I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Giovedì 26 novembre 2020

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione formulata dal relatore) ... 11

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) ... 14

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole) ... 6

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) ... 18

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 7

ALLEGATO 5 (Parere approvato) ... 22

I Commissione - Resoconto di giovedì 26 novembre 2020

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2020.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 1).
  Richiama, in particolare, l'attenzione sulla condizione, che, recependo istanze emerse nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, chiede alla Commissione di merito di prevedere l'erogazione di contributi straordinari in favore dei comuni interessati alla gestione dei flussi migratori, che versano in una situazione di particolare sofferenza.

  Alberto STEFANI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di poter valutare la proposta di relazione.

  Fausto RACITI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

  Alberto STEFANI (LEGA) apprezza lo sforzo del relatore, ma dichiara di non poter condividere l'impostazione generale della legge di bilancio né, con riferimento alla condizione richiamata dal relatore medesimo, la proposta di limitarsi alla destinazione dei contributi straordinari in favore dei comuni interessati alla gestione di flussi migratori, in quanto le problematiche poste dai flussi migratori andrebbero affrontate in modo strutturale, ponendo fine all'arrivo indiscriminato e incontrollato di stranieri nel nostro territorio e destinando risorse al potenziamento delle forze di polizia che gestiscono le emergenze.
  Richiama l'attenzione sulle condizioni di grave sofferenza finanziaria in cui versano le amministrazioni locali, le quali si trovano nell'impossibilità di effettuare spese per investimenti, e sottolinea come tali amministrazioni meritino attenzione, in quanto costituiscono il principale punto di riferimento della cittadinanza.
  Ritiene inaccettabile destinare risorse per la gestione dei flussi migratori, che, al contrario, devono essere regolati e contenuti, consentendo l'ingresso e la permanenza nel nostro territorio soltanto a coloro i quali siano in possesso dei requisiti per fruire della protezione internazionale. Osserva come la politica della maggioranza vada nella direzione opposta, vale a dire quella di consentire l'ingresso indiscriminato e incontrollato dei migranti nel nostro Paese.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, sottolinea di essere pienamente consapevole delle posizioni politiche della Lega per quanto concerne le politiche migratorie e la legge di bilancio nel suo complesso. Ciò premesso, ritiene che l'aspetto relativo al sostegno in favore dei comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori possa essere oggetto di considerazione autonoma, al fine di addivenire, su tale specifico punto, a una posizione condivisa.

  Carmelo MICELI (PD) dichiara di riscontrare un brusco passo indietro rispetto alla discussione svolta sul decreto-legge in materia di sicurezza, nonché rispetto all'atteggiamento tenuto dall'opposizione nell'odierna seduta dell'Assemblea in occasione della votazione sull'autorizzazione allo scostamento di bilancio.
  Ritiene che, a fronte della situazione di emergenza nella quale versa il Paese, sarebbe opportuno un atteggiamento di maggiore collaborazione, in linea anche con le sollecitazioni del Presidente della Repubblica. Dichiara quindi di non comprendere la sopravvenuta contrarietà della Lega alla proposta di stanziare contributi in favore dei comuni di frontiera interessati dal fenomeno migratorio.

  Simona BORDONALI (LEGA) esprime il proprio stupore per le affermazioni del deputato Miceli, il quale dimostra di non aver minimamente compreso quanto dichiarato dal deputato Stefani.
  Respinge con fermezza l'accusa, rivolta alla propria parte politica, di essere contraria all'erogazione di contributi in favore dei comuni di frontiera. Ricorda come la Lega abbia presentato, nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza, proposte emendative in tal senso, che non è stato possibile approvare per il passo indietro compiuto dalla maggioranza, e sottolinea come le amministrazioni locali versino in una situazione di difficoltà a causa delle politiche migratorie perseguite dalla maggioranza.
  Stigmatizza, quindi, la continua strumentalizzazione delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e ricorda come nell'odierna seduta dell'Assemblea la Lega abbia dato dimostrazione di grande spirito di collaborazione e senso di responsabilità, nell'interesse dei cittadini e del Paese.

  Alberto STEFANI (LEGA), con riferimento alle affermazioni del deputato Miceli, ritiene che il senso di responsabilità non possa essere scambiato con l'acquiescenza rispetto a qualsiasi decisione imposta dalla maggioranza. Osserva come il compito della Lega sia quello di realizzare lealmente il programma politico sulla base del quale ha ottenuto il consenso elettorale e di portare avanti con orgoglio le proprie posizioni.
  Rileva quindi come numerosi parlamentari della Lega provengano da esperienze di amministrazione locale e come siano pienamente consapevoli della situazione di straordinaria difficoltà che gli enti locali vivono quotidianamente.
  Sottolinea come nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza sia stata la maggioranza ad aver dimostrato scarso spirito di collaborazione, in quanto non è stata accolta alcuna proposta emendativa della Lega. Ritiene che la maggioranza non offra alcuna garanzia che le somme stanziate non vengano poi utilizzate per finanziare le politiche migratorie perseguite dalla maggioranza stessa e invita semmai a valutare lo stanziamento di fondi per consentire alle amministrazioni locali di affrontare la situazione di estrema difficoltà nella quale versano, anziché favorire la permanenza nel nostro territorio di cittadini stranieri che non hanno titolo per rimanere nel nostro Paese.
  Sottolinea infatti come, da un lato, si preveda l'erogazione di contributi per fare fronte all'emergenza migratoria, ma, dall'altro, si continui ad alimentare tale emergenza con politiche di apertura indiscriminata.

  Roberta ALAIMO (M5S) propone, al fine di addivenire a una formulazione condivisa, di modificare la condizione recata dalla proposta di parere del relatore, facendo riferimento a contributi strutturali anziché straordinari in favore dei comuni, nonché all'incremento delle risorse per le forze di polizia.

  Francesco BERTI (M5S) saluta con favore il passo in avanti costituito dall'odierno voto favorevole delle opposizioni all'autorizzazione allo scostamento di bilancio. Contesta l'affermazione secondo la quale la maggioranza destina risorse soltanto all'emergenza migratoria, rivendicando lo stanziamento di fondi in favore delle amministrazioni locali, nonché le ingenti risorse messe in campo per fare fronte alla crisi sociale ed economica derivante dalla pandemia, tra le quali richiama il reddito di cittadinanza. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di aumentare le risorse in favore della polizia locale, che svolge rilevanti funzioni di pubblica sicurezza, nonché per incrementare il Fondo per i rimpatri.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene di poter accedere alla richiesta di integrazione della proposta di relazione avanzata dalla deputata Alaimo.
  Chiede, altresì, che la proposta di relazione sia posta in votazione per parti separate, al fine di consentire alla Lega di esprimere il proprio voto contrario sulle premesse e sulle osservazioni della proposta e il voto favorevole, qualora lo ritenesse, sulla condizione relativa ai contributi in favore dei comuni interessati dalla gestione dei flussi migratori.

  Fausto RACITI, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire un'interlocuzione informale tra i gruppi.

  La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

  Simona BORDONALI (LEGA) condivide la richiesta del relatore di procedere alla votazione per parti separate della proposta di relazione e chiede di integrare la condizione nel senso di fare riferimento specifico ai comuni di frontiera.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, all'esito dell'interlocuzione fra i gruppi, riformula la condizione contenuta nella sua proposta di relazione (vedi allegato 2).
  Ribadisce quindi la richiesta di porre in votazione la proposta di relazione per parti separate, nel senso di votare dapprima la proposta di relazione ad eccezione della condizione e, quindi, la condizione.

  Simona BORDONALI (LEGA) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nella ricerca di una formulazione condivisa e segnala come la condizione recepisca il contenuto delle proposte emendative presentate, anche dalla deputata Dieni, al decreto-legge in materia di sicurezza, che in tale sede non è stato possibile approvare.

  Il Sottosegretario di Stato Carlo SIBILIA si rimette alla Commissione sulla proposta di relazione, come riformulata dal relatore.

  Fausto RACITI, presidente, alla luce delle richieste in tal senso, avverte che la proposta di relazione, come riformulata, sarà posta in votazione per parti separate, nel senso di votare prima le premesse e le osservazioni e, quindi, la condizione.

  La Commissione approva le premesse e le osservazioni contenute nella proposta di relazione, e, quindi approva, all'unanimità, la condizione in essa contenuta.

  Delibera altresì di nominare il deputato Ceccanti quale relatore presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e del documento in oggetto, rinviati nella seduta del 19 novembre 2020.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la Commissione prosegue l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).
  Ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che non sono state presentate proposte emendative alle parti del disegno di legge afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione.
  Informa che il relatore ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge e una proposta di parere sulla Relazione (vedi allegati 3 e 4).
  Segnala quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione sul disegno di legge e poi alla votazione della proposta di parere sulla Relazione.

  Alberto STEFANI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di poter valutare le proposte formulate dal relatore.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

  Alberto STEFANI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di relazione sul disegno di legge e sulla proposta di parere sulla Relazione.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione e la proposta di parere del relatore.
  Nomina inoltre il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 2757, per le parti di competenza della I Commissione.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2772, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come il decreto-legge, che si compone di 10 articoli, suddivisi in 2 Capi, nell'ambito del Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 7, l'articolo 1 stabilisca le funzioni del Commissario ad acta nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria. Il Commissario è altresì chiamato a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario, con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e ad assicurare l'attuazione delle misure del decreto-legge.
  L'articolo 2 disciplina le modalità per la nomina dei Commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria da parte del Commissario ad acta.
  Al riguardo si prevede che questi Commissari possano essere scelti anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale.
  L'articolo 3 reca, con riferimento alla regione Calabria, disposizioni transitorie in materia di:

   appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale;

   programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19;

   edilizia sanitaria.

  In particolare, con riferimento alla suddetta regione Calabria il comma 1 disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario.
  Il comma 2 pone un termine per la predisposizione sia del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sia del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale.
  Il comma 3 disciplina l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria.
  L'articolo 4 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e reca norme di coordinamento tra i suddetti articoli e le disposizioni di articoli del decreto-legge.
  In particolare, in base al comma 4, si prevede che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale adotti, sentito il Commissario ad acta, l'atto aziendale e «gli altri provvedimenti previsti».
  Relativamente alla formulazione del comma 4 dell'articolo 4, rileva l'opportunità di chiarire quali siano «gli altri provvedimenti previsti» cui si fa riferimento, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
  L'articolo 5 prevede che il Commissario ad acta per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nominato ai sensi dell'articolo 1, possa avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del Corpo della Guardia di finanza, al fine di porre in essere attività tese al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 6, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario della regione Calabria, dispone l'accantonamento, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 60 milioni di euro, con copertura da stabilire con Accordo con il Ministero della salute, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.
  È inoltre prevista l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, a valere su quota-parte delle risorse destinate all'edilizia sanitaria.
  L'articolo 7 stabilisce come termine per l'applicabilità delle disposizioni di cui al Capo I un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 novembre 2020).
  Si prescrive inoltre l'invio con periodicità semestrale al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario ad acta.
  Si prevede altresì che il Consiglio dei ministri possa aggiornare il mandato commissariale, anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta nominato.
  Si dispone quindi la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.
  Per quanto riguarda il Capo II, che comprende gli articoli da 8 a 10, l'articolo 8 introduce una deroga, per l'anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in ragione della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.
  Al riguardo il comma 1 dispone che, «limitatamente al 2020», le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020.
  Al riguardo, evidenzia l'opportunità di chiarire che, attraverso l'utilizzo dell'espressione «limitatamente all'anno 2020», si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi, ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020.
  Quest'ultima interpretazione, nel caso della Regione Calabria – allo stato l'unica regione interessata dalla disposizione – risulterebbe
infatti contraddittoria con la previsione di un termine minimo di novanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, termine che infatti decorre dal 10 novembre, data della presa d'atto del decesso della Presidente Santelli e del conseguente scioglimento del consiglio regionale.
  Il comma 2 proroga i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali. Gli organi scaduti sono tenuti a in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nell'articolo 8.
  L'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto – legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, rileva come le disposizioni del Capo I, riguardanti il servizio sanitario della regione Calabria, appaiano riconducibili alla materia, di competenza legislativa statale esclusiva, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla materia, di competenza legislativa concorrente, «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione, che, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.
  In proposito giova ricordare che sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce della medesima Corte (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013).
  Il provvedimento in esame prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'intesa con la regione Calabria per la nomina da parte del Commissario ad acta dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale (in caso di mancata intesa può procedere il Ministro della salute, ma comunque previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è chiamato a partecipare anche il presidente della giunta regionale). Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria; anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni (comma 2 dell'articolo 6); tale accordo è poi sottoposto alla verifica del Comitato permanente per la erogazione dei Lea e al Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005, organismi nei quali siedono rappresentanti regionali.
  Per quanto attiene alle disposizioni del Capo II, riguardanti il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, esse appaiono riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, il quale prevede che i princìpi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica.

  In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 precisa che fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
  Il comma 2 proroga i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali.
  In proposito, come rilevato anche nella relazione illustrativa al provvedimento, ricorda che la disciplina del regime di prorogatio rientra nella competenza degli statuti regionali, come in più occasioni evidenziato anche dalla Corte costituzionale. In particolare, la Corte, nella sentenza n. 196 del 2003, dopo aver ricordato che «[c]on la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata», afferma che «[u]na interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123» (Considerato in diritto n. 13).
  Sul tema, la giurisprudenza costituzionale evidenzia inoltre che l'esercizio dei poteri in prorogatio «non può che essere limitato ai poteri “necessari”, come definiti dallo statuto regionale in conformità all'articolo 123 della Costituzione. Tale esercizio va inteso come necessariamente limitato all'esigenza di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale.»
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 479 del 24 novembre 2020, a pagina 38, prima colonna, ventiseiesima riga, la parola: «parere» è sostituita dalla seguente «relazione».

I Commissione - giovedì 26 novembre 2020

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   rilevato, per quanto riguarda la Sezione I del disegno di legge, come l'articolo 105, comma 1, preveda la possibilità di trasferire alle amministrazioni pubbliche, in tutto o in parte, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo;

   sottolineato come l'articolo 159, comma 15, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, in aggiunta rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi;

   evidenziato come il comma 18 del medesimo articolo 159 autorizzi per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione;

   rilevato come l'articolo 160, al comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizzi l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022;

   evidenziato come l'articolo 163, comma 1, stabilisca che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provvede ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico la formazione del personale pubblico;

   segnalato come l'articolo 166, comma 1, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari;

   rilevato come l'articolo 167 istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID;

   rilevato come l'articolo 181 incrementi di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi;

   segnalato, per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge, come le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché in altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2);

   rilevato come il disegno di legge di bilancio 2021-2023, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno autorizzi spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 29.825,6 milioni di euro nel 2021, a 29.023,2 milioni di euro per il 2022 e a 27.341,4 milioni di euro per il 2023, mentre, in termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 29.932,3 milioni di euro nel 2021, a 29.008,2 milioni di euro nel 2022 e a 27.328,8 milioni di euro nel 2023;

   rilevato come, rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio esponga, per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa lievemente e progressivamente decrescente;

   rilevato come gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestino, in termini di competenza, nell'anno 2021 ad una quota pari al 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo leggermente in termini percentuali negli altri anni del triennio di programmazione;

   rilevato come in tale ambito gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II del disegno di legge determinino un aumento della spesa pari a circa 705 milioni di euro, sia dal lato della spesa corrente (110 milioni) sia in conto capitale (595 milioni di euro): in ragione di rimodulazioni (-105 milioni di euro per il 2021) e rifinanziamenti (810 milioni di euro per il 2021) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente;

   segnalato altresì come le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinino nel complesso un effetto positivo di circa 829 milioni di euro, tutte di parte corrente;

   rilevato come la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia assorbita, come di consueto, dalla Missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, e come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.016,4 milioni), tale missione registri un incremento complessivo di circa 1.417 milioni di euro (+6,9 per cento), che riguarda esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), dovuto innanzitutto ad interventi recati della Sezione I del disegno di legge, i quali determinano un aumento complessivo pari a circa 817 milioni di euro;

   evidenziato come la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernente i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, rechi previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021 e come lo stanziamento finale della Missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II del disegno di legge) risulti pari a 8.741,4 milioni per il 2021, con una lieve riduzione di circa 20 milioni di euro (0,2 per cento);

   segnalato come sulla medesima missione siano previsti interventi recati dalla Sezione I del disegno di legge, che determinano un incremento della dotazione complessiva pari a 5,9 milioni di euro per il 2021;

   rilevato, per quanto riguarda la Missione 4 – Soccorso civile, come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.661,9 milioni di euro), essa registri nel complesso un aumento di 20,8 milioni di euro nel 2021 (+0,8 per cento), che riguarda il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3);

   rilevato, quanto alla Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, cui è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021, come la Sezione II operi sull'unico programma della Missione un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro nel 2021;

   rilevato, quanto agli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2), rilevanti per le competenze della I Commissione, come, nell'ambito della Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 17.1 (Organi costituzionali), per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2021 non si registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020;

   rilevato inoltre come, nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4), relativamente al capitolo 1670, concernente le spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il disegno di legge esponga una previsione di competenza di circa 872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023;

   evidenziato altresì, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, come il disegno di legge non apporti alcuna variazione alle previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA, all'Istituto nazionale di statistica, mentre, per quanto riguarda l'Agenzia per l'Italia digitale, il disegno di legge prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio;

   segnalato come, nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) per quanto riguarda il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), le previsioni di stanziamento non subiscano modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio,

  esprime

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo destinato all'erogazione di contributi straordinari in favore dei comuni interessati dalla gestione dei flussi migratori, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai medesimi comuni, anche in relazione alle misure di sicurezza sanitaria richieste per la prevenzione del contagio da COVID-19, stabilendo che il medesimo fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato- città e autonomie locali;

  e con le seguenti osservazioni:

   1) con riferimento al comma 18 dell'articolo 159, che autorizza per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, specificando che il predetto personale è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda e che le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare anche l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la procedura di mobilità collettiva è regolata anche da tale articolo 33 e non solo dagli articoli 34 e 34-bis;

   2) con riferimento alla formulazione dell'articolo 163, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza normativa, di esplicitare, nella rubrica dell'articolo, l'abrogazione, disposta dal comma 4 del medesimo, delle disposizioni della legge n. 59 del 2016.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   rilevato, per quanto riguarda la Sezione I del disegno di legge, come l'articolo 105, comma 1, preveda la possibilità di trasferire alle amministrazioni pubbliche, in tutto o in parte, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo;

   sottolineato come l'articolo 159, comma 15, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, in aggiunta rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi;

   evidenziato come il comma 18 del medesimo articolo 159 autorizzi per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione;

   rilevato come l'articolo 160, al comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizzi l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022;

   evidenziato come l'articolo 163, comma 1, stabilisca che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provvede ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico la formazione del personale pubblico;

   segnalato come l'articolo 166, comma 1, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari;

   rilevato come l'articolo 167 istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID;

   rilevato come l'articolo 181 incrementi di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi;

   segnalato, per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge, come le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché in altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2);

   rilevato come il disegno di legge di bilancio 2021-2023, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno autorizzi spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 29.825,6 milioni di euro nel 2021, a 29.023,2 milioni di euro per il 2022 e a 27.341,4 milioni di euro per il 2023, mentre, in termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 29.932,3 milioni di euro nel 2021, a 29.008,2 milioni di euro nel 2022 e a 27.328,8 milioni di euro nel 2023;

   rilevato come, rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio esponga, per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa lievemente e progressivamente decrescente;

   rilevato come gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestino, in termini di competenza, nell'anno 2021 ad una quota pari al 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo leggermente in termini percentuali negli altri anni del triennio di programmazione;

   rilevato come in tale ambito gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II del disegno di legge determinino un aumento della spesa pari a circa 705 milioni di euro, sia dal lato della spesa corrente (110 milioni) sia in conto capitale (595 milioni di euro): in ragione di rimodulazioni (-105 milioni di euro per il 2021) e rifinanziamenti (810 milioni di euro per il 2021) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente;

   segnalato altresì come le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinino nel complesso un effetto positivo di circa 829 milioni di euro, tutte di parte corrente;

   rilevato come la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia assorbita, come di consueto, dalla Missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, e come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.016,4 milioni), tale missione registri un incremento complessivo di circa 1.417 milioni di euro (+6,9 per cento), che riguarda esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), dovuto innanzitutto ad interventi recati della Sezione I del disegno di legge, i quali determinano un aumento complessivo pari a circa 817 milioni di euro;

   evidenziato come la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernente i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, rechi previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021 e come lo stanziamento finale della Missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II del disegno di legge) risulti pari a 8.741,4 milioni per il 2021, con una lieve riduzione di circa 20 milioni di euro (0,2 per cento);

   segnalato come sulla medesima missione siano previsti interventi recati dalla Sezione I del disegno di legge, che determinano un incremento della dotazione complessiva pari a 5,9 milioni di euro per il 2021;

   rilevato, per quanto riguarda la Missione 4 – Soccorso civile, come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.661,9 milioni di euro), essa registri nel complesso un aumento di 20,8 milioni di euro nel 2021 (+0,8 per cento), che riguarda il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3);

   rilevato, quanto alla Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, cui è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021, come la Sezione II operi sull'unico programma della Missione un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro nel 2021;

   rilevato, quanto agli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2), rilevanti per le competenze della I Commissione, come, nell'ambito della Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 17.1 (Organi costituzionali), per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2021 non si registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020;

   rilevato inoltre come, nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4), relativamente al capitolo 1670, concernente le spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il disegno di legge esponga una previsione di competenza di circa 872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023;

   evidenziato altresì, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, come il disegno di legge non apporti alcuna variazione alle previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA, all'Istituto nazionale di statistica, mentre, per quanto riguarda l'Agenzia per l'Italia digitale, il disegno di legge prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio;

   segnalato come, nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) per quanto riguarda il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), le previsioni di stanziamento non subiscano modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio,

  esprime

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai medesimi comuni, anche in relazione alle misure di sicurezza sanitaria richieste per la prevenzione del contagio da COVID-19, stabilendo che il medesimo fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato- città e autonomie locali;

  e con le seguenti osservazioni:

   1) con riferimento al comma 18 dell'articolo 159, che autorizza per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, specificando che il predetto personale è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda e che le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare anche l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la procedura di mobilità collettiva è regolata anche da tale articolo 33 e non solo dagli articoli 34 e 34-bis;

   2) con riferimento alla formulazione dell'articolo 163, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza normativa, di esplicitare, nella rubrica dell'articolo, l'abrogazione, disposta dal comma 4 del medesimo, delle disposizioni della legge n. 59 del 2016.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

   esaminato il disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-20;

   rilevato come il disegno di legge in esame – nel testo approvato dal Senato – consti di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei, prevedendo, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive;

   considerato che nel provvedimento si specifica che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto «delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19»;

   rilevato, quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della Commissione, come l'articolo 18 conferisca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III (recante il «Quadro di certificazione della cibersicurezza») del regolamento (UE) 2019/881, specificando in tale ambito i princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

   esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3);

   preso atto dei contenuti della Relazione, la quale è stata predisposta dal Governo e trasmessa alle Camere il 18 maggio 2020;

   rilevato, in particolare, quanto agli ambiti di competenza della Commissione, come la Relazione, nell'ambito del capitolo 1 della parte seconda, affronti il tema delle politiche sulla migrazione;

   segnalato, al riguardo, come la Relazione ricordi che l'Italia ha mantenuto alta la pressione nei confronti dell'Unione europea in occasione degli eventi di soccorso in mare di migranti, con l'obiettivo di ottenere una redistribuzione degli stessi tra tutti gli Stati membri;

   osservato come la Relazione faccia notare che l'impegno dell'Italia, fortemente intensificato nella seconda parte del 2019, ha prodotto un positivo risultato durante il Vertice di Malta del 23 settembre 2019, in occasione del quale è stata condivisa una Dichiarazione comune da parte di Italia, Malta, Francia e Germania, assistiti dalla Presidenza di turno finlandese e dalla Commissione europea;

   osservato come tale Dichiarazione affermi, tra l'altro, che la responsabilità sul richiedente asilo, compreso l'eventuale rimpatrio in caso di diniego della protezione, ricade interamente sullo Stato membro di ricollocazione, mentre i Paesi di primo ingresso debbono occuparsi dei primi controlli medici e di sicurezza sui migranti;

   segnalato come la Relazione ricordi che l'Italia ha confermato la propria richiesta di una revisione radicale del Regolamento Dublino, in grado di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso, il quale continua a penalizzare fortemente gli Stati di frontiera marittima esterna;

   osservato come la Relazione segnali che il Governo ha, inoltre, continuato a difendere la cosiddetta logica di «pacchetto» della riforma del Sistema comune europeo d'asilo, in forza della quale i diversi progetti legislativi sono da considerare tra loro interconnessi sia sul piano tecnico sia sul piano politico e, pertanto, debbono essere approvati all'esito di un accordo complessivo che deve includere anche un'equa riforma del Regolamento Dublino;

   rilevato come l'Italia abbia più volte evidenziato che l'Unione europea deve investire maggiormente sulla cosiddetta «dimensione esterna» della politica migratoria, perché soltanto agendo sulle «cause profonde della migrazione» e migliorando le condizioni di vita della popolazione (in particolare giovanile) nei Paesi terzi, sarà possibile scongiurare la partenza e la morte in mare di molti migranti economici e, al contempo, stroncare il business delle organizzazioni criminali;

   ricordato che, proprio per garantire l'effettiva cooperazione dei Paesi terzi sul piano dei rimpatri, l'Italia ha sostenuto e chiesto con insistenza di uniformare trasversalmente tutte le politiche europee al principio di «premialità» dei Paesi terzi che siano concretamente collaborativi in materia di rimpatri di propri connazionali irregolarmente entrati in Europa e senza titolo per permanervi;

   preso atto che la Relazione ricorda che l'Italia ha, altresì, sottolineato la necessità di includere nella complessiva strategia europea in campo migratorio anche un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifugiati, nonché la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l'Europa per le persone più vulnerabili (come l'Italia ha continuato a fare nel 2019) o di avviare progetti sperimentali per la presentazione di domande di asilo al di fuori dell'Unione europea;

   considerato poi come la Relazione segnali che il Governo ha proseguito nel 2019 l'impegno a favore dell'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione);

   osservato come la Relazione, nell'ambito del capitolo 2 della Parte seconda, rechi un paragrafo riguardante il settore della cybersicurezza, ricordando che, nell'ambito delle azioni intraprese per la realizzazione del mercato unico digitale, la Commissione UE ha rivolto l'attenzione alla certificazione dei prodotti ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) ai fini della cybersicurezza;

   segnalato come la Relazione, nell'ambito delle politiche di sicurezza comune, sottolinei la rilevanza, anche nel 2019, dell'azione italiana di tutela e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo, tenendo nella necessaria considerazione la condizione di maggiore vulnerabilità di donne e bambine in contesti di crisi;

   preso atto con favore che, nell'ambito del capitolo 12 della Parte seconda, la Relazione segnala come, nel corso del 2019, l'azione di promozione delle politiche di parità e pari opportunità sia proseguita attraverso l'adozione di un ventaglio di misure convergenti verso l'obiettivo di ridurre le disparità di genere nei vari settori della vita sociale ed economica e promuovere percorsi di partecipazione inclusiva e paritaria delle donne;

   ricordato, in tale contesto, come le misure di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne costituiscano uno degli assi portanti della più ampia strategia per la parità di genere;

   segnalato a tale riguardo come la Relazione evidenzi che nel corso del 2019 il Governo ha dato ulteriore impulso al Piano Strategico Nazionale sulla violenza 2017-2020, attraverso il quale l'Italia ha definito l'insieme delle misure necessarie per dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza maschile contro le donne (cosiddetta Convenzione di Istanbul);

   richiamato in particolare, nell'ambito del capitolo 12 della Relazione, il paragrafo relativo alle politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, in particolare per quanto riguarda l'impegno contro la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere;

   rilevato come la Relazione, in materia di giustizia e affari interni, evidenzi che l'Italia ha sostenuto, anche per gli aspetti connessi alla sicurezza interna, l'impostazione della nuova Agenda strategica 2019-2024 adottata dal Consiglio europeo del 20 giugno 2019, sottolineando come il compito dell'Unione europea sia quello di sostenere le autorità degli Stati membri, mettendo a disposizione strumenti normativi e tecnici che consentano alle polizie nazionali di affrontare la dimensione transnazionale dei fenomeni criminali;

   ricordato come, in questa prospettiva, l'Italia abbia sostenuto l'impostazione del Consiglio volta a sviluppare un approccio integrato e multidisciplinare, in grado di garantire sinergie fra tutte le agenzie che si occupano di sicurezza, considerato, peraltro, che tale modello è già stato fatto proprio dalle Forze di polizia italiane, le quali operano in stretto raccordo in seno ad organismi interforze, sia a livello centrale sia a livello periferico;

   segnalato come, nella parte della Relazione sull'innovazione e lo sviluppo tecnologico nella Pubblica Amministrazione, si affermi che il Governo è pertanto impegnato a individuare ed elaborare modalità e dispositivi operativi che favoriscano una più efficiente cooperazione a livello centrale e a livello locale, per assicurare piena coerenza delle politiche governative sul digitale;

   ricordato, in particolare, a tale ultimo proposito, il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (pubblicato la prima volta nel 2017 e aggiornato annualmente) il quale sviluppa la strategia digitale del settore pubblico, in linea con i principi generali dettati dall'eGovernment Action Plan 2016-2020, e individua specifiche aree di applicazione progettuale come la CIE (Carta d'identità elettronica), pagoPA, l'adozione di standard, architetture e norme comuni, l'interoperabilità, le linee guida di design, l'open source, SPID (il sistema pubblico di identità digitale per accedere ai servizi pubblici) e ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2772, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;

   rilevato, per quanto attiene al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, come le disposizioni del Capo I, riguardanti il servizio sanitario della regione Calabria, appaiano riconducibili alla materia, di competenza legislativa statale esclusiva, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla materia, di competenza legislativa concorrente, «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   considerato che assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione, il quale, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;

   richiamato che sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate, rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce della medesima Corte (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013);

   rilevato come il provvedimento contempli comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, prevedendo, al comma 1 dell'articolo 2, l'intesa con la regione Calabria per la nomina da parte del Commissario ad acta dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale, al comma 1 dell'articolo 6, che, con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sarà definita la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria, al comma 2 dell'articolo 6, che anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni;

   rilevato, per quanto attiene alle disposizioni del Capo II, riguardanti il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, come esse appaiano riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, il quale prevede che i princìpi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica;

   considerato che la disciplina del regime di prorogatio rientra nella competenza degli statuti regionali, come in più occasioni evidenziato anche dalla Corte costituzionale, la quale ha evidenziato come l'esercizio dei poteri in prorogatio non possa che essere limitato ai poteri «necessari», quali definiti dallo statuto regionale in conformità all'articolo 123 della Costituzione, limitandolo all'esigenza di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale,

   segnalato, sul piano della formulazione del provvedimento, come il comma 4 dell'articolo 4 preveda che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale adotti, sentito il Commissario ad acta, l'atto aziendale e «gli altri provvedimenti previsti»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, il quale prevede che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale adotti, sentito il Commissario ad acta, l'atto aziendale e «gli altri provvedimenti previsti», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano «gli altri provvedimenti previsti» cui fa riferimento la disposizione, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

   b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, il quale dispone che, «limitatamente al 2020», le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo, prevedendo che tale a disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che, attraverso l'utilizzo dell'espressione «limitatamente all'anno 2020», si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi, ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020, atteso che quest'ultima interpretazione, nel caso della Regione Calabria – al momento l'unica regione interessata dalla disposizione – risulterebbe contraddittoria con la previsione di un termine minimo di novanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, termine che infatti decorre dal 10 novembre, data della presa d'atto del decesso della Presidente Santelli e del conseguente scioglimento del consiglio regionale.