Commissioni Riunite (II e XII)
II (Giustizia) e XII (Affari sociali)
Commissioni Riunite (II e XII)
Comm. riunite 0212
SEDE REFERENTE
Mercoledì 12 maggio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI.
La seduta comincia alle 14.05.
Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia.
C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2021.
Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che al termine della precedente seduta il gruppo della Lega ha inviato una lettera al Presidente della Camera per metterlo a conoscenza della decisione della Presidente della XII Commissione di sostituire il relatore Trizzino con altro relatore. Precisando che a tale lettera non è ancora pervenuta una risposta, chiede pertanto che le Commissioni sospendano i propri lavori in attesa di conoscere l'orientamento del Presidente della Camera. Sottolinea infatti che, seppure la scelta dei relatori sia una prerogativa dei presidenti di Commissione, la medesima situazione si è verificata anche per altri provvedimenti all'esame della Commissione Giustizia e ritiene che sia pertanto necessario attendere in merito un chiarimento da parte del Presidente della Camera.
Giusi BARTOLOZZI (FI), a nome del gruppo Forza Italia si associa alla richiesta del collega Turri sottolineando come la revoca del relatore sia contraria al disposto dell'articolo 79 del Regolamento. Ritiene che in questo caso specifico la revoca del relatore sia ancora più grave e lesiva delle prerogative regolamentari in quanto, pur prescindendo dal rispetto dovuto a un collega molto preparato, ciò costituisce una questione che incide sugli equilibri di maggioranza, considerato che l'incarico conferito ai relatori è un incarico fiduciario. Si domanda come tale fiducia possa in questo caso essere venuta a mancare considerato che il collega Trizzino, anche se entrato a far parte del gruppo Misto, continua a sostenere l'attuale Governo. Evidenzia che non ci sono precedenti in tal senso e, ribadendo la gravità della vicenda, reitera la richiesta che le Commissioni sospendano i propri lavori in attesa delle determinazioni della Presidenza della Camera.
Giorgio TRIZZINO (MISTO) ritiene che il provvedimento in discussione abbia superato già diversi ostacoli. Rammenta che sullo stesso le Commissioni hanno avviato l'esame all'inizio della legislatura e che si sono svolti numerosi confronti sulla materia. Sottolinea, quindi, che nel corso dell'esame sono state abbinate diverse altre proposte di legge e rammenta come i relatori abbiano cercato di superare tutte le difficoltà prospettatesi anche alla luce delle diverse posizioni all'interno della maggioranza che all'epoca sosteneva il primo Governo Conte. Evidenzia come, proprio per superare tali distanze, le Commissioni decisero di istituire un Comitato ristretto e come successivamente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, si sia posta la necessità di un ulteriore ciclo di audizioni per un maggiore approfondimento della tematica. Fa quindi presente che, a seguito di tale percorso parlamentare, in qualità di relatore per la XII Commissione, insieme con il relatore per la II Commissione, onorevole Bazoli, tenendo conto dei vari suggerimenti emersi nel corso dell'attività conoscitiva, aveva provveduto a definire una proposta di testo base che si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale. Sottolinea che, sebbene le posizioni dei due relatori fossero in alcuni punti differenti, entrambi, per addivenire in tempi rapidi a un testo che potesse diventare una base comune di confronto, hanno effettuato delle rinunce. Rammenta quindi che, a latere di una delle ultime riunioni degli Uffici di presidenza delle due Commissioni, insieme all'altro relatore aveva consegnato la bozza della proposta di testo base ai presidenti delle Commissioni. Pertanto, a suo avviso, chiedere oggi di sospendere l'esame metterebbe le Commissioni ed il Paese in una situazione di ritardo, non motivato. Consapevole che la materia sia complessa e delicata, invita tutti i colleghi a confrontarsi su un testo a suo avviso condivisibile.
Precisando infine di non voler commentare la decisione della presidenza della XII Commissione in merito alla sua revoca da relatore del provvedimento, invita tutti i colleghi a non indugiare nell'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO (FDI), nel comprendere la volontà di una parte della maggioranza di andare avanti a tutti costi su un provvedimento fortemente identitario, ritiene tuttavia che, se non si tiene conto del cambiamento degli equilibri politici che si sono determinati in questi anni e dell'emergenza attuale che il Paese deve affrontare, non sarà possibile ottenere alcun risultato.
Osserva come sia emerso chiaramente, anche nell'ambito dell'esame di altre proposte di legge, che all'interno della compagine di Governo esistono due differenti maggioranze: una di serie A, a composizione prevalentemente «giallorossa», ed una di serie B. A suo avviso la maggioranza composta dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico ha un atteggiamento di superiorità che la porta a ritenere di essere l'unica a dover gestire i lavori parlamentari. Sottolinea come tuttavia su un tema di natura etica come l'eutanasia non si possa non tener conto della necessità del confronto e come sia indispensabile creare un giusto contesto nel quale il dialogo si possa sviluppare. Per tale ragione, ritiene condivisibile la richiesta di rinviare l'esame del provvedimento, in attesa di un contesto più adeguato a un confronto degno del tema in discussione. Sottolinea come ignorare che le priorità del Paese siano altre e che i rapporti politici siano mutati, accusando una parte politica di voler rallentare i lavori strumentalmente, non sia rispettoso.
Doriana SARLI (MISTO) dichiara che non è facile per lei intervenire su un provvedimento il cui iter è iniziato oramai tre anni addietro e rispetto al quale sono state svolte circa cinquanta audizioni in una prima fase e altre quindici circa a seguito della più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale. Ritiene che sul tema dell'eutanasia non debba essere condotta una battaglia ideologica o una corsa per piantare la propria «bandierina» politica ma che, invece, occorre tenere conto di coloro che soffrono e che richiedono, pertanto, un intervento da parte del legislatore. Si dichiara pertanto sorpresa dell'intervento svolto dal deputato Maschio, pur riconoscendo la legittimità delle sue opinioni, e osserva che, pur non conoscendo il testo che i relatori si accingono a depositare, una proposta costruita sulla base della pronuncia della Corte costituzionale può costituire sicuramente uno strumento utile per la prosecuzione dei lavori delle Commissioni.
Nel richiamare la situazione paradossale che riguarda coloro che attualmente in Italia possono richiedere l'eutanasia ma non praticarla sul territorio nazionale, invita ad affrontare la realtà senza nascondersi dietro posizioni preconcette. Ritiene che attraverso la presentazione di emendamenti sarà possibile per tutte le forze politiche proporre la propria visione, osservando che non sarebbe utile lo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni. Nel segnalare che non è possibile rimandare ancora una volta una scelta per ragioni di tattica politica, reputa vergognosa la possibilità di una conclusione della legislatura in corso senza che il Parlamento sia stato in grado di svolgere le proprie funzioni, lasciando che l'eutanasia sia disciplinata solo in base alla sentenza della Corte costituzionale.
Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottolinea che il rispetto delle procedure parlamentari costituisce un elemento essenziale della democrazia e, pertanto, reputa doveroso attendere la risposta del Presidente Fico rispetto alle questioni regolamentari rappresentate nella lettera che gli è stata inviata. Evidenzia la necessità di assicurare la centralità delle regole anche quando ciò può comportare un allungamento dei tempi di esame, segnalando che il confronto parlamentare rappresenta un elemento da cui non si può prescindere. Osserva che tale aspetto acquista particolare rilevanza nell'attuale fase di emergenza sanitaria, che ha già determinato una contrazione delle prerogative dei parlamentari. Segnala, pertanto, la necessità di contrapporsi a tale deriva antidemocratica.
Ricorda che il Presidente del Consiglio Draghi, nel suo discorso di insediamento, ha segnalato l'opportunità, data la composizione dell'attuale maggioranza, di evitare di affrontare i temi maggiormente divisivi. Pur facendo parte di un gruppo parlamentare di opposizione, dichiara di non poter fare a meno di osservare che il tema dell'eutanasia pone in risalto le diverse sensibilità e le differenti visioni tra i deputati, con divergenze assai ampie all'interno delle forze politiche che sostengono l'attuale maggioranza. Evidenziando che tali differenze sono emerse con chiarezza anche nel corso delle numerose audizioni finora svolte, ribadisce che il rispetto delle regole e di una tempistica adeguata rappresentano un elemento essenziale del lavoro che il Parlamento è chiamato a svolgere. Manifesta, pertanto, un profondo dissenso rispetto ai rilievi svolti dalla deputata Sarli nei confronti dell'intervento del collega Maschio, appartenente al suo stesso gruppo politico.
In conclusione, ribadisce la richiesta di attendere la risposta del Presidente della Camera prima di proseguire i lavori delle Commissioni.
Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto che la sua richiesta di sospendere i lavori delle Commissioni non è stata accolta.
Mario PERANTONI, presidente, osserva che, avendo fatto il collega Turri una richiesta sull'ordine dei lavori, le presidenze, prima di assumere una decisione, devono ascoltare un rappresentante per gruppo.
Roberto TURRI (LEGA), nel replicare alla collega Sarli, che nel suo intervento ha dichiarato di sentirsi offesa dal ricorso a «giochini politici vergognosi» durante l'esame di una materia così delicata, sottolinea come la richiesta del gruppo delle Lega non possa certo definirsi in tale maniera. Stigmatizza pertanto il fatto che la stessa collega abbia fatto discutibili allusioni riguardo all'indifferenza di una parte politica nei confronti di persone morenti. Per quanto attiene alla richiesta del collega Trizzino di proseguire i lavori delle Commissioni attraverso l'esame di un testo elaborato dai relatori che facevano parte della vecchia maggioranza, ritiene che la stessa sia inopportuna. Sottolinea, infatti, come sia interesse anche di coloro che sostengono la validità di tale proposta che le Commissioni predispongano per l'Assemblea un testo condiviso da tutti i gruppi. Ribadisce, infine, come sarebbe opportuno, proprio perché una parte della maggioranza desidera avviare i lavori partendo dalla bozza del testo base predisposta dai precedenti relatori, nominare anche un altro relatore appartenente a un altro gruppo parlamentare diverso dal PD e dal M5S per predisporre un testo maggiormente condiviso e per coinvolgere tutte le forze politiche nell'elaborazione del testo base.
Mario PERANTONI, presidente, desidera preliminarmente chiarire che all'interno della maggioranza non c'è affatto una divisione tra componenti di serie A e componenti di serie B. Sottolinea infatti come la maggioranza sia una sola e come il compito della presidenza sia quello di tenere unita la Commissione al fine di portare a conclusione l'esame dei provvedimenti. In tale ottica, al presidente spetta il compito, se non assume direttamente l'incarico di relatore, di affidarlo a deputati che possano portare a compimento l'esame dei provvedimenti.
Precisa quindi di non voler affrontare in questa sede argomenti che riguardano questioni inerenti alla Commissione Giustizia o alla Commissione Giustizia in congiunta con altre Commissioni. Sottolineando quindi che il tema oggetto delle proposte di legge è particolarmente delicato, rammenta che le Commissioni stanno lavorando all'esame dello stesso da molto tempo.
Ritiene che il giusto coinvolgimento di tutte le forze politiche possa avvenire dopo che i relatori avranno depositato una proposta di testo base da sottoporre alla valutazione di tutti.
Osserva quindi che, poiché tale testo non è ancora stato messo a conoscenza dei commissari, sia prematuro avanzare inutili pregiudizi sullo stesso. Proprio al fine di consentire tale confronto, ritiene che non sia utile rimandare ulteriormente la presentazione della proposta di testo base. Per quanto attiene inoltre alle rimostranze avanzate da alcuni colleghi in merito ad alcuni interventi, ritiene che nessuno abbia espresso giudizi di disvalore nei confronti di altri e che, sebbene possano esserci stati dei fraintendimenti, tutti gli interventi svolti sono stati di natura politica. Sotto questo aspetto desidera, quindi, rivolgere un ringraziamento ai colleghi dell'opposizione che si sono messi a disposizione non solo per evitare spaccature all'interno della maggioranza ma anche per collaborare attivamente affinché il provvedimento possa finalmente venire alla luce.
Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, rammenta che, sebbene il tema del provvedimento sia delicato e costituisca oggetto di legittime aspirazioni politiche da parte di alcuni gruppi, le Commissioni stanno lavorando alla luce di interventi della Corte costituzionale.
Rammenta infatti che con l'ordinanza del 24 ottobre 2018 la Corte costituzionale ha dato un anno di tempo al Parlamento per ogni opportuna riflessione e iniziativa sulla materia dell'aiuto al suicidio. Aggiunge che, decorso inutilmente tale termine, nel 2019 la Consulta ha emesso una sentenza che dichiara l'illegittimità dell'articolo 580 del codice penale nei casi particolari già individuati nella precedente ordinanza. Richiamando le parole conclusive della sentenza con le quali la Corte ribadisce con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi da essa enunciati, fa notare come i relatori per tale ragione abbiano lavorato in modo fattivo e come il Parlamento abbia l'obbligo di intervenire venendo meno, in caso contrario, al proprio ruolo. Precisa che non si sta dando seguito alle aspirazioni politiche di un gruppo bensì voce a una esigenza conclamata nella società sulla quale il Parlamento è latitante o reticente. Ritiene pertanto necessario che le Commissioni procedano nell'esame ed in proposito fa notare che, insieme al collega Trizzino prima, e al collega Provenza ora, ha cercato di individuare una proposta di testo base che costituisca una sintesi dei diversi punti di vista emersi al fine di offrire alle Commissioni un documento da cui partire.
A nome anche dell'altro relatore, precisa che il testo che si accinge a depositare, su cui auspica una larga convergenza, è una proposta di testo base, suscettibile di essere arricchita sulla base delle varie sensibilità, che parte esattamente dai contenuti della sentenza della Corte costituzionale. A suo avviso tale testo potrebbe essere utile per individuare i temi sui quali le Commissioni potranno svolgere un supplemento di valutazione, al fine di addivenire a una soluzione condivisa in cui possano stemperarsi anche le posizioni più ideologicamente pregiudizievoli. Nel presentare quindi, anche a nome del collega Provenza, la proposta di testo base (vedi allegato), propone quindi di procedere a un ulteriore breve ciclo di audizioni su tale proposta per individuare i punti degni di maggiore attenzione.
Lucia ANNIBALI (IV) ritiene che la proposta di testo base predisposta dai relatori sia condivisibile e consenta alle Commissioni di proseguire i propri lavori.
Alessandro PAGANO (LEGA) rileva che l'ampio intervento svolto dal relatore Bazoli necessiterebbe di un maggiore approfondimento.
Mario PERANTONI, presidente, evidenziando come le Commissioni debbano sospendere i propri lavori per consentire alle Commissioni riunite I, XI e XII di svolgere il seguito dell'audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, già convocata per le ore 14.45 nell'aula utilizzata dalle Commissioni II e XII, si scusa con il collega Pagano, al quale chiede di proseguire il proprio intervento nella prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
ALLEGATO
Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia (C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano e C. 2982 Sportiello).
PROPOSTA DI TESTO BASE
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Art. 2.
(Definizione)
1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3.
(Presupposti e condizioni)
1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili.
2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;
b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.
Art. 4.
(Requisiti e forma della richiesta)
1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile. Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà.
2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia.
Art. 5.
(Modalità)
1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.
2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.
3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.
4. Il Comitato per l'etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata.
5. Ove il parere sia favorevole il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.
6. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.
7. Il medico presente all'atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano le condizioni di cui all'articolo 3.
8. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 6.
(Comitati per l'etica nella clinica)
1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministero della Salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali.
2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.
Art. 7.
(Esclusione di punibilità)
1. Le disposizioni contenute negli art. 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:
a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;
b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
Art. 8.
(Disposizioni finali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:
a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;
b) definisce i protocolli e le modalità dell'assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;
c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;
d) determina le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa.
2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.