XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Martedì 20 aprile 2021

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ... 150

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (Seguito esame e rinvio) ... 150

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) ... 155

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 151

XIII Commissione - Resoconto di martedì 20 aprile 2021

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 aprile 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il deputato Federico Fornaro è rientrato a far parte della Commissione mentre ne esce il deputato Ettore Guglielmo Epifani. Saluta il collega Epifani e dà nuovamente il benvenuto al collega Fornaro, augurando loro buon lavoro.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che ieri, lunedì 19 aprile, alle ore 14, è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato in esame (vedi allegato) e che sono state presentate 110 proposte emendative, una delle quali è da ritenersi inammissibile, per estraneità di materia.
  Si tratta, in particolare, dell'articolo aggiuntivo 4.02 Schullian, sui distributori di carburante.
  Il termine per la presentazione di un eventuale ricorso avverso tale valutazione di inammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
  Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Plangger 6.01 è stato ritirato dal presentatore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 aprile 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.35.

Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4 e Annesso.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA), relatore, riferisce che la Commissione XIII è chiamata ad esprimere, alla V Commissione Bilancio, per i profili di competenza, sul Documento di economia e finanza 2021.
  Prima di illustrare gli aspetti di stretto interesse della Commissione Agricoltura, ritiene opportuno brevemente soffermarmi sul quadro macroeconomico di riferimento.
  Sottolinea come l'andamento dell'economia italiana e internazionale, fortemente condizionata dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive adottate, ha fatto registrare, secondo le stime ufficiali dell'Istat, una caduta del PIL, per l'anno 2020, pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, in linea con quanto previsto nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) e non lontano da quanto prospettato un anno fa nel DEF 2020.
  Le misure restrittive adottate, sebbene differenziate a livello territoriale in funzione dell'andamento dell'epidemia, hanno sortito effetti fortemente negativi sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese.
  Come sottolineato nel documento, hanno risentito di tale negativo impatto numerosi comparti dei servizi e delle industrie, tra i quali, in particolare, il tessile, l'abbigliamento e calzature e la produzione di autoveicoli. Per quanto concerne il settore agricolo, si è registrato, nel 2020, un calo del valore aggiunto equivalente al settore delle costruzioni (indicato, per quest'ultimo, in un –6,3 per cento), mentre si è registrato un lieve incremento delle esportazioni.
  In tale contesto, la finanza pubblica ha agito da ammortizzatore della crisi, con conseguente incremento dell'indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA), che è salito al 9,5 per cento del PIL dall'1,6 per cento registrato nel 2019. Anche in conseguenza del crollo del PIL, il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il prodotto interno lordo ha subito un'impennata al 155,8 per cento, dal 134,6 per cento del 2019.
  Relativamente alle principali variabili macroeconomiche, nel documento si segnala come il 2020 sia stato contraddistinto da una forte caduta dell'input di lavoro (-11,0 per cento per le ore lavorate e –10,3 per cento in termini di unità di lavoro armonizzate (ULA)), mentre il tasso medio di inflazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato, nel 2020 è stato pari al –0,1 per cento, (dal +0,6 per cento del 2019), in ragione della discesa del prezzo dei combustibili. Nello specifico, mentre l'inflazione di alimentari e bevande ha accelerato all'1,6 per cento, dall'1,0 per cento del 2019, l'inflazione al netto degli alimentari e dell'energia è rimasta invariata allo 0,5 per cento.
  In riferimento alle tendenze più recenti, si stima che nel primo trimestre del 2021 il PIL abbia continuato a contrarsi, sia pure in misura inferiore al calo congiunturale registrato nel quarto trimestre dell'anno scorso, mentre, dal lato della domanda, i consumi sono rimasti deboli.
  Quanto al quadro macroeconomico tendenziale, nel documento in discussione si evidenzia come lo stesso incorpori il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché il recente decreto-legge c.d. «Sostegni».
  La previsione di crescita annua del PIL per il 2021 è pari al 4,1 per cento, prefigurando una variazione positiva nel secondo trimestre, grazie a una graduale riapertura delle attività economiche nelle regioni italiane e alla ripresa dell'economia internazionale.
  Lo scenario tendenziale si basa sull'aspettativa che, dopo la prossima estate, le misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 avranno un impatto moderato e decrescente nel tempo sulle attività economiche: grazie anche alle notevoli misure di stimolo recentemente introdotte con D.L. Sostegni, nonché alla spinta agli investimenti pubblici e privati fornita dal PNRR, il PIL, dopo il già citato recupero di quest'anno, salirebbe, infatti, del 4,3 nel 2022, del 2,5 per cento nel 2023 e del 2,0 per cento nel 2024.
  Nel documento si segnala altresì come il recupero dell'occupazione seguirebbe grosso modo quello del PIL in termini di ore lavorate e di unità di lavoro armonizzate (ULA), mentre il numero medio di occupati rilevati dall'indagine sulle forze di lavoro scenderebbe quest'anno per poi riprendere dal 2022 in avanti.
  Relativamente al quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico, nel documento si evidenzia come lo stesso si basi su tre principali aree di intervento: un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio, di prossima approvazione e immediata attuazione; la versione definitiva del PNRR, che amplia le risorse complessive previste dalla NADEF 2020 e dalla legge di bilancio per il 2021;modifiche al percorso di rientro dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
  In particolare, unitamente al DEF per il 2021, l'Esecutivo presenta una Relazione al Parlamento con la quale richiede di elevare il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per quest'anno e di modificare il sentiero di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per i prossimi anni. Ottenuta tale autorizzazione, il Governo approverà un decreto-legge contenente nuove misure di sostegno e di rilancio dell'economia.
  La manovra prevista, grazie al nuovo scostamento, avrà una dimensione di circa 40 miliardi di euro in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA nel 2021; l'impatto sul deficit degli anni successivi, al netto della spesa per interessi, varierà fra 4 e 6,5 miliardi all'anno per finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste con il PNRR.
  Oltre ai ristori per i titolari di partite IVA e le imprese più colpite dalla crisi , saranno adottate misure per aiutare le aziende a coprire parte dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione tramite crediti di imposta. Per sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI), la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti sarà prorogata dal 30 giugno a fine anno. Anche la moratoria sui crediti alle PMI sarà estesa nel tempo. Saranno inoltre reintrodotti rinvii ed esenzioni di imposta già attuati con precedenti provvedimenti nel corso del 2020. Sarà altresì innalzato il limite alle compensazioni di imposta. Il decreto-legge prorogherà poi le indennità a favore dei lavoratori stagionali, introdurrà nuove misure a favore dei giovani e destinerà risorse aggiuntive in favore degli enti territoriali al fine di promuovere politiche di sostegno alle fasce più deboli, sostenere i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali.
  Infine, il provvedimento incrementerà le risorse per il PNRR non coperte da prestiti e sussidi del RRF, con la creazione di un Fondo di investimento complementare al PNRR, di durata decennale. Inoltre, verranno coperte le somme del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) trasferite ai programmi del PNRR.
  Quanto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel documento si segnala come la sua versione finale sarà basata su un ammontare di risorse superiore a quanto prefigurato nella NADEF e nella Legge di Bilancio per il 2021.
  Il PNRR in senso stretto, ovvero il piano presentato alla Commissione Europea, si avvarrà di 191,5 miliardi di sovvenzioni e prestiti dalla RRF, un ammontare solo lievemente
inferiore a quello della NADEF, che era di 193 miliardi. Infatti, mentre le sovvenzioni salgono da 65,4 a 68,9 miliardi, la stima dell'importo massimo dei prestiti si riduce da 127,6 a 122,6 miliardi. In base alla bozza di PNRR approvata dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio e alle risoluzioni recentemente approvate dalle Camere, il nuovo Governo ha deciso di abbinare alle risorse RRF ulteriori finanziamenti tramite due canali nazionali: utilizzo del FSC e risorse a valere sul nuovo Fondo complementare, con conseguente aumento delle risorse per il PNRR, da 193 miliardi prefigurati nella NADEF a circa 222 miliardi.
  In particolare, i prestiti RRF verranno destinati per 69,1 miliardi a progetti di investimento e altre spese per l'ambiente, la ricerca, la formazione, l'inclusione sociale e la salute che erano già programmati, mentre i rimanenti fondi, pari a 53,5 miliardi, saranno invece destinati a iniziative totalmente nuove, al pari delle sovvenzioni.
  In tale contesto, l'obiettivo perseguito dall'Esecutivo è quello di promuovere una forte spinta alla crescita economica e sociale del Paese, una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente, compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal Green Deal europeo, in grado di offrire maggiori opportunità di lavoro e sviluppo ai giovani e di ridurre i gap territoriali e di genere.
  Si tratta, in tutta evidenza, di un piano di rilancio, di uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e all'innovazione, senza precedenti nella storia recente.
  Per quanto concerne, in modo particolare, i profili di interesse del comparto agricolo, oltre alle misure adottate nel corso del 2020 e a quelle delineate nella legge di bilancio 2021, nel documento in discussione si fa menzione, tra gli altri, di un disegno di legge di sostegno al settore agricolo e della pesca, collegato alla manovra di finanza pubblica per il periodo 2022-2024.
  Si fa menzione, inoltre, tra i provvedimenti adottati nel 2021 per il contrasto alla pandemia, dello stanziamento di 300 milioni di euro, per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori operanti nelle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
  All'interno della sezione dedicata alle risorse destinate alla coesione territoriale e i fondi nazionali addizionali, si fa poi riferimento, nell'ambito della programmazione comunitaria, ai programmi FEASR (Fondo agricolo per lo sviluppo rurale) e FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura).
  In particolare, si ricorda che per il periodo di programmazione 2014-2020, sono state assegnate risorse per circa 10,5 miliardi di euro per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR (con pari copertura di cofinanziamento nazionale, per un totale di circa 21 miliardi) e che i finanziamenti erogati nell'esercizio 2020 in favore nel settore agricolo attraverso i Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione Europea, grazie al FEASR, ammontano ad oltre 3 miliardi di euro. Per quanto riguarda il FEAMP, sono state assegnate a tale Fondo, per il periodo di programmazione 2014-2020, risorse comunitarie complessive per circa 534 milioni di euro e una quota di cofinanziamento nazionale di circa 500 milioni di euro, per un ammontare complessivo di circa un miliardo di euro.
  Con riferimento ai sopra richiamati FEASR E FEAMP, sono indicate nella tabella VII. 1.1, le risorse destinate alla coesione territoriale e i fondi nazionali addizionali per gli anni 2022-2024. Nello specifico, per quanto riguarda le risorse FEASR, sono indicate risorse comunitarie di circa 1,5 miliardi di euro per il 2020 (a consuntivo), di 1,1 miliardi per il 2021, di 1 miliardo per 2022, di 1,1 miliardi per il 2023 e di 1,2 miliardi per il 2024 e risorse a titolo di cofinanziamento nazionale di pari importo per il medesimo periodo. Per quanto concerne il FEAMP, sono indicate risorse comunitarie di 36 milioni di euro per il 2020 (a consuntivo), di 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 130 milioni per il 2023 (il cofinanziamento nazionale è indicato in 30 milioni per il 2020, 80 milioni
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 110 milioni per il 2023).
  In conclusione dichiara la disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti e spunti di riflessione che dovessero essere avanzati dai rappresentanti degli altri gruppi parlamentari, in vista dell'elaborazione della proposta di parere che la Commissione si accinge a votare nella seduta già prevista per la giornata di domani.

  Chiara GAGNARLI (M5S) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e sottopone alla sua valutazione la possibilità di inserire nella proposta di parere il riferimento alla necessità di interventi destinati alla riforestazione e al rimboschimento nonché specifiche misure a sostegno del sistema previdenziale della pesca con un intervento di natura strutturale.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro le ore 15.00 della giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

XIII Commissione - martedì 20 aprile 2021

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2 dopo le parole: La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina inserire le seguenti: per promuovere l'agroecologia e.
1.6. Lombardo.

  Al comma 3 dopo le parole approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, inserire le seguenti: e con i 10 Elementi dell'Agroecologia approvati dal Consiglio della FAO nella 163ma sessione,.
1.11. Lombardo.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: la gestione sostenibile con le seguenti: la gestione produttiva.
1.14. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: promuovere inserire la seguente: l'agroecologia,.
1.7. Lombardo.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: promuovere la gestione sostenibile aggiungere le seguenti: con particolare attenzione all'agricoltura biologica.
1.16. Ruffino.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: nonché con le seguenti: anche attraverso.
1.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: tradizionali inserire le seguenti: e del territorio.
1.12. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera b) dopo le parole: sul piano economico-sociale aggiungere le seguenti: culturale;

   2. alla lettera c) dopo le parole: biodiversità animale e vegetale aggiungere le seguenti: e alla qualità delle produzioni agricole;

   3. alla lettera d) dopo le parole: «manutenzione idrogeologica, nonché» aggiungere le seguenti: «alla promozione di nuove forme di governance locali»;

   4. alla lettera e) dopo le parole del numero delle aziende agricole aggiungere le seguenti: forestali;

   5. alla lettera f) dopo le parole: la manutenzione dei paesaggi aggiungere le seguenti: la selvicoltura.
1.4. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 3 lettera b) sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese.

  Conseguentemente sostituire la parola: aziende con la parola: imprese ovunque ricorra nel provvedimento.
1.5. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Caon, Spena, Bond.

  Al comma 3, lettera b) dopo le parole: specifica alle aziende aggiungere la seguente: contadine;
1.15. Manzato, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Germanà, Tarantino.

  Alla lettera c) del comma 3 dopo le parole: nelle scuole inserire le seguenti: formali ed informali, come le scuole di agroecologia,.
1.8. Lombardo.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche mediante l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale, culturale vibrante e dinamico.
1.13. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3 lettera d) dopo le parole: spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante inserire le seguenti: l'agroecologia con.
1.9. Lombardo.

  Al comma 3, lettera f) dopo le parole: di chi svolge agricoltura contadina aggiungere le seguenti: in applicazione di quanto previsto per lo scambio delle sementi dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, lettera d),.
1.2. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: legge 1 dicembre 2015, n. 194, inserire le seguenti: anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,.
1.3. Fornaro.

  Alla lettera f) del comma 3 dopo le parole: e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso inserire la seguente: l'agroecologia,.
1.10. Lombardo.

ART. 2.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   1. alinea dopo le parole: sono considerate aziende agricole contadine quelle che aggiungere le seguenti: rispettano almeno uno dei seguenti criteri;

   2. alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo seguano;

   3. sopprimere la lettera e).
2.23. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 alinea sostituire le parole: Ai sensi della presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che: con le seguenti: Al fine di regolamentare specifiche misure disposte dalla presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
2.24. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: quelle che aggiungere le seguenti: perseguono tutte insieme le seguenti finalità.
2.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quelle gestite secondo le modalità indicate dall'articolo 2083 del codice civile.
2.8. Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Spena, Bond.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: dai familiari aggiungere le seguenti: anche nella forma di s.s. agricola (società semplice agricola) o società di persone.
2.14. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: o dai soci della cooperativa, aggiungere le seguenti: costituita esclusivamente da soci lavoratori;
2.13. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera b), sostituire e parole: favoriscono la biodiversità animale e vegetale con le seguenti: praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale e sostituire le parole: Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG) con le seguenti: Consiglio della FAO.
2.18. Lombardo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: elevati standard di benessere animale, in conformità con le seguenti: standard di benessere animale conformi.
2.5. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Caon, Spena, Bond.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali, nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento.
2.10. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1 alla lettera d) dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: nel rispetto delle colture tradizionali, e sostituire la parola: privilegiando con la seguente: favorendo.
2.26. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: , anche con strumenti e metodologie tradizionali o locali.
2.12. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con esclusione di lavorazioni in serie automatizzate,.
2.2. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavorazioni in serie inserire la parola: altamente.
2.4. Fornaro.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: economia solidale e partecipata aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle colture tradizionali.
2.20. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) producono limitate quantità in termini assoluti di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province contermini nonché nei mercati alimentari locali;.
2.27. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e con le seguenti: producono quantità di beni agricoli e alimentari finalizzati.
2.21. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: producono quantità sopprimere la seguente: limitate.
2.3. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1 lettera e) dopo le parole: beni agricoli e alimentari aggiungere le seguenti: , ivi compresi i prodotti del bosco,.
2.11. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.15. Gadda, Scoma.

  Al comma 1 alla lettera f) dopo le parole: coltivatore diretto aggiungere le seguenti: , come definito dall'articolo 2083 del codice civile,.
2.28. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 2083 del Codice civile.
2.25. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Sopprimere il comma 2.
2.16. Gadda, Scoma.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
2.22. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3 sostituire la parola: agricoli con la seguente: agrari.
2.9. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Spena, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 3 dopo le parole: consorzi agricoli inserire la seguente: , reti.
2.19. Lombardo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: possono svolgere attività di agricoltura sociale e.
2.17. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Al comma 3 dopo le parole: del settore aggiungere le seguenti: , università e fondazioni.
2.29. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 4 sostituire le parole: le aziende agricole sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti con le seguenti: alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004.
2.30. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere in godimento ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
2.31. Golinelli, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2.6. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle norme regionali.
2.7. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere articolo 5.
3.2. Golinelli, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Sopprimerlo.
3.1. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1 sostituire le parole: per le aziende e gli agricoltori con le seguenti: per le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini.
3.3. Gastaldi, Loss, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

   1. Al primo periodo dopo le parole: e avviene aggiungere le seguenti: , su richiesta dell'interessato,.

   2. Al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: automaticamente per altri 3 anni.
3.4. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono disciplinare con le seguenti: disciplinano.
4.2. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: debbono.
*4.6. Fornaro.
*4.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, dopo la parola: individuando inserire le seguenti: , nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.14. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro i quali considerare applicabili le con le seguenti: tali da superare quanto già previsto dalle.
4.3. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.4. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) l'elenco regionale dei prodotti tipici della tradizione locale, da aggiornare e integrare periodicamente con i prodotti e le lavorazioni indicate dai comuni presso i quali si realizzano. L'elenco regionale così realizzato integra quello previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4.10. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) l'elenco regionale dei prodotti tipici della tradizione locale, da aggiornare e integrare periodicamente con i prodotti e le lavorazioni indicate dai comuni presso i quali si realizzano.
4.8. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: requisiti inserire la seguente: semplificati.
4.7. Fornaro.

  Al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: urbanistici e e aggiungere in fine le seguenti: fatti salvi i requisiti igienici gli immobili utilizzati per le lavorazioni non mutano la loro destinazione d'uso;
4.9. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

  Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) le modalità tramite la quali possono essere esonerate dalla partecipazione a tali corsi le imprese agricole che si iscrivono al registro di cui all'articolo 3, che già svolgono attività di trasformazione e somministrazione.
4.11. Caon, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Bond.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: alimenti e delle bevande inserire le seguenti: . Tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui all'articolo 2.
4.13. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) procedure semplificate per lo svolgimento anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio, sia come annessi agricoli, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricoveri per animali, fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro salvo pastorale
4.12. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di regimazione irrigua e bacini di accumulo irriguo.
4.5. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Distributori di carburante)

  1. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
4.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Promozione dei mercati contadini)

  1. I comuni possono riservare in aree pubbliche dei mercati locali periodici dedicati alle aziende e gli agricoltori definiti dall'articolo 2 e iscritti al registro di cui all'articolo 3 e consentire il loro l'accesso prioritario ai mercati settimanali o fiere del comune di residenza e di quelli limitrofi.
4.03. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione delle norme in materia di rapporti con le pubbliche amministrazioni)

  1. Al decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. All'articolo 14, primo comma, dopo le parole: «con gli imprenditori agricoli» inserire le seguenti: «e con le imprese agricole contadine», conseguentemente, al terzo comma, dopo le parole: «con gli imprenditori agricoli» inserire le seguenti «e con le imprese agricole contadine».
  3. All'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «con gli imprenditori agricoli» aggiungere le seguenti: «e con le imprese agricole contadine».
4.04. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per favorire la vendita dei prodotti)

  Le aziende e agli agricoltori definiti dall'articolo 2, al fine di favorire la vendita dei prodotti, accedono alle misure previste all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e dalle norme regionali.
4.01. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.8. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nella predisposizione del Piano Strategico Nazionale, in attuazione di quanto previsto dalla PAC per il periodo 2021-2027, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può stabilire una misura specifica a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
  2. Attraverso il Piano possono essere finanziate iniziative volte a sostenere l'agricoltura contadina e le relative forme associative nonché le iniziative di carattere fondiario, di cui all'articolo 7, con il preciso scopo di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale ed ambientale da essa svolto nelle aree marginali, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.
5.9. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nella predisposizione delle strategie di intervento nazionale, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dalla PAC per il periodo 2021-2027, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire una misura specifica a favore dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 3, volta a sostenere l'agricoltura contadina e le relative forme associative e di carattere fondiario, anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale ed ambientale da essa svolto nelle aree marginali.
5.3. Fornaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della Politica agricola comune viene individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo loro un punteggio premiale ed uno aggiuntivo alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5.6. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, sostituire le parole: può stabilire con le seguenti: stabilisce, conseguentemente, dopo le parole: aree marginali aggiungere le seguenti: , interne, montane e rurali, attribuendo un punteggio premiale ed uno aggiuntivo alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5.7. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, sostituire le parole: può stabilire con la seguente: stabilisce.
5.2. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, sostituire le parole: può stabilire con le seguenti: stabilirà.
5.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. La medesima misura si applica ai soggetti i cui terreni sono situati nelle aree interne e in aree adiacenti, nel raggio di dieci chilometri, a centri pubblici di raccolta e stoccaggio di rifiuti mal funzionanti tali da procurare emissioni odorigene.
5.4. Acunzo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  2. Nella definizione della programmazione SNAI possono essere inserite su proposta del Mipaf e delle Regioni proposte a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1.
5.5. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

  1. Le aziende e gli agricoltori definiti dall'articolo 2, in caso di danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, accedono ai risarcimenti previsti dall'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle norme regionali.
5.01. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

ART. 6.

  Sopprimere i commi da 3 a 6.
6.5. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1 sostituire le parole da: basandosi sui dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine di cui all'articolo 2.;
6.6. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
6.4. Ciaburro, Caretta.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti o sulla base di specifiche richieste di aziende contadine, possono assegnare i terreni incolti o abbandonati, come definiti dalla legge n. 440 del 1978, non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della suddetta legge.;
6.7. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.
   3-ter. Al comma 2 lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: “l'attività agricola minima da almeno dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “l'attività agricola minima da almeno cinque anni”».

   b) Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   «5-bis. Per quanto non previsto dai commi da 3 a 5 e dal presente comma, si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie. Per l'individuazione dei terreni silenti si applicano le disposizioni del comma 2, lettera h) dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.».
6.2. D'Ettore, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: meno di 40 anni, aggiungere le seguenti: o a quelle a conduzione femminile;
6.1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 6 dopo le parole: aziende agricole, ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: contadine.
6.8. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)

  1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati da un dottore commercialista o da un avvocato abilitato.
6.01. Plangger.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
6.02. Bubisutti, Loss, Gastaldi, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: unità gestionali con le seguenti: consorzi e/o cooperative e le parole: associazioni di promozione fondiaria con le seguenti: consorzi e/o cooperative;
*7.9. Golinelli, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.
*7.8. Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, dopo le parole «che praticano l'agricoltura» aggiungere le seguenti: «e l'attività forestale»;

   2. al comma 2, lettera a) dopo le parole «agricoltura contadina» aggiungere le seguenti: «all'attività forestale»;
7.3. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 1 dopo le parole: 3 luglio 2017, n. 117 aggiungere le seguenti: o nelle forme associative previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale.
7.6. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Tali incentivazioni sono riconosciute anche a forme autogestite da reti di agricoltori locali.
7.5. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

   1. il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   2. il rilancio di attività extra-agricole legate alla promozione del territorio e della ricezione turistica;

   3. la conservazione e gestione della biodiversità;

   4. la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   5. la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.
7.7. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani;
7.10. Gastaldi, Bubisutti, Loss, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 4, lettera g), dopo le parole: comodato d'uso inserire le seguenti: , anche avvalendosi dei professionisti abilitati ai sensi delle rispettive leggi,.
7.11. Golinelli, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 4, lettera l), dopo le parole: pubbliche o private aggiungere le seguenti: quali associazioni o cooperative agricole.
7.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 4, lettera l), inserire, in fine, le seguenti parole: con l'esclusione delle società di capitale.
7.2. Fornaro.

  Al comma 4 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   m) possono proporre una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto;
7.12. Gastaldi, Bubisutti, Loss, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 5 dopo le parole: valorizzazione agricola dei terreni aggiungere le seguenti: la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani,
7.13. Gastaldi, Bubisutti, Loss, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

  Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, ai fini della loro gestione collettiva.
  I gruppi di interesse si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.
  I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono: a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori; b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi ai sensi di quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013; c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 4, comma 1, con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni; d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria; e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali; f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.
  I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
  Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.
  Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui princìpi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.
  Le Regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei medesimi gruppi.
7.04. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Agevolazioni fiscali per le agricolture contadine)

  Alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, insediate o che si insediano nelle zone e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della presente legge si applica, a decorrere dall'anno 2021, il regime di esonero dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a un massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina.
  Le agevolazioni per la piccola agricoltura contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applicano, oltre che alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche ai gruppi di interesse.
  L'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è applicabile ai soggetti ivi indicati anche per l'acquisto di terreni edificabili o comunque non agricoli qualora l'acquirente si impegni a destinarli alle attività di cui agli articoli 3 e 4.
  Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è riconosciuto ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge che creano nuove reti di impresa, nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il credito d'imposta non può superare i 400.000 euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei due periodi successivi e può essere erogato nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023.
  La detrazione delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli prevista dall'articolo 16, comma 1-quinquies.1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2021, anche ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nella misura ivi prevista.

  Conseguentemente all'articolo 10 sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 5, quantificati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e agli oneri derivanti dal medesimo articolo 6, comma 4, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 3 milioni di euro per l'anno 2022 e in 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci.
7.01. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

ART. 8.

  Al comma 2, sostituire la parola: antropologica con la seguente: culturale.
8.1. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo di concerto con le seguenti: Il Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del turismo,
9.3. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fanno parte della Rete gli organi regionali preposti alle attività previste dalla presente legge, anche al fine di inoltrare le istanze e le proposte dei soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 3.
9.2. Caon, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Nevi, Bond.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: raccogliere esperienze e buone pratiche aggiungere le seguenti: tradizionali nonché quelle e dopo le parole: di filiera e sociale aggiungere le seguenti: promosse dai contadini.
9.1. Anna Lisa Baroni, Caon, Spena, Nevi, Sandra Savino, Bond.

  Al comma 3 dopo la lettera c) inserire la seguente:

   d) promuovere scuole di agroecologia fondate sulla cultura e la tradizione contadina.
9.5. Lombardo.

  Al comma 4, dopo le parole: sviluppo agricolo inserire le seguenti: , culturale e turistico.
9.4. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
10.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.