Commissioni Riunite (III e X)
III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Commissioni Riunite (III e X)
Comm. riunite 0310
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 6
ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) ... 8
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gian Paolo Manzella.
La seduta comincia alle 13.10.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
Atto n. 207.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.
Martina NARDI, presidente, ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali sullo Schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni. Ricorda altresì che il termine per l'espressione per il parere di competenza delle Commissioni riunite scadrà il 12 dicembre 2020 e che le relatrici hanno trasmesso per le vie brevi una prima bozza di proposta di parere favorevole con osservazioni ai commissari.
Sara MORETTO (IV), relatrice per la X Commissione, d'intesa con la relatrice per la Commissione affari esteri e comunitari, Simona Suriano, impossibilitata ad essere presente alla seduta, segnala che, a seguito di più approfondite interlocuzioni con il Governo, la proposta di parere trasmessa per le vie brevi è stata diversamente modulata anche allo scopo di tenere conto di quanto emerso in sede di audizione, in particolare con riguardo ai profili concernenti gli eventuali svantaggi competitivi che le imprese italiane potrebbero dover sopportare a causa dei differenti regimi sanzionatori previsti negli ordinamenti di diversi Stati membri dell'Unione europea e al fine di scongiurare fenomeni distorsivi tra Paesi europei.
Formula quindi, anche a nome della relatrice per la III Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).
Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gian Paolo MANZELLA esprime apprezzamento per la proposta di parere delle relatrici, che condivide.
Diego BINELLI (LEGA) pur apprezzando l'impegno delle relatrici, soprattutto in tema di tutela della competitività delle imprese italiane del settore in questione, annuncia, tuttavia, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata in considerazione del fatto che non è stato possibile assicurare che l'adozione della normativa in titolo, come peraltro emerso nel corso dell'approfondimento istruttorio, escluda il rischio di sleale concorrenza da parte di imprese straniere, soprattutto appartenenti a Paesi terzi extra-europei, a svantaggio delle imprese italiane.
Diego ZARDINI (PD) osserva che le preoccupazioni emerse dal dibattito trovano risposta nella proposta di parere delle relatrici e, anche per tale motivo, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.
Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere con osservazione delle relatrici.
Le Commissioni approvano la proposta di parere con osservazione delle relatrici.
La seduta termina alle 13.15.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (atto del Governo n. 207);
acquisiti gli elementi conoscitivi emersi nel corso delle audizioni informali svolte il 9 dicembre 2020;
premesso che:
la normativa europea – di cui al Regolamento (UE) 2017/821, cui l'ordinamento interno è chiamato a conformarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) – persegue la finalità di assicurare la trasparenza e la tracciabilità della catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione europea di metalli e minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, nell'intento primario di scongiurare fenomeni di sfruttamento illecito delle attività estrattive e le connesse gravi violazioni dei diritti umani;
in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della citata delega legislativa, lo Schema di decreto legislativo disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821 da parte dell'Autorità nazionale competente, individuata nel Ministero per lo Sviluppo economico, anche per quanto concerne i controlli ex post finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e le autorità competenti degli Stati membri;
nell'esigenza di promuovere l'utilizzo da parte delle imprese di strumenti di reporting già disponibili per contenere l'impatto derivante dai nuovi oneri informativi, secondo la stima della Commissione europea, il costo addizionale per le imprese per l'adozione di sistemi di due diligence varierebbe dallo 0,014 per cento (costo iniziale) allo 0,011 per cento (costo annuale) del fatturato annuo;
per la definizione di «zone di conflitto o ad alto rischio», di cui all'articolo 2, lettera f) del regolamento, oltre alle Linee guida dell'OCSE ed ai princìpi del diritto internazionale contenuti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli addizionali, occorre anche fare riferimento alla raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione europea del 10 agosto 2018, contenente orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821;
apprezzato l'utilizzo crescente da parte dell'industria, in termini percentuali, di metalli e minerali riciclati che tuttavia non fa venire meno le esigenze estrattive minerarie di minerali e metalli di cui i principali produttori sono Paesi extraeuropei, in primis la Cina;
sottolineato, altresì, il ruolo efficace che le politiche di cooperazione allo sviluppo, anche grazie a partnership pubblico/privato, possono svolgere nel prevenire fenomeni di sfruttamento in loco, contribuendo a migliorare la forza competitiva delle imprese italiane anche in termini di impegno etico a tutela delle popolazioni locali;
apprezzato il contributo che deriverebbe dal provvedimento in esame anche in termini di attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla promozione di modelli di consumo e di produzione sostenibili e alla tutela dell'ambiente, oltre che di tutela di diritti e libertà fondamentali,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità, in materia di sanzioni, di cui all'articolo 7 del provvedimento, di provvedere ad una armonizzazione dei limiti edittali previsti nel minimo e nel massimo al fine di scongiurare fenomeni distorsivi tra Paesi europei.