I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Esame emendamenti C. 2934 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 14
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Esame emendamenti C. 2757-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 15
Variazione nella composizione della Commissione ... 15
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. XXVII, n. 18 (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Deliberazione di rilievi) ... 15
ALLEGATO 1 (Riformulazione della proposta di rilievi della Relatrice) ... 23
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati) ... 27
DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Seguito esame e rinvio) ... 17
ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate) ... 32
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli.
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri (Seguito esame congiunto e rinvio) ... 21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 23 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 10.45.
DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Esame emendamenti C. 2934 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2934, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
Esame emendamenti C. 2757-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C.2757-A, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 10.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 23 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 14.35.
Variazione nella composizione della Commissione.
Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il Gruppo Misto, il deputato Giuseppe D'Ambrosio cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entrano a farne parte i deputati Fabio Berardini e Alessandro Sorte.
Comunica altresì che, per il Gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Gianluca Vinci cessa di far parte della Commissione.
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Doc. XXVII, n. 18.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 16 marzo 2021 la relatrice, Baldino, ha formulato una proposta di rilievi che è stata distribuita e pubblicata in calce al resoconto della seduta; informa altresì che la relatrice ha oggi riformulato la sua proposta di parere (vedi allegato 1).
Avverte, altresì, che la votazione sulla proposta di rilievi, come già anticipato nella seduta precedente, avrà luogo nella seduta odierna.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, fa notare di aver tenuto conto, nel riformulare la sua proposta di rilievi, dei suggerimenti e degli spunti provenienti dai tutti i gruppi, nonché dai diversi soggetti interessati. Illustra quindi i contenuti della proposta di rilievi, come riformulata, soffermandosi, in particolare, sulla parte relativa ai rilievi.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto, che ha consentito di ricomprendere nella proposta di rilevi questioni di indubbia rilevanza. Cita, in particolare, i temi ambientali, l'attenzione alle regioni del Meridione per quanto concerne le misure volte a migliorare l'efficienza amministrativa, il superamento della quota del 34 per cento di investimenti per il Mezzogiorno, nonché gli interventi per la riqualificazione urbana.
Ritiene che l'adozione dei rilievi proposti dalla relatrice consentirà alla Commissione di apportare un contributo costruttivo e confida nell'accoglimento di tali rilevi da parte della Commissione Bilancio e del Governo.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, tenuto conto, peraltro, delle oggettive difficoltà determinate dalla necessità di intervenire su una proposta di Piano formulata dal precedente Governo.
Manifesta soddisfazione per il fatto che siano state accolti alcuni suggerimenti proposti dal suo gruppo, ad esempio, in materia di pari opportunità, ambito nel quale si augura che il principio del rispetto dell'eguaglianza di genere sia applicato nel senso di premiare davvero le imprese virtuose e non sia inteso, al contrario, come ostacolo che le penalizzi nell'accesso ai finanziamenti. Manifesta dunque soddisfazione per la parte della proposta di rilievi che riguarda gli obiettivi preminenti della digitalizzazione, dell'innovazione e della sicurezza della Pubblica Amministrazione, come indicati alla lettera a).
Condivide, quindi, la parte della proposta che fa riferimento, alla lettera l), alla necessità di destinare adeguate risorse ad interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree periferiche o soggette a degrado e/o alla proliferazione di fenomeni criminali, con attenzione alle zone di frontiera, particolarmente interessate dalla gestione e dall'accoglienza dei flussi migratori, garantendo altresì il recupero, la ristrutturazione e il reperimento, specialmente nelle suddette aree, di edifici adeguati da destinare a sedi istituzionali e alloggi dei corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Al riguardo, chiede alla relatrice di valutare una possibile integrazione di tale lettera l), indicando l'esigenza di provvedere ad un rafforzamento del parco dei mezzi e delle autovetture delle forze dell'ordine, in un'ottica di mobilità sostenibile.
Nell'apprezzare quindi il riferimento, contenuto nella proposta, al contrasto alla criminalità organizzata, da attuare anche favorendo la formazione del personale delle forze di polizia, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi, come riformulata dalla relatrice, auspicando che gli obiettivi e i principi in essa indicati siano ripresi dal Governo nell'elaborazione del PNRR per essere tradotti, da ultimo, in atti concreti.
Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia anch'egli la relatrice per il lavoro svolto, dandole altresì atto della correttezza istituzionale con cui ha esercitato la propria funzione. Prende atto con soddisfazione dell'accoglimento di alcune osservazioni formulate dal proprio gruppo, rilevando nel contempo come la proposta di rilievi in esame non affronti in modo adeguato i temi della sicurezza e dell'immigrazione e come non sia possibile esprimere, da parte del suo gruppo, una valutazione pienamente positiva.
Sottolinea, comunque, con favore il recepimento, nella proposta della relatrice, delle osservazioni concernenti l'unificazione dei sistemi informativi e delle banche dati, in un'ottica sia di semplificazione sia di sicurezza e di prevenzione delle infiltrazioni criminali, la formazione linguistica del personale delle forze dell'ordine, anche al fine di un'efficace azione di contrasto del terrorismo, in particolare di matrice islamica, l'Agenda digitale, l'attenzione alle zone di frontiera, nonché il recupero di edifici da destinare a sedi e alloggi dei corpi di polizia e dei Vigili del fuoco.
Ritiene, peraltro, che si sarebbero potuti formulare rilievi più incisivi sul tema della riqualificazione urbana, in relazione al quale sottolinea come non siano state prese in considerazione le proposte di Fratelli d'Italia in materia di videosorveglianza. Rileva, inoltre, come non sia affrontato il tema, anch'esso posto dal proprio gruppo, dei centri di permanenza per i migranti, sottolineando come l'Italia sia in ritardo rispetti ad altri Paesi, fra cui la Germania, nel dare attuazione alle decisioni assunte a livello europeo. Sottolinea, altresì, come, in tema di semplificazioni, manchino espliciti riferimenti alla materia degli appalti, anch'essa oggetto di osservazioni formulate dal proprio gruppo.
Rileva, infine, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza in esame sia quello presentato dal II Governo Conte, mentre sarebbe stato ragionevole attendersi una sua riscrittura da parte del nuovo Governo, anche alla luce delle motivazioni politiche alla base della recente crisi di Governo.
Sulla base di tali considerazione dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di rilevi formulata dalla relatrice, confidando peraltro in una sua ulteriore riformulazione, al fine di tenere conto dei suggerimenti avanzati.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, in risposta al deputato Prisco, ritiene che la sua proposta di rilievi, così come già riformulata, affronti già in modo esaustivo il tema della digitalizzazione e della semplificazione della PA.
Giudicando poi condivisibile la proposta di integrazione avanzata dal deputato Iezzi, riformula ulteriormente la sua proposta di rilievi (vedi allegato 2), in modo da indicare al Governo – alla lettera l) – l'esigenza di implementare le risorse e i mezzi delle forze dell'ordine, in un'ottica di mobilità sostenibile.
Emanuele PRISCO (FDI) chiede alla relatrice di valutare una possibile integrazione della sua proposta di rilievi, così come ulteriormente riformulata, nel senso di fare riferimento – nell'ambito della richiamata lettera l), relativa alla rigenerazione urbana e riqualificazione di aree periferiche o soggette a degrado – alla necessità di prevedere adeguati finanziamenti per la realizzazione di una rete di videosorveglianza urbana, a tutela della sicurezza dei cittadini.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, sottolinea come le osservazioni sul tema della riqualificazione urbana contenute nella sua proposta possano senz'altro ricomprendere anche l'adozione di interventi in materia di videosorveglianza e ritiene pertanto superflua un'esplicita specificazione al riguardo.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel porre in votazione la proposta di rilievi, come ulteriormente riformulata dalla relatrice, si associa ai ringraziamenti alla relatrice per il complesso lavoro da lei svolto.
La Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice, come ulteriormente riformulata.
La seduta termina alle 15.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 23 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.
La seduta comincia alle 15.05.
DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 2915 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.
Avverte che sono state presentate circa 120 proposte emendative (vedi allegato 3), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone anche a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (rispetto alla quale si vedano le sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012) e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto – legge in esame, rileva come esso non costituisca un intervento di revisione complessiva dell'organizzazione del Governo, ma rechi alcuni interventi specifici, segnatamente:
l'istituzione del Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo per trasferirle a tale nuovo dicastero, con la conseguente modifica della denominazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
l'istituzione del Ministero della transizione ecologica, che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica e mineraria;
la modifica della denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
la modifica della denominazione del «Comando carabinieri per la tutela ambientale» in «Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica»;
l'obbligo di adeguamento dello statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, al fine di prevedere il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica;
l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);
le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale;
l'attribuzione al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, delle funzioni statali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nonché previsioni relative alla disciplina contabile delle somme impegnate, ma non liquidate, entro la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi in favore dei comuni riservatari destinatari degli interventi del Fondo;
una procedura semplificata di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, interessati dalle modifiche introdotte con il decreto-legge.
Alla luce del contenuto del provvedimento e della suddetta disciplina regolamentare, devono considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Di Stasio 1.1, il quale interviene per modificare la denominazione del Ministero degli Affari esteri, al fine di inserirvi anche il riferimento al commercio internazionale, oltre a modificare una previsione in materia di destinazione e trasferimento dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali;
Meloni 1.4, il quale istituisce il Ministero del mare, definendone attribuzioni ed aree funzionali, nonché disciplinando la dipendenza funzionale dal Ministro del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Meloni 1.5, il quale istituisce il Ministero dello sport, al quale sono attribuite funzioni e compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio;
Licatini 2.12, il quale istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il registro elettronico nazionale, per la raccolta delle informazioni circa i controlli effettuati e delle informazioni raccolte dalle agenzie regionali per la protezione ambientale;
gli identici Marco Di Maio 2.1 e Carabetta 2.6, i quali modificano la legge n. 124 del 2007, relativa Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, attribuendo al Presidente del Consiglio il potere di impartire al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza direttive per la protezione degli asset strategici ambientali nazionali, modificando conseguentemente anche le competenze in materia del predetto Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed integrando la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, inserendovi anche il Ministro per la transizione ecologica;
gli identici Centemero 2.3 e Marco Di Maio 2.2, i quali modificano la legge n. 124 del 2007, integrando la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, inserendovi anche il Ministro per la transizione ecologica;
Viviani 4.01 e Gallinella 4.02, i quali prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del Comitato interministeriale per il mare, con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse, nonché il coordinamento della politica della pesca e delle attività produttive marine con la politica ambientale;
Ciaburro 4.03, il quale istituisce presso il Ministero per la transizione ecologica una cabina di regia per coordinare, integrare e semplificare l'implementazione e l'interpretazione della disciplina relativa alla detrazione fiscale del 110 per cento (cosiddetto «Superbonus»);
Del Basso De Caro 5.8, il quale interviene sul termine entro il quale sono aggiornate le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione e formazione ai fini dell'acquisizione delle patenti di guida, oltre ad intervenire sulla disciplina relativa al personale abilitato a svolgere le revisioni dei veicoli e sulla disciplina relativa alla composizione delle commissioni di esame ai fini dell'abilitazione degli ispettori per i controlli tecnici sui veicoli a motore e sui rimorchi, nonché sulla normativa concernente le spese per la partecipazione a tali esami;
Del Basso De Caro 5.6, il quale prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'aggiornamento delle modalità e degli strumenti operativi concernenti i progetti di trasformazione digitale della rete stradale nazionale, nonché sulla sperimentazione di sistemi di guida automatica e di mezzi innovativi di trasporto, istituendo a tale fine un Osservatorio tecnico di supporto;
Gariglio 5.4, il quale consente al Ministero delle infrastrutture di avvalersi della Sogei per servizi informatici strumentali per i propri obiettivi istituzionali, nonché per programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche;
Del Basso De Caro 5.7, il quale prevede che la convenzione per l'effettuazione di servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori rimanga efficace fino alla conclusione delle procedure per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti, non oltre il 30 giugno 2021;
Gariglio 5.3, il quale interviene sulla disciplina relativa agli uffici di livello dirigenziale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
Maccanti 5.2, nonché gli identici Bruno Bossio 5.1 e Mazzetti 5.9, i quali modificano il termine entro il quale devono essere completate, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà dei veicoli;
Marino 5.5, il quale inserisce il porto di Arbatax tra i porti facenti capo all'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna;
Mollicone 6.01, il quale istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali la Direzione generale Musica, definendone le funzioni e le dotazioni organiche;
Ciampi 7.01, il quale proroga al 2 maggio 2021 il termine di decorrenza per l'assunzione alle dipendenze dello Stato del personale impegnato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari;
Ciampi 7.02, il quale proroga al 31 dicembre 2021 la scadenza della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione, affidando inoltre ad un'ordinanza ministeriale le modalità dello svolgimento delle elezioni;
Aprea 7.03, il quale reca alcune disposizioni del Ministero dell'università e della ricerca, incrementando la dotazione organica, nonché la dotazione finanziaria, per gli uffici di diretta collaborazione, nonché escludendo dall'esecuzione forzata le somme destinate al Ministero stesso per interventi relativi ad alloggi e residenze per studenti universitari;
Viscomi 9.01, il quale sposta al 30 giugno 2021 la proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili;
D'Ettore 9.02, il quale modifica la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, inserendovi anche un componente designato dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale;
Pezzopane 10.01, il quale reca norme in materia di ricostruzione dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, prevedendo l'applicazione delle norme in materia di legalità e trasparenza di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Morgoni 10.02, il quale interviene sulle spese di funzionamento della struttura di missione per le attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, nonché sulle spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione;
Rixi 11.1, il quale prevede l'assegnazione al Comune di Genova di risorse residue per la realizzazione di opere di rigenerazione e riqualificazione urbana nelle aree sottostante il viadotto Genova San Giorgio.
Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità appena pronunciati è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
Informa inoltre che l'emendamento L'Abbate 8.9 è stato ritirato dal presentatore, prima della seduta.
Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che il giudizio di ammissibilità svolto dalla Presidenza si sia fondato su criteri interpretativi troppo restrittivi, non comprendendo come sia possibile escludere dal dibattito temi che appaiono strettamente attinenti all'oggetto del provvedimento, riguardando l'organizzazione dei Ministeri e del Governo. Fa riferimento, ad esempio, all'emendamento Meloni 1.4, il quale istituisce il Ministero del mare, definendone attribuzioni ed aree funzionali, nonché disciplinando la dipendenza funzionale dal Ministro del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Preannunciando la presentazione di ricorsi, si augura che il Presidente possa rivedere le proprie valutazioni rispetto a determinate proposte emendative, ritenendo che altrimenti si rischierebbe di precludere spazi di confronto politico su materie già oggetto del provvedimento.
Svolgendo talune considerazioni finali, evidenzia l'opportunità di procedere ad una codificazione normativa della materia, che fornisca certezze nell'organizzazione dei Ministeri, garantendo stabilità almeno nell'arco di una legislatura, a prescindere da logiche di appartenenza politica, senza che vi siano così continui cambiamenti dettati dall'avvicendarsi dei Governi.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene non motivato il giudizio di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 9.02, atteso che tale proposta emendativa è volta a prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero per il Sud e la coesione territoriale nella Commissione tecnica per i fabbisogni standard e che, dunque, è da ritenersi senz'altro attinente alla materia del riordino dei Ministeri. Sottolinea come si tratti di un tema già posto dal proprio gruppo e anche dal Movimento 5 Stelle e al quale aveva prestato attenzione anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Rileva come la proposta emendativa sia volta a porre rimedio a una palese lacuna normativa, essendo incongruo che un rappresentante del Ministero per il Sud e la coesione territoriale non faccia parte della Commissione incaricata di definire i parametri sulla base dei quali saranno erogati finanziamenti al Mezzogiorno, e confida in una riconsiderazione della decisione di inammissibilità all'esito dell'esame dei ricorsi.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le argomentazioni del deputato D'Ettore saranno senz'altro valutate in sede di esame dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. Barelli.
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo scorso.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.
Informa inoltre che è stata depositata, ma non ancora assegnata in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 2938 Morassut, recante «Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica», la quale sarà abbinata alla proposta di legge costituzionale C. 1854 non appena effettivamente assegnata alla Commissione.
Segnala quindi che, come convenuto in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno fatto pervenire alla Presidenza le loro indicazioni rispetto ai soggetti da ascoltare nel quadro del ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti.
Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice, d'intesa con il relatore Ceccanti, a fronte della necessità di procedere speditamente lungo l'iter di esame e giungere quanto prima ad una sua positiva conclusione – in vista della realizzazione di interventi importanti, attesi da tempo, sui quali anche nelle passate legislature si è discusso ampiamente – ritiene opportuno che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sia valutata l'ipotesi di restringere in un numero limitato l'elenco dei soggetti che ciascun gruppo propone di audire.
Francesco SILVESTRI (M5S), relatore, si associa, in qualità di relatore sulle proposte di legge ordinaria C. 2893 ed abbinate, al suggerimento dei relatori Calabria e Ceccanti, condividendone le motivazioni.
Sara DE ANGELIS (LEGA), nel far notare che il suo gruppo ha già proposto un numero di soggetti da ascoltare molto ristretto, si chiede se non sia il caso di inserire, tra i possibili auditi, anche un presidente di un municipio di Roma, dal momento che i provvedimenti in esame intervengono sul tema del decentramento amministrativo della città.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ritenere che non vi sia alcun ostacolo ad accogliere la proposta di audizione testé formulata dal gruppo della Lega, fa notare che la questione delle audizioni da svolgere potrà essere affrontata adeguatamente in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Fabio RAMPELLI (FDI) sottolinea l'importanza delle proposte di legge in esame, rilevando come si tratti di un tema sollevato fin dal Risorgimento, tra gli altri da Mazzini, Gioberti e Cavour, e richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di svolgere un lavoro accurato e approfondito, senza farsi guidare da tentazioni di carattere elettoralistico, dopo anni di immobilismo su questi temi.
Propone quindi di ascoltare, nell'ambito delle attività conoscitive, anche gli ex sindaci di Roma eletti direttamente dai cittadini, rilevando come essi possano fornire un contributo molto importante per l'esame delle proposte di legge.
Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta al deputato Rampelli, evidenzia che i gruppi di FDI e del PD, i quali hanno proposto un numero maggiore di audizioni, potrebbero valutare una riduzione dell'elenco dei soggetti indicati, così come suggerito dai relatori.
Fabio RAMPELLI (FDI) ritiene che l'importanza del tema in esame mal si concili con una logica di ripartizione degli spazi di discussione in quota a ciascun gruppo, richiedendo piuttosto massima disponibilità alla discussione, a prescindere dalla propria appartenenza politica.
Giuseppe BRESCIA, presidente, precisa che la Presidenza intende riservare massimo spazio al confronto tra tutti i gruppi, facendo notare che si tratta semplicemente di organizzare razionalmente i lavori, in modo da favorire una collaborazione proficua tra gli schieramenti e un iter di esame più efficace.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
ALLEGATO 1
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Doc. XXVII, n. 18).
RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE
La I Commissione,
esaminata la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18);
rilevato come la proposta di PNRR costituisca la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza, ai fini dell'adozione definitiva del Piano;
evidenziato come il Piano fornisca una valutazione dell'impatto macroeconomico – specificamente sul PIL – degli investimenti e delle riforme strutturali previsti, nella consapevolezza che il PNRR possa avere un impatto positivo in virtù sia dell'effetto diretto dei maggiori investimenti sia di quello indiretto delle innovazioni tecnologiche che introdurrà e stimolerà;
considerato che l'attuazione del PNRR necessiterà, anche alla luce della scelta del Governo italiano di coinvolgere pienamente il Parlamento, di una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore connesse al Piano e di ulteriori passaggi politico-amministrativi che consentano di concludere i progetti e le riforme nei tempi richiesti e previsti, attraverso l'individuazione dei soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di coordinamento delle amministrazioni e degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti;
preso atto con favore dei contenuti della Missione n. 1, la quale, come riportato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha come obiettivo generale «l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale», e investe alcuni ampi settori di intervento;
osservato come le risorse complessivamente destinate alla Missione 1 ammontino a 46,3 miliardi di euro, pari al 20,7 per cento delle risorse totali del Piano e come, in particolare, per la componente 1.1, relativa alla Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, per la quale sono già previste risorse per 5,61 miliardi di euro, destinate a progetti già in essere, si aggiungano 6,14 miliardi di euro, destinati a realizzare nuovi progetti, per un totale di 11,75 miliardi;
rilevato come le misure in materia di digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA siano articolati in tre settori di intervento, costituiti dalla digitalizzazione della PA, dalla modernizzazione della PA e dall'innovazione organizzativa della giustizia;
segnalato positivamente come, in materia di digitalizzazione della PA sia destinata la maggior parte delle risorse, pari a circa 8 miliardi di euro, distribuiti in tre gruppi di investimenti: infrastrutture digitali e cyber security; investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni e dati tra le PA, comprese le forze dell'ordine; investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese;
preso atto con favore, in particolare, che per gli investimenti in infrastrutture digitali e cyber security, si prevede uno stanziamento totale di circa 1,25 miliardi di euro, di cui circa 50 milioni già stanziati per la realizzazione di un data center del Ministero dell'interno e per il potenziamento delle reti di connettività delle strutture operatrici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
ricordato che, su tale aspetto, la precedente Relazione della V Commissione della Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund, sottolineava espressamente, anche sulla base di un rilievo espresso dalla I Commissione, l'esigenza di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, con un focus sulla sicurezza ambientale, oltre che sulla formazione specifica del personale delle Forze di polizia e della pubblica amministrazione nel suo complesso chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza;
rilevato altresì come per gli investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni tra le PA si preveda uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardi;
considerato preminente attuare un'adeguata azione di contrasto alle associazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere, soprattutto al fine di preservare gli ingenti investimenti economici previsti dal Piano in oggetto e prevenire fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia legale;
osservato come, tra i progetti finanziati si segnalino, in particolare: un catalogo di API (Application programming interface – Interfaccia di programmazione delle applicazioni) che consenta alle Amministrazioni centrali e periferiche di attingere ai dati della PA, accuratamente classificati, un'infrastruttura di cloud computing, di unica proprietà dello Stato, gestita da un ente pubblico o da un'azienda pubblica, che ne garantisca la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza, e che favorisca la raccolta, conservazione, scambio ed elaborazione col fine di fornire servizi a cittadini e imprese; l'implementazione del single digital gateway (sportello digitale unico europeo), garantendo l'accesso ai servizi erogati dalla PA italiana anche da parte dei cittadini europei; cittadinanza digitale, servizi e piattaforme per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA, Italia cashless community), piattaforma notifiche, ANPR, AppIO;
osservato come per gli investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese si preveda uno stanziamento totale di 5,57 miliardi di euro;
preso atto con favore che le risorse specificamente destinate agli obiettivi di modernizzazione della PA sono pari a 1,5 miliardi di euro e che l'intervento sulla modernizzazione della PA si incentra su alcune specifiche linee di intervento, tra cui il reclutamento e la valorizzazione del capitale umano, la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle amministrazioni pubbliche (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;
rilevato, in particolare, che si prevedono: 210 milioni per investimenti volti a migliorare la capacità di reclutamento del settore pubblico; 720 milioni per interventi di rafforzamento e valorizzazione delle competenze del personale dirigenziale e non dirigenziale della PA; 480 milioni destinati a progetti di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei processi; 100 milioni per la progettazione e la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle PA;
preso atto con favore che il disegno degli interventi sul capitale umano nella PA propone inoltre di valorizzare la dimensione di genere, in particolare attraverso: la valorizzazione del lavoro agile e di nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro; una maggiore attenzione al tema dell'accesso delle donne a posizioni dirigenziali;
rilevato, su tale versante, come la Missione 5 – Inclusione e coesione – che è divisa in 3 componenti, abbia un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto delle discriminazioni di genere, nonché di aumento dell'occupazione femminile;
preso atto che il documento in esame rileva come la disuguaglianza di genere limiti il contributo delle donne alla crescita economica del Paese, e come la partecipazione delle donne al mercato del lavoro abbia un forte impatto positivo sull'economia e la sua natura trasversale richieda un'ottica e una politica multidimensionali e intersettoriali;
preso atto che la stessa Missione 5, nel settore relativo alla Coesione territoriale, si pone l'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse aree del Paese, con particolare interesse ai problemi di marginalizzazione legati al divario sociale ed economico nelle regioni meridionali, al divario demografico e dei servizi tra zone interne e urbane, al divario degli investimenti e al diverso sviluppo delle competenze;
considerato che la relazione 2020 della Commissione europea sottolinea come, negli ultimi decenni, le disuguaglianze territoriali siano aumentate in Italia e come, a causa del Covid-19, tale situazione si sia acuita, rendendo ancora più evidente la necessità di un intervento urgente, attraverso risposte politiche mirate;
rilevato come il divario territoriale descritto, in particolare rispetto agli investimenti, indebolisca anche le aree che non risentono di tale emarginazione, data l'integrazione economica tra tutte le aree del Paese e che il PNRR rappresenta un'occasione per ridurre le disuguaglianze, anche territoriali;
rilevato positivamente come le proposte formulate dal Governo costituiscano il frutto, oltre che di un attento lavoro istruttorio, anche di un confronto ampio ed aperto con esperti in materia economica e sociale, nonché con sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile, risultando inoltre in armonia con gli indirizzi formulati a livello nazionale ed europeo;
valutata favorevolmente la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18),
DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI
a) considerati come obiettivi preminenti del Piano la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza della Pubblica Amministrazione, e rilevata la necessità di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, si ritiene indispensabile prevedere che l'interoperatività delle banche dati e l'implementazione dei sistemi di sicurezza digitale descritti nel Piano coinvolgano anche le forze dell'ordine, attraverso, in particolare, l'istituzione di una piattaforma digitale di collegamento del Registro Informatico del Ministero della Giustizia con la banca dati SDI del Ministero dell'Interno: tale previsione appare indispensabile per contrastare i fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia legale e per semplificare gli adempimenti burocratici di cittadini ed imprese;
b) nell'ottica dell'innovazione in chiave ecologica della pubblica amministrazione, appare opportuno il potenziamento degli acquisti verdi attraverso il ricorso al cosiddetto «green public procurement (GPP)» e allo strumento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato;
c) al fine di un efficiente contrasto alla criminalità organizzata anche di matrice straniera, si ritiene opportuno prevedere un investimento nella realizzazione di una scuola interforze permanente di lingue che, in connessione con le università italiane, ma anche di altri Paesi occidentali, favorisca la formazione di personale di polizia nelle lingue dei gruppi etnici maggiormente rappresentati in Italia e possa rappresentare un centro ufficiale di connessione con altre forze di polizia occidentali, sia in fase di indagine, sia in fase processuale;
d) si rileva l'opportunità, nell'ottica delle previste riforme volte ad innovare la pubblica amministrazione, di non disperdere l'opportunità dei nuovi modelli organizzativi del lavoro pubblico, con particolare riguardo al lavoro agile e al telelavoro; inoltre, laddove si prevede «l'introduzione di un nuovo modello di lavoro pubblico, anche attraverso strumenti normativi e contrattuali, con valutazione e remunerazione basate sul risultato», si ritiene opportuno prevedere un complessivo intervento di riforma, del comparto dirigenziale e di quello non dirigenziale, che garantisca una piena capacità e responsabilità gestionale in grado di fronteggiare adeguatamente le sfide che attendono il Paese nei prossimi mesi, anche attraverso una maggiore flessibilità nella mobilità intersettoriale, nonché procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi e la valutazione della performance e dei risultati in funzione dei risultati conseguiti, favorendo l'affermazione in tale ambito di una cultura della valutazione intesa in termini più moderni, come sistema premiante e incentivante;
e) nell'ambito delle misure per il rafforzamento e la valorizzazione del capitale umano previste dal Piano, anche al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, si rileva la necessità di attuare un programma organico straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale altamente qualificato, attraverso procedure concorsuali snelle e veloci, destinato alle Amministrazioni coinvolte e tenendo in considerazione gli squilibri territoriali esistenti, in particolare nelle regioni del Meridione; al medesimo scopo e perseguendo l'obiettivo di attuare le politiche di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del territorio, si rileva l'opportunità di valorizzare e ricomporre le competenze e le professionalità disperse in ambito ambientale e forestale;
f) nel rilevare con favore come la Proposta di Piano preannunci una decisa azione in favore della parità di genere, considerata quale obiettivo trasversale che permea tutte le missioni in cui si articola il Piano stesso, si rileva l'importanza di superare la disparità salariale, nonché di garantire la parità di accesso ai ruoli apicali in aziende, enti e istituzioni, valutando l'applicazione del gender procurement rispetto alle aziende beneficiarie dei fondi; si segnala altresì l'opportunità di specificare espressamente le principali risorse e i progetti destinati a tale obiettivo, anche al fine di poter svolgere, nelle diverse fasi attuative, una più accurata valutazione (ex ante ed ex post) degli effetti di genere delle politiche e degli investimenti previsti;
g) sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse, anche attraverso la previsione di forme dirette di negoziazione con gli enti locali;
h) nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra le differenti aree dell'Italia e nell'ottica di un necessario rilancio del Meridione come leva per la ripresa economica dell'intero Paese, si rileva la necessità di applicare, con eventuali aggiustamenti, il criterio di riparto tra i Paesi previsto per le sovvenzioni dal Dispositivo di ripresa e resilienza (popolazione, PIL pro capite e tasso di disoccupazione) anche all'interno del Paese (tra le regioni e le macro-aree), superando in maniera significativa la quota del 34% di investimenti al Mezzogiorno e non considerando in tale computo le risorse per interventi «in essere», quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica (ad esempio quelle del Fondo sviluppo e coesione) e quelle del REACT-EU; si rileva la necessità di garantire il reintegro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione oggetto di anticipazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettando il vincolo territoriale originario e acquisendo il parere preliminare del Parlamento sulla nuova destinazione di tali fondi; al fine di garantire il concreto monitoraggio da parte del Parlamento dell'intervento volto a colmare i divari territoriali, si ritiene necessario esplicitare nel PNRR la quota di risorse aggiuntive destinata al Mezzogiorno, in maniera specifica e distinta da quelle relative agli interventi «in essere» e da quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica; sul piano delle riforme, si ritiene indispensabile la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
i) con riferimento a una sempre maggiore coesione e perequazione sociale delle aree montane e delle aree interne, si rileva la necessità di prevedere un investimento prioritario che porti al completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica, della digitalizzazione ed innovazione della PA, dello sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali del Paese (datacenter e cloud) e interventi per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide: si ritiene quindi essenziale procedere secondo una efficace «Agenda digitale per la montagna» che risponda alle urgenze dei territori, in particolare per collegare in rete tra loro i comuni (decisivo per la collaborazione tra gli Enti, e le Unioni stesse), per telemedicina, teleassistenza, teledidattica e telelavoro, che oggi sono preclusi per mancanza di connettività ed adeguata velocità di connessione;
l) nella medesima ottica di perequazione sociale e territoriale, si rileva la necessità di destinare adeguate risorse ad interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree periferiche o soggette a degrado e/o alla proliferazione di fenomeni criminali, con attenzione alle zone di frontiera, particolarmente interessate dalla gestione e dall'accoglienza dei flussi migratori, garantendo altresì il recupero, la ristrutturazione e il reperimento, specialmente nelle suddette aree, di edifici adeguati da destinare a sedi istituzionali e alloggi dei corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco;
m) si richiama l'opportunità che la V Commissione sottolinei la necessità, in sede di relazione all'Assemblea sul documento in esame, che l'attuazione del vasto processo riformatore delineato nel Piano sia affidato principalmente a leggi delega organiche, caratterizzate sia da termini stringenti e princìpi di delega sufficientemente dettagliati sia da un forte coinvolgimento parlamentare in sede di attuazione, evitando per quanto possibile il ricorso a decreti-legge.
ALLEGATO 2
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Doc. XXVII, n. 18).
RILIEVI DELIBERATI
La I Commissione,
esaminata la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18);
rilevato come la proposta di PNRR costituisca la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza, ai fini dell'adozione definitiva del Piano;
evidenziato come il Piano fornisca una valutazione dell'impatto macroeconomico – specificamente sul PIL – degli investimenti e delle riforme strutturali previsti, nella consapevolezza che il PNRR possa avere un impatto positivo in virtù sia dell'effetto diretto dei maggiori investimenti sia di quello indiretto delle innovazioni tecnologiche che introdurrà e stimolerà;
considerato che l'attuazione del PNRR necessiterà, anche alla luce della scelta del Governo italiano di coinvolgere pienamente il Parlamento, di una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore connesse al Piano e di ulteriori passaggi politico-amministrativi che consentano di concludere i progetti e le riforme nei tempi richiesti e previsti, attraverso l'individuazione dei soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di coordinamento delle amministrazioni e degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti;
preso atto con favore dei contenuti della Missione n. 1, la quale, come riportato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha come obiettivo generale «l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale», e investe alcuni ampi settori di intervento;
osservato come le risorse complessivamente destinate alla Missione 1 ammontino a 46,3 miliardi di euro, pari al 20,7 per cento delle risorse totali del Piano e come, in particolare, per la componente 1.1, relativa alla Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, per la quale sono già previste risorse per 5,61 miliardi di euro, destinate a progetti già in essere, si aggiungano 6,14 miliardi di euro, destinati a realizzare nuovi progetti, per un totale di 11,75 miliardi;
rilevato come le misure in materia di digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA siano articolati in tre settori di intervento, costituiti dalla digitalizzazione della PA, dalla modernizzazione della PA e dall'innovazione organizzativa della giustizia;
segnalato positivamente come, in materia di digitalizzazione della PA sia destinata la maggior parte delle risorse, pari a circa 8 miliardi di euro, distribuiti in tre gruppi di investimenti: infrastrutture digitali e cyber security; investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni e dati tra le PA, comprese le forze dell'ordine; investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese;
preso atto con favore, in particolare, che per gli investimenti in infrastrutture digitali e cyber security, si prevede uno stanziamento totale di circa 1,25 miliardi di euro, di cui circa 50 milioni già stanziati per la realizzazione di un data center del Ministero dell'interno e per il potenziamento delle reti di connettività delle strutture operatrici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
ricordato che, su tale aspetto, la precedente Relazione della V Commissione della Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund, sottolineava espressamente, anche sulla base di un rilievo espresso dalla I Commissione, l'esigenza di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, con un focus sulla sicurezza ambientale, oltre che sulla formazione specifica del personale delle Forze di polizia e della pubblica amministrazione nel suo complesso chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza;
rilevato altresì come per gli investimenti in dotazione infrastrutturali per garantire l'interoperabilità e la condivisione di informazioni tra le PA si preveda uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardi;
considerato preminente attuare un'adeguata azione di contrasto alle associazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere, soprattutto al fine di preservare gli ingenti investimenti economici previsti dal Piano in oggetto e prevenire fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia legale;
osservato come, tra i progetti finanziati si segnalino, in particolare: un catalogo di API (Application programming interface – Interfaccia di programmazione delle applicazioni) che consenta alle Amministrazioni centrali e periferiche di attingere ai dati della PA, accuratamente classificati, un'infrastruttura di cloud computing, di unica proprietà dello Stato, gestita da un ente pubblico o da un'azienda pubblica, che ne garantisca la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza, e che favorisca la raccolta, conservazione, scambio ed elaborazione col fine di fornire servizi a cittadini e imprese; l'implementazione del single digital gateway (sportello digitale unico europeo), garantendo l'accesso ai servizi erogati dalla PA italiana anche da parte dei cittadini europei; cittadinanza digitale, servizi e piattaforme per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA, Italia cashless community), piattaforma notifiche, ANPR, AppIO;
osservato come per gli investimenti per lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese si preveda uno stanziamento totale di 5,57 miliardi di euro;
preso atto con favore che le risorse specificamente destinate agli obiettivi di modernizzazione della PA sono pari a 1,5 miliardi di euro e che l'intervento sulla modernizzazione della PA si incentra su alcune specifiche linee di intervento, tra cui il reclutamento e la valorizzazione del capitale umano, la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle amministrazioni pubbliche (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;
rilevato, in particolare, che si prevedono: 210 milioni per investimenti volti a migliorare la capacità di reclutamento del settore pubblico; 720 milioni per interventi di rafforzamento e valorizzazione delle competenze del personale dirigenziale e non dirigenziale della PA; 480 milioni destinati a progetti di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei processi; 100 milioni per la progettazione e la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle PA;
preso atto con favore che il disegno degli interventi sul capitale umano nella PA propone inoltre di valorizzare la dimensione di genere, in particolare attraverso: la valorizzazione del lavoro agile e di nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro; una maggiore attenzione al tema dell'accesso delle donne a posizioni dirigenziali;
rilevato, su tale versante, come la Missione 5 – Inclusione e coesione – che è divisa in 3 componenti, abbia un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto delle discriminazioni di genere, nonché di aumento dell'occupazione femminile;
preso atto che il documento in esame rileva come la disuguaglianza di genere limiti il contributo delle donne alla crescita economica del Paese, e come la partecipazione delle donne al mercato del lavoro abbia un forte impatto positivo sull'economia e la sua natura trasversale richieda un'ottica e una politica multidimensionali e intersettoriali;
preso atto che la stessa Missione 5, nel settore relativo alla Coesione territoriale, si pone l'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse aree del Paese, con particolare interesse ai problemi di marginalizzazione legati al divario sociale ed economico nelle regioni meridionali, al divario demografico e dei servizi tra zone interne e urbane, al divario degli investimenti e al diverso sviluppo delle competenze;
considerato che la relazione 2020 della Commissione europea sottolinea come, negli ultimi decenni, le disuguaglianze territoriali siano aumentate in Italia e come, a causa del Covid-19, tale situazione si sia acuita, rendendo ancora più evidente la necessità di un intervento urgente, attraverso risposte politiche mirate;
rilevato come il divario territoriale descritto, in particolare rispetto agli investimenti, indebolisca anche le aree che non risentono di tale emarginazione, data l'integrazione economica tra tutte le aree del Paese e che il PNRR rappresenta un'occasione per ridurre le disuguaglianze, anche territoriali;
rilevato positivamente come le proposte formulate dal Governo costituiscano il frutto, oltre che di un attento lavoro istruttorio, anche di un confronto ampio ed aperto con esperti in materia economica e sociale, nonché con sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile, risultando inoltre in armonia con gli indirizzi formulati a livello nazionale ed europeo;
valutata favorevolmente la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18),
DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI
a) considerati come obiettivi preminenti del Piano la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza della Pubblica Amministrazione, e rilevata la necessità di digitalizzare il comparto della pubblica sicurezza, si ritiene indispensabile prevedere che l'interoperatività delle banche dati e l'implementazione dei sistemi di sicurezza digitale descritti nel Piano coinvolgano anche le forze dell'ordine, attraverso, in particolare, l'istituzione di una piattaforma digitale di collegamento del Registro Informatico del Ministero della Giustizia con la banca dati SDI del Ministero dell'Interno: tale previsione appare indispensabile per contrastare i fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia legale e per semplificare gli adempimenti burocratici di cittadini ed imprese;
b) nell'ottica dell'innovazione in chiave ecologica della pubblica amministrazione, appare opportuno il potenziamento degli acquisti verdi attraverso il ricorso al cosiddetto «green public procurement (GPP)» e allo strumento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato;
c) al fine di un efficiente contrasto alla criminalità organizzata, anche di matrice straniera, si ritiene opportuno prevedere un investimento nella realizzazione di una scuola interforze permanente di lingue che, in connessione con le università italiane, ma anche di altri Paesi occidentali, favorisca la formazione di personale di polizia nelle lingue dei gruppi etnici maggiormente rappresentati in Italia e possa rappresentare un centro ufficiale di connessione con altre forze di polizia occidentali, sia in fase di indagine, sia in fase processuale;
d) si rileva l'opportunità, nell'ottica delle previste riforme volte ad innovare la pubblica amministrazione, di non disperdere l'opportunità dei nuovi modelli organizzativi del lavoro pubblico, con particolare riguardo al lavoro agile e al telelavoro; inoltre, laddove si prevede «l'introduzione di un nuovo modello di lavoro pubblico, anche attraverso strumenti normativi e contrattuali, con valutazione e remunerazione basate sul risultato», si ritiene opportuno prevedere un complessivo intervento di riforma, del comparto dirigenziale e di quello non dirigenziale, che garantisca una piena capacità e responsabilità gestionale in grado di fronteggiare adeguatamente le sfide che attendono il Paese nei prossimi mesi, anche attraverso una maggiore flessibilità nella mobilità intersettoriale, nonché procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi e la valutazione della performance e dei risultati in funzione dei risultati conseguiti, favorendo l'affermazione in tale ambito di una cultura della valutazione intesa in termini più moderni, come sistema premiante e incentivante;
e) nell'ambito delle misure per il rafforzamento e la valorizzazione del capitale umano previste dal Piano, anche al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, si rileva la necessità di attuare un programma organico straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale altamente qualificato, attraverso procedure concorsuali snelle e veloci, destinato alle Amministrazioni coinvolte e tenendo in considerazione gli squilibri territoriali esistenti, in particolare nelle regioni del Meridione; al medesimo scopo e perseguendo l'obiettivo di attuare le politiche di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del territorio, si rileva l'opportunità di valorizzare e ricomporre le competenze e le professionalità disperse in ambito ambientale e forestale;
f) nel rilevare con favore come la Proposta di Piano preannunci una decisa azione in favore della parità di genere, considerata quale obiettivo trasversale che permea tutte le missioni in cui si articola il Piano stesso, si rileva l'importanza di superare la disparità salariale, nonché di garantire la parità di accesso ai ruoli apicali in aziende, enti e istituzioni, valutando l'applicazione del gender procurement rispetto alle aziende beneficiarie dei fondi; si segnala altresì l'opportunità di specificare espressamente le principali risorse e i progetti destinati a tale obiettivo, anche al fine di poter svolgere, nelle diverse fasi attuative, una più accurata valutazione (ex ante ed ex post) degli effetti di genere delle politiche e degli investimenti previsti;
g) sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse, anche attraverso la previsione di forme dirette di negoziazione con gli enti locali;
h) nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra le differenti aree dell'Italia e nell'ottica di un necessario rilancio del Meridione come leva per la ripresa economica dell'intero Paese, si rileva la necessità di applicare, con eventuali aggiustamenti, il criterio di riparto tra i Paesi previsto per le sovvenzioni dal Dispositivo di ripresa e resilienza (popolazione, PIL pro capite e tasso di disoccupazione) anche all'interno del Paese (tra le regioni e le macro-aree), superando in maniera significativa la quota del 34% di investimenti al Mezzogiorno e non considerando in tale computo le risorse per interventi «in essere», quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica (ad esempio quelle del Fondo sviluppo e coesione) e quelle del REACT-EU; si rileva inoltre la necessità di garantire il reintegro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione oggetto di anticipazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettando il vincolo territoriale originario e acquisendo il parere preliminare del Parlamento sulla nuova destinazione di tali fondi; al fine di garantire il concreto monitoraggio da parte del Parlamento dell'intervento volto a colmare i divari territoriali, si ritiene necessario esplicitare nel PNRR la quota di risorse aggiuntive destinata al Mezzogiorno, in maniera specifica e distinta da quelle relative agli interventi «in essere» e da quelle già incluse nei tendenziali di finanza pubblica; sul piano delle riforme, si ritiene indispensabile la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
i) con riferimento a una sempre maggiore coesione e perequazione sociale delle aree montane e delle aree interne, si rileva la necessità di prevedere un investimento prioritario che porti al completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica, della digitalizzazione ed innovazione della PA, dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali del Paese (datacenter e cloud) e interventi per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide: si ritiene quindi essenziale procedere secondo una efficace «Agenda digitale per la montagna» che risponda alle urgenze dei territori, in particolare per collegare in rete tra loro i comuni (elemento decisivo per la collaborazione tra gli Enti, e le Unioni stesse), per telemedicina, teleassistenza, teledidattica e telelavoro, che oggi sono preclusi per mancanza di connettività ed adeguata velocità di connessione;
l) nella medesima ottica di perequazione sociale e territoriale, si rileva la necessità di destinare adeguate risorse ad interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree periferiche o soggette a degrado e/o alla proliferazione di fenomeni criminali, con attenzione alle zone di frontiera, particolarmente interessate dalla gestione e dall'accoglienza dei flussi migratori, garantendo il recupero, la ristrutturazione e il reperimento, specialmente nelle suddette aree, di edifici adeguati da destinare a sedi istituzionali e alloggi dei corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco ed implementando altresì, nell'ottica della mobilità sostenibile, le risorse e i mezzi delle forze dell'ordine;
m) si richiama l'opportunità che la V Commissione sottolinei la necessità, in sede di relazione all'Assemblea sul documento in esame, che l'attuazione del vasto processo riformatore delineato nel Piano sia affidato principalmente a leggi delega organiche, caratterizzate sia da termini stringenti e princìpi di delega sufficientemente dettagliati sia da un forte coinvolgimento parlamentare in sede di attuazione, evitando per quanto possibile il ricorso a decreti-legge.
ALLEGATO 3
Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (C. 2915 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente: 01) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali».
Conseguentemente:
1) Alla rubrica del Capo II, dopo la parola: concernenti inserire le seguenti: il Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali,
2) Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali)
1. Il “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” è ridenominato “Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali”.
2. Le denominazioni “Ministro degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali” e “Ministero degli affari esteri, della cooperazione e del commercio internazionali” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” e “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
3. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da “La destinazione” a “commercio con l'estero.” sono soppresse»
1.1. Di Stasio.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministero delle infrastrutture inserire le seguenti: , dei trasporti.
Conseguentemente:
1) All'articolo 4 comma 1, capoverso Art. 57-bis, al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili;
2) Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5.
(Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile”.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo IX del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili”;
b) all'articolo 41 le parole: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili”;
c) all'articolo 43 le parole: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili”;
3. Le denominazioni: “Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili” e “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
3. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: “delle infrastrutture” inserire le seguenti: “, dei trasporti”».
1.3. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Tartaglione, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: delle infrastrutture inserire le seguenti: dei trasporti.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.
1.2. Foti, Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: 16) Ministero del mare;
b) alla lettera b) sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ministero del mare)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;
b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;
c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;
d) dopo il capo IX è inserito il seguente:
«Capo IX-bis
Ministero del Mare
Art. 44-bis.
(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)
1. È istituito il Ministero del mare.
2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare – intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero –, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.
3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le funzioni e i compiti esercitati:
a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;
b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;
d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.
Art. 44-ter.
(Aree funzionali)
1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;
b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;
d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;
e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);
f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione; difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;
h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;
i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
m) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.
2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.
Art. 44-quater.
(Capitanerie di porto)
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del Mare”».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.
1.4. Meloni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) Ministero dello sport»;
b) alla lettera b) sostituite la parola: quindici con la seguente: sedici.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Ministero dello sport)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:
«Capo XII-ter.
Ministero dello sport
Articolo 54-quinquies.
(Ministero dello sport)
1. È istituito il Ministero dello Sport.
2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.
3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);
b) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive,
c) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio “Giulio Onesti”; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).
4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4».
1.5. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)
ART. 2.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) sopprimere le lettere a) e b);
2) alla lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b);
3) alla lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera c), sopprimere le parole: piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
4) sopprimere la lettera e);
b) sopprimere il comma 4;
c) sopprimere il comma 6;
d) al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.16. Foti, Prisco, Donzelli.
Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, alinea, sopprimere le parole: e alla valorizzazione.
2.8. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare con le seguenti: autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare.
2.11. Sut, Maraia.
Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: ricerca e coltivazione di idrocarburi inserire le seguenti: , attuazione dei processi di riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle relative piattaforme e infrastrutture connesse e ripristino in sicurezza dei siti.
2.9. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: agro-energie aggiungere le seguenti: ferma restando la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2.10. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gestione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto concerne gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea in materia di veicoli connessi verdi e autonomi, industria a bassa emissione di carbonio e tecnologie e sistemi ad idrogeno.
2.7. Sut, Maraia, Scagliusi, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.
Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gestione, monitoraggio e verifica degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui all'articolo 1, comma 1031 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.5. Scagliusi, Sut, Maraia, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.
Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e per la finanza climatica e sostenibile.
2.13. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso comma 2, lettera h), sopprimere le parole: fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico.
2.4. Maraia, Sut, Scagliusi, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 263-bis.
(Istituzione del registro elettronico nazionale)
1. Presso il Ministero della transizione ecologica è istituito il registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati, nonché delle informazioni relative alle matrici ambientali monitorate e raccolte dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale, che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione dei precetti ambientali di cui al titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252 e le modalità di impiego di tali somme per le funzioni individuate nel citato decreto, nonché le informazioni relative alle somme pagate in sede amministrative a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
2.12. Licatini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce altresì al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione degli asset strategici ambientali nazionali nell'ambito delle politiche di transizione ecologica, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici»;
b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-ter, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio e a garantire la transizione ecologica nell'ambito della politica economica nazionale»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e dal Ministro della transizione ecologica»;
d) all'articolo 7, comma 2, le parole: «e industriali dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «, industriali e ambientali dell'Italia».
*2.1. Marco Di Maio.
*2.6. Carabetta.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e dal Ministro della transizione ecologica».
**2.2. Marco Di Maio.
**2.3. Centemero, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)
ART. 3.
Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente: Regolamento;
b) sostituire e parole: su proposta del con le seguenti: proposto dal.
3.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 vigenti alla data del 13 febbraio 2021;
b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico e di salvaguardare la posizione del personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 1, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad incrementare stabilmente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate dalla contrattazione collettiva nazionale ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica nella misura di euro 483.897,48, al lordo di oneri riflessi ed Irap per l'anno 2021 e di euro 967.794,97 a decorrere dal 2022.
4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad incrementare stabilmente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale generale trasferito ai sensi del comma 1, a far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, dal Ministero dello Sviluppo Economico nella misura di euro 35.773,34 al lordo di oneri riflessi ed Irap per il 2021 e di euro 71.546,66, a decorrere dal 2022.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessivi euro 519.670,82 per l'anno 2021 e per complessivi euro 1.039.341,63 a decorrere dall'anno 2022.
3.1. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, quarto periodo, al personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, trasferito ai sensi del comma 1, si applica il trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione, adeguando al contempo l'indennità di amministrazione in godimento al personale trasferito del Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire la perequazione in favore del personale del Ministero della transizione ecologica. Le risorse destinate alla contrattazione decentrata del personale del comparto, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono incrementate in misura proporzionale al numero dei dipendenti presenti nella dotazione organica delle Direzioni del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del comma 1. Restano invariati gli importi degli assegni ad personam in godimento al personale trasferito.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessivi euro 227.080,09 per l'anno 2021 e per complessivi euro 454.160,17 a decorrere dall'anno 2022.
4-quater. Gli incrementi delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale del personale dirigente non dirigente derivanti da trasferimenti del MISE per il personale che confluisce nel MITE non soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3.2. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
ART. 4.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 1, premettere le parole: Ferme restando le competenze del CIPESS.
4.27. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: e la relativa programmazione inserire le seguenti: , ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.;
b) al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;
c) al comma 5, dopo le parole: Il CITE, inserire le seguenti: , entro il 15 settembre di ogni anno, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine dell'inclusione delle proposte finalizzate alla riduzione dei medesimi sussidi ambientalmente dannosi nella legge di bilancio per l'anno successivo, ovvero in altro utile strumento normativo;
d) dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7.
5-ter. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti «Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica».
5-quater. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica».
4.24. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 1, dopo le parole: e la relativa programmazione inserire le seguenti: , anche alla luce della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di uniformare i divari esistenti in materia di buon governo del territorio.
4.14. Maraia.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo dopo le parole: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: per le disabilità e la famiglia,.
4.5. Carnevali.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: mobilità sostenibili inserire le seguenti: del turismo,.
*4.10. Marco Di Maio, Moretto.
*4.21. De Carlo, Masi, Sut.
*4.26. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*4.37. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: , dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione;
b) al primo periodo, dopo le parole: gli altri Ministri o loro delegati inserire le seguenti: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i Presidenti di Regione o delle province autonome, e, per i rispettivi ambiti di competenza, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), qualora.
4.13. Elisa Tripodi.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute.
4.28. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: delle politiche agricole, alimentari e forestali inserire le seguenti: , della cultura e della salute.
4.3. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: , della cultura.
*4.6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*4.17. Maraia.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della salute.
4.39. Prisco, Donzelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: e forestali inserire le seguenti: , nonché per il sud e la coesione territoriale o suo delegato.
4.38. Grillo, Barbuto, Di Lauro, D'Ippolito, De Lorenzo, Di Sarno, Ficara, Ianaro, Lovecchio, Manzo, Ruocco, Saitta, Scanu, Grippa, Giordano.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: e delle politiche agricole, alimentari e forestali inserire le seguenti: e per il Sud e la coesione territoriale.
4.1. Paxia.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la parola: approva inserire le seguenti: , sentiti anche il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Sottosegretario per gli Affari europei.
4.12. Elisa Tripodi.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
4.40. Prisco, Donzelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e relative infrastrutture per il riciclo.
4.19. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) tutela del mare e delle relative risorse.
Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Con il medesimo decreto è istituita la cabina di regia per il mare composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate.
4.23. Deiana, Vianello, Maraia, D'Ippolito, Daga, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) riqualificazione, riconversione economica, valorizzazione e risanamento ambientale delle aree industriali in crisi, e dei territori più colpiti dalla transizione energetica attesa la loro dipendenza dai combustibili fossili.
4.36. Labriola, D'Attis, Mazzetti.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevenzione della produzione di rifiuti e del relativo conferimento in discarica.
4.18. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) governo del territorio e rigenerazione urbana.
4.35. Cortelazzo, Mazzetti, D'Ettore.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) monitoraggio ambientale del territorio.
4.25. Licatini, Maraia.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) adattamento ai cambiamenti climatici.
4.4. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) turismo:
4.22. De Carlo, Masi, Sut.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è altresì trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.
4.11. Sut.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano contribuisce a definire il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4.20. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è altresì oggetto di parere e di eventuali proposte di modifica del Consiglio nazionale per l'ambiente previsto all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui al comma 1 si esprime sulle proposte di modifica del Consiglio nazionale per l'ambiente con parere motivato, entro trenta giorni dal ricevimento del piano, rigettando o accogliendo le medesime proposte di modifica.
4.8. Trano.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica il Ministro per la transizione ecologica presenta alle Camere una relazione annuale sulle azioni, misure e fonti di finanziamento adottate. In caso di modifiche rilevanti del piano o comunque connotate da particolare urgenza o gravità o di scelte rilevanti nel coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica Il Ministro rende un'informativa al Parlamento.
4.9. Trano.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Il CITE adotta entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano per la progressiva abolizione, entro, e non oltre il 31 dicembre 2030, dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sostituire le parole: delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi con le seguenti: delibera sulle proposte per la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi e sulla loro sostenibilità economica.
4.34. Cortelazzo, D'Ettore, Mazzetti.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sostituire le parole: delibera sulla rimodulazione con le seguenti: delibera sulle proposte per la rimodulazione.
4.33. Cortelazzo, Mazzetti, D'Ettore, Labriola.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 6, dopo le parole: lo aggiorna inserire le seguenti: , con cadenza triennale,
4.16. Maraia.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITE con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori, nonché per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico amministrativa è composta da funzionari esperti, da pubblici dipendenti con ruolo dirigenziale o da consulenti esperti non strutturati scelti all'esito di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, della geologia, della geomorfologia applicata, della geofisica, della idrogeologia, nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici, di architettura, di biologia, di agronomia e di scienze forestali. La Segreteria tecnico amministrativa è diretta da un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al comma 2 e da soggetti con comprovate abilità manageriali nelle materie di intervento del CITE.
4.15. Maraia.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, sopprimere le seguenti parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4.29. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,.
4.30. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.31. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE aggiungere le seguenti: , attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.32. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)
1. Al fine di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle risorse dello stesso nonché per il coordinamento della politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM).
2. Il Comitato, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole, alimentari e forestali e della difesa è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»
4.01. Viviani, Rixi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM), con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse e di coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.».
4.02. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente
«Art. 4-bis.
(Cabina di regia per gli incentivi fiscali di efficientamento energetico “Superbonus 110 per cento”)
1. Allo scopo di coordinare, integrare e semplificare le misure di implementazione e di interpretazione legate alla detrazione fiscale al 110 per cento (Superbonus 110 per cento) relativa agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramenti antisismici istituita dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituita, presso il Ministero della transizione ecologica, una cabina di regia avente le seguenti funzioni:
a) razionalizzazione e semplificazione della regolamentazione, modulistica e procedimenti connessi all'accesso ed all'applicazione del Superbonus 110 per cento;
b) coordinamento ed integrazione delle interpretazioni normative e degli atti attuativi relativi al Superbonus 110 per cento;
c) emanazione esclusiva delle interpretazioni normative relative al Superbonus 110 per cento;
d) interlocuzione con enti locali e territoriali, nonché attori privati, in materia di Superbonus 110 per cento, anche ai fini di semplificazione delle modalità applicative della misura.
2. La cabina di regia è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I componenti della cabina di regia sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il mandato dei componenti della cabina di regia è annuale e rinnovabile ed ai suoi componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza ed altri emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese.
5. La cabina di regia è composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui almeno uno proveniente dalla Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, con funzione di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) tre rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;
f) tre rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
g) tre rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP).
6. La cabina di regia, nelle proprie deliberazioni, può avvalersi, ove strettamente necessario, del supporto tecnico delle competenti strutture ministeriali in materia di gestione ed applicazione del Superbonus 110 per cento.
7. Le amministrazioni facenti parte della cabina di regia condividono tutte le informazioni e pratiche relative al Superbonus 110 per cento, i Ministeri di competenza con apposito decreto, se del caso, garantiscono la comunicazione tra le predette amministrazioni.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4.03. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.
(Inammissibile)
ART. 5.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
2-ter. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-septies, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:
4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina relativa alle commissioni esaminatrici di selezione relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.
4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2020, n. 22, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
4-decies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 4-novies e le modalità di versamento. Le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
5.8. Del Basso De Caro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'interno, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica, la cui composizione e funzionamento sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».
5.6. Del Basso De Caro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, per l'attuazione degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
5.4. Gariglio.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, la convenzione stipulata per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, mantiene la sua efficacia per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.».
5.7. Del Basso De Caro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono inserite le seguenti: «, di cui 7 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
5.3. Gariglio.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».
5.2. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
*5.1. Bruno Bossio.
*5.9. Mazzetti, D'Ettore.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al numero 7) dell'allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax».
5.5. Marino.
(Inammissibile)
ART. 6.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: Ministero della cultura ovunque ricorrono, inserire le seguenti: e del paesaggio;
b) al comma 2, lettera b) dopo le parole: della cultura aggiungere le seguenti: e del paesaggio.
6.3. Carbonaro, Vacca, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Valente.
Al comma 2, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 54-ter», dopo le parole: politiche turistiche nazionali inserire le seguenti: di promozione sostenibile e responsabile del Sistema Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti;
b) al capoverso «Art. 54-quater», comma 1, dopo le parole: pari a 4 aggiungere le seguenti: , uno dei quali, ad esclusione del segretario generale, con funzioni specifiche in materia di elaborazione e attuazione di iniziative e misure di sostegno per il turismo sostenibile e responsabile.
6.2. Masi, Orrico, Scanu, Di Lauro, Faro, Manzo.
Al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-ter», dopo le parole: cooperazione internazionale inserire le seguenti: e nei limiti delle competenze attribuite alla potestà legislativa delle regioni
6.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.
Sopprimere il comma 4.
6.5. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura è rideterminato in 50 unità complessive. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 alle disposizioni della presente legge.
6.6. Prisco, Zucconi, Donzelli.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
6.4. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Istituzione della Direzione generale Musica presso il Ministero della cultura)
1. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è istituita la direzione generale «Musica».
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della direzione generale di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della cultura che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le funzioni svolte dalla direzione generale di cui al comma 1 riguardano gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali e i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge.
6.01. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Donzelli, Vinci.
(Inammissibile)
ART. 7.
All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: 16 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 17, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
b) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: sessanta unità, ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto di cui al comma 10 e le parole: euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: euro 3.227.000 per l'anno 2021 e di euro 3.870.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
c) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità con le seguenti: 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità.
Conseguentemente:
a) la Tabella A allegata al decreto è modificata di conseguenza;
b) ai relativi oneri, pari a 1.560.000 euro per l'anno 2021 e 1.870.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.1. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promozione delle politiche competitive;
b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turismo; coordinamento, in raccordo con le Regioni e con l'Istituto Nazionale di Statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo.
*7.3. Marco Di Maio, Moretto.
*7.9. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*7.13. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.
*7.7. De Carlo, Masi, Sut.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: promozione turistica inserire le seguenti: anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;.
7.12. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.
Al comma 16, sostituire le parole: di euro 290.000 con le seguenti: di euro 600.000.
Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: pari a 9.218.199 euro con le seguenti: pari a 9.528.199 euro;
b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a 3.646.449 euro con le seguenti: quanto a 3.956.449 euro.
7.2. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.
Al comma 17, dopo le parole: Ministro del turismo, inserire le seguenti: anche attraverso l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio,.
7.11. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.
Al comma 17 dopo le parole: un adeguato coinvolgimento inserire le seguenti: delle associazioni di categoria delle imprese turistiche,
7.8. De Carlo, Masi, Sut.
Al comma 17, dopo le parole: adeguato coinvolgimento inserire le seguenti: delle imprese turistico ricettive,.
*7.10. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*7.14. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.
Al comma 17, sostituire le parole: delle Regioni e delle autonomie con le seguenti: delle Regioni, delle autonomie territoriali e delle rappresentanze delle imprese turistico-ricettive.
7.4. Marco Di Maio, Moretto.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per garantire i servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche)
1. All'articolo 58, comma 5-sexies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2 maggio 2021».
7.01. Ciampi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni sulla funzionalità del Consiglio superiore di pubblica istruzione)
1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 dicembre 2021» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.».
7.02. Ciampi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente Capo:
Capo III-bis
Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti concernenti il Ministero dell'università e della ricerca)
1. Nei limiti della vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è incrementato di 30 unità.
2. Per garantire la funzionalità del Ministero dell'università e della ricerca, anche in relazione alle accresciute esigenze di cui al comma 1, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
3. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 non sono soggette ad esecuzione forzata, con espresso esonero per le tesorerie dall'obbligo di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla citata legge n. 338 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7.03. Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore.
(Inammissibile)
ART. 8.
Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della sovranità digitale.
8.13. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al fascicolo sanitario elettronico, alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-19, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, all'Anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, alla Rete nazionale dei registri dei tumori, di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, e ad ogni altra piattaforma nazionale sanitaria esistente o da progettare.
8.11. Provenza.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) alla digitalizzazione delle procedure elettorali;
Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: finanze inserire le seguenti: dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale
8.5. Brescia.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) alla digitalizzazione delle procedure elettorali;
8.4. Brescia.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) a piattaforme nazionali esistenti, o da progettare, che riguardino competenze anche trasversali tra diversi Ministeri;
c-ter) allo sviluppo delle piattaforme open data delle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la trasparenza dell'operato delle politiche pubbliche e nella previsione di fornire ai ricercatori e ai cittadini le basi per l'elaborazione e la comprensione di processi decisionali data-driven.
8.7. De Carlo.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) alla tutela della sovranità digitale
8.14. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dello sviluppo economico inserire le seguenti: per le disabilità e la famiglia
8.2. Carnevali.
Al comma 3, dopo le parole: sviluppo economico inserire le seguenti: , del lavoro e delle politiche sociali
8.10. Invidia.
Al comma 3, sostituire le parole: e della salute con le seguenti: , della salute e per il Sud e la coesione territoriale
8.8. De Carlo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il sud e la coesione territoriale
8.1. Paxia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da due rappresentanti designati delle Commissioni parlamentari competenti in materia di innovazione tecnologica, scienza e ricerca, telecomunicazioni, fra i propri componenti, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
8.15. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.
Sostituire il comma 4 con il seguente: Il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato è membro permanente del CITD. Quando si trattano materie che interessano la competenza comunale e provinciale possono essere invitati a partecipare il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
8.3. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.
Al comma 4, dopo la parola: (ANCI) inserire le seguenti: , il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI)
8.12. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché delle attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere»;
c) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
8.6. Alaimo.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9.2. Sportiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo le parole: «Palermo e Cagliari» sono aggiunte le parole: «e una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
9.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: “31 marzo”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
9.01. Viscomi, Bruno Bossio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Commissione tecnica per i fabbisogni standard)
1. All'articolo 1 comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: La Commissione è formata da undici componenti sono sostituite dalle seguenti: La Commissione è formata da dodici componenti;
b) dopo le parole: Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie sono aggiunte le seguenti: uno designato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale».
9.02. D'Ettore, Paolo Russo.
(Inammissibile)
ART. 10.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica;
b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato;
c) sopprimere il secondo periodo.
10.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.
*10.1. Ceccanti.
*10.2. Parisse.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure urgenti per la ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del mese di aprile 2009)
1. Al fine di favorire la massima celerità nello svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati, che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, relativi agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui al precedente periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sezione speciale dell'Anagrafe degli esecutori, prevista dall'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017 n. 172, è soppressa e gli operatori economici già iscritti confluiscono nella predetta Anagrafe, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati. Il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato».
10.01. Pezzopane.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, e degli Uffici Speciali della ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi di cui al medesimo articolo e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e di quelle di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si provvede, per l'anno 2021, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge provvede all'assegnazione nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico a carico del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.».
10.02. Morgoni.
(Inammissibile)
ART. 11.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.
11.1. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)