XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Venerdì 28 maggio 2021

SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 4

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) ... 16

XII Commissione - Resoconto di venerdì 28 maggio 2021

SEDE REFERENTE

  Venerdì 28 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 13.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2021.

  Marialucia LOREFICE, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
  Non essendovi obiezioni ne dispongo l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha respinto, da ultimo, l'emendamento Novelli 11.11. Avverte, inoltre, che prima della seduta sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Sportiello 9.23 e 9.25, Noja 9.12, Boldi 9.15, Novelli 9.5, Galizia 9.20, Sportiello 9.04, Ungaro 9.03, Potenti 11.17, Buompane 0.11.01.206, Alaimo 0.11.01.203, Viscomi 0.11.01.140, Pezzopane 0.11.01.49, Mazzetti 0.11.01.73, Lucchini 0.11.01.141, Fregolent 0.11.01.146, Topo 0.11.01.37, Pella 0.11.01.61, De Micheli 0.11.01.38, Pella 0.11.01.62, Iezzi 0.11.01.100, Pella 0.11.01.63, De Micheli 0.11.01.39, Iezzi 0.11.01.101, Morgoni 0.11.01.1, Pini 0.11.01.25, Gavino Manca 0.11.01.27, Patassini 0.11.01.161, Fregolent 0.11.01.168, Polidori 0.11.01.69, Spena 0.11.01.70, Ferraresi 0.11.01.177 e 0.11.01.178, Gadda 0.11.01.165, Lucchini 0.11.01.104, Maraia 0.11.01.201, Patassini 0.11.01.132 e 0.11.01.133, Carnevali 0.11.01.16, Novelli 0.11.01.67, Maccanti 0.11.01.138, Grippa 0.11.01.210, D'Ettore 0.11.01.53, Maccanti 0.11.01.137, Schullian 0.11.01.4, Occhionero 0.11.01.149, Marco Di Maio 0.11.01.166, Nevi 0.11.01.71, Pezzopane 0.11.01.2, Zolezzi 0.11.01.189, Ferraresi 0.11.01.184, Comaroli 0.11.01.106, Plangger 0.11.01.14, Mazzetti 0.11.01.75, Pezzopane 0.11.01.48, Lucchini 0.11.01.131, Fregolent 0.11.01.144, Cancelleri 0.11.01.194, Rixi 0.11.01.128, Palmisano 0.11.01.204, Pezzopane 0.11.01.3, Fragomeli 0.11.01.45, Golinelli 0.11.01.97, Viviani 0.11.01.122, Noja 0.11.01.142, Stumpo 0.11.01.164, Gavino Manca 0.11.01.26, Panizzut 0.11.01.94, Costa 0.11.01.91, De Filippo 0.11.01.23, Golinelli 11.09, Mammì 11.011, Ungaro 12.3, Belotti 12.015 e Ubaldo Pagano 12.01.
  Avverte, quindi, che l'esame riprenderà dalle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, con riguardo alle proposte emendative Marco Di Maio 7.7, Zucconi 7.31, Grimaldi 7.15, Giuliodori 7.14, Carnevali 7.07 e Zucconi 7.08, esprime parere favorevole, purché riformulate in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Marialucia LOREFICE, presidente, prende atto che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione delle proposte emendative Marco Di Maio 7.7, Zucconi 7.31, Grimaldi 7.15, Giuliodori 7.14, Carnevali 7.07 e Zucconi 7.08.

  La Commissione approva le proposte emendative Marco Di Maio 7.7, Zucconi 7.31, Grimaldi 7.15, Giuliodori 7.14, Carnevali 7.07, che assume il numero 7.50, e Zucconi 7.08, che assume il numero 7.51, riformulate in identico testo (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 9.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione del suo emendamento 9.9 proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Noja 9.9, come riformulato (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, fa presente che resta tuttora accantonato l'emendamento Galizia 9.17. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Galizia 9.18.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Galizia 9.18, a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione.

  La Commissione approva l'emendamento Galizia 9.18 (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, avverte che resta accantonato l'emendamento Carnevali 11.27. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lupi 11.1, Bagnasco 11.8, Scanu 11.20, Carnevali 11.26 e Gemmato 11.33.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Lupi 11.1, Bagnasco 11.8, Scanu 11.20, Carnevali 11.26 e Gemmato 11.33 (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Baldino 11.36, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), facendo presente che tale riformulazione potrebbe estendersi in identico testo anche al successivo emendamento Baldino 11.37 ove accolta.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Baldino 11.36 e accetta la riformulazione della relatrice.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sottoscrive l'emendamento Baldino 11.37, dichiarando di non aver condiviso la proposta di riformulazione della relatrice riguardante l'emendamento precedentemente votato. Sottolinea infatti che la Lega non considera un capriccio la proroga di un mese in più per quanto riguarda la raccolta di firme dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e presentati nell'anno 2021.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Baldino 11.36, come riformulato (vedi allegato).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Baldino 11.37 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Baldini 11.36.

  La Commissione procede all'esame dei subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Siragusa 0.11.01.139, Berardini 0.11.01.12 e 0.11.01.13, Gagliardi 0.11.01.88, Ruffino 0.11.01.80, 0.11.01.81 e 0.11.01.82: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, chiede che vengano accantonati gli identici subemendamenti Lupi 0.11.01.17, Benamati 0.11.01.22, Bagnasco 0.11.01.68, Binelli 0.11.01.105, Zucconi 0.11.01.214 e Rosato 0.11.01.167. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Ciaburro 0.11.01.224.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Marialucia LOREFICE, presidente, accogliendo la richiesta della relatrice, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Lupi 0.11.01.17, Benamati 0.11.01.22, Bagnasco 0.11.01.68, Binelli 0.11.01.105, Zucconi 0.11.01.214 e Rosato 0.11.01.167.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) insiste per la votazione del subemendamento Ciaburro 0.11.01.224, di cui è cofirmataria.

  La Commissione respinge il subemendamento Ciaburro 0.11.01.224.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Silli 0.11.01.85: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Bellucci 0.11.01.226.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) fa presente che il subemendamento a sua prima firma è stato presentato per venire incontro alle richieste avanzate dai soggetti che si occupano di fornire lezioni di guida per i futuri patentati, prevedendo la proroga fino a fine anno del termine di validità del foglio rosa. Sottolinea che si tratta di una proposta di assoluto buon senso, condivisa peraltro da quasi tutti i gruppi, che hanno successivamente ritirato i propri subemendamenti. Nel riconoscere che la proroga proposta esubera rispetto alla conclusione del periodo di emergenza, ritiene tuttavia che tale differimento serva a consentire alle suddette attività di ammortizzare su un tempo più lungo le difficoltà sperimentate a causa della pandemia. Manifesta pertanto l'intenzione del gruppo di Fratelli d'Italia di non accogliere l'invito al ritiro formulato dalla relatrice, ritenendo fondamentale la proroga per consentire la sostenibilità delle citate attività sia ai fini del miglioramento dell'erogazione dei servizi, sia a vantaggio dei diretti beneficiari, che potranno utilizzare il foglio rosa per un periodo più lungo. Pertanto, esprimendo la convinzione che tale subemendamento non nuoccia ad alcuno, invita ad una ulteriore riflessione sull'argomento, augurandosi di essere stata sufficientemente convincente nell'esporre le motivazioni della proposta emendativa.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, tiene a rispondere alla collega Bellucci, in quanto sull'argomento si è svolto per le vie brevi un ampio confronto e su tale questione si sono concentrate le sensibilità di tutti i gruppi. Fa presente, pertanto, che una circolare del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha già provveduto a prorogare il termine di validità del foglio rosa fino ad ottobre 2021. Ritiene pertanto che vi sarà modo di intervenire ulteriormente, nel caso in cui si dovesse ravvisare la necessità di una ulteriore proroga.

  La Commissione respinge il subemendamento Bellucci 0.11.01.226.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, invita al ritiro dei subemendamenti Novelli 0.11.01.66, Carnevali 0.11.01.24 e Fassina 0.11.01.163, di analogo contenuto, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Giuseppina VERSACE (FI) ritira il subemendamento Novelli 0.11.01.66, del quale è cofirmataria.

  Luca RIZZO NERVO (PD), nel prendere atto con dispiacere del parere espresso dalla relatrice sul subemendamento Carnevali 0.11.01.24, volto a modificare il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che per il triennio 2022-2024 la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015, sia compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo, rammenta come il Parlamento è già intervenuto per differire il provvedimento e che tale differimento ha consentito l'avvio delle trattative dei contratti collettivi.
  Ricorda, inoltre, che presso l'altro ramo del Parlamento è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei ad abrogare il citato comma 687 e che anche le regioni si sono espresse in senso favorevole all'abrogazione di tale disposizione. Sottolinea come la non approvazione della proposta subemendativa in discussione possa comportare il rallentamento il rinnovo dei contratti dei dirigenti medici e sanitari che sono stati definiti «eroi» durante la pandemia. Ciò premesso, sottoscrive e ritira l'emendamento Carnevali 0.11.01.24, auspicando che la questione possa essere presto esaminata in un prossimo provvedimento.

  Nicola STUMPO (LEU) ritira il subemendamento Fassina 0.11.01.163 del quale è cofirmatario.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sul subemendamento Rotta 0.11.01.44.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva il subemendamento Rotta 0.11.01.44 (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mazzetti 0.11.01.57, Zucconi 0.11.01.213 e Benvenuto 0.11.01.129, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Giuseppina VERSACE (FI) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del subemendamento Mazzetti 0.11.01.57, del quale è cofirmataria.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accetta la riformulazione del subemendamento Zucconi 0.11.01.213, del quale è cofirmataria.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sottoscrive il subemendamento Benvenuto 0.11.01.129 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva le identiche proposte subemendative Mazzetti 0.11.01.57, Zucconi 0.11.01.213 e Benvenuto 0.11.01.129, come riformulate (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, fa presente che sul subemendamento Vianello 0.11.01.192 è stata svolta una lunga ed approfondita riflessione all'esito della quale si rimette alla decisione della Commissione.

  Il sottosegretario Andrea COSTA si rimette alla decisione della Commissione sul subemendamento Vianello 0.11.01.192.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) osserva che il subemendamento in oggetto si conforma allo spirito del decreto-legge in esame, che comprende anche numerose proroghe di vari provvedimenti. Evidenzia, infatti, come la pandemia che è ancora in corso ha di fatto rallentato l'espletamento di numerosi profili burocratici. Con riferimento alla proposta subemendativa in esame, rammenta che non si è ancora conclusa la procedura di approvazione per il piano della transizione ecologia delle aree idonee. Sottolinea che le interlocuzioni necessarie ad individuare se in Italia esistano o meno aree idonee a tale scopo non è ancora conclusa e che non è stato quindi possibile definire ancora la mappa di tali zone. Evidenzia come l'approvazione del subemendamento in discussione consentirebbe la realizzazione in maniera adeguata di tale mappa.

  La Commissione respinge il subemendamento Vianello 0.11.01.192.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli analoghi emendamenti Maraia 0.11.01.199, Foscolo 0.11.01.95 e Zucconi 0.11.01.216, purché riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive a nome del Movimento 5 Stelle il subemendamento Maraia 0.11.01.199, e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA) accetta la riformulazione del subemendamento Foscolo 0.11.01.95, del quale è cofirmatario.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accetta la riformulazione del subemendamento Zucconi 0.11.01.216, del quale è cofirmataria.

  La Commissione approva i subemendamenti Maraia 0.11.01.199, Foscolo 0.11.01.95 e Zucconi 0.11.01.216, riformulati in identico testo (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, invita al ritiro degli identici subemendamenti Mazzetti 0.11.01.74, Pezzopane 0.11.01.47, Gagliardi 0.11.01.87, Fregolent 0.11.01.145 e Lucchini 0.11.01.130, esprimendo altrimenti parere contrario. In proposito, sottolinea che la ragione dell'invito al ritiro è determinata dal parere contrario espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze su tali proposte subemendative che ha evidenziato come con l'approvazione delle stesse si determinerebbero minori entrate per i comuni.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Lisa NOJA (IV) chiede se sia possibile svolgere un ulteriore approfondimento sulle proposte subemendative in discussione in quanto a suo avviso le stesse non determinerebbero minori entrate per i comuni.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA) condivide la richiesta della collega Noja.

  Il sottosegretario Andrea COSTA si dichiara disponibile a richiedere un supplemento di attività istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Mazzetti 0.11.01.74, Pezzopane 0.11.01.47, Gagliardi 0.11.01.87, Fregolent 0.11.01.145 e Lucchini 0.11.01.130.
  Constata altresì l'assenza dei presentatori del subemendamento Gagliardi 0.11.01.86: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 0.11.01.46.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva il subemendamento Fiano 0.11.01.46 (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sul subemendamento Deiana 0.11.01.187, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive il subemendamento Deiana 0.11.01.187 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva il subemendamento Deiana 0.11.01.187, come riformulato (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, invita al ritiro del subemendamento Testamento 0.11.01.7, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È) insiste perché il subemendamento a sua firma 0.11.01.7 sia posto in votazione, sottolineando come lo stesso proroghi fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di lavoro autonomo per il personale medico, infermieristico e socio-sanitario. A suo avviso, l'approvazione della proposta subemendativa in esame rappresenterebbe il giusto riconoscimento per una categoria di lavoratori che ha dato tanto nel periodo della pandemia.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, sottolinea come la ragione dell'invito al ritiro sia determinata dal fatto che la disposizione è già prevista nella legge di bilancio per il 2021.

  La Commissione respinge il subemendamento Testamento 0.11.01.7.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, si riserva di esprimere il parere sul subemendamento Vanessa Cattoi 0.11.01.107 all'esito di una ulteriore valutazione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dispone l'accantonamento del subemendamento Vanessa Cattoi 0.11.01.107.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Vallascas 0.11.01.155, Versace 0.11.01.60, Piastra 0.11.01.96 e Scanu 0.11.01.208.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva gli identici subemendamenti Vallascas 0.11.01.155, Versace 0.11.01.60, Piastra 0.11.01.96, Scanu 0.11.01.208 (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 0.11.01.11.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva il subemendamento Schullian 0.11.01.11 (vedi allegato).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo del Governo 11.01 sarà posto in votazione soltanto dopo l'esame di tutte le proposte subemendative ad esso riferite.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 11.0100, presentato nella seduta di ieri.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo della relatrice 11.0100.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo della relatrice 11.0100 (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Maccanti 12.02, Mazzetti 12.03, Gagliardi 12.012 e Carnevali 12.014.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Maccanti 12.02, Mazzetti 12.03, Gagliardi 12.012 e Carnevali 12.014 (vedi allegato).

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Sutto 12.013, Ruffino 12.019, Rizzo Nervo 12.020, Pella 12.023 e Sportiello 12.022, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Marialucia LOREFICE, presidente, prende atto che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Sutto 12.013, Ruffino 12.019, Rizzo Nervo 12.020, Pella 12.023 e Sportiello 12.022, come riformulati (vedi allegato).

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 12.010: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Schullian 13.01 e Sutto 13.02.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva le identiche proposte emendative Schullian 13.01 e Sutto 13.02 (vedi allegato).

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che rimangono ancora da esaminare le proposte emendative Galizia 9.17, Carnevali 11.27, gli identici subemendamenti Lupi 0.11.01.17, Benamati 0.11.01.22, Bagnasco 0.11.01.68, Binelli 0.11.01.105, Zucconi 0.11.01.214 e Rosato 0.11.01.167, gli identici subemendamenti Mazzetti 0.11.01.74, Pezzopane 0.11.01.47, Gagliardi 0.11.01.87, Fregolent 0.11.01.145 e Lucchini 0.11.01.130, il subemendamento Vanessa Cattoi 0.11.01.107, nonché l'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, formula un invito al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario, sull'emendamento Galizia 9.17, nonché sugli identici subemendamenti Lupi 0.11.01.17, Benamati 0.11.01.22, Bagnasco 0.11.01.68, Binelli 0.11.01.105, Zucconi 0.11.01.214 e Rosato 0.11.01.167.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Galizia 9.17: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Lisa NOJA (IV), illustrando il subemendamento Rosato 0.11.01.167, di cui è cofirmataria, osserva che esso viene incontro alle esigenze delle aziende, che non sono in grado di effettuare gli adempimenti in quanto non dispongono di dati che dovrebbe fornire loro la pubblica amministrazione. Si chiede dunque perché non offrire un aiuto a tali realtà, facendo ricadere su di loro le conseguenze dell'inerzia degli apparati pubblici.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, illustra le ragioni che sono alla base del parere contrario, essenzialmente dettato dalla rilevanza che tali dati rivestono anche ai fini del controllo degli aiuti di Stato, non essendovi peraltro motivi insormontabili all'effettuazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni.

  Lisa NOJA (IV) ribadisce che il problema risiede nella mancanza delle condizioni per consentire alle aziende di adempiere e che non prendere in considerazione tale circostanza non le appare per nulla giustificabile.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), illustrando il subemendamento Zucconi 0.11.01.214, di cui è cofirmataria, dichiara di condividere quanto appena espresso dalla collega Noja e che la proposta emendativa dovrebbe essere accolta, giacché risponde al requisito di invarianza finanziaria che è stato fino a questo momento considerato discriminante. Osserva che altrimenti lo Stato metterebbe volutamente gli imprenditori in una condizione di difetto, e che non accogliere questa proposta comporta una responsabilità importante.

  Giuseppina VERSACE (FI), illustrando la proposta Bagnasco 0.11.01.68, di cui è cofirmataria, si dichiara d'accordo con quanto espresso dalle colleghe Noja e Bellucci. Afferma di non comprendere le motivazioni del parere contrario, anche perché la bontà della proposta emendativa è dimostrata dal fatto che essa proviene contemporaneamente da più forze politiche.
  Auspica pertanto che si svolga un supplemento di istruttoria, eventualmente accantonando al momento la proposta emendativa in oggetto.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, si dichiara consapevole della puntualità delle osservazioni avanzate dai presentatori, ma ribadisce gli esiti dell'istruttoria svolta anche con il contributo degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Lisa NOJA (IV), ritira del subemendamento Rosato 0.11.01.167, ribadendo tuttavia che al momento la disciplina sugli aiuti di Stato è sospesa e chiedendo dunque un adeguato approfondimento da parte del Governo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA dichiara di comprendere la bontà della sollecitazione dell'onorevole Noja e di riserva di approfondire la questione in sede di esame in Assemblea del provvedimento.

  Giuseppina VERSACE (FI) ritira il subemendamento Bagnasco 0.11.01.68, preannunciando l'intenzione di ripresentato in occasione dell'esame in Aula.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), prendendo atto dell'impegno del rappresentante del Governo, ritira il subemendamento Zucconi 0.11.01.214, riservandosi di presentarlo per l'esame in Assemblea.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Lupi 0.11.01.17: s'intende che vi abbiano rinunciato. Prende atto, quindi, del ritiro dei subemendamenti Benamati 0.11.01.22 e Binelli 0.11.01.105.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 11.27.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara che i deputati del Movimento 5 Stelle sottoscrivono l'emendamento Carnevali 11.27.

  La Commissione approva l'emendamento Carnevali 11.27 (vedi allegato).

  Marialucia LOREFICE, presidente, dispone una breve sospensione della seduta, al fine di consentire alla relatrice di svolgere le ultime verifiche concernenti le proposte emendative che risultano ancora accantonate.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.

  Marialucia LOREFICE, presidente, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sugli identici subemendamenti Mazzetti 0.11.01.74, Pezzopane 0.11.01.47, Gagliardi 0.11.01.87, Fregolent 0.11.01.145 e Lucchini 0.11.01.130.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, invita i presentatori a ritirare i subemendamenti testè richiamati, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme alla relatrice.

  Marialucia LOREFICE, presidente, prende atto che i subemendamenti Mazzetti 0.11.01.74, Pezzopane 0.11.01.47, Fregolent 0.11.01.47 e Lucchini 0.11.01.130 sono stati ritirati. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori del subemendamento Gagliardi 0.11.01.87: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che si procederà ad esaminare il subemendamento Vanessa Cattoi 0.11.01.107.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, invita i presentatori del subemendamento Vanessa Cattoi 0.11.01.107 a ritirare la proposta emendativa avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme alla relatrice.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sottoscrive il subemendamento Vanessa Cattoi 0.11.01.107 e lo ritira.

  Marialucia LOREFICE, presidente, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo 11.01 del Governo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo (vedi allegato).

  Marialucia LOREFICE, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, comunica, quindi, che sul provvedimento, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: I Commissione, parere favorevole con osservazioni; II Commissione, parere favorevole; IV Commissione, parere favorevole; V Commissione, parere favorevole; VI Commissione, parere favorevole con osservazioni; VII Commissione, parere favorevole; IX Commissione, parere favorevole; X Commissione, parere favorevole; XI Commissione, parere favorevole con osservazione; XIV Commissione, parere favorevole con osservazioni; Commissione per le questioni regionali, parere favorevole con osservazioni.
  Fa, quindi, presente che la relatrice ha formulato la seguente proposta di correzioni di forma, riferita agli articoli del decreto-legge e comprendenti l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria negli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.03, approvati nella seduta del 26 maggio 2021, avvertendo che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 1» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto».

  All'articolo 2:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;

   al comma 3, le parole: «del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020».

  All'articolo 2-bis, introdotto dell'emendamenti 2.01, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 2-ter, introdotto dall'emendamento 2.03, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 3:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «fino a un massimo del» sono sostituite dalle seguenti: «fino al» e le parole: «per cento, della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «per cento della popolazione»;

   al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida di cui al decreto» e le parole: «sono in didattica» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono della didattica»;

   al comma 4, terzo periodo, le parole: «sale lettura» sono sostituite dalle seguenti: «sale di lettura» e le parole: «sale studio» sono sostituite dalle seguenti: «sale di studio»;

   al comma 5, la parola: «ISIA» è sostituita dalle seguenti: «istituti superiori per le industrie artistiche»;

   alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per i servizi educativi per l'infanzia,».

  All'articolo 4:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35», le parole: «nonché da protocolli» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di protocolli» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

   al primo periodo, la parola: «live-club» è sostituita dalle seguenti: «locali di intrattenimento e musica dal vivo»;

   al terzo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

   al comma 2:

   al primo periodo, dopo le parole: «la disposizione di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e le parole: «e riconosciuti» sono sostituite dalla seguente: «riconosciuti»;

   al terzo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico-scientifico» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;

   al comma 3:

   al primo periodo, dopo le parole: «dal Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

   al secondo periodo, dopo le parole: «il predetto Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «di piscine» sono sostituite dalle seguenti: «delle piscine»;

   al comma 2, le parole: «di palestre» sono sostituite dalle seguenti: «delle palestre».

  All'articolo 7:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «in presenza di fiere» sono sostituite dalle seguenti: «di fiere in presenza» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

   al primo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

   al secondo periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «Rimane consentita in ogni caso».

  All'articolo 9:

   al comma 5, dopo le parole: «dalle strutture sanitarie pubbliche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8:

   al primo periodo, le parole: «sono riconosciute, come equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute come equivalenti»;

   al secondo periodo, le parole: «dell'Unione, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione sono»;

   al comma 9, dopo le parole: «di COVID-19» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 10;

   al primo periodo, le parole: «l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19»;

   il terzo periodo, come risultante dal coordinamento tra gli emendamenti Provenza 9.30 e Carnevali 9.34, approvati nella seduta di giovedì 27 maggio, è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «il comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  All'articolo 12:

   al comma 1, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

   al comma 2, le parole: «ai sensi all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

   al primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

   al secondo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

   al comma 2, le parole: «, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice,».

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma presentata dalla relatrice.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.
  Chiede, dunque, se ci siano interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) sottolinea l'esigenza di prevedere la proroga di misure a favore delle aree colpite da eventi sismici, evidenziando che, se tale materia non potrà essere affrontata in questa sede, dovrà essere prioritariamente considerata nell'ambito dei prossimi provvedimenti governativi.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  La Commissione approva.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 596 del 27 maggio 2021, a pagina 101, seconda colonna, dodicesima riga; a pagina 102, prima colonna, quinta e trentaseiesima riga, seconda colonna, quinta e venticinquesima riga: sostituire la parola «11.17» con la seguente «11.7».

XII Commissione - venerdì 28 maggio 2021

ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere, inserire le seguenti: anche su aree pubbliche,.
*7.7. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Noja.
*7.31. (Nuova formulazione) Zucconi, Bellucci, Gemmato.
*7.15. (Nuova formulazione) Grimaldi, Alberto Manca.
*7.14. (Nuova formulazione). Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.
*7.50. (ex 7.07) (Nuova formulazione) Carnevali, Pezzopane.
*7.51. (ex 7.08) (Nuova formulazione) Zucconi, Deidda, Bellucci, Gemmato.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.
9.9. (Nuova formulazione) Noja.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
9.18. Galizia, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 1 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.27. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 1, allegato 2, sopprimere il numero 4.
*11.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*11.8. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.
*11.20. Scanu, Sut.
*11.26. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
*11.33. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 dalla Costituzione annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge, il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.
11.36. (Nuova formulazione) Baldino, Magi, Iezzi, Sportiello.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)

  1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
0.11.01.44. Rotta, Madia, Nardi, De Menech, Lattanzio, Zardini, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Buratti.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-decies, al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».
*0.11.01.57. (Nuova formulazione) Mazzetti, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*0.11.01.213. (Nuova formulazione) Zucconi, Bellucci, Gemmato.
*0.11.01.129. (Nuova formulazione) Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Panizzut.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.
(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)

  1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.
**0.11.01.199. (Nuova formulazione) Maraia, Sportiello.

**0.11.01.95. (Nuova formulazione) Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**0.11.01.216. (Nuova formulazione) Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente: Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
0.11.01.46. Fiano, Fragomeli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti».
0.11.01.187. (Nuova formulazione) Deiana, Alberto Manca, Sportiello.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.
*0.11.01.155. Vallascas.
*0.11.01.60. Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla.
*0.11.01.96. Piastra, Micheli, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.11.01.208. Scanu.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace)

  1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
0.11.01.11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

   b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   c) al quarto periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 11-ter.
(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)

  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

Art. 11-quater.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
  2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-quinquies.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 11-sexies.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata».
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-septies.
(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

  1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 11-octies.
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-novies.
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 11-decies.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto».

Art. 11-undecies.
(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-duodecies.
(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
11.01. Il Governo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.
11.0100. La Relatrice.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

  1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica di COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.
*12.02. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*12.03. Mazzetti.
*12.012. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
*12.014. Carnevali, Pizzetti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Voucher taxi)

  1. 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.
**12.013. (Nuova formulazione) Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
**12.019. (Nuova formulazione) Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
**12.020. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
**12.023. (Nuova formulazione) Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
**12.022. (Nuova formulazione) Sportiello.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*13.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*13.02. Sutto, Vanessa Cattoi, Loss, Binelli.