VII Commissione
Cultura, scienza e istruzione
Cultura, scienza e istruzione (VII)
Commissione VII (Cultura)
Comm. VII
SEDE REFERENTE
Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.
La seduta comincia alle 16.50.
DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
C. 2934 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2021
Vittoria CASA, presidente, dopo aver rivolto alla sottosegretaria Vezzali, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge in esame è scaduto ieri alle ore 12.
Comunica che sono state presentate 31 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili critici rispetto all'ammissibilità. Ricorda infatti che, trattandosi di un decreto-legge, vige lo speciale regime di ammissibilità delle proposte emendative stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili quelle che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. Fa presente che tale criterio è più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano semplicemente estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Aggiunge che la necessità di rispettare rigorosamente i criteri anzidetti si impone con ancora più forza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e del fatto che questo punto è stato oggetto in passato di più di un richiamo del Presidente della Repubblica.
Ciò premesso, avverte che, alla luce dei criteri sopra richiamati, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse a quelle contenute nel testo del decreto-legge: 2.13 Testamento, limitatamente al comma 1-bis; identici 2.3 Lupi e 2.14 Testamento, limitatamente al comma 1-bis; 2.1 Lupi, limitatamente al comma 1-bis; identici 2.2 Lupi e 2.20 Belotti; identici 2.4 Lupi e 2.15 Testamento; 2.16 Testamento, 2.10 Lupi, 2.9 Lupi, 2.17 Testamento; identici 2.5 Lupi e 2.18 Testamento; identici 2.8 Lupi e 2.19 Testamento; 2.21 Trano; 1.01 Mollicone; 2.01 Testamento; 2.04 Lupi, 2.02 Mollicone e 2.05 Mollicone.
Comunica, infine, che le Commissioni competenti in sede consultiva e il Comitato per la legislazione hanno espresso: la I Commissione, parere favorevole con un'osservazione; la VI Commissione, parere favorevole; la XI Commissione, parere favorevole; il Comitato per la legislazione, parere favorevole con osservazioni. La V Commissione esprimerà invece il proprio parere direttamente all'Assemblea.
Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-IE), relatore, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative dichiarate ammissibili, avvertendo che altrimenti il parere su di esse deve intendersi contrario.
La sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI esprime, a nome del Governo, parere conforme a quello del relatore.
Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo emendamento 1.2.
La Commissione respinge l'emendamento Testamento 1.2.
Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo emendamento 1.1.
La Commissione respinge l'emendamento Testamento 1.1.
Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 1.5, evidenziando in particolare che il comma 2 dell'articolo 1 prevede il trasferimento del personale di Sport e Salute Spa, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, al CONI con «qualifica» corrispondente a quella attuale e che detto personale può esercitare un diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 4 prevede che la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute Spa oggetto di trasferimento sia adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge: poiché però la tabella non è stata definita, il personale interessato all'eventuale esercizio dell'opzione non ha contezza delle qualifiche di destinazione nel CONI. Precisa quindi che il suo emendamento è volto a posticipare il termine per l'adozione del decreto che stabilisce la tabella di corrispondenza e a differire di conseguenza il termine entro il quale il personale interessato deve esercitare il diritto d'azione, in modo che questo diritto possa essere esercitato in modo consapevole.
Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), relatore, premesso che l'emendamento 1.5 Mollicone affronta un problema oggettivo del testo in esame, rilevato del resto anche dai pareri espressi oggi dalla I Commissione e dal Comitato per la legislazione, chiarisce che il parere contrario è motivato unicamente dalla circostanza che non ci sono i margini di tempo per modificare il decreto-legge prima della scadenza del termine per la conversione in legge, in quanto una modifica del testo imporrebbe una nuova lettura da parte del Senato.
La sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI conferma che non sussistono, ad avviso del Governo, i margini di tempo per introdurre una modifica nel decreto-legge.
Federico MOLLICONE (FDI) insiste per la votazione del suo emendamento 1.5, riservandosi di porre nuovamente la questione in Assemblea e di presentare eventualmente su questo punto un ordine del giorno di indirizzo al Governo.
La Commissione respinge l'emendamento 1.5 Mollicone.
Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo emendamento 1.3.
La Commissione respinge l'emendamento 1.3 Testamento.
Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo emendamento 1.4.
Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), relatore, fa presente che l'emendamento 1.4 Testamento affronta in qualche modo la stessa difficoltà già evidenziata dall'emendamento 1.5 Mollicone, stabilendo un nuovo e posteriore termine per l'adozione del decreto di approvazione della tabella di corrispondenza del personale di Sport e salute Spa. Valgono quindi le stesse considerazioni che ha svolto in riferimento all'emendamento 1.5 Mollicone.
La Commissione respinge l'emendamento 1.4 Testamento.
Vittoria CASA, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.6 Lupi, avverte che si intende che vi abbia rinunziato.
Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo emendamento 2.12.
La Commissione respinge l'emendamento 2.12 Testamento; indi, con altra votazione, respinge, per la parte dichiarata ammissibile, l'emendamento 2.13 Testamento.
Vittoria CASA, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.3 Lupi, dichiarato parzialmente inammissibile, avverte che si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione respinge, per la parte dichiarata ammissibile, l'emendamento 2.14 Testamento.
Vittoria CASA, presidente, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.1 Lupi, dichiarato parzialmente inammissibile, e 2.7 Lupi, avverte che si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione respinge, per la parte dichiarata ammissibile, l'emendamento 2.27 Testamento.
Vittoria CASA, presidente, avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti. Preso quindi atto che il relatore, per le ragioni di tempo che ha già chiarito, non intende presentare emendamenti alla luce dei pareri espressi dalla I Commissione e dal Comitato per la legislazione, propone di conferire al relatore, deputato Fusacchia, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del decreto-legge trasmesso dal Senato.
Daniele BELOTTI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, rivolge parole di saluto alla sottosegretaria Vezzali e sottolinea l'arrivo «sul filo di lana» del decreto-legge in esame, che, con venti mesi di ritardo, mette fine al rischio, a suo avviso solo teorico, dell'esclusione dell'Italia dalle prossime Olimpiadi. Nell'evidenziare l'ormai avvenuta suddivisione delle competenze relative allo sport di base e allo sport olimpico tra Sport e salute Spa e CONI, auspica che ora l'attenzione si rivolga ai territori che necessitano di interventi sull'impiantistica sportiva. Al riguardo, condivide il contenuto dell'intervento svolto ieri dal deputato Spadafora in merito ai finanziamenti per l'impiantistica e all'importanza dei dati ricavabili dal censimento effettuato dalla società Sport e salute. Auspicando che la sottosegretaria Vezzali dimostri nella sua attività governativa la stessa autorevolezza che ha mostrato quando era «sulla pedana», raccomanda alla sua attenzione gli sportivi amatoriali, che producono reddito e creano posti di lavoro. Si rammarica per le poche risorse previste dal PNRR a sostegno delle strutture sportive, che sono ferme ormai da un anno. Invita a non dimenticare che le società, oltre a portare atleti alle gare e poi alle olimpiadi, offrono lavoro a moltissime persone che sono oggi prive di reddito. Dopo essersi dichiarato dispiaciuto per il fatto che la Commissione non ha avuto la possibilità di esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega di cui alla legge n. 86 del 2019, esprime l'auspicio che nel decreto-legge «sostegno», che sarà approvato prossimamente, si possano apportare i necessari correttivi alle tante questioni rimaste ancora in sospeso. Condividendo lo spirito del decreto in esame, che restituisce autonomia al CONI, senza creare anarchia, e anche in considerazione del voto di fiducia dato dal suo gruppo al Senato e dell'imminenza delle Olimpiadi, preannuncia il voto favorevole.
Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver rilevato che il decreto in esame scongiura un pericoloso contenzioso con il CIO, sottolinea che l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega di cui alla legge n. 86 del 2019, avvenuta senza l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, è stato un vulnus delle regole democratiche. Nell'evidenziare che il suo gruppo ha voluto presentare emendamenti al decreto in esame, pur nella consapevolezza che sarebbero stati respinti, ringrazia il relatore Fusacchia per l'attenzione che gli ha dedicato.
Sottolinea quindi come la riforma del settore dello sport sia stata caratterizzata dall'acceso contrasto tra il CONI e la società Sport e salute. In proposito chiede che il presidente di Sport e salute sia quanto prima audito dalla Commissione per sentire da lui, in spirito collaborativo, quali soluzioni sappia prospettare alle criticità che ancora non sono state risolte.
Si sofferma quindi sulle condizioni di difficoltà in cui versa il mondo dello sport a causa delle chiusure imposte dal Comitato tecnico-scientifico. In proposito, rimarca che i provvedimenti normativi non dovrebbero limitarsi a risolvere questioni di governance dello sport, come il decreto-legge in esame, ma dovrebbero intervenire a favore di chi vive di sport e di chi non può più praticarlo a causa della chiusura di tutti i centri sportivi.
Ricordando che il decreto in esame contiene un provvedimento fortemente voluto dal suo gruppo, annuncia che si asterrà dal voto non perché non lo condivida, ma per solidarietà con gli operatori del settore sportivo, che sono stati abbandonati dal Governo e dalla sua maggioranza.
Conclude rivolgendo un appello alla sottosegretaria Vezzali affinché si faccia carico di rappresentare al presidente Draghi e ai componenti del Comitato tecnico-scientifico la necessità di far riaprire il prima possibile le strutture sportive in grado di operare in sicurezza.
Patrizia PRESTIPINO (PD), dopo aver espresso soddisfazione per il fatto che la delega in materia di sport, inizialmente non assegnata, sarà ora attribuita a un sottosegretario appositamente nominato e aver rivolto il proprio augurio di buon lavoro alla sottosegretaria Vezzali, osserva che il lavoro da fare è tanto. Rileva che spesso nelle sedi istituzionali si sente parlare bene dello sport e riconoscerne l'importanza come fattore di benessere individuale e sociale e come vettore di ricchezza economica del Paese; spesso si sente dire che lo sport ha un'importanza enorme per la società, sia come sport praticato sia come spettacolo. Alla frequenza di queste enunciazioni, però, non corrisponde un'effettiva attenzione delle istituzioni in termini di misure concrete di sostegno e di tutela o di interventi normativi per la definizione dei problemi. Rileva che sono tante le questioni da affrontare, a cominciare da quelle della governance e della crisi economica. Quanto alla governance, si limita a osservare che è ormai chiaro che la convivenza del CONI e di Sport e salute Spa è difficoltosa. Commenta che si dovrà trovare una soluzione e che per questo servono attenzione, cura ed equilibrio. Quanto alla crisi economica, reputa difficile che si possa autorizzare la riapertura delle palestre e dei centri sportivi nel momento in cui si rende necessario chiudere perfino le scuole e, soprattutto, al cospetto di un numero spaventoso di contagi e di vittime di cui si viene a conoscenza ogni sera. Ma ritiene che il danno enorme inferto ai centri sportivi e a coloro che vivono di questa economia – per tralasciare qui il danno subìto da tutti gli italiani che non vivono di sport, ma comunque lo praticano – debba essere risarcito in modo congruo. Raccomanda in conclusione alla sottosegretaria Vezzali di battersi, nelle sedi istituzionali, perché il mondo dello sport riceva davvero quello che merita, a cominciare dall'attenzione completa ai suoi problemi.
Felice MARIANI (M5S), dopo aver ringraziato il deputato Spadafora per il lavoro da lui svolto per lo sport come ministro del precedente Governo e aver espresso soddisfazione per la nomina della sottosegretaria Vezzali, avverte che il mondo dello sport è in grande sofferenza. Reputa suo dovere morale farlo presente con forza, ogni volta che può, perché proviene dal mondo dello sport, gli ha dato tanto e ne ha ricevuto tanto e, quand'è stato eletto deputato, ha preso con sé l'impegno di far sentire in Parlamento la voce di quel mondo così importante. Riscontra che in questo momento si parla molto di sport e che molti se ne riempiono la bocca, ma teme che poi, ancora una volta, l'attenzione del Governo e delle istituzioni si indebolirà e i fatti saranno ancora una volta inferiori alle promesse. Sottolinea che lo sport merita attenzione per l'importanza che ha sia come attività economica complessiva, sia come fattore di benessere sociale e individuale a di prevenzione sanitaria: sono tutte ragioni eccellenti per porre in essere politiche attive di sostegno e difesa dello sport. In conclusione, con più specifico riferimento al decreto-legge in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, ricordando che gli atleti italiani hanno corso il rischio di dover partecipare alle prossime Olimpiadi senza la bandiera tricolore, il che sarebbe stato per loro doloroso: può dirlo con certezza per la sua esperienza passata di atleta olimpionico.
Luciano NOBILI (IV), nell'unirsi al saluto dei colleghi rivolto alla sottosegretaria Vezzali, si dice convinto che ella saprà ben interpretare il suo ruolo, avendo conosciuto da vicino sia lo sport che la politica. Sottolineando che nel corso di questa legislatura sono stati approvati in materia di sport molti provvedimenti «di strappo», ricorda la legge di bilancio 2019 che in poche righe ne ha stravolto la governance, la legge-delega n. 86 del 2019 e i decreti legislativi attuativi, approvati senza il parere delle Commissioni parlamentari. In questo quadro, il decreto-legge in esame, restituendo autonomia al CONI, permette agli atleti olimpici di recarsi con maggiore tranquillità all'appuntamento più atteso. Pur riconoscendo che i provvedimenti citati, soprattutto i decreti delegati, contengono anche misure importanti, rileva che però ci sono anche molti aspetti controversi, come le norme sul lavoro sportivo, e che le soluzioni più adatte a una governance efficiente non sono ancora state trovate. Ritiene, pertanto, che occorrerà ancora molto lavoro per realizzare una riforma organica e coerente. Tuttavia, il momento è difficile, lo sport è fermo e molte sue organizzazioni rischiano di non poter riaprire, quando si potrà ricominciare a praticarlo. Invita la sottosegretaria a portare avanti il lavoro sul territorio iniziato dal precedente Governo e conclude raccomandando un maggiore impegno anche per l'attività sportiva scolastica, per la quale occorrono innanzitutto maggiori risorse finanziarie.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Fusacchia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Vittoria CASA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 17.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 17 marzo 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.10.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE REFERENTE
C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo e C. 2868 Toccafondi
ALLEGATO
DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). C. 2934 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 unità con le seguenti: 8 unità.
1.2. Testamento.
Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica aggiungere le seguenti: , definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
1.1. Testamento.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 60 con la seguente: 120;
b) al comma 4, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 60.
1.5. Mollicone, Rampelli, Frassinetti.
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: assunzioni aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento ai princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
1.3. Testamento.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1.4. Testamento.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per la sostenibilità del settore sportivo)
1. È garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.01. Mollicone, Rampelli, Frassinetti.
(Inammissibile)
ART. 2.
Sostituire l'Allegato A con il seguente:
».
2.6. Lupi.
Sopprimere il comma 1.
2.12. Testamento.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «37 milioni» e: «371 milioni».
1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
2.13. Testamento.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1-bis)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «37 milioni» e: «371 milioni».
1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.3. Lupi.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1-bis)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «37 milioni» e: «371 milioni».
1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.14. Testamento.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1-bis)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «38 milioni» e: «370 milioni».
1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
2.1. Lupi.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1-bis)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.2. Lupi.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.
(Inammissibile)
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-ter), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
**2.4. Lupi.
(Inammissibile)
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-ter), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
**2.15. Testamento.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno.
2-ter. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al comma 2-bis, si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale che hanno ricoperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
2.16. Testamento.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno. In sede di prima applicazione la presente disposizione si applica al presidente e agli altri componenti della giunta nazionale, che hanno coperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
2.10. Lupi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI sono incompatibili con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e parlamentare e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazione, nella società Sport e Salute s.p.a., e negli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica. L'assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale.
2.9. Lupi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la carica di Presidente del CONI e di componente della Giunta nazionale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, deputato, senatore, e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nella società Sport e Salute S.p.A., e negli altri enti e società di diritto privato a partecipazione pubblica. L'assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale.
2.17. Testamento.
(Inammissibile)
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo «Giulio Onesti» sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni. e sostituire l'Allegato A con il seguente:
«Allegato A | |||
Elenco beni immobili destinati al CONI | |||
Impianto CPO, Formia |
Impianti
|
7.182.804,84 |
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002) |
Impianto CPO, Tirrenia |
Impianti
|
9.269.572,49 |
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002) |
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico |
Fabbricati |
447.512,58 |
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004 |
».
2.7. Lupi.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo «Giulio Onesti», sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.
Conseguentemente sostituire l'allegato A con il seguente:
«Allegato A | |||
Elenco beni immobili destinati al CONI | |||
Impianto CPO, Formia |
Impianti
|
7.182.804,84 |
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002) |
Impianto CPO, Tirrenia |
Impianti
|
9.269.572,49 |
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002) |
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico |
Fabbricati |
447.512,58 |
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004 |
».
2.27. Testamento.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
e) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi sportivi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute S.p.A. sull'utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate;
f) delibera il commissariamento di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che impediscano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli Statuti e dei Regolamenti, ferme restando l'autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;.
*2.5. Lupi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
e) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi sportivi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute S.p.A. sull'utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate;
f) delibera il commissariamento di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che impediscano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli Statuti e dei Regolamenti, ferme restando l'autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;.
*2.18. Testamento.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
**2.8. Lupi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
**2.19. Testamento.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In concomitanza con le iniziative annuali Fidal per il Mennea day, il 12 settembre di ogni anno il CONI organizza eventi e promuove i luoghi della città di Formia dove il velocista di Barletta preparò il record del Mondo sui 200 metri piani e l'oro ai giochi olimpici di Mosca del 1980. Il CONI riconosce quali valori universali lo spirito di sacrificio e di riscatto sociale e l'insegnamento dell'atleta, attraverso il riconoscimento del ruolo avuto dalla scuola nazionale di Atletica Leggera Bruno Zauli, e dai luoghi storici da lui frequentati come la «salita Mennea» e l'antistante pineta di Vindicio anche attraverso la realizzazione di meeting, convegni e percorsi didattici ed istallazione di attrezzature liberamente fruibili. All'onere derivante dal presente comma pari a 100 mila euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.21. Trano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Istituzione della NADO Italia)
1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency – WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con la legge 26 novembre 2007, n. 230.
2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e a ogni altro organismo operante nel settore dello sport, svolgendo le seguenti funzioni:
a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;
b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso Sport e Salute S.p.A.;
d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le norme di organizzazione e funzionamento di NADO Italia, nonché le modalità di nomina del Presidente e il trasferimento del personale di Sport e Salute S.p.A. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento sono determinate le ulteriori competenze dell'ente, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive, svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, a decorrere dal 2021, attraverso il trasferimento in capo a NADO Italia dei fondi di cui all'articolo 30-bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinati al CONI.
2.01. Testamento.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Istituzione della NADO Italia)
1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 26 novembre 2007, n. 230.
2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport e svolge le seguenti funzioni:
a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;
b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso sport e salute S.p.A.;
d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di sport, è determinata la regolamentazione della NADO Italia, le modalità di nomina del Presidente, nonché il trasferimento del personale di Sport e Salute s.p.a. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento saranno determinate le ulteriori competenze, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si fa fronte attraverso il trasferimento, a decorrere dal 2021, in capo a NADO Italia dei fondi di cui alla l. 28.01.2009 n. 2, art. 30-bis comma 5, già destinati al CONI.
2.04. Lupi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.
2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro o il Delegato per lo Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1° marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.02. Mollicone, Rampelli, Frassinetti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per i finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: «30 dicembre 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021».
2.05. Mollicone.
(Inammissibile)