XII Commissione
Affari sociali
Affari sociali (XII)
Commissione XII (Affari sociali)
Comm. XII
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 261
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 267
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 263
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale ... 265
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 267
5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani ... 265
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 268
5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici ... 265
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 270
5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti) ... 265
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 271
5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo ... 266
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 273
5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti COVID-19 ... 266
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 274
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 14.15.
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate.
Fa presente che il provvedimento, che consta di otto articoli, all'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni, che interviene in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le università, statali, non statali o telematiche, a tutti gli istituti di istruzione universitaria, nonché a tutti gli enti pubblici di ricerca e, ove compatibili, anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
L'articolo 2 prevede la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di conferire borse di ricerca, post lauream, per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca. Non possono accedere alle borse di ricerca il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e i dottori di ricerca.
L'articolo 3 dispone che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
L'articolo 4 introduce modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca, intervenendo sull'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, si dispone che possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale assunto a tempo determinato o indeterminato, presso le università e le istituzioni, gli enti pubblici e le agenzie di ricerca. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni viene ridotta da dodici a quattro anni.
L'articolo 5, che modifica il successivo articolo 24 della legge n. 240 del 2010, prevede, tra l'altro, che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
L'articolo 6, che novella il decreto legislativo n. 218 del 2016, consente agli enti pubblici di ricerca di indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. I medesimi enti possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con uno specifico decreto ministeriale. Allo stesso modo, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo in esame, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
L'articolo 7 impone alle università e agli enti pubblici di ricerca, pena l'invalidità della procedura di selezione, di pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, a dottorati di ricerca, ad assegni di ricerca, a contratti per ricercatori a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di prima o seconda fascia entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande. L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie e finali.
In conclusione, segnala che, alla luce del contenuto del provvedimento in esame, le competenze della XII Commissione sul medesimo appaiono assai limitate.
Luca RIZZO NERVO (PD) rileva che le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto impattano in maniera rilevante sul percorso formativo e lavorativo dei ricercatori, anche per quanto riguarda i settori scientifici. Nel rilevare che il provvedimento in esame si pone giustamente l'obiettivo di ridurre il precariato all'interno delle università, prevedendo anche una riserva di posti nelle procedure concorsuali per ricercatori provenienti da altri atenei, pone l'attenzione sulle problematiche che si potrebbero determinare per i ricercatori a tempo determinato cosiddetti di «tipo A». Ricorda, in proposito, che vi è una forte preoccupazione non tanto rispetto alla riforma nel suo complesso quanto piuttosto per quello che potrebbe accadere nel corso di una prima fase transitoria. Potrebbe, infatti, determinarsi una situazione paradossale che comporterebbe per molti di costoro l'espulsione dal percorso universitario.
Pur dichiarandosi consapevole del fatto che il tema da lui sollevato investe solo in maniera marginale le competenze della Commissione Affari sociali, invita a porre la dovuta attenzione su tale problematica.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.
Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel manifestare apprezzamento per l'attenzione mostrata dal collega Rizzo Nervo per i ricercatori a tempo determinato, osserva che il tema sollevato esula dalle competenze della Commissione Affari sociali. Ritiene, pertanto, più opportuno proporre eventuali correzioni al testo attraverso un'interlocuzione con i membri della Commissione competente in sede referente o mediante emendamenti da presentare in Assemblea, piuttosto che inserire un rilievo in tal senso all'interno del parere.
Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato), come risultante dalle proposte emendative approvate.
Fa presente che si tratta di un provvedimento composto da quattordici articoli, volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta con la dizione «PPL – piccole produzioni locali». Precisa che si soffermerà, in particolare, sulle disposizioni del provvedimento che incidono su materie oggetto delle competenze della XII Commissione.
Il primo dei princìpi alla base dell'iniziativa normativa indicati nell'articolo 1 è quello della salubrità, inteso come sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto. La disposizione indica come altri princìpi la localizzazione, la limitatezza e la specificità.
L'articolo 3, relativo all'etichettatura, dispone che i prodotti possono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.
L'articolo 6, che disciplina i requisiti dei locali e delle attrezzature, dispone che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004.
L'articolo 7 dispone che, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.
L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL allo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.
L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine, le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
L'articolo 11, che reca le disposizioni applicative, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, adotti un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: il «paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti; le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli.
Marialucia LOREFICE, presidente, non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.
Sara FOSCOLO (LEGA) illustra una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.35.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.
La seduta comincia alle 15.
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendoci obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.
5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.
Lisa NOJA (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Lisa NOJA (IV), replicando da remoto, ringrazia per la risposta, che fornisce notizie confortanti che saranno sicuramente accolte con soddisfazione dalle associazioni dei pazienti. Si augura che vi possano essere in tempi rapidi ulteriori integrazioni dell'elenco delle malattie oggetto di screening neonatale, alla luce del costante aggiornamento dei percorsi terapeutici.
Sottolinea che tale approccio appare fondamentale in quanto per molte patologie l'aspetto più rilevante è costituito dalla tempestività degli interventi.
5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani.
Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, nel manifestare apprezzamento per la ricostruzione dell'accaduto oggetto della propria interrogazione, prende atto che evidentemente non vi è stato alcun trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del giovane che ha effettuato una protesta contro l'uso della mascherina nelle scuole.
Esprime, invece, le proprie perplessità rispetto ad alcuni altri dati forniti nella risposta, segnalando che con le risorse attualmente messe a disposizione il servizio di supporto psicologico all'interno degli istituti scolastici può essere offerto soltanto per tre ore settimanali.
Osserva che una prestazione di tale entità non consente di fornire servizi adeguati, soprattutto in una fase che vede un notevole aumento delle situazioni di disagio, in particolare per quanto riguarda i giovani. Ricorda che i deputati del gruppo Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per promuovere l'inserimento della figura dello psicologo in tutte le scuole, osservando che in tal modo sarebbe possibile garantire un livello adeguato di supporto agli studenti e al personale scolastico, al fine di contrastare le forme di disagio.
5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici.
Vito DE FILIPPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Vito DE FILIPPO (PD), replicando, manifesta soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario Costa, rilevando che gli interventi in essa riportati porteranno indubbi benefici ai pazienti interessati.
5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti).
Manuela GAGLIARDI (CI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.
Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, rileva che gli elementi forniti nella risposta confermano quanto sia necessaria un'accelerazione degli interventi volti a dare una risposta alle legittime preoccupazioni dei lavoratori degli uffici Usmaf-Sasn. Nel farsi ancora una volta portatrice delle loro istanze, segnala che occorre assicurare loro il dovuto riconoscimento, anche in ragione del compito svolto durante l'attuale fase pandemica.
5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo.
Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Roberto NOVELLI (FI), replicando, rileva che la risposta fornita va nella stessa direzione di quanto segnalato nell'interrogazione in oggetto, con riferimento all'opportunità di prevedere riaperture graduali che assicurino il rispetto delle condizioni di sicurezza per i fruitori dei locali da ballo. Osserva come, al tempo stesso, non possano essere sicuramente trascurati gli aspetti di carattere economico. Si augura, pertanto, che attraverso un confronto con le associazioni di categoria sia possibile individuare procedure che assicurino la sopravvivenza delle strutture e dei posti di lavoro in quel settore.
In conclusione, osserva che la forte risposta data dai giovani alla campagna di vaccinazione fa ben sperare rispetto a un ulteriore allentamento delle misure restrittive.
5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti Covid-19.
Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), replicando, rileva che la seconda parte della risposta chiarisce come il Comitato tecnico scientifico non abbia competenze specifiche in materia di vaccinazioni pediatriche. Al riguardo, evidenzia come il dibattito scientifico debba essere supportato e non compresso dalla politica.
Per quanto riguarda il tema della segnalazione degli eventi avversi, oggetto della prima parte della risposta, riferisce di aver avuto un lungo confronto con il responsabile tecnico dell'Aifa, nel corso del quale ha più volte posto in evidenza le notevoli difficoltà che si registrano utilizzando il sito dell'agenzia rispetto a tali segnalazioni. Sottolinea, inoltre, che molti medici vaccinatori riconoscono di avere poco tempo a disposizione per segnalare in maniera compiuta gli eventi avversi, osservando in proposito che i numeri forniti nella risposta appaiono estremamente sottodimensionati rispetto all'esistente, mentre sarebbe fondamentale disporre di dati epidemiologici affidabili. Nel ribadire che occorrerebbe una valutazione imparziale da parte di un soggetto terzo, rileva che l'Aifa stenta ad affrontare le problematiche evidenziate rispetto alla segnalazione di eventi avversi nell'ambito della somministrazione di vaccini contro il Covid-19.
Marialucia LOREFICE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.45.
ALLEGATO 1
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent e abbinate, recante «Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca», come risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che il provvedimento in oggetto incide solo marginalmente sulle materie di competenza della Commissione Affari sociali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.
TESTO DELLA RISPOSTA
La questione posta è stata già esaminata nella seduta del 28 aprile 2021, nel corso della quale sono già state rese precise informazioni sull'argomento, alle quali si rinvia per ragioni di sintesi.
In aggiunta a quanto già esposto, si deve rilevare che il report HTA per lo screening della SMA è stato completato da parte di Agenas il 31 maggio 2021.
A completamento del percorso HTA, in data 1° giugno 2021 è stata effettuata dal Gruppo di lavoro la seduta di appraisal, che consiste nel processo deliberativo di contestualizzazione delle evidenze scientifiche, già raccolte e analizzate nel report di HTA, per la formulazione della raccomandazione, a supporto delle decisioni di politica sanitaria relative alla prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.
In linea con il documento Metodologia di Appraisal, prodotto nell'ambito del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici, sulla base della valutazione di una serie di criteri predefiniti (Criterio di Necessità, Criterio di Valore clinico-assistenziale aggiuntivo, Criterio di Accettabilità, Criterio di Implementabilità, Criterio di Fattibilità), il Gruppo di lavoro ha espresso gli elementi di giudizio a favore dell'introduzione dello screening neonatale per la SMA e le indicazioni relative alle modalità di implementazione efficace di tale screening, nel territorio nazionale.
Ad oggi, il gruppo di lavoro SNE sta ultimando la predisposizione del documento di appraisal, recante la raccomandazione nazionale prodotta dal Gruppo per l'adozione dello screening neonatale della SMA, nonché gli elementi di giudizio e le motivazioni alla base del processo.
Concludo, segnalando che tutti gli aggiornamenti dei lavori del Gruppo SNE, possono essere consultati sul sito web istituzionale del Ministero della salute.
ALLEGATO 3
5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani.
TESTO DELLA RISPOSTA
La questione sollevata dagli On.li interroganti è seguita dal Ministero della salute con la massima attenzione e mi offre l'occasione per informare la Commissione sulle iniziative da ultimo poste in essere.
Nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato introdotto l'articolo 33, concernente «Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi.» La norma è finalizzata a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. È previsto, inoltre, che le aziende e gli enti del SSN, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Lo stesso articolo al comma 3, prevede che al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).
Inoltre, per dare una risposta appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi alla tutela della salute mentale in situazione emergenziale, il Ministero della salute partecipa ad un Gruppo di Lavoro presso l'Istituto Superiore di Sanità che sta effettuando, tramite indicatori provenienti da flussi informativi nazionali e regionali, una rilevazione da svolgere in più fasi per monitorare l'eventuale aumento delle situazioni di acuzie psichiatriche e/o i disturbi a maggiore gravità e le possibili modificazioni del consumo di psicofarmaci. L'obiettivo è quello di sistematizzare e aggiornare tali rilevazioni su base trimestrale per informare il Governo e i Ministeri dell'andamento epidemiologico dello stato di salute psichico della popolazione e monitorare l'effetto di eventuali interventi messi in atto.
Sempre sulla tematica in esame, riporto di seguito le iniziative che il Ministero dell'istruzione ha adottato al fine di alleviare il rilevante disagio della comunità scolastica nel periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria, per garantire la continuità didattica e il diritto allo studio:
Progetto povertà educativa: Assistenza ai minori in condizione di disagio in corso;
Progetto povertà educativa: Contrasto alla dispersione scolastica;
Progetto disagio giovanile: favorire la diffusione della cultura del rispetto nelle scuole, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e valorizzare comportamenti positivi di apertura verso l'altro da sé in corso;
Bandi rivolti alle scuole del territorio nazionale destinati al miglioramento dell'offerta formativa per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica progettualità ancora in corso riguardanti:
attività volte all'ampliamento del tempo scuola ordinario e all'istituzione di sportelli di ascolto psicologico;
attività volte a contrastare le carenze educative con particolare riguardo alla «povertà educativa» aggravatasi a seguito dell'emergenza sanitaria nelle aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese;
attività finalizzate a garantire la diffusione e la qualità degli interventi educativi e di istruzione destinati a bambini e studenti ricoverati in ospedale (SIO) e/o per i quali sia stato attivato il servizio di istruzione domiciliare (ID);
attività finalizzate a potenziare gli sportelli di consulenza per l'autismo e promuovere interventi di formazione per i docenti sull'utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva;
Azioni specifiche per l'adozione delle misure necessarie a far fronte all'emergenza pandemica in corso.
Inoltre, il Ministero dell'istruzione ha comunicato che 150 milioni di euro sono stati stanziati nel Piano Scuola Estate 2021, per consentire agli studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze e di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.
Con specifico riferimento ai fatti accaduti il 5 maggio allo studente di 18 anni, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha rappresentato che da diversi mesi l'alunno aveva manifestato di condividere le posizioni del movimento comunemente noto come «NO MASK».
La scuola, senza aver mai adottato alcun provvedimento disciplinare, ha più volte avviato un confronto con lo studente, coinvolgendo, in almeno due circostanze, anche la famiglia e rappresentando la necessità dell'utilizzo della mascherina nel rispetto delle norme vigenti, che ne prevedono l'utilizzo in assenza di cause di esonero connesse a patologie respiratorie certificate.
Il 5 maggio, a fronte di un nuovo episodio in cui lo studente si incatenava al banco privo della mascherina, il dirigente scolastico, preso atto del rifiuto persistente dello studente a desistere da tale comportamento, ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 descrivendo i fatti e specificando che l'alunno non aveva manifestato atti di violenza ma che rifiutava di liberarsi dalla catena e di indossare la mascherina.
Le unità del 112 (ambulanza, forze dell'ordine, sanitari), accertata la maggiore età dell'alunno, ed a seguito di un colloquio con lo stesso, concordavano l'uscita volontaria dalla scuola dello studente, che pertanto avveniva serenamente e senza alcuna coercizione.
ALLEGATO 4
5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.
L'approvazione della nuova nota AIFA n. 99 (BPCO), che prevede tra l'altro l'eliminazione del PT per le associazioni precostituite LABA/LAMA e l'accesso alla loro prescrizione da parte della Medicina Generale, ha concluso il suo iter presso le due Commissioni dell'Agenzia (CTS e CPR) ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA nel maggio 2021.
La relativa Determina verrà pubblicata entro il mese prossimo, in quanto è necessario che la Nota incorpori anche le nuove associazioni LABA/LAMA, nel frattempo autorizzate al rimborso e che, per l'appunto, verranno sottoposte al prossimo Consiglio di Amministrazione di giugno per l'approvazione.
Il ritardo nella definizione delle Note prescrittive è imputabile all'iter negoziale particolarmente complesso, relativo alla rinegoziazione delle associazioni LABA/LAMA coinvolte, che si è reso necessario per garantire la sostenibilità economica al provvedimento stesso.
Giova rammentare che l'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 (e successive modificazioni ed integrazioni), che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici della Medicina Generale, definendone compiti e responsabilità, all'articolo 50 ha stabilito quanto segue.
«1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni».
L'articolo 27, comma 3, dell'Accordo del 2005, nel prevedere specifiche procedure sanzionatorie per i Medici della Medicina Generale che violano le disposizioni vigenti in materia di prescrizioni farmaceutiche, richiama l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l'altro per le prescrizioni farmaceutiche l'obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della AIFA.
Pertanto nel prossimo provvedimento di AIFA sarà prevista, nel rispetto delle vigenti disposizioni la possibilità per gli MMG di prescrivere i medicinali in questione.
ALLEGATO 5
5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti).
TESTO DELLA RISPOSTA
L'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è assicurata, in Italia e all'estero, dal Ministero della salute per il tramite dei propri ambulatori, o dei propri medici fiduciari nelle zone sprovviste di ambulatori, ovvero tramite strutture del Servizio Sanitario Nazionale o strutture private accreditate direttamente con lo stesso Ministero o con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale sanitario (medico e non medico) operante presso i suddetti ambulatori presta la propria attività in base ad apposita Convenzione, disciplinata da specifici accordi di settore. Detti rapporti presentano caratteristiche peculiari, che non consentono di ricondurli a quelli della dipendenza pubblica, ovvero del lavoro subordinato tout court, né sono assimilabili tout court a rapporto di lavoro autonomo.
Infatti, i sanitari in questione prestano la loro attività avvalendosi di risorse tecniche e strumentali messe a disposizione dal Ministero della salute, sono destinatari di istituti tipici del lavoro dipendente, quali ad esempio, l'osservanza dell'orario di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela sindacale, i sistemi di rilevazione delle presenze, la corresponsione mensile del compenso, e ciò sebbene non sia prevista l'applicazione di altri istituti normativi ed economici, pur sintomatici del rapporto subordinato, quali la tredicesima, il trattamento di fine rapporto, il rapporto gerarchico con superiori, gli assegni familiari, nonché alcuni istituti della maternità facoltativa.
In sostanza, mentre gli operatori professionali non medici che prestano attività nel SSN sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato contrattualmente riconosciuto, regolamentato da appositi contratti collettivi nazionali, il personale ora in questione soggiace ad una disciplina completamente diversa.
Si tratta, quindi, di rapporti non inquadrabili in nessuno degli schemi tipici sopra richiamati (subordinato o autonomo), e che non trovano corrispondenza in nessun altro settore del pubblico impiego, costituendo un unicum in cui convivono elementi di autonomia ed elementi di subordinazione.
In fattispecie analoghe, la giurisprudenza, civile e amministrativa, si è orientata nell'inquadrare i predetti rapporti nell'ambito della parasubordinazione, pervenendo così ad escludere il rapporto di pubblico impiego, pur in presenza di alcuni tipici elementi della subordinazione.
Tanto premesso, in data 30 aprile 2020, i rappresentanti della parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative (FP CGIL, CISL FP, UIL PA, USB P.I.) hanno siglato la nuova ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), operante negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti Uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati USMAF-SASN).
La sottoscrizione di tale Accordo è giunta al termine di una complessa e articolata trattativa, che ha visto impegnate le parti negoziali per un lungo periodo, in ragione della specialità che contraddistingue questa categoria di personale.
In particolare, nel corso delle trattative negoziali per il rinnovo dell'Acn di categoria, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno chiesto di definire due questioni di particolare rilevanza sociale ed economica, quali:
1) immissione nei ruoli della dipendenza del personale in parola;
2) applicazione di alcuni istituti, tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali il riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992, l'estensione dell'astensione per gravidanza e puerperio anche al periodo facoltativo, l'introduzione dei congedi parentali, dei permessi per lutto, dei permessi elettorali, ecc...
Sono in corso presso la Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio di questo Ministero gli opportuni approfondimenti sulla questione.
In sintesi, la nuova ipotesi di Accordo prevede un trattamento migliorativo, sul piano giuridico ed economico, per il personale citato e, contestualmente, introduce profili di maggiore chiarezza nella regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici, nell'ottica di migliorare l'efficienza dell'assistenza sanitaria erogata e ottimizzare l'impiego delle risorse umane.
Assicuro che il Ministero della salute intende offrire la massima disponibilità per approfondire i margini di praticabilità giuridica della soluzione auspicata dagli On. li interroganti.
ALLEGATO 6
5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Da quando il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in Italia, il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, ha adottato articolate misure di sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione.
Grazie alle misure adottate in questi mesi ed alla campagna di vaccinazione oggi è possibile proseguire con ragionata fiducia nel percorso di graduali riaperture delle attività lavorative, commerciali e ludiche e di graduale ripristino della mobilità intra-regionale, inter-regionale e internazionale. L'incidenza, sia sull'intero territorio nazionale che in tutte le regioni, continua infatti a diminuire e l'effettuazione di attività di tracciamento sistematico possono consentire una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.
La prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7, (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono avere una maggiore trasmissibilità e/o eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede tuttavia di continuare a monitorare con attenzione la situazione e mantenere cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia.
Per questo al momento restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dove vi è maggiore difficoltà a disciplinare le modalità di aggregazione in modo da renderle compatibili con le esigenze di prevenzione dal contagio.
Le discoteche e le sale da ballo sono al momento chiuse anche in zona bianca e non sono allo stato previsti termini per le riaperture, dovendosi al tal fine attendere la fine dello stato di emergenza, fissato, come noto, al 31 luglio 2021 e comunque che si consolidino i dati sull'attuale trend positivo.
Tuttavia sono state avviate interlocuzioni con alcune associazioni rappresentative del settore ed è plausibile l'avvio a breve di un tavolo tecnico per valutare tutte le possibili opzioni e le misure utili a favorire un percorso idoneo a fissare una data per la possibile riapertura in sicurezza che possa ritenersi compatibile con l'attuale quadro epidemiologico e comunque nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione del contagio tra cui, penso, alla opportuna valorizzazione dello strumento del green pass.
ALLEGATO 7
5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti Covid-19.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito all'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.
Sul sito istituzionale dell'Agenzia è presente una sezione per la segnalazione di sospetti eventi avversi ai vaccini anti COVID-19 da parte di qualsiasi professionista sanitario, compresi i pediatri di libera scelta e i medici vaccinatori, nonché da parte dei cittadini (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.pediatri).
La modalità per indicare le sospette reazioni avverse è particolarmente semplice e chiara, tanto che dall'inizio della campagna vaccinale (27 dicembre 2021) fino ad oggi sono state ricevute più di 60.000 segnalazioni da parte di operatori sanitari e cittadini.
Per quanto concerne l'istituzione di un tavolo di lavoro in tema di vaccinazioni pediatriche anti COVID-19, sono già attivi vari Gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari, tra i quali, a titolo esemplificativo, il NITAG (National Immunization Technical Advisory Group) presso il Ministero della salute e il CSV-19 (Comitato Scientifico per la Sorveglianza Post-marketing dei Vaccini COVID-19).
Presso l'AIFA è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-COVID-19: inoltre, in tema di vaccini anti COVID-19, esprime i suoi pareri tecnici anche la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA, che opera sin dall'istituzione dell'Agenzia con compiti istituzionali ben precisi, ed è organo distinto dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui si fa menzione nella presente interrogazione.