Commissione parlamentare per le questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Comm. bicam. per le questioni regionali

Comm. bicam. Questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali
SOMMARIO
Martedì 11 maggio 2021

SEDE CONSULTIVA:

DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3075 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 239

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 248

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni) ... 242

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 248

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 243

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 251

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 244

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 252

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione) ... 244

ALLEGATO 5 (Parere approvato) ... 254

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. S. 2201, approvato dalla Camera (Parere alla 2a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 246

ALLEGATO 6 (Parere approvato) ... 255

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di martedì 11 maggio 2021

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3075 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19. Il comma 2 dell'articolo, riduce dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.
  L'articolo 2 proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Inoltre viene estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data (comma 2).
  L'articolo 3 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati. In particolare, l'articolo reca, ai commi 1 e 2, la proroga al 31 maggio 2021 dei termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali. Il comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l'approvazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Conseguentemente, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I commi 5 e 6 rinviano al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti del settore sanitario. Il comma 7 differisce i termini per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020 delle regioni a statuto ordinario. Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2020 da parte delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali. Il comma 9 dispone il rinvio di termini nell'ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario.
  L'articolo 4 incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento: agli attivi strategici.
  L'articolo 5 al comma 1, modifica i termini entro i quali va effettuata la prova teorica dell'esame per il conseguimento della patente di guida, differendoli in base alla data di presentazione della domanda. Il comma 2 dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 124, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite. Il comma 3 proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre dello stesso anno la possibilità per le navi da crociera, iscritte al registro internazionale, di svolgere servizi di cabotaggio in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada.
  L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità – prevista, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 – di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento di alcuni esami di abilitazione. Si tratta in particolare degli esami di abilitazione per gli «esperti qualificati» e i «medici autorizzati» nella disciplina di tutela dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti e degli esami di abilitazione per consulente del lavoro.
  L'articolo 7 estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.
  L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.
  L'articolo 9 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica disciplinato dal decreto legislativo n. 100 del 2011.
  L'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021.
  Al riguardo, segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Il termine entro cui effettuare la richiesta non è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incongrua, fissato al 31 dicembre 2020.
  L'articolo 11 proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (articolo 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (articolo 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (articolo 30 del decreto-legge n. 137/2020).
  L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento, come tutti i provvedimenti in materia di proroghe di termini, appare riconducibile a una pluralità di materie. Assumono in particolare rilievo sia materie di esclusiva competenza statale, quali sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma lettere d), e), g), l), s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che la Commissione ha già avviato l'esame del provvedimento durante la prima lettura al Senato, senza tuttavia giungere all'espressione del parere. Segnala tuttavia che ritiene di confermare, in quanto riferibili anche al testo approvato dal Senato, tutti i rilievi contenuti nella proposta di parere che avevo già depositato, fatta eccezione per il riferimento al problema della riapertura delle RSA che le recenti ordinanze del Ministro della salute hanno risolto in modo ritengo soddisfacente.
  Dichiara che si soffermerà, pertanto, sulle ulteriori disposizioni inserite dal Senato di interesse della Commissione.
  L'articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 (titolari di impresa IVA, esercenti attività di impresa e imprenditori agrari danneggiati da conseguenze epidemia).
  È istituito, per il ristoro delle minori entrate derivanti per i comuni, un fondo di 142,5 milioni di euro per il 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;
  L'articolo 14-bis prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. Al riparto delle ulteriori risorse si provvede con DPCM.
  Al riguardo, invita ad approfondire l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse; in particolare andrebbe valutata l'opportunità di inserire, la previa intesa in sede di Conferenza unificata, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo).
  L'articolo 18-bis riconosce un'indennità connessa all'emergenza da COVID-19 in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.
  L'articolo 20-bis prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale.
  L'articolo 20-ter interviene sulla campagna vaccinale, disponendo che i malati oncologici in follow up (vale a dire quelli che hanno concluso il percorso terapeutico ma sono ancora soggetti a controlli periodici) siano indicati quale categoria target prioritaria e che le infermiere volontarie della Croce Rossa siano abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.
  L'articolo 23-bis istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare contributi ai comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole. Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 23-ter istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità dell'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 26-bis proroga di 90 giorni a decorrere dalla data di cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  L'articolo 30, comma 2-bis, estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.
  L'articolo 30, comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della fondazione patrimonio comune dell'ANCI per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.
  Il successivo comma 6-quater dell'articolo 30 consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del fondo per le politiche della famiglia destinate ai comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.
  I commi 11-bis e 11-ter dell'articolo 30 dispongono il rinvio al 30 settembre 2021 del termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  Il comma 11-septies dell'articolo 30 prevede una proroga di cinque mesi, rispetto ai tre attuali, del termine per l'espletamento, da parte dei comuni beneficiari, delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente.
  L'articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato.
  Il comma 1-bis dell'articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti «prodotti di quarta gamma».
  Al riguardo, invita ad approfondire l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriali; in particolare, si potrebbe valutare la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) ringrazia il relatore per l'eccellente lavoro svolto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della sollecita ratifica della Convenzione in esame, anche al fine di consentire l'immediata partecipazione del nostro Paese agli organi istituiti dalla Convenzione medesima. Auspica, al riguardo, che la designazione dei rappresentanti italiani in tali organi abbia luogo senza indugio.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) si associa all'auspicio formulato dalla deputata Rossini e chiede alla Presidenza di assumere un'iniziativa formale in tal senso.

  Emanuela CORDA, presidente, si riserva di approfondire, in relazione alle competenze della Commissione, la richiesta del deputato Pella.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) stigmatizza il fatto che il decreto-legge in esame, al pari dei provvedimenti analoghi adottati in precedenza, non contenga misure in favore del settore sanitario, volte a far fronte all'emergenza, che si sovrappone a quella del COVID-19, costituita dalla mancata erogazione delle cure e delle prestazioni ordinarie. In particolare, rileva come non sia prevista alcuna misura di sostegno alle aziende sanitarie, né un piano strategico per consentire la ripresa dell'ordinaria attività dei servizi sanitari.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come questo appaia riconducibile principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della proposta di legge, che sono individuati come la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ed il contrasto allo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonanti.
  L'articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine, le quali svolgono attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato, tramite vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  L'articolo 3 istituisce il Registro delle aziende agricole contadine a carico delle Regioni e delle Province autonome.
  L'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare propone di valutare l'inserimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).
  L'articolo 5 dispone agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina, da individuare nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica, assegnando alle Regioni, alle Province autonome, ai liberi consorzi ed alle città metropolitane la possibilità di redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica. Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome possano assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto della presentazione, da parte del richiedente, di un progetto agricolo di durata non inferiore a cinque anni e dando la preferenza, in presenza di più richieste per il medesimo terreno, a quelle presentate da aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
  L'articolo 6-bis prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro e in presenza di determinati presupposti ne sia attuata una gestione conservativa.
  L'articolo 7 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e di promuovere la ricomposizione fondiaria. Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione della giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre, ricorrenza di san Martino. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  L'articolo 9 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministero per i beni e le attività culturali (rectius Ministero della Cultura) di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina inoltre la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.
  L'articolo 10 reca le Disposizioni finali e finanziarie prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo unificato in esame e statuendo che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 10-bis reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime perplessità sulla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo in esame, laddove prevede, per le risorse da destinare alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, un tetto massimo del 60 per cento delle risorse disponibili. Dichiara di non comprendere la ratio di tale previsione e giudica anomala l'individuazione di un tetto massimo e non, come sarebbe stato ragionevole, di un tetto minimo.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, ritiene che la previsione richiamata dalla deputata Rossini risponda all'esigenza di non penalizzare le aziende situate in zone diverse da quelle indicate, ad esempio nelle zone di pianura.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva come non sia previsto un adeguato coinvolgimento dei comuni, in particolare per quanto concerne le iniziative previste in occasione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina di cui all'articolo 8, per la cui organizzazione il contributo dei comuni potrebbe rivestire un ruolo importante, anche sotto il profilo del coinvolgimento della cittadinanza.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rilevato come il coinvolgimento dei comuni sia previsto dall'articolo 6-bis sulla gestione dei terreni e dall'articolo 7 sulle associazioni, ritiene che le osservazioni del deputato Pella possano essere prese in considerazione nella proposta di parere che si accinge a formulare.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) osserva, in linea generale, come sarebbe opportuno approfondire maggiormente, anche attraverso la previsione di audizioni, il contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione.

  Emanuela CORDA, presidente, osserva come nel caso del provvedimento in esame non sia possibile svolgere ulteriori approfondimenti, in quanto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento medesimo è previsto per la giornata di giovedì 13 maggio.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce di ritenere necessario che i provvedimenti all'esame della Commissione siano oggetto di maggiori approfondimenti, anche attraverso una diversa programmazione dei lavori.

  Emanuela CORDA, presidente, rileva come le osservazioni della deputata Drago potranno essere oggetto di discussione ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) richiama l'attenzione sul tema dei programmi di sviluppo rurale, rilevando come tale tema sia meritevole di maggiore considerazione, nell'ambito di un progetto complessivo di sviluppo del Paese.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, anche alla luce degli elementi emersi nel corso della discussione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 5).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come la proposta di parere non tenga conto delle questioni da lei sollevate.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, sottolinea come le questioni richiamate dalla deputata Rossini potranno costituire oggetto di proposte emendative nell'ulteriore corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
S. 2201, approvato dalla Camera.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 21 aprile 2021, un parere favorevole.
  Dichiara che si soffermerà, pertanto, solo sulle modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla Commissione.
  In particolare, alla Camera è stato introdotto l'articolo 1-bis, che interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attuale entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate in sede referente sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
  L'articolo 1-ter, poi, interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (c.d. diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.
  Rileva pertanto come le modifiche non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 11 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

Commissione parlamentare per le questioni regionali - martedì 11 maggio 2021

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3075 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3075, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

   rilevato che:

   la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie sia di esclusiva competenza statale, quali sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, armonizzazione dei bilanci pubblici, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma lettere d), e), g), l) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

   l'articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021; al riguardo, si segnala che tra le disposizioni oggetto di proroga vi è anche quella che consente di chiedere alle amministrazioni comunali il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente; il termine entro cui effettuare la richiesta non è stato però adeguato alla proroga e rimane, in maniera che appare incongrua, fissato al 31 dicembre 2020;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10.

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3099, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q) della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale, agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

   il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome); all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6-sexies (riparto tra i comuni del fondo per il ristoro dei mancati introiti della prima rata dell'IMU); all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista all'articolo 23-bis (riparto fondo per i comuni che individuino sedi di seggi elettorale alternative alle scuole) e per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 29 (rifinanziamento del settore del trasporto pubblico locale);

   sul provvedimento sono stati auditi, nel corso dell'esame in prima lettura, i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo che appaiono meritevoli della massima attenzione;

   l'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall'ANCI, andrebbe valutata l'opportunità che il provvedimento venga adottato in sede di Conferenza unificata, tenendo altresì conto, ai fini del riparto, delle perdite di fatturato dell'indotto;

   l'articolo 14-bis prevede il rifinanziamento, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, disponendo che al riparto di tali risorse si provveda con DPCM; al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini del riparto delle risorse, dato il carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

   l'articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; andrebbe però valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;

   l'articolo 23-ter istituisce un fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021; al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno; al riguardo appare opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa che appare coinvolta (valorizzazione dei beni culturali), potrebbe risultare opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata;

   l'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

   l'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata; la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un «intreccio» tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

   l'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» quella residuale regionale in materia di «commercio» e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale;

   il comma 1-bis dell'articolo 39 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti ortofrutticoli freschi ai quali la norma consente l'applicazione della disciplina prevista per i cosiddetti «prodotti di quarta gamma»; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare, si potrebbe valutare la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute);

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; dall'ANCI e dall'UPI

   e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   sostituire, all'articolo 2, comma 2, lettera b), le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   aggiungere, all'articolo 14-bis, comma 3, dopo le parole: «in materia di sport» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   coordinare, all'articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c);
   aggiungere, all'articolo 23-ter, comma 3, dopo le parole: «Ministro della cultura», le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   all'articolo 32, comma 4, dopo le parole: «e la transizione digitale» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le regioni interessate»;
   all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «politiche sociali» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   all'articolo 38, comma 4, dopo le parole «del turismo,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   all'articolo 39, comma 1-bis, capoverso comma 1-ter, dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati (C. 2806 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge C. 2806, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001»;

   rilevato come la predetta Convenzione persegua l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

   evidenziato come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea e come, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti l'Unione europea abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;

   rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

   per quanto concerne l'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del Ministro dell'ambiente previo parere della Conferenza Stato-regioni, assume rilievo sia la materia «tutela dell'ambiente» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), che appare prevalente, sia la materia «valorizzazione dei beni ambientali» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   l'articolo 1, prevede, tra le altre cose, al comma 4, la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività; al riguardo, come già segnalato dalla Commissione con riferimento al decreto-legge n. 30 del 2021, si segnala l'opportunità di definire con maggiore precisione il concetto di «aree» ai fini dell'individuazione dei territori in cui i presidenti di regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determinati dati epidemiologici, l'applicazione delle regole delle «zone rosse»;

   l'articolo 4, nel disciplinare l'attività di ristorazione, richiama i protocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali); al riguardo, come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno 2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, si rileva che potrebbe risultare opportuno fare piuttosto riferimento, facendo salve le linee guida già adottate, a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che costituisce allo stato solo l'organo associativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze; le medesime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5 (in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 7 (fiere, convegni e congressi) e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento);

   l'articolo 6, nel disciplinare la ripresa di piscine, palestre e sport di squadra, prevede l'adozione in materia di protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al riguardo, potrebbe risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l'opportunità, anche in questo caso facendo salva l'applicazione di quelle già adottate, di prevedere l'acquisizione sulle linee guida dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza coinvolta (ordinamento sportivo);

   l'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cd. green pass in corso di definizione in ambito UE; la certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test); al riguardo, si ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi; si valuti pertanto l'opportunità di approfondire questo aspetto, alla luce dell'utilizzo che anche le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   Approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4;
   Prevedere l'adozione, con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8, delle linee guida in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, facendo salve le linee guida già adottate;
   Aggiungere, all'articolo 6, commi 1 e 2, in fine, le parole: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È fatta salva l'applicazione delle linee guida adottate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   Approfondire il contenuto dell'articolo 9 alla luce dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del 23 aprile 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(Testo unificato delle pdl C. 1825-C 1968 e C. 2905).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza il nuovo testo unificato C. 1825 e abbinate recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

   rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   l'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina; ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare si potrebbe valutare l'inserimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere residuale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, in particolare prendendo in considerazione l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

   e con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo modifiche volte a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nell'attuazione della legge; tra le altre cose, il contributo dei comuni potrebbe risultare rilevante nella realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, di cui all'articolo 8.