Commissioni Riunite (I e V)

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Commissioni Riunite (I e V)

Comm. riunite 0105

Commissioni Riunite (I e V)
SOMMARIO
Sabato 20 febbraio 2021

TESTO AGGIORNATO AL 22 FEBBRAIO 2021

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 3

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 43

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) ... 68

Commissioni Riunite (I e V) - Resoconto di sabato 20 febbraio 2021

SEDE REFERENTE

  Sabato 20 febbraio 2021. — Presidenza del presidente della V Commissione Fabio MELILLI, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

  La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2021.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che il gruppo della Lega ha ritirato tutte le sue proposte emendative sulle quali vi è un parere contrario dei relatori e del Governo. Prende atto inoltre che anche i gruppi del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle hanno manifestato analogo intendimento. Chiede quindi se vi siano altri gruppi di maggioranza che intendano ritirare i propri emendamenti sui quali è stato espresso un parere contrario.

  Paolo RUSSO (FI), non essendo ancora stato espresso il parere su tutte le proposte emendative, ritiene opportuno, per una questione di chiarezza, che si proceda al loro ritiro nel corso dell'esame del provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI), in relazione alle considerazioni del collega Paolo Russo, chiede alla presidenza se è nelle condizioni di poter evidenziare gli emendamenti sui quali vi è stato un cambio di parere.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ritiene più opportuno che qualora vi sia un cambio nella formulazione del parere, questo venga evidenziato nel corso dell'esame.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla presidenza di conoscere preliminarmente il parere sulle numerose proposte emendative accantonate.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ritiene anche in questo caso più opportuno esprimere il parere nel momento in cui si esamina l'emendamento, anche per poter fornire le opportune spiegazioni a supporto del parere espresso.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Ferro 1.159, che intende porre un rimedio alla carenza di organico della Polizia penitenziaria attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2019. Evidenzia come la proposta emendativa riproponga la medesima logica del precedente decreto-legge «proroga termini» e invoca una coerenza nelle scelte del Parlamento, negata dalla contrarietà espressa sull'emendamento. Osserva che l'unico elemento di novità intervenuto dallo scorso febbraio, purtroppo assai negativo, è la previsione di regole più stringenti per lo svolgimento dei concorsi a causa della pandemia e sottolinea con forza che l'alternativa per la gestione della situazione carceraria non possa certamente essere, come proposto dal Governo con un proprio emendamento, lo svuotamento delle carceri.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferro 1.159.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.169, volto a consentire, ai fini delle assunzioni programmate nel comparto della difesa, lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato. Esprime pertanto rammarico per il parere contrario su di esso a suo avviso sbrigativamente espresso dai relatori e dal Governo, che non tiene evidentemente conto della discussione in atto in Parlamento su tematiche attigue a quella affrontata dalla proposta emendativa, sia attraverso la presentazione di apposite proposte di legge in materia sia in virtù di un puntuale ordine del giorno di recente approvato dalla Camera. Rileva, altresì, che la proposta emendativa in esame si colloca nel quadro di uno sforzo volto alla ridefinizione organica del ruolo e delle funzioni della cosiddetta polizia ambientale, in prospettiva eventualmente destinata a subentrare nei compiti del Corpo forestale dello Stato. Per il complesso delle ragioni dianzi esposte, invita pertanto i relatori e il Governo a valutare concretamente l'opportunità di procedere ad un accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.169, onde consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nel merito.

  Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottopone all'attenzione delle Commissioni l'esigenza di acclarare preliminarmente le modalità secondo cui esse intendono procedere nell'esame delle proposte emendative, dal momento che, dal suo punto di vista, occorrerebbe prioritariamente assicurare un proficuo e celere andamento dei lavori, tenuto conto del prossimo termine per la conversione del decreto-legge, focalizzando in particolare l'attenzione su alcune, limitate questioni di maggiore rilevanza politica. Qualora ciò non fosse concretamente praticabile, ritiene che sarebbe a quel punto addirittura preferibile non dilungarsi oltre nell'esame delle singole proposte emendative, che risulterebbe evidentemente incompatibile rispetto alla compressione dei tempi disponibili, lasciando dunque inalterato il testo del decreto-legge presentato dal Governo e riservandosi eventualmente di intervenire sulle predette prioritarie questioni nell'ambito di un successivo provvedimento d'urgenza di pronta adozione.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, con riferimento all'organizzazione dei lavori, si limita ad osservare che, come noto, il gruppo Fratelli d'Italia ha sin dall'inizio legittimamente manifestato l'intenzione di poter discutere l'insieme delle proposte emendative dallo stesso segnalate, circostanza quest'ultima che le Presidenze intendono naturalmente garantire, rammentando altresì come il rinvio dei lavori alla giornata di oggi sia dipeso dalla opportunità di consentire a tutti i gruppi parlamentari di valutare con la debita attenzione le proposte di riformulazione di talune proposte emendative presentate dai relatori nella seduta di ieri. Tanto premesso, nel giudicare personalmente non auspicabile l'ipotesi di rinunciare ad apportare al testo del decreto in esame le modifiche dai gruppi parlamentari a vario titolo ritenute opportune, considera prioritario non vanificare il buon lavoro sinora svolto dai relatori e dal Governo nell'istruttoria delle proposte emendative segnalate.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) dissente circa la proficuità del lavoro sinora svolto, cui ha da ultimo fatto cenno il presidente e relatore Melilli, posto che la componente del gruppo Misto cui appartiene, che peraltro non ha avuto modo di partecipare alle riunioni intercorse tra i gruppi della maggioranza, da un lato ha rinunciato alla segnalazione della proposta emendativa concernente la proroga nella introduzione della nuova disciplina relativa alla prescrizione, dall'altro ha ricevuto sul restante emendamento segnalato un parere contrario. In tale quadro, si domanda pertanto se sussistano ancora effettivamente le condizioni per giungere, sulle diverse questioni affrontate dalle singole proposte emendative segnalate, ad una possibile sintesi tra le posizioni espresse dalle forze di maggioranza, fermo restando che, diversamente, le Commissioni si troverebbero a dover esaminare puntualmente ciascuna delle proposte emendative segnalate, il che comporterebbe una inevitabile ed inaccettabile compressione dei tempi.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), associandosi alle valutazioni sull'ordine dei lavori svolte in precedenza dal collega Paolo Russo, tiene a precisare come nel corso delle riunioni informali occorse tra le forze di maggioranza si fosse individuato quale criterio cui ispirare i lavori quello della unanime condivisione circa le modalità di organizzazione dei lavori medesimi. Nel ribadire preliminarmente l'atteggiamento di piena disponibilità e responsabilità sinora manifestato dal gruppo di Forza Italia, ritiene tuttavia prioritario concentrare l'attenzione delle Commissioni su una o al massimo due questioni di maggiore rilevanza politica, quale ad esempio senz'altro quelle riguardanti il tema del sisma e degli sfratti, evidenziando, in assenza della predetta condivisione sul metodo, l'impossibilità di apportate ulteriori modifiche al testo del decreto-legge presentato dal Governo, che potrebbero comunque trovare rapida soluzione in un successivo provvedimento d'urgenza a ciò espressamente dedicato. In conclusione, osserva peraltro come sulle singole tematiche affrontate dai diversi emendamenti i relatori e il Governo non abbiano svolto, a suo giudizio, un lavoro ottimale.

  Stefano FASSINA (LEU), pur comprendendo le peculiarità oggettive dell'esame di un provvedimento condizionato da una estrema ristrettezza di tempi nonché quelle di un quadro politico contraddistinto dalla natura indubbiamente composita della nuova maggioranza parlamentare, ritiene tuttavia che nei giorni trascorsi sia stato condotto un lavoro egregio da parte dei relatori e del Governo, che ha consentito l'individuazione di soluzioni avanzate rispetto alle diverse questioni sollecitate sia dai gruppi di maggioranza sia, per alcuni versi, dalle forze di opposizione. A suo giudizio, considera pertanto essenziale procedere nell'esame delle proposte emendative segnalate, pena doversi rassegnare a non apportare al testo del decreto-legge in esame proprio quelle modifiche da più parti ritenute necessarie.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-IE), tanto più alla luce del fatto che nella seduta di ieri i relatori e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere sulle proposte emendative in discussione, reputa del tutto ragionevole procedere in maniera conseguente, attraverso l'esame delle singole proposte emendative all'attenzione delle Commissioni.

  Teresa MANZO (M5S), nel concordare con gli onorevoli Fassina e Tabacci, ricorda che i relatori ed il Governo hanno espresso un parere favorevole anche su talune proposte emendative dell'opposizione. A nome del MoVimento 5 Stelle, pertanto, chiede che i lavori delle Commissioni procedano come concordato.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel segnalare che informalmente i deputati componenti delle Commissioni I e V negli ultimi due mesi hanno svolto approfondimenti proficui sulle proposte emendative presentate, ritiene che non sarebbe utile vanificare il lavoro svolto. Crede, piuttosto, che occorra cogliere l'occasione per migliorare il provvedimento sfruttando il ruolo istituzionale del Parlamento. Pertanto, a nome del gruppo della Lega, chiede che i lavori delle Commissioni procedano come concordato.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, nel comprendere le ragioni dei deputati intervenuti, ritiene, tuttavia, che il lavoro di sintesi svolto sia stato proficuo. Pertanto, preso atto degli interventi svolti, ritiene evidente che si intende proseguire con i lavori delle Commissioni, ribadendo la disponibilità dei relatori e del Governo ad affrontare in modo approfondito i temi accantonati.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) rileva che il suo gruppo, che è parte della maggioranza, non ritiene soddisfacente l'esito dell'istruttoria svolta sulle proposte emendative. In proposito, ricorda che era stato raggiunto un accordo per cui si sarebbe proceduto con le votazioni se all'interno della maggioranza vi fosse stata unanimità al riguardo. Alla luce di ciò, a nome di Forza Italia, chiede che sia convocata immediatamente una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni per decidere come procedere con i lavori.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, replicando all'onorevole Prestigiacomo, ricorda che i lavori delle Commissioni sono iniziati nel presupposto che l'intesa all'interno della maggioranza ci fosse. Rileva che in proposito, nella seduta di ieri, nessun deputato ha sollevato obiezioni. Pertanto, anche alla luce della posizione degli altri gruppi della maggioranza, non ritiene sussistano le condizioni per convocare una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 1.169.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'emendamento Tonelli 1.85 è stato ritirato.

  Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.167 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a consentire l'utilizzo delle graduatorie esistenti per procedere alle assunzioni nel Corpo della Polizia di Stato, viste le attuali difficoltà a svolgere i relativi concorsi.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 1.167.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che gli emendamenti Calabria 1.35, Marco Di Maio 1.67, Ubaldo Pagano 1.152 e Ferro 1.156 sono stati riformulati in un identico testo e che i rispettivi presentatori hanno accolto la riformulazione proposta.

  Emanuele PRISCO (FDI), nell'intervenire per dichiarazione di voto sugli emendamenti Calabria 1.35, Marco Di Maio 1.67, Ubaldo Pagano 1.152 e Ferro 1.156, evidenzia come la riformulazione di tali emendamenti rappresenti una scelta minima rispetto alla portata degli emendamenti originari, anche considerata la professionalità dei lavoratori interessati.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti Calabria 1.35, Marco Di Maio 1.67, Ubaldo Pagano 1.152 e Ferro 1.156, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che a seguito dell'approvazione degli emendamenti Calabria 1.35, Marco Di Maio 1.67, Ubaldo Pagano 1.152 e Ferro 1.156, come riformulati in un identico testo, risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Cestari 3.05.
  Ritiene che la riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentati dei gruppi, delle Commissioni, richiesta dal gruppo di Forza Italia, possa avere luogo durante la prevista pausa dei lavori per la sanificazione dell'aula.
  Ricorda che gli emendamenti Buratti 1.210, Cubeddu 1.181, Topo 1.15 e Gribaudo 1.12 sono stati ritirati dai presentatori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Caiata 1.163, di cui è cofirmatario, chiede un'ulteriore riflessione su di esso da parte di relatori e del Governo, in quanto si tratta di una proposta non onerosa volta a prorogare la possibilità per il comune di Matera di procedere ad assunzioni di personale per fare fronte alle attività connesse al riconoscimento del ruolo di «Capitale europea della cultura» per il 2019, in considerazione degli adempimenti cui il comune deve fare fronte per la chiusura delle predette attività. Osserva come si tratti di una proposta non onerosa in quanto si prevede l'utilizzazione delle risorse già stanziate.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, accogliendo la richiesta del deputato Trancassini, dispone l'accantonamento dell'emendamento Caiata 1.163.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ribadisce la richiesta di immediata convocazione di una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni e, rilevando come vi siano numerose proposte emendative accantonate, ritiene che l'espressione del parere su tali proposte accantonate sia pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dei lavori. Sottolinea come qualora viceversa si proseguisse nelle votazioni senza aver espresso il parere sulle proposte accantonate il proprio gruppo si vedrà costretto ad assumere un atteggiamento volto a rallentare i lavori delle Commissioni. Ritiene, infatti, che non vi sia altra scelta nel momento in cui questioni poste da una forza politica della maggioranza vengono ignorate. Esprime il proprio rammarico per la situazione che si è venuta a determinare, anche in considerazione del fatto che il proprio gruppo ha già rinunciato, in uno spirito di collaborazione, a portare avanti diversi temi che pure aveva posto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda come la richiesta di convocazione di una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni sia stata accolta, avendo preannunciato il presidente Melilli lo svolgimento della riunione durante la pausa dei lavori per la sanificazione dell'aula. Ritiene che non vi siano le condizioni per anticipare tale riunione, in considerazione della ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento, avendo convenuto gli uffici di presidenza nella riunione di ieri di concludere i lavori entro le ore 16 della giornata odierna.
  Assicura comunque la piena disponibilità a valutare le questioni che sono state poste, ferma restando la necessità di proseguire i lavori.

  Paolo RUSSO (FI) prende atto della preannunciata convocazione di una riunione congiunta degli uffici di presidenza durante la pausa per la sanificazione, ma rileva come tale decisione rischi di rallentare l'andamento dei lavori in considerazione della necessità del proprio gruppo di affrontare le questioni poste. Richiama l'attenzione sull'eccezionalità della situazione, in quanto le Commissioni sono chiamate ad esaminare un provvedimento del precedente Governo essendo nel frattempo intervenuta, come è noto, la formazione di un nuovo Governo sorretto da una maggioranza radicalmente diversa, e sottolinea come tale situazione richieda un approccio diverso nello svolgimento dei lavori. Ribadisce, pertanto, la richiesta del proprio gruppo di risolvere preliminarmente i nodi politici che non sono stati ancora sciolti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, assicura di comprendere l'importanza delle questioni poste, ma chiede a tutti i gruppi spirito di collaborazione, al fine di proseguire ordinatamente i lavori fino alla prevista pausa per la sanificazione dell'aula. Coglie peraltro l'occasione per dare atto all'opposizione dell'atteggiamento costruttivo assunto.
  Ricorda che gli identici emendamenti Serracchiani 1.95 e Iezzi 1.142 sono stati ritirati dai presentatori e avverte pertanto che le Commissioni passeranno alla votazione dei restanti identici emendamenti Pella 1.56 e Prisco 1.145, limitatamente alla parte ammissibile.

  Mauro D'ATTIS (FI) sottolinea come gli emendamenti in esame riguardino il tema dei servizi educativi scolastici e del rapporto con i comuni, prevedendo di prorogare anche per l'anno scolastico 2021-2022 la possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione derivante dall'emergenza sanitaria. Ricorda come il settore dell'istruzione sia considerato strategico nel programma del nuovo Governo e invita i relatori a valutare l'accantonamento delle proposte emendative in esame ai fini di un ulteriore approfondimento.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sugli identici emendamenti Pella 1.56 e Prisco 1.145, ricorda che la proroga all'anno scolastico 2021/2022 della facoltà di assumere, in deroga ai limiti di spesa, personale dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni si inserisce nella linea direttiva delineata dalla legge di bilancio approvata dalla precedente maggioranza. Sottolinea inoltre che si tratta di una richiesta proveniente dai territori e indicata come prioritaria dalla Ministra dell'istruzione del precedente Governo. La proposta, per la quale è già stata prevista la copertura finanziaria, consente ai comuni di procedere direttamente ad assunzioni per i servizi educativi e scolastici a causa della dichiarazione di emergenza, che ha avuto notevoli ripercussioni sul settore scolastico. Ricorda in particolare al Ministro D'Incà che il precedente Governo aveva già riconosciuto l'esigenza di maggiore personale per i comuni, in particolare quelli piccoli e situati in zone disagiate, a cui si aggiunge l'esigenza di maggiore flessibilità nelle assunzioni. Pur riconoscendo che il Governo tecnico-politico insediatosi da poco ha forse ridimensionato il ruolo dei parlamentari, sottolinea che tale ruolo è caratterizzato dalla vicinanza ai territori e ai sindaci che permette di conoscere in modo diretto le esigenze dei cittadini. Nel chiedere l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 1.56 e Prisco 1.145, sottolinea che il suo intervento non ha carattere ostruzionistico poiché, sotto il precedente Governo, anche la Ministra Azzolina, nella risposta ad un'interrogazione parlamentare, aveva affermato che la proroga della facoltà per i comuni di assumere a tempo determinato era indispensabile anche in riferimento agli anni scolastici successivi al 2020/2021.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel replicare all'onorevole D'Ettore, ricorda che gli articoli aggiuntivi Berardini 5.01 e Iezzi 5.08 hanno ad oggetto proprio le assunzioni del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Poiché i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole su tali proposte emendative, suggerisce che forse gli identici emendamenti Pella 1.56 e Prisco 1.145 potrebbero essere riformulati in un testo identico agli articoli aggiuntivi Berardini 5.01 e Iezzi 5.08.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sugli identici emendamenti Pella 1.56 e Prisco 1.145, rileva che è singolare che la maggioranza e il Governo non mostrino sensibilità su proposte emendative presentate da ben tre gruppi di maggioranza, Forza Italia, Partito Democratico e Lega, e da un gruppo di opposizione, Fratelli d'Italia. Chiede quindi che i relatori e il Governo esprimano parere favorevole su tali emendamenti a condizione che siano riformulati o che, altrimenti, siano accantonati.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, sulla base delle richieste avanzate, propone di accantonare gli identici emendamenti Pella 1.56 e Prisco 1.145.

  Il Ministro Federico D'INCÀ concorda con la proposta di accantonamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 1.56 e Prisco 1.145. Quindi ricorda che l'emendamento Donzelli 1.1.74 è stato accantonato e che gli emendamenti Papiro 1.185, Alaimo 1.186 e gli identici emendamenti Marco Di Maio 1.92 e Gribaudo 1.13 sono stati ritirati.

  Lucia ALBANO (FDI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 1.120, evidenzia che è volto a prorogare di trenta giorni i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali nonché i termini per il compimento degli atti dei procedimenti giurisdizionali che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o di altra misura equivalente che interessi i liberi professionisti iscritti agli ordini. Nel chiedere di accogliere la proposta emendativa, sottolinea la necessità di tutelare soprattutto i piccoli studi professionali che talvolta hanno un solo dipendente e quindi non sono in grado di rispettare le scadenze perentorie.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 1.120, fa presente che tale proposta emendativa era stata presentata da tre gruppi di cui due, Partito Democratico e Italia Viva, facenti parte anche della precedente maggioranza. Tale circostanza induce alla necessità di una maggiore riflessione poiché la proposta emendativa non comporta oneri finanziari e costituisce un atto di buona amministrazione: pertanto chiede ai relatori e al Governo di esprimere parere favorevole su un tema particolarmente sentito.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Rizzetto 1.120, ricorda che le proposte emendative presentate riguardanti il mondo delle libere professioni erano forse qualche centinaio a dimostrazione delle difficoltà incontrate da tali soggetti negli ultimi anni. Evidenzia che, in continuità con i precedenti Governi, si prosegue nella chiusura verso richieste che nascono da esigenze quotidiane incontrate da tali soggetti. Chiede se la posizione dei Governi succedutisi nella legislatura in corso non dimostri un approccio politico contrario al mondo delle professioni da parte del partito di maggioranza relativa. Sottolinea che anche tale comportamento della maggioranza è stato alla base della scelta del gruppo di Fratelli d'Italia di non votare la fiducia al Governo Draghi. Ritiene che, al contrario, la crescita del Paese debba ripartire proprio dal mondo corposo e rilevante delle libere professioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, fatto notare che vi sono diversi emendamenti presentati anche dal gruppo del M5S sulla medesima materia, fa presente che il parere contrario su certi emendamenti riguardanti tematiche sensibili dipende esclusivamente dalle difficoltà di approfondirle adeguatamente, considerato il poco tempo a disposizione, anche dovuto alla circostanza che il Governo si è appena insediato.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), pur riconoscendo che nell'ultima sessione di bilancio sono state registrate con il M5S ampie convergenze sulla materia, non comprende la ragione per cui vi sia un parere contrario su emendamenti volti a tutelare i liberi professionisti penalizzati dalle conseguenze della pandemia. Si tratta, a suo avviso, di prevedere una proroga per le scadenze relative a certi adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari. Ritiene che ciò sia indispensabile anche alla luce del fatto che è stata di recente prevista una sospensione dell'applicazione di una norma di sistema come l'articolo 1218 del codice civile, relativo alla responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale.

  Matilde SIRACUSANO (FI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Rizzetto 1.120, di cui auspica l'accantonamento, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato D'Ettore. Si augura che sulla questione del sostegno ai liberi professionisti sia dato ascolto a quanto sostenuto nelle sue dichiarazioni programmatiche dal Presidente del Consiglio Draghi, considerate le conseguenze negative subite da tali lavoratori autonomi nel corso della pandemia. Fa notare che, nel caso in cui mancassero risposte positive a favore di tali realtà professionali, tale fase nuova fase politica non inizierebbe nel migliore dei modi, chiedendo infine la convocazione di una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, al fine di ridefinire l'organizzazione dei lavori in modo da permettere alle Commissioni di approfondire seriamente le questioni testé sollevate.

  Fabio RAMPELLI (FDI) ritiene non si possa giustificare la mancanza di risposte su temi così delicati adducendo argomenti connessi alla mancanza di tempo e al recente insediamento del Governo, chiedendo con forza che gli esponenti del nuovo Esecutivo forniscano al più presto soluzioni a problematiche rilevanti, poste all'attenzione da tutti i gruppi, che riguardano il mondo dei liberi professionisti. Invita a definire un'organizzazione dei lavori più certa, invitando la maggioranza a chiarire i nodi al proprio interno.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, assicura che i presidenti-relatori, gli esponenti del Governo e i gruppi hanno sinora compiuto il massimo sforzo, lavorando a pieno ritmo per approfondire seriamente tutte le questioni poste con gli emendamenti segnalati dai gruppi in via prioritaria.

  Il Ministro Federico D'INCÀ dichiara di non accedere all'invito di accantonare l'emendamento Rizzetto 1.120.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.120.

  Emanuele PRISCO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.013, identico all'articolo aggiuntivo Giacomoni 1.02, giudicando necessario impedire che vengano scaricate sui liberi professionisti le conseguenze della pandemia, a fronte della impossibilità di rispettare certi adempimenti. Auspica un ripensamento del Governo su tale tema.

  Mauro D'ATTIS (FI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giacomoni 1.02, di cui auspica quantomeno l'accantonamento, dal momento che propone una clausola di esclusione di responsabilità professionale e la proroga dei termini per alcuni adempimenti a tutela dei liberi professionisti colpiti dalla pandemia. Auspica che l'Esecutivo fornisca risposte al riguardo.

  Il Ministro Federico D'INCÀ, nel ribadire la massima attenzione del Governo verso i professionisti che hanno contribuito in modo significativo all'economia del Paese, soprattutto in questo momento difficile determinato dalla pandemia, invita i presentatori a ritirare la proposta emendativa ai fini della presentazione di un ordine del giorno, di cui già anticipa l'accoglimento. Evidenzia, infatti, che le perplessità del Governo sulla proposta non risiedono nel merito bensì nella forma, dovendosi dettagliare meglio il contenuto, cosa non possibile nel caso di specie per meri fattori di tempo.

  Paolo RUSSO (FI) accoglie l'invito del Ministro D'Incà e ritira l'articolo aggiuntivo Giacomoni 1.02, riservandosi di presentare un ordine del giorno di contenuto analogo.

  Teresa MANZO (M5S) e Ubaldo PAGANO (PD) anticipano, a nome dei rispettivi gruppi, la presentazione di analogo ordine del giorno.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.013.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede alla presidenza la verifica del voto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, anche se ritiene il suo risultato incontrovertibile, ripete la votazione che conferma il precedente esito.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede conferma alla presidenza che il solo gruppo di Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.013.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, conferma che la proposta è stata votata favorevolmente solo dal gruppo di Fratelli d'Italia, avendo i gruppi di maggioranza aderito all'invito del Ministro D'Incà di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

  Cristian INVERNIZZI (LEGA) stigmatizza la richiesta alla presidenza avanzata dal collega Prisco, finalizzata solo a dare una comunicazione distorta sui social media.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, sospende brevemente la seduta, al fine di permettere lo svolgimento di una riunione dei gruppi di maggioranza.

  La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 14.05.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, comunica che il deputato Marco Di Maio sottoscrive l'emendamento Ceccanti 2.4; il deputato Bitonci sottoscrive le proposte emendative Pella 2.16, Albano 3.201, Molinari 3.237, 3.094 e 15.1, Boldi 3.084, Comaroli 3.122, Garavaglia 3.301, 3.130 e 3.291, Capitanio 7.7, Paternoster 13.175 e Fogliani 13.139; il deputato Plangger sottoscrive l'emendamento Cassese 12.109; la deputata Bruno Bossio sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1.152; il deputato Mollicone sottoscrive gli emendamenti Varchi 11.104, Emiliozzi 11.81, Zucconi 11.112, Marco Di Maio 11.117 e Lucchini 13.136; le deputate Prestigiacomo, Bartolozzi e Siracusano sottoscrivono l'emendamento Casciello 7.12; il deputato D'Ettore sottoscrive l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 13.016.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bergamini 1.04.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.011, che intende prorogare i termini di scadenza delle graduatorie dei concorsi pubblici, stante la complessità nello svolgimento di nuove procedure concorsuali a causa della pandemia. Si tratta a suo giudizio di una norma di ragionevolezza, che auspica possa essere accolta dal Governo e dalla maggioranza.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.011.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Cirielli 1.028, sottolinea ancora una volta che le procedure concorsuali hanno avuto rallentamenti importanti per la difficoltà nello svolgimento delle prove. Mantenere aperte le graduatorie dei concorsi svolti negli anni precedenti nei comparti della sicurezza, della difesa e del soccorso rappresenterebbe un segnale importante a favore del necessario rafforzamento dei loro organici.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cirielli 1.028.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Dieni 1.017 è stata accettata dalla presentatrice.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dieni 1.017, come riformulato, osserva che per ampiezza e complessità esso si configura come un provvedimento vero e proprio, che a suo giudizio dovrebbe essere estrapolato dal provvedimento in discussione ed esaminato con la dovuta attenzione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, nel ricordare al collega Prisco che anche il contenuto dell'emendamento originario era assai ampio, fa presente di aver avuto rassicurazioni sotto il profilo tecnico-giuridico relativamente all'eventuale approvazione della proposta così riformulata nel testo in esame.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Dieni 1.017, come riformulato (vedi allegato 1).

  Emanuele PRISCO (FDI), illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.61, la cui finalità è quella di attenuare gli effetti nefasti che si produrranno con l'applicazione della disposizione recentemente introdotta nel cosiddetto «decreto immigrazione», con la quale si permette agli stranieri non regolarmente presenti sul territorio nazionale di produrre autonomamente documenti che legittimano la loro permanenza in Italia con il meccanismo dell'autocertificazione. Ricorda che il centro-destra si è compattamente battuto nel corso dell'esame dei cosiddetti «decreti sicurezza» per evitare che gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale possano circolare liberamente, potendo contare su una impunità di fatto. Auspica che il presente Governo abbia un approccio al tema dell'immigrazione diverso da quello del precedente Governo e riporti la barra del timone nella corretta direzione individuata dai «decreti sicurezza», convintamente sostenuti dal proprio gruppo, anche se dai banchi dell'opposizione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.61. Approvano quindi l'emendamento Ceccanti 2.7 (vedi allegato 1).

  Paolo RUSSO (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Mulé 2.26.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, concordi i relatori e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mulé 2.26.

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Pella 2.21.

  Paolo RUSSO (FI) ritira l'emendamento Pella 2.21.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che è stata presentata una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ceccanti 2.4, nei termini di cui in allegato (vedi allegato 1). Prende atto che i presentatori dell'emendamento Ceccanti 2.4 hanno accettato la ulteriore nuova formulazione.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Ceccanti 2.4, come riformulato, osserva che esso affronta l'importantissimo tema delle elezioni provinciali. Al riguardo tiene a sottolineare le criticità derivanti dalla mancata chiarezza ad oggi del ruolo delle province, essendo di fatto naufragata la «riforma Delrio» che ne prevedeva l'abolizione e non essendoci all'orizzonte alcun intervento per una riforma volta a riportarne l'elezione in capo ai cittadini. Invita, pertanto, il presidente della I Commissione Brescia e tutte le forze politiche ad una riflessione al riguardo, ritenendo opportuno che tale organo, che si è deciso nei fatti di non abolire, torni ad avere un ruolo fondamentale nella rappresentanza del territorio.

  Stefano FASSINA (LEU) dichiara di sottoscrivere, anche a nome del deputato Fornaro, l'emendamento Ceccanti 2.4, nel testo ulteriormente riformulato, che, come da ultimo evidenziato dal collega Prisco, affronta un tema di assoluta rilevanza, differendo in considerazione dell'attuale stato di emergenza sanitaria il termine per lo svolgimento delle consultazioni elettorali relative a province ed organi delle città metropolitane. Pur condividendo appieno le finalità della citata proposta emendativa, tiene tuttavia a precisare che il quadro normativo risultante dalla cosiddetta legge Delrio rimane caratterizzato da un elevato grado di inefficienza e disfunzionalità, soprattutto per quanto concerne la corretta gestione delle città metropolitane, che meriterebbero una rappresentanza altamente qualificata e capace di incidere effettivamente nei processi di governo delle rispettive comunità, dal momento che evidentemente i sindaci dei comuni capoluogo preposti alla guida degli enti di area vasta non possono ragionevolmente disporre del tempo e delle risorse adeguate a svolgere tale delicato compito in maniera soddisfacente. Pur consapevole del lavoro istruttorio in corso presso il Ministero dell'interno nell'ottica di una organica revisione dell'attuale ordinamento degli enti di area vasta, auspica pertanto che l'approvazione dell'emendamento Ceccanti 2.4, nel testo ulteriormente riformulato, possa costituire l'avvio del necessario percorso di riforma del quadro delineato dalla vigente disciplina.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), pur esprimendo un giudizio decisamente negativo rispetto all'attuale assetto determinato, con riferimento all'ordinamento di province e città metropolitane, dalla cosiddetta legge Delrio, pure sostenuta a suo tempo da diverse tra le forze parlamentari che oggi compongono il Governo, conviene circa la necessità di procedere in tempi rapidi ad una riforma organica del quadro normativo vigente. Ferme restando detta contrarietà di fondo, osserva tuttavia come, in tale contesto, la proroga dei termini per lo svolgimento delle consultazioni elettorali prevista dall'emendamento Ceccanti 2.4, nel testo ulteriormente riformulato, costituisca un atto inevitabile a fronte della straordinaria situazione di emergenza causata dalla pandemia da Covid-19.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, manifesta la piena disponibilità a promuovere presso le competenti sedi parlamentari, quale naturalmente potrà essere in primo luogo la Commissione Affari costituzionali della Camera che si onora di presiedere, l'avvio di una riflessione generale sui temi della non più procrastinabile e complessiva riforma dell'ordinamento degli enti provinciali e di area vasta, oggetto nel 2014 dell'intervento normativo meglio noto come legge Delrio.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel chiedere di apporre all'emendamento Ceccanti 2.4, nel testo ulteriormente riformulato, le firme dei deputati Fogliani e Stefani, nel raccogliere l'auspicio espresso dal presidente Brescia, dichiara la piena disponibilità del gruppo della Lega ad esaminare presso la competente Commissione Affari costituzionali della Camera proposte volte a riformare l'assetto degli enti provinciali e di area vasta allo stato dettato dalla cosiddetta legge Delrio.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Ceccanti 2.4, nel testo ulteriormente riformulato (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che le Commissioni sono ora chiamate ad esaminare gli emendamenti Pella 2.16, Gebhard 3.55, Vanessa Cattoi 3.173 e Iezzi 3.056, sui quali nella seduta di ieri è stato espresso un parere favorevole a condizione che gli stessi siano riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Ubaldo PAGANO (PD) fa presente che tra le proposte emendative da ultimo richiamate dal presidente Brescia dovrebbe essere ricompreso anche l'emendamento a sua prima firma 3.93, che, sebbene non oggetto di prioritaria segnalazione da parte del suo gruppo, verte su analoga materia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che, acquisito al riguardo l'avviso conforme del rappresentante del Governo e del relatore Melilli, qualora il presentatore accetti la riformulazione, il parere sull'emendamento Ubaldo Pagano 3.93 è da intendersi favorevole a condizione che lo stesso venga riformulato negli identici termini proposti per gli emendamenti Pella 2.16, Gebhard 3.55, Vanessa Cattoi 3.173 e Iezzi 3.056 e che sarà dunque posto in votazione assieme a questi ultimi.

  Ubaldo PAGANO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 3.93 a sua prima firma, nel medesimo testo di quello proposto per gli emendamenti Pella 2.16, Gebhard 3.55, Vanessa Cattoi 3.173 e Iezzi 3.056 (vedi allegato 1).

  Avendo i rispettivi presentatori accettato la riformulazione proposta, le Commissioni approvano gli emendamenti Pella 2.16, Gebhard 3.55, Vanessa Cattoi 3.173, Iezzi 3.056 e Ubaldo Pagano 3.93, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1). Con distinte votazioni, le Commissioni approvano altresì gli identici emendamenti Galizia 2.62, Ubaldo Pagano 2.57, Gebhard 2.31, Squeri 2.68 e De Toma 2.70 (vedi allegato 1) nonché l'emendamento Brescia 2.49 (vedi allegato 1), mentre respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 2.09.

  Stefano FASSINA (LEU) chiede delucidazioni in merito agli intendimenti di relatori e Governo sull'emendamento Pastorino 3.264, il cui accantonamento è stato disposto nella seduta di ieri, evidenziando come detta proposta emendativa costituisca la principale priorità tra quelle segnalate dal proprio gruppo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, non può che confermare che allo stato, essendo ancora in corso gli opportuni approfondimenti istruttori, l'emendamento Pastorino 3.264 deve intendersi ancora accantonato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'emendamento Lollobrigida 3.199, di cui chiede l'accantonamento. Nel sottolineare come il tema da esso affrontato, vale a dire il differimento del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti in favore dei comuni colpiti dal sisma, costituisca una materia di assoluta rilevanza, chiede quale sia in proposito l'intendimento del Governo e dei relatori rispetto ad un argomento che riscuote comunque un sostegno sostanzialmente trasversale a livello parlamentare, come dimostra la presentazione da parte anche degli altri gruppi di proposte emendative di identico contenuto poi ritirate nel corso dell'esame, e che viene peraltro incontro alle richieste avanzate anche dall'ANCI. In particolare, giacché la questione coinvolge ben 138 amministrazioni comunali, ritiene necessario che fintanto che perdura l'attuale stato di emergenza economica e sanitaria debbano analogamente trovare applicazione misure a sostegno delle aree colpite dagli eventi sismici, in una prospettiva di reale semplificazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, nel registrare che sulla tematica complessiva del sisma sussiste comunque una larga condivisione da parte dei diversi gruppi parlamentari, chiede se vi sia da parte del Governo la disponibilità a valutare positivamente la presentazione sull'argomento di un apposito ordine del giorno nel corso del successivo esame in Assemblea.

  Il Ministro Federico D'INCÀ comunica la piena disponibilità del Governo a valutare con assoluta serietà ordini del giorno concernenti eventuali misure da adottare in relazione alla tematica complessiva del sisma che dovessero in tal senso essere presentati in Assemblea.

  Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Lollobrigida 3.199.

  Vanessa CATTOI (LEGA) ritiene opportuno accantonare l'emendamento Comaroli 3.125, in considerazione del fatto che lo stesso potrebbe ritenersi, a suo avviso, essere riformulato nell'identico testo della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boldi 3.084, sul quale è stato espresso nella seduta di ieri un parere favorevole, previa riformulazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, nel prendere atto delle considerazioni svolte dalla deputata Vanessa Cattoi, avverte che l'emendamento Comaroli 3.125 è dunque da intendersi accantonato.

  Lucia ALBANO (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Gemmato 3.198, volto a prorogare per l'anno 2021 l'incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 allo stato limitato al solo anno 2020 dall'articolo 147, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rilevando come tale misura sia diretta ad assicurare maggiore liquidità alle imprese, tanto più nel difficile momento di crisi economica causata dalla pandemia.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Gemmato 3.198 e approvano gli emendamenti Albano 3.201, Marco Di Maio 3.67, Comaroli 3.132, Ubaldo Pagano 3.326, Mandelli 3.27, Gallinella 3.259 e Fornaro 3.278, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Paolo RUSSO (FI) ritira l'emendamento 3.52 a sua prima firma.

  Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 3.303, evidenzia che esso è volto a prorogare il versamento di contributi e tributi sospesi dal decreto-legge «Ristori» per le imprese dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Ritiene si tratti di una norma di buon senso, che contribuisce ad aiutare le imprese in una fase ancora complessa della pandemia.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Lollobrigida 3.303 costituirebbe un segnale piccolo ma significativo per le imprese, che sono il vero volano dell'economia italiana. Al riguardo esprime delusione per la linea politica del nuovo Governo, che non sembra avere alcuna discontinuità rispetto alla linea politica del Governo precedente.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lollobrigida 3.303.

  Paolo RUSSO (FI) ritira l'emendamento 3.53 a sua prima firma.

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Lollobrigida 3.304, evidenzia che esso è volto a rinviare il pagamento dell'IRAP a favore delle imprese. In proposito, ricorda le numerose difficoltà delle imprese, che, tra l'altro, non riescono ad ottenere i ristori spettanti previsti dai provvedimenti del Governo. Segnala, inoltre, che la proposta emendativa non stravolge il bilancio nazionale ma contribuisce a dare ossigeno alle imprese in difficoltà. A suo avviso, infatti, lo Stato dovrebbe dare credito alle imprese, che sono tra i soggetti che maggiormente contribuiscono al gettito statale, anziché sprecare risorse pubbliche per misure inutili come il bonus per l'acquisto di monopattini e il reddito di cittadinanza.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lollobrigida 3.304 e approvano gli identici emendamenti Ferro 3.213, Giacomoni 3.33 e Fragomeli 3.311 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'emendamento Fogliani 3.170 è stato ritirato dai presentatori.

  Lucia ALBANO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lucaselli 3.219, evidenzia che esso è volto a sospendere l'applicazione degli indicatori di affidabilità fiscale per gli anni 2020 e 2021, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi tra contribuenti e amministrazione finanziaria. In proposito, ricorda che sul tema era già stato accolto un ordine del giorno da parte del Governo precedente.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 3.219.

  Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 3.239 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere le disposizioni del provvedimento relative alla lotteria dei corrispettivi. Ricorda che tale misura ha avuto molte contestazioni da parte di tutto il centrodestra. Chiede, pertanto, che tale emendamento sia approvato per consentire al nuovo Governo un'ulteriore riflessione sulla misura della lotteria dei corrispettivi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare che più volte il suo gruppo ha richiamato l'attenzione del Governo precedente sull'inopportunità di introdurre una misura come quella della lotteria dei corrispettivi in un momento di crisi economica come quella che sta vivendo il nostro Paese, auspica che la nuova maggioranza possa prendere le distanze da tale misura, che reputa scellerata.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 3.239.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che gli emendamenti Grimaldi 3.250 e Comaroli 3.119 sono stati ritirati dai presentatori.

  Paolo RUSSO (FI) chiede che l'emendamento Mandelli 3.46 venga accantonato.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Brescia, accoglie la richiesta dell'onorevole Paolo Russo.

  Il Ministro Federico D'INCÀ concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Mandelli 3.46.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mandelli 3.46.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Osnato 3.302 e Albano 3.203.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'emendamento Bitonci 3.179 è stato ritirato dai presentatori.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede che l'emendamento Patassini 3.73 sia accantonato per essere esaminato insieme alle altre proposte emendative riguardanti i territori colpiti dal sisma.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore Brescia, accoglie la richiesta dell'onorevole Comaroli.

  Il Ministro Federico D'INCÀ concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Patassini 3.73.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Patassini 3.73. Prende atto quindi che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Braga 3.87.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 3.87, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che gli emendamenti Comaroli 3.327 e 3.121, Marco Di Maio 3.142, Alessandro Pagano 3.178 e Miceli 3.190 sono stati ritirati dai presentatori.

  Lucia ALBANO (FDI), illustrando l'emendamento Trancassini 3.309, evidenzia che esso è volto a rivedere i requisiti per l'accesso al credito agevolato per le piccole e medie imprese in modo da ricomprendere anche le imprese ad alta densità di manodopera operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 3.309.

  Federico MOLLICONE (FDI), illustrando il suo emendamento 3.200, rileva come esso sia volto a garantire trasparenza e legalità nel settore della distribuzione dei carburanti, prevendendo l'obbligo di aggiornamento delle informazioni presenti nell'anagrafe dei carburanti al fine di avere contezza dell'ubicazione degli impianti in tutto il territorio nazionale.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Moretto 3.114, Sani 3.3, Squeri 3.8 e Patassini 3.175.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mollicone 3.200, approvano gli identici emendamenti Moretto 3.114, Sani 3.3, Squeri 3.8 e Patassini 3.175, nel testo riformulato (vedi allegato 1), e respingono l'emendamento Donzelli 3.241.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che gli emendamenti Fassina 3.276 e Buratti 3.317 sono stati ritirati dai presentatori.

  Mauro D'ATTIS (FI), illustrando il suo emendamento 3.21, rivolge un appello al Ministro e ai relatori per un ulteriore approfondimento. Rileva come la proposta in esame preveda la proroga di termini per il versamento delle accise sui tabacchi e osserva come si tratti di un tema condiviso anche dalla maggioranza, in particolare dal deputato Fassina.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 3.21.

  Stefano FASSINA (LEU) rileva come l'emendamento in esame si limiti a uno spostamento di cassa che non necessita di compensazioni e che recherebbe sollievo al settore. Prende atto dell'accantonamento disposto dal presidente ma rileva come il numero di proposte emendative accantonate sia sempre più numeroso e dichiara pertanto di non comprendere appieno il senso di tale accantonamento.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda come sull'emendamento in esame fosse stato formulato un invito al ritiro e, subordinatamente, parere contrario, e come pertanto l'accantonamento risponda all'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti al fine di verificare se sia possibile la modifica del parere originario. A modifica del parere precedentemente formulato esprime, quindi, anche a nome del relatore Brescia, parere contrario sugli identici emendamenti Raduzzi 3.162 e Lucaselli 3.221.

  Il Ministro Federico D'INCÀ esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Raduzzi 3.162 e Lucaselli 3.221.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Gemmato 3.196, di cui è cofirmatario, esprime il proprio stupore per il parere contrario, trattandosi di una proposta emendativa volta a prorogare le esenzioni IVA per i prodotti sanitari di protezione individuale, quali le mascherine, delle quali purtroppo si dovrà continuare a far uso per un lungo periodo di tempo. Ritiene che su tali temi non dovrebbero sussistere contrapposizioni politiche.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco. Rileva come non soltanto tali dispositivi continueranno ad essere usati ma anche come, in considerazione dell'andamento dell'epidemia, saranno necessari dispositivi sempre più sofisticati e dunque più costosi. Sottolinea come l'applicazione dell'IVA vada a colpire i pensionati e le altre categorie di cittadini meno abbienti e in difficoltà economica, i quali saranno indotti a scegliere prodotti scadenti e meno efficaci. Osserva come l'atteggiamento del Governo in questo caso non segni alcuna discontinuità, se non in peggio, rispetto al precedente Esecutivo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gemmato 3.196.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che l'emendamento Zanichelli 3.152 è stato ritirato dai presentatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Prestigiacomo 3.285 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che gli emendamenti Comaroli 3.122, Marco Di Maio 3.143, Elisa Tripodi 3.160 e Fassina 3.279 sono stati ritirati dai presentatori e dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Trancassini 3.236 e Mandelli 3.48.

  Lucia ALBANO (FDI), intervenendo sull'emendamento Ciaburro 3.232, rileva come esso disponga la proroga della possibilità di rinnovare il contratto del personale comunale per la gestione del cosiddetto «super bonus» di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 178 del 2020. Rileva come tale proposta sia volta a venire incontro, in particolare, alle esigenze dei piccoli comuni.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ciaburro 3.232.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Manzo 3.260.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Manzo 3.260, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che gli emendamenti Comaroli 3.301, 3.130 e 3.291 e Berardini 3.310 sono stati ritirati dai presentatori. Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Molinari 3.094, Lorenzin 3.032 e Prisco 3.087, limitatamente alla parte ammissibile.

  Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Molinari 3.094, Lorenzin 3.032 e Prisco 3.087, limitatamente alla parte ammissibile, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che per effetto della votazione testé svolta l'emendamento Mulè 2.26 è assorbito. Dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 3.0107 e avverte che l'articolo aggiuntivo Iezzi 3.059 è stato ritirato dai presentatori. Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boldi 3.084.

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Boldi 3.084, come riformulato.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Boldi 3.084, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 3.0105 e avverte che gli articoli aggiuntivi Sani 3.04, Sciullian 3.027 e Masi 3.041 sono stati ritirati dai presentatori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 3.02, rileva come si tratti di una proposta di buon senso, peraltro sollecitata nel corso delle audizioni, che evidentemente sono ormai diventate un mero esercizio di stile. Sottolinea come la proposta sia volta a sospendere il pagamento del canone Rai per gli esercizi alberghieri e le strutture ricettive, osservando come sia inammissibile pretendere tale pagamento da parte di strutture che versano in una situazione di grave crisi e che in molti casi sono chiuse da diversi mesi. Dichiara di non accedere all'invito al ritiro e chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame ai fini di un ulteriore approfondimento.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 3.02, chiede al presidente Melilli di spiegare per quale ragione le richieste di accantonamento delle proposte emendative presentate dalla maggioranza vengono accolte dalla presidenza, mentre quelle di Fratelli d'Italia, l'unica opposizione esistente in questo momento, vengono respinte. Evidenzia il comportamento difforme e non imparziale tenuto sin qui dalla presidenza.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che la proposta emendativa era stata presentata anche da alcuni gruppi di maggioranza.

  Emanuele PRISCO (FDI) replica al presidente Melilli che i gruppi di maggioranza hanno ritirato le proposte emendative che avevano presentato identiche all'articolo aggiuntivo Zucconi 3.02.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 3.02.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'articolo aggiuntivo De Toma 3.05 è stato ritirato.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Montaruli 3.095, spiega che è volto alla proroga della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale misura consentirebbe di aiutare le imprese che non possono far fronte con immediatezza alle cartelle esattoriali. Evidenzia che la questione della pace fiscale merita un approfondimento in un momento di particolare difficoltà per i cittadini e le imprese, soprattutto nei casi in cui tale difficoltà sia insorta nell'ultimo anno come evidente conseguenza della crisi epidemiologica. Rivolge un appello alle forze politiche che condividono tale richiesta affinché dimostrino, con l'approvazione della proposta emendativa in esame, un'inversione di marcia per ristabilire un rapporto di leale collaborazione e reciprocità nei rapporti tra Stato e cittadini i quali, ricorda, pagano le indennità dei parlamentari, il reddito di cittadinanza e tutti i numerosi bonus fiscali istituiti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede per quale motivo dovrebbe cessare la proroga della sospensione dei versamenti delle cartelle esattoriali dal momento che niente è mutato nella situazione economica e se tale novità non dipenda dal nuovo Governo. Ribadisce la richiesta portata avanti dal suo gruppo sin dall'inizio dell'epidemia di sospendere i termini delle cartelle esattoriali che, altrimenti, rischiano di uccidere le imprese. Confidando nel buon senso e nella coerenza della maggioranza e del Governo, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Montaruli 3.095.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Montaruli 3.095.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che gli articoli aggiuntivi Bitonci 3.071, Martinciglio 3.040 e Molinari 3.093 sono stati ritirati.

  Lucia ALBANO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 3.0113, spiega che è volto all'esenzione anche dalla seconda rata dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 per una serie di immobili individuati dal comma 599 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), tra cui quelli adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi; gli immobili di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Invita la maggioranza e il Governo a prestare ascolto alle difficoltà incontrate da tali attività economiche a causa della pandemia.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 3.0113.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.0120 e Bitonci 3.0116 sono stati ritirati.

  Paolo RUSSO (FI), fa presente alla presidenza che circolano voci sul fatto che temi strategici siano stati espunti dal provvedimento e chiede se vi siano ulteriori valutazioni da parte della maggioranza e del Governo che ritiene opportuno siano messe a conoscenza di tutti. In particolare chiede se vi sia stata un'evoluzione sul tema, ritenuto centrale, degli sfratti.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, in risposta all'onorevole Paolo Russo, afferma di non essere a conoscenza di alcuna novità al riguardo.

  Il Ministro Federico D'INCÀ comunica che, in base di un accordo intercorso tra le forze di maggioranza, si sta elaborando il testo di un ordine del giorno da presentare in Assemblea che impegna il Governo a risolvere la problematica nell'ambito di un successivo provvedimento.

  Paolo RUSSO (FI) chiede al Ministro D'Incà se conferma quindi che vi è stata una riunione del Governo e dei gruppi di maggioranza al di fuori della sede delle Commissioni riunite I e V.

  Il Ministro Federico D'INCÀ conferma che si è tenuta tale riunione e che per il gruppo di Forza Italia era presente l'onorevole Zanettin.

  Paolo RUSSO (FI) ritira l'emendamento Mandelli 4.170.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'emendamento Longo 4.8 è stato ritirato. Prende atto che la riformulazione dell'emendamento Sisto 4.175 è stata accettata dai presentatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Sisto 4.175, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'emendamento Misiti 4.91 è stato ritirato.

  Paolo RUSSO (FI) ritira l'emendamento Brambilla 4.53.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che gli identici emendamenti Siragusa 4.10, Sarli 4.139 e Fassina 4.145 sono stati ritirati.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede di votare l'emendamento Rizzetto 4.74 sul quale i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 4.74.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che gli identici emendamenti Raciti 4.17 e Boldi 4.128 sono stati ritirati.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bologna 4.4 e approvano gli identici emendamenti Bella 4.81, Ferro 4.117 e Fassina 4.144 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'emendamento Carnevali 4.104 è stato ritirato.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Alessandro Pagano 4.9, Lorenzin 4.77 e Trizzino 4.90 (vedi allegato 1).

  Fabio RAMPELLI (FDI) illustra il suo emendamento 4.120, raccomandandone l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rampelli 4.120.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che il presentatore dell'emendamento Gavino Manca 4.78 accetta la riformulazione proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Gavino Manca 4.78, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Noia 4.60.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che l'emendamento Gemmato 4.95, di cui è cofirmatario, è volto a consentire la distribuzione diretta da parte delle farmacie convenzionate di farmaci indicati per malattie gravi, evitando dunque che i malati siano costretti a spostarsi presso le strutture ospedaliere pubbliche. Non comprende la ragione di un parere contrario su un emendamento così importante, che peraltro non reca oneri.

  Emanuele PRISCO (FDI) non comprende il motivo del parere contrario sull'emendamento Gemmato 4.95, che mira a consentire la distribuzione di farmaci importanti a tutela di malati gravi, evitando che quest'ultimi siano costretti a recarsi presso le strutture pubbliche. Chiede dunque che tale proposta emendativa sia quantomeno accantonata.

  Il Ministro Federico D'INCÀ, facendo riferimento all'emendamento Gemmato 4.95, fa notare che la norma in questione, essendo collegata allo stato di emergenza epidemiologica, sarà vigente fino al 30 aprile 2021. Osserva, dunque, che tale disposizione appare suscettibile di un'ulteriore proroga da prevedere, tuttavia, in un altro strumento normativo, ovvero nell'ambito del provvedimento che sarà adottato per prorogare tale stato di emergenza.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gemmato 4.95.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che i presentatori dell'emendamento Mancini 4.173 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Mancini 4.173, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, intervenendo per una precisazione relativa all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto convenuto in sede degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni avrebbero dovuto concludere i lavori entro il pomeriggio della giornata odierna. Ritiene dunque opportuno tornare ad affrontare quanto prima la questione delle modalità di prosecuzione dell'iter.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel far notare che i gruppi di opposizione stanno partecipando ai lavori senza alcuna finalità ostruzionistica, auspica che le Commissioni siano messe nelle condizioni di affrontare le questioni di merito in gioco senza alcuna accelerazione o forzatura procedurale.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, in risposta al deputato Trancassini, nel riconoscere il comportamento leale assunto dai gruppi dell'opposizione, fa notare che con il suo precedente intervento intendeva semplicemente ricordare una determinazione assunta nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentati dei gruppi, anche al fine di sollecitare la risoluzione di alcune questioni ancora pendenti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Gemmato 4.97, di cui è cofirmatario, osserva che esso mira a favorire un riallineamento della normativa, collegando alcune disposizioni di legge – relative al personale medico in quiescenza richiamato per l'emergenza sanitaria – alle scadenze corrispondenti allo stato di emergenza epidemiologica, in un'ottica di semplificazione normativa.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Gemmato 4.97.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Paolo Russo 4.34. Prende atto del ritiro dell'emendamento Menga 4.86, prendendo altresì atto che il presentatore dell'emendamento Lapia 4.19 accetta la riformulazione proposta dai relatori. Ricorda che l'emendamento Lapia 4.19 è stato sottoscritto da tutti i gruppi.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Lapia 4.19, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Dal Moro 4.134. Prende atto, quindi, che gli emendamenti Comaroli 4.61, Occhiuto 4.165, gli identici emendamenti Vacca 5.29 e Piccoli 5.17, l'emendamento Ubaldo Pagano 5.59 sono stati ritirati dai presentatori. Prendo atto, infine, che i presentatori dell'emendamento Casa 5.26 e dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 2.07 accettano di riformularli in un identico testo, come proposto dai relatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Casa 5.26 e l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 2.07, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1), e gli identici articoli aggiuntivi Berardini 5.01 e Iezzi 5.08 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che a segui dell'approvazione dell'emendamento Casa 5.26 e dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 2.07, come riformulati in un identico testo, deve ritenersi assorbito l'emendamento Paolo Russo 2.29.

  Lucia ALBANO (FDI) interviene l'articolo aggiuntivo Bucalo 5.09, sottolineando che esso è finalizzato ad estendere al biennio 2021-22 la mobilità straordinaria per il personale di ruolo della scuola al fine di consentire i trasferimenti interprovinciali. Ricorda che l'esigenza di tali trasferimenti è particolarmente sentita in questo periodo al fine consentire i ricongiungimenti familiari in un periodo di estrema difficoltà dovuto alla pandemia in corso.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bucalo 5.09.

  Lucia ALBANO (FDI) interviene in merito l'articolo aggiuntivo Bucalo 5.013, sottolineando che esso è finalizzato a prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti in essere per il personale docente aggiuntivo, il cosiddetto «organico Covid», assunto per sostenere l'attività di docenza in questo periodo in cui le quarantene e le alternanze accrescono le difficoltà del settore scolastico. Si tratta di una unità di personale giovane assunto a tempo determinato con contratti che vengono prorogati di mese in mese, creando un aggravio amministrativo per le scuole e una estrema incertezza per i docenti. Sottolinea che l'emendamento è privo di costi aggiuntivi, producendo un mero alleggerimento amministrativo.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bucalo 5.013.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori degli identici emendamenti Fusacchia 6.12 e Fratoianni 6.31.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Melicchio 6.16 e gli identici emendamenti Fusacchia 6.12 e Fratoianni 6.31, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori degli identici emendamenti Fratoianni 6.32 e Fusacchia 6.11.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fratoianni 6.32 e Fusacchia 6.11, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che l'emendamento Masi 7.91 è stato ritirato.

  Emanuele PRISCO (FDI) interviene con riferimento all'emendamento Trancassini 7.83, che destina 60 milioni annui per il triennio 2021-23 ai comuni del doppio cratere degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2009 e nel 2016, sollecitando l'attenzione della Commissione su questo tema.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, informa che, in attesa di una valutazione definitiva del Governo su alcuni emendamenti riguardanti il tema dei territori colpiti da eventi sismici, sono accantonati gli emendamenti Trancassini 7.83, 7.79, 7.77, 7.85, 7.81 e 7.87.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda che nell'elenco degli emendamenti in tema di sostegno ai territori colpiti da eventi sismici va considerato anche l'emendamento Patassini 3.73, riguardante la sospensione della riscossione delle bollette relative alle utenze e alle forniture degli immobili inagibili e alle Soluzioni Abitative in Emergenza.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, conviene sulla rilevanza del tema richiamato dalla deputata Comaroli, pur ricordando la scarsità di risorse a disposizione per le modifiche da apportare al provvedimento in esame.

  Emanuele PRISCO (FDI) interviene sugli identici emendamenti Trancassini 7.115, Lacarra 7.35 e Bergamini 7.103, riguardanti il tema delle concessioni demaniali marittime per le quali viene proposta la proroga al 31 dicembre 2022 del mantenimento dei manufatti amovibili. Sottolinea che la rimozione e reinstallazione dei manufatti comporta costi rilevanti e che non si possono imporre aggravi agli operatori in questione, che già hanno dovuto far fronte a tali oneri nella stagione precedente e che necessitano di un anno di tregua. Si tratta per lo più di piccole imprese a gestione familiare che rappresentano un tessuto produttivo importante per i territori litoranei.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Trancassini 7.115, Lacarra 7.35 e Bergamini 7.103.
  Le Commissioni approvano l'emendamento Bonomo 7.1 (vedi allegato 1).

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede la verifica del voto sull'emendamento Bonomo 7.1, ricordando che esso riguarda la proroga del bonus vacanze, istituto che ha inutilmente bloccato risorse che sarebbero meglio utilizzate se destinate al settore della montagna, settore che ha subito recentemente il duro colpo dovuto all'annunciata e poi bloccata apertura degli impianti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, a seguito della verifica del voto, conferma l'approvazione dell'emendamento Bonomo 7.1.

  Lucia ALBANO (FDI), illustrando l'emendamento Galantino 7.71, sottolinea che esso prevede la proroga al 31 marzo 2021 del termine per formulare le domande per l'accesso alle risorse del Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator, di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risorse che in parte sono rimaste inutilizzate. Evidenzia che l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi essendo meramente finalizzato al pieno utilizzo delle risorse disponibili.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo in merito all'intervento previsto dall'emendamento in esame, sottolinea che esso è stato fortemente richiesto in sede di audizione dalle associazioni di settore, le quali hanno parimenti evidenziato l'inutilità di interventi quali il bonus vacanze. La proroga di tale ultimo bonus e il prevedibile rifiuto dell'emendamento in esame rendono palese l'inutilità del rito delle audizioni, nel corso delle quali non viene opposto apertamente agli auditi un aperto rifiuto alle loro istanze. Sottolinea come l'esito degli emendamenti Bonomo 7.1 e Galantino 7.71 renda palese che le richieste di buon senso degli operatori del settore turistico non vengono ascoltate dal Governo Draghi, al pari del Governo precedente.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Galantino 7.71 e approvano gli identici emendamenti Capitanio 7.7, Casciello 7.12, Lattanzio 7.40, Anzaldi 7.47, Mollicone 7.64, e Fassina 7.97 (vedi allegato 1), nonché gli identici emendamenti Sensi 7.44, Mollicone 7.62 e Capitanio 7.6 (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Piccoli Nardelli 7.36.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Piccoli Nardelli 7.36, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, comunica che l'emendamento Paolo Russo 7.26 viene ritirato dal presentatore.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lollobrigida 7.112 e approvano gli identici emendamenti Mollicone 7.61, Magi 7.11, Casciello 7.17, Anzaldi 7.46 e Fornaro 7.96 (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Mollicone 7.61, Magi 7.11, Casciello 7.17, Anzaldi 7.46 e Fornaro 7.96 risulta assorbito l'emendamento Porchietto 12.141.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Zucconi 7.3, di cui è cofirmatario, che prevede la possibilità, per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, di poter pagare i canoni relativi all'anno 2020 anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 7.3.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Lollobrigida 7.111, di cui è cofirmatario, volto a prevedere la cancellazione della TARI per l'anno 2021 in favore del comparto turistico, che versa come noto in una situazione di estrema difficoltà economica. Più in generale, esprime personale dissenso rispetto a quanto dichiarato, nell'ambito del dibattito fiduciario, dal Presidente del Consiglio Draghi laddove, nel suo intervento di replica alla Camera dei deputati, quest'ultimo si è limitato ad affermare che in Italia il turismo ripartirà semplicemente in virtù dello straordinario patrimonio artistico e culturale vantato dal nostro Paese. A tale proposito, ritiene del tutto insufficiente ed inadeguata una simile dichiarazione di mero principio, evidenziando come il mancato accoglimento dell'emendamento in esame da un lato denota un atteggiamento di preconcetta chiusura da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare, dall'altro costituisce un'occasione irresponsabilmente mancata rispetto alle priorità ineludibili di un settore, quello turistico, il cui rilancio riveste natura strategica per la ripresa economica dell'intero Paese.

  Il Ministro Federico D'INCÀ, replicando alle considerazioni svolte dall'onorevole Trancassini circa la posizione assunta sul tema dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, tiene a precisare che nel corso del suo intervento nel dibattito fiduciario quest'ultimo ha piuttosto rimarcato la cruciale importanza rivestita dall'intero settore del turismo per l'economia del nostro Paese, evidenziando come detto comparto rappresentasse, prima del verificarsi della pandemia, circa il 14 per cento del PIL nazionale ed al contempo preannunziando che esso costituirà oggetto, sin dal provvedimento in materia di ristori alle imprese di prossima adozione, di specifiche iniziative legislative a sostegno del comparto intero, con particolare riferimento al settore del turismo invernale in questo momento più direttamente e pesantemente penalizzato dagli effetti della crisi sanitaria, nell'ambito di un nuovo paradigma di crescita attento altresì alla compatibilità ambientale e alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio artistico e culturale.

  Emanuele PRISCO (FDI), pur apprezzando la sensibilità dimostrata dal Ministro D'Incà rispetto al tema oggetto della proposta emendativa in esame, ribadisce tuttavia come il comparto del turismo abbia subito danni eccezionali dal punto di vista economico a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e che pertanto, in considerazione di tale elemento, necessiterebbe senz'altro di interventi più incisivi da parte del Governo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lollobrigida 7.111.

  Emanuele PRISCO (FDI) interviene sull'emendamento Lollobrigida 7.113, di cui è cofirmatario, avente ad oggetto la proroga al 2022 delle concessioni per impianti a fune in scadenza nel 2021, e ne chiede l'accantonamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 7.113, anche in considerazione del fatto che una tematica analoga viene affrontata dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Frassini 7.07, già proposta nella seduta di ieri. Al riguardo, fa altresì presente che è ora in distribuzione anche la nuova riformulazione dell'emendamento Lollobrigida 16.13, avente sempre ad oggetto gli impianti a fune, ulteriore rispetto a quella proposta nella seduta di ieri (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva preliminarmente che la nuova riformulazione dell'emendamento Lollobrigida 16.13 testé annunziata non appare a suo avviso assentibile, dal momento che il tema posto dal gruppo di Fratelli d'Italia è quello delle misure in favore degli impianti a fune già operanti e non quello di incentivi a sostegno degli impianti a fune di nuova realizzazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che le proposte emendative Frassini 7.07 e Lollobrigida 16.13, nei testi rispettivamente riformulati, sono comunque da intendersi accantonati, al pari dell'emendamento Lollobrigida 7.113, onde consentire ai gruppi una compiuta valutazione dei loro contenuti.
  Ricorda che l'emendamento Zanettin 8.7 è accantonato e che gli emendamenti Comaroli 8.21, Perantoni 8.32, Giuliano 8.34 e Dori 8.29 sono stati ritirati dai presentatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cardinale 8.2, Varchi 8.39, Bisa 8.17, Ferri 8.20, Zan 8.36, Mandelli 8.50 e Colletti 8.53 (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che l'articolo aggiuntivo Annibali 8.04 è stato ritirato dai presentatori e che l'articolo aggiuntivo Currò 8.012 è accantonato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Caretta 10.87, evidenzia che tale proposta emendativa è volta a sospendere ulteriormente i versamenti dovuti dai beneficiari di esoneri contributivi disposti in agricoltura. Al riguardo, rileva che tale comparto merita particolare attenzione in quanto fondamentale e strategico per il rilancio della nostra economia.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Caretta 10.87, approvano gli identici emendamenti Cenni 10.4, Nevi 10.17, Bellachioma 10.68, Gallinella 10.76, Trancassini 10.95 e Fornaro 10.108 (vedi allegato 1) e respingono l'emendamento Bellucci 10.81.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che gli identici emendamenti Fornaro 10.105 e Gallinella 10.113 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte, inoltre, che gli identici emendamenti Caretta 10.89, Cenni 10.10, Nevi 10.25, Gagliardi 10.41 e Golinelli 10.54, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, devono essere momentaneamente accantonati per consentire agli uffici di verificare se tali proposte emendative sono state assorbite da precedenti votazioni. Avverte, infine, che l'emendamento Spena 10.20 è stato ritirato dai presentatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Caretta 10.85 e l'articolo aggiuntivo Trancassini 10.030.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che l'articolo aggiuntivo Tripiedi 10.029 è stato ritirato dal presentatore.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede che l'emendamento D'Attis 11.13 sia accantonato.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, accoglie la richiesta dell'onorevole Prestigiacomo.

  Il Ministro Federico D'INCÀ concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento D'Attis 11.13.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 11.13.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Varchi 11.104, evidenzia che esso è volto a prorogare la validità del documento unico di regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2021. Ritiene si tratti di una proposta di buon senso, che viene incontro alle richieste emerse nel corso delle audizioni svolte preliminarmente all'inizio dell'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE (FDI), nel concordare con l'onorevole Trancassini, ricorda che l'emendamento Varchi 11.104 non ha oneri per la finanza pubblica, ma, prevedendo la proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva, consente alle imprese di accedere alle misure di ristoro previste dal Governo. Al riguardo, segnala che numerose imprese si sono viste negare tali contributi di ristoro poiché avevano il DURC negativo per poche centinaia di euro. In proposito ricorda di aver presentato un'analoga proposta emendativa che riguardava, in particolare, le imprese del settore dello spettacolo. Concludendo, ritiene che la proroga proposta dall'emendamento Varchi 11.104 sia sensata, utile e razionale. Pertanto, auspica che l'emendamento in esame sia sottoscritto anche dai deputati della maggioranza e approvato.

  Matilde SIRACUSANO (FI), condividendo le finalità dell'emendamento Varchi 11.104, chiede un impegno da parte del Governo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

  Il Ministro Federico D'INCÀ, replicando all'onorevole Siracusano, assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno avente la stessa finalità dell'emendamento Varchi 11.104.

  Emanuele PRISCO (FDI) insiste affinché l'emendamento Varchi 11.104 sia accantonato per consentire un ripensamento da parte dei relatori e del Governo sullo stesso. Ritiene che ciò rappresenterebbe un segnale importante nei confronti del settore produttivo e non la volontà di sanare situazioni di illegalità.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), condividendo l'intervento dell'onorevole Prisco, insiste affinché l'emendamento Varchi 11.104 sia accantonato, poiché ritiene che esso sia da sostenere ed approvare nell'interesse della nazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 11.104.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 11.103, di cui è cofirmatario, rileva come esso costituisca un ulteriore tentativo da parte del proprio gruppo di introdurre disposizioni volte a dare sollievo alle imprese. Osserva come la maggioranza sembri non avere consapevolezza della situazione di grave difficoltà in cui versa il mondo delle piccole e medie imprese e sottolinea come la bocciatura della proposta in esame costituirebbe un segnale molto grave, in quanto essa, al pari delle numerose altre presentate dal proprio gruppo, raccoglie i suggerimenti avanzati dalle associazioni di categoria.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 11.103.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che i presentatori dell'emendamento Buratti 11.136 e dell'articolo aggiuntivo Davide Aiello 11.027 ne accettano la riformulazione in un identico testo proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano le proposte emendative Buratti 11.136 e Davide Aiello 11.027, come riformulate in un identico testo (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 11.112, sottolinea come anch'esso affronti la problematica della validità del DURC e rivolge un invito ai relatori e al Governo per un ulteriore approfondimento.

  Federico MOLLICONE (FDI) giudica incomprensibile il parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame, in quanto essa si limita a prorogare quanto già previsto, con il consenso di tutte le forze politiche, con il cosiddetto «decreto ristori quater». Rileva come la proposta emendativa medesima non comporti oneri finanziaria e consentirebbe l'immediata erogazione dei ristori alle imprese in difficoltà.

  Il Ministro Federico D'INCÀ rileva come il Governo ritenga opportuno l'allineamento delle proroghe dei termini alla data di cessazione dello stato di emergenza, vale a dire il prossimo 30 aprile, fermo restando che, qualora lo stato di emergenza dovesse essere prorogato, si procederà alla conseguente ulteriore proroga dei termini.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Del Barba 12.73.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zucconi 11.112 e Prisco 11.105 e approvano l'emendamento Del Barba 12.73, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che l'emendamento Fassina 12.147 è stato accantonato.

  Stefano FASSINA (LEU) dichiara la disponibilità a ritirare il suo emendamento 12.147 a fronte dell'impegno del Governo ad accogliere un ordine del giorno in Assemblea di analogo contenuto.

  Il Ministro Federico D'INCÀ ringrazia il deputato Fassina per la sua disponibilità, in quanto ritiene opportuno il ritiro dell'emendamento in esame, in considerazione del fatto che il Governo si sta già adoperando per la soluzione della crisi di Alitalia e si sta confrontando al riguardo con la Commissione europea. Assicura che tale vicenda è al centro della sensibilità e delle preoccupazioni del Governo e che un eventuale ordine del giorno nel senso prospettato dal deputato Fassina sarà considerato favorevolmente dal Governo medesimo.

  Stefano FASSINA (LEU) ringrazia il Ministro e dichiara di ritirare il suo emendamento 12.147.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Rotelli 12.118, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto a sopprimere la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini per la verificazione periodica della strumentazione metrica in un'ottica di semplificazione burocratica.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Rotelli 12.118 e approvano gli identici emendamenti Bellachioma 12.92 e Trancassini 12.162 (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 12.161, di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto a prevedere la proroga del cosiddetto «super bonus» per la riqualificazione energetica degli edifici e come il parere contrario renda evidente l'irrazionalità di talune scelte della maggioranza, come quella di prorogare il «bonus vacanze» anziché utilizzare le relative risorse in favore delle imprese del comparto del turismo. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento in esame al fine di un ulteriore approfondimento.

  Il Ministro Federico D'INCÀ ritiene di non accedere alla richiesta di accantonamento, osservando come, anche in tal caso, la proroga potrà essere comunque prevista successivamente, in relazione alla durata dello stato di emergenza.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 12.161.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Squeri 12.14. Prende atto quindi che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Davide Crippa 12.110.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Caiata 12.127 e approvano l'emendamento Davide Crippa 12.110, nel testo riformulato (vedi allegato 1), nonché l'emendamento Cassese 12.109 (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che l'emendamento Prestigiacomo 12.33 è stato accantonato.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Foti 12.131, Mazzetti 12.47, Vanessa Cattoi 12.90 e Lorenzin 12.148 (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che gli identici emendamenti Nevi 12.27, Marco Di Maio 12.96 e Buratti 12.196 sono stati ritirati.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 12.125.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), illustrando il suo emendamento 12.34, ricorda che la legge di bilancio per il 2021 ha prorogato l'operatività dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al 30 giugno 2021 rispetto all'originaria previsione del decreto-legge cosiddetto Liquidità. Ricorda altresì di aver proposto già in quell'occasione la proroga della garanzia anche per gli enti non commerciali, poiché l'estensione della garanzia agli enti del terzo settore era un indirizzo politico già contenuto nel decreto Liquidità e la scadenza al 31 dicembre 2020 ha già creato problemi. Rivolgendosi al Ministro D'Incà, ricorda che le proposte emendative presentate non furono approvate per mancanza di tempo ma che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva inviato una nota con la quale chiariva che le risorse per la proroga già sussistevano e che si sarebbe provveduto con il successivo decreto proroga termini, mentre ora viene detto che lo stesso Ministero ha espresso un parere differente. Al fine di spiegare l'importanza della proposta emendativa, ricorda l'attività delle misericordie, soprattutto in Toscana, che garantiscono l'assistenza nei trasporti ai malati oncologici. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento 12.34 da lui presentato per esaminare il parere del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di comprendere se è fondato su un criterio tecnico-contabile. Evidenzia che è un tema che sta a cuore all'intera maggioranza. Infine, come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ricorda che durante l'audizione avente ad oggetto il Fondo, è stato affermato che sono attese le norme anche per gli enti non commerciali.

  Il Ministro Federico D'INCÀ, nel riconoscere la particolare sensibilità dell'onorevole D'Ettore sull'argomento, poiché è necessario acquisire elementi di approfondimento, invita il presentatore a ritirare l'emendamento D'Ettore 12.34 e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritira il suo emendamento 12.34.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che gli emendamenti Buratti 12.168, Nevi 12.24 e Topo 12.171 sono stati ritirati.

  Paolo RUSSO (FI) fa presente che l'emendamento Giacometto 15.20 può essere riformulato in un testo identico all'articolo aggiuntivo Fornaro 12.018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che i presentatori degli emendamenti Fregolent 15.58, Molinari 15.1, Berardini 15.2, Vianello 15.114, Giacometto 15.20, nonché dell'articolo aggiuntivo Braga 19.04, accettano la riformulazione nel medesimo testo dell'articolo aggiuntivo Fornaro 12.018.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fornaro 12.018, nonché, come riformulati nel medesimo testo della predetta proposta emendativa, gli emendamenti Fregolent 15.58, Molinari 15.1, Berardini 15.2, Vianello 15.114, Giacometto 15.20 e l'articolo aggiuntivo Braga 19.04 (vedi allegato 1).

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Muroni 12.020, preannuncia il voto favorevole di Forza Italia e ringrazia il Ministro Cingolani per il metodo utilizzato di confronto con tutti i gruppi politici, che auspica divenga la modalità ordinaria in futuro. Rileva la necessità di definire una normativa in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi per superare l'attuale quadro di incertezza che ostacola l'attività di operatori nazionali e internazionali.

  Marco DI MAIO (IV), nel ringraziare il Ministro Cingolani, sottolinea l'opportunità di superare una visione ideologica in materia di sfruttamento degli idrocarburi per non compromettere gli investimenti in un settore con un alto numero di occupati. Ricorda in particolare l'attività esercitata nella sua regione, l'Emilia Romagna. Sottolinea l'importanza di arrivare a nuove norme nell'ambito di una nuova politica ecologica che tenda all'autonomia nell'approvvigionamento energetico, partendo dagli impianti esistenti.

  Ubaldo PAGANO (PD) fa notare che le proposte emendative in esame propongono una soluzione di compromesso di cui il suo gruppo, che comunque avrebbe preferito un termine di proroga diverso, prende atto con favore, purché la scadenza del 30 settembre 2021 sia considerata «tombale» e non sia ulteriormente prorogata.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) ritiene che il tema in questione sia fondamentale, soprattutto nelle zone a rischio sismico.

  Stefano FASSINA (LEU) ritiene che la soluzione di mediazione proposta sia positiva, manifestando soddisfazione per il metodo utilizzato dal Ministro in carica, che ha consentito di giungere alla risoluzione di questioni potenzialmente divisive.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva che l'articolo aggiuntivo Patassini 12.07 interviene su un tema analogo e andrebbe ricompreso nella proposta di riformulazione, che pur non ritenendo pienamente non soddisfacente, rappresenta, a suo avviso, un compromesso apprezzabile, purché non sia ulteriormente prorogato il termine del 30 settembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Muroni 12.020, Patassini 12.07, nonché degli emendamenti Vianello 15.104 e Fioramonti 15.11 accettano di riformularli nel medesimo testo, come proposto dai relatori. Prende atto altresì che i presentatori dell'emendamento Andrea Romano 13.114 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Muroni 12.020, Patassini 12.07, nonché gli emendamenti Vianello 15.104 e Fioramonti 15.11, così come riformulati nel medesimo testo (vedi allegato 1). Approvano quindi l'emendamento Andrea Romano 13.114, come riformulato (vedi allegato 1).
  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Mazzetti 13.61, Trancassini 13.272, Terzoni 13.145, Fregolent 13.285 e Lorenzin 13.311 (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che a seguito dell'ultima approvazione, risultano assorbiti gli emendamenti Comaroli 13.181 e Rixi 13.135. Prende atto, quindi, che gli emendamenti Lucchini 13.136, Costa 13.106, Paternoster 13.175 e Rampelli 13.260 sono stati ritirati. Prende atto altresì che i presentatori degli identici emendamenti Grippa 13.229 e Maccanti 13.117 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Grippa 13.229 e Maccanti 13.117, come riformulati (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che i presentatori degli emendamenti Maccanti 13.126 e Plangger 13.98 accettano di riformularli nel medesimo testo, come proposto dai relatori.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti Maccanti 13.126 e Plangger 13.98, come riformulati nel medesimo testo (vedi allegato 1).

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Rotelli 13.204, di cui è cofirmatario, osserva che esso è volto a sostenere il settore dell'autotrasporto, soprattutto per quanto riguarda quello turistico. Auspica che il Governo possa rivedere il parere su tale proposta emendativa.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rotelli 13.204 e Zucconi 13.322 e approvano l'emendamento Pella 13.313 (vedi allegato 1).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa notare che il suo emendamento 13.177 interviene sul tema degli sfratti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che su tale tematica il rappresentante del Governo aveva formulato una proposta condivisibile.

  Il Ministro Federico D'INCÀ, ritiene che sul tema degli sfratti sia auspicabile il ritiro di tutte le proposte emendative avente ad oggetto tale argomento in vista della presentazione in Assemblea di un ordine del giorno volto ad individuare una soluzione adeguata e condivisa a tale questione, anche attraverso l'indicazione di un possibile veicolo normativo.

  Emanuele PRISCO (FDI), non condivide la proposta di rinviare ad un provvedimento futuro la risoluzione di una problematica che meriterebbe un intervento immediato, che sia in grado di contemperare le esigenze delle famiglie in condizioni disagiate con quelle dei proprietari. Ritiene quindi opportuno che siano sottoposte a votazioni le proposte emendative del suo gruppo riguardanti tale tematica.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che i presentatori degli emendamenti Comaroli 13.177, degli identici emendamenti Lupi 13.1, Siragusa 13.4, Rosso 13.50, Gagliardi 13.109, Fregolent 13.154, Bellachioma 13.195, degli emendamenti D'Orso 13.293 e 13.295, degli identici emendamenti Siragusa 13.14, Gusmeroli 13.238, Paolo Russo 13.83 e Fregolent 13.158, degli identici emendamenti Rosso 13.68, Fregolent 13.156, Bianchi 13.236, degli identici emendamenti Mulè 13.69, Fregolent 13.157, Bitonci 13.237, Lorenzin 13.312, degli identici emendamenti Paolo Russo 13.82 e Fregolent 13.155, dell'emendamento Buratti 13.327, degli identici emendamenti Rosso 13.48, Fregolent 13.159, Paternoster 13.192, degli identici emendamenti Magi 13.39, Rosso 13.51, Fregolent 13.162, li ritirano.

  Emanuele PRISCO (FDI), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Trancassini 13.275 di cui è cofirmatario.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Trancassini 13.275, Prisco 13.274, Foti 13.273 e 13.277.

  Emanuele PRISCO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Foti 13.280, di cui è cofirmatario, giudicando inopportuno far gravare sui proprietari di immobili con inquilini morosi anche l'onere del pagamento dell'IMU.

  Fabio RAMPELLI (FDI), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento Foti 13.280, di cui è cofirmatario, ritiene inaccettabile far gravare sui proprietari le inadempienze istituzionali nel settore dell'edilizia residenziale sociale. Ritiene che la tematica degli sfratti andrebbe affrontata con serietà, diversificando le soluzioni in base ai contesti territoriali, soprattutto considerando l'emergenza abitativa presente nel Centro-Sud. Si tratta a suo avviso di evitare di instaurare una guerra tra poveri, individuando una soluzione che concili, da un lato, le esigenze delle famiglie, costrette a vivere in condizioni disagiate, con quelle dei piccoli proprietari, che si aspettano di ricavare un introito dagli immobili di loro proprietà.

  Stefano FASSINA (LEU), intervenendo sull'emendamento Foti 13.280, evidenzia che il tema oggetto dell'emendamento in esame era stato trattato anche in un emendamento del proprio gruppo, poi ritirato. Evidenzia in proposito che il blocco degli sfratti è un intervento di carattere emergenziale, che non può essere posto a carico dei proprietari, per cui ha senso sovvenzionare questi ultimi mediante ristori sul piano fiscale. Peraltro il tema, analogamente a molti altri inerenti le politiche per la casa, saranno oggetto di un ordine del giorno che non sarà quindi limitato alla questione del blocco degli sfratti, bensì affronterà anche il tema della carenza di case di edilizia residenziale pubblica.

  Beatrice LORENZIN (PD), intervenendo sull'emendamento Foti 13.280, sottolinea che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento sullo stesso tema, poi ritirato, trattandosi di una questione che deve essere tenuta in cima all'agenda del Governo. Il diritto alla proprietà è infatti tutelato costituzionalmente e tale tutela va tenuta presente anche quando si affronta il problema sociale di assicurare il mantenimento del diritto alla casa alle persone che si trovano senza lavoro a causa della crisi economica e sanitaria in corso. In alcuni casi peraltro le morosità sono molto antecedenti alla crisi in corso. Tale questione sarà pertanto oggetto di successive iniziative volte ad evitare che chi si trovi nell'indisponibilità dell'immobile a causa del blocco degli sfratti sia gravato da oneri fiscali.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Foti 13.280, sottolinea come esso ponga una questione di buon senso condivisa trasversalmente. Evidenzia come l'assenza di una efficace mediazione da parte del Governo stia alimentando la contrapposizione tra due fazioni avversarie che sostengono, l'una, la necessità di esentare dall'IMU i proprietari di immobili per i quali non vengono percepiti gli affitti e sono inibiti gli sfratti, l'altra, la necessità di ulteriori rinvii delle procedure di sfratto. Invita il Governo a trovare una strategia che tenga conto di entrambe tali posizioni, in quanto è ingiusto che chi ha 15 anni di morosità tragga indebiti vantaggi dalla proroga degli sfratti, ma è altresì necessario che, nella situazione emergenziale in corso, sia tutelato il diritto alla casa dei nuovi poveri. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento in esame in attesa di individuare una soluzione condivisa.

  Paolo RUSSO (FI) chiede che durante la prossima sospensione per consentire la sanificazione dell'aula siano fornite informazioni su tutte le questioni sospese, non solo su quella riguardante le aree terremotate.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Foti 13.280.

  Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare, in sostituzione del presentatore, l'emendamento Rampelli 13.262, evidenzia che esso riguarda la sospensione dell'obbligo di rilascio degli immobili dell'Amministrazione della Difesa anche nei casi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sottolinea che l'emendamento riguarda pensionati che detengono gli immobili, cui viene chiesto di liberarli senza proporre soluzioni abitative alternative.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Rampelli 13.262, evidenzia come sia paradossale che, mentre si dibatte il tema della proroga degli sfratti e della necessaria tutela degli interessi contrapposti dei proprietari e degli inquilini, si permettano gli sfratti relativi agli immobili il cui proprietario è lo Stato.

  Stefano FASSINA (LEU) sottolinea che la questione relativa agli sfratti costituisce comunque una problematica molto rilevante, rispetto alla cui soluzione la posizione di chiusura manifestata dai relatori e dal Governo non consente di compiere passi in avanti.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Rampelli 13.262, pone in evidenza l'opportunità comunque di non adottare, per evidenti ragioni di equità, criteri differenti nel trattamento delle morosità, a seconda che il locatore sia rappresentato da un privato ovvero da un ente pubblico.

  Umberto BURATTI (PD) ritiene indispensabile svolgere sulla tematica degli sfratti una attenta riflessione di carattere generale, che a suo giudizio non può che essere ispirata al principio secondo cui meritevoli di tutela debbono essere considerate esclusivamente le situazioni di morosità prodottesi a causa o, comunque, a seguito della pandemia da Covid-19, tentando per quanto possibile di operare un bilanciamento tra i diritti dei proprietari degli immobili e le condizioni di difficoltà degli inquilini incolpevoli.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Rampelli 13.262 ed approvano gli identici emendamenti Scagliusi 13.228 e Gariglio 13.35 (vedi allegato 1), l'emendamento Varrica 13.212 (vedi allegato 1) nonché gli identici emendamenti Borghese 14.3 e La Marca 14.5 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che l'emendamento Giacometto 15.21 è stato ritirato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione anche del fatto che sono oramai trascorse oltre quattro ore dalla ripresa pomeridiana dei lavori, chiede alle presidenze se non sia opportuno disporre una sospensione della seduta, anche al fine di consentire lo svolgimento delle prescritte attività di sanificazione degli ambienti.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, comunica che sulla tematica del sisma, che interessa quasi trasversalmente l'intero arco delle forze parlamentari, sono in distribuzione, rispettivamente, la riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti Trancassini 7.77, Pezzopane 17.010, Gallinella 17.058, De Menech 17.077 e Zicchieri 17.082 (vedi allegato 1), nonché la riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti Pezzopane 17.080, Gabriele Lorenzoni 17.073, Trancassini 7.79, Patassini 3.73, Trancassini 17.02 e Nevi 17.07 (vedi allegato 1). Sospende quindi la seduta, onde consentire ai gruppi di prendere visione delle predette riformulazioni nonché di procedere alle operazioni di sanificazione dell'aula, preannunziando che i lavori riprenderanno dalla discussione dell'emendamento Lucaselli 15.87.

  La seduta, sospesa alle 18.30, riprende alle 19.15.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Lucaselli 15.87.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 15.87, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prorogare dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l'applicazione della plastic tax. Sottolinea come i due terzi della plastica sia prodotta in Oriente e come l'imposta in esame si tradurrebbe in un danno per le imprese italiane e il sistema economico del Paese nel suo complesso, ricordando peraltro l'attenzione alle tematiche ambientali delle imprese italiane del settore, alle quali si deve l'invenzione della plastica biodegradabile.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco e ricorda come il tema in esame sia stato oggetto di confronto tra la maggioranza del II Governo Conte e le opposizioni di allora, nel corso del quale emerse la diffusa consapevolezza del fatto che l'introduzione della plastic tax risulterebbe particolarmente gravosa per le imprese, in particolare nell'attuale periodo di crisi economica. Ritiene che l'introduzione della plastic tax sia contraddittoria rispetto all'atteggiamento di accondiscendenza nei confronti della Cina perseguito da talune forze politiche e che le politiche ambientali debbano inserirsi in una visione strategica più ampia e non prendere le mosse da un ulteriore aggravio della fiscalità a carico delle imprese. Alla luce di tali considerazioni chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, ai fini di un ulteriore approfondimento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 15.87.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che gli emendamenti Incerti 15.6, e Viviani 15.39 sono stati ritirati.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zucconi 15.96, Nevi 15.13 e Gagliardi 15.34.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che l'articolo aggiuntivo Enrico Borghi 15.01 è stato ritirato.

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Montaruli 15.021, spiega che è volto a prorogare al giorno successivo alla fine dello stato di emergenza la decorrenza del termine di sessanta giorni per la formulazione di osservazioni e proposte tecniche sulla Carta per l'individuazione del sito nazionale per lo stoccaggio di rifiuti nucleari da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati. Rileva la ragionevolezza di tale proposta che mira a tutelare la capacità organizzativa degli enti locali che attualmente sono impegnati nella gestione della pandemia.

  Lucia ALBANO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Montaruli 15.021, ricorda le annose polemiche riguardanti la questione dello stoccaggio delle scorie nucleari e l'individuazione dei siti idonei e ribadisce la necessità di concedere più tempo alle regioni e agli enti locali per decidere sul tema.

  Emanuele PRISCO (FDI) fa presente che un'agenzia di stampa riferisce che su una proposta emendativa presentata dall'onorevole Fornaro riguardante un argomento analogo all'articolo aggiuntivo Montaruli 15.021 è stato espresso il parere favorevole dei relatori e del Governo e chiede pertanto di riformulare l'articolo aggiuntivo Montaruli 15.021 in un testo identico a quello.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, spiega che i collegamenti tra proposte emendative analoghe vengono fatti dagli uffici ma che non era stato segnalato che l'articolo aggiuntivo Montaruli 15.021 avesse contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Fornaro 12.018.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Montaruli 15.021, sottolinea che mentre l'articolo aggiuntivo Fornaro 12.018 proroga i termini per la presentazione delle osservazioni alla Carta per l'individuazione del sito nazionale per lo stoccaggio di rifiuti nucleari da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati da sessanta a centottanta giorni, la proposta emendativa di Fratelli d'Italia in modo più razionale proroga la decorrenza del termine di sessanta giorni al giorno successivo alla fine dello stato di emergenza. Afferma che comunque il gruppo di Fratelli d'Italia accetta anche la riformulazione della propria proposta emendativa in un testo identico all'articolo aggiuntivo Fornaro 12.018, ma che la diversità di parere espresso dai relatori e dal Governo sulle due proposte emendative è dovuta semplicemente alla diversa appartenenza politica dei presentatori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fornaro 12.018 consegue l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo Montaruli 15.021. Quindi, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Rospi 15.08: s'intende che vi abbia rinunziato. Ricorda infine che l'emendamento Ubaldo Pagano 16.5 è stato ritirato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Lollobrigida 16.13, sottolinea che mira ad aiutare i gestori degli impianti a fune, per servizio di pubblico trasporto, già esistenti sollevandoli per un anno da determinati adempimenti obbligatori. In particolare spiega che la proposta emendativa è volta a chiedere una proroga di tali adempimenti per due anni, come richiesto nel corso delle audizioni, introducendo l'obbligo di una relazione asseverata in merito ai controlli effettuati. Fa presente che la riformulazione proposta dai relatori, invece, concerne gli impianti in costruzione con i progetti approvati. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento Lollobrigida 16.13.

  Emanuele PRISCO (FDI) si associa alla richiesta dell'onorevole Trancassini di accantonare l'emendamento Lollobrigida 16.13. Sottolinea che la proposta emendativa non pone problemi tecnici e chiede quindi un ulteriore approfondimento.

  Il Ministro Federico D'INCÀ dichiara di concordare con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 16.13.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 16.13.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra il suo emendamento 16.7 che è volto a prorogare le convenzioni in scadenza stipulate dagli impianti sportivi natatori, che sono quelli più colpiti dalla pandemia, avendo maggiori costi di gestione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 16.7.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che l'emendamento Valente 16.12 è stato ritirato. Dispone l'accantonamento degli emendamenti Pizzetti 17.2 e Tartaglione 17.30, degli articoli aggiuntivi Pezzopane 17.080, Buompane 17.074, De Luca 17.052, Pezzopane 17.010, limitatamente alle parti ammissibili, e Gabriele Lorenzoni 17.073, limitatamente alle parti ammissibili, nonché degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 17.02, Nevi 17.07, Gallinella 17.058, De Menech 17.077 e Zicchieri 17.082, limitatamente alle parti ammissibili. Prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 17.021 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa notare che l'emendamento Rixi 13.115 prevede un intervento analogo all'articolo aggiuntivo Gagliardi 17.021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento Rixi 13.115 nello stesso testo dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 17.021, come riformulato. Prende atto che i presentatori dell'emendamento Rixi 13.115 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gagliardi 17.021 e l'emendamento Rixi 13.115, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Pezzopane 17.079 e Caparvi 17.040. Prende atto che l'emendamento Bilotti 18.7 è stato ritirato. Prende atto che i presentatori degli emendamenti Giacomoni 19.40 e De Filippo 19.25 accettano di riformularli nel medesimo testo, come proposto dai relatori (vedi allegato 1).

  Le Commissioni approvano gli emendamenti Giacomoni 19.40 e De Filippo 19.25, come riformulati nel medesimo testo (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, prende atto che l'emendamento Baratto 19.4 è stato ritirato.

  Emanuele PRISCO (FDI) interviene sull'emendamento Deidda 19.33, di cui è cofirmatario, facendo notare che esso è volto a semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata, consentendo l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici già indetti.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Deidda 19.33.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede di accantonare l'emendamento Zanettin 19.5, che riguarda il tema del lavoro agile dei genitori di figli disabili.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zanettin 19.5.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Rampelli 19.2, di cui è cofirmatario, osserva che esso è volto a prorogare la misura volta a facilitare il congedo straordinario dei genitori di figli conviventi in quarantena obbligatoria per contatti scolastici.

  Lucia ALBANO (FDI) ritiene che l'emendamento Rampelli 19.32 sia molto importante al fine di evitare di lasciare soli i figli in quarantena obbligatoria per contatti scolastici. Ritiene infatti fondamentale la presenza dei genitori per la didattica a distanza.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Rampelli 19.32.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 19.28, di cui è cofirmatario, facendo presente che esso è volto a prorogare la norma che sospende il pagamento della tassa sul suolo pubblico in considerazione dell'emergenza epidemiologica, che ritiene non sia terminata. Nel far notare che tale misura si è rivelata importante per consentire alle aziende di operare all'esterno, osserva che si potrebbe ipotizzare l'utilizzo di risorse derivanti da quelle destinate al finanziamento del bonus vacanza. Chiede l'accantonamento di tale proposta emendativa.

  Lucia ALBANO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 19.28, ricorda che si tratta di una delle ultime proposte del suo gruppo all'esame delle Commissioni, prima di passare alle questioni accantonate e agli emendamenti del Governo. Sottolinea che tutte le questioni proposte finora dal suo gruppo per tutelare gli interessi delle imprese del settore turistico e delle PMI sono state respinte. L'ultima, affrontata dall'emendamento in esame, riguarda gli esercizi di ristorazione che hanno mutato l'aspetto delle nostre città, ponendo sotto gli occhi di tutti l'inevitabile aumento dell'occupazione di suolo pubblico imposto dalle misure di tutela sanitaria che impongono di massimizzare l'utilizzo degli spazi aperti. Invita quindi la Commissione a non far mancare il proprio sostegno a tali attività economiche, già duramente provate.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 19.28.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che risultano già approvati gli identici articoli aggiuntivi Braga 19.04 e Fornaro 12.018. Esprime quindi, concordando il Governo, parere favorevole sugli identici emendamenti Paita 20.4 e Serritella 20.5, precedentemente accantonati, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Paita 20.4 e Serritella 20.5 accettano la riformulazione testé proposta.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sugli identici emendamenti Paita 20.4 e Serritella 20.5, come riformulati, sottolinea che essi prevedono che per l'installazione di tralicci per le telecomunicazioni non sia più necessaria un'autorizzazione ma solo una comunicazione di inizio lavori. Richiama in particolare l'attenzione degli esponenti del MoVimento 5 Stelle, che dovrebbero essere particolarmente sensibili al tema, sul fatto che nei nostri comuni potrebbero comparire tralicci di questa o quella compagnia telefonica previa una mera comunicazione. Sottolinea inoltre che, non trattandosi di una disposizione di proroga, l'emendamento presenta, a suo avviso, evidenti profili di inammissibilità.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Paita 20.4 e Serritella 20.5, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che i subemendamenti Comaroli 0.22.0100.7 e 0.22.0100.8 sono stati ritirati, mentre l'emendamento Comaroli 0.22.0100.9 è accantonato in attesa di verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato. Conseguentemente risulta accantonato l'articolo aggiuntivo 22.0100 del Governo.
  Avverte inoltre che i subemendamenti Bitonci 0.22.0200.38, Mandelli 0.22.0200.50, Giacomoni 0.22.0200.5, Mandelli 0.22.0200.46 e Giacomoni 0.22.0200.4 sono stati ritirati dai presentatori.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Prisco 0.22.0200.33, 0.22.0200.28, 0.22.0200.32 e 0.22.0200.29.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che il subemendamento Bitonci 0.22.0200.39 è stato ritirato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Prisco 0.22.0200.30 e 0.22.0200.31.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Pella 0.22.0200.47, Bitonci 0.22.0200.40, Morrone 0.22.0200.44, Magi 0.22.0200.11, Grippa 0.22.0200.36, Giacomoni 0.22.0200.8, 0.22.0200.7 e 0.22.0200.6.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo, chiede che si proceda con la votazione per parti separate, dal momento che la proposta emendativa in esame aggiunge al provvedimento più articoli dal contenuto eterogeneo, tra cui solo alcuni trovano un consenso trasversale. Esprime in particolare il parere favorevole del suo gruppo sulle disposizioni di proroga dei termini in materia di cartelle esattoriali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, convenendo con quanto osservato dal deputato Prisco, acconsente alla votazione per parti separate.

  Le Commissioni, con votazione per parti separate, approvano l'articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo ad esclusione del capoverso Articolo 22-ter, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario» (vedi allegato 1).

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo, limitatamente al capoverso Articolo 22-ter, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario», stigmatizza la proroga ivi disposta. Si tratta di misure che, a suo avviso, sono deleterie per la sicurezza interna in quanto già in passato hanno determinato la scarcerazione di criminali pericolosi, anche mafiosi. Ritiene che la norma in esame, proposta dal II Governo Conte, non possa essere condivisa dal nuovo Esecutivo se vuole davvero mostrare un cambio di passo rispetto a quanto operato dal Ministro della giustizia del precedente Governo, che ha curato più gli interessi dei detenuti che quelli della polizia penitenziaria.

  Giulia SARTI (M5S), intervenendo in replica al deputato Prisco, ricorda che le scarcerazioni da questi ricordate non furono in alcun modo imputabili al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, oggetto di proroga da parte della proposta emendativa in esame, bensì furono determinate da decisioni assunte dalla Magistratura di sorveglianza sulla base della normativa previgente che già prevedeva, in particolare alla legge 26 novembre 2010, n. 199, la possibilità di concedere gli arresti domiciliari per motivi sanitari. Sottolinea anzi che il citato decreto-legge n. 137 del 2020 escludeva espressamente la possibilità di accedere agli arresti domiciliari per tutti i reclusi sottoposti al regime del 41-bis e per tutti i responsabili di reati gravi, ivi previsti tutti i soggetti che si resero responsabili delle sommosse verificatesi nelle carceri il 9 marzo 2020 a seguito dello scoppio della pandemia. Dopo le scarcerazioni determinate da decisioni assunte dalla Magistratura di sorveglianza sono state inoltre approvate disposizioni per sancire normativamente la prassi della consultazione obbligatoria delle autorità in materia di antimafia da parte della Magistratura di sorveglianza prima della concessione di benefici.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime rammarico e stupore per le affermazioni da ultimo svolte dall'onorevole Sarti, precisando che la presunta polemica sul decreto-legge cosiddetto «Svuota carceri» non può essere in alcun modo addebitata a Fratelli d'Italia che piuttosto, a differenza di tutte le altre forze politiche, sul merito della questione ha sempre coerentemente mantenuto la medesima posizione di netta condanna delle misure in argomento, che considera assolutamente scellerate ed aberranti. Ritiene pertanto che la votazione che le Commissioni si accingono ad effettuare sull'articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo, limitatamente al capoverso articolo 23-ter, sul quale preannunzia naturalmente il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia, consentirà, senza ipocrisie, di evidenziare chiaramente le diverse posizioni in campo.

  Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo, limitatamente al capoverso Articolo 22-ter (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, propone di sospendere brevemente la seduta, orientativamente per circa mezz'ora, in modo da consentire una conclusiva e puntuale verifica circa lo stato delle riformulazioni al momento non ancora perfezionate e concernenti talune delle questioni oggetto di proposte emendative rimaste accantonate, onde riprendere, al termine della sospensione, quanto più possibile speditamente i lavori e giungere al conferimento del mandato ai relatori comunque entro la giornata di oggi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rimarcare l'atteggiamento collaborativo e tutt'altro che ostruzionistico dimostrato dal suo gruppo nel corso dell'intero esame del provvedimento, ritiene che la sospensione ipotizzata dal presidente Brescia difficilmente potrà risolvere le rilevanti questioni rimaste accantonate nell'arco di un così breve intervallo di tempo, motivo per il quale ritiene che i lavori potrebbero più utilmente essere direttamente aggiornati alla mattina di domani.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, considera non praticabile l'ipotesi testé prospettata dall'onorevole Trancassini, in considerazione dei tempi assai ristretti che residuano per l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea e la successiva trasmissione al Senato.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento alla proposta di riformulazione, in identico testo, dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 17.080 ed altri, in precedenza distribuita, chiede delucidazioni circa le ragioni per cui al capoverso comma 2 si faccia esclusivamente riferimento agli anni 2019, 2021 e 2022 e non anche all'anno 2020. In riferimento alla medesima proposta di riformulazione, invita altresì i relatori e il Governo a valutare la possibilità di estendere la proroga prevista al capoverso comma 1, lettera a), concernente le agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni colpiti dal sisma, al 30 giugno 2021 anziché al 30 aprile 2021, come attualmente prospettato dalla predetta riformulazione.

  Paolo RUSSO (FI) invita le presidenze a valutare l'opportunità di prevedere una sospensione dei lavori di almeno un'ora, onde consentire un appropriato svolgimento delle verifiche istruttorie necessarie sulle diverse questioni rimaste accantonate.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore per la I Commissione, non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 21.30.

  La seduta, sospesa alle 20.35, riprende alle 21.45.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che si procederà ora all'esame delle proposte emendative accantonate a partire dall'emendamento Bartolozzi 1.47. Chiede quindi ai presentatori se accolgano la proposta di riformulazione dei relatori su tale emendamento (vedi allegato 1).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede al Governo se al tavolo tecnico previsto nella proposta emendativa parteciperà anche la Regione siciliana, considerato che la sua formulazione non appare chiara al riguardo, facendo semplicemente riferimento ad amministrazioni competenti.

  Il Ministro Federico D'INCÀ ritiene che l'espressione «amministrazioni competenti» sia piuttosto ampia e quindi in grado di comprendere anche la Regione siciliana.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori sull'emendamento a sua prima firma 1.47.

  Vittoria BALDINO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bartolozzi 1.47, così come riformulato.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Bartolozzi 1.47, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto del ritiro dell'emendamento Sisto 1.22.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caiata 1.163, Prisco 1.145, limitatamente alla parte ammissibile.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che i presentatori dell'emendamento Donzelli 1.174 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede delucidazioni circa il contenuto della riformulazione dell'emendamento Donzelli 1.154.

  Emanuele PRISCO (FDI) fa presente che l'emendamento Donzelli 1.174, di cui si propone la riformulazione, mira a prorogare il termine temporale di validità dei fogli recanti le firme – previsto dal comma 3 dell'articolo 49 della legge 25 maggio 1970 n. 352 – di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Donzelli 1.174, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Paolo RUSSO (FI) chiede alla presidenza se non sia possibile procedere prioritariamente all'esame delle proposte emendative sulle quali vi è una proposta di riformulazione dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dopo aver accolto la proposta formulata dal deputato Paolo Russo, prende atto che i presentatori dell'emendamento Noja 4.60 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Noja 4.60, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che il presentatore dell'emendamento Paolo Russo 4.34 accetta la riformulazione proposta dai relatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Russo 4.34, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento Dal Moro 4.134, sul quale i relatori hanno proposto una riformulazione. Chiede quindi ai presentatori dell'emendamento Trancassini 7.77, dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 17.010, degli identici articoli aggiuntivi Galinella 17.058, Demenech 17.077 e Zicchieri 17.082 se accolgano la proposta di riformulazione in un identico testo dei relatori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), pur accettando la riformulazione proposta dai relatori, manifesta il proprio rammarico per il fatto che la riformulazione non comprenda una proroga del credito di imposta per le aziende operanti nei territori colpiti dal sisma.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto quindi che la proposta di riformulazione in un identico testo dell'emendamento Trancassini 7.77, dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 17.010, degli identici articoli aggiuntivi Galinella 17.058, Demenech 17.077 e Zicchieri 17.082 è stata accolta dai presentatori.

  Lucia ALBANO (FDI), intervenendo sulla riformulazione dell'emendamento Trancassini 7.77, dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 17.010 e degli identici articoli aggiuntivi Gallinella 17.010, De Menech 17.077 e Zicchieri 17.082, esprime soddisfazione per l'accoglimento di una parte delle istanze espresse negli emendamenti del suo gruppo, rammaricandosi del mancato accoglimento della richiesta di proroga del credito d'imposta. Ricorda che tale beneficio, scaduto il 31 dicembre 2020, è stato prorogato per i soli territori del cratere abruzzese, con evidente iniquità di trattamento tra comuni appartenenti a territori contigui che hanno subito gli stessi drammi, ovvero il terremoto e la pandemia. Ricorda altresì che si tratta di una misura che nel 2020 aveva ottenuto l'approvazione della Commissione europea e che riguarda piccoli borghi già a rischio di spopolamento prima del sisma, il cui abbandono è proseguito e si è inasprito a seguito degli eventi sismici, ponendo gli imprenditori locali in una situazione di enorme difficoltà. L'intervento mira al salvataggio dei comuni in questione, più che al loro rilancio.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, si associa alle valutazioni dei deputati Trancassini e Albano e fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha proceduto a valutare l'onere della misura in questione che dovrà essere tenuta in debita considerazione dal Governo.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Galinella 17.058.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che l'emendamento a sua firma richiamato nella formulazione in esame è il 7.77, mentre riteneva che anche il proprio emendamento 17.02 dovesse essere oggetto di riformulazione.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che l'emendamento Trancassini 17.02 è infatti oggetto di un'altra riformulazione che verrà esaminata a breve.

  Marco DI MAIO (IV) aggiunge la firma del suo gruppo all'articolo aggiuntivo De Menech 17.077.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Trancassini 7.77, l'articolo aggiuntivo Pezzopane 17.010 e gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 17.058, De Menech 17.077 e Zicchieri 17.082, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che a seguito di tale approvazione risultano assorbite le proposte emendative Calabria 17.05, Mazzetti 17.17 e 17.08 e Pella 17.20. Prende atto che i presentatori dell'emendamento D'Attis 11.13 accettano la riformulazione proposta dai relatori (vedi allegato 1).

  Le Commissioni approvano l'emendamento D'Attis 11.13, come riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che i presentatori dell'emendamento Pizzetti 17.2, degli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.105 e Gallinella 10.113 e dell'articolo aggiuntivo 17.034 accettano la riformulazione in un identico testo proposta dai relatori (vedi allegato 1).

  Le Commissioni approvano l'emendamento Pizzetti 17.2, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.105 e Gallinella 10.113 e l'articolo aggiuntivo 17.034, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede se le riformulazioni assorbano anche un emendamento a sua firma riguardante la regione Emilia Romagna.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, conferma che diversi emendamenti avevano parti riconducibili alla riformulazione approvata e l'elenco degli emendamenti richiamati potrebbe non essere esaustivo. Prende atto quindi che i presentatori degli articoli aggiuntivi Pezzopane 17.080, Gabriele Lorenzoni 17.073, degli emendamenti Trancassini 7.79 e Patassini 3.73 e degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 17.02 e Nevi 17.07 accettano la riformulazione in un identico testo proposta dai relatori.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) aggiunge la firma del suo gruppo all'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 17.073, come riformulato.

  Marco DI MAIO (IV) aggiunge la firma del suo gruppo all'articolo aggiuntivo Pezzopane 17.080, come riformulato.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto che le predette proposte emendative sono state sottoscritte da tutti i gruppi.

  Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Pezzopane 17.080, Gabriele Lorenzoni 17.073, gli emendamenti Trancassini 7.79 e Patassini 3.73 e gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 17.02 e Nevi 17.07, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, illustra la riformulazione del subemendamento Comaroli 0.22.0100.9 (vedi allegato 1), prendendo atto che è accolta dai presentatori.

  Paolo RUSSO (FI) aggiunge la propria firma al subemendamento Comaroli 0.22.0100.9, come riformulato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Comaroli 0.22.0100.9, come riformulato, e l'emendamento 22.0100 del Governo, così come risultante dall'approvazione del predetto subemendamento (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, illustra la riformulazione dell'emendamento Dal Moro 4.134 (vedi allegato 1), prendendo atto che è accolta dai presentatori.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Dal Moro 4.134, come riformulato (vedi allegato 1).

  Paolo RUSSO (FI) propone che, in attesa di eventuali nuove riformulazioni, si dia la precedenza agli emendamenti accantonati a firma dell'opposizione.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, accogliendo la proposta del deputato Paolo Russo, invita al ritiro dell'emendamento Trancassini 3.236.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Trancassini 3.236, Lollobrigida 7.113 e Rizzetto 11.77.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che le Commissioni, acquisito in proposito l'assenso unanime dei gruppi, procederanno ora alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Ehm 1.026 e Calabria 1.036, volti a disporre la proroga al 31 dicembre 2021 della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», sui quali esprime pertanto parere favorevole, anche a nome del relatore Brescia.

  Il Ministro Federico D'INCÀ concorda con la proposta di parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ehm 1.026 e Calabria 1.036.

  Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Ehm 1.026 e Calabria 1.036 (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'accettare l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Lollobrigida 16.13, di cui è cofirmatario, esprime tuttavia profondo rammarico per il mancato accoglimento del testo originario della citata proposta emendativa, che avrebbe consentito certamente di approntare un maggiore ed efficace sostegno economico in favore degli impianti di risalita duramente colpiti dagli effetti negativi dell'attuale emergenza sanitaria, in linea peraltro anche con le indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame. Nel considerare il mancato accoglimento del testo iniziale dell'emendamento Lollobrigida 16.13 come il frutto di una scelta politica non condivisibile, si riserva comunque di ripresentarne il contenuto ai fini del successivo esame in Assemblea.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Lollobrigida 16.13, nel testo riformulato come l'emendamento Elisa Tripodi 13.213 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Lollobrigida 16.13, come riformulato, si intende assorbito l'emendamento Bergamini 13.78. Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo Frassini 7.07.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Frassini 7.07, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che a seguito di tale approvazione risulta assorbito l'emendamento Porchietto 12.142.
  Avverte quindi che, non essendovi più ulteriori proposte di riformulazione ed avendo al riguardo registrato l'assenso unanime dei gruppi parlamentari, tutte le restanti proposte emendative segnalate e rimaste accantonate nel corso dell'esame sono da intendersi complessivamente respinte.

  Le Commissioni concordano.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, pone quindi in votazione la proposta di correzioni di forma riportata in allegato (vedi allegato 2).

  Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma formulata dai relatori (vedi allegato 2).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni IV, VII, VIII, X, XI, XII e XIV; i pareri favorevoli con condizioni della IX Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II, III, VI e XIII, nonché il parere del Comitato per la legislazione.

  Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Brescia per la I Commissione e Melilli per la V Commissione, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 22.30.

Commissioni Riunite (I e V) - sabato 20 febbraio 2021

ALLEGATO 1

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*1.35. (Nuova formulazione) Calabria.
*1.67. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.
*1.152. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Madia, Bruno Bossio.
*1.156. (Nuova formulazione) Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2020-2023».
  2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali,
con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
  3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022»
  4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell'area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonché per il triennio 2021-2023».
  6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonché, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato», le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;

   b) alla voce: «Consiglieri di Stato», le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;

   c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».

  7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 854 è sostituito dal seguente:

   «854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

   b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.” sono soppresse.».

   c) il comma 886 è sostituito dal seguente:

   «886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854»;

   d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tale fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”».

  8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole da: «il personale interessato» fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «erogate mensilmente» sono inserite le seguenti: «al personale individuato».

  9. L'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022».

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.017. (Nuova formulazione) Dieni

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021.
2.7. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni».
  4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
2.4. (Ulteriore nuova formulazione) Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli, Dal Moro,
Lorenzin, Madia, Mancini, Melilli, Ubaldo Pagano, Fassina, Fornaro, Fogliani, Stefani, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;

   b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»;

   c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;

   d) al comma 869:

    1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;

    2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».
*2.16. (Nuova formulazione) Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino, Bitonci.
*3.55. (Nuova formulazione) Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.173. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
*3.056. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
*3.93. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte».
**2.62. Galizia, Cassese.
**2.57. Ubaldo Pagano.
**2.31. Gebhard.
**2.68. Squeri, Mandelli, Sisto, Baratto, Cortelazzo, Bond.
**2.70. De Toma.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
2.49. Brescia.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».
*3.201. (Nuova formulazione) Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Bellucci, Bitonci.
*3.67. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.
*3.132. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Zennaro.
*3.326. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Madia.
*3.27. (Nuova formulazione) Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori, Nevi, Sisto.
*3.259. (Nuova formulazione) Gallinella.
*3.278. (Nuova formulazione) Fornaro.

  Dopo il comma 6, inserire, il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
**3.213. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**3.33. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
**3.311. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
  11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:

   «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

   b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:

   «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».
3.87. (Nuova formulazione) Braga, Fragomeli, Lorenzin.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
*3.114. (Nuova formulazione) Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.3. (Nuova formulazione) Sani.
*3.8. (Nuova formulazione) Squeri, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.
*3.175. (Nuova formulazione) Patassini, Pettazzi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.285. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3.260. (Nuova formulazione) Manzo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)

  1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.
*3.094. (Nuova formulazione) Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Di Muro, Cavandoli, Bitonci.
*3.032. (Nuova formulazione) Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
*3.087. (Nuova formulazione) Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

   «1. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) del Consiglio 2020/2020 del 7 dicembre 2020».
3.084. (Nuova formulazione) Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bitonci, Cavandoli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
4.175. (Nuova formulazione) Sisto.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dai seguenti: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi».
*4.81. Bella.
*4.117. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*4.144. Fassina.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**4.9. Alessandro Pagano, Cecchetti, Parolo, Coin, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.
**4.77. Lorenzin.
**4.90. Trizzino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata al 31 dicembre 2023.
4.78. (Nuova formulazione) Gavino Manca.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

   «5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital, può essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
4.173. (Nuova formulazione) Mancini, Lorenzin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.19. (Nuova formulazione) Lapia, Sisto, Prestigiacomo, Marco Di Maio, Iezzi, Baldino, Ceccanti, Gebhard, Mandelli, Del Barba, Garavaglia, Manzo, Ubaldo Pagano, Tabacci, Trancassini, Prisco.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

  5-ter. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».
*5.26. (Nuova formulazione) Casa.
*2.07. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Andreuzza, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

  1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
**5.01. Berardini, De Girolamo, Rizzone.
**5.08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Al comma 5, le parole da: limitatamente fino alla fine del comma sono soppresse.
6.16. Melicchio.

  All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni

   a) al comma 6, lettera a), le parole: 15 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021 e, alla lettera b), le parole: 30 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 15 settembre 2021.

   b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   6-bis. Per il biennio 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.
*6.12. (Nuova formulazione) Fusacchia.
*6.31. (Nuova formulazione) Fratoianni.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
**6.32. (Nuova formulazione) Fratoianni.

**6.11. (Nuova formulazione) Fusacchia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.1. Bonomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*7.7. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bitonci.
*7.12. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.
*7.40. Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Frailis, Sensi.
*7.47. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.64. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.97. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
**7.44. Sensi, Frailis, Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
**7.62. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**7.6. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Gastaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi.
7.36. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Nitti, Prestipino, Orfini, Rossi, Lattanzio, Ciampi, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
*7.61. Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.11. Magi.
*7.17. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo, Rosso.
*7.46. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.96. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni».
**8.2. Cardinale.
**8.39. Varchi, Prisco, Maschio, Deidda, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**8.17. Bisa, Tateo, Di Muro, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
**8.20. Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
**8.36. Zan.
**8.50. Mandelli, Sisto, Tartaglione.
**8.53. Colletti, Cimino, Giuliano, Ascari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono inserite le seguenti: «e nel 2021».
*10.4. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.17. Nevi, Mandelli, Sisto.
*10.68. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
*10.76. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
*10.95. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.108. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11.136. (Nuova formulazione) Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
**11.027. (Nuova formulazione) Davide Aiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2021»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” per le necessarie regolazioni contabili».
12.73. (Nuova formulazione) Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino al 30 giugno 2021».
*12.92. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Fiorini.
*12.162. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».
12.110. (Nuova formulazione) Davide Crippa.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

  9-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021».
12.109. Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Plangger.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 7-bis), le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2021»;

   b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2021».
*12.131. Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*12.47. Mazzetti, Sisto, Mandelli.
*12.90. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.
*12.148. Lorenzin.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

   b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».
**12.018. Fornaro, Muroni.
**15.1. (Nuova formulazione) Molinari, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Giglio Vigna, Bitonci.
**15.2. (Nuova formulazione) Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.
**15.20. (Nuova formulazione) Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, Ruffino, Labriola.
**15.58. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**15.114. (Nuova formulazione) Vianello, Maraia, Barbuto.
**19.04. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Rotta, Melilli, Buratti, Morgoni, Pellicani, Cenni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)

  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2021»;

   b) al comma 8, le parole: «entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».
*12.020. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti.
*15.104. (Nuova formulazione) Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo, Barbuto.
*15.11. (Nuova formulazione) Fioramonti.
*12.07. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 giugno 2021» e le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;

   b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce».
13.114. (Nuova formulazione) Andrea Romano.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
*13.61. Mazzetti, Mandelli, Sisto.
*13.272. Trancassini, Zucconi, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Caiata.
*13.145. Terzoni.
*13.285. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio, Moretto.
*13.311. Lorenzin.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
**13.229. (Nuova formulazione) Grippa.
**13.117. (Nuova formulazione) Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Sisto, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

   17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
   17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria».
*13.126. (Nuova formulazione) Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
*13.98. (Nuova formulazione) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «emergenza da COVID-19,» sono inserite le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e, al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.313. Pella.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014».
*13.228. Scagliusi, Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.
*13.35. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:

   a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;

   b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021;

   c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021;

   d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.
13.212. Varrica.

  Al comma 2, sostituire le parole: «al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023».
*14.3. Borghese, Tasso, Cecconi, Longo, Sangregorio, Fitzgerald Nissoli, Ungaro.
*14.5. La Marca, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
**19.40. (Nuova formulazione) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Porchietto, Barelli, Sisto.
**19.25. (Nuova formulazione) De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)

  1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*17.021. (Nuova formulazione) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*13.115. (Nuova formulazione) Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.
**20.4. (Nuova formulazione) Paita, Nobili, Marco Di Maio, Del Barba.
**20.5. (Nuova formulazione) Serritella.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Proroghe di termini in materia tributaria)

  1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

   a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione».

  2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».

  3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: «del presente decreto» a: «sono sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi».
  4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 22-ter.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

Art. 22-quater.
(Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali)

  1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».

Art. 22-quinquies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.
  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto. 3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:

   dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis
(Articolo 22-quinquies, comma 1)

«Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-196.064

-157.000

-138.500

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

483.299

431.297

493.550

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-279.207

-208.500

-198.000

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

566.572

482.797

553.050

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»;

   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.
22.0200. Il Governo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Amministrazione un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalità telematica e ai componenti il medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e emolumenti comunque denominati.
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.47. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano, Scoma, Minardo, Trizzino, Lucaselli, Raciti, Alaimo, Baldino.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.
1.174. (Nuova formulazione) Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
4.60. (Nuova formulazione) Noja, Marco Di Maio, Del Barba, Comaroli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «Art. 13. – (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) – 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
   2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della
pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge».

  Conseguentemente, all’allegato 1 sopprimere la voce numero 6.
4.34. (Nuova formulazione) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

  1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente:

   «a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».
*7.77. (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Marco Di Maio, Fassina, Fornaro, Mandelli, Sisto.
*17.010. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.
*17.058. (Nuova formulazione) Gallinella, Villani, Vacca, Elisa Tripodi.

*17.077. (Nuova formulazione) De Menech, Sani.
*17.082. (Nuova formulazione) Zicchieri, Gerardi, Durigon, Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Lucentini, Paolini, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020.
11.13. (Nuova formulazione) D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

  1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 FINAL, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
*17.2. (Nuova formulazione) Pizzetti, Ubaldo Pagano, Ceccanti, Mandelli, Sisto, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.105. (Nuova formulazione) Fornaro, Gagnarli.
*10.113. (Nuova formulazione) Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese, Baldino, Manzo.
*17.034. (Nuova formulazione) Cestari, Dara, Golinelli, Fiorini, Piastra, Tonelli, Vinci, Cavandoli, Murelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi»;

   b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione».

  2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui». Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «euro 40 milioni per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
  4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
  5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «13-ter. I titolari di contratti di locazione pluriennali riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, usufruiscono dell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tal fine, il Commissario straordinario dispone con ordinanza, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, assegnate a qualsiasi titolo, le corrispondenti compensazioni per le minori entrate in favore dei comuni interessati».
**17.080. (Nuova formulazione) Pezzopane, Zolezzi, Marco Di Maio.
**17.073. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Ciprini, Parisse, Daga, Grippa, Corneli, Torto, Vacca, Del Grosso, Colletti.
**7.79. (Nuova formulazione) Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**3.73. (Nuova formulazione) Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

**17.02. (Nuova formulazione) Trancassini, Zucconi, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco, Albano.
**17.07. (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Polidori, Della Frera, Cattaneo, Mandelli, Sisto, Barelli, Squeri.

  All'articolo aggiuntivo 22.0100, al comma 1, capoverso 8, lettera c), dopo le parole: commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: e le parole: «in otto rate di pari ammontare» sono sostituite dalle seguenti: in dieci rate di pari ammontare.
0.22.0100.9. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

   a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

   b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro”;

   c) al comma 3, le parole: “di cui al comma 1”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.
22.0100. Il Governo.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183».

   b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

  8-ter. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.
4.134. (Nuova formulazione) Dal Moro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»)

  1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità «Il Forteto» e una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui alla legge 8 marzo 2019, n. 21 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
*1.026. Ehm, Barbuto, Ciprini, D'Arrando, Palmisano, Ciampi, Donzelli, Mugnai, Pastorino, Lapia, Ascari.
*1.036. Calabria, Bartolozzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
**16.13. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
**13.213. Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
  2-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole:«Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune» sono inserite le seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
7.07. (Nuova formulazione) Frassini, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.

ALLEGATO 2

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

A.C. 2845

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma, riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 8, le parole: «il termine per il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per il conseguimento dei requisiti»;

   al comma 10, alinea, le parole: «relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico» e le parole: «per “Matera 2019”» sono sostituite dalle seguenti: «per il programma “Matera 2019”»;

   al comma 17, dopo le parole: «decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,».

  All'articolo 2:

   al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 18-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   al comma 4, le parole: «del 16 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio».

  All'articolo 3:

   al comma 7, le parole: «consistenti all'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «consistenti nell'acquisizione»;

   al comma 9, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

  All'articolo 4:

   al comma 7, primo periodo, le parole: «di straordinaria di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di straordinaria emergenza»;

   al comma 8, primo periodo, le parole: «pubblicato sul portale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel portale telematico».

  All'articolo 6:

   al comma 4, lettera a), le parole: «e, comunque, entro» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre».

  All'articolo 7:

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «e lo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «; lo statuto»;

   al comma 6, le parole: «1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione».

  All'articolo 10:

   al comma 3, dopo le parole: «l'Ente» sono inserite le seguenti: «per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia».

  All'articolo 11:

   al comma 10, dopo le parole: «pari a 7,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», la parola: «corrisponde riduzione» è sostituita dalla seguente: «corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,», le parole: «l'accontamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento» e dopo le parole: «politiche sociali» è soppresso il segno d'interpunzione: «”»;

   alla rubrica, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero».

  All'articolo 12:

   al comma 5, le parole: «1 giugno 2011, n. 100.» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2011, n. 100»;

   al comma 7, alinea, la parola: «179» è sostituita dalle seguenti: «n. 179»;

   al comma 8, lettera c), la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «adeguamento».

  All'articolo 13:

   al comma 6, le parole: «virus da» sono soppresse;

   al comma 10, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

   al comma 12, le parole: «e fino alla» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla»;

   al comma 13, le parole: «comma 2, c.p.c.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice di procedura civile»;

   al comma 14, dopo le parole: «All'articolo 54-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   al comma 15, lettera b), capoverso 2, dopo le parole: «e delle finanze» e dopo le parole: «15 marzo 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «ed integrate» sono sostituite dalle seguenti: «come integrato» e dopo le parole: «n. 122» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 16, le parole: «complessivo di euro» sono sostituite dalla seguente: «complessivo di»;

   al comma 17:

    al primo periodo, la parola: «Conseguentemente,» è sostituita dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 16, la società»;

    al secondo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 16».

  All'articolo 14:

   alla rubrica, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero».

  All'articolo 15:

   al comma 5, le parole: «pari a 200.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000 euro» e le parole: «mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022,».

  All'articolo 17:

   al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «da L'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Aquila»;

   al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «eventi sismici del centro Italia» sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

   alla rubrica, le parole: «de L'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila».

  All'articolo 18:

   al comma 1, le parole: «fino a giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;

  All'articolo 22:

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del TUB e del TUF, nonché» sono inserite le seguenti: «alle disposizioni»;

   al comma 6, al secondo periodo, la parola: «evidenziato» è sostituita dalla seguente: «individuato» e, al terzo periodo, le parole: «dà adeguata evidenza al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «dà comunicazione al pubblico con adeguata evidenza»;

   al comma 7:

    alla lettera a), le parole: «sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto»;

    alla lettera b), le parole: «dei contratti e delle coperture» sono sostituite dalle seguenti: «ai contratti e alle coperture»;

   al comma 8, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno».

  All'allegato 1:

   dopo l'intestazione: «Allegato 1» sono inserite le seguenti parole: «(Art. 19, comma 1)»;

   alla voce numero 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

   alla voce numero 7, la parola: «industriale» è sostituita dalla seguente: «individuale»;

   alla voce numero 9, la parola: «emergenziali» è sostituita dalla seguente: «emergenziale»;

   alla voce numero 16 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19»;

   alle voci numero 21 e numero 27, le parole: «Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari»;

   alla voce numero 22, le parole: «Distribuzione in materia» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia»;

   alla voce numero 28 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali»;

   alla voce numero 29, le parole: «maggio 2020 2» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2020»;

   alla voce numero 30 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

   alla voce numero 32 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile».