XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Giovedì 17 dicembre 2020

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 289

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 295

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) ... 293

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Seguito dell'esame e conclusione) ... 293

ALLEGATO 2 (Relazione per l'assemblea approvata dalla Commissione) ... 295

XIV Commissione - Resoconto di giovedì 17 dicembre 2020

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VI e X, il disegno di legge C.2828, approvato con modificazioni dal Senato, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto DL «ristori»).
  Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cd. seconda ondata), tenendo conto dei provvedimenti restrittivi adottati con riguardo delle attività produttive e agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.
  In via preliminare ricorda che nel corso dell'iter di conversione in prima lettura presso il Senato sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di tre ulteriori decreti-legge (il n. 139 del 2020, cd «ristori-bis», il n. 154 del 2020, cd «ristori-ter» e il n. 157 del 2020, cd «ristori-quater»), contestualmente abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge, con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Sono state altresì approvate ulteriori modificazioni anche di iniziativa parlamentare.
  Per quanto riguarda la portata economica del provvedimento, segnala che esso reca un impatto finanziario espansivo ai fini dell'indebitamento netto che ammonta a 13,4 miliardi nel 2020, di cui 3,3 riferibili al testo iniziale del DL 137/2020 e 10,1 miliardi connessi alle modifiche apportate in sede di conversione, per effetto della confluenza nel testo in esame dei citati decreti legge e delle ulteriori modifiche approvate.
  Al citato impatto finanziario si fa fronte, in parte (5,4 miliardi in termini di indebitamento netto) con i risparmi sulle autorizzazioni al ricorso al maggior indebitamento approvate dalle Camere tra marzo e luglio 2020 e, per la restante parte (8 miliardi), mediante ricorso al maggior indebitamento da ultimo autorizzato il 26 novembre 2020. In particolare, queste ultime risorse sono state oggetto di utilizzo con il decreto-legge 157 («ristori quater»), confluito anch'esso nel provvedimento in esame, il quale ha previsto, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 5,3 miliardi per il 2021 per misure di perequazione fiscale da disporre a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da CoVID-19.
  Fa presente che il decreto legge, che nel testo iniziale includeva 35 articoli ripartiti in 4 titoli, si compone ora di 119 articoli, sempre ripartiti in 4 titoli.
  Il titolo I (articoli da 1 a 10-ter) include 29 articoli riguardanti le misure di sostegno alle imprese e all'economia. Si tratta per lo più di contributi a fondo perduto destinati a diverse categorie di operatori economici colpiti dall'effetto delle ulteriori misure restrittive disposte per fronteggiare la crisi sanitaria. Sono inoltre previsti interventi in favore di specifici settori, tra cui quelli dello sport, dell'industria culturale, del turismo, delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, del comparto alimentare e delle bevande, nonché misure volte a far fronte agli oneri legati agli immobili, quali quelle per i canoni di locazione di azienda, per bollette elettriche o per carichi fiscali legati alle imposte locali (IMU, TOSAP).
  Il titolo II (articoli da 11 a 17-ter) si compone di 35 articoli, concernenti disposizioni in materia di lavoro, riguardanti in particolare la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, l'indennità in favore dei lavoratori sportivi. Sono previsti, inoltre, esoneri contributivi a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, la sospensione dei versamenti tributari (IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, IRES, IRAP, rottamazione cartelle, imposta sugli apparecchi da intrattenimento), misure di sostegno agli enti del terzo settore, nonché l'incremento del fondo per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci e delle risorse per il sostegno alimentare.
  Il titolo III (articoli da 18 a 33-bis) si compone di 53 articoli riguardanti misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti, con interventi per favorire la didattica a distanza, il congedo straordinario in caso di figli sottoposti a quarantena, risorse per il trasporto pubblico locale, per la filiera della ristorazione, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari delle regioni in scadenza nell'anno 2020, con obbligo di destinare i conseguenti al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.
  Il titolo IV (articoli 34 e 35) contiene le disposizioni finali inerenti agli aspetti finanziari e all'entrata in vigore.
  Evidenzia quindi come siano molteplici le norme di interesse per la Commissione. Al riguardo, segnala, in primo luogo, le numerose disposizioni che richiamano al
necessario rispetto della Comunicazione della Commissione europea recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», che passa ad elencare. Richiama pertanto gli articoli 1 e 1-bis, riguardanti i contributi a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; l'articolo 6, comma 3, che estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dei contributi a fondo perduto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili o misure di sostegno; l'articolo 7, riguardante misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che ai sensi del comma 2 sono riconosciute nel rispetto del citato Quadro temporaneo; gli articoli 8 e 8-bis, riguardanti i crediti d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per i canoni di affitto d'azienda; gli articoli 9 e 9-bis, riguardanti la cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO indicati; l'articolo 10-bis, riguardante la detassazione di contributi, indennità e di ogni altra misura relativa all'emergenza COVID-19 a favore di imprese e lavoratori autonomi, che è disposta nel rispetto del Quadro temporaneo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; l'articolo 12, commi 14 e 15, riguardanti un esonero parziale, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano interventi di integrazione salariale; l'articolo 13, riguardante la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, che al comma 4 prevede che i benefìci disposti sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; l'articolo 13-bis, riguardante la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO, con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.
  Segnala inoltre il citato articolo 13-duodecies, introdotto dal Senato, riguardante disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee, il quale prevede la possibilità di estensione dell'ambito applicativo delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, rinviando in proposito alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Il finanziamento del relativo onere è previsto a valere su un fondo appositamente istituito, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, con possibilità di conservazione in conto residui delle risorse del fondo non utilizzate entro l'anno 2020, che potranno essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (comma 4). Il comma 5 richiama in proposito il necessario rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per le disposizioni di cui ai già menzionati articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis.
  Segnala altresì l'articolo 13-septiesdecies, che estende, in primo luogo, ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019, il differimento dei termini dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, consentendo inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA. L'articolo specifica infine che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato «de minimis».

  Quali disposizioni di interesse sempre con riferimento alla disciplina in materia di aiuti, segnala, infine: l'articolo 16-bis, comma 2, con riferimento all'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti a determinati codici ATECO; l'articolo 16-ter, comma 4, con riferimento al contributo, riconosciuto alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni, per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza; l'articolo 19-septies, comma 5, riguardante le disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri, con particolare riferimento a un credito d'imposta per le spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.
  Sottolinea, inoltre, che l'efficacia di alcune misure, tra cui tutte quelle incluse nell'articolo 12 – riguardante nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, disposizioni in materia di licenziamento e in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Sempre in materia di aiuti di Stato rammenta che la relativa disciplina è stata integrata dall'articolo 31-octies, che ai commi 1 e 2 prevede che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del predetto Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.
  Il medesimo articolo 31-octies, al comma 3 prevede invece la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852. La medesima limitazione è prevista anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e relative disposizioni di attuazione.
  Infine, tra le disposizioni di interesse, segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, che modifica la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica estendendo, oltre il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici – includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo – sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.
  Le citate disposizioni aventi vigenza temporanea, il cui termine viene posticipato
dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 30 giugno 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
  Conclusivamente, considerata l'imminente calendarizzazione in Assemblea del provvedimento e constatati i puntuali richiami al necessario rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

  La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione introduttiva. L'esame è poi proseguito il 3 dicembre scorso. Ricorda inoltre che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli di tutte le Commissioni di merito. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, e Difesa hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con un'osservazione; le Commissioni Bilancio, Finanze e Cultura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con osservazioni, mentre le Commissioni Ambiente, Trasporti, Lavoro, Attività produttive, Affari sociali e Agricoltura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli. Sono pervenuti altresì il parere, con osservazioni, del Comitato per la legislazione e il parere, favorevole con una condizione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Segnala poi che la deputata Daniela Ruffino ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 5.8, 22.2, 22.4, 22.7 e all'articolo aggiuntivo 29.01.
  Comunica infine che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti e articoli aggiuntivi di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che pertanto le proposte emendative non saranno poste in votazione.

  La Commissione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, illustra la relazione per l'Assemblea da lei predisposta (vedi allegato 2).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) osserva che nel corso del 2019 l'Italia ha vissuto una svolta importante, con una nuova maggioranza e l'adozione di un nuovo indirizzo di politica europea, come evidenziato nella seconda parte della Relazione consuntiva. Rileva inoltre come sia mutato in particolare l'indirizzo politico sul tema delle politiche migratorie, che sono state nuovamente inquadrate nell'ambito della politica europea e ricondotte al necessario rispetto degli obblighi internazionali.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) osserva come discutere, alla fine del 2020, di Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 costituisca un mero esercizio di retorica. Si sofferma poi brevemente su alcuni temi, la cui importanza è stata a più riprese evidenziata dal suo gruppo, tra cui in primo luogo la necessità di addivenire ad una riforma del regolamento di Dublino, esigenza avvertita in particolare dai Paesi europei dell'area mediterranea, che registrano crescenti difficoltà nel farsi carico dell'impatto derivante dai flussi migratori.
  Richiama, inoltre, il tema della Brexit, da un lato rimarcando l'esigenza che il Governo italiano tuteli adeguatamente gli interessi della comunità italiana in Gran Bretagna, dall'altro rilevando al contempo, con riferimento alla questione dello Stato di diritto, come una politica europea che imponesse sanzioni a carico di Paesi membri che non si allineino al pensiero dominante a Bruxelles rischierebbe di indurre tali Paesi a seguire l'esempio della Brexit.
  Formula infine l'auspicio di addivenire in futuro ad Unione europea che dia meno peso alla burocrazia e maggiore rappresentanza ai popoli europei, anche mediante un rapporto più diretto delle regioni e delle grandi municipalità con le istituzioni europee.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

  Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.25.

XIV Commissione - giovedì 17 dicembre 2020

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   preso atto che le molteplici e condivisibili disposizioni contenute nel provvedimento volte a sostenere i settori economici e produttivi più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 richiamano il necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, subordinando, in taluni pertinenti casi, l'efficacia delle disposizioni agevolative all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero richiamando il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti «de minimis»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019, è stata presentata dal Governo in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.
  Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica ex post dell'attività svolta dal Governo e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.
  A questo scopo, il documento deve indicare:

   a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

   b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana;

   c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

   d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

  In particolare, la relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo abbia rappresentato a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge n. 234 del 2012, salvo che non abbia potuto attenersi agli indirizzi medesimi per ragioni che comunque devono essere motivate.
  In via preliminare, occorre sottolineare come la Relazione consuntiva relativa al 2019 sia stata trasmessa al Parlamento il 18 maggio 2020, a quasi tre mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234 del 2012. Il rispetto della tempistica per la presentazione del documento, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale della fase programmatica e dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234. La pandemia da Covid-19 ha, inoltre, reso necessaria l'adozione di misure straordinarie inedite per rispondere agli effetti della crisi, innescando una revisione degli orientamenti di carattere strategico e influendo sull'andamento del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP).
  La Relazione consuntiva per il 2019, analogamente alle precedenti, è articolata
in quattro parti. Il documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012.
  La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e, a sua volta, consta di due capitoli. Il primo concerne le questioni istituzionali caratterizzate, in primo luogo, dal rinnovo delle principali istituzioni europee, in connessione con l'avvio del nuovo ciclo 2019-2024, e dall'entrata in operatività della nuova ripartizione dei seggi del Parlamento europeo a seguito dell'uscita del Regno unito dall'Unione europea, che comporta per l'Italia un aumento dei seggi da 73 a 76. Nel documento si dà conto, inoltre, della posizione del Governo italiano in favore dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, posizione che è stata successivamente esplicitata nel non paper, approvato dal Comitato Interministeriale Affari Europei il 14 febbraio 2020, nel quale si indica che la discussione sul futuro dell'Europa dovrà prevedere un forte coinvolgimento della società civile e dei Parlamenti nazionali.
  Nel capitolo, avente ad oggetto le politiche macroeconomiche, la Relazione dà conto dell'andamento dei lavori nel 2019 sulla revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e sul completamento dell'Unione bancaria. La Relazione riporta, inoltre, le principali determinazioni adottate nel 2019 nell'ambito delle procedure del «semestre europeo».
  La seconda parte della Relazione è incentrata sulle specifiche misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e delle politiche settoriali. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  La parte terza, che riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). Al 31 dicembre 2019, il livello di spesa complessiva certificata è pari al 28,5 per cento del totale delle risorse programmate (53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) del ciclo di programmazione 2014-2020.
  La parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali.
  Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. Su oltre 6.874 atti e documenti dell'UE presi in esame dal Dipartimento per le Politiche Europee, 36 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) e 271 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state trasmesse le relazioni predisposte dalle amministrazioni competenti.
  Un apposito capitolo riguarda le misure poste in essere per dare attuazione al diritto dell'UE e per risolvere il contenzioso. In particolare, la Relazione evidenzia come, nel corso del 2019, si sia registrata l'archiviazione di venti procedure d'infrazione, tra cui alcuni dossier particolarmente sensibili e complessi quali: il mancato recupero degli aiuti concessi dalla regione Sardegna a favore del settore della navigazione in Sardegna (procedura n. 2015/2067); il non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato (procedura n. 2011/4147); il divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseari (procedura n. 2014/4170); la violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori (procedura n. 2013/2169).
  Nel contempo sono pervenute ventisette nuove contestazioni formali di inadempimento. Rispetto alle complessive 70 procedure di fine 2018, pertanto, il numero delle procedure a fine 2019 era lievemente aumentato attestandosi a 77, di cui 66 per violazione del diritto dell'Unione europea e 11 per mancata attuazione di direttive dell'Unione europea. Il numero maggiore di violazioni si confermava essere relativo a questioni in materia ambientale, con 21 procedure aperte.
  La Relazione riporta come, alla data del 31 dicembre 2019, vi siano ancora nove procedure pendenti ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia) e come, con riferimento a cinque procedure, la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia già pronunciato la sentenza di accertamento della violazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Particolare preoccupazione destano le procedure su cui la Corte ha già pronunciato la sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con rilevanti conseguenze finanziarie. Al 31 dicembre 2019, l'Italia aveva già pagato sanzioni pecuniarie per circa 655 milioni di euro per le seguenti cinque procedure d'infrazione: n. 2007/2229 sui contratti di formazione lavoro; n. 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia; n. 2007/2195 relativa alla gestione dei rifiuti in Campania; n. 2003/2077 relativa alle discariche abusive; n. 2004/2034 sul trattamento delle acque reflue urbane.
  Da ultimo, la Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi (appendice V), informazioni riguardanti i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2019, con l'indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (appendice I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2019 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2019 per la programmazione 2014-2020 (appendice II); le direttive attuate dall'Italia nel 2019 (appendice III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (all. IV).
  In particolare, il quarto allegato contiene un elenco degli atti approvati dalla Camera e dal Senato, su proposte legislative e altri documenti europei, e per ognuno di essi è riportato per intero il dispositivo, accompagnato da una descrizione delle azioni per darvi seguito.
  La Relazione non prende in considerazione gli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione e delle linee generali della politica europea dell'Italia. Appare, pertanto, opportuno tenere conto di tali atti, al fine di rafforzare ed agevolare ulteriormente la capacità di verifica della coerenza dell'azione del Governo nelle sedi europee con gli orientamenti dettati dal Parlamento.
  Il documento ha, infine, ricevuto i pareri favorevoli di tutte le Commissioni permanenti. La IV Commissione (Difesa) ha rilevato l'opportunità di una revisione della decisione assunta dal Consiglio UE il 27 marzo 2015, con la quale è stato istituito il c.d. «meccanismo Athena» nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.