II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2047 Ascari e C. 2102 Bazoli (Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2897 Ascari e C. 2264 Locatelli) ... 32
DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2989 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione) ... 33
ALLEGATO (Proposte emendative presentate) ... 37
SEDE REFERENTE
Giovedì 8 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 13.30.
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.
C. 2047 Ascari e C. 2102 Bazoli.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2897 Ascari e C. 2264 Locatelli).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 2897 Ascari recante «Delega al Governo per la riforma dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori» e C. 2264 Locatelli «Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di incompatibilità dei componenti privati del tribunale per i minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare».
Poiché la proposta di legge C. 2897 Ascari verte su materia identica a quella trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento di ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Diversamente, la proposta di legge C. 2264 Locatelli presenta un perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle proposte di legge in esame. Avverte che pertanto l'abbinamento potrà essere disposto su deliberazione della Commissione.
Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, prende atto dell'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 2897 che, facendo confluire nella delega al Governo i principi della proposta di legge C. 2047 della stessa collega Ascari, consente un approccio più rapido e più efficace dal punto di vista metodologico nell'esame della tematica dell'affido di minori. Con riguardo invece alla proposta di legge C. 2264 Locatelli, ritiene che essa, pur ampliando il perimetro dell'intervento normativo, si inserisca con azioni positive nel medesimo solco degli altri provvedimenti, di cui condivide impianto ed obiettivi. Pertanto, nonostante alcune divergenze, relative in particolare agli aspetti penali, si esprime in senso favorevole al suo abbinamento ai provvedimenti in esame. Esprime da ultimo la convinzione che sia il momento giusto per rivisitare, con il contributo di tutte le forze politiche, la normativa in materia di affido nei minori, mantenendosi nell'ambito del quadro europeo e internazionale.
Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede che venga abbinata ai provvedimenti in esame anche la proposta di legge C. 2937 della collega Giannone, il cui testo è in corso di pubblicazione.
Mario PERANTONI, presidente, prende atto della richiesta del collega Zanettin, rinviando le opportune valutazioni al momento in cui sarà stata completata la fase di assegnazione della richiamata proposta di legge.
Lucia ANNIBALI (IV), nel dichiarare di non avere contrarietà all'abbinamento della proposta di legge C. 2264 Locatelli, rileva l'importanza del tema che a suo parere viene affrontato complessivamente in modo lucido ed equilibrato nei provvedimenti già in esame, nonostante talune premesse inaccettabili. Auspica inoltre che, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza, si proceda di pari passo con la neo istituita Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, dedicando alla materia tutto l'approfondimento necessario, anche attraverso lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2264 Locatelli recante «Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di incompatibilità dei componenti privati del tribunale per i minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare» ai provvedimenti in esame.
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Mario PERANTONI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.
Mario PERANTONI, presidente, comunica che sono state presentate 45 proposte emendative (vedi allegato). Avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti emendamenti Bartolozzi 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, D'Orso 2.13, Giuliano 2.14, Saitta 2.15 e Bartolozzi 4.1. Avverte infine che l'onorevole Lucaselli ha sottoscritto tutte le proposte emendative a prima firma Varchi.
Roberto CASSINELLI (FI), relatore, nel ringraziare i colleghi per le proposte emendative presentate, il cui contenuto ha esaminato con grande attenzione, evidenzia tuttavia l'esigenza non sottaciuta di una rapida approvazione del provvedimento, al fine di consentire agli oltre 26 mila candidati di sostenere quanto prima l'esame di abilitazione alla professione forense, già rinviato in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto. Pertanto nel formulare un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative presentate, auspica che i colleghi vogliano accogliere la sua richiesta, trasferendo alcuni dei temi posti in ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea. Auspica altresì che, come avvenuto al Senato, si proceda all'unanimità alla rapida conversione del decreto-legge in oggetto, per consentire il tempestivo svolgimento delle prove di esame.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, a nome del Governo rappresenta la necessità di approvare rapidamente il provvedimento in esame. Nel rammentare inoltre il confronto già svolto in Senato con il gruppo Fratelli d'Italia, che ha consentito di accogliere una delle proposte emendative da esso presentate, gli rivolge, alla luce della disponibilità dimostrata, un invito al ritiro «potenziato», ritenendo che la necessità di procedere rapidamente debba prevalere sulle giuste esigenze di migliorare l'efficacia del provvedimento. Pertanto nel sottolineare come non vi sia a suo parere un decreto-legge più urgente ed opportuno di quello in esame, confida nella disponibilità e nel buon senso di Fratelli d'Italia e di tutti coloro che hanno presentato proposte emendative. Evidenzia nel contempo la seria intenzione del Governo di valutare il contenuto degli ordini del giorno che dovessero essere presentati in Assemblea con riguardo all'emanando decreto ministeriale, che definirà criteri materiali e valoriali per la gestione delle prove di esame, che per quanto eccezionali in conseguenza dell'epidemia sanitaria in atto, rappresenteranno comunque un'esperienza interessante. Da ultimo ribadisce l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.
Ciro MASCHIO (FDI), nel ringraziare relatore e sottosegretario, tiene a precisare che le proposte emendative del gruppo di Fratelli d'Italia, lungi dall'essere pretestuose, intervenendo nel merito si prefiggono, anche a seguito del confronto con le associazioni dei praticanti e degli avvocati, un intento migliorativo del decreto-legge in esame, che per la sua natura emergenziale non poteva tener conto in origine di ogni singolo profilo. Nel condividere l'intervento di fondo, concorda con il fatto che l'obiettivo prevalente, rispetto al raggiungimento della perfezione, debba essere quello di approvare un testo rapidamente, evitando la navette con il Senato. Pertanto nel preannunciare che il gruppo di Fratelli d'Italia per ragioni di buon senso non farà ostruzionismo, apprezza l'impegno della maggioranza a dimostrare una disponibilità concreta sugli ordini del giorno in Assemblea che, evitando la formula del «valutare l'opportunità», conterranno indirizzi precisi sul contenuto del futuro decreto ministeriale. Nel preannunciare l'intenzione di trasferire in quella sede le modifiche che non è possibile introdurre oggi nel testo del decreto-legge, fa presente che Fratelli d'Italia non ritirerà le proprie proposte emendative, limitando al massimo gli interventi in sede di dichiarazione al fine di consentire di procedere rapidamente.
Mario PERANTONI, presidente, ringrazia il collega Maschio sia per i tempi sia per i contenuti del suo intervento.
Cosimo Maria FERRI (IV) ricorda preliminarmente di aver aderito alla scelta delle forze di maggioranza di non presentare proposte emendative, dando la priorità alla rapida approvazione del provvedimento al fine di consentire ai ragazzi e alle ragazze che studiano da anni di prendere parte alle prove di esame per l'abilitazione alla professione forense. Rivolgendosi in particolare al sottosegretario Sisto, del quale è nota l'attenzione per questi temi, intende lasciare agli atti della Commissione alcuni aspetti tuttora irrisolti che saranno presumibilmente oggetto di ordini del giorno in Assemblea. In primo luogo, con riguardo al periodo intercorrente tra lo svolgimento della prima e della seconda prova orale, fa presente che l'intervento emendativo del Senato ha parzialmente chiarito la questione, specificando che in entrambi i casi viene mantenuto il medesimo ordine di sorteggio della lettera, al fine di garantire che tutti i candidati dispongano di un uguale intervallo di tempo. In secondo luogo ritiene che debba essere precisato a che distanza di tempo dalla prima prova si svolgerà la seconda, evidenziando la differenza con le sessioni precedenti che prevedevano la comunicazione dell'esito degli scritti e successivamente la fissazione della data dell'esame orale. Chiede inoltre che con il decreto ministeriale si riaprano i termini per la presentazione della domanda di ammissione all'esame, analogamente a quanto previsto dall'allora Ministro Bonafede in occasione dello spostamento della data delle prove da dicembre 2020 ad aprile 2021. Rammenta a tale proposito la sentenza n. 4731 del 12 ottobre del 2017 con la quale la Sezione quarta del Consiglio di Stato ha stabilito che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Alla luce della propria esperienza in materia, sia in qualità di esaminatore sia in qualità di sottosegretario, pone il problema del reclutamento dei componenti delle sottocommissioni, rilevando come dalla loro funzionalità dipenda la celerità e la regolarità dell'esame. Evidenziando infatti le difficoltà ad acquisire le necessarie disponibilità, soprattutto con riguardo agli esponenti dell'avvocatura e del mondo accademico, si domanda se il Ministero abbia già deciso con quale metodo procedere. Da ultimo, nel comprendere la ratio della norma che prevede il ritiro dei codici a disposizione del candidato al termine dei trenta minuti destinati allo studio del quesito, ritiene opportuno che vengano precisate le modalità operative, al fine di consentire la massima praticabilità nel caso concreto. Nel ribadire che la mancata presentazione di proposte emendative discende da una scelta precisa, fa presente in conclusione di aver voluto fornire un contributo da sottoporre, tramite il sottosegretario Sisto, all'attenzione del Ministero.
La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.
Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che le tre proposte emendative riferite all'articolo 1 presentate dal suo gruppo sono volte a riaprire i termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, per consentire di partecipare anche a coloro che non abbiano presentato la domanda di ammissione per la sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020. Confida che, qualora tali proposte emendative non dovessero essere accolte, il Ministro delle Giustizia terrà in considerazione l'indirizzo da esse dettato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.2 e 1.1, nonché l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 1.01.
La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.
Ciro MASCHIO (FDI) sottolinea che l'emendamento Varchi 2.16, del quale è cofirmatario, così come i seguenti emendamenti a firma del suo gruppo, sono volti a creare delle condizioni di equità nei quesiti da sottoporre agli esaminandi. Auspica che, qualora gli stessi dovessero essere respinti, possano essere accolti favorevolmente degli ordini del giorno in Assemblea di pari tenore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 2.16 e 2.17, nonché l'emendamento Lucaselli 2.28.
Ciro MASCHIO (FDI) ritira l'emendamento Varchi 2.21, del quale è cofirmatario.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 2.1 volto a prevedere che sia consegnata la stampa al candidato del quesito della prima prova orale. In proposito sottolinea come invece la dettatura del quesito costituisca una irragionevole perdita di tempo che genera anche confusione nel corso della prova.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.1, Delmastro Delle Vedove 2.30, Varchi 2.24, Delmastro Delle Vedove 2.29, Varchi 2.18 e 2.19, Colletti 2.2, Varchi 2.31, 2.25, 2.20 e 2.26.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 2.3, sottolinea come lo stesso sia volto ad escludere tra le materie oggetto di esame per l'abilitazione forense il diritto ecclesiastico e a prevedere che nel corso della seconda prova orale il candidato possa scegliere tra le materie oggetto della discussione di brevi questioni anche il diritto amministrativo, purché tale materia non sia stata già scelta per la prima prova orale. Sottolinea inoltre che la proposta emendativa in discussione propone la soppressione dell'ultimo periodo della lettera a) del comma 7 dell'articolo 2, in quanto a suo avviso tale periodo è formulato in maniera non chiara.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.3, Varchi 2.22, 2.23, 2.27 e 2.32 e Colletti 2.4, l'articolo aggiuntivo Lucaselli 2.01.
La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3: respinge quindi l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.1.
La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4: respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 4.6, 4.7 e 4.2.
Ciro MASCHIO (FDI) ritira le proposte emendative Delmastro Delle Vedove 4.3, 4.5 e 4.4, delle quali è cofirmatario.
La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.
Ciro MASCHIO (FDI) ritira l'emendamento Varchi 5.1, del quale è cofirmatario.
Mario PERANTONI, presidente, dichiara che si è concluso l'esame degli emendamenti e comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, I, VII e XII e del Comitato per la legislazione. Avverte che la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO ringrazia la Commissione, ed in particolare i commissari del gruppo di Fratelli d'Italia, per aver anteposto la tutela degli aspiranti avvocato alla legittima esigenze delle opposizioni. Fa presente che il ringraziamento viene soprattutto dai giovani laureati che potranno trarre vantaggio dall'atteggiamento maturo posto in essere dai componenti della Commissione.
Roberto CASSINELLI (FI), relatore, si associa ai ringraziamenti formulati dal rappresentante del Governo e apprezza la scelta adottata dalla Commissione che offre la possibilità di dare una accelerazione ad un provvedimento che è atteso da oltre 26 mila giovani aspiranti avvocato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Cassinelli, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge di conversione come approvato dal Senato, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.05.
ALLEGATO
DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2989 Governo, approvato dal Senato).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: 15 settembre 2020, aggiungere le seguenti: e alla sessione immediatamente successiva,.
1.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 può essere presentata dai candidati che siano in possesso del certificato di compimento della pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai candidati che abbiano conseguito il medesimo certificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai candidati che abbiano conseguito il medesimo certificato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.
1.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)
1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le domande già presentate restano valide.
2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.
1.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: prove orali, aggiungere le seguenti: , la prima delle quali avrà inizio decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'emanando decreto ministeriale.
2.5. Bartolozzi.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ciascun candidato, prima dell'inizio della prima prova orale, estrae dalla banca dati predisposta dalla commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia e messa a disposizione in apposito dispositivo assegnato in dotazione agli uffici giudiziari o ai Consigli dell'Ordine degli avvocati di ogni distretto di Corte di appello sede dello svolgimento della prova ai sensi dell'articolo 4, comma 3, un quesito relativo alla materia prescelta dal candidato. Delle operazioni di scelta della materia, di estrazione e lettura del quesito è data indicazione nel verbale redatto dal segretario, innanzi al quale le operazioni sono espletate.»;
all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e alle modalità sino alla fine del periodo;
all'articolo 4:
a) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e.
b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Ai fini dello svolgimento della prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 3, la commissione centrale predispone una banca dati di n. 600 quesiti per ogni materia che può essere oggetto della prova.»;
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, con le seguenti: del codice identificativo del quesito casualmente estratto dalla banca dati,
2.13. D'Orso, Ascari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame di cui al comma 1.
*2.16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame di cui al comma 1.
*2.6. Bartolozzi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta con le seguenti: estrae una busta contenente il quesito tra i quesiti preventivamente elaborati e depositati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato.
2.17. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta con le seguenti: estrae una busta contenente il quesito nella materia dai quesiti preventivante elaborati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato.
2.7. Bartolozzi.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: uguali su tutto il territorio nazionale.
2.28. Lucaselli, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I tre quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione.
2.21. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dà lettura con le seguenti: consegna la stampa;
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: dettatura con le seguenti: consegna della stampa.
2.1. Colletti.
Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: lettura con le seguenti: due letture.
2.30. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Per lo svolgimento della prima prova orale sono assegnati complessivamente novanta minuti dal momento della fine della dettatura del quesito suddivisi in sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: trenta minuti con le seguenti: sessanta minuti.
2.14. Giuliano, Ascari.
Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Per lo svolgimento della prima prova orale sono assegnati al candidato complessivamente 90 minuti dalla dettatura del quesito: 60 minuti per l'esame preliminare del quesito e 30 minuti per la discussione.
2.8. Bartolozzi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un'ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione con le seguenti: un'ora e mezza dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.
2.24. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un'ora con le seguenti: non più di un'ora e mezza.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito con le seguenti: fino a un'ora, fatta salva la possibilità per il candidato di richiedere di passare anticipatamente alla discussione, per l'esame preliminare del quesito,
2.29. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Durante l'esame preliminare del quesito con le seguenti: Durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della prova orale.
2.9. Bartolozzi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Durante l'esame preliminare del quesito con le seguenti: Durante l'esame preliminare del quesito e durante lo svolgimento della prova orale.
2.18. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
*2.19. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
*2.10. Bartolozzi.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: testi o scritti, inserire le seguenti: ad eccezione di quelli previsti dal comma 4,
2.2. Colletti.
Al comma 7, alinea, sopprimere le parole: di quarantacinque e non più.
2.31. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
2.25. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 45 giorni.
2.11. Bartolozzi.
Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; quattro tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
2.15. Saitta, Ascari.
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
2.20. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; quattro tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, di ritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
2.26. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: una tra diritto civile e diritto penale con le seguenti: una tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo;
Conseguentemente, alla medesima lettera a):
al primo periodo, sopprimere le parole: , diritto ecclesiastico
sopprimere l'ultimo periodo.
2.3. Colletti.
Al comma 7, lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale.
*2.12. Bartolozzi.
Al comma 7, lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale.
*2.22. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
2.23. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile o il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale e tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;.
2.27. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, lettera a), ultimo periodo, sopprimere le parole: diritto amministrativo,.
2.32. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento e del codice deontologico forense.
2.4. Colletti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Criteri per la valutazione delle prove orali)
1. Le prove orali sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) capacità di soluzione di specifici problemi;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere profili interdisciplinari;
e) padronanza delle tecniche di persuasione.
2.01. Lucaselli, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
ART. 3.
Al comma 1 sostituire le parole: tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti: tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari, anche in pensione.
3.1. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
ART. 4.
Al comma 2, sopprimere le parole: con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare.
4.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Avverso gli esiti della prima prova può essere proposta impugnazione davanti al giudice amministrativo, ai sensi della normativa vigente.
2-ter. La prima prova è fonoregistrata, a cura del Segretario, mediante apparecchiature appositamente fornite dal Ministero della giustizia a ciascuna sottocommissione. Ciascun candidato può chiedere alla Commissione copia della propria fonoregistrazione solamente al fine di impugnarne gli esiti. La fonoregistrazione costituisce piena prova dei fatti e delle cose rappresentate e deve essere obbligatoriamente acquisita dal giudice, unitamente al verbale della prova. Le fonoregistrazioni non richieste devono essere distrutte entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di impugnazione.
4.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La sottocommissione è deputata all'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica.
4.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica.
4.1. Bartolozzi.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di evitare assembramenti nelle sedi di esame, la Commissione provvede a comunicare a ciascun candidato tempistiche di ingresso nella sede precise e scaglionate.
4.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il candidato presentasse sintomatologie compatibili con l'infezione da COVID-19 è tenuto a consegnare alla commissione il referto di un tampone con esito negativo svolto il giorno prima la data di convocazione per l'esame e uno svolto entro 24 ore dalla fine dell'esame.
4.5. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19.
4.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
ART. 5.
Al comma 2, dopo le parole: dell'esito della prova aggiungere le seguenti: , corredato da relativa motivazione,
5.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.