X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Attività produttive, commercio e turismo (X)
Commissione X (Attività produttive)
Comm. X
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia. Atto n. 231 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 72
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 75
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 74
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 76
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 22 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.
La seduta comincia alle 13.
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia.
Atto n. 231.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2020.
Luca SUT (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Luca SQUERI (FI) apprezza il lavoro svolto dal relatore che ringrazia per la sua efficace attività di coordinamento e per aver accolto alcuni suggerimenti proposti dalle opposizioni. Osserva, tuttavia, che sulla questione della piena realizzazione dell'ingresso nel mercato dell'energia da parte di tutti i clienti si sta procedendo lentamente e che tale rinvio per i clienti finali domestici e le microimprese suscita alcuni dubbi circa l'effettiva volontà di rispettare il termine dell'anno 2022 con la conseguenza di addivenire ad un ulteriore slittamento.
Ritiene quindi che tra i compiti della Commissione ci sia quello di indurre il Governo ad esprimersi circa la volontà di confermare la data del 2022 rilevando, infine, che un tema dirimente sulla questione è rappresentato dall'istituzione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, nonché dalla definizione dei criteri per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dal predetto elenco, che è necessario quindi istituire prima del 2022. Pur confermando i dubbi espressi, conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Tullio PATASSINI (LEGA) sottolinea l'importanza del provvedimento all'esame. Dà atto al relatore di aver accolto alcuni qualificanti suggerimenti proposti dal suo gruppo.
In particolare apprezza quanto contenuto nella proposta di parere relativamente alla previsione di clausole sociali per la tutela dei lavoratori delle società che oggi erogano il servizio di maggior tutela nonché i richiami ad un rafforzamento delle tutele in favore dei clienti. Osserva tuttavia che sarebbe stato meglio esprimersi con maggior coraggio sugli aspetti concernenti il monitoraggio del Ministero competente sui prezzi praticati, soprattutto quando si tratta di aumenti ingiustificati, e sull'istituzione, prima del 2022, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica che, a pochi giorni dall'uscita dal servizio di maggior tutela per le piccole imprese – cioè di alcune centinaia di migliaia di soggetti –, ancora non c'è e che rischia di danneggiare fortemente anche la prossima fase dell'ingresso nel mercato dell'energia di tutti gli altri clienti. Confermando il proprio apprezzamento per alcuni passaggi della proposta di parere del relatore preannuncia, tuttavia, il voto di astensione del suo gruppo per le ragioni appena esposte.
Sara MORETTO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore anche a motivo dell'accoglimento di talune sollecitazioni provenienti dai gruppi in Commissione. Osserva che per quanto il risultato che si sta per ottenere arrivi con un po' di ritardo, a causa, peraltro, della responsabilità di tutti i Governi che negli anni si sono succeduti, lo stesso rappresenta un momento importante per il settore del mercato dell'energia e per tutti gli utenti. Condivide quanto già espresso da altri colleghi circa la necessità di istituire con sollecitudine l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica che, ricorda, dovrà contenere i criteri, le modalità e i requisiti tecnici nonché finanziari e di onorabilità. Lo ritiene necessario per consentire un accesso seriamente rispettoso del mercato a vantaggio di tutti gli operatori ed i clienti. Si associa inoltre, condividendole, alle considerazioni del deputato Patassini relative all'apprezzamento per la previsione di clausole sociali per la tutela dei lavoratori delle società che oggi erogano il servizio di maggior tutela, ritenendo peraltro indispensabile tenere in considerazione le possibili conseguenze del passaggio al mercato dell'energia per le aziende coinvolte.
Gianluca BENAMATI (PD) osserva che la proposta di parere accoglie molti aspetti emersi nel corso della discussione in Commissione, cosa che valuta favorevolmente, e ricorda che il passaggio al libero mercato dell'energia fa un passo avanti giacché, sottolinea, a breve le piccole imprese usciranno completamente dal servizio di maggior tutela. Tuttavia rammenta che questo segmento di clientela ha comunque un elevato grado di consapevolezza in quanto gli operatori economici normalmente sono dotati di strumenti efficaci per valutare le conseguenze delle scelte. Rimarca che al momento resta urgente istituire l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica se non si vuole correre il rischio che la scadenza del 2022 per l'ingresso del mercato di tutti i clienti produca dei danni. Osserva altresì che il parere proposto contiene le giuste critiche che si possono avanzare in questa sede, valutandolo quindi un parere equilibrato sul quale, a nome del suo gruppo, preannuncia voto favorevole. Tuttavia segnala che, personalmente, esprimerà su di esso un voto di astensione perché non lo convince appieno la procedura delle aste per il servizio a tutele graduali a favore dei clienti che non operano una scelta. Ciò, sottolinea, in considerazione del contesto in cui avviene il tutto, cioè in un periodo in cui non mancheranno le difficoltà economiche per le famiglie a seguito della crisi pandemica. Ritiene quindi che il sistema dovrà essere rivisto anche perché, ricorda, in X Commissione è in corso la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa volte, nella sostanza, a tutelare i clienti in questo delicato passaggio. Per tali motivi, pur ritenendo la proposta di parere del relatore ottima per la capacità di segnalare alcuni punti critici del provvedimento, crede che il provvedimento stesso non sia funzionale ad accompagnare i clienti finali per un ingresso consapevole nel mercato dell'energia che dovrebbe invece porsi l'obiettivo di consentire al cliente il miglior servizio al prezzo migliore. Ribadisce quindi la sua astensione personale nonché il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.
Pier Luigi BERSANI (LEU) preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.
La sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia MORANI esprime ringraziamenti al relatore e ai membri della Commissione per il lavoro svolto che ha prodotto una proposta di parere di ampio respiro che rafforza l'intenzione del Governo di riflettere adeguatamente su quanto necessario per affrontare il passaggio più importante in materia e cioè quello riguardante tutti gli altri clienti del mercato dell'energia in vista della scadenza del 2022.
Ricorda che il provvedimento all'esame riguarda un segmento di clientela che deve essere considerato già sufficientemente consapevole mentre per tutti gli altri clienti domestici delle microimprese ritiene che sarà opportuno approfondire tutte le problematiche attraverso il lavoro del Governo e del Parlamento. Rammenta che in una sua recente audizione presso il Senato della Repubblica ha avuto modo di annunciare che il Governo è pronto ad istituire l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica nonché ad agire insieme al Parlamento per realizzare e contribuire fattivamente all'ingresso di tutti i clienti finali nel mercato dell'energia previsto per il 2022.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con osservazioni del relatore (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
Atto n. 200.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2020.
Martina NARDI, presidente, ricorda che il termine per il parere è scaduto lo scorso 12 dicembre e che, nella seduta dello scorso 17 dicembre, il rappresentante del Governo su richiesta della Commissione medesima aveva dichiarato la sua disponibilità ad attendere l'espressione del parere da rendere nella giornata odierna per l'adozione definitiva dello Schema di decreto in oggetto.
Gianluca BENAMATI (PD), relatore, osservando che il provvedimento all'esame non presenta particolari problematiche e ricordando che nel corso del ristretto ciclo di audizioni che si è svolto in Commissione non sono emerse questioni di rilievo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 22 dicembre 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.
ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia. Atto n. 231.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia (Atto n. 231);
visto che lo schema di decreto reca le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e gas e individua criteri e modalità per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura elettrica al 1° gennaio 2021;
considerato che l'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza) prevede, al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, inclusione e permanenza nel quale sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali;
considerato altresì che l'articolo 1, comma 81, della medesima legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM, definisce le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dal predetto Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali;
valutato favorevolmente quanto recato nell'articolo 2 dello schema di decreto in materia di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia e, in specie, le finalità di cui ai commi 4 e 6, in materia di strumenti di garanzia e tutela per il consumatore nonché trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché di azioni volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte;
considerato quanto recato nell'articolo 3 dello schema di decreto che prevede che il fornitore del Servizio a tutele graduali sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali con la precisazione che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che, inoltre, con l'obiettivo di evitare la concentrazione dell'offerta, viene richiesto ad ARERA di articolare le aree territoriali in maniera tale da caratterizzarle con un equilibrato livello di rischio e prevedendo la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore;
valutato quanto disposto relativamente alle condizioni contrattuali e alla confrontabilità delle offerte, considerato quanto previsto nell'articolo 3, comma 3, in materia di prodotti o servizi aggiuntivi ulteriori rispetto alle condizioni stabilite da ARERA nell'erogazione del servizio a tutele graduali;
valutato, altresì, quanto recato nell'articolo 3, comma, 1 lettera c) circa l'adozione di specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, e i cui costi sono a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non gravano sui clienti domestici,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di procedere in tempi brevi all'istituzione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, al fine di garantire che nella transizione verso il mercato libero i clienti finali vengano serviti da operatori qualificati, affidabili e solvibili iscritti nel suddetto elenco sulla base di criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, sufficientemente selettivi da garantire la prevenzione e il contrasto di condotte opportunistiche e scorrette in linea con i generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori;
b) si valuti l'opportunità di prevedere specifici tetti antitrust per le aree aggiudicabili da un singolo operatore al fine di garantire il corretto equilibrio tra concorrenza, tutela del consumatore e reale possibilità di scelta tra i vari operatori e in ogni caso con una percentuale non superiore a quella indicata dal paragrafo 4.51, numero 1, del documento ARERA di Consultazione 220/2020/R/Eel, nonché di adottare più stringenti iniziative normative per impedire abusi di posizione dominante, anche mediante la corretta applicazione della disciplina dell'unbundling;
c) si valuti l'opportunità di rafforzare le tutele degli interessi dei clienti finali mediante l'adozione di iniziative che prevedano:
1) il tempestivo aggiornamento del Portale non appena ogni nuova offerta sul mercato libero sia presentata;
2) l'abbattimento dei costi e la semplificazione delle procedure per il passaggio del cliente finale da un gestore all'altro;
3) con riferimento all'attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 72, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la gratuità, la rapidità e la semplificazione delle procedure di conciliazione, nonché il trattamento efficace dei reclami;
d) si valuti l'opportunità di definire precisi indirizzi al fine di ampliare il lavoro già svolto dall'ARERA in merito ai contenuti delle offerte contrattuali sul mercato libero, ai fini della definizione di offerte con condizioni contrattuali minime, sotto il profilo quantitativo oltre che qualitativo, in maniera tale da estendere le regole previste per le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (Placet) a tutte le tipologie di offerte e prevedendo che queste siano confrontabili con le offerte che prevedono servizi aggiuntivi;
e) si valuti l'opportunità di ricorrere alla definizione dei meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali di cui al comma 1, lettera c), dello schema di decreto solo qualora le caratteristiche dei suddetti clienti, quali ad esempio la non disalimentabilità, siano tali da incidere notevolmente sul rischio legato alle ordinarie modalità di recupero del credito relativo alla fornitura;
f) si valuti l'opportunità di prevedere in tempi congrui all'emanazione del secondo decreto ministeriale che definisce modalità e criteri per un ingresso consapevole nel mercato libero del settore elettrico per gli utenti domestici e le microimprese e nel settore del gas naturale, prestando particolare attenzione alla tutela dei clienti finali delle fasce deboli;
g) si valuti l'opportunità di precisare il ruolo funzionale di Acquirente Unico, nonché sia il rapporto di collaborazione tra quest'ultimo e gli altri soggetti istituzionali coinvolti che le modalità di copertura dei relativi costi, regolando i suddetti rapporti con norma di fonte primaria;
h) si valuti l'opportunità, per quanto di competenza, di prevedere delle clausole sociali per la tutela dei lavoratori delle società che oggi erogano il Servizio di Maggior Tutela.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Atto n. 200);
considerato che il Regolamento (UE) 2017/1938 reca misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in modo che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale prevedendo misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione, che di reazione alle medesime, assicurando così la tutela dei clienti protetti;
valutato che il Regolamento (UE) 2017/1938 per assicurare misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento introduce, all'articolo 13, la previsione che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti dalla solidarietà;
valutato favorevolmente l'inserimento nella legislazione del settore della definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché l'inclusione, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, della competenza a predisporre e attivare misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà;
preso atto delle disposizioni circa il ruolo del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la definizione delle modalità delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, sentita l'ARERA,
esprime
PARERE FAVOREVOLE