XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Giovedì 4 marzo 2021

SEDE REFERENTE:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 40

SEDE REFERENTE:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) ... 44

ALLEGATO (Proposte emendative) ... 51

XII Commissione - Resoconto di giovedì 4 marzo 2021

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 10.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
C. 2921 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 8 marzo e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 14 della giornata odierna e di procedere alla loro votazione nella seduta convocata per le ore 17 di oggi.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge n. 2921, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per il 2021, di cui il Senato ha concluso l'esame nella seduta di ieri.
  Rileva che, com'è noto, al decreto-legge n. 2 hanno fatto seguito i decreti-legge n. 12 – che riguarda esclusivamente il limite agli spostamenti interregionali per il periodo dal 16 al 25 febbraio 2021 – e n. 15 del 2021, che riguarda sempre i limiti agli spostamenti, non solo interregionali, ma anche verso abitazioni private abitate nella stessa regione, oltre a prevedere un'integrazione della disciplina legislativa dei criteri di classificazione delle regioni in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 2, prevede dunque l'abrogazione dei predetti decreti-legge n. 12 e n. 15 del 2021, disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi durante la loro vigenza. Al tempo stesso, il contenuto del decreto-legge n. 15 è confluito nel testo del decreto-legge in oggetto.
  Entrando nel merito del contenuto del decreto-legge, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020, mentre il comma 2 del medesimo articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020. Ai sensi del comma 3, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, ai sensi dei nuovi commi 4-bis e 4-ter, fino al 27 marzo 2021 è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale misura non si applica nella zona rossa. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  Con il comma 5 dell'articolo 1 vengono aggiunti tre nuovi commi – 16-quinquies, 16-sexies e 16-septies – all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020. I tre predetti commi integrano la disciplina posta dal precedente comma 16-quater; nell'insieme, i quattro commi costituiscono una ridefinizione dei criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. Il nuovo comma 16-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 introduce la categoria di regione esente dalle limitazioni in oggetto – ivi comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale – ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure (zona bianca). Il nuovo comma 16-septies individua, in relazione alle classificazioni delle regioni sulla base di determinati parametri, quattro tipi di aree territoriali: zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa. La classificazione determina l'applicazione di un determinato complesso di misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica.
  Al riguardo ricorda che, per il periodo 6 marzo 2021-6 aprile 2021, il complesso delle misure restrittive è stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (mentre per il precedente periodo 16 gennaio 2021-5 marzo 2021 trovano applicazione le misure restrittive di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021). In tutti i casi, la procedura di individuazione della classificazione della regione e i termini temporali di durata della stessa restano quelli stabiliti dai commi 16-bis e 16-ter del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 33. In base a tali norme, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni da inquadrare in un ambito di misure diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale (ovvero per le regioni gialle). Tali ordinanze ministeriali sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose.

  L'articolo 2 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 1, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito dalla legge n. 35 del 2020). Esso prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. La modifica approvata dal Senato specifica che la norma si applica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 2020). Quest'ultimo prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti.
  L'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli Enti del Terzo settore (ETS). La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le attività di somministrazione in oggetto possono quindi proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto e, comunque, secondo modalità che evitino ogni forma di assembramento, anche occasionale.
  L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale. I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. La piattaforma è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. In secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su richiesta del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Il comma 5 prevede anche il raccordo con l'Anagrafe nazionale vaccini, disciplinando l'inserimento in essa dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto. Il comma 3 riguarda, in primo luogo, l'accesso alle informazioni aggregate della summenzionata piattaforma da parte di alcuni soggetti e, in secondo luogo, prevede che il suddetto Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto, e ne informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in esame, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale
vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.
  L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di conferire incarichi retribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. La disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità. La possibilità prevista dall'articolo 3-bis è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso (anziché gratuito) cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza. L'articolo in esame fa riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento deliberato fino al 30 aprile 2021).
  L'articolo 4, comma 1, lettera a), dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgano entro il 20 maggio 2021. Si ricorda che al momento non vi sono seggi uninominali vacanti presso il Senato. Presso la Camera dei deputati, si è reso vacante il seggio della circoscrizione uninominale Toscana – Siena 12, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.
  L'articolo 4, comma 1, lettera b), dispone l'ulteriore differimento del termine entro cui dovranno svolgersi le consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa. La disposizione in esame introduce, a tal fine, una novella all'articolo 1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n. 125 del 2020, prevedendo che le medesime procedure elettorali si tengano entro il 20 maggio 2021 e non più entro il 31 marzo. Per ogni altro aspetto, resta fermo quanto precedentemente disposto dal citato comma 4-terdecies.
  Le lettere b-bis e b-ter del comma 1 dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame al Senato, estendono all'anno 2021 la disciplina che riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni nelle regioni a statuto ordinario, facendo salva la facoltà delle regioni di prevedere in modo difforme. La norma è motivata in ragione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.
  L'articolo 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.
  Con l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, si prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) si rammarica del fatto che, nonostante il cambio di Governo, non si sia determinata una modifica significativa nell'approccio alla pandemia in atto, come testimoniato dall'emanazione di un ennesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai tempi compressi previsti per l'esame del decreto-legge in discussione. Auspica, pertanto, che vi possa essere un mutamento nel prossimo futuro, prevedendo un più ampio coinvolgimento del Parlamento e garantendo il rispetto del confronto democratico, anche in ragione del fatto che, ad oltre un anno dall'inizio la fase pandemica, non è più ipotizzabile continuare a ricorrere esclusivamente a strumenti emergenziali.

  Rossana BOLDI (LEGA), nel rilevare che all'articolo 3 del provvedimento in discussione si prevede l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale in relazione ai vaccini per le infezioni da SARS-CoV-2, si dichiara sconcertata del fatto che ciò avvenga dopo oltre un anno dall'inizio della fase pandemica. Osserva, in proposito, che sarebbe utile acquisire elementi circa le valutazioni del nuovo Commissario straordinario relativamente alle modalità con cui procedere alle vaccinazioni. In conclusione, auspica che con il nuovo Governo possa essere promosso un approccio assai diverso, in grado di assicurare una rapida vaccinazione di una parte consistente della popolazione.

  Roberto BAGNASCO (FI), nel giudicare ancora deboli i segnali di discontinuità rispetto all'azione del precedente Governo, si augura che il Presidente del Consiglio Draghi sia in grado di imprimere una svolta all'azione di contrasto alla pandemia, come ha dimostrato con alcune scelte effettuate di recente. Manifesta, pertanto, la massima disponibilità di Forza Italia a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta convocata per le ore 17 di oggi.

  La seduta termina alle 10.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Simona Flavia Malpezzi, e per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 17.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
C. 2921 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la relatrice, deputata Ruggiero, ha svolto la relazione e si è concluso l'esame preliminare, con lo svolgimento di alcuni interventi.
  Ricorda, altresì, che alle ore 14 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al suddetto disegno di legge.
  Sono state presentate 48 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.
  Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Bellucci 1.18, in quanto diretto a prevedere che le comunicazioni dei gestori di servizi di pubblica utilità e degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture possano avvenire, oltre che tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche con qualsiasi altra forma utilizzabile prevista per il recesso dal contratto; Sodano 1.01, in quanto volto a consentire e a disciplinare la coltivazione e detenzione della cannabis ad uso terapeutico; Bellucci 1.03, poiché diretto a prorogare alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; Bellucci 3.4, poiché interviene sulle strutture residenziali assistenziali per anziani non assistibili a domicilio, disponendo che, nelle more della riforma del welfare, queste siano integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliere, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità; Gemmato 5.03, poiché diretto a fissare al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i farmaci erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche possono essere distribuiti agli assistiti in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 19 della giornata odierna, precisando che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione delle restanti proposte emendative in quanto le predette proposte emendative, sulle quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, sono tutte aggiuntive di commi o di articoli.
  Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute da parte dei gruppi per la seduta, avvertendo che si procederà all'esame e alla votazione, prima di dare la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, e al rappresentante del Governo, sottosegretario Costa, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Bellucci 1.3, Lollobrigida 1.15 e 1.16, Ciaburro 1.22, 1.21 e 1.20, Rizzetto 1.11, Bellucci 1.8, 1.9, 1.4 e 1.5, Rizzetto 1.12 e 1.13, Bucalo 1.2, Rizzetto 1.14, Bellucci 1.6, Sodano 1.1, Bellucci 1.10, Caretta 1.23, Rampelli 1.17.
  Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02, Meloni 1.04 e 1.06, Mollicone 2-bis.01 e 2-bis.02, Bellucci 2-bis.03. Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Menga 3.1 e Sodano 3.2, proponendo loro la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.
  Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Lollobrigida 3.6, Lucaselli 3.5, Ciaburro 3.8, Novelli 3.3 e Bellucci 3.7.
  Invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Baroni 3.01, proponendo loro la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e 3-bis.2. Invita al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 3-bis.01, proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.
  Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Foti 5.2 e Varchi 5.3; invita al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Sapia 5.01, proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto; esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.05 e Ciaburro 5.04.
  Desidera, infine, evidenziare come alcuni pareri contrari siano stati espressi, da un lato, per garantire un intervento normativo in continuità con i precedenti decreti-legge adottati in materia e, dall'altro, in quanto alcune proposte emendative propongono misure che saranno inserite nel prossimo decreto-legge dedicato ad interventi e misure di sostegno, in corso di adozione.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Bellucci 1.9, volto a riconoscere un voucher ai fini dell'accesso ai servizi di supporto psicologico per le famiglie più vulnerabili. Al riguardo segnala come vi sia una forte attesa da parte di tutti gli operatori del settore e delle famiglie per una misura ritenuta necessaria, al fine di ridurre i gravi disagi psicologici conseguenti al perdurare dell'epidemia. Invita, pertanto, la relatrice ed il Governo a rivedere il parere contrario precedentemente espresso, auspicando l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno di analogo contenuto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.3, Lollobrigida 1.15 e 1.16, Ciaburro 1.22, 1.21 e 1.20, Rizzetto 1.11 e Bellucci 1.8.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, intervenendo sul parere contrario espresso sull'emendamento Bellucci 1.9, chiarisce come tale contrarietà derivi dal fatto che si tratti di una misura di sostegno prevista dal decreto-legge in corso di definizione da parte del Governo. In ogni caso, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro della citata proposta emendativa proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello reso da ultimo dalla relatrice sull'emendamento Bellucci 1.9.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.9, richiama l'attenzione sull'importanza di prevedere una misura di sostegno per venire incontro ai gravi disagi psicologici e relazionali conseguenti al perdurare della pandemia e, in particolare, della didattica a distanza. A tale proposito segnala come l'Ospedale Bambino Gesù di Roma abbia evidenziato un aumento di circa il 30 per cento di atti di autolesionismo e di tentato suicidio da parte dei minori. In tale contesto, ritiene che sia necessario predisporre una misura concreta per venire incontro alla forte richiesta di aiuto proveniente dagli operatori del settore, che descrivono una situazione sempre più drammatica e allarmante, anche rispetto al fenomeno della pedopornografia e dell'adescamento in rete dei minori. Più in generale, ritiene che interventi a tutela del diritto alla salute non possano prescindere anche da misure adeguate, volte a garantire la presenza di operatori specializzati in tutti gli istituti scolastici. Ricorda che in questo senso la Ministra pro tempore dell'istruzione, Azzolina aveva preso impegno, purtroppo attuato in modo del tutto insufficiente, con meno di tre ore settimanali di servizi psicologici per circa 1.500 studenti. Ricorda anche come nell'ambito della recente legge di bilancio il gruppo di Fratelli d'Italia abbia presentato una proposta in tale direzione, purtroppo caduta nel nulla.
  Auspica, infine, che il Governo non solo accolga l'ordine del giorno su tale delicata questione, ma che affronti tempestivamente sia il problema delle carenze di apprendimento degli studenti più fragili sia il grave fenomeno dei disagi psicologici. Sulla base di tali presupposti ritira, quindi, l'emendamento a sua prima firma 1.9.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nell'auspicare che in questo frangente il Governo voglia assumere un impegno concreto sulla misura dei voucher per il sostegno psicologico, segnala che il numero verde attivato durante la prima fase emergenziale non risulta più attivo dal mese di giugno 2020. Ricorda altresì come siano state avanzate più volte richieste al fine di rendere trasparenti i verbali del Comitato tecnico per la salute mentale, che al momento risultano ancora segretati per ragioni di privacy, a suo giudizio facilmente superabili, rendendo anonimi i nomi degli esperti coinvolti. Segnala, altresì, la gravità del fenomeno delle violenze domestiche compiute ai danni dei minori e delle donne, non ritenendo più tollerabile il silenzio assordante degli uffici del Ministero della salute rispetto alle criticità segnalate.
  Per le ragioni addotte auspica, pertanto, che il Governo possa attuare tempestivamente la descritta misura del voucher per il sostegno psicologico.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.4 e 1.5.

  Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Rizzetto 1.12, volto ad estendere la somministrazione del vaccino anche al personale scolastico non inquadrato in contratti di diritto pubblico, al fine di tutelare pienamente la salute non solo degli operatori scolastici ma anche degli studenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.12 e 1.13, Bucalo 1.2, Rizzetto 1.14 e Bellucci 1.6.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 1.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento 1.10 a sua prima firma, volto a consentire lo svolgimento delle attività di palestre e scuole di danza destinate alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica nelle zone considerate gialle o bianche del territorio nazionale. Al riguardo, nel sottolineare come la pratica sportiva possa rappresentare un prezioso strumento di tutela della salute e di prevenzione dell'isolamento, segnala come i ristori finora corrisposti a tali attività siano stati del tutto insufficienti, anche considerando le somme investite dagli esercenti al fine di rispettare le previste norme di sicurezza anti COVID. Osserva altresì come non vi sia alcuna evidenza che i luoghi dove si svolgono le attività sportive siano necessariamente eventuali luoghi di nuovi focolai, alla pari dei mezzi di trasporto. Invita, pertanto, la relatrice e il Governo a rivedere il parere contrario precedentemente espresso dichiarando fin da ora la sua disponibilità a presentare un ordine del giorno sull'argomento.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, dichiara che tutte le forze politiche sono consapevoli dell'importanza di assicurare ai bambini e ai giovani un'esistenza il più possibile normale e del ruolo fondamentale dell'attività motoria e sportiva per il benessere psicologico di tutta la popolazione. Osserva, in proposito, che un'eventuale riapertura delle strutture sportive potrebbe avvenire solo attraverso un confronto tra il Governo, le regioni e le associazioni di categoria interessate. Modifica pertanto il parere contrario precedentemente espresso, invitando al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.10, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, ritenendo che la stessa valutazione possa essere effettuata con riferimento all'articolo aggiuntivo Meloni 1.06.
  In relazione al tema delle categorie professionali alle quali assicurare prioritariamente le vaccinazioni, oggetto di diverse proposte emendative, pur dichiarandosi consapevole dell'importanza di assicurare nel tempo più breve possibile una copertura in tal senso per i soggetti più a rischio, fa presente che il provvedimento in esame non riguarda il Piano vaccinale bensì affronta il tema circoscritto della realizzazione di una piattaforma nazionale per il monitoraggio delle vaccinazioni stesse.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello reso da ultimo della relatrice con riferimento all'emendamento Bellucci 1.10 e all'articolo aggiuntivo Meloni 1.06.

  Cosimo Maria FERRI (IV) segnala preliminarmente, in qualità di relatore per il provvedimento nell'ambito del Comitato per la legislazione, che in tale sede è stata per la prima volta evidenziata la necessità di ridurre l'utilizzo dello strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, affrontando l'attuale emergenza pandemica con norme di rango primario.
  Entrando nello specifico dei temi trattati dal provvedimento in esame, segnala la problematica connessa alle vaccinazioni delle persone con disabilità e dei familiari che se ne fanno carico, rilevando come si registrino differenze molto ampie nelle diverse regioni.
  Nel ribadire che occorre prestare la massima attenzione alle diverse situazioni particolari in sede di adozione dei provvedimenti volti a prevenire il diffondersi del Covid-19 e contrastarne le ricadute sociali, segnala, in particolare, il vuoto normativo che si è determinato a partire dal 28 febbraio scorso per quanto riguarda il lavoro agile delle persone con disabilità.

  Lisa NOJA (IV), con riferimento agli interventi svolti sulle esigenze di tutela delle diverse categorie professionali, evidenzia che la priorità nella programmazione delle vaccinazioni per il virus SARS-Cov-2 dovrebbe essere assicurata alle persone maggiormente vulnerabili per quanto riguarda le conseguenze di tale virus, a partire dalle persone disabili e di coloro che prestano loro assistenza. Nel ricordare che non ci sono ancora evidenze scientifiche sul fatto che il vaccino garantisca una significativa riduzione della possibilità di essere portatori sani del virus, rileva che invece appare un dato confermato quello di una riduzione notevole del numero dei decessi e dei ricoveri a seguito della vaccinazione. Osserva, inoltre, che una dinamica di questo tipo può contribuire anche a favorire la presa in carico di malati di patologie diverse dal Covid-19, attualmente trascurati dal Servizio sanitario nazionale. Invita, pertanto, ad un'ampia convergenza di tutte le forze politiche sull'obiettivo di assicurare prioritariamente una copertura vaccinale alle persone vulnerabili e ai loro caregiver.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ritira il proprio emendamento 1.10.

  Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Caretta 1.23.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 1.23 e Rampelli 1.17 e l'articolo aggiuntivo Mollicone 1.02.

  Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 1.04, di cui è cofirmatario, volto ad allentare le restrizioni che colpiscono il settore dei bar e della ristorazione nelle zone gialle e arancioni, segnalando che, attraverso un rigido rispetto dei protocolli di sicurezza, sarebbe possibile dare una boccata di ossigeno ad un settore in forte difficoltà.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 1.04.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'articolo aggiuntivo Meloni 1.06, di cui è cofirmataria, al fine della sua trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea.

  La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Mollicone 2-bis.01 e 2-bis.02.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.03, volto a dare un riconoscimento allo sforzo compiuto dai caregiver per accudire i soggetti più fragili nel corso della pandemia, riempiendo un vuoto rispetto ai servizi forniti dalle istituzioni, attraverso un contributo fino a duemila euro. Ritiene che tale contributo, di valenza simbolica, possa rappresentare un segnale importante della presenza dello Stato accanto a coloro che hanno svolto un ruolo fondamentale di assistenza.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nel dichiarare di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Bellucci 2-bis.03, dichiara di non poterlo sottoscrivere in quanto il tema dei caregiver andrebbe più correttamente affrontato all'interno del progetto di legge fermo al Senato oramai da quasi due anni, a causa dell'assenza di una relazione tecnica. Nel ricordare che il contenuto di tale proposta è condiviso da tutte le forze politiche, stigmatizza tale situazione di stallo, attribuibile a suo avviso anche agli organismi burocratici responsabili dell'inaccettabile ritardo. Al riguardo, fa riferimento all'influenza dei gabinetti dei Ministeri, come risulta anche dal libro «Confessioni di un capo di gabinetto».

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 2-bis.03.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) ritira l'emendamento Menga 3.1, di cui è cofirmatario, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea. Sottoscrive e ritira, per la stessa finalità, l'emendamento Sodano 3.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 3.6, Lucaselli 3.5 e Ciaburro 3.8.

  Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Novelli 3.3, ricordando che la sua approvazione consentirebbe di ampliare i soggetti in grado di effettuare la somministrazione dei vaccini, includendo il personale infermieristico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, che potrebbe operare anche in luoghi quali le farmacie. Segnala, in proposito, che l'ampia copertura vaccinale assicurata in Israele è stata possibile anche grazie all'utilizzo massiccio del personale infermieristico presso le farmacie.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Novelli 3.3 e Bellucci 3.7.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, ricordando come esso sia in linea con l'impegno sul tema da lui stesso profuso durante tutto il periodo della pandemia in corso ovvero quello di assicurare la più ampia disponibilità di dati, al fine di poter valutare la diffusione del virus. Osserva, infatti, che, come confermato anche da alcuni reportage giornalistici, e da dichiarazioni sottoscritte da numerosi scienziati e organizzazioni della società civile, sarebbe opportuno un ampio coinvolgimento dei medici di medicina generale, attraverso la realizzazione di un portale nel quale tali soggetti potrebbero trasferire i dati in loro possesso. Segnala che, a causa della presenza capillare sul territorio e di una conoscenza quotidianamente aggiornata della situazione clinica dei loro assistiti, i medici di medicina generale sarebbero in grado di fornire dati molto più accurati rispetto a quelli derivanti dai tamponi effettuati. Nel ritirare il proprio articolo aggiuntivo 3.01, consapevole dell'impossibilità di una sua approvazione nella sede attuale, auspica che il Ministero della salute possa accogliere tale proposta in altro contesto, contribuendo così a ridurre la diffidenza ormai estesa tra la popolazione rispetto ai dati forniti sulla diffusione del Covid-19.

  Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare gli emendamenti 3-bis.1 e 3-bis.2 a sua prima firma, evidenzia che essi mirano a estendere, nel primo caso fino al termine dell'emergenza pandemica e nel secondo caso fino a 18 mesi, la durata massima dei contratti per il reintegro in servizio degli operatori sanitari in quiescenza, stipulati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La durata massima di soli sei mesi non rinnovabili, attualmente prevista dall'articolo 2-bis, comma 5, di tale decreto, potrebbe infatti generare il rischio che, al perdurare dell'emergenza in corso, si debba fronteggiare una situazione di scarsità di personale già formato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e Gemmato 3-bis.2.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 3-bis.01: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Foti 5.2.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Varchi 5.3.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 5.3.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Sapia 5.01: si intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo per illustrare l'articolo aggiuntivo 5.02 a sua prima firma, evidenzia come esso aumenti da 12 a 18 giorni la durata massima dei permessi retribuiti di cui possono beneficiare i lavoratori fragili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, estendendone la fruibilità fino al 30 giugno 2021.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, ricorda che il parere contrario su tale emendamento discende dalla circostanza che il tema della proroga dei permessi e dei sostegni ai lavoratori fragili sarà affrontato in modo organico da un decreto-legge di prossima emanazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.05 e Ciaburro 5.04.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento un esame. Avverte, inoltre, con riferimento alla presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità su alcune proposte emendative, che è stato presentato un ricorso relativamente al giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Sodano 1.01. La Presidenza ritiene di dover confermare il proprio giudizio di inammissibilità per estraneità di materia della proposta emendativa in oggetto.
  Comunica altresì che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e i pareri delle Commissioni I e II. La V Commissione ha comunicato che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea, mentre le Commissioni X, XI e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno il parere.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 19.05.

XII Commissione - giovedì 4 marzo 2021

ALLEGATO

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 2, le parole «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «leggi o atti aventi forza di legge»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».
1.3. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».
1.15. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «solamente con legge o atto avente forza di legge».
1.16. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-bis.1. È in ogni caso permesso lo spostamento verso una propria abitazione privata, anche se in locazione, anche per un periodo inferiore ai dodici mesi, e dopo la proclamazione dello stato di emergenza, previa dimostrazione, da parte del locatario, di abitudine di soggiorno nel luogo dove è situata l'abitazione in locazione negli anni precedenti al 2020.
1.22. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini inserire le seguenti: e senza limiti di distanza per i Comuni montani.
1.21. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini inserire le seguenti: ovvero 50 chilometri per i Comuni montani.
1.20. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, capoverso 16-sexies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: illustrate preventivamente alle Camere, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
1.11. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5-ter. L'indennità di cui al comma 5-bis è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 30 aprile 2021.
  5-quater. L'indennità di cui ai commi 5-bis e 5-ter può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena.
  5-quinquies. L'indennità di cui ai commi da 5-bis a 5-quater è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies, stimati in 80 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.8. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
1.9. Bellucci, Gemmato, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In ogni caso, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione
in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1.4. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
  5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
1.5. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti del territorio a prescindere dalla natura contrattuale del rapporto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
  5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
1.12. Rizzetto, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti di formazione pubblici e privati le cui attività sono consentite in presenza in conformità all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
  5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
1.13. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, il Ministero dell'Istruzione garantisce a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione on line dei vaccini anche a chi è titolare di posto in una provincia differente da quella di residenza.
1.2. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale prioritaria ai soggetti fragili, alle persone con patologie gravi e i disabili.
1.14. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021».
1.6. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. In ragione della notevole riduzione di attività, connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i titolari di strutture turistico ricettive è sospeso, sino al 31 dicembre 2021, il pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1.1. Sodano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nelle zone gialla e bianca in ambito regionale è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
1.10. Bellucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nelle zone gialle, arancioni e rosse, ed affini, comunque denominate, in ambito regionale e provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e tutela igienico-sanitaria e delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1.23. Caretta, Ciaburro, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 6, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
1.17. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile prevista per il recesso dal contratto».
1.18. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in favore dei malati cronici o terminali)

  1. Per agevolare la reperibilità e l'utilizzo con finalità terapeutica della cannabis, in favore di pazienti affetti da gravi malattie genetiche, croniche, oncologiche, in fase terminale, ovvero con disabilità pari 0 superiore al 60 per cento, all'articolo 26 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:

   a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale e terapeutico, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

   b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;

   c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, essa deve essere svolta in luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;

   d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:

    1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;

    2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;

   e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età».
1.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria del settore, delle sale da spettacolo fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;

   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria, di concerti e spettacoli fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;

   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti a supporto delle convenzioni urbanistiche)

  1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» e dopo le parole «sono prorogati di novanta giorni» sono inserite le seguenti «dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   b) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:

   «2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis».
1.03. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;

   b) nelle regioni contrassegnate come «zone arancioni», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.

  2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.
1.04. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Caiata, Trancassini, Mollicone, Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle attività di palestre e piscine)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, su tutto il territorio nazionale, nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», è consentita la ripresa delle attività di palestre e piscine, nel pieno rispetto delle misure previste dal «Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere», approvato il 22 ottobre 2020 dal Dipartimento per Io Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.06. Meloni, Lollobrigida, Caiata, Bellucci, Gemmato.

ART. 2-bis.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro o il Delegato per lo Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto al periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1 marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.01. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1 marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo caregivers familiari)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2021. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
2-bis.03. Bellucci, Gemmato.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, a causa dello svolgimento della loro attività all'interno di ospedali e ambulatori, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della salute provvede ad inserire tale categoria nella Fase I del «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2» in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.
3.1. Menga, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Leda Volpi, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della Salute, i volontari della solidarietà e dell'assistenza, i lavoratori di servizi essenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza, il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, nonché tutto il personale amministrativo delle case Circondariali.
3.2. Sodano, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, sostituire le parole: ogni sessanta con le seguenti: ogni trenta.
3.6. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.5. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Ai fini del contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 ed in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria, nonché delle esigenze logistiche legate alla somministrazione delle dosi vaccinali, è istituita una piattaforma digitale delle vaccinazioni il cui accesso è consentito a tutti i punti vaccino atta a monitorare l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, nel pieno ed integrale rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
  7-ter. La piattaforma digitale di cui al precedente comma, è resa operativa mediante interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della salute e con l'istituto Superiore di Sanità, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018. Nell'ambito del processo di gestione di cui al precedente comma, sono identificati i pertinenti sistemi di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati relativi al flusso relativo alle prenotazioni giornaliere di vaccinazioni contro il COVID-19 ed i meccanismi di supporto alle diverse tipologie di utenti dell'Anagrafe stessa.
  7-quater. L'istituzione della piattaforma di cui al comma 7-bis e l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 7-ter, avviene nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali già in dotazione al Ministero della salute.
3.8. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
3.4. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed Enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di supporto alla somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente, nonché per le attività di tracciamento del virus.
3.3. Novelli, Bagnasco, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nelle more dell'avanzamento dei processi di informazione scientifica e validazione in atto presso l'Agenzia Europea per i medicinali («EMA») e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del perfezionamento dei necessari iter autorizzativi per l'immissione nel sistema europeo di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione relativi ai vaccini Sinovac e Sputnik V, nell'ambito della strategia europea sui vaccini, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di creare le condizioni per procedere immediatamente all'approvvigionamento di dosi al momento dell'approvazione, avvia le opportune attività di pianificazione strategica per l'approvvigionamento di un quantitativo sufficiente ad integrare la fornitura rispetto al fabbisogno nazionale programmato.
3.7. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione della raccolta dei dati a fini epidemiologici relativi alle diagnosi cliniche di malati per le infezioni da
SARS-CoV-2 e del tracciamento dei relativi isolamenti obbligatori e volontari)

  1. Al fine di potenziare la raccolta dei dati relativi al quadro epidemiologico per il tracciamento delle infezioni da SARS-CoV-2 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare l'inserimento, da parte della classe medica preposta, sulla base delle diagnosi cliniche rilevate, le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle diagnosi cliniche, delle sospette diagnosi, delle disposizioni d'isolamento volontario ed obbligatorio fornite ai loro pazienti. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente prevede l'inserimento dei dati relativi in forma di dati grezzi, dotata di sistemi informatici di anonimizzazione e di tutela della privacy, ai sensi della normativa vigente in materia di dati sanitari. Nell'eventualità in cui il sistema informativo di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle raccolta dei dati clinici per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di registrazione dei casi di diagnosi o sospetta diagnosi da SARS-CoV-2, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.
  2. In coerenza con le normative vigenti, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.
  3. Nel rispetto dei princìpi stabiliti al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale nonché con il Comitato Tecnico Scientifico e con l'istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni anonimizzate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della piattaforma informatica di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di inserimento, registrazione in conformità alla normativa sulla tutela della privacy, e trasmissione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.
  5. Al fine di consentire il monitoraggio continuo del quadro epidemiologico italiano, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle diagnosi cliniche per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, con frequenza almeno quotidiana e
comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza del paziente oltre che del quadro patologico di comorbilità. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi, in forma anonimizzata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio.
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliera legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
  7. Per consentire lo svolgimento di attività di politica sanitaria epidemiologica, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con le piattaforme già in essere relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, all'istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti con diagnosi e trattamenti per i trattamenti da SARS-CoV-2 oltre che le relative richieste di isolamento volontario e obbligatorio da parte della classe medica preposta.
  8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.
3.01. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Sarli, Leda Volpi, Colletti, Cabras, Spessotto, Corda, Trano, Paxia, Menga.

ART. 3-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «con durata non superiore a sei mesi» con le seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
3-bis.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con durata non superiore a 18 mesi».
3-bis.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Servizio di supporto psicologico da Covid-19)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023, con dotazione di 1 milione di euro, per ciascun anno, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi psicologici particolari (sindrome da capanna o del prigioniero) ovvero da effetti collaterali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del virus SarsCov2.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dalla seguente proposta si provvede ai sensi del
fondo di cui all'articolo 209, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3-bis.01. Sodano.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.2. Foti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Fino al 30 aprile 2021 è sospeso il rilascio di nuovi permessi e titoli di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
5.3. Varchi, Maschio, Bellucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'esito delle determinazioni assunte, con specifiche ordinanze, dal Ministro della salute, comportanti la classificazione in zone delle Regioni, sulla scorta degli indici di contagio e degli altri parametri epidemiologici rilevati dal Comitato tecnico-scientifico, nelle Regioni nelle quali, sulla base delle ordinanze del Ministro della salute, sia prevista, per ragioni di sicurezza e di contenimento della pandemia da COVID-19, l'effettuazione delle attività didattiche a distanza, i genitori degli studenti di età fino al compimento del quattordicesimo anno, e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo, che svolgano un lavoro dipendente, pubblico o privato, fruiranno, nella misura del 50 per cento della retribuzione stipendiale tabellare, dei congedi parentali, per tutto il periodo in cui permarranno le attività didattiche a distanza.
5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Colletti, Trano, Sarli, Cabras, Spessotto, Paxia, Corda, Menga, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 24, comma 1, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021»;
  2. all'articolo 26:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;

   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;

   d) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2».
5.02. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»; al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;

   c) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.05. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il punto 22 è soppresso.
5.03. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga delle disposizioni in materia di COSAP e TOSAP a sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5.04. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.