VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Martedì 1 dicembre 2020

SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva) ... 38

ALLEGATO (Relazione approvata) ... 41

VII Commissione - Resoconto di martedì 1 dicembre 2020

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1° dicembre 2020. – Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

  La seduta comincia alle 13.55.

Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione –Parere favorevole sulla Relazione consuntiva).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il 18 novembre scorso è stata svolta la relazione introduttiva del relatore, deputato Vacca, ed è seguito il dibattito; e che il 23 novembre, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunica che non sono state presentate proposte emendative.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione europea (vedi allegato). Chiarisce che le osservazioni tengono conto, oltre che dei suggerimenti fattigli pervenire, anche informalmente, da altri commissari, degli orientamenti emersi nella Commissione sia nel dibattito svolto con specifico riguardo al disegno di legge di delegazione europea, sia nei precedenti dibattiti sulle materie oggetto dell'articolo 9 della direttiva. Per quanto riguarda la relazione consuntiva, formula una proposta di parere favorevole.

  Daniele BELOTTI (LEGA), premesso che le osservazioni sono in larga misura condivisibili, anche se sarà da vedere di quante e in che modo il Governo terrà conto, chiede al relatore di introdurre nella sua proposta di relazione un'osservazione per raccomandare al Governo di prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE)2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Preannuncia, in ogni caso, il voto contrario del suo gruppo sulle proposte del relatore.

  Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver ricordato che sui temi della direttiva (UE)2019/790 la sua parte politica ha condotto una lunga battaglia, non solo al Senato, ma anche nel Parlamento europeo, nella fase ascendente di formazione dell'atto, rimarca che sono in gioco poste di grandissimo valore: la difesa della sovranità digitale e la protezione degli autori e degli editori, che devono poter ricevere un riconoscimento economico per il loro lavoro ed essere difesi dallo sfruttamento che ne fanno i cosiddetti Over the top, ossia le grandi piattaforme digitali internazionali. Ricorda che queste traggono ingiusto profitto da contenuti – testi, immagini, estratti brevi e così via – elaborati da terze persone, del cui lavoro intellettuale si appropriano senza corrispondere loro alcun compenso: lesi non sono solo gli editori, ma anche altre categorie, tra cui ad esempio i blogger, alcuni dei quali svolgono un lavoro socialmente utile, producendo informazione e conoscenza, si sono creati un séguito e hanno fatto di quest'attività – che certo dovrà prima o poi essere regolamentata – una professione, dalla quale si aspettano di ricavare un guadagno. Questo sfruttamento è un fenomeno che deve essere stroncato. Ricorda che lo Stato francese, a differenza dell'italiano, ha lavorato per difendere i suoi editori dallo strapotere delle piattaforme digitali. È, questa, una battaglia di fondamentale importanza a difesa della sovranità digitale del Paese, oltre che degli editori e degli autori, ed è in definitiva una battaglia per la libertà della rete internet.
  Concorda con il deputato Vacca e con gli altri deputati della maggioranza che si battono per l'accesso aperto e per la libera circolazione dei contenuti intellettuali e delle immagini, ma fa presente che il problema è più complesso di quanto appaia avendo a mente solo il tipo di problemi di cui è parlato fin qui nella Commissione. Di fatto, i problemi connessi alla tecnologia digitale, in termini di sovranità e di difesa di diritti, sono enormi e dovrebbero essere affrontati nella loro interezza, mentre al momento il dibattito verte solo su una parte minore di essi.
  Ciò premesso, prende atto che in qualche modo la spaccatura che si è vista a livello europeo si ripropone adesso nella Commissione. Il suo gruppo aveva chiesto che la relazione da trasmettere alla XIV Commissione contenesse due precise condizioni: una sugli estratti brevi, che il relatore ha recepito, sia pure in forma più attenuata, nell'osservazione di cui alla lettera e) della sua proposta; e un'altra, che non è stata invece accolta nella proposta di relazione, per chiedere al Governo di imporre alle piattaforme digitali la contrattazione obbligatoria con gli editori sul tema dei compensi da corrispondere loro. Posto che in Francia è stato fatto, non si capisce perché in Italia il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene siano così tiepidi. Di fatto il Governo italiano e la maggioranza hanno sul punto una posizione a suo giudizio ambigua: da una parte affermano di voler difendere gli editori, dall'altra parte, però, non compiono nessun passo in questa direzione. Per queste ragioni, preannuncia che il suo gruppo non voterà a favore, ma si asterrà dalla votazione sulla proposta di relazione del relatore.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte del relatore, che ringrazia per l'accurato lavoro svolto per la relazione sul disegno di legge di delegazione europea, che costituirà la base per uno o più ordini del giorno da presentare in Assemblea in relazione al disegno di legge in esame.

  Paolo LATTANZIO (MISTO) ringrazia anch'egli il relatore: nel riscontrare che il tema dell'editoria non sempre trova spazio adeguato nei dibattiti della Commissione, essendo questa più concentrata su altri argomenti di sua competenza, dà atto al relatore di aver saputo, con la sua proposta di relazione, offrire una visione d'insieme delle questioni in gioco in materia di editoria e porre le basi per un passo avanti attraverso una richiesta precisa di impegni al Governo su diverse partite importanti. Apprezza anche lo sforzo di mettere insieme, in una logica di filiera complessiva, questioni varie, dall'accesso aperto, alla tutela dei minori, al diritto di panorama e così via.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore, rispondendo al deputato Belotti, gli fa presente che l'osservazione di cui chiede l'inserimento è nella sostanza già presente nella sua proposta di parere (si riferisce all'osservazione di cui alla lettera f)). Replicando poi al deputato Mollicone, osserva che la direttiva europea (UE)790/2019 è – come si sa – il frutto di un faticoso lavoro di bilanciamento tra esigenze contrarie: quella di assicurare la libertà di circolazione dei contenuti sulla rete e quella di assicurare la remunerazione per il lavoro giornalistico e intellettuale. Questo bilanciamento si è sostanziato in una direttiva molto puntuale e dettagliata, che è ormai chiusa e non può essere rimessa in discussione. La sua proposta di relazione, che è articolata e ponderata, tiene conto della direttiva come punto di partenza dal quale l'Italia non può discostarsi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di delegazione europea (vedi allegato) e la proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019; nomina altresì il deputato Vacca relatore ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento.

  La seduta termina alle 14.20.

VII Commissione - martedì 1 dicembre 2020

ALLEGATO

Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, recante la legge di delegazione europea 2019-2020 («Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea»);

   premesso che:

    l'articolo 3 del disegno di legge contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

    l'articolo 9 del disegno di legge reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

    l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché tale utilizzo avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto e sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile; il successivo paragrafo 2 conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione;

    il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 9 del disegno di legge in esame chiama il Governo a «esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali»;

    il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera i), del suddetto articolo 9 chiama il Governo, in riferimento all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, a «definire il concetto di “estratti molto brevi” in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni»;

    il criterio di cui al comma 1, lettera n), del medesimo articolo 9 chiama il Governo a «definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei “massimi sforzi”, nel rispetto del principio di ragionevolezza»; dove «massimi sforzi» traduce in italiano l'espressione «best efforts» della versione di riferimento originale della direttiva, che in gran parte degli altri Paesi UE è stata resa con l'equivalente di «migliori sforzi»;

    la direttiva (UE) 2019/790 intende bilanciare il diritto alla giusta remunerazione per il lavoro culturale, creativo e giornalistico con la libera circolazione e produzione di contenuti nel web e con il libero utilizzo dei frutti del lavoro intellettuale a fini didattici e di ricerca,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 3, occorre che il Governo – in forma di prassi consolidata – adotti idonee forme di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ogni qualvolta sia chiamato a regolamentare il settore dell'audiovisivo, non limitandosi a considerare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze solo come fruitori passivi di prodotti, ma preventivando anche l'avvio di sperimentazioni per l'educazione dei giovani all'uso critico dei media e di campagne informative e di sensibilizzazione a loro indirizzate su questo tema;

   b) con riferimento all'articolo 9, è opportuno che il Governo, nella definizione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE)2019/790, individui soluzioni normative che consentano, nell'accezione più ampia possibile, l'accesso libero a opere e materiali, e il loro libero scambio, per l'utilizzo nelle attività didattiche e scientifiche;

   c) il Governo valuti l'opportunità di limitare, per quanto possibile, il campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)2019/790, al fine di garantire il diritto allo studio e di assicurare agli autori di opere scientifiche, in particolar modo di quelle risultanti da ricerche finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione delle opere in accesso aperto;

   d) è necessario l'impegno delle istituzioni nella tutela delle giornaliste e dei giornalisti precari, perché si garantisca loro, già nella fase di produzione dell'informazione, un'adeguata e proporzionata remunerazione;

   e) con riferimento a quanto previsto all'articolo 15 della direttiva (UE)2019/790 (riguardante la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online), il Governo valuti la possibilità, in fase di attuazione della direttiva, di definire i «brevi estratti» attraverso il riferimento al numero di caratteri, che deve essere congruo, valutando anche la specificità dei titoli dei contenuti giornalistici;

   f) nel dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE)2019/790 (che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata), il Governo valuti la possibilità di prevedere che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi deve spettare un compenso adeguato e proporzionato anche da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che utilizzano le loro esecuzioni, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

   g) è opportuno che, in sede di attuazione della direttiva (UE)2019/790, il Governo valuti la possibilità di implementare, nell'accezione più ampia possibile, quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerandum 53 alla stessa direttiva, riguardante le opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano;

   h) è opportuno che, nell'introdurre l'eccezione o limitazione dei diritti prevista dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8 della direttiva (finalizzata a consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a determinate condizioni e comunque a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta), il Governo preveda garanzie di certezza giuridica e il ristoro per gli investimenti eventualmente già effettuati dagli istituti pubblici interessati, qualora i titolari dei diritti esercitino l'opzione di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo 8 (secondo cui i titolari dei diritti devono poter escludere le loro opere o altri materiali dall'applicazione, tra l'altro, dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l'inizio dell'utilizzo interessato).