XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Giovedì 26 novembre 2020

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 270

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni) ... 270

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore) ... 286

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione approvata dalla Commissione) ... 293

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3) ... 277

ALLEGATO 3 (Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione) ... 301

ALLEGATO 4 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione) ... 303

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ... 279

XIII Commissione - Resoconto di giovedì 26 novembre 2020

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

  La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 24 novembre scorso il relatore, onorevole Maglione, ha illustrato i contenuti del disegno di legge all'esame per gli aspetti di competenza della Commissione e che nelle giornate del 24 e del 25 novembre ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni, che hanno riguardato le organizzazioni agricole, le associazioni del settore delle carni, le associazioni del comparto ittico e i sindacati di categoria.
  Ricorda altresì che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 18 di ieri, mercoledì 25 novembre. Al riguardo, comunica che non sono state presentate proposte emendative.
  Infine, ricorda che questa mattina è stata inviata a tutti i commissari una proposta di relazione, predisposta dal relatore, onorevole Maglione.

  Pasquale MAGLIONE (M5S), relatore, ad integrazione della relazione precedentemente svolta, prima di procedere all'illustrazione della proposta di relazione, richiama l'attenzione dei colleghi su una serie di interventi contenuti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.
  Si tratta, in particolare del rifinanziamento: del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi» (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004), per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del «Fondo rotativo imprenditoria femminile» (articolo 1, comma 506, della legge n. 160 del 2019), per il quale sono stanziati 15 milioni per l'anno 2021; del «Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi» (articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017), per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante» (articolo 1, comma 1, p.5, della legge n. 267 del 1991) , per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del «Piano pesca» (articolo 1, comma 1, p. 6, della legge n. 267 del 1991), per il quale sono stanziati 1,3 milioni di euro per il 2021.
  Illustra quindi una proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). A tale riguardo, osserva, preliminarmente, che l'esame del disegno di bilancio si svolge in un momento storico molto complesso, segnato dalla pandemia che ha generato profonde criticità di carattere economico che si legano a criticità di ordine sociale. La manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria. Sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale.
  In tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale. Tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021).
  Sono, inoltre, stanziate risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale. Sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma Next Generation EU (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023). Altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026). Rileva che il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49). Osserva che è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico. Reputa altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale, intervento sul quale si è registrata un'ampia convergenza dei soggetti auditi. Al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, ritiene che dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo, venendo incontro alle sollecitazioni di tutte le parti coinvolte nel settore. Un ulteriore intervento meritevole, a suo avviso, di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati. Evidenzia che in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno, nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come da tempo richiesto dai rappresentanti della filiera con riferimento all'utilizzo in ambito industriale della canapa. Considerata la necessità di sostenere le imprese del settore florovivaistico, rileva che dovrebbe essere incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci. Ricorda che tale intervento era stato auspicato dalla Commissione nell'esaminare la proposta di legge sul florovivaismo C. 1824, approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.
  Allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, sottolinea inoltre che dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  Rileva infine che tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del «Fondo rotativo imprenditoria femminile», per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del «Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi», per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima», per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del «Piano pesca», per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021 e che il previsto rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi» (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. Alla luce delle premesse svolte, illustra le condizioni e le osservazioni contenute nella proposta di relazione (vedi allegato 1), che ha formulato tenendo conto anche dei contributi forniti dagli auditi.

  Antonella INCERTI (PD) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto nella predisposizione dell'articolata proposta di relazione che il suo gruppo condivide, propone alcune integrazioni alla proposta in esame al fine di rafforzare taluni rilievi e rendere più completo.
  Propone quindi di integrare le premesse nel senso di sottolineare la necessità di prevedere la possibilità per il settore agrituristico di vendita diretta e di asporto e di introdurre in via permanente la misura della cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 185 del provvedimento. Reputa inoltre opportuno sottolineare, in premessa, che nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi della Commissione europea, relativi al «Green New Deal» e alla Strategia «Farm to fork», è necessario supportare iniziative tese ad accrescere investimenti e pratiche in agricoltura, pesca e acquacoltura, orientate a maggiore sostenibilità, economia circolare e crescita della produzione biologica, della produzione di agroenergia e al recupero della fertilità dei suoli. Reputa necessario, inoltre, rimarcare l'esigenza di promuovere iniziative tese a incentivare l'utilizzo, anche attraverso forme di noleggio, di macchinari e strumenti innovativi orientati alla maggiore sicurezza sul lavoro, ad un minor utilizzo della risorsa idrica e di fitofarmaci.
  Propone poi di integrare le osservazioni di cui alla lettera a), prevedendo anche il sostegno alle filiere all'interno dei distretti del cibo, e alla lettera b), prevedendo che l'aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA riguardi anche i produttori agricoli che operano nelle aree interne.
  Avanza infine la proposta di aggiungere le seguenti osservazioni: l) prevedere forme di sostegno all'affitto e noleggio, anche di filiera o di distretto, di macchinari altamente innovativi; m) istituire un fondo a sostegno delle pratiche e degli investimenti orientati alla sostenibilità, all'agroecologia e all'economia circolare; n) prevedere la stabilizzazione della misura del credito d'imposta relativo all'agricoltura 4.0 e la cedibilità del credito; o) prevedere forme di incentivazione e sostegno alla nascita di piattaforme on line per la vendita dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

  Pasquale MAGLIONE (M5S), relatore, ritenendo di accogliere tutte le proposte di integrazione della sua proposta di relazione formulate dall'onorevole Incerti, formula una nuova proposta di relazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L'ABBATE esprime una valutazione favorevole sulla nuova proposta di relazione in esame.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia l'onorevole Maglione per l'onestà intellettuale, dimostrata nel formulare nella sua proposta di relazione un elevato numero di condizioni e osservazioni che, a suo avviso, attestano le numerose criticità presentate dal disegno di legge in esame.
  Ricordata la lunga serie di decreti-legge varati dal Governo dall'inizio della pandemia ad oggi, evidenzia che l'approccio quasi compulsivo nel legiferare dimostrato dall'attuale maggioranza ha generato storture normative e interventi spesso non coordinati, che gli stessi parlamentari faticano a comprendere. Si riferisce, ad esempio, alla questione dei canoni demaniali, in relazione alla quale il decreto-legge «Agosto» ha determinato un vero e proprio vulnus con effetti pregiudizievoli per il settore della pesca, nonché all'incertezza normativa legata alla possibilità per gli agriturismi e gli ittiturismi di beneficiare delle misure di ristoro previste per il settore della ristorazione.
  Sottolineata l'importanza dell'attività di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, avviata dall'allora Ministro Centinaio, ritiene che la previsione di un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento al fine di ripristinare gli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana, avrebbe dovuto formare oggetto di una condizione e non di una semplice osservazione, come proposto dal relatore.
  Esprime apprezzamento per la condizione relativa all'estensione, in via sperimentale, al settore della pesca professionale della CISOA, sottolineando tuttavia la necessità che a regime siano a tal fine stanziate risorse finanziarie ad hoc, senza attingere a quelle attualmente a disposizione del settore.
  Apprezzato lo stanziamento di risorse disposto dal disegno di bilancio a sostegno del comparto agroalimentare, sulla base di quanto finora accaduto, evidenzia tuttavia l'incapacità del Governo di adottare con tempestività i decreti attuativi necessari a dare concreta applicazione alle misure di sostegno. Si riferisce, ad esempio, alle risorse stanziate a favore dei lavoratori del settore della pesca professionale nello scorso mese di marzo, con il decreto-legge «Cura Italia» – con un meccanismo di «erogazione a pioggia» da lui condiviso solo in considerazione del carattere emergenziale di tale misura – delle quali i pescatori potranno beneficiare soltanto a partire dal mese di dicembre.
  Richiama, inoltre, l'attenzione dei colleghi sulla necessità di istituire uno specifico fondo per il florovivaismo, come auspicato in più occasioni dalla Commissione. Rimarca, infatti, che si tratta del settore in assoluto più duramente colpito dal lockdown disposto con la pandemia e che continuerà a subire gravi perdite se vi saranno ulteriori misure restrittive. Reputa, quindi, necessario introdurre misure di ristoro basate non sul fatturato, ma sulle piante invendute, che peraltro non possono neanche essere immagazzinate.
  In conclusione, si rammarica per la ristrettezza dei tempi di esame del disegno di bilancio e per il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei sindacati del settore della pesca nel, pur breve, ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che sarebbe stato opportuno ascoltare. Ritiene, quindi, che il disegno di legge di bilancio in esame manchi di una visione completa sulle problematiche del comparto primario.

  Flavio GASTALDI (LEGA), nel concordare con le questioni sollevate dal collega Viviani, si sofferma su taluni temi che non sono stati presi in considerazione nella proposta di relazione predisposta dall'onorevole Maglione, che rappresentano delle battaglie storiche del suo Gruppo.
  Si riferisce alla necessità di ripristinare l'utilizzo dei voucher in agricoltura, turismo e ristorazione, di reintrodurre la cambiale agraria per rifinanziare il fondo, all'estensione dell'esonero dagli oneri previdenziali a tutto il territorio nazionale, previsto solo per le zone svantaggiate delle aree interne, all'estensione della moratoria a tutto il 2021 delle rate per mutui e interessi, alla ripresa dell'attività venatoria nelle cosiddette zone rosse. Si sofferma inoltre sulla necessità di introdurre nella proposta di parere specifiche misure a sostegno del settore lattiero-caseario, che subisce gravi perdite in conseguenza della riduzione del prezzo del latte.
  Ribadisce, infine, quanto osservato dal collega Viviani in merito alla necessità di un intervento correttivo dell'articolo 23 del disegno di legge di bilancio, che ha soppresso il riferimento all'Italian sounding tra le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti. Osservato che il contrasto al fenomeno dell'Italian sounding è stato uno dei temi centrali dell'azione di governo portata avanti dalla Lega quando era in maggioranza, ritiene che tale questione avrebbe dovuto formare oggetto di una condizione.

  Martina LOSS (LEGA) osserva preliminarmente che su talune questioni oggetto delle condizioni e delle osservazioni formulate nella proposta di relazione si è registrata la condivisione da parte di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione.
  Sottolinea, tuttavia che, con riferimento alle misure di sostegno al settore florovivaistico, è necessario prevedere l'applicazione del bonus verde anche per l'acquisto di fiori e piante per appartamento, importante sostegno diretto e immediato al settore, la cui introduzione era stata auspicata da tutti i gruppi in occasione dell'esame della proposta di legge sul florovivaismo C: 1824, approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato. Ritiene altresì necessario ampliare l'ambito applicativo del bonus verde anche al cosiddetto verde tecnologico, che svolge anche funzioni ecologiche molto importanti nelle zone urbane e periurbane meritevoli di un sostegno economico.
  Facendo propria un'osservazione proveniente dalla collega Bubisutti, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di prevedere, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, interventi per far fronte ai gravi danni causati dal bostrico tipografo, che sta causando la morte di vaste aree boscate del Triveneto. Evidenzia, infatti, che, in assenza di un adeguato stanziamento di risorse, vi è il rischio di una vera e propria epidemia, con la conseguente necessità di procedere all'abbattimento di vaste aree boschive. Sollecita pertanto il Governo a stanziare, nella manovra di bilancio in esame, risorse adeguate per far fronte a tale emergenza.
  Si sofferma infine sulla necessità di porre rimedio al trattamento discriminatorio, che di fatto AGEA pone in essere nei suoi rapporti di collaborazione con i Centri di assistenza agricola (CAA), penalizzando professionalità di coloro che offrono un importante servizio all'agricoltura.

  Guglielmo GOLINELLI (LEGA), nel ringraziare il relatore Maglione per l'attenzione riservata al settore suinicolo, auspica che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio possa trovare accoglimento anche la richiesta, avanzata in audizione dal presidente di Coldiretti Prandini, di introdurre una misura di compensazione dell'IVA.
  Richiama l'attenzione delle forze di maggioranza e del Governo sulla necessità di svolgere un'analisi degli effetti prodotti sul mercato dalle risorse stanziate dai vari decreti-legge che si sono susseguiti dall'insorgere della pandemia, al fine di stimare l'ammontare delle risorse stanziate ma non ancora utilizzate e di comprendere le ragioni del loro mancato impiego. Evidenzia, a tal proposito, come anche nel disegno di legge di bilancio manchi un approccio fondato sulla programmazione e sulla misurazione degli effetti economici prodotti dagli stanziamenti di risorse effettuati.
  Sottolinea quindi come l'ulteriore stanziamento di 150 milioni di euro per le filiere in crisi disposto con il disegno di legge di bilancio rischi di tradursi nell'ennesima erogazione di «fondi a pioggia», non vincolando i sistemi produttivi a una programmazione con effetti tangibili sul mercato. Evidenzia quindi che in mancanza di una visione strategica e strutturale del mercato agricolo, anche i problemi della filiera suinicola rimarranno irrisolti. Osserva invece che, con un'adeguata programmazione tale filiera potrebbe mantenere i prezzi a un livello di sostenibilità e non subire i contraccolpi sul mercato legati anche al Covid-19.

  Antonella INCERTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia che il Partito Democratico voterà a favore della nuova proposta di relazione.
  Rispondendo alle osservazioni svolte dai colleghi della Lega, sottolinea che l'esame della manovra di bilancio avviene, in particolar modo quest'anno, in un contesto molto complesso. Pur riconoscendo che i provvedimenti d'urgenza varati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria presentano alcuni punti di debolezza sotto il profilo della concreta attuazione delle misure in essi previste, ritiene comunque che tali provvedimenti abbiano fornito delle risposte all'emergenza in atto.
  In merito a quanto osservato dall'onorevole Golinelli sul mancato utilizzo di parte delle risorse finora stanziate, ritiene necessario che tali affermazioni siano accompagnate da dati concreti che effettivamente ne attestino la veridicità.
  Richiama le principali misure di sostegno del comparto primario contenute nel disegno di legge di bilancio in esame, tra le quali l'istituzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; il rifinanziamento del Fondo indigenti; l'esenzione IRPEF per l'anno 2021 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli; l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché le disposizioni relative alla CISOA. Osserva, quindi, che la manovra prevede sia misure di natura emergenziale, sia interventi strutturali di cui beneficerà il comparto agroalimentare.
  Evidenzia che il contenuto delle condizioni formulate nella proposta di relazione potranno essere oggetto di emendamenti che ciascun deputato e ciascun gruppo, inclusi quelli di opposizione, potranno presentare presso la Commissione Bilancio.
  Rileva infine che le osservazioni formulate tengono conto del contributo offerto da tutte le forze politiche rappresentate in Commissione, e non soltanto di quelle della maggioranza. Invita pertanto i colleghi a considerare che la proposta di relazione recepisce l'importante lavoro svolto negli ultimi mesi dall'intera Commissione.

  Maria SPENA (FI), intervenendo con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Incerti, invita la collega a non relegare il lavoro dei gruppi di minoranza soltanto alla presentazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio, tenuto conto, tra l'altro, che è a tutti noto come sia estremamente difficile che in tale sede vengano accolte proposte emendative dell'opposizione.
  Accettando, quasi in termini di sfida, la sollecitazione fatta dall'onorevole Incerti, invita i colleghi di opposizione ad accogliere con favore l'apertura della maggioranza a discutere dei contenuti del disegno di legge di bilancio presso la Commissione di merito.
  Pur condividendo parte dei contenuti della proposta di relazione, lamenta la ristrettezza dei tempi di esame a disposizione della Commissione e il concomitante svolgimento della discussione sulla relazione sullo scostamento dagli obiettivi di bilancio in Assemblea, che di fatto non ha consentito un adeguato approfondimento delle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione.

  La Commissione approva la nuova proposta di relazione predisposta dal relatore (vedi allegato 2).

  La Commissione delibera altresì di nominare il deputato Maglione quale relatore presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
(Doc. LXXXVII, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso la relatrice, onorevole Gagnarli, ha svolto la relazione introduttiva e che ad essa non hanno fatto seguito interventi in sede di discussione generale.
  Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge è scaduto alle ore 14 di lunedì 23 novembre. Al riguardo, comunica che non sono stati presentati emendamenti.
  Rammenta infine che la relatrice ha fatto pervenire a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
  Si sofferma, in particolare, sulla parte premissiva, nella quale fa riferimento all'articolo 5, che detta i principi e i criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001. Tenuto conto che, per effetto dell'approvazione di un emendamento al Senato, a partire dal 1° gennaio 2023,tale articolo, al comma 1, lettera ee), delega il Governo a escludere, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione, ritiene che la disposizione, interessando tutti i prodotti derivanti dalla soia di importazione, potrebbe penalizzare l'industria mangimistica italiana. Al fine di evitare, quindi, eventuali ripercussioni per il comparto zootecnico italiano, per il quale la farina di soia rappresenta la principale fonte per assicurare il necessario apporto proteico agli animali allevati rileva pertanto l'opportunità di monitorare con attenzione gli effetti della norma in esame.

  Monica CIABURRO (FDI) chiede alla relatrice le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere i rilievi presentati dal suo gruppo.
  Con riferimento all'articolo 7 che reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, pur condividendo il principio direttivo che fa riferimento all'obbligo delle parti di sottoscrivere accordi scritti, evidenzia la necessità di considerare che in taluni casi l'adempimento di tale obbligo è, nella pratica, molto difficile per motivi meramente fattuali, come per le aziende che hanno decine di migliaia di clienti. Osserva, quindi che per tale ragione riterrebbe opportuno prevedere l'equiparazione dell'accordo scritto alla fattura parlante che reca tutti gli elementi essenziali.
  Evidenzia poi la necessità di colmare talune lacune nella formulazione del principio di delega che prevede l'illiceità delle vendite a prezzi inferiori al 15 per cento di quelli rilevati da ISMEA, dalla quale non risulta chiaramente a quale prezzo medio si debba fare riferimento, né quale sia l'arco temporale da prendere in considerazione per la rilevazione dello stesso.
  Da ultimo, ritiene opportuno continuare a individuare nell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato l'organo deputato alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in luogo dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

  Chiara GAGNARLI (M5S), in merito alle osservazioni svolte dall'onorevole Ciaburro in riferimento all'articolo 7, ritiene che la scelta di individuare l'ICQRF come autorità vigilante sia stata ben ponderata dal Governo e sia in linea con quanto auspicato dalla Commissione anche in occasione dell'esame in fase ascendente della proposta di direttiva in esame. Sottolinea, inoltre, che dalle audizioni svolte sul tema è emersa una evidente incapacità dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato di individuare e sanzionare, in applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, chi pone in essere pratiche commerciali sleali.
  Dichiara poi di non aver ritenuto opportuno riportare nella proposta di relazione l'osservazione sull'equiparazione dell'accordo scritto alla fattura parlante. Invita quindi l'onorevole Ciaburro a presentare un ordine del giorno di indirizzo al Governo in tal senso, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di delegazione europea.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole predisposta dalla relatrice (vedi allegato 3).

  La Commissione delibera altresì di nominare la deputata Gagnarli quale relatrice presso la XIV Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, passando all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che la relatrice ha anticipato per le vie brevi, prima della seduta, una proposta di parere favorevole anche su tale atto.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 26 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 212.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Raffaele NEVI (FI), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame, composto di 39 articoli – suddivisi in 6 capi – e di diversi allegati, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).
  Ricorda che il suddetto art. 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei: regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante (il successivo art. 12 della medesima legge n. 117 del 2019 prevede un'ulteriore delega per l'attuazione del medesimo regolamento 2017/625), la cui applicazione si estende ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).
  La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625. Si ricorda che, in attuazione del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, sono stati contestualmente presentati anche l'atto del Governo 208 (recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive), l'atto del Governo 209 (recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi) e l'atto del Governo 211 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri), oggetto di distinti dossier di documentazione.
  Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018 (avvenuta il 2 novembre 2019). È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi – su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico – che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (che mancava al momento della presentazione del presente schema di atto normativo, avvenuta il 2 novembre 2020).
  Ciò premesso, in riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, segnala che l'art. 1 reca il campo di applicazione del provvedimento in esame. Esso stabilisce le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente. Non si applica, invece, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 (in particolare, artt. 100-102).
  L'art. 2 reca le definizioni di: «Avente causa»; «Campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro Nazionale»; «Campo di produzione»; «Centro aziendale»; «Certificato del costitutore»; «Clone»; «Costitutore»; «Materiali di moltiplicazione»; «Micropropagazione»; «Operatore professionale»; «Richiedente»; «Varietà»; «Varietà pubblica»; «Vigneti di viti-madri»; «Vite»; «Vivai di viti».
  L'art. 3 indica quali sono le categorie dei materiali di moltiplicazione della vite.
  L'art. 4 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame.
  L'art. 5 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale. In particolare, ad esso compete: a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione; b) l'attività di informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al titolo III (rectius Capo III); c) il coordinamento delle prove ufficiali di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (DUS) di cui all'art. 14; d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante- Sezione materiali di moltiplicazione della vite; e) il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base; f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà; g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'art. 24 e dei relativi controlli di cui agli articoli 25 e 26. Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica viticola e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.
  L'art. 6 prevede che ai Servizi Fitosanitari regionali e delle Province autonome competono il controllo ufficiale e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.
  L'art. 7 prevede che il Servizio Fitosanitario Centrale si avvalga del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Materiali di moltiplicazione della vite, istituito con decreto ministeriale 30 giugno 2016, che ha compiti tecnici consultivi e propositivi.
  L'art. 8 indica gli obblighi degli operatori professionali. In particolare, l'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031. Con provvedimento del MIPAAF, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo di moltiplicazione della vite. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale provvede alla registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.
  L'art. 9 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, che permette l'identificazione delle varietà e dei cloni stessi e il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con successivo decreto del Ministro sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro. All'interno dello stesso è istituita un'apposita sezione dove sono riportate le varietà geneticamente modificate.

  L'art. 10 indica quali sono le informazioni che devono essere contenute nel Registro. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede ad istituire un fascicolo, anche elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varietà e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà e del clone.
  L'art. 11 prevede che presso il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) sia costituito il Campo catalogo delle varietà dove sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di viti iscritte al Registro sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privativa comunitaria e/o nazionale. Il CREA-VE inoltra, annualmente, una relazione al MIPAAF relativamente al mantenimento e alla consistenza del campo catalogo.
  L'art. 12 disciplina la domanda di iscrizione di una varietà di vite.
  L'art. 13 regola l'esame – da parte del MIPAAF – della domanda di iscrizione di una varietà di vite.
  L'art. 14 prevede i requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite a registro nazionale.
  L'art. 15 disciplina l'esecuzione delle prove ufficiali.
  L'art. 16 regola l'iscrizione della varietà. In particolare, la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova, su parere del citato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'iscrizione il giudizio complessivo sulle prove effettuate. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima dovrà essere nel Registro come sinonimo. Le varietà ammesse al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varietà è cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggetti alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Titolo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale. La varietà che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.
  L'art. 17 regola la domanda di iscrizione di un clone di vite al Registro.
  L'art. 18 prevede la successiva iscrizione di un clone nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
  L'art. 19 prevede che le varietà iscritte al Registro nazionale sono mantenute, secondo metodi di selezione conservatrice idonei dal costitutore della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l'iscrizione. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone, secondo le modalità stabilite con successivo decreto del Ministro.
  L'art. 20 prevede che una varietà di vite geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi secondo la definizione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, (che qualifica «organismo» un'entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico) può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo. L'ammissione al
registro di una varietà geneticamente modificata è concessa solo se provvista di uno dei seguenti provvedimenti: a) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; b) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla autorità nazionale competente di uno Stato membro, ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; c) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, quale autorità competente ai sensi dell'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
  L'art. 21 indica le regole generali in materia di controlli ufficiali sui materiali di moltiplicazione della vite. Essi, in particolare, si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35.
  L'art. 22 istituisce il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale e da uno o più organismi delegati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, autorizzato con decreto del Ministro, preventivamente formato allo scopo e iscritto al predetto Registro. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai predetti controlli.
  L'art. 23 indica quali sono le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e i loro requisiti.
  L'art. 24 prevede che gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione per la successiva commercializzazione sul territorio europeo debbano presentare la denuncia di produzione di tali materiali commercializzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione di tali denunce.
  L'art. 25 disciplina i controlli sui materiali Iniziali e di Base.
  L'art. 26 prevede il controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard.
  L'art. 27 prevede che sia ammessa la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione.
  L'art. 28 disciplina i cosiddetti campi sostitutivi. In particolare, nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da Organismi nocivi di quarantena e Organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare sotto vincolo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo.
  L'art. 29 prevede le condizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.
  L'art. 30 disciplina l'autorizzazione alla commercializzazione.
  L'art. 31 detta ulteriori condizioni per l'immissione in commercio. In particolare, il Ministero, con proprio decreto, definisce le procedure e le modalità per l'effettuazione
dei controlli, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente provvedimento.
  L'art. 32 disciplina l'etichetta ufficiale. In particolare, gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato X. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
  L'art. 33 reca norme sulla tracciabilità. Si dispone, in particolare, che gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.
  L'art. 34 reca le sanzioni (amministrative, di regola pecuniarie). La relazione illustrativa del provvedimento rileva che l'articolo in esame consiste in una nuova formulazione degli articoli 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (contestualmente abrogato dall'art. 39 del presente schema di decreto), opportunamente integrato con nuove fattispecie da sanzionare, e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vite commercializzati. Il MIPAAF e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.
  L'art. 35 regola le tariffe. Si prevede, in particolare, che gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli 15, 17, 21, 25, 26 e 32 siano a carico dei soggetti interessati. Alla copertura dei predetti oneri, si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del predetto decreto, alle attività di cui agli articoli 21, 25 e 26, si applicano le tariffe di cui ai decreti del Ministro per le politiche agricole del 16 marzo 1998, del 10 dicembre 1998 e del 24 giugno 1999.
  L'art. 36 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza. È quindi previsto che, In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente schema di decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

  L'art. 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'art. 38 reca le disposizioni transitorie. Si prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente schema decreto, continuino a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con lo stesso (comma 1). Si prevede, inoltre, che il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente schema di decreto, sia iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 22 (comma 2).
  L'art. 39, infine, dispone le abrogazioni. Si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, siano abrogati i seguenti provvedimenti: a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 – Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 – Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 – Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; d) legge 19 dicembre 1984, n. 865 – Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; e) decreto ministeriale 18 aprile 1989 – Personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati al controllo medesimo; f) decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 – Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite; g) decreto ministeriale 30 agosto 1996 – Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite; h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 – Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; i) decreto ministeriale 24 giugno 1997 – Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto; l) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 – Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite; m) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 – Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite; n) decreto ministeriale 30 maggio 2001 – Modifica del decreto 24 giugno 1997 relativo alle Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto; o) decreto ministeriale 6 ottobre 2004 – Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite; p) decreto ministeriale 8 febbraio 2005 – Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; q) decreto ministeriale 7 luglio 2006 – Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; r) decreto ministeriale 24 giugno 2008 – Modifica del protocollo tecnico di
selezione clonale della vite; s) decreto 13 dicembre 2011 – Campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

XIII Commissione - giovedì 26 novembre 2020

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

   la manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria;

   sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale;

   in tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale;

   tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021);

   sono, inoltre, stanziate risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale;

   sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

   per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma Next Generation EU (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023);

   altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026);

  rilevato che:

   il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);

  osservato che:

   è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico;

   appare altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale;

   al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo;

   un ulteriore intervento meritevole di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati;

  evidenziato che:

   in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

  considerato che:

   anche al fine di sostenere le imprese del settore florovivaistico, dovrebbe essere incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci;

  osservato altresì che:

   allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

  rilevato infine che:

   tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del «Fondo rotativo imprenditoria femminile», per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del «Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi», per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima», per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del «Piano pesca», per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021;

   il previsto rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi» (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro; dovrebbe essere incrementato, per gli anni 2021 e 2022,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: Art. 13 (Bonus verde) 1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

  12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 790 milioni;

  2) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali) 1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

  3) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Misure per il sostegno del settore suinicolo) 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»

   b) dopo le parole «nonché a promuovere 'innovazione» sono aggiunte le seguenti parole «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

  4) dopo l'articolo 21, sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Disciplina delle attività agrituristiche) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione»;

  5) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».
  2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da «esclusivamente» ad «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

   8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

  4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  6) dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente: Art. 54-bis (Fondo Pesca CISOA) 1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  7) dopo l'articolo 49, sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime) 1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole «del presente decreto» e le parole «e in scadenza entro» inserire le seguenti «,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,». Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  8) dopo l'art. 49 sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Credito di imposta per cassette biodegradabili) 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  9) all'articolo 185, dopo il comma 9, sia inserito il seguente comma: «9-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  10) relativamente alla Tabella 13 riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia incrementato il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», di cui all'articolo 15, comma 2 , del Decreto Legislativo n. 102 del 2004, di ulteriori 10 milioni di euro, relativamente agli anni 2021 e 2022;

  e con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di:

    a) prevedere misure dirette a sostenere e promuovere il rilancio delle filiere minori quali quella brassicola, apistica e della frutta a guscio;

    b) introdurre disposizioni dirette a prevedere il monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale con l'istituzione di uno specifico registro telematico da predisporre all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

    c) prevedere l'equiparazione dell'aliquota dell'IVA sull'orzo a quella degli altri cereali;

    d) prevedere forme di sostegno e di rilancio della filiera ortofrutticola;

    e) prevedere un aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli che operano nelle zone svantaggiate;

    f) prevedere, in favore degli esercenti attività di ristorazione e bar, un credito di imposta per la vendita di birra alla spina;

    g) prevedere l'esonero dalla fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici;

    h) al fine di garantire al meglio la tutela dell'originalità e dell'autenticità dei prodotti italiani, prevedere un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento, che, modificando l'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'Italian sounding;

    i) prevedere un fondo destinato allo stoccaggio privato di vini sfusi DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

   la manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria;

   sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale;

   in tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale;

   tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021);

   sono, inoltre, stanziate risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale;

   sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

   per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma Next Generation EU (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023);

   altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026);

  rilevato che:

   il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);

  osservato che:

   è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico, relativamente al quale dovrebbe essere autorizzata la possibilità di vendita diretta e di asporto;

   appare altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale;

   al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo;

   un ulteriore intervento meritevole di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati;

  evidenziato che:

   in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

  considerato che:

   anche al fine di sostenere le imprese del settore florovivaistico, dovrebbe essere incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci;

  osservato altresì che:

   allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

   tale misura dovrebbe, auspicabilmente, essere introdotta in via permanente;

  sottolineato che:

   nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi della Commissione europea, relativi al «Green New Deal» e alla Strategia «Farm to fork», è necessario supportare iniziative tese ad accrescere investimenti e pratiche in agricoltura, pesca e acquacoltura, orientate a maggiore sostenibilità, economia circolare e crescita della produzione biologica, della produzione di agroenergia e al recupero della fertilità dei suoli;

   sarebbe necessario promuovere iniziative tese a incentivare l'utilizzo, anche attraverso forme di noleggio, di macchinari e strumenti innovativi orientati alla maggiore sicurezza sul lavoro, ad un minor utilizzo della risorsa idrica e di fitofarmaci;

  rilevato infine che:

   tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del «Fondo rotativo imprenditoria femminile», per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del «Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi», per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima», per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del «Piano pesca», per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021;

   il previsto rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi» (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: Art. 13 (Bonus verde) 1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

  12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

  2) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali) 1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

  3) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Misure per il sostegno del settore suinicolo) 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

   c) le parole «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»

   d) dopo le parole «nonché a promuovere 'innovazione» sono aggiunte le seguenti parole «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

  4) dopo l'articolo 21, sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Disciplina delle attività agrituristiche) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione»;

  5) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».
  2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da «esclusivamente» ad «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

   8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

  4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  6) dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente: Art. 54-bis (Fondo Pesca CISOA) 1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

  7) dopo l'articolo 49, sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime) 1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole «del presente decreto» e le parole «e in scadenza entro» inserire le seguenti «,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,». Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

   8) dopo l'art. 49 sia inserito il seguente: Art. 49-bis (Credito di imposta per cassette biodegradabili) 5. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

  6. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  7. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  9) all'articolo 185, dopo il comma 9, sia inserito il seguente comma: «9-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

  10) relativamente alla Tabella 13 riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia incrementato il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», di cui all'articolo 15, comma 2 , del Decreto Legislativo n. 102 del 2004, compreso nella Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, nell'ambito del Programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo economico, di ulteriori 10 milioni di euro, relativamente agli anni 2021 e 2022;

  e con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di:

    a) prevedere misure dirette a sostenere e promuovere il rilancio delle filiere minori quali quella brassicola, apistica e della frutta a guscio e delle filiere all'interno dei distretti del cibo;

    b) introdurre disposizioni dirette a prevedere il monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale con l'istituzione di uno specifico registro telematico da predisporre all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

    c) prevedere l'equiparazione dell'aliquota dell'IVA sull'orzo a quella degli altri cereali;

    d) prevedere forme di sostegno e di rilancio della filiera ortofrutticola;

    e) prevedere un aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli che operano nelle zone svantaggiate e nelle aree interne;

    f) prevedere, in favore degli esercenti attività di ristorazione e bar, un credito di imposta per la vendita di birra alla spina;

    g) prevedere l'esonero dalla fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici;

    h) al fine di garantire al meglio la tutela dell'originalità e dell'autenticità dei prodotti italiani, prevedere un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento, che, modificando l'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'Italian sounding;

    i) prevedere un fondo destinato allo stoccaggio privato di vini sfusi DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo;

    l) prevedere forme di sostegno all'affitto e noleggio, anche di filiera o di distretto, di macchinari altamente innovativi;

    m) istituire un fondo a sostegno delle pratiche e degli investimenti orientati alla sostenibilità, all'agroecologia e all'economia circolare;

    n) prevedere la stabilizzazione della misura del credito d'imposta relativo all'agricoltura 4.0 e la cedibilità del credito;

    o) prevedere forme di incentivazione e sostegno alla nascita di piattaforme on line per la vendita dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  premesso che:

   disegno di legge in esame consta di ventinove articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di trentotto direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei; l'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a diciotto direttive;

  rilevato che:

   l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (Renewable Energy Directive cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

   tale articolo, nel delegare il Governo a prevedere una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce che la predetta individuazione deve avvenire anche nel rispetto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri interessati, tra i quali figura il MIPAAF (comma 1, lettera a));

   il medesimo articolo, inoltre, al comma 1, lettera ee), delega il Governo a escludere, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione;

   la disposizione, interessando tutti i prodotti derivanti dalla soia di importazione, potrebbe penalizzare l'industria mangimistica italiana;

   al fine di evitare, quindi, eventuali ripercussioni per il comparto zootecnico italiano, per il quale la farina di soia rappresenta la principale fonte per assicurare il necessario apporto proteico agli animali allevati, appare, pertanto, opportuno monitorare con attenzione gli effetti della norma in esame;

  rilevato altresì che:

   l'articolo 7 reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

   la normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della filiera, ma anche dei consumatori finali;

   il comma 1 del predetto articolo, tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, fa riferimento, in particolare, alla necessità di: prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché le vendite a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (lettera h)); garantire la tutela dell'anonimato delle denunce (lettera i)); prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie (lettera l)); introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (lettera m)); prevedere che l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia designato quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera p)); rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo che, nel caso dei prodotti alimentari freschi e deperibili, tale tipologia di vendita sia ammessa solo nel caso in cui il prodotto sia invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita (lettera r));

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in oggetto;

  premesso che:

   nella Relazione si richiama l'attenzione sull'attività svolta dal Governo, nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, volta a contrastare ulteriori tagli alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune), il cui ruolo resta centrale per assicurare equità e sostenibilità nel contesto dell'integrazione europea e della globalizzazione;

   in particolare, l'Esecutivo si è adoperato al fine di ottenere una ripartizione delle risorse volta a privilegiare i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria;

   per quanto riguarda l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale e si è opposto alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza temere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi;

  rilevato che:

   nel documento in esame, si evidenzia come, nel corso del 2019, il Governo abbia continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC, formulando osservazioni finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative;

   nello specifico, la posizione dell'Esecutivo è quella di assicurare almeno il mantenimento di adeguate risorse per il finanziamento della PAC, sottolineando l'esigenza di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, garantendo allo stesso tempo la semplicità gestionale ed il contenimento degli oneri amministrativi connessi;

   in tale ambito, un impegno particolare è stato dedicato all'armonizzazione del nuovo modello di governance proposto, per consentirne la compatibilità con l'assetto costituzionale italiano, di natura regionalistica;

   in collaborazione con Regioni e province autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici (policy brief) che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi target;

   per quanto riguarda il «regolamento orizzontale» il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali;

  rilevato altresì che:

   la Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro regolamentare della PAC; ricorda, inoltre, che l'Esecutivo, al fine di mitigare le difficoltà finanziarie degli agricoltori dovute alle avverse condizioni climatiche, alle emergenze fitosanitarie e alla crisi di alcuni settori produttivi, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale;

  considerato che:

   come messo in risalto, in più di un'occasione, dalla Corte dei Conti europea, si registra, da parte del nostro Paese, un sensibile ritardo nell'utilizzo dei fondi europei, in parte attribuibile alla difficoltà delle Regioni di impiegare il volume delle risorse loro assegnate;

   l'Italia, nel 2019, ha utilizzato solo il trenta per cento delle risorse europee, contro una media del quaranta per cento del resto dell'Unione;

   è opportuno che l'Esecutivo si adoperi affinché siano introdotti più efficaci sistemi di monitoraggio e verifica della capacità di spesa dei fondi europei da parte delle Regioni, anche in vista della complessa sfida che il nostro Paese è chiamato ad affrontare nei prossimi anni per contrastare i danni economici e sociali provocati dalla crisi epidemiologica tuttora in atto e delle ingenti risorse che, proprio a questo scopo, saranno messe a disposizione dall'Unione europea;

  osservato che:

   relativamente al settore della pesca, nel documento si sottolinea come il Governo abbia continuato nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013, che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione;

   si sottolinea altresì come, nel corso del 2019, sia continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali e siano proseguite, in sede unionale, le attività di negoziato relativamente al testo del nuovo regolamento sui controlli sulle attività di pesca;

   nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che, al 31 dicembre 2019, sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità;

  considerato, infine, che:

   nell'ambito delle politiche sul clima-energia, con riferimento alla Strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, è stata varata una proposta per inserire misure volontarie per il settore agricolo finalizzata alla limitazione delle emissioni, e per modificare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al fine di ottimizzare il ruolo delle filiere connesse alla produzione delle biomasse di origine forestale ed agroforestale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE