Commissioni Riunite (X e XII)
X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali)
Commissioni Riunite (X e XII)
Comm. riunite 1012
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 28
SEDE REFERENTE
Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Intervengono le sottosegretarie di Stato per l'economia e le finanze, Cecilia Guerra, e per la salute, Sandra Zampa.
La seduta comincia alle 10.20.
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2021.
Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili. Si tratta dell'articolo aggiuntivo Bonomo 2.019 e degli identici articoli aggiuntivi Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059 in quanto, riguardando il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, prevedono un intervento a sostegno di attività comunque danneggiate dalle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza epidemiologica.
La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità di materia sulle restanti proposte emendative.
Avverte, inoltre, che rispetto alla declaratoria di inammissibilità pronunciata nella seduta di ieri, devono ritenersi inammissibili i seguenti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del Governo: Carnevali 0.1.100.21 e Rizzo Nervo 0.1.100.23.
Dà conto, quindi, delle sostituzioni pervenute.
Passando all'esame delle proposte emendative ammissibili invita i relatori, deputati Giarrizzo per la X Commissione e De Filippo per la XII Commissione, e le rappresentanti del Governo, ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative relative all'articolo 1 del provvedimento all'esame.
Vito DE FILIPPO (IV), relatore per la XII Commissione, anche a nome del collega Giarrizzo, relatore per la X Commissione, in via preliminare esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai componenti delle Commissioni attraverso l'attività emendativa. In particolare, fa presente che le disposizioni contenute nella prima parte del provvedimento in esame coprono un arco temporale circoscritto e che hanno, pertanto, sostanzialmente prodotto i loro effetti.
Quanto alle disposizioni recate dalla seconda parte e alle proposte emendative ad esse riferite, evidenzia come sia imminente la presentazione di un apposito provvedimento in materia di ristori da parte del Governo, nell'ambito del quale saranno valutate in modo più organico molte delle ragionevoli e legittime istanze sollevate attraverso le predette proposte emendative.
Procedendo all'espressione delle proposte emendative relative all'articolo 1, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Tiramani 0.1.50.1 e Locatelli 0.1.50.2 e 0.1.50.3; esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.50; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, la presentatrice degli emendamenti Ianaro 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Ciaburro 0.1.100.8, 0.1.100.6 e 0.1.100.7. Propone di accantonare il subemendamento Carnevali 0.1.100.24. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Panizzut 0.1.100.14, Bellucci 0.1.100.13 e 0.1.100.11, Sasso 0.1.100.1 e 0.1.100.2 e Bellucci 0.1.100.12. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Bucalo 0.1.100.19, Frassinetti 0.1.100.20, Carnevali 0.1.100.22, Gemmato 0.1.100.4, Tiramani 0.1.100.15, Gemmato 0.1.100.5 e Tiramani 0.1.100.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.100. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Andreuzza 1.01, Mollicone 1.04, 1.02 e 1.03.
La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 1.50 e 1.100 del Governo. Precisa altresì che il Governo esprime parere contrario sul subemendamento Carnevali 0.1.100.24, in quanto trattasi di una misura derogatoria alla normativa generale.
Elena CARNEVALI (PD) ritira gli emendamenti presentati dal gruppo Partito Democratico che relatori e Governo hanno invitato a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.
Angela IANARO (M5S) ritira gli emendamenti a sua firma.
Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori le proposte emendative Ianaro 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 nonché i subemendamenti Carnevali 0.1.100.24 e 0.1.100.22.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA), intervenendo sul subemendamento 0.1.50.1, di cui è cofirmatario, esprime riserve sulle osservazioni del relatore Di Filippo: a suo avviso, piuttosto che rinviare le valutazioni sulla opportunità di talune misure proposte dall'opposizione all'esame di successivi provvedimenti, sarebbe stato opportuno intervenire sul decreto in esame, che denota evidenti carenze e costituisce, di fatto, una «delega in bianco» nelle mani del Governo.
Le Commissioni respingono il subemendamento Tiramani 0.1.50.1.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento 0.1.50.2, di cui è cofirmatario.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Locatelli 0.1.50.2. e 0.1.50.3.
Le Commissioni approvano l'emendamento 1.50 del Governo (vedi allegato).
Riccardo ZUCCONI (FDI) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 dal gruppo Fratelli d'Italia.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ciaburro 0.1.100.8 e 0.1.100.6.
Riccardo ZUCCONI (FDI), intervenendo sul subemendamento Ciaburro 0.1.100.7, si associa alle considerazioni critiche del collega Panizzut circa le modalità di esame del provvedimento, che impediscono all'opposizione di contribuire, con proposte ragionevoli, a migliorarne l'efficacia complessiva. Sottolineando che il subemendamento in esame mira a disciplinare, con un approccio ispirato al buon senso, gli spostamenti tra comuni montani, invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso sul subemendamento Ciaburro 0.1.100.7.
Le Commissioni respingono il subemendamento Ciaburro 0.1.100.7.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.100.14.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Panizzut 0.1.100.14 e il subemendamento Bellucci 0.1.100.13.
Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra il subemendamento Bellucci 0.1.100.11, sottolineando che esso mira a garantire l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, in linea con gli obiettivi più volte auspicati dalla stessa Ministra dell'istruzione Azzolina.
Le Commissioni respingono il subemendamento Bellucci 0.1.100.11.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento Sasso 0.1.100.1, di cui è cofirmatario.
Le Commissioni respingono il subemendamento Sasso 0.1.100.1.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento Sasso 0.1.100.2, di cui è cofirmatario.
Le Commissioni respingono il subemendamento Sasso 0.1.100.2. Inoltre, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bellucci 0.1.100.12, Bucalo 0.1.100.19, Frassinetti 0.1.100.20 e Gemmato 0.1.100.4.
Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento Tiramani 0.1.100.15, di cui è cofirmatario.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Tiramani 0.1.100.15, Gemmato 0.1.100.5 e Tiramani 0.1.100.16.
Le Commissioni approvano l'emendamento 1.100 del Governo (vedi allegato).
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Andreuzza 1.01 e Mollicone 1.04.
Riccardo ZUCCONI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mollicone 1.02, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso mira a consentire la prosecuzione fino alle 21.30 delle attività di ristorazione nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02 e 1.03.
Martina NARDI, presidente, avverte che le Commissioni iniziano l'esame delle proposte emendative ammissibili relative all'articolo 2 e invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri su di esse.
Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore per la X Commissione, anche a nome del collega Di Filippo, relatore per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Mollicone 2.24, Bellucci 2.23, Tiramani 2.14, Andreuzza 2.17 e 2.19, Gavino Manca 2.1, Tiramani 2.15 e 2.16, Barelli 2.11, Porchietto 2.12, Gelmini 2.26, Torromino 2.27, 2.28 e 2.29, Costa 2.22, Fiorini 2.18, Zucconi 2.8, nonché i presentatori degli identici emendamenti De Toma 2.4 e Bonomo 2.21. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti De Toma 2.5, 2.6 e 2.7, Bonomo 2.32, Deidda 2.25, Rachele Silvestri 2.10 e 2.9, Fiorini 2.20 e Masi 2.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Cancelleri 2.02, Licatini 2.05, Maraia 2.07, Masi 2.010 e 2.011, Papiro 2.013 e 2.014, Perconti 2.015 e Squeri 2.036. Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Bonomo 2.019, Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Gavino Manca 2.021 e 2.022, Squeri 2.037, Ciaburro 2.046 e 2.043, Prisco 2.040, Ciaburro 2.044 e 2.045, Costa 2.017 e 2.018, Andreuzza 2.026, Mollicone 2.047, Bellucci 2.049 e 2.051, Mollicone 2.053, Benamati 2.057 e Rachele Silvestri 2.056.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, esprimendo parere conforme a quello dei relatori.
Precisa che il Governo intende dare seguito, con un provvedimento in corso di elaborazione alla gran parte delle questioni poste dalle opposizioni relativamente ai sussidi da erogare alle attività economiche maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.
Sottolineando che numerosi emendamenti presentati in questa sede risultano carenti rispetto alla copertura finanziaria, segnala che il Governo si appresta a presentare una nuova proposta di scostamento di bilancio per finanziare le ulteriori compensazioni a beneficio dei diversi comparti.
Gianluca BENAMATI (PD) condivide le considerazioni svolte dal Governo e, pertanto, ritira le proposte emendative presentate all'articolo 2 dal gruppo del Partito democratico che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.
Angela MASI (M5S) apprezza, a sua volta, l'intervento della rappresentante del Governo raccomandando, tuttavia, di mantenere alta l'attenzione sulla categoria delle imprese richiamate dal proprio emendamento 2.3. Dichiara, inoltre, di ritirare le proposte emendative all'articolo 2 a sua firma che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.
Barbara SALTAMARTINI (LEGA) manifesta stupore per l'ennesimo rinvio nell'affrontare il tema dei ristori per alcune categorie particolarmente danneggiate dalla pandemia. Ritiene che la carenza di copertura finanziaria non possa essere assunta come giustificazione del parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate dall'opposizione perché, qualora rispondesse al vero che il contenuto di tali proposte è condiviso dalla maggioranza e dal Governo, sarebbe loro compito impegnarsi per individuare le necessarie risorse economiche. Sottolinea come occorra passare dalle parole ai fatti ed evidenzia il profondo malessere di moltissime categorie che lamentano i ritardi nell'erogazione dei ristori e l'inadeguatezza delle somme erogate. Rivolge, dunque, un invito accorato a non affossare l'economia italiana e insiste per porre in votazione tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mollicone 2.24, Bellucci 2.23, Tiramani 2.14 e Andreuzza 2.17 e 2.19.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate da deputati appartenenti al gruppo Fratelli d'Italia.
Martina NARDI, presidente, avverte che l'emendamento Gavino Manca 2.1 è stato ritirato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tiramani 2.15 e 2.16.
Paolo BARELLI (FI) illustra l'emendamento 2.11, a sua prima firma, richiamando l'attenzione della maggioranza e del Governo sulla necessità di intervenire con urgenza per sostenere le imprese del settore sportivo, drammaticamente provato dalla crisi dovuta al Covid-19. Osserva che occorre erogare adeguati ristori alle attività sospese o fortemente limitate affinché non si trovino costrette a chiudere definitivamente. Condivide, dunque, le considerazioni della collega Saltamartini e lamenta l'atteggiamento di chiusura, che rende impossibile svolgere gli opportuni approfondimenti.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barelli 2.11, Porchietto 2.12, Gelmini 2.26, Torromino 2.27, 2.28 e 2.29.
Martina NARDI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Costa 2.22: s'intende che vi abbia rinunciato.
Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fiorini 2.18, Zucconi 2.8 e De Toma 2.4.
Martina NARDI, presidente, ricorda che l'emendamento Bonomo 2.21 è stato ritirato.
Massimiliano DE TOMA (MISTO), intervenendo sull'emendamento 2.5, a sua prima firma, condivide i ragionamenti già svolti da altri colleghi intervenuti sulla responsabilità che il Governo e la maggioranza dovrebbero assumere nel senso di dare risposte concrete alle categorie danneggiate dalle chiusure imposte per contrastare la diffusione della pandemia del Covid-19. Ribadisce, dunque, l'invito a fare di più per rimettere in moto l'economia e sostenere, in particolare, il settore delle discoteche e delle sale da ballo.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Toma 2.5, 2.6 e 2.7.
Martina NARDI, presidente, ricorda che l'emendamento Bonomo 2.32 è stato ritirato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Deidda 2.25, Rachele Silvestri 2.10 e 2.9 e Fiorini 2.20.
Martina NARDI, presidente, ricorda che le proposte emendative Masi 2.3, Cancelleri 2.02, Licatini 2.05, Maraia 2.07, Masi 2.010 e 2.011, Papiro 2.013 e 2.014 e Perconti 2.015 sono state ritirate.
Luca SQUERI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 2.036, di cui è primo firmatario.
Stigmatizza la mancanza di una visione complessiva da parte del Governo e della maggioranza, dal momento che i provvedimenti d'urgenza adottati finora hanno lasciato fuori alcune categorie, colpite anch'esse dalle misure restrittive introdotte con lo stato di emergenza.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Squeri 2.036.
Martina NARDI, presidente, avverte che le Commissioni passano ora all'esame degli identici articoli aggiuntivi Bonomo 2.019, Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059, sui quali i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta.
Angela MASI (M5S) chiede che tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della X Commissione possano sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bonomo 2.019.
Massimiliano DE TOMA (MISTO) chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto a riformulare le identiche proposte emendative.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA precisa che dal testo originario delle identiche proposte emendative è stata espunta la modifica recata dalla lettera a), in considerazione della mancata copertura degli oneri finanziari relativamente all'anno 2021.
Martina NARDI, presidente, avverte che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Benamati 2.019, Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059, come riformulati (vedi allegato).
Martina NARDI, presidente, ricorda che gli articoli aggiuntivi Gavino Manca 2.021 e 2.022 sono stati ritirati.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Squeri 2.037, Ciaburro 2.046 e 2043, Prisco 2.040, Ciaburro 2.044 e 2.045.
Martina NARDI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Costa 2.017 e 2.018: s'intende che vi abbia rinunciato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Andreuzza 2.026 e Mollicone 2.047.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) si rammarica per il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 2.049, di cui è prima firmataria, poiché la proposta emendativa cerca di ridare dignità al settore delle residenze sanitarie assistenziali e alle persone che in esse risiedono o lavorano. Osserva come le opposizioni abbiano presentato un numero assai ridotto di emendamenti, evitando ogni intento ostruzionistico e sollecitando la maggioranza e il Governo a migliorare il provvedimento attraverso poche modifiche di buon senso. Invita, quindi, i relatori a rivedere il parere, prestando la dovuta attenzione a categorie particolarmente fragili.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bellucci 2.049.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 2.051, di cui è prima firmataria, evidenziando l'esigenza di garantire l'assistenza domiciliare alle persone in condizioni di particolare fragilità, assicurando altresì i dispositivi di protezione individuale per gli utenti.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Bellucci 2.051 e Mollicone 2.053.
Martina NARDI, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo Benamati 2.057 è stato ritirato.
Le Commissioni respingono, da ultimo, l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 2.056.
Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative presentate, ricordando che i lavori riprenderanno al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, al fine di recepire i pareri che saranno espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e di concludere, quindi, l'esame del provvedimento in sede referente. Ne rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.45.
SEDE REFERENTE
Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simona Flavia Malpezzi.
La seduta comincia alle 19.35.
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.
Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolto l'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, XIV e della Commissione per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con osservazione della I Commissione e il parere favorevole con condizione della XIII Commissione, mentre la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.
Avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 2.100 (vedi allegato), volto a recepire la condizione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione.
Vito DE FILIPPO (IV), relatore per la XII Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Giarrizzo, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100, volto a recepire la condizione espressa dal Comitato per la legislazione, avente la finalità di adeguare un riferimento normativo del testo alle modifiche legislative nel frattempo intervenute.
Precisa, quindi, di non ritenere recepibile la condizione inserita nel parere espresso dalla XIII Commissione, in considerazione del fatto che, alla luce del dibattito svolto presso le Commissioni riunite nella mattinata odierna, l'estensione delle misure di sostegno ad altri settori di attività economica potrà avvenire attraverso nuovi provvedimenti, come annunciato anche dai rappresentanti del Governo intervenuti al riguardo.
La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento 2.100 dei relatori (vedi allegato).
Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore per la X Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propone, anche a nome del relatore per la XII Commissione, De Filippo, le seguenti correzioni di forma, riferite al decreto-legge:
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «potestà genitoriale» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilità genitoriale».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'epidemia “Covid-19”» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 190 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 190 milioni di euro per l'anno 2021,».
Nel titolo, la parola: «virus» è soppressa.
Le Commissioni approvano le proposte di correzione di forma proposte dai relatori.
Le Commissioni deliberano altresì di conferire il mandato ai relatori, deputati Giarrizzo per la X Commissione e De Filippo per la XII Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 19.45.
ALLEGATO
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni con le seguenti: Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei giorni;
b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.;
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.;
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.
1.50. Il Governo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata con le seguenti:, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è sanzionata.
b) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)
1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 1-ter.
(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: «16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.».
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.
Art. 1-quater.
(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)
1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Art. 1-quinquies.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite)
1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.
Art. 1-sexies.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.
1.100. Il Governo.
ART. 2.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 8 fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2.100. I Relatori.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Credito di imposta per canoni di locazione)
1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019».
*2.019. (Nuova formulazione) Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Sut, Vallascas.
*2.034. (Nuova formulazione) Gelmini, Della Frera, Barelli, Squeri, Baldini, Torromino, Polidori, Porchietto, Caon, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.
*2.054. (Nuova formulazione) Zucconi, Bellucci.
*2.059. (Nuova formulazione) De Toma, Rachele Silvestri.