II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. C. 3113 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 36
ALLEGATO (Parere approvato) ... 38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 37
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 20 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.
La seduta comincia alle 13.15.
DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.
Roberto CATALDI (M5S), relatore, nel rammentare di avere già illustrato, nella seduta precedente, la propria opinione soprattutto in merito al profilo della responsabilità medica cui fanno riferimento gli articoli 3 ed e-bis del decreto-legge in esame, sottolinea come le disposizioni contenute in tali articoli siano molto equilibrate. In particolare, osserva che il disposto dell'articolo 3 contrasta l'ipotetica «medicina difensiva» che si potrebbe creare anche in maniera irragionevole sull'onda del diffondersi di notizie mediatiche, disincentivando così il medico a compiere il proprio lavoro. Sottolinea, quindi, che l'articolo 3-bis, che riconduce nell'ambito della colpa grave la responsabilità del medico per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovano causa nella situazione di emergenza medesima, sia una norma di civiltà. Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
C. 2824 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.20.
ALLEGATO
DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (C. 3113 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
La II Commissione (Giustizia),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3113 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Governo C. 3113);
considerato che:
l'articolo 1 del provvedimento ha prorogato fino al 30 aprile 2021 le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge) nonché alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021, prevedendo in particolare: l'applicazione nelle regioni incluse nella cosiddetta zona gialla delle misure più restrittive tipiche della zona arancione; l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi sia con ordinanza del Ministro della salute sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; specifiche misure di limitazione della mobilità per le zone arancioni;
le sanzioni per la violazione delle suddette misure di contenimento sono disciplinate dal comma 7 dell'articolo 1 che, richiamando una disposizione che già da tempo trova applicazione per la violazione delle restrizioni agli spostamenti, prevede che si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, confermando pertanto la natura di illecito amministrativo di tali violazioni, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;
il secondo periodo del comma 7, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendone la destinazione allo Stato o alle regioni, alle province e ai comuni a seconda se l'illecito sia accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato oppure delle regioni, delle province e dei comuni;
l'articolo 3 esclude la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale, a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione;
l'articolo 3-bis reca per il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 una disciplina che limita soltanto ai casi di colpa grave la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie derivanti dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza;
l'articolo 6 proroga, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, le disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie nelle controversie civili, penali, amministrative, contabili e tributarie, in tempo di emergenza pandemica dettate dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
l'articolo 7 stabilisce che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti può disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (e quindi entro il 28 settembre 2021);
l'articolo 7-bis consente agli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato di poter votare per corrispondenza per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
l'articolo 10 reca una serie di misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, prevedendo tra l'altro: talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità; il differimento al 30 aprile 2021 del termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente; l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad avvalersi di esperti in possesso di specifica competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo annuale;
l'articolo 11 autorizza lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19, demandando ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità operative nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.