VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Mercoledì 31 marzo 2021

SEDE REFERENTE:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (Seguito dell'esame e rinvio) ... 54

ALLEGATO (Proposte emendative) ... 59

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei e del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore generale vicario del medesimo Grande progetto. Nomine n. 82 e n. 83 (Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli) ... 57

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca ... 58

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 31 marzo 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 marzo 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

  La seduta comincia alle 14.05.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.
Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2020.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato elaborato dal relatore nell'ambito del comitato ristretto. Comunica che sono state presentate proposte emendative al testo base e che lo stesso relatore ha presentato alcuni emendamenti (vedi allegato). Dà quindi la parola al relatore, perché esprima il parere sugli emendamenti.

  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), relatore, prima di esprimere il parere sulle proposte emendative, desidera ricordare, in premessa, che il testo base è stato adottato con voto unanime, con l'appoggio pertanto di tutti i gruppi, anche se sotto un altro Governo e quindi con diverse formazioni di maggioranza e di opposizione. Spera, quindi, che lo stesso spirito collaborativo che ha contraddistinto i lavori in sede di comitato ristretto possa aversi ora, nella fase di votazione degli emendamenti.
  Nel merito degli emendamenti, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10. Invita al ritiro degli emendamenti Frassinetti 1.1 e. 1.2, chiarendo che il parere deve altrimenti intendersi contrario. Precisa che, condividendo lo spirito dell'emendamento 1.1 Frassinetti, che in sostanza si preoccupa di limitare la doppia iscrizione ai soli percorsi di studio in cui essa è effettivamente sostenibile per lo studente, lo ha recepito, nel principio, nel proprio emendamento 3.10, là dove questo prevede che il decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità della doppia iscrizione ponga particolare attenzione ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Tuzi 1.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.11; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nitti 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato); invita al ritiro dell'emendamento Acunzo 2.1, chiarendo che il parere deve altrimenti intendersi contrario; raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.10 e 3.10; invita al ritiro dell'emendamento Tuzi 3.1, chiarendo che il parere deve altrimenti intendersi contrario; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.11; esprime parere favorevole sull'emendamento Vacca 3.2, , a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato); e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10.

  La sottosegretaria Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver precisato che gli emendamenti 1.1 e 1.2, a sua firma, non hanno finalità ostruzionistica, ma sono volti ad operare una distinzione in favore degli studenti di corsi di studio molto impegnativi, quali quelli a numero programmato, o dei dottorandi di ricerca, dà atto al relatore dello sforzo compiuto per tenere conto, in una maniera che giudica soddisfacente, dei profili problematici che motivano i suoi emendamenti. Auspica quindi che il Governo, nella fase attuativa della legge, fornisca precise indicazioni al riguardo, per rendere possibile la frequenza con profitto dei corsi. Ritira, quindi, gli emendamenti 1.1 e 1.2 a sua prima firma.

  Nicola ACUNZO (MISTO-CD) chiede al relatore di chiarire le ragioni dell'invito al ritiro del suo emendamento 2.1.

  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), relatore, precisa che la sostanza dell'emendamento 2.1 è di fatto contenuta anche nell'articolo aggiuntivo Nitti 1.01, su cui ha espresso parere favorevole condizionatamente a una riformulazione. Fa presente che l'articolo aggiuntivo in questione reca una disciplina generale con la quale sostanzialmente si prevede anche per gli studenti dei corsi delle istituzioni dell'AFAM quanto previsto per gli studenti universitari. Fa presente, in particolare, che l'emendamento Acunzo tende ad estendere agli studenti che si iscrivono alle accademie la disciplina in materia di diritto allo studio prevista dall'articolo 2, comma 1, per gli studenti universitari. Si tratta di una previsione contenuta anche nella sua proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 Nitti, che inserisce nel predetto articolo 2, comma 1, il richiamo all'articolo 1-bis, ossia all'articolo nuovo che riguarda gli studenti delle istituzioni AFAM.

  Nicola ACUNZO (MISTO-CD) insiste per la votazione del suo emendamento 2.1, sottolineando che è importante riconoscere il ruolo delle Accademie, anche e soprattutto in questo momento, in cui tutto il settore dello spettacolo, e quindi i lavoratori del comparto, è colpito dalla crisi economica innescata dalle misure di contrasto della pandemia.

  Vittoria CASA, presidente, fa presente che il testo all'esame della Commissione concerne una riforma strutturale del sistema di iscrizione alle università e alle istituzioni dell'AFAM e non è quindi la sede per interventi intesi a fronteggiare situazioni contingenti.

  Alessandra CARBONARO (M5S), intervenendo sulla questione sollevata dal deputato Acunzo, assicura che le disposizioni che si vogliono introdurre a favore del sistema AFAM con la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 Nitti proposta dal relatore riguardano anche le accademie, cui fa riferimento l'emendamento 2.1, e che pertanto la sostanza dell'emendamento Acunzo è recepita nel provvedimento.

  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), relatore, pur comprendendo la sensibilità del deputato Acunzo per le accademie, non ritiene di poter cambiare il parere sull'emendamento 2.1, perché, per le ragioni dette, la sua approvazione introdurrebbe nel testo un inciso pleonastico. Osserva poi che, se il problema che il deputato Acunzo intende evidenziare riguarda non le accademie riconosciute ma quelle non ricomprese nel sistema dell'AFAM, allora la questione è un'altra, ma il suo parere resta contrario. In ogni caso, lo invita a valutare la possibilità di ritirare il suo emendamento e di presentare in Assemblea, quando sarà il momento, un ordine del giorno per il Governo.

  La sottosegretaria Barbara FLORIDIA suggerisce al deputato Acunzo di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 e di presentare, quando sarà il momento, un ordine del giorno in Assemblea sulla questione che lo preme, assicurando che il Governo lo valuterà con attenzione.

  Nicola ACUNZO (MISTO-CD), nel ringraziare la rappresentante del Governo per l'apertura nei confronti della questione da lui posta, accetta di ritirare il suo emendamento 2.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Aula.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.10 (vedi allegato).

  Manuel TUZI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 1.3 e, contestualmente, ritira l'emendamento 3.1, a sua firma.

  La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Tuzi 1.3 (nuova formulazione) (vedi allegato) e l'emendamento 1.11 del relatore (vedi allegato).

  Michele NITTI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo articolo aggiuntivo 1.01. Si riserva di proporre eventualmente all'Assemblea, quando sarà il momento, un ordine del giorno per il Governo allo scopo di coinvolgere anche le Conferenze nazionali dei direttori delle istituzioni AFAM nella definizione del contenuto del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

  Alessandra CARBONARO (M5S) sottoscrive, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 (nuova formulazione), sottolineando che si tratta di un traguardo importante per il sistema dell'AFAM.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 (nuova formulazione).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 (nuova formulazione) e gli emendamenti 2.10, 3.10 e 3.11 del relatore (vedi allegato).

  Gianluca VACCA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 3.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vacca 3.2 (nuova formulazione) e l'emendamento 4.10 del relatore.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e che il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei loro pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Proposte di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei e del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore generale vicario del medesimo Grande progetto.
Nomine n. 82 e n. 83.
(Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 30 marzo 2021.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Del Sesto, ha riferito sulle proposte di nomina.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole per entrambe le nomine.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede a votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle due proposte di parere favorevole formulate dalla relatrice.

  Vittoria CASA, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 82 (Mauro Cipolletta):

    Presenti ............... 26
    Votanti ................ 25
    Astenuti ................ 1
    Maggioranza ....... 13

    Hanno votato ......... 25
    Hanno votato no ......... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Bella, Belotti, Carbonaro, Carelli, Casa, Ciampi (in sostituzione di Orfini), Cimino, Colmellere, De Angelis, Del Sesto, Di Giorgi, Fusacchia, Maturi, Melicchio, Nitti, Piccoli Nardelli, Prestipino, Romano (in sostituzione di Lattanzio), Toccafondi, Tuzi, Vacca, Zicchieri.
  Si è astenuta la deputata Frassinetti.

  Vittoria CASA, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 83 (Giovanni Di Blasio):

    Presenti .................. 26
    Votanti.................. 25
    Astenuti.................. 1
    Maggioranza ......... 13

    Hanno votato ......... 25
    Hanno votato no......... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Bella, Belotti, Carbonaro, Carelli, Casa, Ciampi (in sostituzione di Orfini), Cimino, Colmellere, De Angelis, Del Sesto, Di Giorgi, Fusacchia, Maturi, Melicchio, Nitti, Piccoli Nardelli, Prestipino, Romano (in sostituzione di Lattanzio), Toccafondi, Tuzi, Vacca, Zicchieri.
  Si è astenuta la deputata Frassinetti.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera i pareri favorevoli testé espressi, affinché siano resi noti al Governo.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori
della Commissione.

VII Commissione - mercoledì 31 marzo 2021

ALLEGATO

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari (Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  1-bis. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1.10. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: italiani ed esteri aggiungere le seguenti: purché nell'ordinamento didattico dei corsi o dei master cui lo studente vuole iscriversi non sia previsto l'obbligo di frequenza. L'iscrizione contemporanea è esclusa anche nel caso in cui lo studente sia già iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di master a numero programmato ovvero abbia superato una prova selettiva di ingresso per l'iscrizione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.1. Frassinetti, Mollicone.

  Sopprimere il comma 2.
1.2. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di specializzazione di area sanitaria e a un master.
1.3. Tuzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea ad un corso di dottorato di ricerca o di master e ad un corso di specializzazione medica.
1.3. (Nuova formulazione) Tuzi.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'iscrizione contemporanea di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
  3-ter. Resta fermo l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.
1.11. Il relatore.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 1-bis.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica oppure a un corso di studio universitario e un corso di studio delle predette istituzioni)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. È consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di diploma accademico o di master e ad un corso di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
  3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di diploma accademico o di master presso due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  4. Resta fermo quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a non più di un corso di studio universitario e un corso di studio delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  6. L'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011.
  7. In materia di diritto allo studio si applica, anche per i casi di iscrizione contemporanea di cui al presente articolo, quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.
  8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e delle Conferenze nazionali dei direttori delle istituzioni AFAM, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea doppia iscrizione di cui al comma 1 o di cui al comma 5 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti.
1.01. Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi, anche accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.
  3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale.
  4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso
due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
  5. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.
  6. È consentita l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.
  7. È abrogato l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, all'articolo 2:

   al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 1 con le seguenti: degli articoli 1 e 1-bis;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1-bis e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1.01. (Nuova formulazione) Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Carbonaro, Toccafondi.

(Approvato)

ART. 2

  Al comma 1, dopo le parole: che si iscrive contemporaneamente a due corsi aggiungere le seguenti: e a quelle Accademie che ne abbiano i requisiti.
2.1. Acunzo.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad esclusione del diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, che si applica a entrambe le iscrizioni con le seguenti: fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
2.10. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3

  Al comma 1, sostituire le parole: sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due università italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti con le seguenti: sono disciplinate le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti.
3.10. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'istruzione per le parti di competenza, con le seguenti: sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'istruzione e il Ministro per le politiche giovanili.
3.1. Tuzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'istruzione con le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione.
3.11. Il relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: o documento di identità elettronica con le seguenti: CIE o CNS come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.2. Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: o documento d'identità elettronica con le seguenti: CNS o CIE, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.2. (Nuova formulazione) Vacca.

(Approvato)

ART. 4

  Al comma 1, sostituire le parole: sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della legge medesima, anche sulla base dei rapporti che annualmente le istituzioni universitarie trasmettono al Ministero con le seguenti: sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione di impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.
4.10. Il relatore.

(Approvato)