VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Martedì 12 gennaio 2021

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 70

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica (Deliberazione di una proroga del termine) ... 71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 280 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 281 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 282 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 283 final (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) ... 71

ALLEGATO 2 (Proposta di documento finale formulata dal Relatore) ... 75

SEDE REFERENTE:

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. C. 2844 Governo (Esame e rinvio) ... 73

VI Commissione - Resoconto di martedì 12 gennaio 2021

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835 Governo.
(Parere alle Commissioni X e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricordando che la discussione del presente provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di domani, avverte che la Commissione Finanze dovrà esprimere nella seduta odierna il proprio parere sul provvedimento medesimo.

  Luca SANI (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite X Attività produttive e XII Affari sociali, del decreto-legge n. 172 del 2020, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (C. 2835), che si compone di 3 articoli e un allegato.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 è finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, integrando il quadro delle misure già previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 (A.C. 2812), all'esame della Camera.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 2, comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in esame, concede un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame:

   abbiano la partita IVA attiva e la abbiano attivata prima del 1° dicembre 2020;

   ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento, che si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione.

  In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto Rilancio, e che non abbiano restituito il predetto ristoro. Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso sia corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è già stato erogato il precedente contributo.
  Osserva poi che il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo sia pari al contributo già erogato ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, ai sensi del comma 4 l'importo del contributo non può essere superiore, in ogni caso, a 150.000 euro. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del già citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo 2 al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863 final) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura degli oneri recati dal provvedimento, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori-bis, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2020, cosiddetto Ristori-ter.
  Segnala infine che l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Sottolinea poi come alcune categorie operanti nella filiera del turismo, come ad esempio gli albergatori e gli esercenti degli impianti di risalita, siano rimaste escluse dall'intervento di sostegno al reddito nonostante siano state parimenti penalizzate dalle misure restrittive introdotte dall'articolo 1 del provvedimento. Auspica pertanto che il Governo possa, in un prossimo provvedimento, estendere le misure di sostegno anche a tali operatori economici. Quindi, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera in merito alla proroga di tre mesi – ovvero sino al 31 marzo 2021 – del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 dicembre 2020.
  Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 280 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 281 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 282 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 283 final.
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che il relatore Pastorino ha predisposto una proposta di documento finale (vedi allegato 2), che è stata inviata per e-mail a tutti i colleghi e che è a disposizione su GeoComm.

  Luca PASTORINO (LEU), relatore, illustrando la proposta di documento finale con la quale si propone di esprimere una valutazione favorevole con osservazioni sugli atti in oggetto, segnala che sono state recepite alcune indicazioni fornite dall'Associazione bancaria italiana e dalla CONSOB in merito, rispettivamente, all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative alle cartolarizzazioni di crediti deteriorati e all'esercizio dell'opzione di rinvio dell'applicazione del regolamento ESEF, al fine di consentire alle società quotate italiane di disporre di un lasso di tempo più ampio per l'adeguamento alla nuova regolamentazione, che implica il sostenimento di ingenti oneri implementativi.
  Esprime poi il timore che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati e chiede pertanto che le competenti autorità, in primo luogo a livello europeo, garantiscano parità di condizioni per evitare tale pericolo.
  Si sofferma infine in dettaglio sulle osservazioni che propone di inserire nel documento conclusivo.

  Massimo UNGARO (IV), sottolineando la cruciale importanza dei provvedimenti in esame, molto corposi e di natura tecnica, si dichiara concorde con il relatore Pastorino in merito alle osservazioni che questi propone di inserire nel documento conclusivo.
  Ricorda quindi come il mercato delle cartolarizzazioni in Italia, nonostante i progressi registrati negli ultimi tempi, sia sempre stato meno efficiente rispetto agli altri Paesi europei e come l'attuale situazione di crisi, conseguente alle misure introdotte per evitare il diffondersi del contagio da COVID-19, abbia di fatto bloccato tale tipologia di operazioni. A tali fine ritiene cruciale l'approvazione dei provvedimenti in esame, necessari per ampliare la platea di imprese che possono accedere al mercato delle cartolarizzazioni, alternativo al credito bancario. Chiede pertanto, a nome del gruppo Italia Viva, che il Governo si adoperi per una rapida applicazione degli atti europei in oggetto, anche dando seguito alle osservazioni formulate.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in ragione del ridotto lasso di tempo del quale ha potuto disporre per esaminare la proposta di documento finale del relatore, chiede una sospensione dei lavori per poter effettuare i necessari approfondimenti.

  La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, manifestando l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti, chiede di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

  Luigi MARATTIN, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
C. 2844 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Davide ZANICHELLI (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente del decreto-legge n. 182 del 2020, recante Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (C. 2835), che si compone di 2 articoli.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che il decreto-legge sostituisce la norma in materia di stabilizzazione della detrazione spettante, per il solo secondo semestre 2020, ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020 e resa permanente dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
  In proposito ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020 ha istituito, in sostituzione del bonus di 80 euro, contestualmente abrogato, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitatamente alle prestazioni rese nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
  Evidenzia poi che il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, nel testo approvato dal Parlamento, modificando il citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, ha stabilito l'applicazione a regime della richiamata misura agevolativa. La norma infatti dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 (e non più solo per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020). Nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2021 è però emerso che il citato comma 8, non teneva conto, ai fini della stabilizzazione della misura, che gli importi della detrazione previsti per garantire il medesimo beneficio mensile dovevano essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell'agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020. Tuttavia, i ristretti tempi per l'approvazione della legge di bilancio non hanno consentito la correzione, che avrebbe richiesto una terza lettura del provvedimento.
  Osserva quindi che si è pertanto resa necessaria l'emanazione del presente decreto-legge, volto a chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e per ciascun anno a decorrere dall'anno 2021. A tal fine l'articolo 1 del decreto-legge sostituisce integralmente il richiamato comma 8.
  Segnala in particolare che la nuova disposizione (numero 1)) modifica il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, precisando che la detrazione spetta negli importi indicati nel medesimo comma 1 (sopra menzionati) esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
  Con la modifica introdotta dal numero 2) dell'articolo 1 viene specificato che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta nei seguenti importi – raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020:

   960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

   960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

  Evidenzia infine che la modifica in esame, come sottolineato anche nella relazione tecnica, non determina effetti finanziari di copertura rispetto a quelli già stimati nella legge di bilancio 2021, in quanto l'impegno finanziario legato all'attuazione della detrazione a regime è stato stimato correttamente.
  Rileva infine che l'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

VI Commissione - martedì 12 gennaio 2021

ALLEGATO 2

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 280 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 281 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 282 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 283 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione (Finanze),

   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)282) e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)283), presentate dalla Commissione europea il 24 luglio 2020;

  premesso che:

   con tale iniziativa la Commissione europea prosegue il lavoro di traduzione, sul piano normativo, degli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, lanciato nel 2015, successivamente parzialmente rivisto e aggiornato nel 2017 e rilanciato, da ultimo, a settembre dalla Commissione europea con la presentazione di un nuovo piano d'azione;

   il progetto non si limita a promuovere una integrale unificazione dei mercati dei capitali a livello europeo ma mira a offrire ai sistemi produttivi europei canali di finanziamento alternativi a quello tradizionale costituito dal credito bancario, esigenza che si pone in termini particolarmente urgenti per il nostro Paese;

   le proposte in oggetto recano in particolare modifiche alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), al regolamento sul prospetto e al quadro dell'UE per la cartolarizzazione;

   le proposte, che costituiscono il cosiddetto «pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali», sono il frutto di un encomiabile uno sforzo compiuto dalla Commissione europea per fornire un sostegno immediato alla ripresa economica agevolando l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, in particolare le PMI;

  considerato che:

   tra le modifiche proposte, sicuramente le più significative riguardano quelle dirette a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, in particolare allo scopo di ridurre il peso gravante sui bilanci delle banche europee degli ingenti crediti deteriorati i cui volumi inevitabilmente aumenteranno in misura esponenziale proprio in conseguenza della crisi COVID-19;

   l'impatto rilevantissimo della crisi sui sistemi economici europei e, conseguentemente, sulla redditività delle banche, segna una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni in cui le banche europee – e quelle italiane in particolare – hanno compiuto considerevoli sforzi per migliorare le proprie performance e ridimensionare i crediti incagliati e quelli in sofferenza;

   secondo autorevoli stime, infatti, il volume complessivo dei crediti deteriorati potrebbe addirittura raggiungere in Europa i 1.500 miliardi di euro, una cifra superiore ai 1.170 miliardi di euro raggiunti in seguito all'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008;

   in estrema sintesi, sulla base anche del lavoro istruttorio svolto dall'Autorità bancaria europea, le proposte mirano a estendere il vigente quadro dell'UE relativo alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (cartolarizzazioni non-performing exposure – NPE), al fine di aiutare le banche a rimuovere le esposizioni deteriorate dai loro bilanci nel contesto della crisi COVID-19, mantenendo nel contempo standard prudenziali elevati;

   portata più limitata, ma comunque significativa, hanno le altre modifiche proposte con il pacchetto in esame. In particolare, la proposta di direttiva recante modifica alla direttiva MiFID II intende ricalibrare gli obblighi di documentazione e informazione gravanti sugli operatori di mercato, ferma restando la necessità di un'adeguata protezione dei risparmiatori, in particolare dei clienti al dettaglio;

   le modifiche si muovono nel senso di ridimensionare taluni obblighi di informazione in particolare su supporto cartaceo. Gli interventi prospettati riguardano per lo più gli adempimenti nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate;

   analoghe considerazioni valgono per la proposta di regolamento sul prospetto, che introduce una nuova tipologia di prospetto semplificato (c.d. «prospetto UE per la ripresa»), al massimo di trenta pagine, con una breve nota di sintesi di due pagine, facile da produrre per le imprese interessate per raccogliere sui mercati nuovi capitali, tuttavia limitato alle emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato regolamentato o in un mercato delle piccole e medie imprese da almeno 18 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino al 31 dicembre 2022 per consentire agli emittenti di raccogliere il capitale aggiuntivo necessario per superare la crisi COVID-19;

   preso atto dei contenuti delle memorie trasmesse sugli Atti dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Associazione bancaria italiana;

   preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto sul pacchetto a dicembre 2020 tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) il complesso delle misure proposte costituisce una delle iniziative più significative tra quelle poste in essere dalle Istituzioni europee per fronteggiare la drammatica crisi causata dalla pandemia e prevenire il rischio di squilibri talmente gravi tali da mettere a repentaglio la stabilità e la tenuta dell'intero sistema finanziario europeo;

   b) per questo motivo, la rapidità con la quale si è proceduto, anche nell'ambito dei lavori del Consiglio dell'UE, rappresenta un segnale positivo inviato ai mercati sull'intenzione delle Istituzioni europee di garantire la solidità del sistema finanziario e porre le premesse per il suo rilancio;

   c) in questo quadro, più che opportuno appare l'obiettivo di favorire la ripresa del mercato delle cartolarizzazioni, anche in considerazione della disponibilità di ingenti liquidità, di cui potranno avvalersi in particolare le banche europee per ridurre il peso dei crediti deteriorati;

   d) è comunque necessario che le competenti autorità, in primo luogo a livello europeo, garantiscano parità di condizioni, al fine di evitare che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati;

   e) per favorire un reale sviluppo della cartolarizzazione dei crediti deteriorati, nel regolamento di modifica del regolamento n. 575/2013 (CRR) occorrerebbe procedere all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative a tale tipologia di cartolarizzazioni;

   f) circa le altre proposte, come peraltro segnalato dal Governo italiano nel corso del negoziato, occorre procedere in modo che le modifiche alla normativa MiFID II non pregiudichino la situazione degli investitori al dettaglio, a partire dai piccoli risparmiatori, anche circoscrivendo la portata dell'esenzione dalle regole di product governance ai soli rapporti con clienti professionali/controparti qualificate, ovvero alle obbligazioni non complesse ai sensi della disciplina MiFID II distribuite in regime di execution only;

   g) occorre altresì che le novità introdotte con le modifiche al regolamento sul prospetto siano adeguate rispetto all'obiettivo di favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese potenzialmente interessate, in particolare valutando l'opportunità di non limitare temporalmente l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione prospettate;

   h) dato che il regolamento ESEF sarebbe applicabile alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2020, al fine di consentire alle società quotate italiane di disporre di un lasso di tempo più ampio per l'adeguamento alla nuova regolamentazione – che implica anche il sostenimento di ingenti oneri implementativi – si ritiene opportuno esercitare l'opzione di rinvio, garantita a livello UE.