VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 9 giugno 2021

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 195

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) ... 195

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 198

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 195

5-06179 Fragomeli: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata ... 196

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica ... 196

5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017 ... 196

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 198

5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge «Sostegni-bis» ... 196

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 200

5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi ... 196

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 201

5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative ... 197

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 202

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 9 giugno 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 14.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha preannunciato una proposta di parere favorevole.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, avverte che la Commissione Agricoltura, nella seduta di ieri, 8 giugno, ha approvato alcuni emendamenti al provvedimento in esame. In proposito segnala che le proposte emendative approvate non incidono su aspetti di competenza della Commissione Finanze.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento medesimo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Testo unificato C. 208 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha preannunciato una proposta di parere favorevole.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06179 Fragomeli: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON, manifestando l'esigenza di approfondire la questione, chiede il rinvio della trattazione dell'interrogazione in titolo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) acconsente al rinvio dell'interrogazione in titolo.

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON ritenendo opportuno approfondire ulteriormente la questione, chiede il rinvio della trattazione dell'interrogazione in titolo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) acconsente al rinvio dell'interrogazione in titolo.

5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017.

  Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Carlo GIACOMETTO (FI), ringraziando il rappresentante del Governo, osserva che la preannunciata riforma della riscossione dovrà essere attuata in modo da evitare che si crei nuovamente un magazzino fiscale di enormi proporzioni, quale quello attuale. Auspica inoltre che tale riforma possa essere improntata a una visione di favore nei confronti del contribuente.
  Prende quindi atto della precisazione, contenuta nella risposta, che gli inviti a regolarizzare, che continuano a essere indirizzati ai debitori, si riferiscono a crediti non ancora affidati agli agenti della riscossione o al cui recupero gli enti creditori provvedono in proprio o mediante soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e, quindi, senza avvalersi dello strumento del ruolo.
  Osservando infine come il sottosegretario non abbia fornito indicazioni in merito ai tempi di emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021, si augura che lo stesso sia adottato in tempi brevi.

5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge «Sostegni-bis».

  Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Lucia ALBANO (FdI) ringrazia per la risposta della quale si dichiara non soddisfatta, osservando come la finalità di erogare il contributo in oggetto nel minor tempo possibile potrebbe essere realizzata anche attraverso soluzioni differenti, che tengano conto delle difficoltà conseguenti alla rilevante mole di adempimenti fiscali, gravanti in questo periodo sui professionisti economici in conseguenza della pandemia.
  Al riguardo osserva che si sarebbe potuto stabilire che il contributo fosse erogato 120 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Oppure prevedere la concessione di un piccolo incentivo ai professionisti che presentano la dichiarazione dei redditi prima della scadenza.
  Sottolinea infine come il contributo in oggetto, che tiene conto della riduzione del risultato economico, anziché del fatturato, recepisca una delle istanze più importanti e significative del gruppo Fratelli d'Italia.

5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi.

  Raphael RADUZZI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Raphael RADUZZI (Misto) ringrazia il sottosegretario per la risposta e, sebbene sia lieto di apprendere che il Governo sta lavorando alla definizione del decreto in oggetto, a distanza di due anni avrebbe sperato di ottenere indicazioni più precise in merito ai tempi della sua emanazione. Stigmatizza l'eccessiva produzione normativa italiana, alla quale non fa seguito – e questo caso ne è la dimostrazione esemplare – l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi.
  Segnala infine l'importanza dei valori di condivisione e di cooperazione, che sono rappresentati dal settore del credito cooperativo al quale si rivolgono in particolare le piccole e medie imprese, ovvero i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia restrizioni adottate per evitare il contagio.

5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), ringraziando il rappresentante del Governo, osserva come la possibilità di destinare la NASpI alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio sarebbe stato un importante incentivo all'autoimprenditorialità e avrebbe potuto consentire, se il provvedimento attuativo fosse stato già adottato, la salvezza di attività produttive costrette alla chiusura dall'attuale crisi economica. Auspica comunque che il provvedimento attuativo venga emanato al più presto per aiutare concretamente le medie, piccole e micro imprese italiane che si trovano in una situazione di grave sofferenza.

  Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.25.

VI Commissione - mercoledì 9 giugno 2021

ALLEGATO 2

5-06181 Giacometto: Riforma della riscossione e sospensione degli inviti a regolarizzare le cartelle esattoriali inferiori a cinquemila euro relative agli anni 2000-2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che, sebbene il Governo abbia promesso di affrontare, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la riscrittura delle regole della riscossione nell'ambito della riforma fiscale, gli enti creditori continuano ad inviare gli inviti a regolarizzare debiti fiscali e contributivi di vent'anni, anche relativi a somme sotto i mille euro, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cosiddetto decreto-legge Sostegni), in materia di annullamento automatico delle cartelle.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli indirizzi in merito alla riforma della riscossione e se non si ritenga opportuno, in attesa dell'attuazione del disposto dei commi da 4 a 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021 in materia di stralcio delle cartelle esattoriali, disporre la sospensione degli inviti a regolarizzare per le somme sotto ai 5.000 euro relative agli anni dal 2000 al 2017.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il richiamato articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto decreto-legge «Sostegni»), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede – nel comma 4 e seguenti – l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  Detta misura riguarda i carichi ricompresi anche in precedenti procedure di definizione agevolata e gravanti su persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, o su soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel predetto periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
  Il successivo comma 5 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
  Infine, il comma 6 precisa che, fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 – quindi, la data dell'annullamento automatico – è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  Ciò posto, deve ritenersi che, già in virtù della normativa vigente la riscossione dei debiti in esame risulta sospesa; peraltro, atteso che nel comma 6 non è espressamente indicato un limite reddituale da rispettare al fine di beneficiare della sospensione della riscossione ivi prevista, deve ritenersi che di detta sospensione possano beneficiare tutti i soggetti a carico dei quali risultino, dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2010, debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, senza che assuma rilievo a tal fine il predetto limite reddituale di cui al comma 4.
  In merito al riferimento agli «inviti a regolarizzare» che, stando a quanto riferito nell'interrogazione in commento, sarebbero stati inviati dagli enti creditori, deve precisarsi che essi riguardano crediti non ancora affidati agli stessi agenti della riscossione ovvero al cui recupero i medesimi enti creditori provvedono in proprio o mediante soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate – Riscossione e, quindi, senza avvalersi dello strumento del ruolo.
  Infine, quanto alla richiesta di informazioni concernente la riforma del sistema nazionale della riscossione che dovrà essere attuata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si fa presente che – come disposto dal comma 10 del citato articolo 4 del decreto-legge Sostegni – è attualmente in corso di predisposizione la relazione con cui saranno illustrati alle Camere i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

ALLEGATO 3

5-06182 Albano: Proroga del termine per la dichiarazione dei redditi ai fini della concessione del contributo perequativo a fondo perduto per imprese e professionisti di cui al decreto-legge «Sostegni-bis».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti osservano che la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis) può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
  Gli Onorevoli evidenziano tuttavia che tale scadenza è «troppo a ridosso della pausa estiva e non rispettosa delle complessità dell'adempimento, particolarmente intricato per la necessità di inserire tutti i dati relativi alle agevolazioni ricevute».
  Pertanto, gli Interroganti chiedono «se il Governo intenda assumere iniziative volte prorogare il termine di cui al comma 24 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di consentire una adeguata operatività dei professionisti economici, volta ad ottenere la più ampia e corretta concessione del contributo da parte dei soggetti beneficiari».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il citato comma 16 dell'articolo 1 del cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis riconosce, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione (comma 19) che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Per ottenere detto contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, posto che – ai sensi del comma 24 – questa istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
  Tanto premesso, è opportuno evidenziare che il processo di determinazione ed erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 73 del 2021 è strettamente collegato alla preventiva disponibilità – da parte dell'Agenzia delle entrate – dei dati della dichiarazione dei redditi riferiti sia all'anno 2019 che all'anno 2020.
  La scelta di vincolare la richiesta del contributo alla presentazione entro un certo termine della dichiarazione dei redditi è ispirata pertanto alla volontà di assicurare la sua erogazione nel minor tempo possibile, tenuto conto della situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli operatori destinatari dello stesso.
  Un eventuale differimento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, propedeutica per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo in esame, determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l'erogazione dello stesso.

ALLEGATO 4

5-06183 Raduzzi: Emanazione del decreto attuativo riguardante la vigilanza governativa sull'operato dei gruppi bancari cooperativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si riscontra l'interrogazione relativa alla disciplina attuativa delle disposizioni di vigilanza sui soggetti bancari cooperativi, limitatamente al profilo del rispetto della disciplina cooperativistica applicabile ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge n. 59 del 1992 (fatti salvi gli ambiti di competenza della Banca d'Italia e delle altre Autorità vigilanti).
  Si ricorda, preliminarmente, che la previsione della vigilanza e dei controlli dell'Autorità governativa in materia è recata dall'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo che attiene alla «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi».
  Come anche evidenziato dall'onorevole interrogante, la disciplina è rimessa dalla legge ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  Al riguardo il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che è stata da subito intrapresa una fitta ed approfondita interlocuzione tra le strutture tecniche dei due ministeri coinvolti e la Banca d'Italia, finalizzata alla predisposizione ed al perfezionamento del decreto in questione.
  Tale attività ha dato luogo a diverse revisioni che, allo stato, secondo quanto comunicato sempre dal Ministero dello sviluppo economico sono in fase di finalizzazione da parte degli uffici tecnici del medesimo ministero.

ALLEGATO 5

5-06178 Alemanno: Emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alla non imponibilità della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 15 della legge n. 133 del 1999, secondo cui «l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative» e all'articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Tale ultima norma dispone che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2020, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato comma 12, anche al fine di definire le opportune comunicazioni necessarie a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
  Tenuto conto che, ad oggi, risulta che nessun provvedimento attuativo sia stato emanato, nonostante le numerose richieste e segnalazioni inviate dai contribuenti all'Agenzia delle entrate, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze «quali urgenti iniziative intenda adottare per colmare il vuoto normativo descritto, per garantire, in tempi brevi, l'attuazione di tali rilevanti disposizioni».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta che il provvedimento da emanare in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Esenzione dall'IRPEF della NASPI per sottoscrizione di capitale di società cooperative), è in fase di ultimazione e sono in corso le necessarie interlocuzioni con l'INPS per la definizione del suo contenuto.