Commissione parlamentare per le questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Comm. bicam. per le questioni regionali

Comm. bicam. Questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali
SOMMARIO
Mercoledì 24 marzo 2021

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 135

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. S. 2120 Governo (Parere alla 1a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 135

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 140

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano. S. 1197 (Parere alla 9a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) ... 137

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 140

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 138

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 141

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 138

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 143

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 24 marzo 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 marzo 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Emanuela CORDA presidente avverte che per il gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione cessa di fare parte della Commissione la senatrice Erika Stefani, che ha assunto un incarico di Governo e che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a far parte della Commissione il senatore Paolo Tosato, a cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
S. 2120 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1 disponga che, per l'anno 2021, si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021: i) le elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettera a), e lettera b), punti 2), 3), e 4)); ii) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera b), punto 1)); iii) le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2). L'intervento è motivato con il «permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio».
  L'articolo 2 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle comunali e circoscrizionali che avranno luogo nel 2021, in deroga all'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, n. 81 che disciplina l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
  L'articolo 3 al comma 1 stabilisce che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali contemplate nel provvedimento in esame si svolgano – oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 – anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 e, al comma 2, detta disposizioni riferite alla fase dello spoglio delle schede elettorali e all'ordine dello scrutinio; infatti, prevede che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si dispone che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si stabilisce che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione). Sottolinea come assuma inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. In attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di
stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel concordare con la relatrice propone di introdurre nel parere un'osservazione, condivisa anche dall'ANCI, con la quale si chiede l'esonero per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti dall'obbligo di compilare la relazione di fine mandato prevista dall'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Si tratta di un tema importante, specie in questo particolare momento di pandemia, in quanto la redazione di tale relazione richiede un grande sforzo per gli uffici e l'amministrazione dei piccoli comuni che in queste realtà, spesso si trovano in grosse difficoltà.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice, accoglie la proposta del collega Pella e formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.
S. 1197.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 rechi le finalità e le definizioni e ponga obiettivo del disegno di legge quello di sostenere la produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri.
  L'articolo 2 disciplina l'erogazione gratuita del latte d'asina per i bambini nati prematuri e per i soggetti allergici e l'applicazione allo stesso dell'IVA al 4 per cento. Tra le altre cose si prevede che il Ministro della salute fissi, con proprio decreto, i limiti massimi di spesa (comma 3) e che gli stessi siano aggiornati periodicamente dal Ministro della salute sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
  L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta nella misura pari a 4 euro a litro a beneficio dei soggetti che producono latte d'asina. Istituisce, inoltre, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, con i compiti di: monitorare il mercato del latte d'asina; organizzare incontri con i soggetti della filiera della produzione; promuovere studi atti a migliorare e rafforzare la filiera produttiva nazionale e la diffusione del corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.
  L'articolo 4 prevede campagne di sensibilizzazione da parte dei Ministeri competenti sulla produzione e diffusione del latte d'asina.
  L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di tutelare la produzione di latte d'asina da eventuali frodi.
  L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile a materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute e l'alimentazione. Con riferimento all'articolo 3, che istituisce un credito d'imposta, rileva anche la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario» dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e).
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e, in particolare, l'intesa in sede di Conferenza Stato- regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e del suo aggiornamento previsto dal successivo comma 4. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 sottolinea la necessità di fare riferimento alla Conferenza Stato-regioni, luogo istituzionale di confronto tra lo Stato e le regioni e province autonome, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che non ha, allo stato, una disciplina legislativa.
  Ricorda, infine, che si tratta di un tema molto sentito nelle zone di produzione.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-MIN.LING.) chiede se tali misure di sostegno alla produzione e al commercio del latte d'asina possano in qualche modo risolversi in uno svantaggio per altri prodotti analoghi quali, ad esempio, il latte di capra.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) relatore ritiene che non sussista il rischio paventato dalla collega Rossini in quanto il latte d'asina viene sostenuto dal provvedimento quale prodotto alternativo per i soggetti allergici agli altri tipi di latte. Ritiene pertanto di primaria importanza per salvaguardare la salute sostenere i costi di questa produzione nell'ottica di pari trattamento di tutti i cittadini per consentire l'accesso ad un prodotto alimentare fondamentale di tutte le fasce sociali.

  Il deputato Dario BOND (FI) chiede se i 4 euro al litro di cui parlava il relatore sono per i produttori o per calmierare il prezzo. Chiede inoltre quale sia l'iter legislativo del provvedimento e se ci sia stata un'attività conoscitiva nel corso dell'iter al Senato. Ricorda poi le molteplici qualità di questo prodotto che ha un grande potere nutritivo tale da avvicinarsi al latte materno e che è anche un'ottima base per la produzione di cosmetici in quanto possiede una grande capacità di penetrazione nella pelle. Chiede poi se siano previsti provvedimenti per favorire la distribuzione del prodotto anche nelle farmacie e nelle attività commerciali per alimentazione specifiche.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) relatore chiarisce che i 4 euro al litro cui ha fatto riferimento il collega Bond costituiscono in realtà un contributo per i produttori erogato attraverso un credito d'imposta Concorda con il collega Bond sulla validità del prodotto. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Flavio GASTALDI (Lega) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega e ricorda che il proprio gruppo sostiene con forza tutte le misure a tutela di tutte le forme di latte italiano.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 2915 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2021.

  Davide GARIGLIO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, in via preliminare, segnala che il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  In proposito, ricorda anche che la recente sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia.
  L'articolo 1 prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone e di evitare un aggravamento dell'epidemia. Nell'intervallo temporale citato pertanto si dispone l'applicazione alle regioni e province autonome in «zona gialla» delle misure previste per quelle situate in «zona arancione» e, per i giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione, su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della «zona bianca»), delle misure previste per «la zona rossa». Si stabilisce inoltre che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano autonomamente applicare le regole previste per la zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste. Viene inoltre prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio.
  Al riguardo rileva l'opportunità di specificare maggiormente il concetto di «aree» e di alto rischio di diffusività o di induzione di malattia grave determinato dalle varianti di SARS-CoV-2.
  L'articolo 2 reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, a un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.
  Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.
  L'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissione parlamentare per le questioni regionali - mercoledì 24 marzo 2021

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (S. 2120 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2120, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione);

    assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; in attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito, in via generale, alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di esentare i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in vista della prossima scadenza elettorale, dalla presentazione della relazione di fine mandato, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011.

ALLEGATO 2

Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano (S. 1197).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1197 recante misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile a materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente quali la tutela della salute e l'alimentazione; assume anche rilievo, con riferimento al credito d'imposta istituito dall'articolo 3, la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e);

    appare quindi opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e del suo aggiornamento previsto dal successivo comma 4; si ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza, come nel caso del provvedimento in esame, di prevalenza di materie di legislazione concorrente;

    con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 appare necessario fare riferimento alla Conferenza Stato-regioni, luogo istituzionale di confronto tra lo Stato e le regioni e province autonome, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che non ha allo stato una disciplina legislativa,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   2) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: «dal Ministro» fino a «Bolzano» con le seguenti: «con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

ALLEGATO 3

Conversione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2915 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri;

   rilevato che:

    il provvedimento investe indubbiamente materie di interesse regionale quali il turismo, l'ambiente e l'energia; esso attiene tuttavia, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali, senza alterare la ripartizione di compiti tra Stato e regioni; in tal senso, il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale attinente all'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione);

    ciò premesso, appare suscettibile di ulteriori approfondimenti l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

    sul piano di transizione ecologica predisposto, ai sensi dell'articolo 4, da parte dell'istituendo CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), sarà acquisito il parere della Conferenza unificata; la previsione del parere può ritenersi idonea in quanto nel piano risulta prevalente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, sia pure in concorso con competenze legislative concorrenti quali governo del territorio, ricerca scientifica e tecnologica e grandi reti di trasporto e di navigazione; andrebbe però valutata la possibilità di consentire la partecipazione a tale Comitato dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 per il Comitato interministeriale per la transizione digitale; la partecipazione dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali andrebbe altresì valutata con riferimento agli altri organismi interministeriali che potranno essere istituiti nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    sempre con riferimento al CITE, si rileva l'opportunità di approfondire, perché attinente anche a materie di interesse regionale, come le competenze del nuovo Comitato si coordineranno con quelle del CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nuova denominazione assunta a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal CIPE, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 111 del 2019;

    con riferimento all'istituzione del Ministero del turismo, di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità» permangano in capo al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) approfondire l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

    b) inserire la possibilità, per i rappresentanti delle autonomie territoriali, di partecipazione al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, così come ad altri eventuali organismi interministeriali istituiti per l'attuazione del PNRR;

    c) approfondire il coordinamento tre le competenze attribuite dall'articolo 4 all'istituendo CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) e al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile);

    d) precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità» permangano in capo al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo.

ALLEGATO 4

Conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (C. 2945 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2945, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    in particolare, la recente sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

    l'articolo 1, comma 3, prevede che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano autonomamente applicare le regole previste per la zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave; al riguardo, appare opportuno specificare maggiormente il concetto di «aree» e di alto rischio di diffusività o di induzione di malattia grave determinato dalle varianti di SARS-CoV-2,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3.