XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Martedì 11 maggio 2021

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 218

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 225

SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 226

ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 11.01 del Governo) ... 227

XII Commissione - Resoconto di martedì 11 maggio 2021

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mauro SUTTO (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (C. 3099 Governo, approvato dal Senato).
  Fa presente che il provvedimento in esame costituisce un intervento legislativo complesso, recante disposizioni che riguardano diverse materie. Precisa che in questa sede circoscriverà il suo intervento alle disposizioni che incidono sulle competenze della Commissione Affari sociali, procedendo nell'ordine in cui sono presenti nell'articolato.
  L'articolo 6-quater, introdotto durante l'esame al Senato, che, al fine di sostenere il sistema termale nazionale e mitigare così la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone un'integrazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per il sostegno termale, istituito dal comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020).
  L'articolo 11 dispone, al comma 1, l'aumento delle risorse a disposizione per l'anno 2021 per il Reddito di cittadinanza, che sono incrementate di un miliardo di euro. Al comma 2, sempre con riferimento all'anno 2021, si prevede la sospensione del beneficio per un massimo di sei mesi, anziché la decadenza, nel caso di variazioni del reddito familiare dovute alla stipula di contratti a tempo determinato fino al limite massimo di 10.000 euro annui.
  L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza – Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso cumulativamente di determinati requisiti. Come per il 2020, l'ammontare di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso è incrementata fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituita da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI (indennità mensile di disoccupazione) e DIS-COLL (prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi) tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti precedentemente richiesti e le incompatibilità.
  L'articolo 12-bis prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati, di poter corrispondere l'assegno di mantenimento. La definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  L'articolo 13-bis estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori – e non solo alla madre come attualmente previsto – se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali. Sulla base della normativa vigente, è previsto il riconoscimento di un contributo mensile, fino a un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
  L'articolo 14 dispone un incremento, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, istituito dall'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori), in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso. L'attuale dotazione del Fondo è di 70 milioni di euro per il 2021. La disposizione proroga, inoltre, dal 31 marzo al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore. Ricorda che il Fondo in oggetto è espressamente destinato alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale, quali associazioni e circoli, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  L'articolo 15, con riferimento ai lavoratori in condizioni di fragilità, dispone, ai commi 1, 2 e 3, la proroga al 30 giugno 2021 della disciplina temporanea introdotta
dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, in modalità agile. Inoltre, la norma precisa che tali periodi non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto e non determinano la sospensione dell'indennità di accompagnamento, ove spettante. Infine, il comma 4 dispone l'aumento, pari a 103,1 milioni di euro, delle risorse destinate a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assenti dal lavoro perché in condizioni di fragilità.
  L'articolo 18-bis riconosce un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021. L'importo della suddetta indennità e le relative modalità di erogazione sono definiti – entro un limite massimo di spesa pari a 8 milioni di euro per il 2021 – con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni.
  Il Titolo III del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di salute e sicurezza.
  L'articolo 19-bis dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro. La norma fa in particolare riferimento sia ai rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali (nell'ambito delle risorse finanziarie dell'INAIL già destinate a tali rapporti) sia ad un contingente massimo di 20 medici specialisti e di 30 infermieri, nell'ambito del contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con i quali l'INAIL può instaurare, per il 2021, rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), e dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).
  L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni – con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 – e di farmaci. Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Il comma 2 reca una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti. Tra le novità, si introduce (lettera c) e relativo allegato) il ricorso, da parte delle regioni e province autonome, ai fini della somministrazione della predetta vaccinazione, ai medici di medicina generale, nonché, qualora sia necessaria l'integrazione delle disponibilità di questi ultimi, ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta, agli odontoiatri, ai medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Inoltre, le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini in oggetto anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020. Segnala, inoltre, la lettera h), che opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico. Tale revisione, ferma restando l'applicabilità della disciplina al solo anno 2021: limita l'ambito della previsione alla vaccinazione contro il
COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la somministrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e modalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici. I farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall'Istituto superiore di sanità e relativo anche alla disciplina del consenso informato; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente Ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. La novella in esame prevede altresì che i farmacisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale e anche attraverso il Sistema tessera sanitaria.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 20 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19.
  I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento – mediante l'istituto del contratto di sviluppo – di agevolazioni finanziarie relative agli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale.
  Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, nonché a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.
  L'articolo 20-bis prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale. In particolare, in base alla norma oggetto di differimento – posta dall'articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020 –, la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale costituisce uno degli adempimenti ai quali la disciplina vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. La norma demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.
  L'articolo 20-ter reca disposizioni per la campagna vaccinale in corso contro il SARS-CoV-2. Il comma 1 indica i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti di follow up quale categoria target prioritaria nella somministrazione anti SARS-CoV-2. Il comma 2, al fine di rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, abilita le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2. Tali mansioni sono da considerarsi in aggiunta a quelle relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre
2010. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), le misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Per tale intervento vengono stanziati 51,6 milioni di euro per il 2021. Al finanziamento di cui all'articolo in commento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma è riportata in una tabella allegata all'articolo in commento. Il comma 2-bis consente di utilizzare gli alberghi sanitari, per lo stesso periodo previsto dalla proroga (ovvero fino al 23 luglio 2021), anche quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19.
  L'articolo 21-bis riconosce all'Ospedale Bambino Gesù un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.
  L'articolo 24-bis reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave. La norma fa riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
  L'articolo 30, comma 6-quater, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori.
  L'articolo 34, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Scopo dell'istituzione del Fondo è quello di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.
  Il comma 2 dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti. Si specifica che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo. Il comma 2-bis è stato introdotto con la finalità di chiarire che gli interventi e i progetti di cui al precedente comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento: a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive; b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità. Il comma 3 integra con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo destinato alla concessione di contributi per l'utilizzo del servizio di taxi in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, ovvero
appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.
  L'articolo 34-bis prevede, a decorrere dal 2021, la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un contributo annuo già previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi-Onlus, con il conseguente scorporo del medesimo contributo dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dalla procedura di riparto di quest'ultimo Fondo.
  L'articolo 34-ter, al comma 1, detta la disposizione di principio in base alla quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).
  Il comma 2 prevede che la Repubblica riconosca le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione ed interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, oltre che nel garantire l'integrazione linguistico comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingua dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni ricomprese nel perimetro del decreto legislativo n. 165 del 2001 promuovono progetti sperimentali per la diffusione di servizi interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione. Inoltre, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova apposite campagne di comunicazione (comma 4).
  I commi 5 e 7 dispongono la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. In particolare, il comma 5 prevede che tali oneri siano posti a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che per l'anno 2021 è incrementato di 4 milioni di euro.
  Ricorda che i commi da 456 a 458 della predetta legge di bilancio hanno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, il cui stanziamento viene quindi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 6, infine, novella il comma 458 dell'articolo 1 della predetta legge di bilancio per il 2019, prevedendo che i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo saranno definiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega in materia di disabilità, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate, nonché la Conferenza unificata Stato-regioni e province autonome.
  Ricorda che sulla materia cui si riferisce la disposizione da ultimo illustrata presso la XII Commissione è stato avviato, in sede referente, l'esame di diverse proposte di legge (C. 462 e abbinate).

  Dario BOND (FI) dichiara di non comprendere le motivazioni alla base della scelta di prevedere uno specifico finanziamento di 5 milioni di euro per l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, che si aggiunge alle cospicue risorse che esso già riceve a carico del bilancio dello Stato.
  Fa presente che molte strutture presenti sull'intero territorio nazionale si trovano nella medesima situazione della predetta struttura a causa dell'emergenza pandemica in atto.

  Marcello GEMMATO (FDI), nel riconoscere la validità di molte disposizioni presenti nel decreto-legge in esame, che offrono alcune risposte all'attuale situazione di crisi, preannuncia che le proposte migliorative promosse dal gruppo di Fratelli d'Italia saranno rese esplicite attraverso la presentazione di specifici emendamenti.

  Elena CARNEVALI (PD) rileva che il provvedimento in discussione contiene numerose norme, anche di portata rilevante, nell'ambito delle politiche sanitarie e sociali del Paese. In particolare, valuta favorevolmente le risorse destinate alla prosecuzione del reddito di emergenza, al sostegno ai genitori separati per poter corrispondere l'assegno di mantenimento, al contributo per i figli disabili a carico agli interventi in favore del Terzo settore. Pone, inoltre, in rilievo l'intervento in favore dei lavoratori fragili, ricordando che esso trova riscontro in un impegno costante da parte dei membri della Commissione.
  Evidenzia, quindi, le risorse destinate al potenziamento della campagna vaccinale, sia economiche che in termini di personale, e l'individuazione di nuove figure professionali abilitate alla somministrazione dei vaccini. Chiede, poi, un chiarimento sulle disposizioni che prevedono una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie.
  Si dichiara sorpresa per l'istituzione, prevista con l'articolo 34 del decreto-legge, di un nuovo Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro. Rileva, in proposito, che la norma prevede che il fondo possa essere utilizzato per una serie eterogenea di obiettivi, che risultano allo stesso tempo poco definiti. Nel condividere in linea di principio le finalità ivi previste, rileva come vi sia il rischio di disperdere le risorse in una serie di interventi non in grado di assicurare risultati tangibili. Segnala, infatti, che le politiche del settore dovrebbero avere come oggetto prioritario quello del contrasto all'esclusione.
  Per quanto concerne l'articolo 34-ter, relativo al riconoscimento della lingua dei segni italiana, osserva che andrebbe verificato l'impatto di tale norma sulle proposte di legge sullo stesso argomento di cui la Commissione ha avviato l'esame senza poterlo svolgere con lo spazio che avrebbe meritato a causa del succedersi di interventi normativi di urgenza legati alla crisi pandemica.
  In conclusione, sottolinea che, rispetto ad una serie di norme che destinano importanti risorse a persone in condizione di fragilità, il Parlamento deve riuscire a dare il proprio contributo al fine di utilizzarle al meglio. Auspica, pertanto, che vi sia un coinvolgimento delle Camere nella predisposizione dei provvedimenti attuativi, osservando che solo attraverso un confronto è possibile creare un meccanismo virtuoso che consenta di utilizzare al meglio le risorse stanziate.

  Lisa NOJA (IV) si associa alle preoccupazioni espresse dalla collega Carnevali rispetto all'istituzione di un nuovo Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, segnalando che la continua stratificazione normativa e la dispersione delle risorse su diversi capitoli non agevola l'adozione di politiche efficaci. Rileva, inoltre, che al di là del livello di finanziamento appare essenziale «mettere a sistema» i diversi interventi, anche al fine di garantire prestazioni uniforme su tutto il territorio.
  Manifesta altresì perplessità in relazione al contenuto dell'articolo relativo alla lingua italiana dei segni, evidenziando come si tratti di un tema assai delicato che investe aspetti specifici che poco hanno a che fare con il contenuto del decreto-legge in esame. Ricorda che sul tema vi sono diverse sensibilità e che pertanto sarebbe stato opportuno intervenire non attraverso un emendamento a un provvedimento di urgenza ma, piuttosto, con un ampio confronto all'interno della Commissione. Osservando che ciò sarebbe stato possibile attraverso l'esame delle proposte di cui è stato recentemente avviato l'iter, anche attraverso un'interlocuzione con le diverse realtà associative, ritiene che la scelta adottata per introdurre le norme in commento non contribuisca a migliorare la qualità della vita delle persone interessate.

  Marcello GEMMATO (FDI), riprendendo la sollecitazione proveniente dalla collega Carnevali, segnala che la finalità della disposizione introdotta con l'articolo 20 è quella di remunerare le prestazioni offerte dalle farmacie per quanto concerne i medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale non più in base ad una percentuale del prezzo di vendita ma calcolando il valore della prestazione stessa, a prescindere dall'importo del singolo farmaco.
  Sottolinea come tale scelta sia motivata anche dal fatto che, soprattutto per le farmacie rurali, il cui fatturato dipende in larga parte dall'erogazione di prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, il rapporto tra costi e ricavi sia diventato difficilmente sostenibile in presenza di un calo costante del prezzo dei medicinali.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Virginia VILLANI (M5S), relatrice, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1825 Cunial, n. 1968 Fornaro e n. 2905 Cenni, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo consta di dodici articoli ed è volto, come disposto dall'articolo 1, alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina, per promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone rurali interne e montane. In tale contesto, la lettera b) del comma 3 del medesimo articolo individua le aziende contadine come fattori in grado di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, culturale, dell'ambiente e della salute.
  L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo mentre l'articolo 3 prevede che le aziende e gli agricoltori contadini possono iscriversi nell'apposito Registro, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 4 introduce disposizioni di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, che dovranno essere adottate dalle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e contiene le disposizioni che investono direttamente le competenze della XII Commissione. Si prevede, infatti, tra l'altro, che le regioni indichino i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (comma 1, lettera a)). Si prevedono altresì, sempre con riferimento alle materie oggetto di competenza della XII Commissione: i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina (comma 1, lettera c)); le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti (comma 1, lettera d)); le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande (comma 1, lettera e)).
  Osserva che tale ultima disposizione presenta profili di criticità, in particolare per quanto concerne il contenuto delle lettere a) e d) del comma 1. Con riferimento alla lettera a), fa presente che non sussiste la possibilità di stabilire deroghe ai requisiti sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 oltre a quelle previste dallo stesso regolamento in materia di cessione diretta dall'impresa agricola ai consumatori. Per gli alimenti di origine animale, non possono essere derogati i limiti imposti dal regolamento (CE) 853/2004, se non sulla base di deroghe già consentite dal regolamento stesso. Per quanto riguarda la lettera d), segnala come non sia possibile porre condizionamenti all'attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità sanitaria.
  Ricorda che l'articolo 5 prevede la possibilità, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, di individuare una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina. L'articolo 6 introduce disposizioni volte a favorire il censimento dei terreni coltivati dalle aziende agricole contadine e il recupero di terreni incolti o abbandonati, mentre l'articolo 6-bis reca una disciplina per il censimento e per la gestione conservativa dei terreni cosiddetti silenti. La medesima finalità di valorizzazione dei terreni incolti o abbandonati è perseguibile anche, come disposto dall'articolo 7, mediante la costituzione di unità gestionali nella forma di associazioni di promozione sociale e fondiarie.
  L'articolo 8 dispone l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, senza la determinazione degli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. L'articolo 9 prevede l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. Gli articoli 10 e 10-bis recano infine, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 16.15.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 5 maggio 2021.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta precedente è stata avviata la discussione alla quale hanno partecipato vari colleghi appartenenti a diversi gruppi parlamentari. Rammenta altresì che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare e che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di giovedì 13 maggio.
  Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 11.01 (vedi allegato), trasmesso a tutti i deputati, che reca ulteriori proroghe dei termini previsti da disposizioni legislative per interventi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre a quelli già previsti dall'articolo 11 del provvedimento in oggetto, e abroga contestualmente il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56. Il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale proposta emendativa è stato fissato alle ore 12 di giovedì 13 maggio.
  Comunica altresì che, ad oggi, sul provvedimento in oggetto sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e il parere favorevole della X Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

XII Commissione - martedì 11 maggio 2021

ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.01 DEL GOVERNO

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

   b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   c) al quarto periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 11-ter.
(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)

  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

Art. 11-quater.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
  2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora,
rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-quinquies.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 11-sexies.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata».
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-septies.
(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

  1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 11-octies.
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-novies.
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 11-decies.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto».

Art. 11-undecies.
(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-duodecies.
(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
11.01. Il Governo.