XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Martedì 8 giugno 2021

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (Seguito esame e rinvio) ... 63

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) ... 65

XIII Commissione - Resoconto di martedì 8 giugno 2021

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni.

  La seduta comincia alle 15.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115, approvata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nel ricordare che sono stati presentanti 15 emendamenti alla proposta di legge, avverte che gli emendamenti Caretta 2.1, Parentela 3.1, Ciaburro 7.3 e Caretta 9.2 sono stati ritirati dai presentatori.
  Avverte, altresì, che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà luogo a decorrere da lunedì 14 giugno prossimo e che la Commissione è chiamata, pertanto, a dare mandato al relatore entro la giornata di giovedì 10 giugno 2021.
  Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo affinché esprimano il proprio parere sugli emendamenti, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 1

  Gianpaolo CASSESE (M5S), relatore, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ciaburro 1.4 a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: «Al comma 1, lettera a), dopo le parole: “alimento prodotto”, aggiungere le seguenti “nel rispetto ed in compatibilità con i controlli di natura igienico-sanitaria condotti dalle ASL e delle disposizioni normative vigenti in materia”». Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Parentela 1.2 e Caretta 1.5 mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 1.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 5.1. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Parentela 7.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato) e invita al ritiro ovvero esprimendo parere contrario sugli emendamenti Ciaburro 7.2 e 9.1 e sull'emendamento Parentela 12.1. Preannuncia, quindi, di aver presentato l'emendamento 3.100 riferito all'articolo 3 di cui raccomanda l'approvazione.

  Il sottosegretario di Stato Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, si intende che i gruppi rinuncino alla fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore 3.100.

  La Commissione concorda.

  Paolo PARENTELA (M5S) ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.1, 1.3, 5.1 e 12.1

  Filippo GALLINELLA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ciaburro 1.4 e Caretta 1.5: si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento Parentela 1.2 (vedi allegato).

  Paolo PARENTELA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 4.1.

  Susanna CENNI (PD) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Parentela 4.1 ed in particolare sulla scelta di prevedere in una norma primaria che l'individuazione del logo avverrà mediante concorso di idee.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100 del Relatore e Parentela 4.1, come riformulato (vedi allegato).

  Paolo PARENTELA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 7.1.

  La Commissione approva l'emendamento Parentela 7.1 come riformulato (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ciaburro 7.2 e 9.1: si intende vi abbiano rinunciato.
  Avverte, quindi, che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo come risultante dagli emendamenti approvati verrà inviato alle Commissioni permanenti competenti in sede consultiva. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

XIII Commissione - martedì 8 giugno 2021

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.2. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 3.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole devono essere con la seguente: sono;

   b) al secondo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
3.100. Il Relatore.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Logo PPL)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «PPL – piccole produzioni locali» per i prodotti di cui al presente articolo, da individuarsi mediante concorso di idee. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il logo PPL è da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.
  3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

  Conseguentemente:

   1) sostituire la parola: marchio, ovunque ricorra nel testo, con la seguente: logo;

   2) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione dell'articolo 4;

    b) sopprimere il comma 2.
4.1. (Nuova formulazione) Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.
7.1. (Nuova formulazione) Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.