Commissioni Riunite (II e XII)
II (Giustizia) e XII (Affari sociali)
Commissioni Riunite (II e XII)
Comm. riunite 0212
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocidi. Atto n. 242 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con un'osservazione) ... 5
ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) ... 7
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 30 marzo 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 15.05.
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocidi.
Atto n. 242.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con un'osservazione).
Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo nella seduta del 24 marzo 2021.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione del prescritto parere.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore per la II Commissione, intervenendo anche a nome del collega Paolin, relatore per la XII Commissione, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato). Fa quindi presente che, nella predisposizione di tale proposta di parere, i relatori hanno tenuto conto, agendo con la massima apertura possibile, delle osservazioni fatte pervenire dalle varie forze politiche.
Ingrid BISA (LEGA) ringrazia i relatori che, a seguito del dibattito sviluppatosi nelle precedente seduta, hanno tenuto conto della richiesta di inserire, all'interno della proposta di parere, un riferimento alle osservazioni avanzate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 gennaio 2021, nonché di un suo preciso rilievo in merito all'importanza, in fase di adeguamento a un regolamento dell'Unione europea, di garantire l'effettiva attuazione del principio di proporzionalità tra le sanzioni amministrative e quanto indicato dal regolamento stesso.
Manifesta, tuttavia, il proprio rammarico nel constatare che tali rilievi sono stati recepiti soltanto nella parte premissiva della proposta di parere in esame e non sono stati inseriti anche come osservazioni. In particolare, ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere un'osservazione volta a garantire che venisse effettivamente applicato dallo Stato italiano il principio di proporzionalità in riferimento alle singole condotte che costituiscono le fattispecie di reato. Nel sottolineare come il legislatore abbia l'obbligo di fornire indicazioni chiare, ritiene che un ulteriore sforzo da parte dei relatori, volto a recepire rilievi comunque pertinenti, avrebbe contribuito a rendere più completo il parere della Commissione. Ciò premesso, ringrazia ancora una volta i relatori per il lavoro svolto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con una condizione e con un'osservazione, formulata dai relatori.
La seduta termina alle 15.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocidi. Atto n. 242.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite II e XII,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Atto n. 242),
considerato che:
il Regolamento (UE) n. 528/2012 (di seguito «Regolamento») ha riformato la normativa europea sull'uso dei biocidi – sostanze basate su principi attivi dirette ad eliminare o rendere innocui organismi nocivi quali batteri o insetti –, utilizzati nell'industria chimica e farmaceutica, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, attraverso l'armonizzazione delle norme, e nel contempo di garantire un elevato livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente;
particolarmente rilevante è l'articolo 87, che demanda agli Stati membri la definizione di sanzioni – che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive – da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione;
lo schema in esame è stato adottato in ottemperanza alla sopra citata previsione e in attuazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);
l'articolo 4 dello schema di decreto sanziona la condotta di colui che «mette a disposizione sul mercato un biocida autorizzato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento omettendo la comunicazione di cui all'articolo 27 paragrafo 1 del regolamento o non rispettando il termine di trenta giorni previsto dallo stesso articolo 27, al fine dell'immissione sul mercato del prodotto medesimo»;
l'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento prevede tuttavia adempimenti che sono posti a carico del titolare dell'autorizzazione ai fini dell'immissione sul mercato e quindi obblighi che non sono posti a carico di colui che «mette a disposizione sul mercato il biocida»;
andrebbe quindi valutata l'opportunità di modificare l'articolo 4 sottoponendo alla sanzione ivi prevista la condotta di «immissione sul mercato» invece che la condotta di colui che «mette a disposizione sul mercato»; conformemente, dovrebbe essere modificata la rubrica del medesimo articolo;
l'articolo 16 dispone, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998, espungendo così dalla disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici, i kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV, i kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV e i topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, in considerazione del fatto che si tratta di prodotti ricadenti nell'ambito regolatorio dei dispositivi medici e dei dispositivi medico diagnostici in vitro disciplinati da altri regolamenti europei;
la disposizione abrogata non interviene su trattamenti sanzionatori ma sulla disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di specifici presidi medico-chirurgici;
andrebbe quindi valutata l'effettiva rispondenza alla norma di delega della disposizione sopra citata considerato che, a norma dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative»;
tra i biocidi inclusi nel citato Regolamento rientrano anche i prodotti antincrostazione, su cui è in corso di elaborazione una modifica della normativa europea che introdurrebbe limiti più stringenti al loro utilizzo, comportando grandi problemi per la nautica da diporto italiana in quanto le diverse condizioni in termini di temperatura delle acque e di ricambio delle stesse determinano una maggiore proliferazione delle alghe;
valutato il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 gennaio 2021;
ritenuto che:
l'articolo 9, al comma 1, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione degli obblighi in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi, facendo salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele;
andrebbe recepita l'osservazione della Conferenza permanente Stato-regioni sull'opportunità di far salvi all'articolo 9 anche gli obblighi immediatamente precettivi relativi all'applicazione del Regolamento CE 1272/2008;
all'articolo 15 viene delineato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, rinviando alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e individuando nella regione (o provincia autonoma) oppure nell'ente individuato dalla normativa regionale, l'autorità competente all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della sanzione; in particolare, al comma 3 si prevede che il rapporto dell'organo accertatore della sanzione amministrativa sia presentato all'ufficio regionale competente;
andrebbe recepita l'osservazione della Conferenza permanente Stato-regioni che fa presente l'opportunità, all'articolo 15, comma 3, di prevedere che il rapporto dell'organo accertatore sia presentato o all'ufficio regionale competente «o all'ente individuato dalla normativa regionale»;
evidenziata l'opportunità di una verifica del pieno rispetto del principio di proporzionalità delle misure sanzionatorie, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, come previsto dall'articolo 87 del Regolamento,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 16, si sopprima l'abrogazione, ivi prevista, dell'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 4, si valuti l'opportunità di modificare la disposizione nel senso che in luogo della condotta di colui che «mette a disposizione sul mercato» sia punita la condotta di «immissione sul mercato»; conformemente, dovrebbe essere modificata la rubrica del medesimo articolo.