I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 10
ALLEGATO (Parere approvato) ... 15
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 13.05.
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Atto n. 225.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2020.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i relatori, Ceccanti e Dieni, hanno presentato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), che è a disposizione dei commissari.
Avverte, altresì, che è stata messa a disposizione dei commissari la documentazione, predisposta dagli uffici, richiesta nella seduta del 2 dicembre 2020 dal deputato Fornaro.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, segnala preliminarmente come sarà necessario procedere, prima della scadenza naturale della legislatura nel 2023, ad un'ulteriore ridefinizione dei collegi per tenere conto dei risultati del censimento del 2021 che, secondo quanto riferito dal Presidente dell'Istat nel corso della sua audizione, saranno pubblicati nella seconda metà del 2022.
Passando al merito del provvedimento, dichiara di comprendere le preoccupazioni e le esigenze alla base delle numerose osservazioni che sono state formulate e trasmesse ai relatori da diversi deputati, ma invita a non drammatizzare la questione, richiamando l'attenzione sul fatto che la definizione dei collegi che sarà adottata con il decreto legislativo in esame avrà carattere sostanzialmente provvisorio, in quanto probabilmente destinata ad essere superata prima della conclusione naturale della legislatura alla luce dei risultati del censimento.
Ciò premesso, rileva come non si sia ritenuto di accogliere da parte dei relatori le osservazioni che sono state suggerite, ad eccezione di quella relativa a una diversa definizione dei collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio 01, in quanto tali osservazioni presentavano i profili di criticità evidenziati nella proposta di parere. In particolare, osserva come, in alcuni casi i fini, pur condivisibili, delle osservazioni proposte, quale ad esempio quello di assicurare la rappresentanza della minoranza slovena, non sarebbe stato conseguite dalle modifiche suggerite, e come, in altri casi, le proposte formulate avrebbero inciso sulle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, che sono disciplinate con norma di rango primario, ai sensi della tabella A allegata alla legge elettorale vigente, ovvero non avrebbero risposto ai criteri indicati in modo preferenziale, come il rispetto, per quanto possibile, dei confini provinciali o il rispetto dei sistemi locali senza scorporarne singoli comuni. Osserva, inoltre, come l'accoglimento di talune proposte tese ad evitare collegi plurinominale molto ampi di 8 eletti avrebbe determinato uno squilibrio, comportando la creazione di collegi plurinominali con 5 o 3 eletti in circoscrizioni limitrofe. Osserva, infine, come l'accoglimento di alcune proposte volte a rimediare a squilibri nella rappresentanza di determinate province, quale ad esempio quella di Teramo, determinerebbe la creazione di squilibri in altre province.
Esprime il proprio rammarico per non aver potuto accogliere le osservazioni suggerite e ritiene che agli inconvenienti evidenziati da alcune di esse si potrebbe semmai porre rimedio attraverso specifici interventi legislativi volti a modificare i criteri per l'esercizio della delega, ad esempio per quanto riguarda il limite del 20 per cento dello scostamento della popolazione di ciascun collegio uninominale dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione, che, pur essendo ispirato da finalità di garanzia certamente condivisibili, appare eccessivamente rigido.
Sottolinea, infine, come sia stata accolta nella proposta di parere l'osservazione relativa alla definizione dei collegi plurinominale della Circoscrizione Lazio 01, in quanto essa assicura il rispetto dei criteri per l'esercizio della delega e non presenta profili problematici.
Valentina CORNELI (M5S), pur ringraziando i relatori per il lavoro svolto e comprendendo la ristrettezza dei margini di manovra determinati da criteri di delega molto puntuali, manifesta il proprio dissenso rispetto allo smembramento del territorio della provincia di Teramo in due collegi uninominali. Fa notare, in proposito, che, al fine di garantire maggiore continuità territoriale e salvaguardare le caratteristiche storico culturali di certe aree dell'Abruzzo sarebbe stato più logico e comprensibile ripartire in due collegi uninominali il territorio della provincia di Pescara.
Ritiene, in ogni caso, che il problema, a monte, sia rappresentato dalla legge elettorale vigente, la quale, a suo avviso, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, appare di difficile applicazione. Rileva, dunque, la necessità di approvare una nuova legge elettorale, al fine di rendere coerente l'intero sistema.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva preliminarmente, sul piano politico, come l'adozione del decreto legislativo in esame consentirà di concludere il percorso istituzionale avviato con la riduzione del numero dei parlamentari, rendendo immediatamente applicabile la legge elettorale vigente e, dunque, rendendo possibile l'immediato scioglimento delle Camere e l'indizione delle elezioni delle nuove Camere.
Ciò premesso, stigmatizza con forza l'atteggiamento della maggioranza, che anche in questa circostanza, pur a fronte di un provvedimento dal carattere essenzialmente tecnico volto a intervenire sulle regole della competizione elettorale, ha agito senza ricercare alcuna interlocuzione né condivisione con le forze politiche che sono all'opposizione nel Parlamento ma che costituiscono la maggioranza nel Paese. Ritiene sgradevole tale modo di procedere e sottolinea con stupore come non sia stata accolta alcuna delle numerose osservazioni proposte dalla Lega, con le quali pure sono state poste questioni rilevanti e meritevoli di attenzione, ad esempio per quanto concerne la rappresentanza delle minoranze nel Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia, la rappresentanza nei collegi di specifiche realtà territoriali e la suddivisione in modo poco sensato delle città metropolitane. Ribadisce il proprio rammarico per tale modo di procedere, che giudica gravemente scorretto.
Dichiara, inoltre, di non condividere le osservazioni del relatore Ceccanti circa il fatto che la definizione dei collegi dovrà essere rivista all'esito del censimento previsto nel 2021, rilevando come sulla base del censimento si potrà procedere a taluni aggiustamenti ma come l'impianto complessivo resterà sostanzialmente inalterato e come, dunque, sarebbe stato necessario intervenire in questa sede sulle criticità evidenziate. Rileva come la sottovalutazione di tali criticità derivi probabilmente anche dall'aspettativa dell'approvazione di una nuova legge elettorale, ma sottolinea come tale aspettativa non sia necessariamente destinata a realizzarsi e come, dunque, in questa sede sarebbe stato necessario un intervento serio ed accurato.
Alla luce di tali considerazioni dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.
Elena CARNEVALI (PD) fa notare che le scelte compiute con lo schema di decreto in esame penalizzano alcuni territori della provincia di Bergamo, che vengono spostati in altra circoscrizione, con il rischio di minare la contiguità territoriale e la continuità economica e industriale di quelle realtà, ai danni dei cittadini. Osserva di aver formulato alcune proposte di modifica, meramente tecniche, volte proprio a rimediare a tale paradossale problematica, auspicando che esse possano essere prese in considerazione, ai fini di un successivo intervento correttivo.
Emanuele PRISCO (FDI) rileva come, a fronte di numerose proposte di osservazioni che hanno evidenziato profili di criticità riguardanti diverse aree del territorio nazionale, siano state prese in considerazione soltanto quelle relative al Lazio e all'area metropolitana di Roma, e rileva come sia lecito il sospetto che ciò sia accaduto al fine di tutelare specifici interessi politici.
Osserva come l'unico aspetto positivo dell'imminente adozione del decreto legislativo in esame sia costituito dal fatto che esso rende immediatamente applicabile la legge elettorale, togliendo ogni alibi a chi si oppone all'immediata restituzione della parola agli elettori, affinché scelgano da chi vogliono essere governati.
Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che i relatori abbiano prodotto il massimo risultato conseguibile nel contesto normativo attuale, soggetto a vincoli non facilmente superabili. Ritiene palese infatti che la legge elettorale attualmente vigente, basata su un sistema misto, rischi di dar vita a collegi troppo estesi, con possibili ripercussioni negative per il pluralismo, la rappresentanza territoriale e la tutela delle minoranze.
Giudica necessario, dunque, che la classe politica, con senso di responsabilità, affronti l'argomento della legge elettorale e compia una scelta di campo a favore di un sistema proporzionale, nel rispetto degli impegni assunti. Ritiene sia invece irresponsabile l'atteggiamento di uno schieramento politico della maggioranza, il quale, venendo meno ad accordi di governo sottoscritti in precedenza, di fatto impone, a suo avviso, una situazione di stallo nell'ambito della discussione della legge elettorale, mettendo peraltro in atto comportamenti discutibili, attraverso i quali minaccia a più riprese di innescare una crisi di Governo.
Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la legge elettorale nel suo complesso non costituisca l'oggetto della discussione. Dà atto al relatore Ceccanti della disponibilità a valutare le osservazioni formulate dalle opposizioni, ma rileva come tali osservazioni non siano state recepite. Osserva come i tempi ristretti non consentano interventi accurati su una materia particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ciascun intervento su una specifica realtà territoriale è destinato ad avere ripercussioni di ampia portata, e come alla luce di ciò potrebbe apparire ragionevole la decisione di non prendere in considerazione i suggerimenti pervenuti. Tale decisione è tuttavia contraddetta dall'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione relativa ai collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio 01, della quale non si comprende la ratio e che rende non giustificabile il mancato recepimento di altre osservazioni. Chiede, pertanto, ai relatori di espungere tale osservazione dalla proposta di parere. Rileva come nel caso in cui tale richiesta dovesse essere accolta il gruppo di Forza Italia potrebbe modificare la propria posizione, che allo stato è di contrarietà, sulla proposta di parere.
Marco DI MAIO (IV) non ritiene sia questa la sede opportuna per affrontare l'argomento della legge elettorale, rispetto alla quale, peraltro, a suo avviso, appare necessario svolgere una riflessione più ampia, da collocare in un contesto più organico di riforme. Rivolgendosi al deputato Forciniti, dichiara di non poter accettare lezioni di responsabilità e lealtà da chi, solo nella giornata di ieri in Assemblea, ha votato contro le indicazioni della sua maggioranza sulla risoluzione relativa al MES. Fa notare che si aspetterebbe ben altra sobrietà e neutralità da parte di chi, peraltro, riveste il ruolo di relatore sui provvedimenti in materia elettorale pendenti in Commissione.
Filippo MATURI (LEGA) sottolinea come la definizione dei collegi prevista dallo schema di decreto in esame non sia in grado di assicurare un'adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici della provincia di Bolzano, attesa la riduzione dei collegi uninominali in tale provincia da tre a due, e rischi pertanto di minare l'equilibrio interetnico faticosamente raggiunto grazie alla buona volontà dei gruppi linguistici tedesco e italiano. Evidenzia come non si sia neppure intervenuti, al fine di risolvere tale questione, sulla parte proporzionale.
Ricorda come nella provincia di Bolzano la popolazione appartenga per due terzi circa al gruppo linguistico tedesco e per un terzo circa al gruppo linguistico italiano e come, pertanto, la tradizionale ripartizione in tre collegi assicurasse un'adeguata rappresentanza di entrambe le comunità. Osserva come, a seguito della riduzione del numero dei collegi da tre a due, si verificherà inevitabilmente uno squilibrio, in quanto se i collegi fossero attribuiti l'uno a un appartenente al gruppo linguistico tedesco e l'altro a un appartenente al gruppo linguistico italiano il gruppo tedesco sarebbe sottorappresentato mentre, viceversa, qualora entrambi i collegi fossero attribuiti a un appartenente al gruppo tedesco il gruppo italiano non sarebbe rappresentato.
Sottolinea come sia stata proposta un'articolazione dei collegi volta a favorire un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei gruppi linguistici e come un ordine del giorno in tal senso sia stato accolto dal precedente Governo.
Chiede, pertanto, che, al fine di assicurare il rispetto del principio di tutela delle minoranze – nel caso della provincia di Bolzano la minoranza è costituita dai cittadini di madrelingua italiana – e di preservare l'equilibrio faticosamente raggiunto tra i due gruppi etnici, la proposta di parere formulata dai relatori sia rivista sotto questo profilo.
Federico FORNARO (LEU) evidenzia la necessità di affrontare, con la più ampia condivisione possibile, il tema di una nuova legge elettorale, alla luce delle evidenti criticità – segnalate peraltro da tempo – poste dalla legge attualmente vigente sul versante della rappresentanza territoriale, a fronte della riduzione del numero dei parlamentari. Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che l'osservazione recata dalla proposta di parere – che sarà sottoposta all'attenzione del Governo – appare semplicemente volta ad indicare una ipotesi di riallocazione dei collegi uninominali della circoscrizione Lazio –01, con l'obiettivo di rendere più omogenei i territori interessati sul piano socio-economico e infrastrutturale, senza alcun proposito di intaccarne i confini.
Segnala, in conclusione, la necessità di prendere seriamente in considerazione le possibili conseguenze che potrebbero derivare dal nuovo censimento ISTAT, alla luce degli automatismi che da esso ricadono sulla definizione delle circoscrizioni. Rileva, infatti, che ciò che vale oggi – così come correttamente attuato dal Governo, al fine di garantire una legge elettorale applicabile – in relazione alla configurazione circoscrizionale, basata sul censimento del 2011, di certe regioni (tra le quali cita a titolo di esempio, il Piemonte e l'Emilia Romagna), probabilmente non varrà in futuro, tenuto conto dei più recenti cambiamenti demografici già in atto in certe zone, che potrebbero anche imporre, a suo avviso, una modifica per legge del numero delle circoscrizioni.
Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di ritenere non convincenti le argomentazioni addotte dal deputato Fornaro a sostegno dell'osservazione contenuta nella proposta di parere e reitera la richiesta ai relatori di espungere tale osservazione. Osserva, infatti, che, attesa la materia trattata dallo schema di decreto in esame, sarebbe auspicabile un consenso unanime e come, in tale ottica, il mancato accoglimento di tutte le osservazioni sarebbe comunque preferibile rispetto all'accoglimento, peraltro non adeguatamente motivato, di una sola osservazione.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Dieni, ritiene opportuno confermare l'attuale impostazione della proposta di parere, facendo notare che l'osservazione in essa recata appare nel merito ragionevole, non intaccando in alcun modo l'integrità dei collegi uninominali della Circoscrizione Lazio-01. Ricorda peraltro che la Commissione è chiamata a esprimere un parere non vincolante, spettando al Governo compiere le ulteriori necessarie valutazioni.
Francesco Paolo SISTO (FI), alla luce del mancato accoglimento della richiesta di espungere l'osservazione, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dai relatori.
La seduta termina alle 13.40.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Atto n. 225).
PARERE APPROVATO
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 225);
segnalato che, a seguito dell'esito del referendum popolare svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2020 ha modificato gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, al fine di ridurre il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi, e che, conseguentemente, i parlamentari da eleggere nel territorio nazionale sono 392 deputati e 196 senatori, mentre i deputati eletti nella Circoscrizione estero sono ridotti da 12 a 8 e i senatori eletti nella Circoscrizione estero sono ridotti da 6 a 4;
rilevato come la predetta riforma intervenga anche sulla previsione costituzionale dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, il quale individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione, stabilendo che, rispetto al testo previgente, il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma sia pari a tre, restando invece immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione;
ricordato che, ai sensi del sistema elettorale vigente, delineato dalla legge n. 165 del 2017, i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale e il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali;
segnalato in particolare che alla Camera il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, in 147 di collegi uninominali (pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni) e in un numero di collegi plurinominali, da determinare ai sensi della delega legislativa conferita in materia dalla legge n. 51 del 2019, in cui assegnare 245 seggi secondo il metodo proporzionale;
ricordato che al Senato il territorio è articolato in 20 circoscrizioni, corrispondenti al territorio delle 20 regioni, in 74 collegi uninominali (anche in questo caso pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali), e in un numero di collegi plurinominali, da determinare ai sensi della delega conferita in materia dalla legge n. 51 del 2019, in cui assegnare 122 seggi secondo il metodo proporzionale;
richiamato che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega recata dall'articolo 3 della citata legge n. 51 del 2019, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
evidenziato come, per la definizione dei relativi criteri di delega, il citato articolo 3 della legge n. 51 del 2019 rinvii a quelli stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 165 del 2017;
rilevato come lo schema di decreto, all'articolo 1, riguardi la determinazione dei collegi per la Camera dei deputati rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – a quanto previsto dalla Tabella A.2, mentre l'articolo 2 riguarda invece la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – a quanto previsto dalla Tabella B.2;
segnalato altresì come l'articolo 3 dello schema, al comma 1 specifichi che, qualora, prima della convocazione dei comizi elettorali, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune, al fine di evitare incertezze applicative nel caso di mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni;
rilevato come i principi e criteri di delega specifici per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato prevedano in particolare:
1) che la popolazione di ciascun collegio uninominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
2) che nella formazione dei collegi uninominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;
3) che i collegi uninominali, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
4) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, si debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
5) che nella circoscrizione Friuli – Venezia Giulia uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001;
considerato inoltre come i principi e criteri direttivi di delega specifici per la costituzione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera prevedano:
1) che, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario, in ogni circoscrizione del territorio nazionale, i collegi plurinominali siano formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, specificando che ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale;
2) che il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il relativo territorio sia determinato in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, «in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio»;
3) che alla circoscrizione Molise sia assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale;
4) che nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria e Basilicata sia costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
5) che la popolazione di ciascun collegio uninominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
6) che nella formazione dei collegi uninominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;
7) che i collegi uninominali, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
8) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
rilevato altresì come i principi e criteri direttivi di delega specifici per la costituzione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato, prevedano:
1) che, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni i collegi plurinominali siano formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, specificando che ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;
2) che il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il relativo territorio siano determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce quindi all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto «in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio»;
3) che la popolazione di ciascun collegio plurinominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
4) che nella formazione dei collegi siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;
5) che i collegi, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
6) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
evidenziato come il combinato disposto della disciplina elettorale vigente, di cui alla legge n. 165 del 2017, della riduzione del numero dei parlamentari operato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 e dei principi e criteri di delega individuati dalla legge n. 51 del 2019 richiamando i principi e criteri di delega di cui all'articolo 3 della citata legge n. 165, costituisca una serie di limiti e di vincoli molto puntuali e stringenti rispetto alla discrezionalità delle scelte da operare ai fini della determinazione dei collegi elettorali;
valutata favorevolmente la scelta del Governo di non esercitare alcuna forma di discrezionalità politica rispetto al disegno dei collegi elettorali presentato dalla Commissione di esperti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017 sulla base di decisioni tecniche, al fine di assicurare la massima neutralità politica nella delimitazione territoriale dei collegi stessi;
rilevato come le numerose proposte di integrazione o modifica dello schema di decreto giunte ai relatori non siano accoglibili per vari motivi, tra cui si richiamano in particolare i seguenti:
in alcuni casi i fini, pur condivisibili, di tali proposte non erano conseguiti dagli strumenti individuati;
in altri casi non erano rispettati o il vincolo delle circoscrizioni Camera, che sono disciplinate con norma di rango primario, ai sensi della Tabella A allegata alla legge vigente, o i criteri tassativi di delega (ad esempio il rispetto dello scarto massimo del 20 per cento), ovvero i criteri indicati in modo preferenziale, come il rispetto, per quanto possibile, dei confini provinciali o il rispetto dei sistemi locali senza scorporarne singoli comuni;
in altri, in caso di proposte tese ad evitare collegi plurinominali molto ampi di 8 eletti, si sarebbe determinato uno squilibrio, con collegi plurinominali con 5 e 3 eletti in circoscrizioni limitrofe;
in altri casi, per rimediare a interventi relativi a qualche provincia, si sarebbero creati squilibri in altre province;
sottolineato quindi come, anche per quest'ultimo motivo, si è comunque ritenuto inopportuno procedere a interventi fortemente invasivi rispetto al lavoro compiuto dalla Commissione tecnica;
sottolineata in tale contesto l'opportunità di specificare maggiormente, con successivo intervento normativo, taluni aspetti del meccanismo del nuovo sistema di censimento permanente della popolazione, indicando in particolare il termine entro il quale devono essere resi ufficiali i dati relativi alla popolazione residente, qualora si rendesse necessaria una ulteriore revisione dei collegi elettorali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di definire diversamente i collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio-01, con l'obiettivo di rendere maggiormente omogenei i territori interessati sul piano socio-economico e infrastrutturale, comunque nel rispetto dei criteri di delega previsti per la definizione dei collegi, prevedendo la seguente distribuzione dei collegi uninominali nell'ambito dei collegi plurinominali della predetta Circoscrizione:
il collegio plurinominale 1 – P01 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U01, Lazio1 – U02 e Lazio 1 U-03;
il collegio plurinominale 2 – P02 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U04, Lazio 1 – U08 e Lazio 1 – U09;
il collegio plurinominale 3 – P03 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U05, Lazio 1 – U06 e Lazio 1- U07.