Commissioni Riunite (VI e X)
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Commissioni Riunite (VI e X)
Comm. riunite 0610
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 14
ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) ... 19
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 22 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 12.20.
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato.
Atto n. 222.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre scorso.
Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, illustrando la proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta con il relatore per la X Commissione (vedi allegato), si sofferma preliminarmente sull'opportunità di inserire, tra i requisiti dei beneficiari degli interventi, l'impegno a realizzare l'equa rappresentanza degli organismi sindacali e a superare il divario salariale tra uomini e donne, nonché ad assumere e formare annualmente un congruo numero minimo di giovani lavoratori under 35. Segnala inoltre l'opportunità di inserire nello Schema specifici elementi standard per la definizione del risk appetite framework – RAF e che, sotto un profilo più generale, oltre al generico riferimento al fatturato delle imprese destinatarie degli interventi del Patrimonio Destinato, ci si riferisca anche al valore della produzione – specie per i settori caratterizzati da cicli ultrannuali – e al risultato operativo prima della deduzione degli oneri finanziari e delle imposte, earnings before interest and taxes – EBIT, ovvero all'ammontare degli utili calcolati prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – EBITDA. Rileva poi che, per le operazioni a condizioni di mercato, la Cassa Depositi e Prestiti assicura il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio – SGR italiane, in ragione della dimensione ridotta dell'intervento previsto in questo settore di operatività. Sottolinea quindi l'importanza dello strumento oggetto del presente Schema e la necessità di conciliare l'esigenza di interventi rapidi, che garantiscano liquidità alle imprese, con quella di evitare di tenere in vita attività operanti in filiere produttive ormai obsolete.
Prosegue illustrando le osservazioni contenute nel parere, a partire da quella, condivisa anche dall'opposizione, relativa all'opportunità di ridurre in maniera significativa i limiti minimi di intervento di Patrimonio Destinato, nonché quelli per gli interventi diretti di ristrutturazione delle imprese (turnaround). Vasto consenso si è registrato anche sull'opportunità di elevare la soglia di regolarità contributiva e fiscale necessaria per accedere agli interventi del Patrimonio Destinato.
Rileva poi l'opportunità di specificare che, per le società cooperative, le condizioni di intervento del Patrimonio Destinato in regime di Temporary Framework e i relativi limiti siano commisurati alla nozione di patrimonio netto, nonché di prevedere che l'intervento del Patrimonio Destinato a favore delle società cooperative sia effettuato anche mediante la sottoscrizione degli strumenti tipici dell'ordinamento cooperativo.
Al fine di accelerare l'adozione degli interventi di Patrimonio Destinato si suggerisce di disporre che il rispetto delle previsioni del decreto-legge Rilancio, del presente Schema e del regolamento del Patrimonio Destinato, costituiscano il parametro fondamentale e prioritario nella valutazione dell'obbligo di dovuta diligenza professionale da parte di Cassa Depositi e Prestiti.
Quindi, in relazione ai tre settori di operatività di Patrimonio Destinato – Temporary Framework, operazioni a condizioni di mercato e operazioni relative alla ristrutturazione di imprese – si propone di istituire più comparti, ciascuno con il proprio conto di tesoreria.
Si chiede infine, oltre alla correzione di un errore formale, un maggior coinvolgimento del Parlamento, attraverso la presentazione periodica, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, di relazioni sull'andamento degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo del Patrimonio Destinato.
Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia i relatori per aver recepito alcune indicazioni provenienti dai gruppi di opposizione. Osserva però che l'entità dell'intervento di cui all'articolo 27 del decreto-legge Rilancio, che ammonta a 44 miliardi di euro, ben oltre l'importo della legge di bilancio per l'anno venturo, richiederebbe un maggior controllo nella sua gestione, onde impedire che nella scelta delle imprese sulle quali agire si possano adottare favoritismi, sotto le pressioni del Governo. A tal fine ritiene del tutto insufficiente la richiesta di relazioni informative a posteriori da inviare al Parlamento, mentre la Commissione parlamentare sull'attività di Cassa depositi e Prestiti, della quale è presidente, che non ha al momento alcun potere di vigilanza in questo campo di operatività della Cassa, potrebbe vedere estese le proprie competenze all'operatività del Patrimonio Destinato.
Lamenta inoltre la mancata attuazione del comma 18-ter del citato articolo 27, che prevede, tra l'altro, che le disponibilità liquide di Patrimonio Destinato siano gestite con il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane, ricordando come il Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sua audizione, non abbia fornito alcun chiarimento in merito all'emanazione del decreto attuativo. In ragione della mancata attuazione di questa previsione, annuncia l'astensione del gruppo Forza Italia.
Concorda poi sull'esigenza di limitare la responsabilità del gestore nell'individuazione degli interventi, per evitare tempi eccessivamente lunghi nell'adozione delle decisioni.
Osserva infine che il parere delle Commissioni dovrebbe porre delle precise condizioni, anziché delle semplici osservazioni, anche per ottenere un maggior rispetto della volontà del Parlamento da parte del Governo.
Riccardo ZUCCONI (FDI) osserva che il tempo per l'esame dedicato a una materia di così vasta complessità è da ritenersi del tutto insufficiente e stigmatizza quindi il metodo seguito.
Per quanto riguarda il merito segnala poi che nel documento in esame non appare esplicitata alcuna procedura di vigilanza del Parlamento sull'attività in oggetto. A tal proposito rileva infatti che la Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti ha il solo compito di vigilare sulle attività di Cdp in gestione separata, quelle finanziate prevalentemente con risorse provenienti dal deposito postale, mentre nessuna competenza ha sulle operazioni relative al Patrimonio Destinato. Ritiene che non siano ben definite le modalità per scegliere dove indirizzare le operazioni del Patrimonio Destinato considerando che la platea di potenziali beneficiari è costituita da circa 2.800 imprese ed evidenzia la ristrettezza dei tempi per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie per la concessione degli interventi. Osserva peraltro che non è chiaro cosa accadrà quando la natura emergenziale verrà meno e non sarà più applicabile il regime assicurato dal Temporary framework.
Fa inoltre presente che accanto al Patrimonio Destinato, dedicato al rafforzamento delle imprese di grandi dimensioni, per il quale sono previste risorse per oltre 44 miliardi di euro, vi è un altro Fondo, sempre di carattere temporaneo, destinato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito emessi da imprese con fatturato tra 10 e 50 milioni di euro, il Fondo Patrimonio PMI, la cui dotazione è tuttavia assai inferiore, rappresentando circa un decimo del primo. Osserva, peraltro, che anche la dimensione patrimoniale delle PMI necessita di interventi incisivi, forse meno significativi in termini assoluti ma certamente, dato il numero preponderante delle PMI nel tessuto economico nazionale, più rilevanti in termini aggregati. Rimarca inoltre che è invece fortemente auspicabile una maggiore capitalizzazione e crescita delle imprese di minori dimensioni, anche al fine di evitare processi di acquisizione delle grandi imprese. Per tale motivo ritiene dunque necessario modificare la platea delle imprese beneficiarie includendo anche le PMI con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Fa presente che su questo tema esiste già una proposta di legge di Fratelli d'Italia.
Inoltre, esprimendo il convincimento che l'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere sia riduttiva, ritiene che, al fine di esercitare il necessario controllo parlamentare, le competenze della Commissione dovrebbero essere ampliate ovvero dovrebbe essere istituita una Commissione apposita con le opportune competenze. È poi dell'avviso che le osservazioni della proposta di parere di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere trasformate in condizioni mentre esprime una valutazione contraria sull'osservazione di cui alla lettera d).
Ribadisce infine che è assolutamente necessario dotare il Parlamento di strumenti adeguati che rendano possibile esercitare un'effettiva vigilanza sull'impiego di risorse così ingenti pari, ricorda, a 44 miliardi di euro cifra superiore persino all'importo della manovra di bilancio per il 2021.
Conclude avvertendo che senza le modifiche richieste per il suo gruppo non sarà possibile votare a favore della proposta di parere.
Lucia ALBANO (FDI), concordando con quanto segnalato dal collega Zucconi, lamenta la scarsità del tempo concesso al Parlamento per l'esame del presente provvedimento. Ritiene poi necessario che l'operato di Cassa Depositi e Prestiti sia sottoposto a un controllo più stringente, in relazione all'entità delle somme gestite. Sottolinea inoltre come la scelta di operare solo in favore delle imprese di maggiori dimensioni potrebbe rappresentare un elemento distorsivo della concorrenza a danno delle piccole e medie imprese e, anche per questo motivo, concorda con la richiesta dei relatori di ridurre le soglie minime di intervento di Patrimonio Destinato.
Quindi, pur apprezzando la scelta di intervenire in favore delle imprese italiane in questo momento di forte difficoltà, per le motivazioni sopra esposte ribadisce l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia.
Giulio CENTEMERO (LEGA) esprime apprezzamento per le modalità con le quali i relatori hanno redatto il parere, recependo anche indicazioni provenienti dall'opposizione. Annuncia però l'astensione del proprio gruppo in considerazione dello svilimento del libero mercato, derivante dal mancato coinvolgimento delle società di gestione del risparmio italiane nella gestione delle disponibilità liquide del Patrimonio Destinato.
Alessandro CATTANEO (FI) si associa ai ringraziamenti ai relatori per la loro opera di mediazione nella predisposizione del parere. Quindi, nonostante concordi su alcuni aspetti messi in luce nella proposta di parere, segnala di non poter esprimere un voto favorevole in quanto considera fondamentali e dirimenti gli eccessivi limiti minimi di intervento del Patrimonio Destinato.
Martina NARDI, presidente, fa presente che le presidenze delle Commissioni hanno inteso facilitare in ogni modo lo svolgimento della discussione, anche chiedendo, e ottenendo, che il Governo attendesse oltre il termine di scadenza per l'espressione del parere. Osserva, tuttavia, che per esigenze rappresentate da diversi membri delle Commissioni, non è stato possibile convocare la seduta con maggior anticipo con la conseguenza che i tempi per gli interventi sono ristretti.
Sara MORETTO (IV) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e per la loro proposta di parere che reca osservazioni che colgono sollecitazioni politiche provenienti da tutti i gruppi e che indicano talune precisazioni tecniche al Governo. Ritiene quindi che la proposta di parere formulata sia esaustiva e contenga le sollecitazioni emerse nel dibattito delle Commissioni. Osserva che Patrimonio Destinato nasce in un momento particolare ed è di natura temporanea in quanto diversamente comporterebbe una distorsione inaccettabile delle regole del mercato. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.
Serse SOVERINI (PD) relatore per la X Commissione, ringrazia per la collaborazione i membri delle due Commissioni, circostanza che ha reso possibile svolgere un lavoro approfondito. Ben comprende le preoccupazioni sollevate circa la questione delle PMI: tuttavia, sottolinea, che per queste ultime sono previsti altri strumenti, mentre quello in discussione riguarda le grandi aziende e cioè l'ossatura del sistema industriale italiano.
Per quanto riguarda i rilievi concernenti il controllo parlamentare sull'utilizzo delle risorse del Patrimonio Destinato, ricorda che è stato tra i primi a sollevare la questione, e che se è vero che la presentazione di una relazione trimestrale, fino a settembre 2021, o semestrale, da quella data in poi, da parte di Cassa depositi e prestiti alle competenti Commissioni parlamentari non risolve integralmente la questione, è anche vero che si tratta, a suo avviso, di un concreto passo in avanti per garantire un maggiore controllo.
Conferma la bontà di quanto contenuto nell'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere circa l'opportunità di elevare a 50.000 euro la soglia di irregolarità contributiva e fiscale che rende impossibile accedere agli interventi del Patrimonio Destinato, per quanto non nasconda l'eventuale rischio che il ricorso all'intervento si possa tradurre in una partita di giro volta a sanare irregolarità fiscali.
Infine, rimarca che, considerate le condizioni in essere e i tempi straordinari che si stanno vivendo, il provvedimento all'esame è, in fin dei conti, adeguato alla realtà dei fatti. Per tali motivi raccomanda l'approvazione della proposta di parere con osservazioni formulata insieme al relatore per la VI Commissione.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA pur apprezzando lo spirito delle osservazioni proposte, che rappresentano meritevoli spunti di riflessione, fa presente che, ad avviso del Ministero, alcune di esse potrebbero essere difficilmente accoglibili in quanto in tal modo si allungherebbero troppo i tempi di adozione del decreto in esame, riferendosi in particolare a quelle che riguardano la definizione delle soglie e dei limiti per l'accesso alle misure, concordate in sede europea. Inoltre, per quanto riguarda altri aspetti segnalati dalle osservazioni, fa presente che talune modifiche riguardano norme legislative che pertanto non è possibile apportare con un provvedimento di natura regolamentare. Conclude rimettendosi comunque alle deliberazioni delle Commissioni.
Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, comprende quanto segnalato dal rappresentante del Governo, ma ribadisce la volontà di mantenere le osservazioni relative alle soglie e ai limiti per l'accesso alle misure, condivise da tutti i gruppi e finalizzate ad estendere la platea dei possibili beneficiari degli interventi. Auspica che il Governo italiano possa raggiungere presto accordi in tal senso in sede europea.
Per quanto riguarda poi i timori di distorsioni del mercato, rammenta che gli interventi di Patrimonio Destinato in regime di Temporary Framework hanno durata limitata nel tempo e che il problema è meno rilevante nei confronti delle operazioni a condizioni di mercato, che comportano costi crescenti con il passare del tempo.
Indi, rispondendo all'onorevole Centemero, segnala come l'operato di un unico gestore possa essere più agevolmente controllato. Ricorda inoltre che Cassa Depositi e Prestiti può sottoscrivere quote di società di gestione.
Salvatore CAIATA (FDI) osserva che le considerazioni del rappresentante del Governo dimostrano la scarsa volontà dell'Esecutivo di dialogare con il Parlamento e, in specie, con l'opposizione. Rileva che le Commissioni hanno cercato di mantenere e condurre i lavori con uno spirito costruttivo, come anche dimostrato dal fatto che i relatori hanno accolto diversi suggerimenti, anche, dell'opposizione. Constata invece che ora il Governo si dimostra indisponibile e presenta una specie di logica di pacchetto secondo la quale o si accetta tutto o niente. Avverte quindi che di fronte a tale atteggiamento il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere dei relatori.
Martina NARDI, presidente, chiede ai relatori se intendano confermare la proposta di parere così come formulata ovvero se intendano modificarla alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo.
Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, conferma la volontà di porre in votazione la proposta di parere già presentata.
Nessun altro chiedendo di intervenire le Commissioni approvano la proposta di parere con osservazioni dei relatori (vedi allegato).
La seduta termina alle 13.
ALLEGATO
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (Atto n. 222).
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (Atto n. 222);
ricordato che lo schema in esame è volto a dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
rammentato che il Patrimonio Destinato costituisce uno strumento di sostegno a favore delle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro;
osservato che le scelte di investimento del Patrimonio Destinato devono tenere in considerazione l'incidenza dell'investimento con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, nonché ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
considerato che il Patrimonio Destinato è un fondo interamente pubblico, costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, a CDP, cui ne è affidata la gestione;
rilevato, in particolare, che lo schema di decreto, all'articolo 7, comma 4, fissa limiti minimi di investimento (pari a 25 milioni di euro per i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, a 100 milioni di euro per gli aumenti di capitale, a 1 milione di euro per i prestiti obbligazionari subordinati convertibili) che potrebbero risultare eccessivamente elevati e tali, come rilevato nel parere reso sull'Atto dal Consiglio di Stato, da «escludere dai benefici società non in grado di effettuare operazioni così rilevanti»;
considerato altresì che l'articolo 24 dello schema disciplina l'operatività di ristrutturazione delle imprese affidata al Patrimonio Destinato (turnaround), che si svolge in via diretta e prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento da parte di uno o più co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della società richiedente, i quali investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell'intervento del Patrimonio Destinato; a tal fine la norma specifica (comma 3) che gli investimenti in turnaround non possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro per ciascun intervento; tale soglia rischia di escludere le imprese di media dimensione, cruciali nella struttura produttiva del Paese, dagli interventi di ristrutturazione i quali presentano un orizzonte temporale più ampio di quello prospettato dal Temporary Framework;
rilevato che l'articolo 3 dello schema prevede una serie di requisiti che le imprese devono autocertificare per poter accedere agli interventi del Patrimonio Destinato e, in particolare, il comma 1, lettera c), prescrive che uno di questi requisiti sia la regolarità contributiva e fiscale, fissando una soglia di regolarità pari a 5 mila euro, come mutuata dal Codice dei contratti pubblici (articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); tale soglia particolarmente bassa può comportare l'esclusione dagli interventi del Patrimonio Destinato di numerose imprese che, nell'eccezionale contesto emergenziale di riferimento, potrebbero trovarsi in difficoltà con il pagamento delle imposte;
preso atto inoltre che le imprese oggetto di operazioni di turnaround di cui all'articolo 24 potrebbero non trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale, con la conseguenza di non poter accedere agli interventi del Patrimonio Destinato, occorrerebbe prevedere una specifica disposizione che consenta loro di assicurare il rispetto di tali requisiti in un tempo congruo, quale potrebbe essere il termine di 12 mesi dall'intervento;
considerato che l'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) stabilisce che per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotti modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata; in tale ambito lo schema destina gli interventi condotti dal Patrimonio Destinato in regime di Temporary Framework alle imprese che non si trovino in situazione di difficoltà (articolo 5, comma 1, lettera d), e richiede – cumulativamente – una serie di condizioni perché sia soddisfatto tale requisito; le predette condizioni fanno riferimento, tra l'altro, al rapporto tra perdite nette e capitale sociale (n. 1). Inoltre, nel definire i limiti degli interventi del Patrimonio Destinato in favore di società non quotate (articolo 7, comma 3, lettera b)), ancora una volta si fa riferimento al capitale delle entità destinatarie degli interventi, e in particolare, alle azioni in circolazione alla data dell'intervento. Tali disposizioni non tengono adeguatamente in considerazione le caratteristiche delle società cooperative, strutturalmente caratterizzate da una situazione di sottocapitalizzazione e il cui il capitale sociale – ai sensi dell'articolo 2524, comma 1, del codice civile – non è determinato in un ammontare prestabilito. Ove permanessero i limiti di intervento legati alle azioni in circolazione, le cooperative si troverebbero pertanto in una condizione di svantaggio strutturale rispetto alle altre società destinatarie degli interventi in regime di Temporary Framework;
tenuto conto altresì che l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 17, comma 1, individuano quali tipologie «esclusive» di intervento – benché l'articolo 27 del decreto-legge Rilancio li qualifichi quali interventi «preferenziali» – la partecipazione ad aumenti di capitale (i), la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (ii), prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione (iii) e prestiti obbligazionari convertibili (iv), escludendo di fatto la possibilità di intervento attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6, del Codice civile, così come degli strumenti tipici dell'ordinamento cooperativo, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;
considerato che il citato articolo 27 del decreto Rilancio dispone che CDP debba agire, nell'ambito della gestione del Patrimonio Destinato con diligenza professionale e che lo schema in esame, all'articolo 41, comma 3, dispone che il rispetto della normativa di riferimento «concorre» a definire il rispetto della diligenza professionale; tale formulazione non appare idonea a definire compiutamente quali siano le condotte di CDP, oltre al rispetto della normativa, che consentono di qualificarne il comportamento come rispondente alla diligenza professionale e rischia pertanto di aggravare e rendere più complessi i processi istruttori, in contrasto con la funzione emergenziale del Patrimonio Destinato;
rilevato che l'articolo 27, comma 8, del decreto Rilancio e l'articolo 38 dello schema in esame disciplinano la garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e che l'articolo 27, commi 1 e 3, del decreto Rilancio e l'articolo 29, comma 1, lettera q), dello schema prevedono la possibilità che siano costituiti comparti separati e segregati del Patrimonio Destinato, composti da beni e rapporti giuridici ad essi apportati; la garanzia di ultima istanza dello Stato e le modalità operative di quest'ultima dovrebbero applicarsi anche agli eventuali comparti (singolarmente considerati), la cui costituzione trova espressa legittimazione nella norma di rango primario;
conseguentemente, appare necessario precisare che, nel caso di eventuale costituzione di più comparti, occorre istituire più di un conto corrente di tesoreria;
ricordato, inoltre, che il Paese si sta impegnando – sia nell'attribuzione degli aiuti consentiti e autorizzati nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato, sia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea – a porre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al centro dell'azione politica, economica e imprenditoriale; in particolare, l'Obiettivo 5 è dedicato alla parità di genere come diritto umano fondamentale e l'uguaglianza, anche di genere, è diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; appare quindi opportuno considerare il rispetto dell'Obiettivo 5 nell'attribuzione di fondi e nella decisione di investimenti, al fine di garantire l'equa distribuzione e la parità di opportunità nell'attribuzione dei benefici a favore delle imprese, indipendentemente dal genere dell'imprenditore e dei suoi dipendenti; tenuto conto, infine, che l'adozione di obiettivi di medio-lungo periodo per il management corrisponde alle best practice internazionali ed è particolarmente opportuna nel momento dell'attuazione di programmi di investimento e di supporto alle imprese che siano anche improntati al rispetto dell'equità intergenerazionale e della parità di genere;
conseguentemente si valuti l'opportunità di inserire tra i requisiti dei beneficiari degli interventi l'impegno a realizzare l'equa rappresentanza degli organismi sindacali e a superare il divario salariale tra uomini e donne, nonché ad assumere e formare un numero minimo congruo di giovani lavoratori under 35 ogni anno, in linea con la missione di coesione sociale e formazione del PNRR italiano e con gli obiettivi di pari opportunità, staffetta generazionale e lotta alla disoccupazione e alla precarietà giovanile del PNR;
tenuto anche conto che – anche in linea con quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale emanate dalla Banca d'Italia – occorrerebbe inserire nello schema specifici elementi standard per la definizione del risk appetite framework – RAF, ovvero il quadro di riferimento che definisce la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli e che, sotto un profilo più generale, oltre al generico riferimento al fatturato delle imprese destinatarie degli interventi del Patrimonio destinato, appare opportuno riferirsi anche al valore della produzione – specie per i settori caratterizzati da cicli ultrannuali –, al risultato operativo prima della deduzione degli oneri finanziari e delle imposte (EBIT), earnings before interest and taxes, ovvero all'ammontare degli utili calcolati prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti (EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization);
evidenziato che l'articolo 27, comma 18-ter, del decreto Rilancio prevede, tra l'altro, che le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato siano gestite da CDP assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del capitale privato e che, per l'attuazione di tale norma, è previsto un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 settembre 2020, che non risulta ancora emanato;
rilevata la necessità di individuare modalità volte a garantire l'effettiva partecipazione del Parlamento nella definizione degli specifici obiettivi di sviluppo da perseguire mediante interventi del Patrimonio Destinato, con riguardo anche al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti da parte delle imprese destinatarie degli interventi, affinché sia assicurata la massima condivisione delle logiche ispiratrici di detti interventi,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 4, al fine di ridurre significativamente i limiti minimi per l'intervento nella forma dei prestiti con obbligo di conversione da 25 a 2,5 milioni e dell'aumento di capitale da 100 a 25 milioni;
b) valuti il Governo l'opportunità di abbassare altresì la soglia di 250 milioni di euro prevista dall'articolo 24, comma 3, per gli interventi diretti di ristrutturazione delle imprese (turnaround);
c) valuti il Governo l'opportunità di elevare a 50 mila euro la soglia di regolarità contributiva e fiscale necessaria per accedere agli interventi del Patrimonio Destinato prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema, nonché di modificare l'articolo 24 al fine di prevedere che il requisito della regolarità contributiva e fiscale delle imprese oggetto di operazioni di turnaround possa essere rispettato entro un anno dalla data di erogazione dell'intervento;
d) valuti il Governo l'opportunità di specificare che, per le società cooperative, le condizioni di intervento del Patrimonio Destinato in regime di Temporary Framework e i relativi limiti (di cui ai articoli 5 e 7) siano commisurati alla più ampia nozione di patrimonio netto della società, che puntualmente connota le cooperative e ne fotografa con precisione la situazione economica al momento dell'intervento, nonché di prevedere che l'intervento del Patrimonio Destinato a favore delle società cooperative sia effettuato anche mediante la sottoscrizione di strumenti tipici dell'ordinamento cooperativo di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile;
e) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 41, comma 3, dello schema nel senso di disporre che il rispetto delle previsioni del decreto-legge Rilancio, del presente schema e del regolamento del Patrimonio Destinato, costituisce il parametro fondamentale e prioritario nella valutazione dell'obbligo di dovuta diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020;
f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 38 con riferimento alla operatività della garanzia di ultima istanza dello Stato, affinché essa operi non solo in caso di accertata incapienza dell'intero Patrimonio Destinato, ma anche dei suoi singoli comparti; conseguentemente, valuti il Governo altresì l'opportunità di modificare l'articolo 35 prevedendo l'istituzione di più di un conto corrente di tesoreria nell'ipotesi di eventuale costituzione di comparti del Patrimonio;
g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che Cassa Depositi e Prestiti presenti alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, trimestrale fino a settembre 2021 e semestrale per gli anni successivi, sull'andamento periodico degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo del Patrimonio Destinato, anche in considerazione dell'evolversi della crisi economica e sanitaria;
h) sotto il profilo della formulazione del testo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'erroneo richiamo normativo all'articolo 7 contenuto all'articolo 22, comma 1, dello schema in materia di operazioni sul mercato mediante il canale diretto, con il corretto richiamo all'articolo 5.