XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Martedì 4 maggio 2021

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 72

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 72

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione) ... 80

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 73

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) ... 80

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Seguito esame e rinvio) ... 73

ALLEGATO 3 (Emendamenti del Relatore) ... 81

ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate) ... 83

ALLEGATO 5 (Proposte emendative riformulate) ... 88

XIII Commissione - Resoconto di martedì 4 maggio 2021

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

  La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile scorso.

  Maria MARZANA (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.
C. 2858 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile scorso.

  Marzio LIUNI (LEGA), relatore, illustra una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

  La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Ricorda che nella seduta del 21 aprile scorso ho dato conto della presentazione di oltre cento proposte emendative, tra cui una sola inammissibile (l'articolo aggiuntivo Schullian 4.02) per estraneità di materia.
  Ricorda altresì che, nella medesima seduta, il rappresentante del Governo aveva richiesto di disporre di un ulteriore periodo di tempo per poter completare l'istruttoria relativa alle proposte emendative presentate. In relazione a ciò, è stato richiesto al Presidente della Camera il rinvio della calendarizzazione del provvedimento in Aula al mese di maggio.
  L'esame del provvedimento in Assemblea avrà, pertanto, luogo a decorrere da lunedì 17 maggio prossimo.
  Nella seduta odierna avrà luogo l'esame degli emendamenti, che sono in distribuzione. Avverte inoltre che il relatore, onorevole Pignatone, ha presentato gli emendamenti 3.100 e 7.100, che sono in distribuzione (vedi allegato 3). A tale proposito, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 5 maggio.
  Avverte inoltre che il relatore ha altresì presentato gli emendamenti 4.100 e 6.100 (vedi allegato 3), che si limitano a sopprimere nel testo degli articoli, ovunque ricorrano, i riferimenti alle province autonome di Trento e Bolzano.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardo 1.6 e Lombardo 1.11 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Caretta 1.14; esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardo 1.7, Ruffino 1.16 e Cunial 1.1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Ciaburro 1.12; esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 1.4. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Baroni Anna Lisa 1.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Manzato 1.15, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Lombardo 1.8, Ciaburro 1.13 e Lombardo 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cunial 1.2, a condizione che sia riformulato in identico testo al successivo emendamento Fornaro 1.3, sul quale esprime parere favorevole. Infine, invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario sull'emendamento Lombardo 1.10.

  Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore chiarendo che laddove gli emendamenti non venissero ritirati, il parere del Governo si intende contrario. Infine concorda sulla riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Cunial 1.2, al fine di renderlo identico all'emendamento Fornaro 1.3.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lombardo 1.6 e 1.11 (vedi allegato 4), respinge l'emendamento Caretta 1.14 e approva gli emendamenti Lombardo 1.7, Ruffino 1.16 e Cunial 1.1 (vedi allegato 4).

  Filippo GALLINELLA, presidente, chiarisce che l'emendamento Ciaburro 1.12 deve considerarsi precluso in quanto è volto ad inserire dei termini già presenti nel nuovo testo base.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cenni 1.4 e Manzato 1.15 (vedi allegato 4), mentre respinge l'emendamento Lombardo 1.8.

  Monica CIABURRO (FDI) chiede al relatore di chiarire l'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 1.13, volto a scoraggiare lo spopolamento delle aree rurali e montane.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha adottato un nuovo testo base delle proposte di legge in esame, che assorbono molte delle proposte emendative presentate durante l'esame.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) dichiara di non condividere il metodo adottato dalla Commissione di adottare un nuovo testo base, al fine di recepire alcune proposte emendative dell'opposizione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che gli emendamenti Baroni 1.5 e Ciaburro 1.13 sono stati ritirati dai presentatori.

  Sara CUNIAL (MISTO) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore, dell'emendamento a sua prima firma 1.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardo 1.9, approva l'emendamento Cunial 1.2, come riformulato, e l'emendamento Fornaro 1.3 ( vedi allegato 4) e respinge l'emendamento Lombardo 1.10.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, invita al ritiro, esprimendo altrimenti, parere contrario sugli emendamenti Ciaburro 2.23 e Loss 2.24, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cunial 2.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti, parere contrario sull'emendamento Savino Sandra 2.8, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 2.14, Savino Sandra 2.13 e Lombardo 2.18; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Baroni Anna Lisa 2.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Savino Sandra 2.10. Invita al ritiro dell'emendamento Loss 2.26, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Savino Sandra 2.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario sugli emendamenti Cunial 2.2, Fornaro 2.4 e Ciaburro 2.20; esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 2.27, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Caretta 2.21 e Cunial 2.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Savino Sandra 2.11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Gadda 2.15, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 2.28; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Loss 2.25 e Gadda 2.16, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 2.22, a condizione che sia riformulato in identico testo all'emendamento Golinelli 2.31. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Baroni Anna Lisa 2.9, Lombardo 2.19, Parentela 2.17, Loss 2.29, Loss 2.30, Golinelli 2.31, Spena 2.6 e Spena 2.7.

  Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Monica CIABURRO (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.23.

  Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.24.

  Sara CUNIAL (MISTO) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 2.1.

  La Commissione approva l'emendamento Cunial 2.1, come riformulato (vedi allegato 4).

  Sandra SAVINO (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.8.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva, gli emendamenti Cenni 2.14, Savino Sandra 2.13 e Lombardo 2.18 (vedi allegato 4).

  Anna Lisa BARONI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.5.

  La Commissione approva l'emendamento Savino Sandra 2.10 (vedi allegato 4).

  Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.26.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva, l'emendamento Savino Sandra 2.12, come riformulato (vedi allegato 4).

  Federico FORNARO (LEU) chiede al relatore di valutare la possibilità di accantonare l'emendamento Cunial 2.2 e l'emendamento 2.4 a sua prima firma.

  Sara CUNIAL (MISTO) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Fornaro, insiste affinché l'emendamento a sua prima firma 2.2 possa essere accantonato.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, dichiara la propria disponibilità ad accantonare gli emendamenti Cunial 2.2 e Fornaro 2.4.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che gli emendamenti Cunial 2.2 e Fornaro 2.4, devono ritenersi accantonati.

  Monica CIABURRO (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.20.

  Martina LOSS (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.27.

  La Commissione approva l'emendamento Loss 2.27, come riformulato (vedi allegato 4).

  Maria Cristina CARETTA (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.21.

  La Commissione respinge l'emendamento Cunial 2.3.
  La Commissione approva l'emendamento Savino Sandra 2.11 (vedi allegato 4).

  Maria Chiara GADDA (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.15.

  La Commissione approva l'emendamento Loss 2.28 (vedi allegato 5).

  Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.25.

  Maria Chiara GADDA (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.16.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.22.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Baroni Anna Lisa 2.9, Lombardo 2.19, Parentela 2.17, Loss 2.29 e 2.30, nonché l'emendamento Caretta 2.22, come riformulato e gli emendamenti Golinelli 2.31, Spena 2.6 e 2.7 (vedi allegato 4).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3 devono ritenersi per il momento accantonate.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 4.100, a sua prima firma, di cui illustra le finalità, esprime parere favorevole sull'emendamento Cunial 4.2, mentre invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Fornaro 4.6 e Cunial 4.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 4.14 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Cunial 4.3, Cunial 4.4, Savino Sandra 4.10, Spena 4.8, Fornaro 4.7, Spena 4.9, Caon 4.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 4.13 nonché sugli emendamenti Cenni 4.12 e Cunial 4.5. Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Parentela 4.03, Ciaburro 4.04 e Spena 4.01.

  Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.100 del relatore e l'emendamento Cunial 4.2 (vedi allegato 4).

  Federico FORNARO (LEU) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.6.

  Sara CUNIAL (MISTO) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.1.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento a sua prima firma 4.14.

  La Commissione approva l'emendamento Caretta 4.14 come riformulato (vedi allegato 4).

  Sara CUNIAL (MISTO) ritira gli emendamenti a sua prima firma 4.3 e 4.4.

  Sandra SAVINO (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.10.

  Maria SPENA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.8.

  Federico FORNARO (LEU) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.7, di cui chiede l'accantonamento, al fine di definire con maggiore precisione la possibilità di prevedere interventi di semplificazione normativa a favore delle piccole aziende agricole.

  Marzio LIUNI (LEGA) concorda con le considerazioni del collega Fornaro ed in particolare sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti in materia di semplificazione normativa.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, accoglie la richiesta di accantonamento degli emendamenti Fornaro 4.7 e Spena 4.9, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che i suddetti emendamenti devono ritenersi accantonati.

  Maria Chiara GADDA (IV) con riferimento agli emendamenti appena accantonati, segnala l'opportunità che la Commissione intervenga in coerenza con quanto previsto nel provvedimento, attualmente in discussione in Aula, che affronta anche la questione della semplificazione in materia di requisiti igienici degli immobili.

  Roberto CAON (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.11.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Caretta 4.13, Cenni 4.12 e Cunial 4.5 (vedi allegato 4).

  Paolo PARENTELA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.03.

  Monica CIABURRO (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.04.

  Maria SPENA (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Loss 5.9, Fornaro 5.3, Ciaburro 5.6 e Cenni 5.5 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Avverte, pertanto, che l'emendamento Ciaburro 5.7 dovrà considerarsi assorbito dall'eventuale approvazione dei richiamati emendamenti come riformulati. Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Cunial 5.2 e Cunial 5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Acunzo 5.4. Avverte che l'articolo aggiuntivo Spena 5.01 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento Spena 2.7.

  Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Maria Chiara GADDA (IV) richiama l'attenzione del relatore e del Governo sulla formulazione dell'emendamento Acunzo 5.4 che a suo giudizio non appare affatto chiaro. Sul punto ritiene opportuno che la Commissione svolga gli opportuni approfondimenti al fine di chiarire l'effettiva portata dell'emendamento in questione.

  La Commissione, approva gli emendamenti Loss 5.9, Fornaro 5.3, Ciaburro 5.6 e Cenni 5.5, come riformulati (vedi allegato 4).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che gli emendamenti Ciaburro 5.7, Cunial 5.2 e Cunial 5.1 devono considerarsi preclusi dalla precedente approvazione degli emendamenti Loss 5.9, Fornaro 5.3, Ciaburro 5.6 e Cenni 5.5 come riformulati.

  Maria Chiara GADDA (IV) insiste sull'opportunità di un accantonamento dell'emendamento Acunzo 5.4 al fine di compiere i necessari approfondimenti.

  Nicola ACUNZO (MISTO-CD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.4, volto a prevedere un segnale di attenzione per quei proprietari terrieri che si trovano ad operare nelle immediate vicinanze di centri pubblici di raccolta e stoccaggio di rifiuti mal funzionanti. Al riguardo, ritiene opportuno che si preveda una disciplina per una fattispecie attualmente non regolata da alcuna fonte normativa.

  Maria Chiara GADDA (IV) pur ritenendo anche condivisibile l'obiettivo che si pone l'emendamento del collega Acunzo 5.4, ritiene necessario, dal momento che si prevede la corresponsione di un indennizzo, chiarire quali siano i soggetti beneficiari di tale misura e quali siano le circostanze dalle quali far derivare la corresponsione di tale indennizzo.

  Marzio LIUNI (LEGA) nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Gadda, ritiene assolutamente necessario chiarire la portata normativa dell'emendamento in discussione al fine di identificare la platea dei beneficiari.

  Martina LOSS (LEGA) condivide le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti sulla necessità di chiarire la portata dell'emendamento Acunzo 5.4.

  Doriana SARLI (MISTO) sottolinea l'opportunità che si preveda una formulazione chiara delle norme che si intende introdurre al fine di chiarire le condizioni necessarie per il riconoscimento della prevista misura di indennizzo.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, alla luce delle osservazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Acunzo 5.4.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che l'emendamento Acunzo 5.4 deve ritenersi accantonato.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.100, mentre invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario dell'emendamento Caretta 6.5. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Loss 6.6 e Ciaburro 6.4. Invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, dell'emendamento Loss 6.7 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ettore 6.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Cenni 6.1, Loss 6.8 e sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 6.02.

  Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 6.100 (vedi allegato 4).

  Maria Cristina CARETTA (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.5.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Loss 6.6 e Ciaburro 6.4 (vedi allegato 4).

  Martina LOSS (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.7.

  Federico FORNARO (LEU) chiede al relatore alcuni chiarimenti circa la proposta di riformulazione dell'emendamento D'Ettore 6.2 che non giudica coerente con l'impianto complessivo dell'articolo 6.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, chiarisce che la proposta di riformulazione dell'emendamento D'Ettore 6.2 è volta a rendere maggiormente produttivi i terreni agricoli abbandonati.

  Federico FORNARO (LEU) ribadisce di non comprendere appieno la suddetta riformulazione, chiedendo al relatore di valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento in discussione.

  Maria Chiara GADDA (IV) osserva che si tratta di materie rientranti nella legislazione concorrente con le Regioni. Si chiede pertanto se la nuova formulazione dell'articolo 6 sia compatibile con la previsione di un onere a carico delle Regioni.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Ettore 6.2, al fine di compiere un'ulteriore riflessione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cenni 6.1 e Loss 6.8 e l'articolo aggiuntivo Bubisutti 6.02 (vedi allegato 4).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che l'emendamento D'Ettore 6.2 deve ritenersi accantonato. Avverte altresì che le proposte emendative riferite all'articolo 7 devono ritenersi per il momento accantonate.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S) invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario dell'articolo aggiuntivo Cenni 7.01.

  Susanna CENNI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sull'emendamento Savino Sandra 8.1.

  Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Sandra SAVINO (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.1.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 9.3, mentre invita al ritiro, ovvero esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Caon 9.2, Baroni Anna Lisa 9.1 e Lombardo 9.5. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Parentela 9.4 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5) nonché esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 10.01.

  La Commissione, approva l'emendamento Parentela 9.3 (vedi allegato 4).

  Maria SPENA (FI) ritira l'emendamento Caon 9.2 e Baroni 9.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardo 9.5 e approva l'emendamento Parentela 9.4, come riformulato e l'articolo aggiuntivo Schullian 10.01.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta già prevista nella giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.50.

XIII Commissione - martedì 4 maggio 2021

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea;

    obiettivo della Convenzione è quello della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

    come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, il tema dei POP è stato affrontato attraverso un accordo internazionale sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

    tale accordo, per tutelare la salute umana e l'ambiente contro gli inquinanti, prevede una serie di azioni, tra le quali: il divieto di produzione, utilizzo e commercializzazione, comprese l'importazione e l'esportazione, delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B; la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C; l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti;

   rilevato che:

    l'articolo 7 della Convenzione prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa, da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento;

    la definizione di tale Piano consiste nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare;

   rilevato altresì che:

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, all'articolo 3, individua l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;

    il medesimo articolo dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7 della Convenzione, per la predisposizione del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (C. 2858 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione agricoltura,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    lo Scambio di Note italo-elvetico, sottoscritto nell'aprile 2017, è finalizzato a modificare la Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera;

    tale Convenzione, come si evince dal preambolo, è volta di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, in modo da contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico, favorire lo sviluppo delle categorie che, direttamente e indirettamente, operano nel settore della pesca professionale e consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva;

    in particolare, il provvedimento in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986, al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche e all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima;

    le emergenze che hanno interessato le acque italo-svizzere nell'ultimo decennio, tra le quali l'introduzione di specie ittiche alloctone e l'inquinamento, rendono necessario l'ampliamento dello spettro di interventi previsti dalla Convenzione, dalla ricerca scientifica alle pratiche ittiogeniche e di ripopolamento;

   rilevato che:

    i novellati articoli 14, 15 e 16 della Convenzione modificano sensibilmente il quadro delle prescrizioni finalizzate alla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto attiene agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione, agli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale ed alle semine di materiale ittico;

    è rimasta invariata invece la formulazione dell'articolo 17, che prevede che la Commissione italo-svizzera per la pesca fornisca orientamenti sulle pratiche ittiogeniche, sul controllo delle specie, sul miglioramento ambientale, sulla pressione della pesca e sulle malattie dei pesci;

    invariato rimane parimenti l'articolo 18, che reca disposizioni sulla promozione della ricerca scientifica sugli ambienti acquatici, mentre l'articolo 19, sugli stabilimenti di piscicoltura, configura l'impegno dei due Stati ad incrementare il patrimonio ittico mediante ripopolamenti ed altre pratiche ittiogeniche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e i principi direttivi per l'istituzione, ad opera delle Regioni, del registro regionale dell'agricoltura contadina per gli agricoltori e le aziende definiti all'articolo 2.
  2. Le regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, istituiscono, sui propri siti internet, il registro regionale dell'agricoltura contadina per gli agricoltori e le aziende definiti all'articolo 2.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.100. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.100. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano ovunque ricorrano nel testo.

  Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
6.100. Il Relatore.

ART. 7

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, tra i proprietari dei terreni medesimi.
  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'attività forestale, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   b) la conservazione e gestione della biodiversità;

   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;

   e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

  3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono:

   a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;

   b) essere patrocinate da uno o più enti locali;

   c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

   d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

   e) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

   f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

   g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

   h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, anche avvalendosi di professionisti abilitati, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

   i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

   l) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza.

  4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.
7.100. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Al comma 2 dopo le parole: La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina inserire le seguenti: per promuovere l'agroecologia e.
1.6. Lombardo.

  Al comma 3 dopo le parole: approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, inserire le seguenti: e con i 10 Elementi dell'Agroecologia approvati dal Consiglio della FAO nella 163ma sessione,.
1.11. Lombardo.

  Al comma 3 lettera a) dopo la parola: promuovere inserire la seguente: l'agroecologia,.
1.7. Lombardo.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: promuovere la gestione sostenibile aggiungere le seguenti: con particolare attenzione all'agricoltura biologica.
1.16. Ruffino.

  Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: nonché con le seguenti: anche attraverso.
1.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera b) dopo le parole: sul piano economico-sociale aggiungere le seguenti: culturale;

   2. alla lettera c) dopo le parole: biodiversità animale e vegetale aggiungere le seguenti: e alla qualità delle produzioni agricole;

   3. alla lettera d) dopo le parole: manutenzione idrogeologica, nonché aggiungere le seguenti: alla promozione di nuove forme di governance locali;

   4. alla lettera e) dopo le parole: del numero delle aziende agricole aggiungere le seguenti: forestali;

   5. alla lettera f) dopo le parole: la manutenzione dei paesaggi aggiungere le seguenti: la selvicoltura.
1.4. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 3, lettera b) dopo le parole: specifica alle aziende aggiungere la seguente: contadine;
1.15. Manzato, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Germanà, Tarantino.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: legge 1 dicembre 2015, n. 194, inserire le seguenti: anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,.
*1.2. (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

*1.3. Fornaro.

ART. 2

  Al comma 1, dopo le parole: quelle che aggiungere le seguenti: posseggono tutti i seguenti requisiti:
2.1. (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: dai familiari aggiungere le seguenti: anche nella forma di s.s. agricola (società semplice agricola) o società di persone.
2.14. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: o dai soci della cooperativa, aggiungere le seguenti: costituita esclusivamente da soci lavoratori;
2.13. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera b), sostituire e parole: favoriscono la biodiversità animale e vegetale con le seguenti: praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale e sostituire le parole: Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG) con le seguenti: Consiglio della FAO.
2.18. Lombardo.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali, nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento.
2.10. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni , Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: , anche con strumenti e metodologie tradizionali di uso locale.
2.12. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province confinanti nonché nei mercati alimentari locali;.
2.27. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 1 lettera e) dopo le parole: beni agricoli e alimentari aggiungere le seguenti: , ivi compresi i prodotti del bosco,.
2.11. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1 alla lettera f) dopo le parole: coltivatore diretto aggiungere le seguenti: , come definito dall'articolo 2083 del codice civile,.
2.28. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 3 sostituire la parola: agricoli con la seguente: agrari.
2.9. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Spena, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 3 dopo le parole: consorzi agricoli inserire la seguente: , reti.
2.19. Lombardo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: possono svolgere attività di agricoltura sociale e.
2.17. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca , Marzana.

  Al comma 3 dopo le parole: del settore aggiungere le seguenti: , università e fondazioni.
2.29. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 4 sostituire le parole: le aziende agricole sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti con le seguenti: alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004.
2.30. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere in godimento ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
*2.31. Golinelli, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.
*2.22. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2.6. Spena, Anna Lisa Baroni , Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle norme regionali.
2.7. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

ART. 4

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano
4.100. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono disciplinare con la seguente: disciplinano.
4.2. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, dopo la parola: individuando aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.14. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: alimenti e delle bevande inserire le seguenti: .Tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui all'articolo 2.
4.13. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) procedure semplificate per lo svolgimento anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio, sia come annessi agricoli, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricoveri per animali, fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro salvo pastorale
4.12. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di regimazione irrigua e bacini di accumulo irriguo.
4.5. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.
*5.9. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.
*5.3. (Nuova formulazione) Fornaro.
*5.6. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.
*5.5. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

ART. 6.

  Sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano ovunque ricorrano nel testo.

  Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
6.100. Il Relatore.

  Al comma 1 sostituire le parole da: basandosi sui dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine di cui all'articolo 2.;
6.6. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
6.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: meno di 40 anni, aggiungere le seguenti: o a quelle a conduzione femminile;
6.1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 6 dopo le parole: aziende agricole, ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: contadine.
6.8. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
6.02. Bubisutti, Loss, Gastaldi, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 9

  Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo di concerto con le seguenti: Il Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del turismo,
9.3. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.
9.4. (Nuova formulazione) Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

ART. 10

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
10.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE

ART. 2

  Al comma 1, dopo le parole: quelle che aggiungere le seguenti: posseggono tutti i seguenti requisiti:
2.1. (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: , anche con strumenti e metodologie tradizionali di uso locale.
2.12. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province confinanti nonché nei mercati alimentari locali;.
2.27. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 4

  Al comma 1, dopo la parola: individuando aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.14. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.
*5.9. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.
*5.3. (Nuova formulazione) Fornaro.
*5.6. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.

*5.5. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   5-bis. Per quanto non previsto dai commi da 3 a 5 e dal presente comma, si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie. Per l'individuazione dei terreni silenti si applicano le disposizioni del comma 2, lettera h) dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
6.2. (Nuova formulazione) D'Ettore, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

ART. 9.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.
9.4. (Nuova formulazione) Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.