X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Attività produttive, commercio e turismo (X)
Commissione X (Attività produttive)
Comm. X
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole) ... 187
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 209
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 232
ALLEGATO 3 (Relazione approvata) ... 234
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) ... 195
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.
La seduta comincia alle 15.40.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza).
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2020.
Martina NARDI, presidente, ricorda che nella seduta del 23 novembre si è svolta la relazione introduttiva. Avverte, altresì, che alle ore 15 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative (vedi allegato 1). Al riguardo, comunica che sono state presentate diversi emendamenti e articoli aggiuntivi. In proposito, prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per i rispettivi pareri, viste le specifiche regole che disciplinano l'emendabilità dei documenti di bilancio, secondo le quali i giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non hanno carattere definitivo e si limitano ai profili generali di ammissibilità senza che si effettui una disamina compiuta di tutti i profili rilevanti a tali fini, fa presente che vi sono diversi emendamenti che potrebbero presentare profili problematici in ordine ai vigenti criteri di ammissibilità in quanto sembrano recare norme di carattere ordinamentale ovvero incidono su materie estranee alla competenza della Commissione. Pertanto, anche per evitare di dover dichiarare in questa sede un'eventuale inammissibilità di tali emendamenti, propone ai presentatori di non insistere per la loro votazione e di valutarne, quindi, il ritiro ai fini della loro ripresentazione direttamente alla V Commissione (Bilancio) per una valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità. Avverte di riferirsi, in particolare, alle seguenti proposte emendative: Zucconi 2790-bis/X/10.01; Andreuzza 2790-bis/X/35.1 e 2790-bis/X/39.01; Gavino Manca 2790-bis/X/100.6; Andreuzza 2790-bis/X/100.02; Gavino Manca 2790-bis/X/100.03; De Toma 2790-bis/X/109.1; Gavino Manca 2790-bis/X/135.1 e Guidesi 2790-bis/X/139.01.
Diego BINELLI (LEGA) ritira le proposte emendative Andreuzza 2790-bis/X/35.1, 2790-bis/X/39.01 e 2790-bis/X/100.02, nonché Guidesi 2790-bis/X/139.01, precisando che sono state ritirate al fine di presentarle presso la Commissione bilancio.
Gianluca BENAMATI (PD) ritira le proposte emendative Gavino Manca 2790-bis/X/100.6, 2790-bis/X/100.03 e 2790-bis/X/135.1.
Martina NARDI, presidente, concorde la Commissione sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.
Martina NARDI, presidente, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori le proposte emendative Zucconi 2790-bis/X/10.01 e De Toma 2790-bis/X/109.1.
Luca SUT (M5S) dichiara di voler ritirare l'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/12.3 in considerazione che solo poche ore fa ha seguito il rapporto presentato dal CRESME nel quale si evidenziano dati significativi concernenti il settore di cui si occupava il predetto emendamento. Preannuncia quindi che la proposta emendativa sarà presentata presso la Commissione bilancio in sede referente.
Marco RIZZONE (Misto) intervenendo sull'ordine dei lavori stigmatizza le modalità di contingentamento della presenza in aula che non permette di dar voce a tutte le anime del gruppo misto per esprimere dissenso ovvero per partecipare alla discussione. Chiede alla presidenza che quanto lamentato venga riferito al Presidente della Camera e alla Giunta del regolamento per ragionare circa la possibilità che anche per sedute come questa ci sia modo da intervenire da remoto.
Martina NARDI, presidente, replicando al deputato Rizzone rileva che non si tratta di contingentamento formale ma semplicemente del rispetto delle regole che recentemente la Camera dei deputati si è date per condurre i lavori nel rispetto del diritto alla salute in tempi di pandemia. Osserva che ciò comporta che la capienza delle aule sia ridotta e che qualora superi un certo numero di presenze la seduta deve essere sospesa in attesa di trovare un'aula più capiente e trasferirvisi. In tal senso avverte che una sala più capiente sarà disponibile dalle 17.30.
Nessun altro chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti nel loro complesso, invita la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.
Sara MORETTO (IV), relatrice, ringrazia la collaborazione attiva di tutti i colleghi che hanno voluto, attraverso le loro proposte emendative, rappresentare istanze di grande interesse per le materie di competenza della Commissione. Invita al ritiro dell'emendamento Scanu 2790-bis/X/10. 02 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che sulla questione in corso una più approfondita valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrebbe concludersi prima che l'argomento sia affrontato in sede referente presso la V Commissione ove la proposta emendativa potrà essere presentata. Invita al ritiro dell'emendamento Guidesi 2790-bis/X/12. 1 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che l'emendamento sembra limitare l'efficacia della manovra prevista. Invita al ritiro dell'emendamento Binelli 2790-bis/X/12. 2 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che sulla questione è in corso una più approfondita valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrebbe concludersi prima che l'argomento sia affrontato in sede referente presso la V Commissione ove la proposta emendativa potrà essere presentata. Invita al ritiro dell'emendamento Andreuzza 2790-bis/X/15.1 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che aggiungendo una tipologia di località potrebbe essere limitante per altri territori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 2790-bis/X/15.2 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 2790-bis/X/15. 01 segnalando, peraltro, che la materia dei confidi è un tema che sarà presente nella sua proposta di relazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Sut 2790-bis/X/15. 02 che si occupa di una questione per la quale sono in corso interlocuzioni con il governo per attuare un possibile percorso di intervento. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Binelli 2790-bis/X/18. 01 in quanto sulla materia si sta lavorando nel cosiddetto decreto-legge «Ristori» in corso di esame al Senato. Chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/18. 02 per il quale sono in corso interlocuzioni con il Governo al fine di proporne la riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Binelli 2790-bis/X/18. 03 in quanto nella materia oggetto di questo sono in corso lavori al Senato. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/19. 03 in vista di una ulteriore valutazione e nella prospettiva di una sua ripresentazione presso la Commissione referente. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/19. 02 segnalando che la sua proposta di relazione prevede la menzione della materia ivi contenuta. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Gavino Manca 2790-bis/X/35. 2 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Saltamartini 2790-bis/X/40. 1 per i già esposti motivi relativi ai confidi. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/40. 01, per ragioni di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché dell'emendamento Andreuzza 2790-bis/X/41. 1. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Fiorini 2790-bis/X/41. 01, Saltamartini 2790-bis/X/41. 02, 2790-bis/X/41. 03 e 2790-bis/X/41. 04 nonché Fiorini 2790-bis/X/42. 01. Chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/42. 02 nonché dell'articolo aggiuntivo Soverini 2790-bis/X/45.01 oggetto, quest'ultimo, di una interlocuzione con il Governo in vista di una possibile sua proposta di riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Masi 2790-bis/X/100. 3, Mor 2790-bis/X/100. 1 e Scanu 2790-bis/X/100. 2. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 oggetto di una interlocuzione con il Governo in vista di una possibile sua proposta di riformulazione. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 5 nonché dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/100. 01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 2790-bis/X/102. 1 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Guidesi 2790-bis/X/107. 01 e 2790-bis/X/107. 02 nonché De Toma 2790-bis/X/126.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 2790-bis/X/185. 1 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario delle proposte emendative Molinari 2790-bis/X/190. 1 e De Toma 2790-bis/X/200. 01. Infine chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zucconi 2790-bis/X/207. 01 in ragione del fatto che potrebbe essere assorbito nella possibile riformulazione dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/18.02.
La sottosegretaria Alessia MORANI rilevando che le proposte emendative sono pervenute nel pomeriggio di ieri segnala che su molte di esse il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato un maggiore approfondimento. Segnala altresì che il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha fatto pervenire le sue valutazioni. Osservando che in questo momento non è in grado di esprimere un parere sul complesso degli emendamenti, infine esprime parere conforme a quello della relatrice formulandolo distintamente per ciascuna proposta emendativa dietro richiesta della presidenza.
Guido GUIDESI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori ritiene che quando le Commissioni parlamentari si danno una scadenza per la presentazione di emendamenti e si svolge la seduta il Governo ha il dovere di preparare e presentare il proprio parere sulle proposte emendative. È dell'avviso che ciò dimostri come il governo sia disinteressato alle materie in discussione. Senza entrare nel merito ritiene peraltro che sia dovere della Commissione procedere nei suoi lavori con diligenza e organizzazione ed è dell'avviso che quando non sono disponibili i necessari pareri sarebbe meglio rinviare la seduta.
Martina NARDI, presidente, condividendo quanto rilevato dal deputato Guidesi ricorda peraltro che la Commissione era disponibile anche a posticipare i tempi di lavoro.
Gianluca BENAMATI (PD) pur esprimendo stima per il deputato Guidesi sente comunque il dovere di riconoscere che il Governo su questi argomenti ha lavorato puntualmente ed intende quindi rendergli onore. Sottolinea che la mole degli emendamenti presentati e soprattutto i rilevanti contenuti da essi recati è ragionevole che abbia reso difficile tutti i necessari approfondimenti da parte ministeriale. Condivide certamente il rammarico per un lavoro che non può dirsi perfetto ma crede che il Governo abbia fatto il possibile. Auspica infine che tutti gli argomenti su cui sembra esserci condivisione da parte delle diverse forze politiche della Commissione possano essere efficacemente ripresi e portati a buon fine in occasione dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio.
Barbara SALTAMARTINI (LEGA) ritiene di aver compreso, dalle parole della rappresentante del Governo, che vi sia stata una mancata risposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle richieste concernenti gli emendamenti. Chiede quindi se quelli espressi sono stati convintamente formati. Stigmatizza che siano stati espressi molti inviti al ritiro delle proposte emendative, peraltro promettendo un approfondimento presso la Commissione referente: rileva che circa due terzi delle proposte emendative sono state oggetto di tale invito con il motivo che le materie ivi previste sono in discussione presso altri organi parlamentari o, più probabilmente, si rinviano alla V Commissione per un senso di impotenza. Si domanda quindi come mai ai commissari sia stato chiesto un lavoro di stile e un impegno volto a presentare proposte di settore cercando un senso di condivisione per poi farle ritirare e ripresentare alla Commissione referente per il bilancio. Ritiene che tale comportamento non risponda a correttezza soprattutto perché il fallimento di siffatto modo di agire sembra determinato dal fatto che nella maggioranza non sembra esservi identico orientamento circa la risoluzione dei problemi. In tal senso crede che sarebbe stato meglio ripetere l'esperienza dei due ultimi esami in consultiva della legge di bilancio da parte della Commissione dove i gruppi rinunciarono a presentare proposte emendative. Infine, sottolineando la presenza di un ulteriore fattore di difficoltà, ricorda che in questo momento ci sono due importanti provvedimenti economici che marciano in parallelo nei due rami del Parlamento e che quindi può essere assai complicato, anche per ragioni regolamentari, intervenire in questa o quella materia. Conclude chiedendo chiarimenti sul fatto se il Governo abbia effettivamente a disposizione tutti i pareri ritenendo altrimenti, per evitare che il tutto sia una presa in giro, che la seduta debba essere sospesa in attesa che questi giungano e che siano resi.
La sottosegretaria Alessia MORANI ribadisce di aver espresso tutti i pareri necessari.
Martina NARDI, presidente, avverte che il deputato Benamati sottoscrive a nome di tutti i membri del gruppo PD l'articolo aggiuntivo Soverini 2790-bis/X/45. 01. Avverte altresì che il medesimo articolo aggiuntivo Soverini 2790-bis/X/45. 01 viene sottoscritto dal deputato Squeri che dichiara di sottoscrivere altresì gli emendamenti Zucconi 2790-bis/X/102 e Guidesi 2790-bis/X/185.1.
Per quanto riguarda l'espressione dei pareri da parte della rappresentante del Governo, osserva che più che altro è rilevabile che il Governo abbia avuto alcune difficoltà di ordine politico che hanno portato a chiedere il ritiro di taluni emendamenti. Per quanto riguarda invece le modalità che la Commissione ha inteso darsi per l'esame in consultiva della legge di bilancio evidenzia che esse erano volte a rafforzare il ruolo dei parlamentari della Commissione e, in definitiva, di quest'ultima cercando di dare forza alle proposte presentandole presso la Commissione bilancio a nome della X Commissione. In tal senso crede che si possa dire che si intendeva in tal modo difendere sia le prerogative che il ruolo dei deputati.
Dà quindi conto delle sostituzioni e pone in votazione le proposte emendative avvertendo che l'articolo aggiuntivo Scanu 2790-bis/X/10.02 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 2790-bis/X/12. 1.
Martina NARDI, presidente, constatato che il numero delle presenze nell'aula è superiore ai limiti consentiti dalle norme a tutela della salute che la Camera ha stabilito di osservare durante il periodo dell'emergenza sanitaria per lo svolgimento dei lavori, sospende la seduta avvertendo che la ripresa dell'esame del provvedimento potrà avvenire solamente in un ambiente più capiente.
La seduta, sospesa alle 16.50, è ripresa alle 17.30.
Martina NARDI, presidente, avverte che l'esame degli emendamenti riprende dalla proposta emendativa Binelli 2790-bis/X/12. 2.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Binelli 2790-bis/X/12. 2 e Andreuzza 2790-bis/X/15.1. La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Noja 2790-bis/X/15.2 (vedi allegato 2) e respinge l'articolo aggiuntivo Saltamartini 2790-bis/X/15. 01.
Luca SUT (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/X/15. 02.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Binelli 2790-bis/X/18. 01.
Marco RIZZONE (Misto) chiede che venga verificato l'esito della votazione appena svolta.
I deputati segretari della Commissione procedono alla verifica richiesta.
Martina NARDI, presidente, avverte che i deputati segretari hanno confermato l'esito della votazione intendendosi per tanto respinto l'articolo aggiuntivo Binelli 2790-bis/X/18. 01.
Sara MORETTO (IV), relatrice, conferma l'intenzione di continuare ad accantonare l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/18. 02.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Binelli 2790-bis/X/18. 03, Andreuzza 2790-bis/X/19. 03 e Fiorini 2790-bis/X/19. 02.
Sara MORETTO (IV), relatrice, conferma l'intenzione di continuare ad accantonare l'emendamento Gavino Manca 2790-bis/X/35. 2.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Saltamartini 2790-bis/X/40. 1, Andreuzza 2790-bis/X/40. 01, Andreuzza 2790-bis/X/41. 1, Fiorini 2790-bis/X/41. 01, Saltamartini 2790-bis/X/41. 02, 2790-bis/X/41. 03 e 2790-bis/X/41. 04, nonché Fiorini 2790-bis/X/42. 01.
Sara MORETTO (IV), relatrice, conferma l'intenzione di continuare ad accantonare l'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/42. 02 mentre cambiando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Soverini 2790-bis/X/45.01.
La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Serse SOVERINI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 2790-bis/X/45.01.
Angela MASI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/100. 3.
Mattia MOR (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/100. 1.
Lucia SCANU (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 2790-bis/X/100. 2.
Sara MORETTO (IV), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 a condizione che sia riformulato come riportato in allegato (vedi allegato 2).
Lucia SCANU (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/100. 4.
La Sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere favorevole sull'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 così come riformulato. La Commissione approva l'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Lucia SCANU (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 2790-bis/X/100. 5.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/100. 01 e approva l'emendamento Zucconi 2790-bis/X/102. 1 (vedi allegato 2).
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Guidesi 2790-bis/X/107. 01 e 2790-bis/X/107. 02.
Massimiliano DE TOMA (MISTO) chiede se la ragione dell'invito al ritiro suo articolo aggiuntivo 2790-bis/X/126.01 sia dovuta a una mancanza di valutazione da parte del Governo.
Sara MORETTO (IV), relatrice, osserva che il tema è di interesse ricordando peraltro che la Commissione ha approvato in materia una risoluzione; rileva, tuttavia, che al Ministero dello sviluppo economico non è ancora stata maturata una posizione che crede possa essere raggiunta prima dell'esame presso la Commissione di merito.
Massimiliano DE TOMA (MISTO) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/X/126.01.
La Commissione con distinte votazioni approva l'emendamento Guidesi 2790-bis/X/185.1 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Molinari 2790-bis/X/190. 1.
Massimiliano DE TOMA (MISTO) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/X/200.01.
Sara MORETTO (IV), relatrice, segnala che non sono ancora maturate le condizioni per proporre opportune riformulazione degli emendamenti accantonati. Per tale motivo invita al ritiro delle proposte emendative Andreuzza 2790-bis/X/18.02, Gavino Manca 2790-bis/X/ 35.2, Fiorini 2790-bis/X/42.02 e Zucconi 2790-bis/X/207.01 precedentemente accantonate, altrimenti esprimendo parere contrario ricordando tuttavia che la tematica del commercio è stata prima ad essere al centro dei dibattiti della Commissione. Ritiene di poter affermare che obiettivo comune che i commissari di intervenire a sostegno di quel settore ma che, tuttavia, in questo momento le condizioni non rende ancora possibile fare ciò. Crede però che qualche rilevante intervento si possa fare in sede di esame presso la Commissione bilancio.
La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Guido GUIDESI (LEGA) stigmatizza il comportamento tenuto dal Governo che prima lascia intravedere una possibilità di riuscita per gli emendamenti accantonati, con opportune riformulazioni, e poi non approda a nulla. Osserva che questa può essere considerata la ciliegina sulla torta sui lavori odierni.
Riccardo ZUCCONI (FDI) si associa a quanto detto dal deputato Guidesi. Evidenzia peraltro che i primi due emendamenti accantonati riguardano il settore del commercio e ritiene che quando a non saper produrre qualcosa per il settore è proprio la Commissione competente, qualcosa non torni per il verso giusto anche perché era emersa una certa condivisione da parte di tutti i commissari. Sottolinea che nessun emendamento riguardante il commercio approderà come X Commissione all'esame della Commissione bilancio, cosa che ritiene assai grave. Ricorda che il settore del commercio, soprattutto del piccolo commercio di negozi di vicinato si trova, in questo momento di crisi, nella morsa di due gravi pericoli e cioè la crisi pandemica e il commercio elettronico. I piccoli esercenti senza l'aiuto pubblico rischiano di scomparire. Esprime il proprio rammarico che non si siano raggiunti i risultati che si erano prefissati in Commissione, soprattutto perché vi era una concreta possibilità di poterlo fare, e ciò rappresenta certamente una sconfitta della X Commissione.
Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ricorda che il contenuto del suo emendamento accantonato riguardava il piccolo commercio dei centri storici, un argomento che tutti i commissari condividevano. Teme che nel pieno dell'emergenza sanitaria e con le chiusure imposte il futuro per questi negozi sarà nero anche considerato il ruolo preponderante che sta avendo il commercio elettronico. Crede che quanto avvenuto sia grave e rappresenti un fallimento della Commissione. Stigmatizza il comportamento del Governo e preannuncia che l'emendamento in questione verrà certamente riproposto all'attenzione della Commissione bilancio. Conclude ribadendo il proprio rammarico per la mancata risposta alle esigenze del settore nonostante fossero state fornite aspettative e, associandosi a quanto in precedenza rilevato dalla deputata Saltamartini, ritiene che effettivamente il Governo fosse sfornito dei pareri da rendere alla Commissione.
Massimiliano DE TOMA (MISTO) esprime il proprio senso di frustrazione per aver dovuto ritirare le sue proposte emendative ma soprattutto perché si è evidenziato che la maggioranza non riesce a dare risposte alle aspettative del piccolo commercio. Crede che si debba affrontare con decisione la questione della sleale concorrenza che il commercio elettronico fa al commercio al dettaglio e che ciò sia preciso compito di questa Commissione. Rileva invece che la Commissione non ha fatto niente e non ha dato risposte al settore nonostante vi fossero le premesse per fare un buon lavoro comune. Preannuncia comunque che le sue proposte verranno presentate alla Commissione competente sul merito.
Gianluca BENAMATI (PD) crede che se è legittimo discutere sul metodo adottato e sulla sua efficienza volta ad incidere sui lavori della Commissione bilancio ritiene altresì che le critiche espresse non tengono conto che gli emendamenti presentati, in realtà, sono molto articolati e insistono su funzioni di vasta complessità che nelle difficoltà di questo momento vanno a sovraccaricare le strutture ministeriali. Inoltre per quanto riguarda il merito delle questioni crede che si debba riconoscere a questa maggioranza di essere intervenuta con concrete misure, ancorché certamente implementabili, sui settori in difficoltà e sulle categorie citate in precedenza. Sottolinea poi che la Commissione, e quindi le forze di maggioranza, hanno approvato emendamenti dell'opposizione. Conclude ricordando che altri interventi potranno essere presi in occasione dell'esame in Commissione bilancio e che molte risorse europee potranno essere destinate al sostegno dei settori in oggetto.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/18. 02.
Martina NARDI, presidente, avverte che l'emendamento Gavino Manca 2790-bis/X/35.2 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/42. 02.
Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/X/207. 01 replica al deputato Benamati evidenziando che personalmente ha votato quegli emendamenti di maggioranza che lo convincevano. Osserva inoltre che una cosa è non accettare un emendamento che non si condivide e altra cosa è non votare perché la maggioranza non riesce a trovare un accordo al suo interno nonostante la materia sia diffusamente condivisa. Per quanto riguarda il commercio elettronico non capisce perché non si riesca a combattere l'invadenza di giganti internazionali che fanno profitti miliardari eludendo il fisco e perché non si recuperi parte del gettito perduto attraverso un'apposita web tax. Ritiene, infine, che le forze politiche debbano assumersi la responsabilità di questo mancato intervento.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zucconi 2790-bis/X/207. 01.
Martina NARDI, presidente, dichiara concluso l'esame degli emendamenti e ricorda che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione che invita la relatrice ad illustrare.
Sara MORETTO (IV), relatrice, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 3).
Diego BINELLI (LEGA) ringraziando la relatrice per l'impegno profuso e la presidenza per il tentativo di valorizzare i lavori della Commissione rileva che il Governo non è stato collaborativo; anzi, sottolinea che non ha rispettato il ruolo della Commissione stessa e delle forze di opposizione con il comportamento tenuto in occasione degli emendamenti accantonati e delle molte richieste di invito al ritiro. Evidenzia peraltro che ciò avviene un momento nel quale è il Governo a chiedere insistentemente la collaborazione delle forze di opposizione essendo invece il primo a non collaborare. Preannuncia che gli emendamenti non accolti presentati dal suo gruppo verranno proposti all'attenzione della Commissione bilancio. Conclude ricordando che personalmente aveva espresso dubbi sulla concreta riuscita del metodo proposto per i lavori della Commissione sul provvedimento all'esame fin dall'inizio. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.
Salvatore DEIDDA (FDI) rileva che sempre più spesso la maggioranza si complimenta con l'opposizione per la qualità dei temi affrontati chiedendo collaborazione e poi finisce per respingere buone proposte per mancanza di tempo. Stigmatizza che talune categorie che ne hanno bisogno, in questo momento, non siano tutelate abbastanza: sul tema ricorda come molte categorie abbiano dipinto foschi scenari in sede di audizione segnalando, a solo titolo di esempio, il settore degli ambulanti e del piccolo commercio che rischia di sprofondare.
Luca SUT (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e sottolinea la novità che per questa Commissione costituisce l'esame concreto di emendamenti presentati in sede consultiva nell'esame del disegno di legge di bilancio, almeno in questa legislatura. Nel sottolineare che era ben nota la ristrettezza dei tempi a disposizione fin dall'inizio, evidenzia che sia i gruppi di maggioranza che quelli di opposizione hanno visto approvati alcuni emendamenti. Ritiene che le tematiche non affrontate in questa sede potranno ottenere un approfondimento utile presso la Commissione bilancio. Desidera infine rilevare che il suo gruppo non lavora per il Governo, ma lavora per i cittadini. Dichiara infine il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.
Gianluca BENAMATI (PD) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice evidenzia che tale documento indica con precisione tutti gli elementi dibattuti da questa Commissione e rende indicazioni precise alla Commissione di merito. Preannuncia che il suo gruppo lavorerà in Commissione Bilancio su temi quali il c.d. bonus del 110 per cento, il commercio, l'automotive e il turismo. Tali questioni hanno bisogno di una riflessione complessiva alla luce delle risorse disponibili che può operare solo la Commissione Bilancio. Non condivide i giudizi politici dei gruppi di opposizione quando dicono che la maggioranza non ha voluto mettere mano a tali temi. Certamente si può fare di più e meglio e questo sarà l'impegno come di consueto del Partito Democratico. Auspica infine un fruttuoso dialogo con le opposizioni in futuro per affrontare insieme i problemi di questi settori.
La Commissione approva la proposta di relazione, deliberando altresì di conferire alla deputata Sara Moretto l'incarico di relatrice presso la Commissione Bilancio.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunti dei provvedimenti in titolo.
Martina NARDI, presidente, ricorda che la Commissione inizia l'esame in sede consultiva, del disegno di legge n. 2757, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).
Ricorda che l'esame si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione, nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione, le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti. L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, la quale potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, questi dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnalo che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precluderne l'ulteriore esame presso la XIV Commissione.
Diego ZARDINI (PD), relatore, espone in sintesi, per le parti di competenza della Commissione, i contenuti del disegno di legge di delegazione europea per il 2019-20, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 e già approvato dal Senato in prima lettura e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).
Ricorda che il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea. Ricorda, altresì, che in base al citato articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Il comma 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento entro il 28 febbraio di ogni anno.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della medesima legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2019-20 stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega.
Fa presente che a seguito delle modifiche approvate presso il Senato, il disegno di legge consta ora di 29 articoli (rispetto ai 20 del disegno di legge originale), che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A (di cui all'articolo 1, comma 1), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive. Ricorda, inoltre, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato modificato il Titolo della legge in «Delegazione europea 2019-2020» al fine di inserirvi il riferimento all'anno in corso.
L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali. Può, infine, altresì trattarsi di violazioni di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020, per i quali non siano già previste sanzioni.
Rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra, quindi, brevemente quanto riguarda gli aspetti di interesse della X Commissione, che sono, in particolare, quelli relativi: al riordino della disciplina della fornitura dei servizi di media audiovisivi (articolo 3) e istituzione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 4); al rafforzamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza (articolo 6); alla regolamentazione dei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare (articolo 7); alla promozione delle fonti di energia rinnovabili e regolamentazione del mercato elettrico (articoli 5, 12 e 19); ai fondi europei per il venture capital (articolo 16); al riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica, per quanto limitatamente (articolo 18) e alla riduzione dell'uso della plastica monouso (articolo 22). Per quanto riguarda le direttive contenute nell'allegato A di cui al predetto articolo 1, segnala come di interesse per la X Commissione quelle di cui ai numeri 10, 11, 16, 21, 23, 29 e 38.
Più in dettaglio, evidenzia che l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). Segnala che la direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi on demand e le piattaforme di condivisione video, rafforzando la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovendo le produzioni europee e garantendo l'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione del settore. Al riguardo, ricorda che la norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di fake news, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie. Tra i principi e criteri direttivi specifici individuati dalla norma segnala quello concernente la tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, da affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Segnala, inoltre, che alla lettera n) si prevede l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla citata direttiva, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.
L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità. Tra gli specifici criteri di delega segnala, in particolare: il riordino delle disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (lettera a)); l'assegnazione delle nuove competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore, nonché ad altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico (lettera b)); l'introduzione di misure «di semplificazione» per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga «sia fisse che mobili» (lettera c)); il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili (lettera d));la definizione di un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN) – che consente la connettività per reti di dispositivi che richiedono meno larghezza di banda –, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (lettera e)); prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi (lettera f)); prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso (lettera g)); la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (lettera i)); provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, essendo orientate all'espletamento dei sondaggi e non al telemarketing (lettera m)).
L'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I principali principi e i criteri direttivi riguardano: una disciplina circa l'individuazione dell'idoneità delle aeree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; la semplificazione delle procedure autorizzative; la disciplina dell'autoconsumo e dei sistemi di accumulo; l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dei meccanismi di sostegno ai combustibili alternativi nei trasporti; la promozione della mobilità sostenibile e dell'utilizzo dell'idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica. Le medesime tematiche sono trattate anche agli articoli 12 e 19, relativi, rispettivamente, alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Più in dettaglio, tra gli specifici criteri di delega, segnala quelli inerenti: la tutela paesaggistica e l'utilizzo preferenziale di capannoni industriali e parcheggi ai fini dell'istallazione degli impianti, tenendo altresì conto della disponibilità di infrastrutture di rete e della distribuzione della domanda; la semplificazione delle procedure abilitative, anche per la qualificazione degli installatori, e la loro attuazione secondo il principio della sussidiarietà verticale; la previsione di incentivi all'autoconsumo e alla costituzione delle «comunità di energia rinnovabile» (aventi lo scopo di offrire ai propri membri servizi energetici), fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema; la promozione dell'uso di sistemi di accumulo, compresi quelli per l'alimentazione dei veicoli elettrici; il sostegno alla ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti dai sistemi di accumulo dell'energia; la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose; il sostegno alla trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, gli incentivi alla sostituzione di impianti obsoleti e all'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; l'abrogazione del meccanismo dello scambio sul posto; la promozione dell'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; lo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; lo sviluppo dei biocarburanti avanzati e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e idrogeno; l'esclusione, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel con olio di palma o di soia; la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e, infine, la semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.
L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione. Tra i principi e criteri direttivi specifici oltre ai princìpi e criteri direttivi generali (che il Governo deve rispettare in aggiunta a quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012), in particolare, segnala i seguenti: apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287/1990 (lettera a)); stabilire che i poteri investigativi e decisori disciplinati dalla direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale (lettera b)); modificare la citata legge n. 287 del 1990 al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori (lettera c)); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, entro i limiti edittali, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino (lettera d)); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti (lettera f)). Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le proprie disponibilità finanziarie.
L'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali. Ricorda che la direttiva è stata esaminata in fase ascendente dalle Commissioni X Attività produttive e XIII Agricoltura della Camera, le quali hanno, poi, approvato, il 26 settembre 2018, dopo un approfondito lavoro istruttorio, un documento finale, che è stato trasmesso alle istituzioni europee competenti. Tra i principi e criteri direttivi evidenzia, in particolare, quelli inerenti le autorità di vigilanza concernenti: la designazione dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera p)); la previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali, all'accertamento dei casi di pratiche commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame, assicurando la legittimazione ad agire in giudizio delle organizzazioni professionali (lettera t)). Sul punto segnala, peraltro, che nel parere reso il 20 ottobre 2020 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si fa presente che la previsione di due distinte autorità di contrasto delle violazioni rischia di creare una notevole confusione, con possibili effetti negativi in termini di rapidità ed efficacia degli interventi. Pertanto, secondo l'Autorità, l'individuazione di un'unica autorità di contrasto appare costituire un'imprescindibile necessità al fine di evitare un rischio concreto di bis in idem nei confronti di eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori del mercato. Il parere si conclude con la richiesta di «rivedere le proposte di attribuzione delle competenze in materia», designando la stessa Autorità garante come unica «autorità di contrasto» incaricata all'applicazione delle norme di cui alla citata direttiva (UE) 2019/633.
Tra gli ulteriori criteri di delega ricorda, in particolare: la definizione più dettagliata dei principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lettera b)); coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica (lettera c)); la previsione che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna (lettera d)); la previsione che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare a quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente (lettera f)); prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo altresì i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico (lettera h)); la previsione di meccanismi di mediazione o di risoluzione delle controversie alternativa alla denuncia (lettera l)). Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 6 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 12, modificato dal Senato, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Ricorda che la direttiva in questione ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici. Più in dettaglio, fa presente che alle lettere da a) a d) del comma 1 sono definiti i criteri di delega volti all'armonizzazione della disciplina dei mercati elettrici con quella inerente la promozione delle fonti rinnovabili, di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II, il cui recepimento è oggetto dell'articolo 5 del disegno di legge in esame). In particolare evidenzia che i criteri di delega prevedono una disciplina armonizzata e semplificata in materia di: a) comunità energetiche dei cittadini, previste dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/944, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema; b) autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e linee dirette, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico e di un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete; c) definizione del quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili. Il quadro normativo semplificato dovrà inoltre tener conto – secondo quanto inserito in prima lettura – delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo: l'attivazione di servizi di flessibilità e ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione ai sensi degli articoli 31 e 32 della Direttiva, nonché l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti. Lo stesso quadro dovrà, in particolare, definire – ai sensi della integrazione apportata al Senato – procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuare modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili, individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Ai sensi della lettera d) dovrà essere definita una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo.
Altri criteri di delega concernono l'aggiornamento del quadro normativo per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica; la previsione di misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità; il riordino della disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale – con cadenza biennale e coordinato con il piano di sicurezza – e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali; l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico; la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incidenti fino al 10 per cento del fatturato annuo; la previsione di una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture (principio introdotto dal Senato); la previsione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di smart grids (reti intelligenti) in cui tutti i dispositivi comunicano tra di loro rendendo possibile predire adeguatamente la domanda di energia.
Per i possibili riflessi sulle attività delle PMI rileva di interesse per la Commissione, sotto alcuni profili, anche l'articolo 16, che reca la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Sul punto segnala che, tra i criteri di delega, si prevede la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi (FIA) – c.d. gestori sopra-soglia –, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi.
In ragione del ruolo assegnato al MISE rileva che risulta investire profili di interesse per la Commissione anche l'articolo 18 che prevede la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica. In particolare specifica che si prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale «autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza», con compiti di certificazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca dei certificati europei. Si prevede inoltre la definizione del sistema delle sanzioni applicabili.
L'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Come rilevato in precedenza, l'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia. Tra i criteri specifici della delega segnala: il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN); la semplificazione della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia, volta a tenere conto delle esigenze di flessibilità e di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda prevedendo, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e autodispacciamento, nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato; conferire ad ARERA competenze in materia di esenzione dall'accesso ai terzi per i nuovi interconnettori nonché quelle competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione non basato su regole di mercato; definizione dei profili sanzionatori.
Per i profili concernenti un settore di rilievo del sistema produttivo italiano e per il ruolo strategico nell'ambito della cosiddetta economia circolare, segnala come di interesse della Commissione anche l'articolo 22, introdotto dal Senato, recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Tra i principi e criteri direttivi specifici segnala quelli riguardanti: la riduzione del consumo dei prodotti monouso (in specie tazze per bevande e contenitori per alimenti); la transizione verso un'economia circolare attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; l'incoraggiamento all'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, anche attraverso la loro messa a disposizione a favore del consumatore finale, previa opportuna definizione delle loro caratteristiche tecniche; la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso (salvo quella biodegradabile); l'adozione di misure volte ad informare i consumatori e ad incentivarli a tenere comportamenti responsabili nonché di misure volte a ridurre la dispersione di rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, ad eccezione di quelli per uso industriale.
Per quanto concerne le deleghe al recepimento delle direttive elencate nell'Allegato A di cui all'articolo 1, segnala come riguardanti l'ambito di interesse della Commissione quelle di seguito indicate.
Allegato A (n. 10): Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. La direttiva, partendo dal presupposto che il potenziale di crescita del commercio elettronico non sia stato ancora sfruttato pienamente, armonizza alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Ricorda che, durante l'iter della cosiddetta fase ascendente dell'iniziale proposta della Commissione europea, il 18 maggio 2016 le Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione positiva con una condizione ed osservazioni (Doc XVIII, n. 39 della XVII Legislatura).
Allegato A (n. 11): Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. La direttiva parte dal presupposto che, al fine di restare competitiva sui mercati mondiali, l'Unione europea deve migliorare il funzionamento del mercato interno per rispondere alle molteplici sfide poste da un'economia sempre più guidata dalla tecnologia. In quest'ottica, vengono armonizzati alcuni aspetti dei contratti di vendita dei beni, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Ricorda che, durante l'iter della cosiddetta fase ascendente dell'iniziale proposta della Commissione europea, il 18 maggio 2016 le Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione positiva con osservazioni (Doc XVIII, n. 40 della XVII Legislatura).
Allegato A (n. 16): Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. La direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Si tratta di prodotti e servizi destinati a persone con disabilità, il cui numero peraltro – secondo le previsioni – dovrebbe aumentare nell'Unione europea in modo significativo. Anche altre persone con limitazioni funzionali beneficerebbero della direttiva in titolo, come ad esempio gli anziani, le donne in gravidanza ma anche coloro che viaggiano con bagaglio.
Allegato A (n. 21): Direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). L'obiettivo principale della direttiva è quello di garantire alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.
Allegato A (n. 23): Direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. La direttiva integra le norme esistenti in materia di diritto societario dell'Unione europea codificate nella direttiva (UE) 2017/1132 al fine di garantire l'esistenza di un contesto giuridico e amministrativo adeguato che faccia fronte alle nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione. La direttiva in oggetto stabilisce disposizioni specifiche relative alla costituzione on-line di società di capitali, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali («procedure on-line»), che non sono contemplate dal regolamento (UE) 2018/1724 che istituisce lo sportello digitale unico.
Allegato A (n. 29): Direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. La direttiva promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo una base solida per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore. A tale scopo interviene sulla direttiva 2009/33/CE, che, al fine di stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico aveva integrato la normativa dell'Unione europea sugli appalti pubblici orizzontali e aggiunto criteri di sostenibilità. Segnala, tuttavia, che in esito ad una valutazione ex post, la Commissione europea concludeva che la direttiva non aveva dato l'impulso sperato alla diffusione dei veicoli puliti sul mercato, presentando lacune relative all'ambito di applicazione, all'acquisto dei veicoli puliti e alla governance del settore degli appalti di tali veicoli.
Allegato A (n. 38): Direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese. Obiettivo della direttiva è quello di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese.
Con riguardo alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019, ricorda che il documento è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale. Nella parte seconda, la più rilevante, la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione è accompagnata da cinque appendici, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi, dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2019; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2019; le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno; i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato.
Con riferimento alla seconda parte e alle materie di competenza della X Commissione, segnala come rilevanti, tra gli atti richiamati nella relazione, quelli relativi al capitolo 4 (imprese, concorrenza e consumatori), al capitolo 5 (ricerca, sviluppo tecnologico e spazio), al capitolo 7 (energia) e al capitolo 16 (turismo).
Relativamente al capitolo 4 (imprese, concorrenza e consumatori), in particolare per quanto concerne il paragrafo 1 (politiche industriali, PMI, Start up e reti d'impresa), la Relazione segnala che l'impegno del Governo, in materia di politiche industriali, si è concentrato nel 2019 sulla trasformazione digitale dell'industria e sul negoziato relativo alla proposta di regolamento del Consiglio sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Con riferimento alla trasformazione digitale dell'industria, è stata elaborata la Strategia nazionale per l'Intelligenza Artificiale (IA). È stato realizzato il progetto pilota «Blockchain per la tracciabilità nel tessile», finalizzato a promuovere l'origine, la qualità e la sostenibilità del Made in Italy. Al fine di rafforzare la policy per le start up e PMI innovative, sviluppando l'ecosistema e favorendo l'accesso al capitale di rischio e al credito, anche attraverso il ricorso ai Fondi europei 2021-2027, nel corso del 2019 è stata presentata una proposta di interventi mirati a favorire i processi di innovazione delle PMI nel quadro del Programma Operativo Nazionale sul tema della «Trasformazione economica e digitale». L'impegno del Governo è stato anche rivolto all'individuazione a livello europeo delle catene del valore strategiche per le quali sono state anche definite delle raccomandazioni di sviluppo.
Per quanto riguarda le politiche per la concorrenza (paragrafo 2) la Relazione indica che il Governo ha partecipato attivamente alla elaborazione, da parte degli Stati membri, di proposte circa la nuova generazione delle politiche europee 2019-2024 che include una possibile riforma della policy dell'Unione volta ad affrontare problematiche di preminente rilevanza in questa fase storica, quali la concorrenza sleale esercitata da imprese di proprietà – o sussidiate – da taluni Paesi terzi o le possibili condotte abusive attuate dai big players dell'ecosistema digitale.
Sulle politiche per la tutela dei consumatori (paragrafo 3) la relazione ricorda che il Governo ha proseguito i lavori avviati presso le competenti istituzioni comunitarie concernenti il cd. pacchetto legislativo «New deal for consumers», un pacchetto di misure che si propone di modernizzare alcune norme in materia di protezione dei consumatori e di rafforzare il livello di conformità per garantire un mercato unico equo per i consumatori e le imprese negli anni a venire. Nel corso del 2019, il Governo ha, altresì, rafforzato l'azione di contrasto ai diversi fenomeni illeciti che interessano il mercato dei beni e dei servizi aderendo alle iniziative di cooperazione internazionale a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, fornendo ampia collaborazione agli altri Stati membri, supportando le attività ideate e pianificate nello specifico settore e agevolando l'azione di coordinamento e raccordo informativo con Istituzioni e Agenzie europee.
In materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (paragrafo 4) il Governo ha portato avanti le attività per il completamento del mercato unico digitale connesso e le diverse iniziative in ambito nazionale in coerenza con gli obiettivi ed i diversi piani d'azione stabiliti in sede europea (Banda ultralarga, 5G, WiFi), mentre sul Made in (paragrafo 5) la Relazione segnala che il negoziato sull'omonimo pacchetto è formalmente ancora aperto ma di fatto superato dai due regolamenti del «Pacchetto Merci» (Goods Package) approvati nel corso del 2019. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo di forme di cooperazione e di sensibilizzazione finalizzate al contrasto di fenomeni nocivi per le produzioni di qualità, ha promosso l'organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del made in Italy, favorendo la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità economico-finanziaria di rilievo transnazionale e accrescendo le competenze degli operatori delle Forze dell'Ordine. Passando a quanto inserito nel paragrafo 6 (normativa tecnica), la Relazione evidenzia che le attività di sorveglianza del mercato così come le attività di cooperazione amministrativa in ambito nazionale e comunitario sono proseguite in ottemperanza alla normativa vigente. Nello specifico è stata posta attenzione a quei settori che le stesse Istituzioni europee hanno segnalato come necessitanti di approfondimenti per quanto riguarda, in particolare, le procedure operative di intervento sul territorio. Segnatamente l'attenzione è stata posta sui sistemi di commercializzazione non convenzionale, essendo sempre più diffuso l'utilizzo dei canali on line; si è inoltre continuato nell'impegno di migliorare l'attività propria del Punto di Contatto Nazionale RAPEX – Sistema di Allerta Rapido e del sistema ICSMS – Informazione e Comunicazione per la Sorveglianza del Mercato nell'ottica di reimpostare il sistema nazionale e comunitario così come discende dalla nuova regolamentazione del cosiddetto «Pacchetto merci». Con l'ampliamento dell'Unione europea viene riconosciuta particolare rilevanza alle azioni di armonizzazione in sede di procedure nazionali. In tale ambito, sono state particolarmente curate le azioni inerenti la standardizzazione degli apparati elettrici, elettronici e di radiocomunicazione attraverso contributi negli specifici organismi (CEN, CENELEC) e nelle sedi ETSI (Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni) e ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni). Il Governo ha attivamente partecipato alla definizione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/2144/UE del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione degli autoveicoli e dei loro rimorchi nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti della strada vulnerabili.
Per quanto riguarda la proprietà industriale (paragrafo 7), la Relazione ricorda che nel 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento sul certificato protettivo complementare per i prodotti medicinali che ha modificato il precedente (regolamento n. 469/2009) introducendo una nuova tutela europea brevettuale: il cd. SPC (supplementary protection certificate) manufacturing waiver. Il certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali SPC consente di estendere sino ad un massimo di 5 anni la protezione brevettuale, già fissata in 20 anni; la protezione impedisce qualsiasi attività (di export o di stoccaggio) da parte delle aziende europee che producono generici e biosimilari che sono così sottoposti alla pesante concorrenza delle aziende con sede in Paesi extra-UE dove non esistono tali restrizioni. Il nuovo regolamento mira ad accrescere la competitività delle aziende europee di generici e biosimilari ed a fare dell'Europa un centro per la ricerca e lo sviluppo del settore farmaceutico. Segnala inoltre che si è protratta nel 2019 la situazione di stallo nell'avvio del sistema del brevetto unitario a causa del ritardo da parte della Germania nella promulgazione della legge di ratifica, bloccata in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale federale, dell'Accordo per l'istituzione di un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB): nella migliore delle ipotesi l'Accordo TUB si ritiene possa entrare in vigore dopo una fase di applicazione provvisoria di circa 6-8 mesi e che quindi il primo brevetto europeo con effetto unitario possa essere rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) all'inizio del 2021. L'Italia ha già completato gli adempimenti formali per partecipare al nuovo sistema del brevetto unitario, avendo provveduto nel 2019 alle modifiche al Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, entrato in vigore il 27 marzo 2019).
Relativamente al capitolo 5 (ricerca, sviluppo tecnologico e spazio), in particolare per quanto concerne il paragrafo 1 (ricerca e sviluppo tecnologico), la Relazione segnala che la SNSI (Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente) ha individuato dodici aree prioritarie all'interno delle quali incentivare le collaborazioni fra pubblico e privato, promuovendo progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Gli investimenti del 2019 sono stati concentrati soprattutto nelle aree: fabbrica intelligente (oltre 16 per cento), Aerospazio (oltre 15 per cento) e Salute (oltre 14 per cento). Per quanto concerne la tipologia dei soggetti coinvolti prevalgono nettamente le imprese che hanno partecipato al bando in forma associata e le Università. Significativa (oltre l'11 per cento) è stata anche la partecipazione degli altri enti di ricerca pubblici e privati. Tra le attività previste dal Governo nel 2019 si registrano a consuntivo anche linee di intervento avviate e sostenute con il Piano Stralcio Ricerca e Innovazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) in relazione alle seguenti iniziative: Contamination lab (CLab), luoghi di contaminazione tra studenti universitari e dottorandi di discipline diverse e di impulso della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, finalizzati alla promozione dell'interdisciplinarietà, di nuovi modelli di apprendimento e allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e sociale, in stretto raccordo con il territorio; «Proof of concept», intervento con il quale il Governo ha inteso, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro di risorse FSC, assistere e sostenere i ricercatori attivi in Italia, per consentire loro di verificare il potenziale industriale della conoscenza sviluppata e delle innovazioni. Inoltre, nell'ambito del futuro Programma Quadro per la Ricerca e Innovazione dell'Unione Europea (9° PQ), il Governo ha continuato a sostenere la posizione negoziale dell'Italia nelle opportune sedi europee, anche in collaborazione con il tavolo del Quadro Finanziario Pluriennale. Infine, la Relazione segnala che la strategia nazionale nel settore aerospaziale è finalizzata a garantire un forte coordinamento nazionale sia per assicurare all'Italia un ruolo competitivo nelle nuove sfide internazionali, sia per consentire al Paese di avvantaggiarsi delle ricadute tecnologiche e industriali che ne derivano.
Relativamente al capitolo 7 (energia), in particolare per quanto concerne il paragrafo 1 (mercato interno dell'energia elettrica), la Relazione segnala che nel corso del 2019 si è conclusa l'adozione del pacchetto di misure legislative denominato «Clean Energy for all Europeans» con l'approvazione e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione delle norme relative al nuovo disegno del mercato interno dell'energia elettrica. Le misure – che comprendono il regolamento UE 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva UE 2019/944 norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il regolamento UE sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica ed il regolamento UE che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (che ricorda di aver già illustrato in sede di commento degli articoli 19 e 12 del disegno di legge di delegazione 2019-20) – mirano ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e la flessibilità del mercato facilitando l'integrazione delle energie rinnovabili nella rete e la gestione dei rischi, nonché rafforzare la cooperazione transfrontaliera; ciò porterà a un settore elettrico più pulito, più sicuro e più competitivo. Per quanto riguarda il paragrafo 2 (governance dell'Unione dell'energia, energie rinnovabili ed efficienza energetica) la Relazione indica che nell'attuare la governance dell'Unione dell'Energia il Governo ha predisposto ed inviato alla Commissione europea a fine 2019 il Piano nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC). Il Piano costituisce lo strumento con il quale ogni Stato membro, in coerenza con le regole europee vigenti e con i provvedimenti attuativi del pacchetto europeo energia e clima, stabilisce i propri contributi agli obiettivi europei al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività. In generale, il Piano persegue, tra gli altri, gli obiettivi di: accelerare il percorso di decarbonizzazione; mettere al centro il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie), in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica; garantire adeguati approvvigionamenti delle fonti convenzionali; promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori; promuovere l'elettrificazione dei consumi; accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità delle forniture. Per quanto riguarda il paragrafo 3 (mercato interno del gas naturale) la Relazione indica che è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la direttiva (UE) 2019/692 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale mirante a rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione europea, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti. In particolare, vuole affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i Paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla direttiva mirano quindi ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi, quindi dal limite delle acque territoriali dello Stato membro fino al primo punto di interconnessione con la rete nazionale. Per quanto riguarda il paragrafo 4 (reti Trans-Europee dell'energia) la Relazione segnala che il 31 ottobre 2019 è stato adottato l'atto delegato dalla Commissione europea con l'allegata lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI) per il biennio 2019-2021. La lista riflette le aspettative italiane in merito ai progetti di interesse comune nel settore dell'energia e comprende dieci progetti di diretto interesse italiano; di questi, cinque sono relativi a progetti di interconnessione elettrica, quattro sono relativi alla rete del gas e uno riguarda il potenziamento di un oleodotto esistente. Con riferimento al negoziato sulla dotazione finanziaria destinata ad infrastrutture energetiche nel quadro della cd. Connecting Europe Facility (meccanismi per collegare l'Europa) il testo licenziato dal Consiglio consente forme di finanziamento europeo a progetti transfrontalieri di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in sintonia con le aspettative italiane di promozione delle energie rinnovabili anche attraverso lo scambio tra Paesi dell'Unione europea tramite la costruzione di nuova capacità rinnovabile con il contributo finanziario dell'Unione.
Infine, per quanto riguarda il turismo (capitolo 16 della parte seconda della Relazione) viene dato conto che il Governo ha dato seguito a parte delle progettualità previste all'interno del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022 e del relativo Piano di Attuazione, nell'ottica di valorizzare tutti i diversi attrattori nazionali per promuovere l'immagine del Paese nelle sue molteplici peculiarità, incentivando anche il decongestionamento dei luoghi turistici più visitati. Il Governo, in linea con la strategia di crescita «Europa 2020» e con le priorità delineate nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo [COM(2010)352] «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo», del 30/06/2010, e con le Conclusioni del Consiglio «Rafforzare il turismo sfruttando le risorse del patrimonio culturale, naturale e marittimo dell'Europa», del 4/12/2014, ha adottato un approccio finalizzato a riportare il settore del turismo al centro delle dinamiche europee e mondiali puntando prevalentemente sull'attrattività e l'appeal generato dal settore agroalimentare, promosso in ambito internazionale. Per quanto attiene ai progetti di interesse turistico in ambito unionale, è stato avviato il progetto «EDEN 2019», cofinanziato dalla Commissione europea e dedicato alle destinazioni di eccellenza. Il progetto EDEN ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sulla diversità delle destinazioni europee e di valorizzare quelle emergenti in cui si stanno sviluppando nuove iniziative turistiche sostenibili. In materia, tuttavia, sottolinea che quanto riferito nella Relazione riguarda il 2019 e cioè un periodo precedente alla crisi pandemica del Covid-19 che, come è ben noto alla Commissione, ha avuto un impatto drammatico sul turismo e sugli operatori economici del settore e del suo indotto.
Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 26 novembre 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 18.35.
ALLEGATO 1
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 10.
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)
1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
2790-bis/X/10. 01. Zucconi, Caiata.
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)
1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di locazioni brevi, ad esclusione, delle pertinenze e delle relative pertinenze locate congiuntamente, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel solo caso in cui il pagamento avvenga con f24 entro 15 gg dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2790-bis/X/10. 02. Scanu.
ART. 12.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
«b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del Decreto Interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro.».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/12. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2) al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «gli interventi per lo coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;
3) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati»;
4) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale.»;
5) al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie»;
6) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a) del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;
7) al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», aggiungere le parole: «nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni»;
8) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
9) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77.», sono aggiunte le seguenti: «ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008»;
10) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.»;
11) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;
12) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale»;
13) al comma 9, alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;
14) al comma 9, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo.»;
15) al comma 9-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all'accollo della spesa eventuale riferita all'intervento deliberato, è altresì riconosciuta all'assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alla normativa vigente»;
16) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5, dpr 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;
17) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento»;
18) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale»;
19) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia».
2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.
2-quater. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dopo le parole: «...le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione»; aggiungere: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio»;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.
2-quinquies. Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
«16-quinquies. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento».
2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l'anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l'anno 2027, 330,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2-septies. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2-octies. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Agli oneri di cui al comma 1 le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 209, attribuite dal Ministero dell'interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1».
2790-bis/X/12. 3. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività.
2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
2790-bis/X/12. 2. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 15.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese aggiungere le parole: ovvero nelle località termali.
2790-bis/X/15. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti parole: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.
2790-bis/X/15. 2. Noja, Mor.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell'innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)
1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi.».
2790-bis/X/15. 01. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Supercredit turismo)
1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l'anno 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 con le seguenti limitazioni:
a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;
b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
3. I soggetti che sostengono nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1 possono optare oltre all'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.
2790-bis/X/15. 02. Sut, Benamati, Bersani, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor.
ART. 18.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività artigianali di tintolavanderia)
1. Al fine di sostenere le attività artigianali di tintolavanderia a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 96.01.20 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2790-bis/X/18. 01. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
3. Il Fondo è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:
a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;
b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati.
4. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2790-bis/X/18. 02. Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)
1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
Tabella 2-bis (articolo 18-bis)
Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere |
1. |
552010 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni. |
200% |
2. |
552020 – Ostelli della gioventù. |
200% |
3. |
552030 – Rifugi di montagna. |
200% |
4. |
552040 – Colonie marine e montane. |
200% |
5. |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence. |
200% |
6. |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
200% |
7. |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. |
200% |
8. |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero. |
200% |
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2790-bis/X/18. 03. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 19.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Sostegno al settore automotive)
1. Al fine di garantire il sostegno del settore automobilistico e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «costo di acquisizione che eccede euro 50.000» e le parole: «costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan»;
b) le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000»;
c) le parole: «possono essere variati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere variati» e le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;».
2. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/19. 03. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/19. 02. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 35.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019»;
8. All'articolo 4, comma 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: «balneari» è aggiunta la frase: «e i parchi divertimento».
Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
2790-bis/X/35. 2. Gavino Manca.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».
2790-bis/X/35. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 39.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Articolo 39-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2790-bis/X/39. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 40.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.
3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultati del bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2790-bis/X/40. 1. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)
1. Le misure di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2020.
2. La dotazione del fondo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/40. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 41.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
41. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul contributo a fondo perduto)
1. All'articolo 25, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;
2) dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».
2790-bis/X/41. 01. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:
a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;
b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;
c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.
2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.
3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera d) possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.
2790-bis/X/41. 02. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)
1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.
2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera c) e lettera d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera c) e lettera d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
2790-bis/X/41. 03. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.
Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)
1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le parole: «50.000,00».
2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.
2790-bis/X/41. 04. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.
ART. 42.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. 1 credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/42. 01. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «leasing», aggiungere le seguenti: «operativo e finanziario».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2790-bis/X/42. 02. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 45.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Fondo per la formazione professionalizzante d'impresa)
1. Affinché il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sia messo in grado di adeguare i percorsi formativi professionalizzanti con le profonde e improvvise trasformazioni che interessano il contesto innovativo d'impresa, con particolare riferimento alle competenze abilitanti di impresa 4.0 e agli obiettivi del «Green New Deal», è istituito, dall'anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per la formazione professionalizzante, con la capienza di 20 milioni di euro così ripartito:
A. 15 milioni di euro per l'aggiornamento delle tecnologie abilitanti dei laboratori delle Fondazioni degli istituti tecnici superiori;
B. 5 milioni di euro per una adeguata campagna di comunicazione che superi i gap culturali italiani sulla formazione tecnica e professionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite: per quanto riguarda il Fondo di cui al punto «A» attraverso un bando destinato alle Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e attive con percorsi formativi inerenti le competenze abilitanti sopra richiamate, per quanto riguarda il Fondo di cui al punto «B» attraverso una gara pubblica alla quale saranno chiamati a partecipare i principali player del settore della comunicazione.
3. L'assegnazione delle risorse segue il criterio di ripartizione tra le Regioni, che prevede che il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono erogate come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, alle Regioni in cui sono attive Fondazioni ITS riconosciute e che il restante 30 per cento delle risorse sia erogato alle Fondazioni riconosciute, che in seguito al monitoraggio ministeriale, abbiano conseguito una valutazione positiva sui percorsi del precedente anno formativo.
4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/X/45. 01. Soverini.
ART. 100.
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è riconosciuto ai singoli proprietari solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta e con un limite massimo di 150 giorni per singolo immobile, anche non continuativi, nell'anno solare di riferimento. Limitatamente agli immobili ubicati nelle aree interne e con popolazione sotto i 1000 abitanti non si applica quanto disposto al primo periodo del presente comma. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione;
b) al comma 4, dopo la parola: «raccoglie» aggiungere la seguente: «periodicamente»;
c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le regioni non vi abbiano provveduto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disposti i criteri e le modalità per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ai fini dell'istituzione dei codici identificativi delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
2790-bis/X/100. 3. Masi, Scanu.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo nel caso in cui il proprietario, locatore, sublocatore, comodatario o altrimenti titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, soddisfi nel corso di un periodo d'imposta almeno uno dei seguenti criteri: (a) concluda fino a 50 contratti di locazione breve in non più di tre unità immobiliari, ovvero (b) non superi la soglia di euro 20.000 in canoni o corrispettivi generati. Al superamento di una delle due soglie da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2790-bis/X/100. 1. Mor.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il limite dei quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta non si applica nei territori dei Comuni delle aree interne con popolazione fino a 1000 abitanti».
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
2790-bis/X/100. 2. Scanu.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. ed ivi espletate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017. n. 96. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –2.000.000;
2022: –2.000.000;
2023: –2.000.000
2790-bis/X/100. 4. Scanu, Masi.
Al comma 3, lettera a), capoverso: «comma 4», dopo le parole: «nonché degli immobili destinati» aggiungere la seguente: «anche».
2790-bis/X/100. 5. Scanu.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
6. L'accesso agli spazi di cui al comma 4 può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
7. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
2790-bis/X/100. 6. Gavino Manca.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)
1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
5. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi dal 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Il contributo di cui al presente articolo:
a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
2790-bis/X/100. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
2790-bis/X/100. 02. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «AIG –Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
2790-bis/X/100. 03. Gavino Manca.
ART. 102.
Dopo il comma 4, aggiungere seguente:
5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.
Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:
2021: –2.000.000.
2790-bis/X/102. 1. Zucconi, Caiata.
ART. 107.
Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)
1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali.
2790-bis/X/107. 01. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 107.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)
All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere alla fine le parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
2790-bis/X/107. 02. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 109.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative del settore della distribuzione dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità in conformità all'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, anche al fine di completare il processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 al fine di garantire l'accessibilità e l'assenza di barriere architettoniche negli impianti della rete distributiva dei carburanti per assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. A tal fine con il medesimo decreto è stabilita la destinazione una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per l'erogazione ai soggetti iscritti all'anagrafe di cui al precedente periodo, di un contributo destinato a garantire l'adozione di misure per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2790-bis/X/109. 1. De Toma, Rachele Silvestri.
ART. 126.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 126-bis.
(Misure per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)
1. Con le finalità di conseguire:
a) un ammodernamento della rete distributiva nazionale dei carburanti, oggi contrassegnata da elevati livelli di inefficienza e polverizzazione, nonché dalla presenza di diffuse sacche di illegalità fiscale e contrattuale;
b) l'allineamento agli obiettivi della transizione energetica previsti dal PNIEC, con rinnovata capacità di attrarre investimenti da parte di soggetti strutturati a garantire lo sviluppo dell'offerta di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale (elettrico, GNL, benzine e gasoli evoluti);
c) l'obiettivo di un efficace contrasto all'illegalità, agendo, oltre che sulla normativa fiscale e la digitalizzazione dei processi di controllo, sulla inibizione delle possibilità di riversamento dei prodotti sul mercato finale;
d) un controllo preventivo della situazione ambientale dei siti degli impianti di distribuzione e delle operazioni di bonifica dei suoli e dei sottosuoli, viene predisposto dal Ministero dello sviluppo economico un «Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per il triennio 2021-2023», che preveda, secondo criteri da emanarsi con appositi decreti attuativi, l'obiettivo della chiusura e smantellamento in misura pari al 40 per cento degli impianti esistenti alla data del 31.12.2019, degli impianti inefficienti con soglia di erogato insufficiente a giustificare la gestione economica, degli stessi, nonché la chiusura, con conseguente revoca dell'autorizzazione, degli impianti per i quali sussistono comprovate circostanze della violazione delle norme fiscali vigenti in materia di oli minerali.
2. I punti vendita selezionati per la chiusura sono conferiti da ciascun proprietario ad un Fondo pubblico affinché ne gestisca ed assicuri sia la fase di bonifica ambientale che quella di effettivo e definitivo smantellamento. Previo intervento normativo per adeguarne i compiti, tale struttura viene individuata nel Fondo per la razionalizzazione della rete di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
3. Ai fini dell'operatività del Fondo di cui al comma 2 e delle finalità ivi previste, nel triennio 2021-2023, fino, alla concorrenza complessiva di 800 milioni di euro nel triennio, è previsto un contributo pro-litro sui volumi di prodotti erogati nel periodo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione, da determinarsi con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, e per la parte eccedente l'ammontare del contributo, alla devoluzione di quota parte degli introiti erariali conseguiti con le misure di contrasto all'illegalità fiscale previste dall'applicazione dei successivi articoli 187 e 188.
4. Con la finalità di consentire la rimozione nella rete di situazioni di irregolarità contrattuale e di abuso di dipendenza economica:
a) al comma 2, punto 12, dell'art. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti parole «al fine di contrastare l'elusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore tutti titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti all'applicazione delle sole tipologie contrattuali già tipizzate negli accordi di cui sopra, mediante l'istituzione di un Documento unico di rispetto della normativa carburanti, attestando: di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti civili e amministrativi ai sensi della vigente normativa; non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; aver dato piena applicazione alle norme speciali di settore (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012, legge n. 1034 del 1970, decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, decreto legislativo n. 112 del 1998)»;
b) al comma 2, punto 12, dell'articolo n. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «ciascuna delle partì può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali» sono aggiunte le seguenti parole «E raccomandata la definizione tra le partì di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del princìpio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di beni e servizi. Tutte le tipologie contrattuali devono comunque osservare il criterio della perseguibilità, della sostenibilità economica per le imprese finali di distribuzione.».
2790-bis/X/126. 01. De Toma, Rachele Silvestri, Squeri.
ART. 135.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo n. 13 comma 1 della legge 11 settembre 2020 conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, sostituire il primo periodo con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:»
9-ter. All'articolo n. 14 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sostituire le parole: «convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter» con le seguenti: «convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo n. 14-bis» e conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui di cui all'articolo n. 13, comma 1 della Legge 11 settembre 2020».
2790-bis/X/135. 1. Gavino Manca.
ART. 139.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 139-bis.
(Misure per potenziare l'economia circolare degli imballaggi)
1. Al fine di promuovere l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli imballaggi costituiti interamente o in prevalenza da materiali ottenuti dal trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
2. I materiali e i prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti in vetro, sono assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi i prodotti esenti Iva o quelli su cui si applica il regime di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/139. 01. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 185.
Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/185. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 190.
Al comma 1, lettera e), le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.
2790-bis/X/190. 1. Molinari, Binelli, Andreuzza, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
ART. 200.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 200-bis.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)
All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC;»;
c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente all'art. 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «67,55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «367,55 milioni».
2790-bis/X/200. 01. De Toma, Rachele Silvestri.
ART. 207.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 207-bis.
(Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato)
1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza Covid-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato».
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai Comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai Comuni i seguenti princìpi e criteri direttivi:
4. il numero di cittadini residenti nel Comune.
5. il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale.
6. l'erogazione minima per Comune di euro 10.000.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2790-bis/X/207. 01. Zucconi, Caiata, Silvestroni.
ALLEGATO 2
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 15.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti parole: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.
2790-bis/X/15. 2. Noja, Mor.
ART. 100.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –2.000.000;
2022: –2.000.000;
2023: –2.000.000.
2790-bis/X/100. 4. (Nuova formulazione) Scanu, Masi.
ART. 102.
Dopo il comma 4, aggiungere seguente:
5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.
Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:
2021 – 2.000.000.
2790-bis/X/102. 1. Zucconi, Caiata, Squeri.
ART. 185.
Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/X/185. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Squeri.
ALLEGATO 3
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).
RELAZIONE APPROVATA
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) per le parti di propria competenza;
esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14);
considerato favorevolmente quanto recato per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, in specie relativamente alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 e riservando parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico;
apprezzate le risorse destinate all'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile destinandole alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale;
valutati positivamente il rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini» e gli interventi a favore dell'impresa femminile, a sostegno delle imprese creative nonché volti a favorire la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde e della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
apprezzate le misure destinate a prorogare il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
evidenziato che nell'attuale momento di difficoltà, ed in vista dell'esaurimento degli effetti delle misure recanti garanzie pubbliche al credito introdotte dal cosiddetto decreto liquidità, è necessario rafforzare il sistema dei Confidi per preparare un contesto solido che possa, accanto al sistema bancario, sostenere le imprese nel percorso di ripresa del post-emergenza sanitaria;
valutate positivamente le misure volte a favorire la liquidità e la ricapitalizzazione delle imprese e, in specie, a sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
sottolineato che sul turismo e sugli operatori economici del settore e del suo indotto, incluso il comparto termale, la crisi pandemica del COVID-19 ha avuto un impatto drammatico e che necessitano quindi misure di forte sostegno agli operatori per garantire la prosecuzione nonché il rilancio strategico delle relative attività e visto con favore l'intervento sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo;
apprezzate le risorse destinate alla promozione della mobilità sostenibile e considerato che per il settore dell'automotive la crisi indotta, tanto dalla prima quanto dalla seconda ondata di COVID-19 ha provocato un clima di incertezza che sta rallentando fortemente le vendite e la produzione e ritenute auspicabili misure per far ripartire il mercato agevolando il rinnovo del parco dei veicoli ad uso privato e aziendale, compresi quelli commerciali, e favorendo la diffusione dei veicoli elettrici e ibridi anche attraverso una maggiore presenza delle infrastrutture di ricarica, in specie, veloce;
affermata la necessità di sostenere il settore del commercio, e in particolare del piccolo commercio, che più di altri ha sofferto la crisi pandemica attraverso il riconoscimento della copertura dei costi subiti e a sostegno degli investimenti volti a favorire una sua forte ripartenza;
evidenziato che per il sistema fieristico italiano, strategico per le imprese italiane ai fini della collocazione commerciale dei propri prodotti, sono necessari interventi di sostegno in ragione del fatto che nel corso del 2020 non ha potuto svolgere compiutamente gli eventi previsti e che si trova nella posizione di non poter programmare le manifestazioni da svolgersi nel 2021 con le conseguenti ingenti perdite per il settore;
nella convinzione che il c.d. ecobonus al 110 per cento introdotto dal c.d. decreto rilancio costituisce un'importante misura per la ripresa del Paese attraverso la ripartenza del comparto edilizio e la contestuale riqualificazione del patrimonio immobiliare, si segnala la necessità di intervenire per accrescere l'efficienza e la speditezza delle procedure in atto, considerando anche un opportuno prolungamento dei tempi,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE