VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 27 gennaio 2021

SEDE CONSULTIVA:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 18

ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dalla relatrice) ... 20

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 21

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 27 gennaio 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la relatrice ha formulato una proposta di parere sul provvedimento in oggetto (vedi allegato 1), già a disposizione sull'applicazione geoComm.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, illustrando la propria proposta di parere favorevole con osservazione, evidenzia che quanto segnalato dall'onorevole Ungaro in relazione all'operatività in Italia degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi del Regno Unito a seguito al recesso di questo Paese dall'Unione europea è stato inserito nelle premesse della proposta di parere.
  In merito a quanto evidenziato dall'onorevole Giacometto relativamente alla decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria osserva come la motivazione del posticipo dell'obbligo non vada ricercata nella scarsa efficienza di alcuni sistemi informatici regionali, come suggerito dal collega, ma piuttosto in problemi connessi all'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, come peraltro emerge anche da quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento. In considerazione di tale motivazione non ha ritenuto opportuno inserire nella proposta di parere alcun accenno al riguardo.
  Segnala infine che le considerazioni relative all'opportunità di evitare che la proroga degli sfratti avvantaggi i conduttori la cui morosità non dipenda dall'emergenza sanitaria, espresse dai colleghi Ungaro e Giacometto, costituiscono oggetto dell'osservazione contenuta nella proposta di parere.

  Luca PASTORINO (LEU), anche in considerazione delle misure in favore degli inquilini che si trovano incolpevolmente in situazione di morosità, contenute nella legge di bilancio 2021 e in precedenti provvedimenti di urgenza emanati per contrastare gli effetti della crisi economica in atto, propone di modificare la proposta di parere, al fine di mettere in luce l'esigenza di contemperare le esigenze dei piccoli proprietari immobiliari con quelle dei conduttori che versano in effettive situazioni di disagio.

  Carlo GIACOMETTO (FI) chiede che nella proposta di parere si faccia riferimento alla possibilità di esentare dal pagamento dell'IMU, per il corrente anno 2021, i piccoli proprietari ai quali si applica il blocco degli sfratti previsto dal provvedimento in esame.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, chiede che la seduta sia brevemente sospesa per poter formulare una nuova proposta di parere, che tenga conto di quanto emerso nel dibattito testé svolto.

  Luigi MARATTIN, presidente, aderendo alla richiesta della relatrice, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 12.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), che illustra.

  Alessandro CATTANEO (FI), pur cogliendo segnali di disponibilità da parte della relatrice a recepire le indicazioni formulate dal collega Giacometto in tema di sfratti, annunzia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come sarebbe stato più opportuno subordinare il parere favorevole a una condizione, anziché inserire una semplice osservazione. Sottolinea poi come la tutela dei piccoli proprietari immobiliari costituisca una questione di rilevante importanza per il gruppo Forza Italia.

  Luca PASTORINO (LEU) ringrazia la relatrice per aver recepito le indicazioni relative alla ricerca di un equilibrio tra le necessità dei piccoli proprietari di immobili e quelle dei conduttori che si trovano incolpevolmente in condizione di morosità.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 12.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

VI Commissione - mercoledì 27 gennaio 2021

ALLEGATO 1

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

   ricordato che il provvedimento reca diverse misure di competenza della Commissione Finanze, intervenendo con disposizioni di proroga aventi ad oggetto i canoni per le locazioni passive di immobili per finalità istituzionali (art. 3, comma 2), i termini di adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali (art. 3, comma 4), l'obbligo di trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 5), le modalità di svolgimento delle assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 3, comma 6), gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 (art. 3, comma 7), le modalità dell'avvio e dell'operatività della cd. lotteria degli scontrini (art. 3, commi da 9 a 11), l'estensione alle operazioni di liquidità delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, (art. 16, comma 2), l'esecuzione nell'ordinamento italiano della decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea nel contesto del bilancio pluriennale dell'Unione europea per il settennato 2021-2027 (art. 21), l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (art. 22), la sottoscrizione in modo semplificato di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e di trasferimento, a contratti di credito, nonché a contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (All.1, nn. 21 e 28);

   rammentato che l'articolo 13 del decreto-legge, ai commi 13 e 14, proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, la sospensione del rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, nonché la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

   considerato, con riferimento alle questioni affrontate dall'articolo 22, che nell'accordo sulla relazione futura tra Regno Unito e Unione europea non è stato risolto il tema dell'equivalenza dei servizi finanziari, ovvero la possibilità per imprese ubicate nel Regno Unito di vendere servizi all'interno dell'Unione europea e viceversa, garantita finora grazie al passaporto del mercato unico e che vi sarebbe l'intenzione, da entrambe le parti, di giungere a un accordo sul tema nel futuro prossimo;

   considerato peraltro che lo scambio di servizi finanziari tra Regno Unito ed Italia, sebbene molto consistente, appare asimmetrico, laddove il Regno Unito è un grande cliente dell'Italia nel mercato dei beni – il secondo al mondo per saldi attivi – mentre l'Italia è un grande cliente del Regno Unito per i servizi finanziari – con una considerevole quota del debito pubblico italiano intermediato da istituti bancari basati nel Regno Unito;

   ritenuto pertanto opportuno che la fine del periodo di transizione – volto a permettere a banche, imprese di investimento, fondi e assicurazioni basate nel Regno Unito di operare in Italia – sia attentamente monitorata, al fine di evitare eventuali problemi di liquidità sui mercati finanziari e assicurare la continuità aziendale delle imprese italiane che potrebbero riscontrare nel breve termine delle difficoltà a reperire i servizi di cui hanno bisogno;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere la disciplina concernente la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore contemplata dall'articolo 13, commi 13 e 14, al fine di evitare che di tale ulteriore proroga possano avvantaggiarsi soggetti che hanno maturato una morosità pregressa per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria e che avrebbero già dovuto reperire altra sistemazione alloggiativa prima del sopravvenire della pandemia.

ALLEGATO 2

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

   ricordato che il provvedimento reca diverse misure di competenza della Commissione Finanze, intervenendo con disposizioni di proroga aventi ad oggetto i canoni per le locazioni passive di immobili per finalità istituzionali (art. 3, comma 2), i termini di adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali (art. 3, comma 4), l'obbligo di trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 5), le modalità di svolgimento delle assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 3, comma 6), gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 (art. 3, comma 7), le modalità dell'avvio e dell'operatività della cd. lotteria degli scontrini (art. 3, commi da 9 a 11), l'estensione alle operazioni di liquidità delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, (art. 16, comma 2), l'esecuzione nell'ordinamento italiano della decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea nel contesto del bilancio pluriennale dell'Unione europea per il settennato 2021-2027 (art. 21), l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (art. 22), la sottoscrizione in modo semplificato di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e di trasferimento, a contratti di credito, nonché a contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (All.1, nn. 21 e 28);

   rammentato che l'articolo 13 del decreto-legge, ai commi 13 e 14, proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, la sospensione del rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, nonché la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

   considerato, con riferimento alle questioni affrontate dall'articolo 22, che nell'accordo sulla relazione futura tra Regno Unito e Unione europea non è stato risolto il tema dell'equivalenza dei servizi finanziari, ovvero la possibilità per imprese ubicate nel Regno Unito di vendere servizi all'interno dell'Unione europea e viceversa, garantita finora grazie al passaporto del mercato unico e che vi sarebbe l'intenzione, da entrambe le parti, di giungere a un accordo sul tema nel futuro prossimo;

   considerato peraltro che lo scambio di servizi finanziari tra Regno Unito ed Italia, sebbene molto consistente, appare asimmetrico, laddove il Regno Unito è un grande cliente dell'Italia nel mercato dei beni – il secondo al mondo per saldi attivi – mentre l'Italia è un grande cliente del Regno Unito per i servizi finanziari – con una considerevole quota del debito pubblico italiano intermediato da istituti bancari basati nel Regno Unito;

   ritenuto pertanto opportuno che la fine del periodo di transizione – volto a permettere a banche, imprese di investimento, fondi e assicurazioni basate nel Regno Unito di operare in Italia – sia attentamente monitorata, al fine di evitare eventuali problemi di liquidità sui mercati finanziari e assicurare la continuità aziendale delle imprese italiane che potrebbero riscontrare nel breve termine difficoltà a reperire i servizi di cui hanno bisogno;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere – anche attraverso strumenti quali l'ampliamento dell'utilizzo del Fondo inquilini morosi incolpevoli e le agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili – la disciplina concernente la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore contemplata dall'articolo 13, commi 13 e 14, al fine di evitare che di tale ulteriore proroga possano avvantaggiarsi soggetti che hanno maturato una morosità pregressa per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria e che avrebbero già dovuto reperire altra sistemazione alloggiativa prima del sopravvenire della pandemia.