Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Comm. bicam. per le questioni regionali
Comm. bicam. Questioni regionali
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. S. 2207 Governo (Parere alla 5a Commissione del Senato) (Esame e rinvio) ... 257
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. S. 878, approvato dalla Camera (Parere alla 9a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 260
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 263
Disciplina della professione di guida turistica. S. 1921 e Abb (Parere alla 10a Commissione del Senato) (Rinvio dell'esame) ... 261
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. S. 2169, approvato dalla Camera (Parere alla 14a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 262
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 263
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 8.30.
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
S. 2207 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, nell'illustrare il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale. In particolare, il comma 2, lettera a), nn. 1 e 2 e lettera f), n. 1 determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1,4 miliardi di euro, al finanziamento, rispettivamente, di: Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro); Servizi digitali e competenze digitali (250 milioni di euro); Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro). Il comma 2, lett. a) n. 3 destina alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026. Il comma 2, lettera a), n. 4 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati. Il comma 2, lettera b) determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2, lettera c) destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. Ai nn. 5 e 6 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di euro, al finanziamento di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel per le autostrade A24-A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS. Al n. 10 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico. Al n. 11 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing). Al n. 12 destina 300 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 in favore della Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, da realizzazioni nell'ambito del Ministero delle infrastrutture. Al n. 13 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma «Sicuro, verde e sociale», per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il comma 2, lettera d), assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi € 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Il comma 2, lettera e), prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi: in materia di salute, ambiente e clima; relativi ad un «ospedale sicuro e sostenibile»; relativi ad un «ecosistema innovativo della salute». Il comma 2, lettera f), destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano – pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 – da iscrivere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi di seguito indicati: «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale; Transizione 4.0; Accordi per l'Innovazione. Il comma 2, lettera g), stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori. Il comma 2, lettera h), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole, da destinarsi, negli anni dal 2021 (il testo in esame indica l'anno 2022, ma la ripartizione per anno prevede uno stanziamento anche per il 2021) al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di euro: tali risorse sono finalizzate al finanziamento dei «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo».
Il comma 2, lettera i), reca uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Il comma 2, lettera l), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno. Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure di cui ai commi 3, 4 e 5.
Il comma 3 proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.
I commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi. Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.
L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.
L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al Next Generation Eu in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.
L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.
L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).
L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala che gli interventi previsti a valere sul fondo complementare incidono su numerose materie, alcune di competenza esclusive dello Stato (perequazione delle risorse finanziarie e tutela dell'ambiente e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); altre di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, articolo 117, terzo comma) e residuale regionale (agricoltura, articolo 117, quarto comma).
Al riguardo, ritiene quindi opportuno prevedere l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, e chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal fondo complementare. In particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata. Ciò premesso si riserva comunque di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, al fine di tenere conto degli elementi che potranno emergere nel corso dell'esame.
Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
S. 878, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nell'illustrare il provvedimento, ricorda che l'articolo 1 definisce le finalità, le quali consistono nella promozione della domanda e dell'offerta dei summenzionati prodotti e nel garantire una adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Il comma 2 rinvia alle autonome iniziative delle regioni e degli enti locali l'adozione di iniziative di loro competenza, per la valorizzazione di detti prodotti.
L'articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e provenienti da filiera corta. Il comma 1, lettera a) fa rinvio per l'individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (si intende per «alimento» qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani). Tali prodotti si considerano a chilometro zero o utile quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti dalla stessa regione del luogo in cui sono venduti. Sono considerati tali anche i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita. Ai sensi della lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario. Le cooperative e i loro consorzi, le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni professionali non sono considerati intermediari.
L'articolo 3 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali possano prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
L'articolo 4, comma 1, prevede che, in caso di apertura di mercati in aree pubbliche, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. Il comma 2 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.
L'articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [attualmente non vi è più la competenza sul turismo] siano istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, come definiti dall'articolo 2. Tali loghi non possono essere esposti sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
L'articolo 6 interviene sul Codice dei contratti pubblici e più precisamente sull'articolo 144, sostituendolo. Viene previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta vengano considerati, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.
L'articolo 7 contiene le sanzioni per l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando quanto prescritto dall'articolo 2, o utilizzando il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2.
L'articolo 8 reca abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia. In particolare, prevede: al comma 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame; al comma 2 è riportata la clausola di salvaguardia, in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione.
Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, rileva che le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «agricoltura» di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia «alimentazione» di competenza concorrente (art. 117, terzo comma).
Indica poi come di interesse per la Commissione il già richiamato articolo 5 che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole sentita la Conferenza unificata, del «logo chilometro zero o utile» e del «logo filiera corta»; al riguardo, osserva che la misura appare riconducibile sia alla materia «agricoltura», di competenza residuale regionale, sia alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), senza che appaia possibile individuare una materia prevalente; per questo ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l'intesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia concorrenti o residuali. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disciplina della professione di guida turistica.
S. 1921 e abb.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Rinvio dell'esame).
Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare, rinvia l'esame ad altra seduta.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
S. 2169, approvato dalla Camera.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, nell'illustrare il provvedimento, ricorda preliminarmente che lo stesso è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'iter alla Camera. In quell'occasione la Commissione aveva espresso un parere favorevole con una condizione. La condizione era rivolta a chiarire la formulazione dell'articolo 31 (ora 35) in materia di disciplina del diritto di rivalsa. La condizione può dirsi recepita in quanto, nel corso dell'iter alla Camera, è stato precisato che la norma intende consentire al Ministro dell'economia, con uno o più decreti da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, di definire le procedure da seguire per le diverse azioni di rivalsa. Con riferimento invece alle ulteriori modifiche apportate nel corso dell'esame della Camera, segnala che risulta di interesse per la Commissione il solo articolo 25. Tale articolo, introdotto alla Camera, modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La novella concerne il profilo dell'ordine territoriali di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia la sede operativa. La novella, che non appare presentare profili problematici per quello che attiene alle competenze della Commissione, è intesa a superare rilievi posti nell'ambito di una procedura europea di pre-infrazione. Ciò premesso, rileva che anche il provvedimento nel suo complesso non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 maggio 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.
ALLEGATO 1
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile
(S. 878, approvato dalla Camera).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 878, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;
rilevato che:
le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «agricoltura» di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia «alimentazione» di competenza concorrente (art. 117, terzo comma);
l'articolo 5 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole sentita la Conferenza unificata, del «logo chilometro zero o utile» e del «logo filiera corta»; al riguardo, la misura appare riconducibile sia alla materia «agricoltura», di competenza residuale regionale, sia alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), senza che appaia possibile individuare una materia prevalente; per questo potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l'intesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia concorrenti o residuali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».
ALLEGATO 2
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (S. 2169, approvato dalla Camera).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2169, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;
richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 27 ottobre 2020,
rilevato che:
il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);
il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma),
esprime
PARERE FAVOREVOLE