IX Commissione

Trasporti, poste e telecomunicazioni

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

Commissione IX (Trasporti)

Comm. IX

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
SOMMARIO
Mercoledì 19 maggio 2021

INTERROGAZIONI:

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia ... 296

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) ... 302

5-03935 Fogliani: Elettrificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro ... 297

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) ... 302

5-05770 Gadda: Estensione ai pick up della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice ... 297

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) ... 303

5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL) ... 297

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) ... 304

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione) ... 298

ALLEGATO 5 (Documento finale approvato dalla Commissione) ... 306

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final) (Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio) ... 298

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 19 maggio 2021

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Alessandro Morelli.

  La seduta comincia alle 13.50.

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia.

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Nicola PELLICANI (PD), replicando, esprime soddisfazione per le notizie relative ai cospicui investimenti pianificati sulla linea di Vicenza e per l'implementazione della rete ad alta velocità in Veneto, nonché sull'ottimizzazione della tratta Padova-Bologna. Ribadisce però che l'area metropolitana Padova-Treviso-Venezia resta l'unica zona a forte sviluppo economico a non poter usufruire di collegamenti diretti in alta velocità con Milano e con Roma, e che non è stato possibile finanziare tali collegamenti neanche con il PNRR, giacché quest'ultimo limitava il proprio perimetro ad interventi immediatamente cantierabili. Sottolinea come sia necessario uno sforzo ulteriore da parte del Governo; rileva che mentre la linea con Milano si mostra in una situazione migliore, fortissime criticità permangono in quella con Roma, specialmente appunto nella tratta Padova-Bologna.

5-03935 Fogliani: Elettrificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro.

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Ketty FOGLIANI (LEGA), replicando, plaude alla notizia che le emissioni inquinanti prodotte dalla linea in essere potranno essere eliminate grazie all'elettrificazione. Rileva come il Governo si mostri assai attento all'ambiente e che lo stanziamento di 15 milioni preventivato consentirà di anticipare la trasformazione al 2025.

5-05770 Gadda: Estensione ai pick up della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria Chiara GADDA (IV), replicando, manifesta stupore per la risposta del Governo, giacché non si tratta della prima interrogazione sul tema e i riscontri precedentemente offerti erano di altro tenore. Sottolinea come l'interrogazione in oggetto riguardi esclusivamente i pick up, di cui non esiste una versione autovettura: si tratta di una fattispecie a parte, non contemplata dall'attuale normativa. Rileva inoltre come la sua interrogazione servisse per valutare l'avanzamento dell'operato del Governo, specialmente per quanto riguarda i pick up utilizzati per finalità di protezione civile: mentre alcune regioni hanno infatti provveduto a normare la materia che li riguarda, non è stata introdotta invece ad oggi una vera e propria legislazione nazionale.
  Si dichiara dunque insoddisfatta della risposta, ricordando come fosse stato richiesto di inserire tale modifica nel codice della strada, senza esito, e come ugualmente non sia stato possibile contemplarla in altri strumenti legislativi. Preannuncia dunque la presentazione di una nuova interrogazione.

5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL).

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Carmela BUCALO (FDI), intervenendo in replica in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta. Ribadisce l'importanza dell'uso di tali tecnologie per evitare tragedie come quella descritta nell'interrogazione, e che è importante investire e farlo subito; rileva che su questo sorveglieranno i parlamentari di Fratelli d'Italia, ma prima ancora i cittadini.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vice presidente Paolo FICARA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 15.30.

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 maggio 2020.

  Paolo FICARA, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul tema.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione agli atti esame.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, illustra una proposta di documento finale con osservazioni, anche ponendola in relazione con il successivo punto all'ordine del giorno.

  La Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni della relatrice (vedi allegato 5).

  Paolo FICARA, presidente, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, chiarisce preliminarmente che l'atto in discussione è un tentativo di regolamentazione ex ante rispetto al ruolo svolto dalle grandi piattaforme digitali in regime di elevata concentrazione. Tale regolamentazione non appare semplicissima, in virtù della novità e complessità della materia, non esente da motivi di contrasto, e occorrerà dunque svolgere delle audizioni per approfondirla. Chiede dunque alla presidenza e alla Commissione di calendarizzarle, tenendo però presente la necessità di concludere l'esame nel giro di un mese.
  Osserva poi, più nel dettaglio, che la Commissione avvia in data odierna l'esame della cosiddetta proposta di legge sui mercati digitali (Digital markets act – DMA), un articolato regime giuridico volto a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque nel mercato unico digitale, in un contesto caratterizzato da concentrazioni sistemiche del potere economico in capo a poche, grandi piattaforme digitali globali.
  L'iniziativa all'esame, che è stata presentata insieme alla legge sui servizi digitali di cui viene avviato l'esame nella seduta odierna, rientra nella strategia digitale della Commissione europea.

  La Commissione europea ha inteso infatti regolare le situazioni in cui alcune grandi piattaforme online si affermano come elementi strutturali fondamentali dell'economia digitale, fungendo da intermediari per la maggior parte delle transazioni tra consumatori e imprese. Il termine gatekeeper con il quale vengono denominate deriverebbe proprio dal potere che hanno progressivamente acquisito di controllare il punto di accesso a determinati mercati.
  Nello specifico i gatekeeper sarebbero soggetti che hanno un impatto significativo sul mercato interno, uno o più importanti punti di accesso dei clienti e detengono, attualmente o in un futuro prossimo, una posizione consolidata e duratura nelle loro operazioni. Tale qualità necessita di una disciplina specifica per neutralizzare una serie di criticità che sono registrate nell'ambiente digitale: la debole contendibilità dei mercati delle piattaforme e la debole concorrenza su tali mercati; il verificarsi di pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti commerciali; l'emergere di quadri di regolamentazione e di vigilanza frammentati per quanto riguarda gli operatori commerciali attivi in tali mercati.
  Si tratta dunque di sanare in primo luogo distorsioni del mercato digitale, che è risultato privo di sistemi di autocorrezione. Secondo quanto evidenziato nella proposta di regolamento, affrontare questi problemi è di estrema importanza in considerazione delle dimensioni dell'economia digitale (stimate tra il 4,5 per cento e il 15,5 per cento del PIL mondiale nel 2019, con una tendenza in crescita) e della rilevanza del ruolo delle piattaforme online nei mercati digitali, con le relative implicazioni sociali ed economiche.
  Lo strumento della proposta di regolamento indica la volontà della Commissione di disciplinare in modo omogeneo e con norme direttamente applicabili questo settore in ragione della sua delicatezza e complessità.
  Rinviando per un'illustrazione dettagliata della proposta di regolamento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il nuovo regime delinea il perimetro di applicazione soggettiva stabilendo una serie di criteri qualitativi per individuare le piattaforme online di grandi dimensioni, che esercitano una funzione di controllo dell'accesso, vale a dire di «gatekeeper». Si tratta, in linea di massima, di piattaforme detentrici di una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività (attuale o anche prevedibile nel prossimo futuro), con un impatto significativo sul mercato interno, e che rivestono il ruolo di intermediazione tra un'ampia base di utenti finali e un gran numero di imprese. Il potere di designare tali soggetti regolati è concentrato nelle mani della Commissione europea, la quale ritiene i requisiti soddisfatti ove siano raggiunti determinati parametri quantitativi soglia.
  Tra i parametri si ricordano, tra l'altro, il fatturato dell'impresa o la sua capitalizzazione media, e i dati relativi a utenti commerciali e finali che si servono della piattaforma di intermediazione. La Commissione, sulla base di un'istruttoria più articolata, può individuare i soggetti regolati anche nel caso in cui le citate soglie quantitative non siano raggiunte.
  In ogni caso, è consentito ai soggetti interessati di presentare argomenti contrari a tale designazione, con l'effetto di avviare in tal caso un'indagine ad hoc da parte della Commissione europea.
  Al riguardo, va segnalato sin da subito che sarà necessario svolgere un approfondimento sul potere della Commissione europea di designare tali soggetti (ai quali verrebbero pertanto imposti una serie di limiti nelle loro attività nel settore digitali) anche in assenza del raggiungimento di soglie economiche prestabilite, e in definitiva sul potenziale margine di discrezionalità che la Commissione europea acquisirebbe in via esclusiva per definire l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime. La sfera di tale potere discrezionale sembrerebbe peraltro ancora più rimarcabile nella parte in cui il regolamento consente alla Commissione di designare gatekeeper
imprese che è prevedibile che acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel prossimo futuro, sebbene non siano meglio precisati i criteri (anche solo di carattere temporale) per una siffatta analisi prognostica.
  Il regolamento assegna alle piattaforme designate come gatekeeper una serie di obblighi e divieti. Tra i più significativi, si ricordano: l'obbligo di consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma; l'obbligo di fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire a inserzionisti e a editori verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma; l'obbligo di permettere agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma; la predisposizione di propri servizi interoperabili per i terzi in situazioni specifiche.
  L'insieme dei divieti imposti ai gatekeeper include, tra l'altro, il divieto di riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla loro piattaforma; il divieto di impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma; il divieto di impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati se lo desiderano; il divieto di impedire la portabilità.
  Alla Commissione europea è conferita una serie di poteri che impattano su doveri e divieti a carico dei gatekeeper codificati nel regolamento. Si tratta delle facoltà di: specificazione di alcuni obblighi; sospensione degli obblighi, in determinati casi di rischio per la redditività del soggetto regolato; esenzione per motivi di interesse pubblico. Infine la Commissione può, tramite atto delegato, aggiornare gli obblighi/divieti imposti al gatekeeper, nel caso in cui individui la necessità di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base.
  Di particolare rilievo l'obbligo a carico dei gatekeeper di informare la Commissione europea in merito a progetti di concentrazioni che coinvolgano un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio nel settore digitale. Al riguardo, potrebbe essere opportuno un approfondimento sulla portata di tale disposizione e sui profili di coordinamento con la normativa generale europea in materia di concentrazioni.
  Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione europea numerosi vari poteri di enforcement del regolamento.
  Anzitutto poteri di indagine rispettivamente volti a prevedere: la designazione del gatekeeper in determinati casi; l'intervento della Commissione in caso di inosservanza sistematica degli obblighi stabiliti nel regolamento; l'individuazione di nuovi servizi di piattaforma di base (in sostanza, per ampliare il campo di applicazione del regolamento) o di nuove pratiche potenzialmente sleali o ritenute in grado di limitare i mercati di tali piattaforme. Il regolamento assegna alla Commissione altresì poteri investigativi per monitorare il rispetto del regolamento, tra i quali i poteri di audizioni e di ispezione in loco e di accesso a banche dati e ad algoritmi. Infine tra i poteri di attuazione il regolamento conferisce alla Commissione europea, tra l'altro, l'adozione di misure cautelari e l'accertamento delle violazioni cui si ricollega un articolato regime sanzionatorio.
  In particolare, se la Commissione europea constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta taluni obblighi del regolamento (tra cui quelli di cui agli articoli 5 e 6) può irrogare a tale soggetto ammende il cui importo non supera il 10 per cento del fatturato totale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario; per gli obblighi ritenuti di minor importanza (che in linea di massima attengono ai doveri di collaborazione con la Commissione nell'ambito dei procedimenti istruttori citati), l'importo dell'eventuale ammenda non supera l'1 per cento di tale fatturato.
  Nel determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità, della durata,
della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate in caso di mancata collaborazione in sede di indagine, del ritardo causato ai procedimenti.
  Il regolamento prevede un regime specifico di solidarietà ove un'ammenda sia irrogata nei confronti di un'associazione di imprese.
  In ogni caso la Commissione non esige il pagamento dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha commesso un'infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio delle indagini da parte della Commissione. Inoltre la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 10 per cento del suo fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente.
  Inoltre la Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, penalità di mora il cui importo non superi il 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, per far rispettare misure e ordini da essa adottati.
  Si tratta in particolare: del rispetto dei rimedi comportamentali o strutturali in caso di inosservanza sistematica del regolamento; dell'obbligo di trasmissione di informazioni esatte e complete entro il termine imposto dalla Commissione europea; dell'obbligo di garantire l'accesso alle banche dati e agli algoritmi delle imprese, di sottoporsi ad accertamenti in loco; dell'obbligo di conformarsi a misure cautelari; dell'obbligo di rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione della Commissione; dell'obbligo di conformarsi a una decisione di inosservanza.
  Nel corso dell'esame sarà utile approfondire alcuni aspetti del regolamento che già in sede di negoziato sembrano oggetto di discussione. Il primo elemento è rappresentato dall'ampiezza dei poteri rimessi alla discrezionalità della Commissione, cui spetterebbe l'esecuzione esclusiva del regolamento. Tra di essi i poteri di designazione dei gatekeeper da parte della Commissione all'esito di indagini di mercato e sulla base di indici qualitativi dalla portata non del tutto definita. In secondo luogo, occorrerà acquisire chiarimenti in merito alla discrezionalità della Commissione di individuare obblighi analoghi a quelli già codificati, anche al fine di valutare tale disposizione alla luce del perimetro di competenze stabilito dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente alla Commissione l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati «elementi non essenziali dell'atto legislativo».
  Sarebbe inoltre opportuno approfondire il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione del regolamento, a fronte di una attribuzione quasi esclusiva dei poteri di enforcement in capo alla Commissione.
  Segnala infine che la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato ha formulato un orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.
  In conclusione, in considerazione della rilevanza dell'atto al nostro esame, si riserva di presentare una proposta di documento conclusivo in esito al dibattito in Commissione, anche tenendo conto dell'evoluzione dell'iter di esame presso le istituzioni europee.

  Federica ZANELLA si unisce alla richiesta di svolgere audizioni per approfondire la materia.

  Paolo FICARA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

IX Commissione - mercoledì 19 maggio 2021

ALLEGATO 1

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede di conoscere le scelte progettuali per la realizzazione di opere ferroviarie a servizio dell'area nord-est del Paese.
  Al riguardo RFI riferisce di aver avviato i lavori del secondo e ultimo lotto costruttivo della tratta Alta Velocità Verona - Bivio Vicenza, per un valore di un miliardo e 766 milioni di euro, avviando contemporaneamente la progettazione definitiva dell'attraversamento di Vicenza, ossia del tratto ferroviario immediatamente successivo che costituisce la naturale prosecuzione in direzione est della linea e conduce fino nel cuore del capoluogo vicentino.
  L'ultimazione della progettazione definitiva è prevista entro il 10 settembre 2021.
  L'opera costituisce un tratto fondamentale del più ampio Corridoio transeuropeo TEN-T Mediterraneo e va ad ampliare l'attuale network AV/AC sviluppando ulteriori 44 km nella regione Veneto.
  In particolare per l'attraversamento di Vicenza, l'articolo 4 del decreto-legge n. 59 del 6 maggio scorso – cosiddetto fondo complementare al PNRR – ha autorizzato il finanziamento di complessivi 925 milioni di euro, oltre ad aver finanziato il riavvio della progettazione definitiva della tratta AV/AC Vicenza-Padova per 25 milioni.
  Mi preme evidenziare come il finanziamento della progettazione del tratto tra Vicenza e Padova è una novità del PNRR varato dall'attuale Governo, rispetto alle previsioni contenute originariamente nel Piano approvato dal precedente Esecutivo, che prendevano in considerazione la tratta AV da Brescia a Vicenza. Mancando il progetto del tratto tra Vicenza e Padova, il Governo ha pertanto deciso di disporre idoneo finanziamento a valere sul cosiddetto «fondo complementare».
  Informo anche che il 10 agosto 2020 è stato firmato un addendum al Protocollo d'intesa tra Ministero dei trasporti, Regione Veneto, Comune di Padova, RFI e FS Sistemi Urbani per la valorizzazione del nodo ferroviario padovano proprio nello spirito di supportare lo sviluppo economico del territorio e la riqualificazione dell'area della stazione.
  Quanto alla tratta Bologna-Padova, il gestore RFI evidenzia che sono previsti interventi di upgrade tecnologico dell'intera direttrice per migliorare la regolarità della circolazione.
  In particolare, si prevede il rinnovo di tutti gli impianti della linea Bologna-Padova Campo Marte, con la realizzazione di un apparato multistazione e di un nuovo sistema di regolazione della circolazione con posto centrale ubicato a Bologna.
  Sono, inoltre, previste attività finalizzate al rinnovo del sistema di distanziamento ed all'integrazione dei sistemi di informazione al pubblico, nonché a modifiche puntuali del piano del ferro ed eliminazione dei passaggi a livello.
  L'intero progetto si articola in due fasi funzionali: la prima relativa alla tratta Bologna-Ferrara, con un costo di 55 milioni di euro e attivazione nel 2024, la seconda riguarda la tratta Ferrara-Padova Campo Marte, per un costo di 105 milioni e attivazione nel 2025.
  I nuovi apparati centrali multistazioni assicurano, da un'unica cabina di comando, la gestione centralizzata che consentirà di ridurre i tempi tecnici delle operazioni, come ad esempio gli incroci dei treni nelle stazioni, e di ottimizzare gli interventi di manutenzione sulla rete ferroviaria, oltre a fornire risposte più veloci in caso di circolazione perturbata e di guasti.

ALLEGATO 2

5-03935 Fogliani: Elettrificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La linea ferroviaria Casarsa-Portogruaro serve un traffico regionale, quasi esclusivamente di tipo passeggeri ed effettuato con circa 26 treni/giorno.
  Nell'ambito dell'Addendum 2018 al Protocollo d'Intesa tra Rete Ferroviaria Italiana e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo delle infrastrutture ed accessibilità ai servizi ferroviari di interesse regionale, la stessa Regione ha chiesto al gestore dell'infrastruttura di sviluppare uno studio di fattibilità dell'elettrificazione della linea; tale studio, che ha previsto approfondimenti per il potenziamento della linea per la circolazione anche dei treni merci a maggiori standard prestazionali, è stato ultimato nel mese di giugno 2019.
  L'intervento di elettrificazione – con un costo stimato di circa 15 milioni di euro disponibili nel Contratto di programma – Parte Investimenti tra RFI ed il MIT – Aggiornamento 2018-2019 – consentirà la riorganizzazione dei servizi di TPL e l'efficientamento dei collegamenti regionali e interregionali.
  In particolare, l'intervento riguarderà il rinnovo della sottostazione elettrica di Casarsa, le modifiche alla sottostazione elettrica di Portogruaro, la realizzazione del sistema di elettrificazione della linea Casarsa-Portogruaro, la realizzazione di una nuova linea di alimentazione indipendente nella stazione di Portogruaro e nella stazione di Casarsa.
  RFI stima l'attivazione della linea elettrificata entro il 2025; il Ministero solleciterà il gestore ad una accelerazione dei lavori attraverso la contrazione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi, anche ricorrendo alle procedure semplificate medio tempore introdotte.

ALLEGATO 3

5-05770 Gadda: Estensione ai pick up della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede uno specifico provvedimento, eventualmente anche di natura interpretativa della normativa di riferimento, che consenta in ambito nazionale la circolazione di complessi di veicoli costituiti da autoveicolo trattore di categoria N1 e rimorchi di larghezza eccedente quella della motrice, soprattutto in relazione ai veicoli «utilizzati dalla protezione civile o da servizi di pubblico interesse».
  In premessa, assumendo che per servizi di pubblico interesse debbano intendersi quelli svolti dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Corpi dei Vigili del fuoco, rappresento che i veicoli utilizzati per servizi di protezione civile ricadono già nell'ambito di applicazione dell'articolo 138 del Codice della strada recante disposizioni speciali per veicoli e conducenti delle Forze armate.
  In particolare, il comma 11 prevede che tali norme speciali derogatorie si applicano ai Corpi armati dello Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed a quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, alla Croce Rossa, nonché alla Protezione Civile nazionale e a quella della Regione Valle d'Aosta e delle suddette Province autonome.
  Conseguentemente, la possibilità di traino da parte di veicoli di categoria N1 di rimorchi per il trasporto di cose o per trasporto specifico/uso speciale la cui larghezza sia eccedente quella del veicolo trattore, deve essere consentita con autonoma regolamentazione da parte della Protezione civile, osservata la prescrizione di cui al comma 2 del già citato articolo 138, senza alcuna necessità di procedere a modifiche del Codice della strada.
  Chiaramente la disposizione si applica sia in presenza di un vincolo organico che semplicemente funzionale al Corpo della Protezione Civile ed interessa tutti i veicoli ad esso asserviti in base ad un titolo convenzionale tra quelli specificamente previsti, riconducibili agli istituti della locazione, dell'usufrutto, del comodato e del patto di riservato dominio.

ALLEGATO 4

5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la soluzione tecnica denominata «Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello» (PAI-PL) riduce il rischio di indebito attraversamento da parte di veicoli, per errato comportamento dell'utente della strada, dei passaggi a livello pubblici in chiusura.
  Tale sistema consente di rilevare la presenza di veicoli, fermi o in movimento, all'interno dell'area delimitata dalle barriere chiuse, condizionando il transito dei treni all'effettiva assenza di ostacoli sull'attraversamento ferroviario.
  Con specifico riguardo all'incidente del 30 marzo scorso, richiamato dall'Onorevole interrogante, Rete Ferroviaria Italiana rappresenta:

   di aver elaborato un progetto di opera sostitutiva con sottovia in prossimità del medesimo passaggio a livello e che ne avrebbe consentito la soppressione;

   che l'installazione del nuovo sistema di passaggio a livello dotato della sopra descritta tecnologia è programmata entro il prossimo mese di dicembre.

  L'occasione è propizia per fornire un'ampia panoramica sul tema.
  In particolare: nella regione Puglia sono presenti 144 passaggi a livello sulla rete regionale, di cui 18 privati, e 12 passaggi a livello sulle linee fondamentali, senza la presenza di privati.
  Attualmente il sistema PAI-PL è attivo su 26 passaggi a livello pubblici e nel prossimo biennio sono pianificati 6 interventi ulteriori.
  Nel 2020 sono stati soppressi 10 passaggi privati e sono in corso attività per la soppressione di ulteriori 6 passaggi tra il 2021 e il 2024.
  Sono stati avviati i lavori per la soppressione dei passaggi a livello sulla linea Bari-Lecce e consistenti nella realizzazione:

   di due cavalcavia nel comune di Brindisi, con chiusura dei PL entro il prossimo mese di luglio 2021, con un investimento economico di circa 8 milioni di euro;

   di due sottovia in fase di completamento nei comuni di Bari e Noicattaro, che hanno già consentito la soppressione di 2 PL, con un investimento di circa 6 milioni euro.

  Sulla linea ferroviaria Foggia-Bari, in località Santo Spirito, sono state già approvate le opere sostitutive dei passaggi a livello presenti ai km 636+227 e 636+892 con un investimento di circa 23 milioni di euro e sono in corso di approvazione i progetti per opere sostitutive di ulteriori 6 PL.
  Sulla medesima linea, è in fase di progettazione l'opera sostitutiva del PL al km 606+820 nel territorio del comune di Trani.
  Per i 15 passaggi a livello privati, RFI riferisce di avere in corso interlocuzioni con i proprietari dei fondi serviti per traguardare entro il 2022 la soppressione definitiva di 13 attraversamenti e l'adeguamento tecnologico dei restanti due alla stregua dei passaggi a livello pubblici.
  Più in generale, mi preme evidenziare che l'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma - Parte investimenti prevede il «Piano di soppressione dei passaggi a livello», con risorse già appostate pari circa a 2 miliardi di euro.
  In attuazione di detto Piano, sono stati avviati interventi di soppressione dei PL pubblici ubicati sulla rete fondamentale e
la soppressione di 100 PL in gestione a privati, nonché la prosecuzione della fase progettuale delle ulteriori opere sostitutive.
  Il programma relativo a «Sistemi per la protezione dei passaggi a livello», con risorse già appostate pari circa a 335 milioni di euro, prevede l'attivazione di circa 100 sistemi PAI-PL all'anno per l'attrezzaggio dei PL pubblici e l'attivazione di circa 55 sistemi di protezione per i PL privati annui, mentre il programma di «Sistemi per il controllo della marcia del treno e per la protezione dei cantieri e dei mezzi d'opera» comprende un piano di attrezzaggio di circa 320 PL/anno per un importo di 10 milioni di euro/anno fino al 2026.

ALLEGATO 5

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

   esaminati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final);

   premesso che:

    le comunicazioni e il libro bianco (d'ora in avanti «documenti»), presentati il 19 febbraio 2020, mirano a promuovere la transizione digitale, nonché a favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie, delle infrastrutture e delle competenze idonee ad assicurare all'UE sovranità digitale, fissando obiettivi ambiziosi e prefigurando una serie di iniziative, di carattere legislativo e non legislativo in vari settori, talune delle quali sono già state presentate;

    la Commissione europea stima in 65 miliardi di euro all'anno il fabbisogno dell'UE per le sole infrastrutture e reti digitali e calcola che riforme e investimenti a favore dell'innovazione tecnologica potrebbero generare entro il 2030 fino al 14 per cento di crescita supplementare cumulativa del PIL;

    nella comunicazione quadro «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» la Commissione europea indica tre obiettivi chiave per lo sviluppo tecnologico nei prossimi anni: in primo luogo, la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni in tutta Europa per migliorare l'interazione tra cittadini, amministrazioni ed erogatori di pubblici servizi; in secondo luogo, la crescita di un mercato unico che consenta alle imprese di competere in condizioni di parità e assicuri tutela ai consumatori; in terzo luogo, la costruzione di un ambiente digitale sicuro e affidabile, secondo il principio per cui è riconosciuto come illecito nell'ambiente digitale ciò che è considerato tale offline;

    tra le azioni principali prospettate dalla comunicazione quadro, la Commissione europea ha già presentato talune proposte normative volte, per un verso, ad accrescere e armonizzare le responsabilità delle piattaforme online e dei fornitori di servizi d'informazione (legge sui dati – cd. digital services act), rafforzando anche il controllo sulle politiche di contenuto delle piattaforme nell'UE, e, per l'altro, a introdurre regole per assicurare ex ante che i mercati caratterizzati da grandi piattaforme che agiscono come «gatekeepers» rimangano equi e contendibili per gli innovatori, le imprese e i nuovi operatori di mercato (digital markets act);

    la comunicazione quadro fissa gli obiettivi europei di connettività al 2025 e conferma l'obiettivo di offrire, entro tale data, a tutti i cittadini europei, anche nelle zone periferiche e rurali, una connettività internet basata sulla banda larga ultra veloce (almeno 100 Mbps potenziabile a velocità Gigabit), prevedendo a tal fine investimenti privati e pubblici a livello dell'UE, nazionali, o locali, da mobilitare tramite i programmi di finanziamento Europa digitale, il Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte Europa;

    la transizione digitale rappresenta, inoltre, una delle due priorità su cui si fonda il piano per la ripresa europea e alla quale verrà destinato almeno il 20 per cento delle risorse dei Piani nazionali di ripresa e resilienza;

   rilevato che:

    il volume dei dati prodotti a livello mondiale è in rapida crescita, dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 zettabyte previsti nel 2025, e un numero ridotto di grandi imprese tecnologiche (Big Tech) detiene attualmente buona parte dei dati disponibili a livello mondiale;

    la Strategia sui dati illustra le iniziative mirate alla creazione di un mercato unico europeo dei dati, che consenta di superare l'attuale frammentazione per cogliere le potenzialità di crescita economica offerte dal settore, garantendo i principi dell'ordinamento europeo in materia di privacy, tutela dei dati personali e concorrenza;

    è stata già presentata una proposta di regolamento (cd. data governance act), allo scopo di stabilire le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici, un quadro di notifica e vigilanza per la fornitura di servizi di condivisione dei dati e un meccanismo per la registrazione volontaria delle entità che trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici;

    la Strategia sottolinea la necessità di promuovere nei prossimi anni l'istituzione di infrastrutture cloud federate e spazi interoperabili comuni di dati in nove settori strategici e ambiti di interesse pubblico: dati industriali e manifatturieri, sul Green Deal, sulla mobilità, sulla sanità, sulla finanza, sull'energia, sull'agricoltura, sulle pubbliche amministrazioni;

    secondo uno studio del 2018, citato nella Strategia, il potenziale valore dell'utilizzo di dati non personali nell'industria manifatturiera potrebbe raggiungere 1.500 miliardi di euro entro il 2027;

   segnalato che:

    il Libro Bianco sull'intelligenza artificiale (IA) sottolinea l'esigenza di: sostenere con investimenti adeguati la ricerca e l'innovazione; adottare un approccio coordinato a livello dell'Unione per promuovere lo sviluppo europeo di applicazioni di IA e favorirne l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche piccole e medie; definire un quadro normativo specifico in materia di sicurezza, responsabilità e tutela di diritti fondamentali (quali rispetto dei dati personali, non discriminazione);

    la Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di regolamento recante un quadro giuridico sui rischi per la sicurezza dei sistemi di IA, accompagnata da un quadro coordinato dell'UE volto a creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e all'adozione dell'IA e da un nuovo regolamento sull'integrazione sicura dei sistemi di IA nelle macchine nel loro complesso;

   considerato che:

    la pandemia ha dimostrato a livello globale la dimensione strategica e la centralità delle nuove tecnologie e della connettività per la prosecuzione delle attività economiche e delle attività didattiche, nonché per la prestazione di servizi alle famiglie e alle imprese;

    l'accelerazione della trasformazione digitale, quale componente essenziale della risposta dell'UE alla crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19, rappresenta una delle sfide più importanti per l'Unione europea e gli Stati membri nei prossimi anni, sulla quale si giocherà anche l'affermazione dell'autonomia strategica dell'Europa negli scenari globali;

    la Commissione europea ha recentemente presentato la Bussola per il digitale, con la quale ha specificato gli obiettivi entro il 2030 della politica europea di digitalizzazione dell'economia e della società dell'UE nei settori delle competenze, delle infrastrutture sicure e sostenibili, della trasformazione digitale delle imprese, e della digitalizzazione degli enti pubblici;

    il perseguimento degli obiettivi ambiziosi fissati dalle strategie richiede un salto di qualità e un aumento significativo degli investimenti dedicati al settore, al fine di colmare il gap che separa l'Unione europea dai più grandi competitor globali;

    per l'Italia ciò si traduce in un'occasione unica per colmare un ritardo che, negli anni, è stato evidenziato anche nelle statistiche sul tasso di digitalizzazione dei paesi europei, e in particolare nell'indice DESI (Digital Economy and Society Index – Indice di economia e società digitale);

    il sostegno alla transizione digitale costituisce una delle missioni chiave del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, recentemente presentato alla Commissione europea;

    preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sui documenti nonché dell'ampio lavoro parlamentare svolto nell'analisi delle linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui la Commissione IX ha espresso i propri rilievi nella seduta del 29 settembre 2021 e della bozza di PNRR su cui la Commissione si è pronunciata con il proprio parere il 24 marzo 2021;

    preso atto altresì, in ambito internazionale, dell'importante contributo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che ha approvato il 22 ottobre 2020 la Raccomandazione 2181 e la Risoluzione 2341, aventi ad oggetto «Il bisogno di una governance democratica per l'intelligenza artificiale» di cui è stata relatrice l'onorevole Bergamini, appartenente alla delegazione del nostro Parlamento presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e a lungo Vice Presidente della IX Commissione;

    rilevata infine la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) le iniziative già proposte dalla Commissione europea e quelle in corso di preparazione, in attuazione degli orientamenti delineati nei documenti, dovrebbero inquadrarsi in una logica organica in conformità delle ambiziose finalità ivi indicate e nel rispetto degli obiettivi da ultimo stabiliti con la Bussola digitale 2030;

   b) è necessario accelerare gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche nell'UE, quali la fibra ottica, il 5G e il 6G, il cloud e gli strumenti per il calcolo quantistico, anche sfruttando le opportune sinergie tra le varie fonti di finanziamento che consentano di massimizzare il potenziale degli investimenti stessi; è altresì opportuno adottare tutte le iniziative utili a raggiungere gli obiettivi di connettività indicati dai documenti europei, con particolare riferimento alle aree rurali, periferiche e montane; a tal fine, appare opportuno accelerare la realizzazione delle connessioni veloci in fibra e parallelamente promuovere l'implementazione dell'edge computing, che potrebbe colmare i ritardi dell'infrastrutturazione su banda ultralarga;

   c) appare opportuno rafforzare le iniziative volte a sviluppare tecnologie in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, con particolare riguardo al contrasto del cybercrime in tutte le sue declinazioni; ciò appare ancora più urgente a seguito dell'aumento significativo dei rischi, che si è registrato nel periodo di pandemia, proporzionalmente associati a una radicale intensificazione dell'uso della rete;

   d) le misure legislative proposte e le iniziative normative tuttora allo studio della Commissione europea per la presentazione, ove dispieghino effetti su obblighi e diritti in capo ai vari soggetti che operano nell'ecosistema digitale, non possono in ogni caso registrare arretramenti sotto il profilo della tenuta dei diritti fondamentali, in tal senso appare indispensabile che i nuovi quadri giuridici siano allineati alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, con particolare riguardo alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione e alla libertà di espressione e di informazione, come pure al pluralismo dei media e alla diversità culturale e ai diritti dei minori, quali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

   e) occorre accelerare nell'implementazione delle iniziative previste nel piano europeo per l'istruzione digitale e assicurare priorità alle risorse che si prevede siano impiegate in investimenti nella formazione, nell'istruzione e nell'aggiornamento delle competenze digitali, favorendo l'aumento dell'offerta di corsi di laurea dedicati, l'alfabetizzazione nelle scuole, la riqualificazione professionale nelle imprese; in tale contesto, deve essere data particolare priorità agli strumenti volti a incoraggiare una più ampia partecipazione femminile ai percorsi formativi in discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), per colmare l'ampio divario di genere (gender gap) che oggi caratterizza i settori tecnologici;

   f) la realizzazione di uno spazio comune europeo dei dati rappresenta un obiettivo strategico, che deve essere perseguito attraverso adeguati investimenti in standard, infrastrutture e strumenti di immagazzinamento e processo dei dati; occorre, inoltre, promuovere un modello di governance basato su un ecosistema operativo decentrato, nonché una cultura della condivisione dei dati orientata alle esigenze delle PMI e dei consumatori; in tal senso, alla luce della grave crisi pandemica, appare opportuno che tra gli spazi comuni di dati a carattere settoriale sia prestata attenzione prioritaria all'ambito sanitario, al fine di implementare una strategia mirata per la gestione dei dati sanitari;

   g) appare altresì essenziale rafforzare le iniziative volte a realizzare un mercato comune dei servizi di cloud e un cloud europeo in grado di competere con gli operatori stranieri più forti nel panorama internazionale; in particolare, appare opportuno aumentare le risorse per investimenti in infrastrutture di cloud basate sui principi della fiducia, dell'apertura, della sicurezza, della portabilità, e dell'interoperabilità; in particolare, deve prestarsi particolare attenzione all'edge cloud, basato su tecnologie e apparati di supporto distribuiti omogeneamente sul territorio dell'UE, come tecnologia centrale e strategica rispetto alle prospettive di miglioramento generale della qualità dell'ecosistema digitale;

   h) in materia di intelligenza artificiale, appare necessario delineare un quadro giuridico in grado di affrontare le questioni connesse ai rischi che si possono verificare in caso di impiego di tale tecnologia; inoltre appare opportuno accelerare nella realizzazione delle misure volte a potenziare lo sviluppo e aumentare la diffusione e l'uso di tale tecnologia a livello europeo; in tal senso, è auspicabile che sia dato rapido avvio alla annunciata creazione di una rete coordinata di centri di eccellenza in tutta l'Unione europea, e che siano gettate solide basi per una partecipazione dell'Unione europea nel suo complesso a progetti di studio internazionali; appare altresì indispensabile il raccordo tra il mondo della ricerca e i settori produttivi, tra l'altro, per consentire il trasferimento delle competenze e l'utilizzo delle nuove tecnologie anche alle PMI e alle micro imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarie;

   i) è opportuno infine porre l'accento sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei settori dell'economia sostenibile (trasporti, ambiente, energia), oltre che valutare il possibile ampliamento del campo di applicazione di tale tecnologia strategica a un ampio numero di settori, tra i quali il turismo e la valorizzazione dei beni culturali; tenendo fermo l'approccio basato sul rischio (misurato in base alla specifica finalità cui è volta l'applicazione dell'IA), in ogni caso appare opportuno ribadire il principio per cui l'IA dovrebbe rimanere uno strumento di supporto al processo decisionale, senza sostituire o sollevare le persone dalle loro responsabilità; è infine opportuno prestare attenzione non soltanto alle questioni connesse ai profili di responsabilità da pregiudizi causati da errori commessi dalle macchine dotate di intelligenza artificiale, ma anche ai profili relativi alla ricerca e alla prevenzione di tali disfunzioni, ponendo a fondamento degli utilizzi potenzialmente più critici di strumenti di intelligenza artificiale un rigoroso principio di trasparenza e spiegabilità delle scelte assunte dalle macchine e garantendo comunque il controllo umano sui risultati dei processi, in modo da attuare pienamente l'obiettivo di una intelligenza artificiale costruita a beneficio dell'uomo.