XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. COM(2020)682 final.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto SWD(2020) 246 final (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 108
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 110
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del Presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.45.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
COM(2020)682 final.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto.
SWD(2020) 246 final.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato).
Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea l'importanza della direttiva in esame a supporto di una riforma del sistema di determinazione dei salari minimi, evidenziando altresì l'opportunità che i due strumenti a tutela dell'equa remunerazione dei lavoratori, rappresentati dalla contrattazione collettiva e dal salario minimo legale, siano tra loro coordinati e integrati anche al fine di evitare effetti indesiderati.
Ricorda poi che nel nostro Paese l'articolo 36 della Costituzione già costituisce un forte presidio di tutela dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto a una retribuzione proporzionale al lavoro svolto e sufficiente a una vita dignitosa, ma sottolinea che occorre rendere effettiva tale tutela. A tal fine risulterebbe opportuno valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva, riconoscendo efficacia generale a tale istituto, rispetto al quale il salario minimo dovrebbe svolgere la funzione di «ruota di scorta» per tutelare i settori non coperti dalla contrattazione stessa o nei quali quest'ultima definisca salari troppo bassi.
Richiamando le posizioni espresse in alcune audizioni di esperti di settore, rimarca inoltre la necessità che il salario minimo legale non si collochi su un livello sensibilmente più basso rispetto a quello risultante dalle contrattazioni collettive maggiormente rappresentative, in quanto in tal caso potrebbero legittimarsi posizioni di dumping salariale: alcune aziende potrebbero infatti sentirsi autorizzate a corrispondere salari inferiori a quelli concordati dalle parti sociali.
Sottolinea infine come strumenti quali il salario minimo legale e la contrattazione collettiva debbano essere guardati con favore al di là degli schieramenti politici, trattandosi di istituti suscettibili di migliorare i livelli salariali e lo standard di vita dei lavoratori e di rendere al contempo più efficiente e correttamente concorrenziale il funzionamento del mercato del lavoro, in coerenza con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali.
Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice e i colleghi per il proficuo lavoro svolto nella redazione del parere ed esprime apprezzamento per l'importante proposta di direttiva in esame.
Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) si associa ai ringraziamenti formulati dal deputato De Luca.
Matteo COLANINNO (IV) esprime a sua volta un ringraziamento alla relatrice e ai colleghi commissari.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.
ALLEGATO
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)682 final).
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)682 final) e il relativo «Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto» (SWD(2020) 246 final);
premesso che:
la proposta di direttiva istituisce un quadro per la determinazione di livelli adeguati di salari minimi, nonché l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salari determinati da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente;
la proposta contempla i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in relazione al diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), e contribuisce all'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, e segnatamente del Principio 2 «Parità di genere» – poiché infatti la maggior parte dei lavoratori che percepiscono un salario minimo è costituita da donne, sostenendo salari minimi adeguati la proposta promuoverà la parità di genere e contribuirà a ridurre il divario retributivo di genere e del principio n. 6 concernente la garanzia di retribuzioni minime adeguate;
l'iniziativa della Commissione, che si inserisce nel solco di un dibattito da tempo avviato in Europa, ha ora assunto una dimensione ancora più rilevante e urgente nel contesto della gravissima crisi economica e sociale generata dall'epidemia di Covid-19, che ha colpito e sta colpendo in modo particolare i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario;
il tema ha una dimensione sociale molto rilevante, con particolare riguardo al fenomeno della cosiddetta «povertà lavorativa» e alla questione delle disuguaglianze salariali, anche di genere, e del contrasto al dumping salariale come elemento distorsivo della concorrenza sul mercato interno;
in ventuno Stati membri si applicano salari minimi legali, mentre in sei Stati membri, tra cui l'Italia, la protezione del salario minimo è fornita dai contratti collettivi;
considerato che:
la direttiva proposta è basata sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore delle condizioni di lavoro, ritenendo i salari, compresi quelli minimi, una componente fondamentale delle condizioni di lavoro stesse;
la direttiva proposta rispetta i limiti imposti all'azione dell'Unione dall'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE, che proibisce l'adozione di iniziative a livello unionale in materia di retribuzioni, divieto che è stato interpretato dalla Corte di Giustizia come avente ad oggetto tutte le misure che incidano direttamente sulla determinazione delle retribuzioni negli Stati membri;
il paragrafo 2 del citato articolo 153 consente all'Unione di adottare, mediante direttive, prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro;
la proposta fa seguito a una consultazione in due fasi delle parti sociali, a norma dell'articolo 154 del TFUE, in cui sono emerse posizioni diverse anche in ordine allo strumento giuridico da utilizzare;
la scelta dello strumento giuridico della direttiva risulta opportuna, poiché le grandi differenze nelle norme per l'accesso a un salario minimo adeguato rientrano nel campo delle condizioni di lavoro e creano notevoli discrepanze nel mercato unico che possono essere affrontate al meglio a livello dell'Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
il Servizio giuridico del Consiglio ha formulato, su richiesta di alcuni Stati membri, un parere in cui ritiene appropriata la base giuridica;
rilevato che:
la proposta non interferisce con la libertà degli Stati membri di fissare salari minimi legali o di promuovere l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo fornita da contratti collettivi, in linea con le tradizioni nazionali e nel pieno rispetto della libertà contrattuale delle parti sociali;
la proposta non impone agli Stati membri in cui non esiste un salario minimo legale l'obbligo di introdurlo, né di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili;
pertanto, sono indicati due percorsi, che riflettono le situazioni dei vari Paesi e che distinguono il gruppo di paesi, che hanno già una legislazione sui minimi salariali, da quelli che invece affidano la fissazione di tali minimi alla contrattazione collettiva, pur con differenti varianti di regolazione;
secondo la Commissione, la contrattazione collettiva svolge un ruolo fondamentale per una tutela garantita dal salario minimo adeguata: a tal fine, l'articolo 4 prevede che gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, adottino almeno misure volte a promuovere lo sviluppo della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione sulla determinazione dei salari a livello settoriale o intersettoriale e a incoraggiare negoziazioni costruttive, significative e informate in materia di salari;
in particolare nei Paesi in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al 70 per cento dei lavoratori – inclusi quelli atipici – si prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva e l'istituzione di un piano d'azione per promuoverla;
il capo II della proposta (articoli 5-8) reca una serie di prescrizioni applicabili solo agli Stati membri in cui si applicano salari minimi legali, con riguardo ai criteri per promuoverne l'adeguatezza, al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose, coesione sociale e una convergenza verso l'alto, nonché al coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione dei salari minimi legali e nel relativo aggiornamento;
nello specifico, l'articolo 5 elenca gli elementi di cui devono tenere conto i criteri nazionali per l'adeguatezza dei salari minimi in cui sono compresi, tra l'altro, almeno il potere d'acquisto dei salari minimi, tenuto conto del costo della vita e dell'incidenza delle imposte e delle prestazioni sociali, il livello generale dei salari lordi e la loro distribuzione, il tasso di crescita dei salari lordi e l'andamento della produttività del lavoro;
inoltre, per orientare la valutazione circa l'adeguatezza dei loro salari minimi legali rispetto al livello generale dei salari lordi, il medesimo articolo 5 dispone che gli Stati membri utilizzino indicatori comunemente impiegati a livello internazionale: a tale riguardo, il considerando 21 fa riferimento al 60 per cento del salario lordo mediano e al 50 per cento del salario lordo medio;
valutato che:
l'attuazione della direttiva potrebbe costituire un'occasione per una riflessione più generale a livello nazionale sulle tematiche oggetto della direttiva medesima, alla luce della crescita esponenziale dei cosiddetti «contratti pirata», della rilevante presenza di lavoratori atipici e tenuto conto degli effetti economici e sociali provocati dalla pandemia;
appare necessario adottare misure volte a contrastare il diffondersi dei «contratti pirata», stipulati da organizzazioni sindacali con rappresentatività scarsa o nulla, che rischiano di determinare fenomeni di dumping contrattuale con effetti peggiorativi sulle retribuzioni dei lavoratori;
pertanto occorre esplicitare il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale nel testo della direttiva poiché è formulato in modo indifferenziato, tale da comprendere potenzialmente anche contratti stipulati da organizzazioni non rappresentative;
preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
sottolineata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:
a) merita apprezzamento l'iniziativa della Commissione europea, che si è assunta la responsabilità di avanzare una proposta concreta su un tema particolarmente rilevante da un punto di vista sociale ed occupazionale, in linea con quanto sancito dal Pilastro europeo dei diritti sociali; in particolare, la tutela garantita dal salario minimo, in linea con il Principio 2 del Pilastro europeo dei diritti sociali, contribuirà a promuovere la parità di genere e la riduzione del divario retributivo di genere, poiché tra i lavoratori che percepiscono un salario pari o vicino al salario minimo le donne risultano più numerose degli uomini;
b) la base giuridica della proposta risulta appropriata e la scelta dello strumento della direttiva appare idonea al perseguimento degli obiettivi dell'azione dell'Unione europea nel sostenere e completare l'azione degli Stati membri volta a rafforzare i sistemi di determinazione dei salari minimi;
c) il riferimento alla contrattazione collettiva presente nel testo dovrebbe essere esplicitato al fine di tenere conto, anche ai fini della valutazione della copertura contrattuale, solo dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni delle parti sociali comparativamente più rappresentative nella categoria, anche al fine di contrastare il cosiddetto fenomeno dei «contratti pirata», che rischia di compromettere l'effettività della fissazione di un salario minimo, e quello del cd. dumping salariale, quale elemento distorsivo della concorrenza sul mercato interno fra gli Stati membri; disponendo altrimenti, si finirebbe per non distinguere tra la contrattazione collettiva siglata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, che è l'unica che sarebbe necessario promuovere, e la contrattazione collettiva fatta dalle organizzazioni scarsamente rappresentative, dalla quale possono nascere fenomeni di dumping contrattuale;
d) all'articolo 4, paragrafo 2, potrebbe essere altresì opportuno specificare il contenuto dei piani d'azione, che dovrebbero essere adottati da parte degli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al 70 per cento dei lavoratori;
e) la direttiva dovrebbe fare riferimento, in via generale, all'esigenza di garantire l'effettiva applicazione della disciplina dei salari minimi legali attraverso il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo e il rafforzamento delle ispezioni sul campo da parte degli organi preposti, nonché mediante una più capillare azione di formazione e informazione dei prestatori di lavoro, anche rafforzando gli obblighi di informazione sui contenuti contrattuali già prevista dalla legislazione vigente, allo scopo di assicurare l'effettiva applicazione dei diversi regimi nazionali di determinazione di salari minimi adeguati;
f) al fine di garantire in Europa l'adeguatezza del salario minimo legale, contestualmente alla necessità di intensificarne l'azione di controllo e applicazione, si ravvisa, altresì, l'esigenza di individuare parametri unici intersettoriali omogenei a livello unionale per definire l'ammontare del salario minimo nei vari Stati membri, al fine di rendere il costo del lavoro uniforme e concorrenziale in ambito europeo.