VII Commissione
Cultura, scienza e istruzione
Cultura, scienza e istruzione (VII)
Commissione VII (Cultura)
Comm. VII
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del presidente dell'INDIRE, prof. Giovanni Biondi ... 18
Sui lavori della Commissione ... 18
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 19
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) ... 23
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 20
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 27 aprile 2021.
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del presidente dell'INDIRE, prof. Giovanni Biondi.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.
Sui lavori della Commissione.
Vittoria CASA, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno.
La Commissione consente.
SEDE REFERENTE
Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.
C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.
Vittoria CASA, presidente, ricorda che il 3 luglio 2019 la Commissione aveva deliberato di costituire un comitato ristretto, con il compito di definire il testo base. Il comitato ristretto si è riunito più volte, lavorando su una prima bozza di testo unificato predisposta dal relatore, la quale è stata progressivamente affinata alla luce delle indicazioni dei componenti del comitato. Comunica che nell'ultima riunione il comitato ha raggiunto un accordo su un testo, che è stato già anticipato per posta elettronica a tutti i componenti della Commissione ed è in distribuzione. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Melicchio, per l'illustrazione del testo del comitato.
Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, dopo aver premesso che il testo – che riunisce le proposte provenienti da diverse forze politiche – ha l'obiettivo di armonizzare il sistema di reclutamento dei ricercatori, di ridurne il precariato e di introdurre forme di tutela appropriate, illustra sommariamente il contenuto del testo unificato da adottare come testo base.
Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, il testo unificato elaborato dal comitato ristretto.
La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (vedi allegato).
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.
La seduta comincia alle 15.15.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione deve rendere un parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 2806 recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di inquinanti la cui continua emissione nell'ambiente comporta rischi per la salute umana e per l'ambiente. Tali sostanze chimiche, la cui struttura è a base di carbonio, una volta rilasciate nell'ambiente, vi persistono, rimanendo intatte per periodi di tempo eccezionalmente lunghi. Esse, inoltre, possono essere ampiamente distribuite nell'ambiente, anche molto lontano dal luogo di emissione o di rilascio, a seguito di processi naturali che coinvolgono il suolo, l'acqua e l'aria. Si accumulano nel tessuto adiposo degli organismi viventi, compreso l'uomo, e si trovano in concentrazioni crescenti ai livelli più alti nella catena alimentare, rivelandosi tossiche sia per le persone, sia per l'ambiente. La Convenzione di Stoccolma definisce una serie di azioni, tra le quali il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione – comprese l'importazione e l'esportazione – delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, nonché l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti. Venendo ai principali impegni previsti dalla Convenzione, di competenza della VII Commissione, segnala che è prevista, all'articolo 5, la definizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione. L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento. L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni. L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni. Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: oltre alle consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2), il provvedimento individua, all'articolo 3, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e dispone in merito alla relativa copertura: gli oneri derivanti dalle spese di missione previsti dalla Convenzione sono valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020; mentre gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione sono valutati in euro 230.307 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021; le rimanenti spese ammontano a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.
Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il proprio voto favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Sara DE ANGELIS (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. La collaborazione bilaterale nel settore spaziale tra l'Italia e l'Argentina era stata già avviata mediante l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, firmato dai due Governi il 6 ottobre 1992 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 173. La realizzazione delle attività era stata affidata alle rispettive agenzie spaziali nazionali: per l'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e, per l'Argentina, la Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE). Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine. In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa, firmato a Roma il 7 luglio 2005, stanno altresì realizzando il programma denominato Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE). A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del MAECI, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate. Il nuovo Accordo amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina. Il testo dell'Accordo è composto da una breve premessa e da 15 articoli. L'articolo 1 stabilisce che le Parti promuovono la cooperazione nel settore spaziale, per realizzare attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici. L'articolo 2 riguarda le agenzie attuatrici e conferma le due agenzie spaziali, ovvero l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione. L'articolo 3 individua le aree di cooperazione. L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione dell'Accordo che potrà articolarsi in progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE; programmi di formazione per personale specializzato, comprese la collaborazione e la partecipazione dell'ASI al progetto dell'Istituto «Mario Gulich» per studi spaziali avanzati della CONAE, in collaborazione con l'Università nazionale di Córdoba; progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo; scambio di scienziati, tecnici, attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche; promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali; promozione e costituzione di una joint venture privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE; utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte; organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte; cooperazione nei settori della standardizzazione; certificazione e metodologia; coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti. L'articolo 5 stabilisce che le Parti provvedano alla realizzazione delle attività congiunte oggetto dell'Accordo, attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione mediante specifici accordi attuativi. L'articolo 6 prevede l'impegno delle Parti a mantenere un dialogo regolare, coinvolgendo anche le agenzie attuatrici, sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, ai sensi dell'Accordo quadro. L'articolo 7 stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese joint ventures. L'articolo 8 prevede che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. La realizzazione dei programmi di cooperazione è soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e alle rispettive procedure di finanziamento. L'articolo 9 disciplina la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione. L'articolo 10 prevede il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato. L'articolo 11 disciplina l'aspetto relativo alle informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni. L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. L'articolo 13 prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici. L'articolo 14 dispone in materia di effetti su altri accordi. L'articolo 15 infine definisce le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua validità stabilità in dieci anni e prorogabile automaticamente per ulteriori dieci, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone, a sua volta, di 4 articoli. Oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo e l'entrata in vigore, reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.
Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il proprio voto favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.25.
ALLEGATO
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca e procedure di reclutamento del personale impiegato nella ricerca presso università ed enti pubblici di ricerca, nonché disposizioni inerenti la trasparenza nelle procedure concorsuali bandite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della presente legge:
a) per università si intendono tutte le università, statali, non statali o telematiche, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
b) per enti pubblici di ricerca si intendono tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 2.
(Borse di ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca».
2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni.
3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento d'Ateneo che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza resa pubblica sul portale di cui all'articolo 6 e che prevede, altresì, la costituzione di una Commissione composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'Ateneo. Al termine della suddetta procedura di selezione, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria generale di merito mediante l'attribuzione a ciascun candidato del relativo punteggio conseguito.
5. Le borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi. La durata complessiva della fruizione delle borse di ricerca non può superare in ogni caso complessivamente i 18 mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Le borse di ricerca non possono comportare l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le università e con gli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole «e per attività di ricerca post laurea e post dottorato» sono soppresse.
Art. 3.
(Dottorato di ricerca)
1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato per ogni nuovo ciclo di dottorato sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, verificatasi rispetto all'anno precedente.
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 262, le parole: «che non sono beneficiari di borsa di studio» sono soppresse;
b) al comma 265, le parole «del comma 255» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 255 e 262».
3. Nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle aziende speciali e istituzioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesta la laurea, al titolo di dottore di ricerca è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post-laurea di durata annuale. Il periodo di ricerca del dottorato, se pertinente alla posizione lavorativa bandita dall'amministrazione pubblica di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di selezione, come esperienza lavorativa pregressa.
Art. 4.
(Assegni di ricerca)
1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione, con esclusione del personale di ruolo, o assunto a tempo determinato o indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «ad esclusione del periodo» sino alla fine del periodo sono soppresse;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'importo degli assegni nonché le condizioni di impiego del personale di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro coerentemente alle figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” applicato a “ricercatori e tecnologi”»;
d) al comma 9, al primo periodo, le parole «e dei contratti di cui all'articolo 24,» sono soppresse e la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 5.
(Ricercatori universitari)
1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «diploma di specializzazione medica» sono inserite le seguenti: «purché conseguito da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «dal servizio», sono inserite le seguenti: «sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità»;
c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori in servizio presso università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio automatico operato dall'Ateneo, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati nazionale composta dalle liste di cui al precedente articolo 16, comma 3, lettera h), con l'aggiunta dei professori associati e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti»;
d) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al termine dei lavori della commissione di selezione il consiglio di amministrazione delibera la chiamata del vincitore. La stipula del contratto subordinato di ricercatore universitario avviene entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L'espletamento del contratto di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.»;
f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal quarto anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
2) al secondo periodo, le parole «alla scadenza dello stesso» sono soppresse;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «procedura di valutazione.», è inserito il seguente periodo: «L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario.»;
g) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'Ateneo si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;
h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono soppresse;
i) al comma 9 le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse;
j) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: «9-quater. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidato all'ANVUR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, il compito di definire, anche con il contributo delle diverse comunità scientifiche, i requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo nonché per la periodica valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta»;
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «lettera b)» sino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, le parole: «lettera b)» sono soppresse.
Art. 6.
(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti, pena la nullità della procedura concorsuale, a pubblicare, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ogni bando di concorso relativo alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, agli assegni di ricerca di cui all'articolo 4 e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge.
2. Il portale è accessibile dal sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca ed è indicizzato per istituzione che bandisce la selezione pubblica, per settore scientifico di riferimento e per tipologia di posizione messa a bando e consente lo svolgimento dei sorteggi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c).
3. Per l'inserimento dei bandi, le università e gli enti pubblici di ricerca accedono direttamente al portale tramite i propri uffici.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono, pena la nullità della procedura concorsuale, a pubblicare sul portale tutte le informazioni relative allo svolgimento di eventuali procedure di valutazione, nonché i nominativi e i curricula dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei candidati di ciascun concorso.
Art. 7.
(Norme transitorie e finali)
1. L'erogazione di borse di studio è prevista esclusivamente in favore di studenti iscritti a un corso di studio, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2 della presente legge.
2. La disposizione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) non si applica a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già instaurato rapporti ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.
3. Le università possono emanare bandi e stipulare contratti in applicazione dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) non si applica a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca negli anni dal 2008 al 2020.
5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.