Commissioni Riunite (II e VIII)

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Commissioni Riunite (II e VIII)

Comm. riunite 0208

Commissioni Riunite (II e VIII)
SOMMARIO
Mercoledì 19 maggio 2021

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 10

ALLEGATO (Parere approvato) ... 12

Commissioni Riunite (II e VIII) - Resoconto di mercoledì 19 maggio 2021

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Marco PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Atto n. 249.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere un'ulteriore settimana per l'espressione del parere parlamentare, il cui termine era originariamente fissato al 16 maggio scorso.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), relatore per la II Commissione, nel sottolineare di aver raggiunto un'intesa con tutti i rappresentanti dei gruppi, anche a nome della collega Mazzetti, relatrice per la Commissione Ambiente, illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni (vedi allegato). Tiene ad evidenziare in particolare la duplice esigenza di ridurre le sanzioni nei confronti degli odontoiatri, evitando di gravare ulteriormente sui singoli operatori del settore già penalizzati dalla pandemia in corso, e contestualmente di rafforzare il contrasto al flusso illegale di sostanze inquinanti, intervenendo soprattutto a monte nella fase dell'importazione.

  Erica MAZZETTI (FI), relatrice per la VIII Commissione, nel condividere le considerazioni del collega Paolini, rileva come il confronto con i rappresentanti dei gruppi si sia rivelato proficuo per raggiungere una sintesi. Ricorda che si tratta di un provvedimento i cui contenuti sono necessariamente definiti dalla sua natura di decreto attuativo di una delega funzionale esclusivamente a dotare la pertinente disciplina europea di un quadro sanzionatorio relativo all'utilizzo improprio del mercurio. Va tuttavia prestata attenzione all'esigenza che per tale via non vengano arrecati oneri o pregiudizi a professionisti e aziende, sottolineando che da molti anni, in Italia, vige il divieto di utilizzo di amalgama dentale contenente mercurio e sono adottati, presso gli studi odontoiatrici, sistemi di smaltimento differenziato nel caso di trattamento di tale sostanza.

  Ciro MASCHIO (FDI) presume preliminarmente che il collega Paolini, nel richiamare l'intesa raggiunta, intendesse riferirsi ai rappresentanti dei gruppi della sola maggioranza, dal momento che non gli risulta che Fratelli d'Italia sia stato consultato relativamente ai contenuti della proposta di parere. Per quanto riguarda il merito della questione, ritiene che la formulazione adottata dai relatori, richiamando il Governo alla consueta valutazione circa l'opportunità dell'intervento, sia eccessivamente tiepida, tanto più se confrontata con i rilievi avanzati da molti gruppi nonché dalle categorie interessate circa la irragionevolezza dell'impianto sanzionatorio nazionale rispetto a quello degli altri Paesi europei. Chiede pertanto se il Governo, già nella sede attuale, sia disposto a confermare l'intenzione di operare una seria valutazione della questione, chiarendo i termini dell'intervento. Fa presente infatti come, a fronte di una richiesta blanda, priva poi della seppur minima possibilità di concretizzazione, Fratelli d'Italia non possa votare in senso favorevole alla proposta di parere. Fa altresì presente che, nel caso in cui fosse assunto un impegno formale a tradurre la richiamata valutazione in misure concrete, volte a rideterminare la misura delle sanzioni, si potrebbe addivenire ad un esito diverso della votazione.

  Generoso MARAIA (M5S) ringrazia i relatori per la disponibilità manifestata nell'accogliere alcune indicazioni del proprio gruppo su entrambe le osservazioni formulate, motivate dall'esigenza di non abbassare la guardia sulle forme illecite di smaltimento del mercurio, che ricorda essere una sostanza altamente inquinante e nociva.
  Con riguardo alla prima, ringrazia per aver richiesto una rimodulazione – e non già una riduzione, come invece indicavano le bozze di lavoro – delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 5, evitando quindi di diluire l'effetto deterrente delle medesime rispetto a condotte obiettivamente gravi.
  In relazione alla seconda osservazione, rileva l'opportunità di aver inserito tra i soggetti potenzialmente destinatari di inasprimenti delle sanzioni anche gli studi odontoiatrici, che sono tra i principali centri di gestione di questo pericoloso materiale.
  Nel confidare nell'impegno del Governo a dar seguito alle indicazioni parlamentari e a far fronte ad una problematica particolarmente delicata, dichiara il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

  Mario PERANTONI, presidente chiede al rappresentante del Governo se intende esprimersi sulla proposta di parere.

  Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI, nel ringraziare i relatori per lo sforzo di sintesi compiuto, evidenzia che il Governo procederà a svolgere le richiamate valutazioni alla luce delle disposizioni nazionali ed europee, con grande serietà e nel pieno rispetto del lavoro Commissioni e del Parlamento.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

  La seduta termina alle 13.45.

Commissioni Riunite (II e VIII) - mercoledì 19 maggio 2021

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e VIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

   premesso che:

    lo schema attua l'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

    in particolare, la disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite per ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio, il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017;

    lo schema in esame prevede esplicitamente l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria attualmente vigente in materia, per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 che è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852;

    gli articoli 1 e 2 dello schema individuano rispettivamente l'oggetto del provvedimento e richiamano per esso le definizioni recate dal regolamento unionale; l'articolo 3 punisce le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento che, in estrema sintesi, riguardano restrizioni all'esportazione, importazione e fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio; l'articolo 4 sanziona la violazione degli obblighi concernenti l'uso e lo stoccaggio; l'articolo 5 sanziona le violazioni degli obblighi in materia di rifiuti; l'articolo 6 definisce le modalità di accertamento delle violazioni; l'articolo 7 disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; l'articolo 8 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9 dispone l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la vigente disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, ora abrogato dal nuovo regolamento;

    evidenziato che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4, in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri dettate dall'articolo 10 del regolamento, prevedono sanzioni differenziate a seconda della condotta, sia di natura amministrativa pecuniaria sia di natura accessoria (chiusura temporanea dell'attività) in alcuni casi sostituendosi alla vigente sanzione penale che assiste le prescrizioni adottate dal Ministero della salute con decreto 10 ottobre 2001;

    segnalato che l'uso dell'amalgama da parte degli operatori e dei consumatori è in sensibile calo in tutto il mondo ed è sostanzialmente assente in Italia da oltre 20 anni, essendo sostituito da composti ceramici, circostanza che suggerisce un'attenta valutazione delle sanzioni previste dai citati commi 5, 6 e 7;

    preso atto che la disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che non affronta il tema delle emissioni inquinanti prodotte dai crematori che pure rappresentano una fonte duratura di emissioni nell'aria derivante principalmente dall'uso dell'amalgama dentale;

    condivisa l'esclusione all'articolo 6, che disciplina le attività di vigilanza e accertamento delle violazioni, della applicabilità dell'articolo 16 della legge 689 del 24 novembre 1981, attesa la particolare gravità del rischio connessa con la non ottemperanza alle norme riguardanti il mercurio;

    evidenziato che l'articolo 9 abroga opportunamente il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, a seguito della entrata in vigore del nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi si collegano all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema in esame;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 5, in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri;

   b) con riguardo alle sanzioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di ridurle per le ipotesi minori (ad esempio nel caso in cui sia accertato un singolo episodio) oppure quantomeno di condizionarne l'applicazione al mancato adeguamento entro un congruo tempo delle prescrizioni, in caso di condotte non plurime o minimali, prevedendo altresì inasprimenti delle medesime sanzioni per «grossisti», importatori, cliniche e studi odontoiatrici che perseverino nell'uso di tali prodotti.