso il tirocinio professionale, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
  In conclusione, data l'imminente calendarizzazione in Aula del provvedimento, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole sul
presente disegno di legge che non sembra presentare aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, rappresentando invece una soluzione procedurale all'esigenza di velocizzazione e semplificazione dell'accesso dei laureati al mercato del lavoro.
  Illustra quindi la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione approva.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 giugno 2021.

  Marco MAGGIONI (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (vedi allegato 2).

  Guido Germano PETTARIN (CI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, evidenzia come gli organi di stampa della giornata odierna celebrino il successo del collocamento dei titoli emessi dalla Commissione europea per reperire le risorse necessarie a finanziare il pacchetto di iniziative del Next Generation EU. Rimarca, in proposito, la necessità di operare in ogni sede affinché tale opportunità di finanziamento possa divenire strutturale al fine di poter finanziare adeguatamente le politiche dell'Unione europea a sostegno dell'economia del Continente europeo.
  Ricorda, inoltre, ai colleghi deputati che, in qualità di membro della V Commissione bilancio, da cui è da poco entrato a far parte, continuerà a sostenere anche in tale sede la necessità di coinvolgere maggiormente la XIV Commissione nell'esame di molti provvedimenti che, pur presentando evidenti profili di interesse comunitario, sono attualmente esaminati unicamente dalle Commissioni competenti per materia.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprime in particolare apprezzamento per l'osservazione che propone di destinare eventuali risorse finanziarie aggiuntive, che dovessero rendersi disponibili all'esito del monitoraggio delle spese effettive connesse a precedenti interventi, alla finalità di convertire, almeno in parte, in sovvenzioni dirette alcune misure di sostegno concesse sotto forma di garanzia a fronte di strumenti rimborsabili. Appare infatti necessario, a suo avviso, evitare che le misure di sostegno erogate sotto forma di prestiti garantiti si trasformino, al momento del relativo obbligo di restituzione, in incentivi a far fallire, ovvero a liquidare, le aziende gravate da eccessivo indebitamento dovuto alla crisi pandemica. Trasformare le garanzie in sovvenzioni dirette potrebbe invece rappresentare uno strumento utile ad accompagnare e sostenere la fase di ripresa.
  Sottolinea inoltre, pur evidenziando che si tratta di un profilo di merito, che sarebbe opportuno, a suo avviso, rendere incentivante lo strumento in esame, configurando la trasformazione delle garanzie in sostegni a fondo perduto quale forma premiale per le aziende che, ad esempio, si impegnino a rimborsare almeno una parte del prestito garantito o a destinare le corrispondenti risorse a finalità di investimento.
  Esprime infine apprezzamento per l'accoglimento nel parere della sua indicazione volta a ricomprendere i settori del turismo, della cultura e della ristorazione tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi a cui indirizzare le eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'utilizzo inferiore al previsto degli interventi di sostegno finora disposti.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 603 del 9 giugno 2021, a pagina 281, dopo la quarta riga, aggiungere il seguente periodo:

«Variazione nella composizione della Commissione

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo FI, è entrato a far parte della Commissione il deputato Andrea Ruggieri.».

XIV Commissione - mercoledì 16 giugno 2021

ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (C. 3132);

   rilevato che il provvedimento, oltre a riproporre ed estendere molti degli interventi agevolativi già adottati in precedenti provvedimenti emergenziali, introduce apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, prevedendo al contempo ulteriori interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza e per garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali;

   considerate, per quanto di competenza, le disposizioni che, richiamando il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – come risultante ai sensi della quinta modifica allo stesso apportata dalla Comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2021 (2021/C34/06) – prevedono: a) interventi di sostegno alla redditività delle imprese, tramite sussidi generali o settoriali o a copertura di specifici costi; b) interventi di sostegno alla liquidità, tramite la concessione di garanzie pubbliche al credito o incentivi alla patrimonializzazione; c) interventi di sostegno all'occupazione anche mediante interventi di decontribuzione;

   rilevato che gli interventi di sostegno disposti dal provvedimento appaiono coerenti con i nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del citato Quadro temporaneo e che l'efficacia di alcune misure, in conformità alla disciplina europea, è subordinata all'ottenimento di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea;

   preso atto che la Commissione europea, nel disporre, alla luce del protrarsi e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, la proroga al 31 dicembre 2021 della vigenza del predetto Quadro temporaneo, ne ha ampliato significativamente il campo di applicazione, sia aumentando i massimali di aiuto per le diverse tipologie di impresa, sia consentendo agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro temporaneo, quali le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili, in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del medesimo Quadro temporaneo;

   rilevato che nell'ambito dell'audizione resa dal Ministro dell'economia e delle finanze svolta presso la Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge in oggetto, è emersa la possibile sussistenza di significative economie di spesa derivanti dalle diverse misure di sostegno e ristoro disposte in precedenti provvedimenti, che saranno accertate all'esito di un apposito monitoraggio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le eventuali risorse finanziarie aggiuntive, che dovessero rendersi disponibili all'esito del monitoraggio richiamato in premessa, all'adozione di nuove forme di sostegno in favore delle categorie produttive e sociali maggiormente danneggiate dalla pandemia, in particolare per i comparti del turismo, della cultura e della ristorazione, sfruttando appieno anche la possibilità, prospettata dal vigente Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di convertire alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette.