II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 4
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011. C. 2656 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 5
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 5
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Atto n. 247 (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 5
ALLEGATO (Proposta di deliberazione di rilievi) ... 9
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 1° aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 12.50.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
C. 2737 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2021.
Mario PERANTONI, presidente, non essendovi richieste di intervento, dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Giuliano, per la formulazione della proposta di parere.
Carla GIULIANO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, ribadisce una questione già posta in precedenti occasioni, evidenziando come di norma si proceda alla ratifica con notevole ritardo rispetto alla data in cui l'accordo è stato stipulato, con il rischio che anche la geografia giudiziaria si sia nel frattempo modificata. Auspica pertanto che, per ovviare a tale consuetudine, si provveda a dedicare alla ratifica degli accordi internazionali una sessione specifica dei lavori del Parlamento, analogamente a quanto avviene per l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
C. 2656 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2021.
Mario PERANTONI, presidente, non essendovi richieste di intervento, dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Giuliano, per la formulazione della proposta di parere.
Carla GIULIANO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare che anche in questo caso si procede a molti anni di distanza dalla stipula dell'accordo, richiama le considerazioni già espresse con riguardo alla necessità di esaminare i disegni di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali in una sessione autonoma dei lavori parlamentari.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2021.
Mario PERANTONI, presidente, non essendovi richieste di intervento, dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Giuliano, per la formulazione della proposta di parere.
Carla GIULIANO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 12.55.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
Giovedì 1° aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 12.55.
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo.
Giulia SARTI (M5S), relatrice, fa presente preliminarmente che le interlocuzioni intercorse nella giornata odierna hanno consentito di recepire alcune delle osservazioni avanzate dai colleghi e di modificare la proposta di parere che aveva intenzione di depositare. Illustra pertanto una proposta di deliberazione in senso favorevole con due rilievi (vedi allegato), il primo dei quali finalizzato a meglio chiarire la definizione di «periferica» riportata nello schema di decreto alla lettera o) dell'articolo 1. Quanto al secondo rilievo, nell'evidenziare che la totale soppressione dell'articolo 4 avanzata da alcune forze politiche avrebbe comportato ulteriori problemi in termini di mancate garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati, fa notare che con esso si richiede di prevedere, nei confronti del fornitore, un esplicito obbligo di riservatezza nella fase di trasmissione del dato intercettato all'archivio riservato presso la Procura della Repubblica. Sottolinea inoltre che, indipendentemente dalla loro qualificazione lessicale, strettamente connessa alla natura dell'atto su cui la Commissione Giustizia si appresta a pronunciarsi, i due rilievi sono da intendersi rispettivamente come un'osservazione e una condizione, che il Ministero si è già impegnato a recepire. Nel manifestare la propria disponibilità a procedere alla votazione nella giornata di martedì prossimo, fa presente che la proposta di parere appena illustrata, nel venire incontro alle richieste dai colleghi, rappresenta un significativo punto di equilibrio.
Catello VITIELLO (IV), nel ringraziare la relatrice per lo sforzo compiuto e per la capacità di sintesi dimostrata, dichiara tuttavia di non potersi ritenere soddisfatto. Fa preliminarmente presente di essere sorpreso, anche alla luce delle concessioni del Governo in sede di esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, per il fatto che non si sia voluta operare un'attenta verifica dei contenuti dello schema di decreto che violano le norme del codice di rito. Rammenta a tale proposito il contenuto del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale che stabilisce l'obbligo di utilizzare, nelle operazioni di intercettazione esclusivamente impianti installati presso la Procura o, a determinate condizioni, impianti di pubblico servizio o in dotazione alla Polizia giudiziaria, pena l'inutilizzabilità dei dati. Nel sottolineare pertanto che tali disposizioni non prevedono in alcun caso il ricorso a impianti di soggetti privati, rileva che si sarebbe aspettato dal Governo e dalla relatrice l'introduzione, alla lettera o) dell'articolo 1 dello schema, un esplicito riferimento alla tutela prevista dallo specifico articolo del codice di procedura penale. Nel sottolineare l'esigenza di introdurre analoga precisazione anche con riguardo alla lettera p) del medesimo articolo 1, che contiene la definizione di fornitore della prestazione, passa quindi a richiamare il contenuto dell'articolo 4, sottolineando come anche in questo caso manchino i riferimenti alle necessarie verifiche giurisdizionali previste dall'articolo 268. Rammenta a tale proposito che nella giornata odierna il Governo ha accolto, nel corso dell'esame del disegno di legge di legge europea, un ordine del giorno che assimila il tabulato telefonico all'intercettazione, sottoponendo quindi anche in questo caso l'azione del pubblico ministero alla verifica giurisdizionale da parte del giudice delle indagini preliminari. Su tali basi ritiene che l'asticella del controllo dovrebbe essere ancora più elevata nel caso specifico, considerato che è in questione anche l'utilizzo del captatore informatico. Ritiene pertanto offensiva la proposta di deliberazione formulata, considerando inammissibile che lo schema di decreto sia privo delle necessarie garanzie costituzionali e processuali. In conclusione, nel chiedere che la votazione avvenga nella giornata di martedì prossimo, invita tutti a utilizzare il tempo a disposizione per un'attenta riflessione sulle questioni poste.
Anna Rita TATEO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione del presumibile rinvio del voto, chiede se non sia possibile garantire la partecipazione da remoto anche ai colleghi impossibilitati ad intervenire in presenza.
Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, essendo nella seduta odierna previste votazioni, non è possibile consentire la partecipazione da remoto.
Pierantonio ZANETTIN (FI) ringrazia la relatrice Sarti e il Governo per il lavoro svolto, dando atto di uno sforzo di approfondimento rispetto alla proposta di deliberazione senza rilievi che la relatrice aveva manifestato per le vie brevi di voler presentare. Nell'accogliere le parole della relatrice, secondo cui la condizione posta da Forza Italia sarebbe stata sostanzialmente recepita, anche se in forma sintatticamente diversa, ritiene comunque opportune alcune verifiche da parte del suo gruppo. Pertanto, nel considerare positivo il dibattito odierno, chiede di rinviare la votazione alla giornata di martedì prossimo, al fine di consentire i necessari approfondimenti della materia, trattandosi di uno schema di decreto che, pur riguardando specificamente le tariffe delle singole prestazioni, sottende tuttavia un tema incandescente come quello della privacy. Rammenta a tale proposito che di recente la stessa Corte di giustizia europea ha concentrato la propria attenzione sul nostro Paese proprio con riguardo alla materia delle intercettazioni.
Alfredo BAZOLI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro accurato da lei svolto e il Governo per avere consentito di addivenire alla proposta appena formulata. Nel dichiarare la disponibilità del Partito democratico a votare, anche immediatamente, in senso favorevole sulla proposta di deliberazione della relatrice, ritenendola condivisibile, non manifesta tuttavia alcuna contrarietà a prendere atto della richiesta di rinvio avanzata dai colleghi. Nel ricordare che il termine per l'espressione di rilievi da parte della Commissione Giustizia è scaduto da tempo, ritenendo comunque giusto concedere il richiesto spazio di riflessione, fa presente tuttavia l'esigenza di procedere comunque alla votazione nella giornata di martedì prossimo.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel riservarsi di intervenire in maniera più articolata nella giornata di martedì prossimo, dichiara a titolo personale di condividere tutte le considerazioni di merito e di metodo svolte dal collega Vitiello. Ritiene in particolare che i rilievi proposti dalla relatrice non siano risolutivi, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia europea che, essendo immediatamente applicabile, comporta l'inutilizzabilità dei dati intercettati, in assenza di una verifica giurisdizionale dell'azione del pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari. Pertanto ritiene che licenziare una deliberazione come quella proposta dalla relatrice rappresenti un grave vulnus al nostro ordinamento, ribadendo peraltro l'inopportunità di definire le tariffe senza aver preventivamente analizzato il reale contenuto delle prestazioni funzionali cui esse si riferiscono. Si dichiara perplessa con riguardo all'intervento del collega Bazoli, rilevando come non sia possibile ritenere adeguata e condivisibile la proposta della relatrice, sia alla luce delle disposizioni dell'articolo 268 del codice di procedura penale sia con riguardo alla recente pronuncia della Corte di giustizia europea. In conclusione, preannuncia il proprio personale voto contrario nel caso in cui la proposta di deliberazione dovesse rimanere inalterata.
Giulia SARTI (M5S), relatrice, dopo avere ascoltato i colleghi, ritiene di intervenire per svolgere alcune ulteriori considerazioni. Precisa quindi che, se anche in maniera paradossale si volessero sopprimere dal testo dello schema tanto la lettera o) dell'articolo 1 quanto l'intero articolo 4, le intercettazioni realizzate tramite captatore informatico verrebbero comunque liquidate dalle procure, così come avviene attualmente, peraltro in mancanza di criteri omogenei ed univoci nella valutazione dei costi. Nel precisare che la richiamata sentenza della Corte di giustizia europea non ha nulla a che fare con il contenuto dello schema in esame, fa presente a coloro che volessero eventualmente modificare la normativa in materia che non è questa la sede per farlo.
Giusi BARTOLOZZI (FI), interrompendo la relatrice, fa presente che l'articolo 4 dello schema non riguarda i costi delle prestazioni.
Giulia SARTI (M5S), relatrice, precisa che il contenuto dell'articolo 4 dello schema è la conseguenza diretta delle disposizioni che sono contenute nelle leggi e negli interventi normativi precedenti, rammentando che sull'argomento interverrà inoltre un provvedimento relativo alla conservazione e alla riservatezza dei dati. In conclusione, nel ribadire di avere cercato di accogliere per quanto possibile le osservazioni dei colleghi, li invita a svolgere la discussione in atto nella sede opportuna.
Carla GIULIANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di deliberazione della collega Sarti, che ringrazia sia per aver accolto i rilievi avanzati dai colleghi sia per aver fornito ulteriori precisazioni. Nel prendere atto della richiesta di approfondimento avanzata da parte dei colleghi, auspica che nella giornata di martedì prossimo si proceda comunque alla votazione.
Ciro MASCHIO (FDI) ritiene che gli interventi dei colleghi Bartolozzi e Vitiello dimostrino come lo schema di decreto in esame non sia un mero atto di natura tecnica completamente avulso dalla materia incandescente delle intercettazioni, che coinvolge la tutela dei diritti alla riservatezza dei cittadini. Considera pertanto incomprensibile la fretta con cui si vorrebbe procedere alla votazione nella giornata di oggi, ignorando la necessità di metabolizzare il contenuto della proposta della relatrice, tanto più che sulla materia devono ancora intervenire ulteriori decreti. Pertanto, nel condividere l'esigenza di una ulteriore riflessione, rinviando la votazione alla giornata di martedì prossimo, auspica che nel frattempo maturi la consapevolezza della delicatezza del tema.
Anna Rita TATEO (LEGA) dichiara che anche il gruppo della Lega si sarebbe aspettato un maggiore risultato dal lavoro della relatrice, perché, se è vero che è stato fatto lo sforzo per tenere conto di alcune osservazioni avanzate dai diversi colleghi, è anche vero che gli interventi dei deputati Vitiello e Bartolozzi hanno evidenziato diverse perplessità. Richiedendo un ulteriore approfondimento da parte della relatrice e del Governo, auspica che nei prossimi giorni tali perplessità possano essere tenute in considerazione.
La sottosegretaria Anna MACINA, nel ringraziare la relatrice per l'ottimo lavoro di sintesi svolto in questi giorni, si permette di dissentire sul ricorso al termine «fretta», dal momento che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 9 marzo e che dal Governo è venuta la massima disponibilità ad attendere. Precisa inoltre che le osservazioni sottoposte anche in via informale all'attenzione della relatrice sono state trasmesse al Ministero, che ha svolto tutti gli opportuni approfondimenti. Rammenta altresì che il decreto ministeriale non è certamente la norma primaria che regola i diritti costituzionali o le disposizioni in materia di procedura penale. Nel precisare altresì, per ragioni di chiarezza, che l'articolo 1 contiene un glossario dei termini utilizzati e l'allegato allo schema è relativo al tariffario delle singole prestazioni, fa presente, tutto ciò premesso, che l'impegno della relatrice e del Ministero è stato quello di trovare una sintesi che venisse incontro alle legittime osservazioni di alcune forze politiche. Nel rammentare peraltro che, nel corso del ciclo di audizioni sono stati ascoltati anche i competenti funzionari del Ministero, sottolinea che, con lo spirito di arrivare ad un testo condiviso, lo sforzo della relatrice e del Governo ha condotto alla modifica della iniziale proposta di deliberazione senza rilievi.
Mario PERANTONI, presidente, nel prendere atto degli esiti della discussione, anche in considerazione della disponibilità manifestata dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, rinvia la votazione alla giornata di martedì prossimo. Si riserva di comunicare in un momento successivo l'orario della relativa seduta, preannunciando che essa potrebbe svolgersi dopo le previste audizioni sulla proposta di legge C. 2298 del collega Siani, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
La seduta termina alle 13.25.
ALLEGATO
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (Atto n. 247).
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (Atto del Governo 247);
considerato che:
lo schema di decreto ministeriale in esame è stato adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, (cosiddetta riforma Orlando);
la citata legge n. 103 del 2017, intervenendo sul codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), ha previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni obbligatorie effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni avanzate dalle competenti autorità giudiziarie nonché delle spese per le prestazioni funzionali relative alle medesime operazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
con decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2017 sono state individuate le prestazioni obbligatorie e le relative tariffe in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate;
il citato comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha demandato ad un ulteriore decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe, nonché, in aggiunta, la specificazione degli «obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità»;
il comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha inoltre previsto la trasmissione dello schema del suddetto decreto (corredato di relazione tecnica) alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
con lettera del 4 marzo 2021 il Presidente della Camera, accogliendo la richiesta avanzata dalla Commissione Bilancio, ha invitato la Commissione Giustizia a formulare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, i propri rilievi sullo schema di decreto ministeriale, in considerazione del fatto che il provvedimento investe in maniera rilevante le competenze della Commissione Giustizia;
rilevato che:
la struttura dello schema in esame è ispirata, vista l'assoluta omogeneità della materia, al citato decreto di revisione delle voci di listino per le prestazioni obbligatorie, dal quale sono state veicolate alcune disposizioni ritenute opportune e necessarie anche per quanto riguardo l'attuale oggetto di regolamentazione, previo adeguamento allo specifico settore di intervento;
l'articolo 1, comma 1, lettera o) definisce «periferica» l'apparato elettronico informatico, dotato anche di sistema antibonifica, per la captazione e/o localizzazione, per la temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in differita dei segnali audio e video;
si tratta quindi di apparati che vengono allocati all'interno dei luoghi individuati dal provvedimento del GIP per l'intercettazione ambientale e si diversificano, logicamente e materialmente, dagli apparati di ricezione del dato, che devono essere presenti all'interno delle procure;
tali periferiche si limitano a captare e trasferire immediatamente il dato: mantengono in memoria i dati – solo se necessario – per poi inoltrarli, senza possibile custodia intermedia, con modalità telematiche alla sala CIT della Procura; la conservazione, solo temporanea, del dato, quando necessaria, è meramente strumentale alla sua successiva trasmissione mediante instradamento sulla rete;
questa conservazione temporanea e strumentale, peraltro, risponde anche ad esigenze tecniche e pratiche, quali un collegamento di rete non ottimale per motivi tecnici, in considerazione del rischio che il dato, se non fosse conservato per il tempo strettamente necessario alla successiva trasmissione, andrebbe smarrito nei casi in cui vi fosse perdita/caduta momentanea di segnale;
si sottolinea la necessità di addivenire ad un contenimento dell'eventuale intervallo in cui il dato sia conservato per poi essere a sua volta trasmesso in forma cifrata presso gli apparati della Procura della Repubblica, al fine di scongiurarne ogni eventuale indebito accesso;
l'articolo 2 – in attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe;
è stato quindi individuato un tariffario con previsione di un minimo e di un massimo, piuttosto che di un costo fisso, al fine – come si evince nella relazione illustrativa dello schema di decreto – di consentire la valutazione delle singole caratteristiche concrete dei servizi offerti, che possono mostrarsi molto diverse a seconda delle operazioni concretamente poste in essere;
tra le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni compaiono prestazioni che attengono al recupero della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti presso lo smartphone o presso il personal computer o il tablet o altro apparato mobile o fisso, anche tramite captatore informatico (cosiddetto trojan);
l'utilizzo dei trojan è previsto dal codice di procedura penale e le prestazioni funzionali anche tramite captatore informatico sono state normate in modo conforme alla delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 con riferimento alle attività (ed alle relative spese) connesse alla esecuzione di attività di intercettazione telematica attiva da parte degli uffici giudiziari in forza di titolo autorizzativo conseguito dal GIP;
l'articolo 4 prevede l'obbligo dei fornitori delle prestazioni ad assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;
tale disposizione dello schema di decreto risponde ad espressa imposizione normativa, stante che la lettera c) del comma 89 della legge n. 103 del 2017 impone esattamente di specificare nel decreto ministeriale da adottare «gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità»,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
con i seguenti rilievi:
a) all'articolo 1, alla lettera o), si sopprimano le parole: «per la temporanea registrazione e per», nonché le seguenti: «in tempo reale o in differita»;
b) l'articolo 4 sia inteso come diretto ad imporre che, nel tempo necessario e indispensabile nel quale i fornitori che raccolgono il dato lo trasferiscono all'archivio riservato presso la Procura della Repubblica, siano assicurati, sotto ogni profilo tecnico, l'obbligo di riservatezza del processo di gestione e trasmissione dello stesso, tale che nessun soggetto estraneo all'autorità giudiziaria possa in ogni caso accederne al contenuto.