XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Mercoledì 16 giugno 2021

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Rell. Lapia e Novelli) (Esame e rinvio) ... 98

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 101

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 105

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 113

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 107

ALLEGATO 2 (Proposte emendative) ... 113

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) ... 143

XII Commissione - Resoconto di mercoledì 16 giugno 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Rell. Lapia e Novelli).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mara LAPIA (MISTO-CD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame (A.C. 181-B), recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019. Approvato anche dal Senato, con modifiche molto limitate, il 27 maggio 2021, è ora nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura. Procede, quindi, anche a nome dell'altro relatore, a illustrare il contenuto del provvedimento, come modificato dal Senato.
  L'articolo 1 enuncia in primo luogo la finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati, vale a dire presso le sedi delle pubbliche amministrazioni e degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
  Viene rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopra indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università. Con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, opportunamente indicati da apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.
  L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del citato programma pluriennale, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Inoltre, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.
  L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n. 120 del 2001, inserendo i defibrillatori automatici, accanto a quelli semi-automatici, nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore anche a una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.
  L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012), in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche. Viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni, e durante gli allenamenti. Il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.
  L'articolo 5 prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta buona scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza
territoriale 118 del Servizio sanitario nazionale.
  Fa presente che l'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.
  Viene poi previsto che i DAE siano collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 più vicina; il monitoraggio deve consentire di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.
  L'articolo 7 demanda a un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.
  È poi prevista la copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti da tale disposizione.
  L'articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici. Spetta inoltre al Ministero della salute il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco.
  L'articolo 9, infine, prevede che nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute le disposizioni della presente legge si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.
  Segnala quindi che i relatori ritengono che vi siano le condizioni per richiedere il trasferimento del provvedimento in oggetto in sede legislativa, in considerazione dell'esame approfondito svolto in prima lettura alla Camera e della limitatezza delle modifiche apportate dal Senato.

  Roberto NOVELLI (FI), relatore, ad integrazione dell'intervento della collega Lapia, pone in evidenza l'importanza della proposta di legge in esame, la cui definitiva approvazione, che appare ormai imminente, è stata lungamente attesa. Ringrazia il sottosegretario Mulè per il suo contributo a questo importante risultato, in qualità di relatore nel corso dell'esame in prima lettura. Rileva che la normativa che si sta per introdurre assicurerà una maggiore capacità di intervento con conseguente aumento delle possibilità di sopravvivenza per le decine di migliaia di persone che subiscono ogni anno un arresto cardiaco.

  Luca RIZZO NERVO (PD) si associa alle espressioni di soddisfazione per il risultato raggiunto, ricordando che attualmente solo l'8 per cento di coloro che subiscono un arresto cardiaco improvviso riesce a sopravvivere. Sottolinea che ciò è stato possibile attraverso la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari e segnala che in tal modo l'Italia si dota di una normativa adeguata che risponde agli standard individuati a livello europeo. Pone in rilievo il fatto che il testo in esame, riprendendo il contenuto di una proposta di legge a sua prima firma, prevede la non punibilità per l'utilizzo dei defibrillatori in situazioni di emergenza, sanando così una non motivata differenziazione rispetto alle conseguenze connesse alla situazione in cui si pratica un massaggio cardiaco.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avendo tutti i gruppi preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di rinunciare alla presentazione di proposte emendative, avverte che il testo trasmesso dal Senato sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Una volta acquisiti tali pareri, saranno verificati gli ulteriori presupposti per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rossana BOLDI (LEGA), relatrice, precisa che nella sua relazione procederà all'illustrazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2021 che incidono su materie oggetto della competenza della XII Commissione.
  In tal senso, illustra il contenuto dell'articolo 26, finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza. Allo scopo, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di derogare al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione – vale a dire a carattere programmabile e non urgente – e di specialistica ambulatoriale e di screening non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.
  Le regioni, quindi, potranno aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali non erogate attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale; reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa; incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna). La norma proposta prevede, poi, la possibilità per le regioni di acquistare delle prestazioni sanitarie da strutture private accreditate per recuperare le prestazioni non erogate nel 2020 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. Si attribuisce al Ministero della salute l'attività di monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19, da effettuare entro il 15 giugno 2021, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle regioni e dalle province autonome. Si dispone, infine, un'ulteriore proroga, prevista per l'anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.
  Fa presente che l'articolo 27 è volto ad assicurare la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato, per un periodo di due anni. La presa in carico assicura un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza – incluse nella Tabella A, che fa parte integrante del decreto in esame – senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Segnala che tale disposizione riprende il contenuto di rilevi inseriti in un parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame di un altro decreto-legge legato all'emergenza sanitaria.
  L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima. Le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate in primo luogo alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
  Le iniziative finanziate dal nuovo fondo sono altresì intese a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
  L'articolo 29 prevede la possibilità del riconoscimento – da parte delle regioni e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è volto all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate ed è subordinato al rispetto di un cronoprogramma avente un limite temporale massimo fissato al 31 dicembre 2021, con l'obiettivo di garantire una soglia minima di 200.000 esami di laboratorio. Ricorda che la norma in commento trova corrispondenza in un rilievo inserito nel parere sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza espresso dalla Commissione. L'erogazione delle quote di risorse oggetto del riparto è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché alla positiva attuazione del cronoprogramma da parte delle suddette strutture.
  L'articolo 30, ai commi da 1 a 3, contiene alcune autorizzazioni di spesa per il Servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, si autorizza la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, la spesa di 16.500.000 euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, nonché la spesa di 2 milioni
di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.
  I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei «Drive Through» dell'Operazione Igea e nei presidi vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini. Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.
  Fa presente, poi, che l'articolo 31, commi da 1 a 5, prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.
  Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.
  Ai sensi dei commi da 6 a 8 dell'articolo 31, per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'Enea è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, «Fondazione Enea Biomedical Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.
  Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale.
  Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, l'articolo 32 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 33 è finalizzato, da un lato, a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga agli attuali vincoli e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono utilizzare
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
  Inoltre, ricorda che, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da Covid-19, le regioni possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali. Per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro. Pur rilevando che sarebbe auspicabile un'integrazione delle risorse stanziate, sottolinea che la disposizione in commento affronta un tema costantemente all'attenzione della Commissione Affari sociali.
  Per l'anno 2021, l'articolo 34 attribuisce risorse pari a 1.650 milioni di euro al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 il quale deve rendicontare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettivo utilizzo delle somme autorizzate.
  Inoltre, i commi da 4 a 6 dello stesso articolo 34 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione europea del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome.
  Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario regionale, mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. L'ambito in oggetto può concernere le strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. La suddetta integrazione dell'accordo contrattuale può essere stipulata anche in deroga alle disposizioni sui limiti dell'importo dei volumi d'acquisto delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi. Resta fermo che la possibilità di deroga concerne soltanto la quota di importo relativa alle somministrazioni in esame e che occorre salvaguardare l'equilibro economico del Servizio sanitario dell'ente territoriale.
  I commi 8 e 9 dell'articolo 34 modificano una disciplina transitoria – di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2021 –, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza. Le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo e a chiarire il rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis (come modificata dal richiamato comma 8) e altre norme transitorie, che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell'incarico.
  L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark al fine di semplificare le procedure superando il passaggio in Conferenza
Stato-regioni. Inoltre, sempre per il solo anno 2021, si prevede un riparto regionale delle risorse per la sanità basato per l'85 per cento sulla composizione anagrafica della popolazione per fasce di età e per il restante 15 per cento sulla popolazione residente. Inoltre, viene incrementata dallo 0,25 allo 0,32 per cento la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle regioni.
  L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
  Segnala, poi, che l'articolo 50 concerne il potenziamento delle attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. In tale ambito, le regioni autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti per le assunzioni, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma in una tabella allegata al decreto in esame.
  Infine, l'articolo 60 reca delle disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. In particolare il comma 2, apportando modifiche all'articolo 19, comma 12, della legge n. 448 del 2001 elimina, ai fini della partecipazione ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia da parte dei medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine del corso di formazione o di doverlo interrompere. Analoga previsione si applica anche ai fini della partecipazione ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale da parte degli specializzandi in medicina.
  Resta in ogni caso esclusa la contemporanea iscrizione ad ambedue i corsi, dovendo i medici optare per uno dei due percorsi formativi. I commi successivi recano disposizioni di coordinamento in relazione a quanto previsto dal citato comma 2.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Nuovo testo C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge del Governo C. 2751, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura).
  Rileva preliminarmente che il parere sarà espresso nella seduta odierna, in quanto il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 21 giugno.
  Segnala, quindi, che il testo in esame si compone di sette articoli, alcuni dei quali recano disposizioni rilevanti rispetto alle competenze della XII Commissione.
  L'articolo 1, comma 1, prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo. Il comma 2 dispone che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Il successivo comma 3, con riferimento alla professione di psicologo, prevede che una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma precedente possa essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24.
  L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e consenta dunque l'iscrizione all'albo professionale.
  L'articolo 3 prevede che gli esami finali di laurea e laurea magistrale richiamati negli articoli 1 e 2 comprendano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. La disciplina attuativa deve essere definita con uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si dispone inoltre, che all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  Fa presente che l'articolo 4 dispone che ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
  L'articolo 4-bis prevede che la professione di chimico, fisico e biologo sia esercitata previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa. Per l'adeguamento della disciplina delle relative classi di laurea magistrale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
  L'articolo 5 dispone che l'adeguamento della disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis si applica a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di studio di cui alla presente legge, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono
le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
  L'articolo 5-bis reca specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo, prevedendo che gli studenti che conseguono la laurea magistrale in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Il comma 2 prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
  Non essendoci richieste di intervento, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 luglio 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricordando che alle ore 12 di venerdì 11 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge in esame, segnala che ne sono state presentate 279 (vedi allegato 2).
  Non essendoci richieste di intervento per l'illustrazione del complesso delle proposte emendative, dà la parola al relatore, deputato De Filippo, e alla ministra Bonetti per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Siani 1.20 nonché sugli identici emendamenti Mammì 1.9, Carnevali 1.21, Stumpo 1.32 e Bellucci 1.42. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 1.22, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3).
  Segnala, quindi, che sono state presentate numerose proposte emendative relative al tema delle persone con disabilità e alle misure di sostegno nei loro confronti. Nel rilevare che si tratta di una problematica di indubbia rilevanza, ritiene opportuno inserire un criterio direttivo in tal senso all'interno della norma di delega. Propone pertanto una identica riformulazione di tali proposte emendative, volta inserire al comma 2 dell'articolo 1 una lettera aggiuntiva dopo la lettera d), precisando che tale proposta di riformulazione è da considerarsi riferita ai seguenti emendamenti: Lepri 1.23, gli identici Stumpo 1.33, Mammì 1.10 e Gemmato 1.43, gli identici Stumpo 1.35 e Bellucci 1.44, gli emendamenti Mammì 1.11, Pini 1.25, Noja 1.18, Versace 1.1 e 1.6, Gemmato 1.45 e Stumpo 1.37 (vedi allegato 3).
  Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 1.24 e Stumpo 1.34 e sull'emendamento Panizzut 1.53, a condizione che per essi sia adottata l'identica riformulazione nei termini minimi indicati in allegato (vedi allegato 3).
  Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Bellucci 1.41, Ravetto 1.50, Palmieri 1.2, Bellucci 1.46, Ferro 1.47, Palmieri 1.3, Ciaburro 1.49 e Lucaselli 1.48. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Pezzopane 1.17.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 1.54 e invita al ritiro, precisando che il parere è altrimenti da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Ianaro 1.12, Viscomi 1.28 Carnevali 1.26 e Versace 1.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gribaudo 1.13, Carnevali 1.29, Stumpo 1.36 e sull'emendamento Quartapelle 1.16, a condizione che per essi sia adottata l'identica riformulazione nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3).
  Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.27, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3) ed invita al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.55, precisando che altrimenti il parere da considerarsi contrario.
  Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Angiola 1.14, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3) ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Versace 1.5, Bellucci 1.38 e Angiola 1.15, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 1.30 e sull'emendamento Bellucci 1.39, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3) e invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Novelli 1.7, Bellucci 1.40 e Palmieri 1.8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Foscolo 1.51, al fine di effettuare un approfondimento sulle implicazioni di carattere finanziario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.52 e propone l'accantonamento dell'emendamento Carnevali 1.31.

  La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Siani 1.20 e gli identici emendamenti Mammì 1.9, Carnevali 1.21, Stumpo 1.32 e Bellucci 1.42 (vedi allegato 3).

  Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Rizzo Nervo 1.22, di cui è cofirmataria.

  La Commissione approva l'emendamento Rizzo Nervo 1.22 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Marialucia LOREFICE, presidente, nel ricordare che il relatore e la ministra Bonetti hanno proposto un'identica riformulazione di numerose proposte emendative relative al tema delle persone con disabilità, a partire dall'emendamento Lepri 1.23, avverte che tutti i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dei loro emendamenti.
  Al riguardo segnala che tali emendamenti, come riformulati, saranno posti in votazione dopo l'emendamento Bellucci 1.39.
  Avverte, quindi, che la Commissione procederà all'esame degli identici emendamenti Carnevali 1.24 e Stumpo 1.34 e dell'emendamento Panizzut 1.53, per i quali è stata proposta un'identica riformulazione.
  Avverte, altresì, che quest'ultima è stata accolta dai presentatori delle proposte emendative richiamate.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 1.24, Stumpo 1.34 e Panizzut 1.53 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.41, ritenendo utile specificare che i benefici previsti dal disegno di legge sono riconosciuti anche ai figli adottivi.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, ritiene incongruo inserire una specificazione di tale natura, osservando che la normativa italiana non prevede alcuna distinzione rispetto ai figli adottati e rilevando che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame potrebbe apparire addirittura discriminatoria nei confronti di questi ultimi.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.41.

  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.50.

  Antonio PALMIERI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, osservando che l'eliminazione della previsione che lega i benefici all'ISEE del nucleo familiare lascerebbe maggiori margini al Governo in sede di emanazione di decreti attuativi. Richiama in proposito le numerose critiche relative alla concreta applicazione dell'attuale strumento di valutazione della situazione economica familiare.

  Elena CARNEVALI (PD), nel riconoscere che è possibile ipotizzare alcuni correttivi relativamente allo strumento dell'ISEE, ricorda che molti benefici previsti dal provvedimento in esame prescindono dalla condizione economica delle famiglie e segnala che il collegamento con l'indicatore economico vigente è stato inserito anche nella legge relativa all'assegno unico e universale, approvata all'unanimità. Ritiene, inoltre, che non sarebbe opportuno prevedere principi di delega troppo discrezionali.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento 1.2 a sua prima firma.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), manifestando apprezzamento per il contenuto dell'emendamento appena ritirato dal collega Palmieri, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.46, che propone di utilizzare in luogo dell'ISEE il cosiddetto Fattore Famiglia. Ritiene, infatti, sbagliato non tenere adeguatamente conto del numero dei figli per l'erogazione dei benefici e ricorda che l'attuale indicatore economico presenta molti limiti, a partire da quello relativo all'inserimento della prima casa tra i fattori di valutazione. Auspica, pertanto, un ripensamento rispetto al parere espresso dal relatore e dalla ministra Bonetti.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.46.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ferro 1.47, di cui è cofirmataria, volto a legare l'erogazione dei benefici al reddito familiare e non all'ISEE, segnalando che il tema è stato proposto da molte associazioni di genitori.

  Stefano LEPRI (PD) ritiene doveroso precisare che l'ISEE rappresenta un importante strumento di valutazione della condizione economica delle famiglie, tenendo esso conto non solo del reddito delle stesse ma anche del patrimonio. Ricorda che tale ultimo fattore viene considerato in maniera ponderata, anche sulla base dei componenti del nucleo familiare, in base alla cosiddetta scala di equivalenza, e che per la prima casa sono previste franchigie rilevanti.
  Sottolinea, pertanto, che l'indicatore della situazione economica equivalente rappresenta un valido meccanismo per evitare che forme di evasione o elusione fiscale portino alla concessione di benefici che dovrebbero essere riservati alle fasce più deboli della popolazione.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ricorda che per il gruppo parlamentare al quale lei stessa appartiene le iniziative di contrasto alla denatalità dovrebbero prescindere dai livelli reddituali, essendo la promozione di un maggior numero di nascite un obiettivo prioritario per il Paese.

  Maria Chiara GADDA (IV) segnala che la normativa recentemente introdotta sull'assegno unico universale ha ampliato in maniera consistente la platea dei beneficiari senza far venir meno il principio della proporzionalità degli interventi.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.47.

  Antonio PALMIERI (FI) propone di rivedere il parere espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.3, ritenendo che la soppressione della parola «altresì» in relazione al collegamento tra benefici alle famiglie e numero dei figli potrebbe contribuire a semplificare la formulazione della norma.

  La ministra Elena BONETTI segnala che non tutte le misure di sostegno previste dalla legge delega possono essere legate al numero dei figli, citando, a titolo di esempio, quelle volte a garantire l'accesso ai servizi socio-educativi per l'infanzia.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento 1.3 a sua prima firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro 1.49.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lucaselli 1.48, avente la finalità di introdurre una riforma fiscale che tenga maggiormente conto del contesto familiare del contribuente.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.48.
  La Commissione approva, quindi, l'emendamento Panizzut 1.54 (vedi allegato 3).

  Angela IANARO (M5S) invita ad una riflessione sul contenuto del proprio emendamento 1.12, osservando che il contrasto agli stereotipi di genere rappresenterebbe un elemento essenziale per assicurare le finalità alla base del provvedimento in esame. Segnala, infatti, che un'azione educativa in tal senso rappresenterebbe un valido strumento di correzione rispetto a molte criticità.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, nel ricordare di avere proposto una riformulazione relativa alla medesima disposizione su cui interviene l'emendamento in discussione, che menziona esplicitamente la parità tra i sessi, ritiene che ciò possa ampiamente ricomprendere anche il tema degli stereotipi di genere.

  Angela IANARO (M5S), pur osservando che, a suo avviso, il concetto di parità tra i sessi non esclude l'utilità di un riferimento al contrasto agli stereotipi di genere, ritira il proprio emendamento 1.12.

  Elena CARNEVALI (PD) sollecita una riconsiderazione dell'invito al ritiro espressa relazione all'emendamento Viscomi 1.28, di cui è cofirmataria, osservando che potrebbe essere eventualmente ricompreso nella riformulazione proposta per altri emendamenti.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, rileva che l'emendamento richiamato dalla collega Carnevali propone la soppressione della parte della norma relativa alla promozione del lavoro femminile e contiene un riferimento alla contrattazione collettiva.

  Maria Chiara GADDA (IV) osserva che il tema della contrattazione collettiva può essere più opportunamente affrontato in sede di esame delle proposte emendative relative all'articolo 5.

  La ministra Elena BONETTI concorda con quanto affermato dalla deputata Gadda.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, ribadisce la richiesta di ritiro dell'emendamento Viscomi 1.28.

  Elena CARNEVALI (PD), acconsentendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento Viscomi 1.28, di cui è cofirmataria, riservandosi di approfondire il tema per proporre eventuali modifiche nel corso dell'esame in Assemblea. Ritira, altresì, l'emendamento 1.26 a sua prima firma.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento Versace 1.4, riservandosi di riproporre proposte di modifica nelle successive fasi dell'esame del provvedimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione degli identici emendamenti Gribaudo 1.13, sottoscritto dalla deputata Pini, Carnevali 1.29 e Stumpo 1.36 e dell'emendamento Quartapelle 1.16, sottoscritto dalla deputata Pini.

  La Commissione identici emendamenti Gribaudo 1.13, Carnevali 1.29, Stumpo 1.36 e Quartapelle 1.16 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.27.

  La Commissione approva l'emendamento Carnevali 1.27 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.55, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.55.

  Giuditta PINI (PD) e Antonio PALMIERI sottoscrivono l'emendamento Angiola 1.14 e ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Angiola 1.14 (Nuova formulazione), fatto proprio dai deputati Pini e Palmieri.

  Antonio PALMIERI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Versace 1.5, di cui è cofirmatario, evidenziando l'importanza di dare un segnale di attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono funzioni di cura familiare.

  Lisa NOJA (IV), nel dichiarare di comprendere le motivazioni alla base della proposta avanzata dal collega Palmieri, ricorda che il tema dei caregiver è oggetto di una proposta di legge all'esame del Senato. Nel segnalare che uno degli obiettivi alla base del provvedimento in discussione è quello di semplificare la normativa esistente, reputa che l'inserimento di disposizioni suscettibili di sovrapporsi ad altre proposte all'esame del Parlamento rappresenterebbe un passo indietro in tal senso.

  Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento Versace 1.5 di cui è cofirmatario.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.38, evidenziando che il sostegno all'acquisto di prodotti e servizi culturali da parte delle famiglie rappresenterebbe un importante contributo al processo educativo dei minori. Ricorda che una valida formazione culturale rappresenta un fattore essenziale per il futuro del Paese. Invita, pertanto, a riconsiderare il parere espresso.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.38.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 1.15: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30 proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Pini 1.30 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 1.39, pur osservando di ritenere più completo il testo originario in quanto contenente un riferimento anche ad altre realtà, quali le imprese sociali e le start-up innovative.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame costituisce una legge di delega e che non appare opportuno, a suo parere, introdurre in tale sede disposizioni troppo specifiche.

  La Commissione approva l'emendamento Bellucci 1.39 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Marialucia LOREFICE, presidente, pone in votazione l'identica riformulazione, proposta dal relatore, dei numerosi emendamenti relativi al tema delle persone con disabilità, accolta dai rispettivi presentatori.

  La Commissione gli identici emendamenti Lepri 1.23, Stumpo 1.33, Mammì 1.10, Gemmato 1.43, Stumpo 1.35, Bellucci 1.44, Mammì 1.11, Pini 1.25, Noja 1.18, Versace 1.1 e.1.6, Gemmato 1.45 e Stumpo 1.37 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Marialucia LOREFICE, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

XII Commissione - mercoledì 16 giugno 2021

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: adozione aggiungere le seguenti: , il riordino e il potenziamento.
1.20. Siani, Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa aggiungere le seguenti: e inclusiva.
*1.9. Mammì.
*1.21. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri, Pezzopane.
*1.32. Stumpo.
*1.42. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa dei bambini e aggiungere le seguenti: per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria.
1.22. Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Carnevali, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa dei bambini e dei giovani aggiungere le seguenti: , i compiti di cura dei propri membri fragili, con disabilità o non autosufficienti,.
1.23. Lepri, Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , in particolare quello femminile.
*1.24. Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.
*1.34. Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: , in particolare quello femminile con le seguenti: di entrambi i genitori.
1.53. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i compiti di cura dei propri membri fragili, con disabilità o non autosufficienza.
*1.33. Stumpo.
*1.10. Mammì.
*1.43. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, lettera a), e ovunque essa ricorra nel testo, dopo la parola: figli aggiungere le seguenti: , anche adottivi,.
1.41. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.
1.50. Ravetto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
1.2. Palmieri, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con le seguenti: sul Fattore Famiglia.
1.46. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con le seguenti: sul reddito familiare.
1.47. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: altresì.
1.3. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del carico di cura, incrementando i coefficienti relativi ai componenti con disabilità o non autosufficienza.
*1.35. Stumpo.
*1.44. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e incrementando i coefficienti relativi ai componenti con disabilità o non autosufficienza.
1.11. Mammì.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle eventuali persone con disabilità presenti all'interno del nucleo familiare.
1.25. Pini, Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'eventuale condizione di disabilità.
1.18. Noja.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in particolare di figli con disabilità.
1.1. Versace, Palmieri, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito.
1.49. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una «no tax area famiglia» e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.
1.48. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che, ai fini dell'accesso alle misure previste dalle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, la condizione di nucleo familiare possa essere dedotta dalle risultanze anagrafiche o dalla sussistenza tra il genitore e l'altra figura adulta di riferimento per il minore di un legame stabile, anche indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di filiazione, anche adottiva, tra uno dei due adulti di riferimento e il minore.
1.17. Pezzopane, Boldrini, Cenni, Gribaudo.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: la genitorialità e.
1.54. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: combattendo gli stereotipi di genere e.
1.12. Ianaro.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: l'occupazione femminile fino a: incentivare il con le seguenti: la conciliazione e la condivisione dei ruoli anche attraverso l'armonizzazione dei tempi di lavoro, a tal fine favorendo la contrattazione collettiva anche aziendale, nonché l'incentivazione del.
1.28. Viscomi, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: femminile.
1.26. Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: femminile, aggiungere le seguenti: nonché la riduzione del gap retributivo.
1.4. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: agile o flessibile.
*1.13. Gribaudo.
*1.29. Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Pezzopane.
*1.36. Stumpo.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: agile o.
1.16. Quartapelle Procopio, Gribaudo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ad armonizzare i tempi familiari e di lavoro con le seguenti: a conciliare i tempi familiari di vita e di lavoro, la equa condivisione di responsabilità tra i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.
1.27. Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il lavoro del aggiungere la seguente: genitore.
1.55. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con strumenti di incentivazione fiscale che favoriscano il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità.
1.14. Angiola, Costa.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad agevolare le lavoratrici e lavoratori che svolgono funzioni di cura familiare.
1.5. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) promuovere iniziative in favore delle famiglie con figli con disabilità, anche attraverso l'implementazione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro con quelli di cura del figlio con disabilità.
1.6. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: spese sostenute dalle famiglie aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'acquisto di prodotti o servizi culturali,.
1.38. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di progressività.
1.15. Angiola, Costa.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) riordinare e coordinare le misure organizzative, di semplificazione e di comunicazione rendendo effettivo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dai rispettivi decreti attuativi.
1.30. Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1.39. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) siano garantite, nel rispetto del principio di eguaglianza, anche alle persone con disabilità e parametrate ai loro bisogni, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
1.45. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) siano messe a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
1.37. Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) assicurare un incremento stabile delle risorse del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo che le risorse non utilizzate restino comunque nelle disponibilità del medesimo Fondo;.
1.7. Novelli, Palmieri, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega.
1.40. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo comunque un miglioramento dei benefici per tutte le famiglie con figli rispetto alle misure di favore previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1.8. Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere che gli importi delle somme e dei benefici economici erogati ai sensi della presente legge e dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa non siano considerati:

    1) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    2) ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

    3) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge.
1.51. Foscolo, Panizzut, Boldi, Sutto, De Martini, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.
1.52. Zanella, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) rafforzare e potenziare le attività territoriali dei consultori familiari così come previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
1.31. Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.8. Il Relatore.
*2.9. Stumpo.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Istituzione del reddito per l'infanzia).

  1. Al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, per un importo di 400 euro per dodici mensilità, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
  4. L'assegno di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo, e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-bis.
(Istituzione del reddito di gioventù)

  1. È riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del venticinquesimo anno d'età per un importo di 250 euro per dodici mensilità, su richiesta dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto fino al compimento del venticinquesimo anno di età
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  4. L'assegno di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo, e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2.19. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: comunque non oltre il con le seguenti: fino al.
2.17. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
2.18. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i figli successivi al quarto, l'importo dell'assegno è maggiorato del 40 per cento.
2.20. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: settimo con la seguente: primo.
2.21. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del numero dei figli in fascia d'età soggetta ad obbligo di istruzione.
2.22. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera l), dopo la parola: incrementato aggiungere le seguenti: di almeno un terzo.
2.23. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) l'importo dell'assegno universale non può in ogni caso essere inferiore all'importo complessivo delle misure a sostegno della famiglia di cui i beneficiari godevano prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2.16. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

  1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.
  2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti,
adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.
  3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

   a) 1 per il primo percettore di reddito;

   b) 0,65 per il coniuge;

   c) 0,5 per il primo figlio;

   d) 1 per il secondo e il terzo figlio;

   e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

  4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
  6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
  7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
2.01. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
3.1. Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, dopo le parole: con il Ministro dell'istruzione aggiungere le seguenti: con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità.
3.24. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

  Al comma 1, dopo le parole: per il riordino aggiungere le seguenti: e il rafforzamento.
3.23. Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e per l'educazione, anche non formale, con le seguenti: per l'educazione, la formazione e l'istruzione.
3.15. Ianaro.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali.

  Conseguentemente:

   alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   alla lettera e), dopo le parole: viaggi di istruzione aggiungere le seguenti: , servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3.56. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per l'inclusione scolastica e sociale in caso di condizione di disabilità.
3.39. Noja.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , in forma progressiva,.
3.19. Angiola, Costa.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il conseguimento degli obiettivi strategici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3.61. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in presenza di condizioni di disabilità.
*3.44. Stumpo.
*3.13. Mammì.
*3.25. Carnevali, Lepri, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.
*3.57. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere nonché favorire il ricorso a piani territoriali integrati al fine di contrastare la povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, come le periferie urbane e le aree interne individuate sulla base dei parametri e degli indicatori definiti da Istat in base al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, favorendo, in tal modo, la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana volti a recuperare spazi pubblici abbandonati da destinare ad attività educative e culturali gratuite per bambini e adolescenti al fine di garantire e perseguire l'inclusione sociale.
3.22. Lattanzio, Siani.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) rilanciare il Piano Straordinario dei Servizi socio Educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ulteriore misura per promuovere lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi con interventi mirati per la costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia, favorendo le aree svantaggiate del Mezzogiorno e contrastando gli squilibri nel territorio nazionale.
3.16. Ianaro.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, erogati nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
3.64. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) promuovere il rafforzamento in tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia;

   c-bis) prevedere l'incremento delle misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche l'intero ammontare del costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dall'ordinamento vigente, di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia nonché a prevedere, in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, una parte di quota da destinare ai comuni e alle regioni al fine di incrementare l'offerta dei servizi, ridurre le liste di attesa e i costi di gestione dei servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di Enti del Terzo settore;

   c-ter) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante l'introduzione di servizi di supporto individuale, quali quelli di baby-sitting, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni.
3.26. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere il potenziamento in tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), sostituire le parole: misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli con le seguenti: servizi e misure di sostegno alle famiglie per i figli.
3.27. Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere il potenziamento in tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli.
3.45. Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e delle scuole dell'infanzia aggiungere le seguenti: secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente.
3.29. Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e delle scuole dell'infanzia aggiungere le seguenti: , il costo delle prestazioni erogate da personale direttamente incaricato dalla famiglia, asili familiari, Tagesmutter, centri di custodia oraria e altri servizi analoghi, comunque denominati.
3.62. Tiramani, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: servizi di supporto aggiungere la seguente: individuale.
*3.28. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Pezzopane.

*3.46. Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché prevedere in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano una parte di quota da destinare ai comuni e alle regioni al fine di incrementare l'offerta dei servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di enti del Terzo settore.
3.30. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto dei bisogni specifici nel caso di condizioni di disabilità.
3.40. Noja.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le famiglie con figli con disabilità.
3.2. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere che tali servizi per la prima infanzia siano erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di considerare le varie esigenze dei genitori, ottimizzare i costi e coinvolgere attivamente i fruitori e la comunità locale.
3.21. Lepri, Delrio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Siani, Viscomi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) l'assegno unico universale di cui alla legge n. 46 del 1° aprile 2021 può, per una quota non superiore a un terzo, essere destinato, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi e previo consenso di chi percepisce l'assegno, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta nessun'altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno unico e universale.
3.31. Siani, Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Viscomi, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere ulteriori benefici fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
3.43. Toccafondi, Noja.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere misure di sostegno, servizi di supporto e contributi vincolati allo scopo destinati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese spese di diagnosi e cura, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ed anche nell'eventuale frequenza e percorso universitario o di formazione, entro i 25 anni, o fino al completamento di essi.
3.48. Stumpo.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere misure di sostegno, servizi di supporto e contributi vincolati destinati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese le spese di diagnosi e cura, al fine di sostenere il completamento della scuola secondaria di secondo grado ed anche all'eventuale frequenza di un percorso universitario o di formazione.
3.32. Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere misure di sostegno, servizi di supporto e contributi vincolati destinati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese spese di diagnosi e cura, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
3.58. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento o con patologie invalidanti, comprese la cura e la riabilitazione, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
3.41. Noja.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli con le seguenti: servizi e misure di sostegno alle famiglie per i figli.
3.47. Stumpo.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: , fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
3.63. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e graduando dette misure di sostegno secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3.3. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando tutti i servizi previsti dalla normativa vigente in maniera specifica per la disabilità.
3.4. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese relative alla prevenzione e alla cura dei disturbi del comportamento alimentare, in particolare nei bambini e negli adolescenti, tenuto conto dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione».
3.9. Cancelleri.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: di arte aggiungere le seguenti: , di teatro.
3.33. Rizzo Nervo, Pini, Carnevali, Siani, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le spese aggiuntive necessarie per servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità, ed anche nella frequenza e percorso universitario o di formazione, entro i 25 anni, o fino al completamento di essi.
*3.50. Stumpo.
*3.59. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le spese aggiuntive necessarie per servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità, anche per quanto riguarda la frequenza a un corso universitario o a un percorso di formazione.
3.34. Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per attività riabilitative, terapeutiche e ricreative destinate a figli con disabilità.
3.5. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto altresì delle esigenze specifiche in caso di disabilità.
3.42. Noja.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.
*3.49. Stumpo.
*3.17. Ianaro.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) razionalizzare misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già adottate, quali la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;.
3.35. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: libri: aggiungere le seguenti: anche su supporto digitale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse le spese aggiuntive necessarie per accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità.
*3.36. Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Pezzopane.
*3.52. Stumpo.
*3.60. Gemmato, Bellucci.
*3.14. Mammì.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.
**3.18. Ianaro.
**3.51. Stumpo.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) incentivare la mobilità giovanile attraverso il trasporto ferroviario regionale, interregionale e ad alta velocità stipulando specifiche convenzioni per l'utilizzo gratuito da parte dei nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico con Isee inferiore a 30.000 euro.
3.8. Scagliusi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico.
3.12. Barzotti.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere, per i minori di età il cui nucleo familiare beneficia dell'assegno universale, un bonus mensile da utilizzare per attività, progetti, corsi volti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere. Tali attività possono anche essere realizzate presso gli istituti scolastici in collaborazione con i servizi sociali comunali e possono integrare l'offerta formativa annuale.
3.67. Gallo, Grippa.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:

   g) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico universale, di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;

   g-bis) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico.
3.37. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: per la scuola aggiungere le seguenti: primaria e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.
3.54. Stumpo.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.
3.53. Stumpo.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere, in particolare, la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo.
3.66. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
3.38. Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera i), dopo la parola: denaro aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio di progressività,.
3.20. Angiola, Costa.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) prevedere apposite clausole di salvaguardia, al fine di garantire che i benefici e le prestazioni di cui al presente comma a favore delle famiglie con figli, siano comunque maggiori dei benefici e delle misure di favore previste dalla normativa vigente per i medesimi soggetti.
3.6. Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle regioni e agli enti locali spetta il compito di:

   a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

   b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19:30;

   c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

   d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della Tagesmutter.
3.65. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. I contributi, le misure di sostegno diretto e le prestazioni di cui al comma 2, non sono conteggiati:

   a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

   c) ai fini dell'eventuale erogazione del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3.7. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro sei mesi.
4.1. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
*4.30. Stumpo.
*4.36. Menga.
*4.49. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.
*4.13. Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Pini, Pezzopane.
*4.48. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di paternità con le seguenti: , di paternità e per la malattia del figlio.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo per la malattia del figlio, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di venti giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni;

   b) prevedere che per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.;

   al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: ai commi 2, 3 e 3-bis;

   alla rubrica, sostituire le parole: e di paternità con le seguenti: , di paternità e per la malattia del figlio.
4.8. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, salvo disposizioni di maggior favore.
*4.14. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Pezzopane.
*4.31. Stumpo.
*4.39. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: congedi parentali, aggiungere le seguenti: garantisce che essi vengano riconosciuti sino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età e.
4.27. Moretto, Noja.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) prevedere progressivamente per i genitori lavoratori la possibilità di poter usufruire dei congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.
4.15. Pezzopane, Siani, Carnevali, Pini, Lepri, Rizzo Nervo.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità post partum fino a 180 giorni.
4.51. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e,.
4.16. Carnevali, Siani, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza, con le con la seguente: nelle.
4.37. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: con le esigenze del datore di lavoro e,.
4.32. Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: comparativamente.
4.2. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo ai nuclei familiari monogenitoriali.
4.44. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave.
4.38. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste.
4.47. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) garantire un'indennità pari al 90 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste.
4.42. Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all'ottanta per cento.
4.52. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, di permessi orari retribuiti, al fine di assicurare, durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica, la partecipazione ai colloqui con gli insegnanti e alle iniziative scuola/famiglia.
4.17. Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: genitori e aggiungere, in fine, le seguenti: , anche ove ai colloqui e alle altre attività collegate al percorso di crescita prenda parte una persona che sia o sia stata convivente con il minore e con il genitore, su delega del medesimo.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera c), dopo la parola: genitore aggiungere le seguenti: , ovvero alla persona che sia o sia stata convivente con il minore e con il genitore,;

   al comma 3, lettera b), dopo la parola: lavoratore aggiungere le seguenti: , dell'altro genitore legale ovvero della persona che sia o sia stata convivente con il minore e il genitore.;

   al comma 3, lettere c), d) ed e), sostituire le parole: di paternità con le seguenti: di cui alla lettera b).
4.12. Pezzopane, Boldrini, Cenni, Gribaudo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: venti ore.
4.45. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: quindici ore.
*4.40. Bellucci, Varchi, Gemmato.
*4.33. Stumpo.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: nel corso dell'anno aggiungere le seguenti: per ciascun figlio.
4.18. Rizzo Nervo, Pini, Siani, Carnevali, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) stabilire un periodo minimo, non inferiore a 12 settimane, di congedo parentale facoltativo non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, a cui aggiungere ulteriori 12 settimane, liberamente condivise tra i due genitori, ottenibili esclusivamente previo utilizzo delle prime 12 settimane previste per ciascuno dei genitori.
4.10. Angiola, Costa.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) stabilire un periodo minimo di congedo parentale, non inferiore a quattro mesi nel caso di figli con disabilità e non inferiore a due mesi per tutti gli altri casi, non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio.
4.4. Versace, Bagnasco, Palmieri, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a due mesi con le seguenti: non inferiore a quattro mesi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con contestuale aumento del periodo totale a dodici mesi e incremento della copertura retributiva.
4.34. Stumpo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio con le seguenti: per ciascun figlio, naturale, in affido o adottato, non cedibile all'altro genitore.
4.3. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori.
4.28. Moretto, Noja.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge.
4.43. Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente indennizzato e aggiuntivo rispetto alle misure esistenti.
4.23. Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai liberi professionisti.
4.25. Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   e) prevedere il riconoscimento, a richiesta, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

   f) stabilire il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore.
4.5. Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) introdurre in via sperimentale la possibilità di accedere a regimi di lavoro agevolato temporaneo, secondo quanto deciso in sede di contrattazione collettiva e aziendale. A tal fine prevedere un regime temporaneo di lavoro a tempo parziale, a termine, agile o ripartito legato a specifiche esigenze familiari delle lavoratrici, disponendo per tali periodi reversibili, legati alle esigenze familiari della madre lavoratrice, una contribuzione figurativa, e, per i datori di lavoro privati che avviano percorsi di sperimentazione del regime di lavoro agevolato, di poter beneficiare di un'esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali a carico loro e del lavoratore per le mensilità di lavoro agevolato concesso, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
4.6. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere progressivamente un incremento della copertura retributiva dei congedi parentali.
4.24. Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Siani, Pezzopane.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e prevedendone il progressivo incremento fino a 90 giorni lavorativi entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
*4.19. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri, Pezzopane.
*4.20. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere un significativo aumento del periodo di congedo obbligatorio dei padri che favorisca la paritaria distribuzione del lavoro di cura in ambito familiare.
4.35. Stumpo.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: in via permanente.
4.7. Novelli, Bond, Versace, Palmieri, Bagnasco, Brambilla.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: non inferiore a dieci giorni lavorativi con le seguenti: compresa fra i dieci e i centoventi giorni lavorativi.
4.9. Gribaudo.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: centoventi giorni.
4.21. Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: novanta giorni.
4.22. Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
*4.11. Angiola, Costa.

*4.29. Noja.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni lavorativi con le seguenti: venti giorni lavorativi.
4.41. Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni lavorativi con le seguenti: quindici giorni lavorativi.
4.46. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio.
4.50. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere misure che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
4.26. Noja.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico sulla maternità e paternità)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. È concessa la fruizione dei permessi di cui al comma 1 anche al coniuge, al convivente stabile o ad un affine, entro il secondo grado, della donna in stato di gravidanza per il suo accompagnamento, documentato dal medico curante iscritto al Servizio sanitario nazionale, in occasione di visite o esami prenatali.
   2-ter. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 2-bis, i lavoratori presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami a cui deve essere sottoposta la donna in stato di gravidanza.».
4.01. Mammì.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

  1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge 184 del 1983, è riconosciuto un bonus nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.
  2. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.
4.02. Bellucci, Gemmato.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro sei mesi.
5.1. Palmieri, Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
5.32. Menga.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) prevedere l'aumento delle detrazioni Irpef, l'aumento del limite di reddito complessivo o la deducibilità, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti che prestano assistenza alla persona, assunti con contratto di lavoro subordinato o che acquistano servizi di cura alla persona da imprese sociali con particolare rilievo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti;

   a-bis) prevedere una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per i lavoratori dipendenti, assunti con contratti di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici tenendo conto dell'ISEE.
5.17. Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire lettera a) con la seguente:

   a) aumentare le vigenti quote di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare con particolare rilievo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti.
5.29. Stumpo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) aumentare le quote di detraibilità e deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, con particolare rilievo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti.
5.36. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere la totale deducibilità del costo del lavoro domestico, sia della parte contributiva che retributiva.
5.15. De Luca.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: una riforma organica del lavoro domestico, prevedendo altresì.
5.4. Barzotti.

  Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: una percentuale con le seguenti: un aumento della percentuale.
5.18. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , della presenza di figli minorenni e della condizione di disabilità di uno o più membri del nucleo familiare.
5.25. Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere, a carico dell'INPS, l'erogazione di una indennità mensile integrativa della retribuzione a beneficio della donna lavoratrice, per un periodo non superiore a tre mesi, a decorrere dal rientro al lavoro dopo la cessazione del congedo obbligatorio.
5.20. Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la possibilità di corrispondere l'agevolazione di cui alla lettera a) anche sotto forma di incentivo diretto, mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata.
5.40. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.
5.19. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità.
5.45. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali.
5.44. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al part-time.
5.42. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neo mamme o giovani donne.
5.43. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: , nel caso in cui l'aspetto retributivo non fosse già regolato contrattualmente,.
5.12. Ianaro.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , introducendo previsioni di maggior favore per il congedo fruito dalla figura paterna.
5.30. Stumpo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dei figli di persona che sia o sia stata convivente con il lavoratore.
5.14. Pezzopane, Boldrini, Cenni, Gribaudo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui rientrano dal lavoro dopo il congedo obbligatorio.
5.27. Moretto, Noja.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere una specifica disciplina del trattamento economico e previdenziale dell'astensione dal lavoro per malattia dei figli nel settore privato al fine di assicurare l'erogazione di una quota della retribuzione giornaliera normalmente spettante, al fine di conseguire una progressiva equiparazione del trattamento retributivo con quello spettante, a legislazione vigente, lavoratore dipendente del settore pubblico.
5.21. Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
5.26. Fregolent, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) introdurre uno sgravio contributivo di almeno tre anni a favore dei datori di lavoro per ogni donna dipendente che sia andata in maternità, entro tre anni dall'assunzione, e rientrata al lavoro.
5.37. Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate.
5.28. Fregolent, Noja.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al potenziamento di attività formative dedicate all'imprenditoria femminile con particolare attenzione ai temi dell'Information and Communications Technology (ICT), della finanza e dell'accesso al credito.
5.35. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, destinata a favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
5.2. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere l'estensione dei requisiti temporali per le attuali misure di decontribuzione per le imprese che assumono donne, di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dimezzando i requisiti minimi di durata del periodo di disoccupazione per accedervi.
5.13. Angiola, Costa.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere un incentivo post-maternità per le lavoratrici che rientrano al lavoro o iniziano un nuovo impiego dopo aver usufruito del congedo di maternità, entro il compimento del primo anno di età del bambino. L'incentivo ha durata fino a 30 mesi e consta di un sostegno al reddito pari al 30 per cento dal primo figlio, con tetto a 5 mila euro, al 35 per cento dal secondo figlio, con tetto a 6 mila e 500 euro, e 40 per cento a partire dal terzo figlio, con tetto a 8 mila euro.
5.46. Angiola, Costa.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere benefici economici, incentivi e altre agevolazioni a favore dei genitori con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ulteriori a quelli previsti dalla normativa vigente, finalizzati ad assicurare loro pari opportunità nella crescita dei figli.
5.41. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere misure di intervento volte a contrastare la discriminazione multipla a cui sono soggette le minori e le donne con disabilità attraverso un effettivo inserimento nel mercato del lavoro anche con riguardo alla normativa sui congedi di maternità e alla flessibilità degli orari.
5.24. Carnevali, Siani, Pini, Lepri, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere l'omogeneizzazione delle tutele per la maternità e la paternità tra soggetti titolari di partite IVA e lavoratrici e lavoratori dipendenti anche rivedendo i criteri di calcolo dell'indennità di maternità per le libere professioniste iscritte alle Casse di previdenza privata.
5.5. Barzotti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) potenziare il ruolo e il coinvolgimento della consigliera di parità provinciale con opportuni stanziamenti economici, affinché la stessa possa supportare le lavoratrici durante il periodo di maternità e, soprattutto, al loro rientro a lavoro.
5.9. Barzotti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere un credito di imposta per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda.
5.3. Bagnasco, Palmieri, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
5.34. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) costituire un fondo assistenza per donne vittime di violenza e per cause di lavoro in materia di discriminazioni, mobbing e straining che fornisca un servizio integrato psico-giuridico anche precontenzioso.
5.11. Barzotti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere che l'INPS provveda direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di impresa che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiori a nove.
5.22. Pini, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore.
*5.23. Lepri, Siani, Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.
*5.31. Gadda.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) generalizzare l'erogazione diretta da parte dell'INPS delle indennità sostitutive di lavoro relative alle prestazioni di congedo di maternità o parentale.
5.10. Barzotti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi.
5.38. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere uno sgravio contributivo per le donne che rientrano in servizio presso il proprio posto di lavoro a seguito di una gravidanza.
5.39. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico.
5.33. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) promuovere il sostegno alla formazione finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.
5.7. Barzotti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere l'introduzione di misure premiali per le aziende che rimuovono le disparità salariali.
5.6. Barzotti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) avviare una fase sperimentale di adozione del curriculum anonimo.
5.8. Barzotti.

  Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
5.16. Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per incentivare l'occupazione giovanile)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro giovanile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'erogazione di un contributo mensile alle imprese che selezionano giovani inattivi, ovvero cittadini tra i 16 e i 29 anni di età disoccupati e non iscritti a nessun tipo di corso di studio, per un periodo di formazione e lavoro tra i 3 e i 9 mesi, a condizione di non sostituire rapporti di lavoro in essere;

   b) riformare il programma «Garanzia Giovani» istituito dal decreto-legge n. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in linea con la proposta di raccomandazione della Commissione Europea COM(2020)276 prevedendo l'anticipo di parte delle erogazioni per evitare problemi di liquidità ai giovani appartenenti alle famiglie economicamente più svantaggiate;

   c) contrastare il fenomeno dei tirocini non retribuiti in linea con la risoluzione del Parlamento Europeo COM(2020)276, prevedere un rimborso spese minimo per i tirocini curriculari e introdurre un limite massimo alla durata dei tirocini extra-curriculari a 3 mesi con una sola possibilità di rinnovo;

   d) riformare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante semplificando i numerosi oneri burocratici vigenti.

  3. I benefìci di cui al comma 2 sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.
5.01. Ungaro, Noja.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro sei mesi.
6.1. Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
6.29. Menga.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale.
6.37. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere un sostegno all'autonomia educativa di 200 euro mensili da erogare a tutti i giovani tra i 19 e i 23 anni iscritti all'università, ad un istituto tecnico superiore o a un corso di formazione breve, in modo condizionato alla presentazione di documenti attestanti la partecipazione attiva al corso di studi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere un sostegno all'autonomia abitativa di 200 euro mensili da erogare a tutti i giovani che lavorano o studiano in un Comune diverso da quello di residenza della famiglia e che sono titolari di un contratto di locazione;

   sopprimere la lettera c);

   aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) prevedere un sostegno all'autonomia economica dei giovani, con l'azzeramento totale dell'Irpef per i giovani fino a 25 anni e la riduzione al 50 per cento per i giovani fino a 30 anni.
6.11. Angiola, Costa.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie con le seguenti: misure di sostegno diretto alle famiglie, in forma di bonus direttamente spendibile.
*6.36. Boldi, Panizzut, Sutto, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
*6.13. Lattanzio.

*6.2. Palmieri, Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie aggiungere le seguenti: ovvero benefici diretti.
6.25. Toccafondi, Noja.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: libri di testo universitari aggiungere le seguenti: anche su supporto digitale.
*6.9. Mammì.
*6.26. Stumpo.
*6.14. Siani, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Pezzopane.
*6.30. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: una rimodulazione delle misure previste dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) e lettera i-sexies.01), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, attinente alle.
6.8. Ianaro.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: contratto di locazione aggiungere le seguenti: regolarmente registrato e dopo le parole: iscritti a corsi universitari aggiungere le seguenti: in qualità di studenti fuori sede.
6.27. Stumpo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali, o altri operatori, in caso di disabilità.
6.10. Mammì.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse le spese necessarie per accompagnatori o assistenti personali in caso di disabilità.
6.31. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la locazione aggiungere le seguenti: e l'acquisto e sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
6.34. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la locazione aggiungere le seguenti: e l'acquisto.
6.35. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2 lettera c), dopo le parole: abitazione principale aggiungere le seguenti: o per l'acquisto della prima casa.
6.16. Pini, Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quarantadue anni.
6.33. Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quarant'anni.
6.12. Quartapelle Procopio, Gribaudo.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , delle famiglie con genitore unico di età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda con uno o più figli a carico nonché dei giovani, singoli, di età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda.
6.6. Martinciglio, Barzotti.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per progetti di vita in autonomia abitativa o coabitazione per persone con disabilità, senza limite di età.
*6.28. Stumpo.
*6.15. Rizzo Nervo, Pini, Siani, Carnevali, Lepri, Pezzopane.
*6.32. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   d) prevedere agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e dei giovani con disabilità, con particolare riferimento alle politiche abitative;

   e) prevedere detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per consentire la frequenza di corsi di studi universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, da parte dei figli con disabilità.
6.17. Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere l'erogazione di un contributo in favore dei soggetti nati nel territorio nazionale e ai cittadini italiani che hanno adempiuto all'obbligo formativo mediante la frequenza per almeno cinque anni di istituti scolastici nel medesimo territorio al compimento della maggiore età, vincolato alla spesa in corsi di formazione, progetti imprenditoriali o altre iniziative idonee a rafforzare percorsi di autonomia individuale.
6.19. Ungaro, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere l'accesso da parte di cittadini lavoratori che non hanno compiuto i trentasei anni di età a strumenti finanziari garantiti dallo Stato che prevedano di contenere l'anticipo richiesto sui mutui ipotecari pari entro un massimo del 5 per cento del valore dell'immobile, tenendo conto dell'ISEE, della natura del contratto di impiego ed entro un limite massimo del valore dell'immobile.
6.21. Ungaro, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese da parte di cittadini che non hanno compiuto i trentasei anni di età e al sostegno della loro attività per i primi due anni.
6.20. Ungaro, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere l'erogazione di un contributo per la locazione di immobile adibito ad abitazione principale in favore di studenti, ricercatori universitari, tirocinanti, percettori di Naspi o DIS-COLL, titolari di contratto di apprendistato che non hanno compiuto trentasei anni di età, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.
6.18. Ungaro, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere l'erogazione di un contributo mensile alle imprese che selezionano giovani inattivi, ovvero cittadini tra i 16 e i 29 anni di età disoccupati e non iscritti a nessun tipo di corso di studio, per un periodo di formazione e lavoro tra i 3 e i 9 mesi, a condizione di non sostituire rapporti di lavoro in essere.
6.22. Ungaro, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere l'accesso da parte di cittadini lavoratori che non hanno compiuto i trentasei anni di età a mutui ipotecari garantiti in misura non inferiore all'80 per cento, tenendo conto dell'ISEE, della natura del contratto di impiego ed entro un limite massimo del valore dell'immobile.
6.23. Ungaro, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli alle scuole pubbliche paritarie, in quanto facenti parte a pieno titolo del sistema nazionale di formazione e di istruzione, come stabilito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
6.3. Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.
6.5. Giarrizzo, Alaimo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.
6.4. Novelli, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione della Giornata della vita nascente)

  1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale «Giornata della vita nascente», al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.
  2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazione e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.
  3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.
6.02. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:

   «c-quater) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto;»;

   b) al comma 1, dopo la lettera i-quinquies), è aggiunta la seguente:

   «i-quinquies.1) le spese sostenuta dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per la l'iscrizione dei figli ai centri estivi;»;

   c) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successi alla data del parto.».
6.03. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

   a) prevedere un'articolata e progressiva diffusione di attività informative e formative, al fine di preparare i futuri coniugi, o le parti dell'unione civile, alla conoscenza dei loro diritti e doveri, nonché alla vita familiare;

   b) prevedere un'articolata e progressiva diffusione di centri per le famiglie, al fine di assicurare formazione, consulenza e mutuo aiuto nelle diverse fasi della vita familiare, nonché di integrarli con i consultori familiari, così da supportare le scelte riproduttive e le responsabilità genitoriali;

   c) prevedere un'articolata e progressiva diffusione di servizi di mediazione familiare, al fine di favorire una vita familiare e una genitorialità non conflittuali, nonché di verificare la possibilità di riconciliazione nel caso di separazione.
6.01. Lepri, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Enrico Borghi, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Dal Moro, Delrio, De Menech, Di Giorgi, Gariglio, Lorenzin, Ubaldo Pagano, Prestipino, Siani, Soverini, Viscomi.

ART. 7.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 3 con le seguenti: di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
7.3. Stumpo.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 3 con le seguenti: di cui agli articoli 2 e 3.
7.4. Stumpo.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è acquisito il parere delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, nonché delle associazioni dei soggetti interessati dagli interventi e dai sostegni di cui alla presente legge.
7.2. Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
7.5. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 2, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
7.1. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8.2. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*8.01. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*8.02. Lepri, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo.
*8.03. Stumpo.
*8.04. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

TIT.

  Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie.
Tit.1. Pezzopane, Gribaudo, Boldrini, Cenni.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: adozione aggiungere le seguenti: , il riordino e il potenziamento.
1.20. Siani, Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa aggiungere le seguenti: e inclusiva.
*1.9. Mammì
*1.21. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri, Pezzopane.
*1.32. Stumpo.
*1.42. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa dei bambini e dei giovani aggiungere le seguenti: , per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi.
1.22. (Nuova formulazione). Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Carnevali, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole da: favorire la conciliazione fino alla fine del comma con le seguenti: favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.
*1.24. (Nuova formulazione). Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.
*1.34. (Nuova formulazione). Stumpo.
*1.53. (Nuova formulazione). Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: la genitorialità e.
1.54. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad.
*1.13. (Nuova formulazione). Gribaudo, Pini.
*1.29. (Nuova formulazione). Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Pezzopane.
*1.36. (Nuova formulazione). Stumpo.
*1.16. (Nuova formulazione). Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: armonizzare i tempi familiari e di lavoro e a con le seguenti: e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e la equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori;.
1.27. (Nuova formulazione). Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
1.14. (Nuova formulazione). Angiola, Costa, Pini, Palmieri.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: rendendo altresì effettivo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.
1.30. (Nuova formulazione). Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1.39. (Nuova formulazione). Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) del presente comma siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare.
*1.23. (Nuova formulazione). Lepri, Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.
*1.33. (Nuova formulazione). Stumpo.
*1.10. (Nuova formulazione). Mammì.
*1.43. (Nuova formulazione). Gemmato, Bellucci.
*1.35. (Nuova formulazione). Stumpo.
*1.44. (Nuova formulazione). Bellucci, Gemmato.
*1.11. (Nuova formulazione). Mammì.
*1.25. (Nuova formulazione). Pini, Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pezzopane.
*1.18. (Nuova formulazione). Noja.
*1.1. (Nuova formulazione). Versace, Palmieri, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.
*1.6. (Nuova formulazione). Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.
*1.45. (Nuova formulazione). Gemmato, Bellucci.
*1.37. (Nuova formulazione). Stumpo.