XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Mercoledì 25 novembre 2020

INTERROGAZIONI:

5-04695 Polverini: Situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center dell'ANAC e del Comune di Roma ... 139

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 146

5-04870 Serracchiani: Funzionamento del «Fondo Nuove Competenze» istituito presso l'ANPAL ... 139

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 147

5-04969 Murelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società «Servizi Italia S.p.a.» ... 139

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 149

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) ... 140

ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) ... 150

ALLEGATO 5 (Relazione approvata) ... 153

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 142

ALLEGATO 6 (Parere approvato) ... 156

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3) ... 144

ALLEGATO 7 (Relazione approvata) ... 157

ALLEGATO 8 (Parere approvato) ... 159

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 25 novembre 2020

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

  La seduta comincia alle 13.10.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, fa presente che le interrogazioni odierne saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-04695 Polverini: Situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center dell'ANAC e del Comune di Roma.

  La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria per la dettagliata ricostruzione della vicenda, ma sottolinea che essa non si è ancora risolta. Auspica, pertanto, che il Governo mantenga alta la vigilanza e confermi l'impegno a trovare adeguate soluzioni che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali e il ripristino dei livelli salariali che i lavoratori avevano prima del cambio di appalto.

5-04870 Serracchiani: Funzionamento del «Fondo Nuove Competenze» istituito presso l'ANPAL.

  La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Debora SERRACCHIANI, presidente, ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che ha fornito importanti aggiornamenti che permettono di superare alcuni timori sul funzionamento del «Fondo Nuove Competenze». Ciò nonostante, ritiene opportuna la proroga del termine di sottoscrizione delle intese tra le parti sociali e della definizione delle procedure in quanto il 31 dicembre, termine attualmente fissato, appare troppo ravvicinato e, di conseguenza, irrealistico.

5-04969 Murelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società «Servizi Italia S.p.a.».

  La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Elena MURELLI (LEGA) ringrazia la sottosegretaria per le informazioni sugli esiti dei tavoli di confronto dell'11 e del 24 novembre. Ribadisce l'importanza di mantenere nel territorio di Piacenza la sede della società «Servizi Italia S.p.a.», sia per le ricadute positive nella zona sia, soprattutto, per non costringere i lavoratori, per la maggior parte donne, a spostamenti continui verso le nuove sedi, con gravi conseguenze sulla vita familiare. Infine, sottolinea la necessità che il Governo e il Parlamento affrontino il tema dei prezzi e della rinegoziazione degli appalti, soprattutto alla luce delle linee guida pubblicate dall'ANAC.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

  La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che la Commissione riprende l'esame, per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).
  Avverte che sono state presentate sette proposte emendative (vedi allegato 4).
  Quanto all'ammissibilità delle proposte emendative, fa presente che le valutazioni espresse in questa sede non hanno carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità della materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.
  Avverte, pertanto, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione, sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione bilancio.
  Alla luce di queste premesse, ritiene che debbano considerarsi inammissibili per carenza di compensazione finanziaria le seguenti proposte emendative: Frate 4.01, che introduce uno sgravio contributivo totale in relazione ai contratti di apprendistato, in quanto reca minori entrate contributive senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 5.01, che introduce uno sgravio contributivo totale per le nuove iscrizioni nella previdenza artigiana, in quanto reca minori entrate contributive senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 44.01, che introduce un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, in quanto reca maggiori oneri senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 65.01, che abroga le disposizioni in materia di limiti di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, in quanto reca maggiori oneri senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 166.1, che dispone l'immediata immissione in ruolo dei vincitori di concorso interno nel ruolo di ispettore della Polizia di Stato nonché di tutti i candidati idonei, in quanto reca maggiori oneri senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria.
  È altresì da ritenersi inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Frate 197.1, che abroga disposizioni relative a modalità di versamento dell'IVA nei confronti di enti pubblici, dal momento che incide su ambiti di competenza non riconducibili alla XI Commissione.
  Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

  Claudio DURIGON (LEGA) illustra l'emendamento Giaccone 57.1, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la previsione del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive del lavoro, che sottende l'intenzione del Governo di svuotare l'ANPAL delle sue competenze a vantaggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale, tuttavia, ha dimostrato un impegno costante sul versante delle politiche passive, a scapito delle politiche attive. A suo giudizio, prima di procedere all'esautoramento di fatto dell'ANPAL sarebbe necessario sapere dal Governo quali indirizzi intenda adottare sul piano delle politiche attive e, di conseguenza, nei confronti dell'ANPAL stessa.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, riconoscendo in parte la fondatezza delle sue osservazioni, invita il collega Durigon a ritirare il suo emendamento, per permettere che le questioni da lui poste siano approfondite nella sede, più propria, della Commissione Bilancio. In particolare, esprime perplessità sia sull'entità dello stanziamento, insufficiente a fare fronte alle necessità, sia sulla struttura ministeriale che sarà chiamata a gestirlo.

  La sottosegretaria Francesca PUGLISI, conformemente al relatore, invita al ritiro dell'emendamento Giaccone 57.1, esprimendo altrimenti parere contrario, e, condividendo la preoccupazione dell'onorevole Durigon e del relatore sulla necessità che le politiche attive rimangano in capo all'ANPAL, fa tuttavia notare che l'articolo 57 non sottrae risorse all'Agenzia, ma dispone un nuovo finanziamento destinato alle politiche attive del lavoro.

  Claudio DURIGON (LEGA), ringraziando il relatore e la rappresentante del Governo per l'attenzione alla questione da lui posta, ritira l'emendamento Giaccone 57.1, per ripresentarlo presso la Commissione Bilancio, sede nella quale si potrà approfondire il tema delle politiche attive del lavoro e verificare se l'ANPAL sia effettivamente in grado di gestirle.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il relatore ha presentato una proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio, che è in distribuzione. Chiede, quindi, al relatore di illustrare la sua proposta di relazione (vedi allegato 5).

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole (vedi allegato 5).

  Claudio DURIGON (LEGA) esprime forti perplessità sul disegno di legge in esame, che manca completamente di una visione di insieme delle necessità che si dovranno affrontare nel corso del 2021 e, di conseguenza, degli interventi più opportuni da adottare. Preannuncia che la sua parte politica intende presentare presso la Commissione Bilancio proposte emendative vertenti su diversi temi, dalle politiche attive all'APE sociale, che auspica siano condivise dalla maggioranza e dal Governo, e annuncia anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di relazione del collega Viscomi.

  Paolo ZANGRILLO (FI), preannunciando il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di relazione favorevole del relatore, ritiene che il disegno di legge di bilancio avrebbe dovuto recare interventi maggiormente ispirati alla necessità di porre le basi per la ripresa dalla drammatica situazione in cui versa attualmente il Paese. Mancano, in particolare, misure per aumentare la fiducia delle imprese, ad esempio riducendo significativamente il costo del lavoro, prevedendo importanti investimenti per la formazione dei lavoratori, per metterli in grado di affrontare le sfide della quarta rivoluzione industriale attualmente in corso, nonché introducendo misure che permettano finalmente l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche riorganizzando l'ANPAL, mediante, tra l'altro, massicce assunzioni di personale qualificato e l'acquisizione di moderne infrastrutture informatiche.

  Niccolò INVIDIA (M5S), preannunciando il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione del relatore, ritiene che il disegno di legge di bilancio realizzi un giusto compromesso tra la necessità di prorogare alcuni istituti che svolgono un ruolo importante per alcune categorie di lavoratori e quella di introdurre nuovi strumenti per sostenere la ripresa del sistema. Condividendo le preoccupazioni espresse dal collega Zangrillo, osserva che il disegno di legge di bilancio reca misure volte proprio ad aumentare la fiducia delle imprese, come, ad esempio, il Piano per la transizione 4.0, il cui ambito di applicazione, tuttavia, non rientra nelle competenze della XI Commissione. Pur nella consapevolezza della perfettibilità del disegno di legge, ritiene tuttavia necessario non perdere di vista che gli interventi devono inquadrarsi in una cornice di risorse limitate, che condiziona le decisioni del legislatore.

  Flora FRATE (MISTO), preannunciando l'astensione nella votazione sulla proposta di relazione del relatore, condivide le osservazioni dei colleghi sulla mancanza nel disegno di legge di bilancio di un piano organico di interventi che faccia fronte alla straordinarietà della situazione attuale. Stigmatizza, in particolare, la mancanza di misure per modificare il Reddito di cittadinanza, eliminando le ambiguità attuali e rendendolo uno strumento puramente assistenziale, per contrastare il precariato, specialmente nella pubblica amministrazione, per sostenere la scuola, per aumentare gli importi delle pensioni di invalidità, per sostenere le aziende che hanno registrato un calo del fatturato, per riformare le professioni e, infine, per garantire la formazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni tecnologiche in atto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (vedi allegato 5). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Viscomi quale relatore presso la V Commissione.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la relazione approvata dalla Commissione, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2772 Governo, di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, rinviato nella seduta di ieri, martedì 24 novembre.
  Ricorda che in tale seduta, il relatore, onorevole Tucci, ha svolto la sua relazione e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.
  Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto ritiene insultante per i calabresi il provvedimento in esame, basato sul presupposto del perdurare delle ragioni di straordinaria necessità e urgenza che hanno portato al Commissariamento del sistema sanitario della regione. Si tratta, a suo avviso, di una presa in giro in quanto la Calabria si trova in tale disastrosa situazione da ben undici anni e il Governo non è stato in grado nemmeno di risolvere il problema aperto dalle dimissioni di ben due Commissari straordinari nel giro di pochi giorni e dalla successiva rinuncia del successore designato. Rifacendosi alla sua esperienza professionale, esprime forti dubbi sulla capacità del Governo di scegliere le personalità più idonee ad affrontare la sfida del risanamento del sistema sanitario calabrese e si dice scettico sul fatto che, date queste premesse, il decreto-legge in esame sia in grado di invertire la tendenza. Mette, infine, in evidenza la contraddizione tra la volontà di liberare dalle infiltrazioni della criminalità organizzata gli enti del servizio sanitario regionale, mediante lo scioglimento previsto dall'articolo 4, e il mantenimento ai vertici della Commissione bicamerale antimafia di una persona che, con le sue recenti dichiarazioni, ha dimostrato di essere indegna della responsabilità che si è assunto.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, ritiene necessario intervenire per fornire ulteriori chiarimenti rispetto alla proposta di parere, alla luce delle osservazioni del collega Zangrillo. Intende aggiungere elementi a sostegno della sua proposta di parere, ricordando che il primo atto di commissariamento è da ricondurre alla responsabilità del gruppo di appartenenza dell'onorevole Zangrillo, che undici anni fa faceva parte della maggioranza a sostegno del presidente della Regione Calabria. Quanto alle accuse di incapacità rivolte dal collega al Governo attuale, ricorda che la sanità è materia di competenza regionale e, pertanto, i fallimenti in tale ambito non possono certo imputarsi all'Esecutivo. Auspica l'approvazione della sua proposta di parere, in quanto il decreto-legge introduce ulteriori e più efficaci strumenti di cui il Commissario straordinario potrà servirsi nello sforzo di risanare la sanità calabrese. Proprio per questo, ritiene che il voto contrario sulla sua proposta di parere sia, quello sì, indegno e offensivo per i calabresi.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, richiama l'onorevole Tucci a mantenere un profilo più consono al suo ruolo di relatore.

  Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene inaccettabili i giudizi del relatore su chi esprime il suo dissenso nei confronti della sua proposta di parere.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, ribadisce il suo richiamo nei confronti del relatore, che invita ad evitare di esprimere giudizi sulle intenzioni di voto dei deputati.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, scusandosi per alcune delle espressioni da lui usate, ritiene di avere fornito elementi aggiuntivi utili alla riflessione.

  Antonio VISCOMI (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore, esprime il suo disagio nel doversi esprimere su una questione che, a suo giudizio, non interessa solo i calabresi, coinvolgendo invece l'intero Paese. Il fallimento del sistema sanitario calabrese, infatti, è il fallimento di un'intera comunità politica a livello nazionale, dal momento che per undici anni si è voluto affrontare la questione unicamente nel quadro del piano di rientro dal disavanzo, con l'adozione di provvedimenti draconiani che hanno portato alla chiusura di ospedali, alla rinuncia all'erogazione dei servizi e delle prestazioni comprese nei LEA, all'aumento dei costi a carico dei cittadini, che hanno dovuto fare ricorso alla sanità privata, e all'aumento delle liste di attesa. Anche la criminalità organizzata ha fatto un salto di qualità, infiltrandosi con astuzia, dimostrando di essere al passo con l'evoluzione del sistema economico. L'inversione di tendenza non è realizzabile unicamente affidandosi alle strutture prefettizie, essendo necessarie, come ha fatto notare anche il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, competenza manageriale e conoscenza del sistema sanitario. Infine, intende sottolineare la necessità di prevedere ingenti risorse per il risanamento finanziario della sanità calabrese, la cui drammatica situazione è stata messa in luce recentemente dalla Corte dei conti. Non essendo in grado di prevedere se il decreto-legge all'esame potrà risolvere tutti i problemi sul tappeto, esprime tuttavia soddisfazione per il fatto che, se non altro, ha riportato l'attenzione nazionale sulla Calabria e sulla necessità che l'intero Paese si faccia carico della sua crisi.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), preannunciando il voto favorevole del gruppo Italia Viva sulla proposta di parere del relatore, dichiara di condividere alcune delle osservazioni del collega Zangrillo, che ha evidenziato talune realtà innegabili. Ritiene, tuttavia, che il decreto-legge in esame rappresenti lo sforzo positivo del Governo nel cercare una soluzione ai problemi del sistema sanitario calabrese, ma è convinto della necessità di ulteriori futuri interventi, data la complessità dei nodi da sciogliere, per una regione che deve portare a compimento il piano di rientro dal disavanzo sanitario. La situazione della Calabria è ancora più complicata dal peso enorme del debito, che impedisce di fare gli investimenti necessari per assicurare la corretta erogazione dei LEA. Auspica, pertanto, il superamento del rifiuto ideologico di ricorso al MES, il quale permetterebbe alla Calabria l'accesso a ingenti risorse che, se calcolate secondo i criteri del riparto del Fondo sanitario nazionale, ammonterebbero a circa 2 miliardi di euro, ma che potrebbero essere addirittura superiori se si facesse ricorso a parametri che tengano conto, ad esempio, della necessità di garantire il rispetto dei LEA, attualmente sotto la media.

  Flora FRATE (MISTO) preannuncia l'astensione nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

  Andrea GIACCONE (LEGA) e Carmela BUCALO (FDI), a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 6).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 novembre.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la Commissione riprende l'esame congiunto in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge n. 2757, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3), rinviato nella seduta dello scorso 18 novembre.
  Comunica che non sono state presentate proposte emendative al disegno di legge C. 2757.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole D'Alessandro, per l'illustrazione di una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 e di una proposta di parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, che saranno poste in votazione separatamente.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi allegato 7) e la sua proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (vedi allegato 8).

  Elena MURELLI (LEGA), preannunciando il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore, ribadisce l'anacronismo di tali atti, sia per il tempo trascorso tra la loro presentazione da parte del Governo e il loro esame da parte del Parlamento, sia perché essi non tengono conto della pandemia di COVID-19 e delle sue drammatiche conseguenze sul sistema economico, italiano e europeo. In particolare, il disegno di legge di delegazione europea non reca alcuna previsione di misure utili a superare le differenze in materia fiscale e salariale che danneggiano le imprese italiane e la Relazione dà conto di impegni assunti dal Governo, che, tuttavia, non trovano riscontro nel disegno di legge di bilancio all'esame del Parlamento. A tale proposito, lamenta l'esclusione dell'Italia dal confronto in atto tra gli altri Paesi europei su temi importanti, quali, ad esempio, la libera circolazione, il terrorismo e l'immigrazione e sottolinea che il Governo esautora il Parlamento, anche in occasione dei dibattiti sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista delle riunioni del Consiglio europeo. Anche le risorse che l'Unione europea mette a disposizione degli Stati membri, come ad esempio quelle nell'ambito del programma SURE, nascondo insidie e, non a caso, diversi Paesi hanno preferito rinunciarvi.

  Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore.

  Romina MURA (PD) e Niccolò INVIDIA (M5S), a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano il voto favorevole sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore.

  Flora FRATE (MISTO) preannuncia l'astensione nella votazione sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi allegato 7) e la proposta di parere del relatore sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (vedi allegato 8).

  La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato D'Alessandro quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

XI Commissione - mercoledì 25 novembre 2020

ALLEGATO 1

5-04695 Polverini: Situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center dell'ANAC e del Comune di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center dell'ANAC e del Comune di Roma.
  Per quanto attiene al quesito concernente l'individuazione di una soluzione in grado di tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti, occorre tenere conto della vertenza sindacale in atto, in relazione alla quale sono in discussione il tema delle condizioni contrattuali di tutela dei lavoratori conseguenti all'applicazione del Ccnl della cooperazione sociale, rispetto a quelle già applicate dell'attuale contratto nazionale delle telecomunicazioni, e il tema del rispetto dei requisiti della clausola sociale non solo circa l'assorbimento del personale precedente ma anche in ordine al mantenimento delle stesse condizioni occupazionali.
  Ciò posto, dato atto che non risultano richieste d'intervento ispettivo, deve darsi atto della sostanziale facoltà di autodeterminazione della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, per cui le parti possono liberamente scegliere il CCNL deputato alla disciplina del rapporto fermo il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione.
  In ragione di quanto sopra, è utile sollecitare sempre il committente pubblico ad una attenta redazione dei bandi di affidamento di servizi e alla previsione di clausole sociali utili, in caso di cambio appalto, alla gestione delle possibili criticità occupazionali o relative alla regolazione contrattuale applicata.
  Inoltre – con riferimento alla disciplina della clausola sociale – si osserva che l'articolo 50 del Codice appalti prevede che «Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto»; inoltre, l'articolo 30, comma 4 dispone che «Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente». La disciplina non prevede, dunque, il mantenimento del CCNL applicato dal precedente operatore economico.
  Sul punto anche l'ANAC si è espressa con il parere di precontenzioso n. 62 del 2019 che specifica quanto segue: «Con specifico riferimento a un'ipotesi assimilabile, nel Parere sulla normativa AG15/2011 del 6 luglio 2011, l'Autorità, anche sulla base di giurisprudenza ivi richiamata (TAR Piemonte Torino, sez. I, 27 ottobre 2008 n. 2687), ha ritenuto che, alla stregua di un quadro normativo che ammette le società cooperative tra gli operatori economici partecipanti alle gare di appalto, apparirebbe sproporzionata e discriminatoria l'apposizione
di clausole che impongono alle società cooperative (che applichino contratti collettivi rientranti nel settore delle attività oggetto della gara) l'adesione a contratti collettivi di altre categorie».
  Inoltre, il Consiglio di Stato, di recente (sez. V 23/12/2019 n. 873), intervenuto sull'argomento ha statuito che «La clausola sociale è posta in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali, ma essa non attribuisce anche al singolo lavoratore, in occasione del “cambio appalto”, un incondizionato diritto al livello di inquadramento contrattuale precedentemente posseduto, e più in radice al mantenimento della contrattazione collettiva precedentemente applicata, ma deve essere bilanciata con l'autonomia organizzativa dell'impresa e le esigenze tecniche del servizio».
  Con riferimento al caso di specie, l'ANAC espressamente interpellata al riguardo, ha reso noto di essersi adoperata nei confronti del fornitore subentrante al fine di garantire il passaggio del personale dal precedente all'attuale contratto, mantenendo i livelli retributivi e le condizioni pregresse pur in assenza della prosecuzione con lo stesso contratto collettivo. A riprova di ciò risulta che 42 operatori di contact center sui 53 che svolgevano l'attività per ANAC nel precedente contratto hanno aderito alla clausola sociale e sono transitati al nuovo fornitore.
  Faccio presente, altresì, che anche la Regione Lazio – interessato della questione – ha manifestato la disponibilità a supportare le parti sociali qualora ne formalizzino eventuale richiesta.
  Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori della Società Abramo Customer care spa di Crotone, la Prefettura di Crotone, ha riferito che lo scorso ottobre, i vertici regionali delle rappresentanze sindacali si sono confrontati con la società, constatando che circa 13 lavoratori avevano accettato la proposta della nuova società «aCapo» – riconducibile al «consorzio Leonardo» – e pertanto, avendo presentato le dimissioni volontarie dalla società «Abramo» sono stati automaticamente esclusi dalla procedura di licenziamento collettivo. A queste, tuttavia, si sarebbero potuti aggiungere altri lavoratori che alla scadenza dei 45 giorni previsti per legge dalla consultazione sindacale qualora avessero deciso di accettare la nuova proposta della società «aCapo».
  Sempre, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Crotone, alla fine del decorso mese di ottobre, dopo aver comunicato ai dipendenti forti difficoltà nel pagare per intero gli stipendi relativi al mese di settembre, con salari ridotti al 70 per cento, l'azienda ha presentato istanza di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma.
  Ha riferito la Prefettura di Crotone che secondo l'Azienda, il concordato è lo strumento più idoneo per garantire la continuità, garantendo, in tal modo, la regolarità delle retribuzioni per le mensilità future.
  Anche il Comune di Roma, espressamente interpellato, al riguardo, ha riferito di aver svolto un forte ruolo di intermediario affinché il passaggio del personale potesse concludersi nell'interesse di tutte le parti coinvolte con il miglior esito possibile per i lavoratori. Il Comune di Roma ha monitorato con estrema attenzione l'evolversi della situazione, eseguendo nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara, un'approfondita verifica di conformità del servizio, il cui iter si è definitivamente concluso il 29 ottobre scorso con esito di congruità rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico e nel disegno esecutivo.
  In conclusione, nel rilevare che il Ministero del lavoro non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento dalle parti interessate, il Governo assicura la massima attenzione in ordine alla vicenda fin qui esposta e in relazione ad eventuali più recenti sviluppi della situazione occupazionale, manifesto sin da ora la disponibilità del Ministero del lavoro a valutare le eventuali richieste per tutelare la posizione dei lavoratori.

ALLEGATO 2

5-04870 Serracchiani: Funzionamento del «Fondo Nuove Competenze» istituito presso l'ANPAL.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente il funzionamento del «Fondo Nuove Competenze» istituito presso l'ANPAL.
  Innanzitutto, mi preme sottolineare che per il Ministero del lavoro il Fondo nuove competenze è una misura molto importante. È uno strumento semplice, universale e al contempo molto vantaggioso, sia per le imprese che per i loro dipendenti.
  Voglio ricordare che il decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito il Fondo Nuove Competenze, al fine di consentire la graduale ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, prevedendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
  Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del suddetto Fondo, costituito presso l'ANPAL. Alla realizzazione degli interventi possono partecipare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici nonché il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo nuove competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  Il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 88 in esame, per l'individuazione dei criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa, è stato adottato il 9 ottobre 2020 dal Ministero che rappresento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la scadenza prevista di 60 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni in esame, ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020.
  Le attività istruttorie, peraltro, sono state avviate tra l'Inps e Anpal già il 16 ottobre, affrontando alcune questioni gestionali quali modalità delle verifiche DURC, controlli ex articolo 48-bis d.p.r. 602/1973, sugli importi superiori a 5000 Euro, recupero indebiti, ecc. In particolare, si stanno definendo le rispettive competenze di Inps ed Anpal in merito ai vari aspetti gestionali e delineando le varie possibili soluzioni.
  Il 13 novembre scorso Anpal ha comunicato di aver predisposto la bozza di Convenzione da sottoscrivere con INPS e la presumibile data dei primi pagamenti, che dovrebbero avvenire al più tardi nella prima settimana di dicembre. Si è in tal senso indicato a Anpal che per i pagamenti è necessario procedere con procedura informatica che possa tracciare i pagamenti e gli esiti degli stessi. In particolare, Anpal ha precisato che le domande ad esso già pervenute (tramite PEC) saranno gestite, con l'interlocuzione regionale, tempestivamente, in modo da inviare a questo Istituto i dati necessari. È stato segnalato e precisato che il pagamento potrà essere disposto solo in presenza di un flusso telematico di scambio dati, e in tal senso sono in corso di predisposizione le necessarie attività da parte del settore della tecnologia informatica Inps. Faccio, altresì, presente che sono online,
sul sito dell'ANPAL, le modalità per poter accedere al Fondo nuove competenze.
  Concludo, pertanto, evidenziando l'attenzione tempestiva e costante sul tema da parte del Ministero del lavoro in sinergia con Anpal, finalizzata a portare ad attuazione nei termini previsti le previsioni delle norme in esame.

ALLEGATO 3

5-04969 Murelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società «Servizi Italia S.p.a.»

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società «Servizi Italia S.p.a.».
  Al riguardo, è stata interpellata la Regione Emilia Romagna la quale ha reso noto di aver ricevuto in data 23 ottobre la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di convocazione di un tavolo istituzionale riguardante la vertenza dei lavoratori dello stabilimento di Podenzano (PC) di Servizi Italia.
  Di conseguenza, la Regione, d'accordo con la Provincia e il Comune di Podenzano, ha convocato le parti il giorno 10 novembre scorso.
  L'azienda ha ribadito la volontà di non licenziare nessuno ma di procedere ad un trasferimento di tutti i lavoratori presso lo stabilimento di Castellina di Parma (distante 47 KM) con l'obiettivo di accorpare i siti per ottimizzare i costi di gestione aziendali in una ottica di ottimizzazione e saturazione delle capacità dei siti.
  Le istituzioni regionali e locali hanno ribadito e chiesto alla proprietà di chiarire che non si tratta di un licenziamento mascherato ed hanno espresso la preoccupazione che il trasferimento provochi comunque delle ricadute negative al territorio, in quanto si tratta in gran parte di occupazione femminile anche proveniente dall'area montana del piacentino con distanze notevoli.
  Proprio in occasione dell'incontro tenutosi ieri 24 novembre, la Regione Emilia Romagna ha riferito di aver chiesto all'azienda che venisse esplicitato che non si tratti di un licenziamento mascherato. È stato chiesto, inoltre, quali siano gli strumenti che l'azienda intende mettere in campo per agevolare i trasferimenti, orari e spese di trasferta, per aiutare i lavoratori che non accettino di trasferirsi con azioni di ricollocamento nel territorio e di accompagnamento per coloro che sono prossimi al pensionamento. Pertanto, dalle notizie apprese ieri dalla Regione, l'interlocuzione prosegue nell'ottica di poter addivenire presto ad un accordo tra le parti.
  Da ultimo, nel sottolineare la rilevanza locale della questione e nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
4. 01. Frate.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

   1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, di età inferiore ai quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
   2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
5. 01. Frate.

(Inammissibile)

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titolari di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

   1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato testo unico delle imposte sui redditi.
   2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.
   3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.
   4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
   5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

   a) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   b) 25 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

   6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
   7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.
   8. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
   9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
44. 01. Frate.

(Inammissibile)

ART. 57.

  Sopprimerlo.
57. 1. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Invalidità civile)

   1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono soppressi.
65. 01. Frate.

(Inammissibile)

ART. 166.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, in considerazione altresì della carenza strutturale di organico appartenente al ruolo di ispettori, si autorizza l'immediata immissione nei ruoli dei concorrenti che hanno superato le prove del «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato», bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando supporto e copertura dei posti vacanti in organico. Tale immissione, atteso l'incremento dei posti per l'inclusione di tutti i candidati idonei, avverrà in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, emanato ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001.
166. 1. Frate.

(Inammissibile)

ART. 197.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
197. 1. Frate.

(Inammissibile)

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 2790-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;

   considerato che l'articolo 3 rende strutturale la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

   apprezzata la disciplina transitoria recata dall'articolo 4, che prevede un esonero contributivo della misura del 100 per cento per trentasei mesi, con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato e a trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata;

   rilevato che la durata di tale esonero è prolungata a quarantotto mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

   rilevato che l'articolo 5 estende alle assunzioni a tempo determinato di tutte le donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92 del 2012 solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;

   considerate le ulteriori misure di esonero contributivo recate dagli articoli 6, 7 e 27, con riferimento, rispettivamente, ai giovani imprenditori agricoli, ai rapporti di lavoro sportivo e ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socio-economico e ad alto tasso di disoccupazione;

   apprezzata l'istituzione, disposta dall'articolo 17, del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e per massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;

   preso atto delle autorizzazioni alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, disposte dagli articoli 31, 158, 159 e 160, volte a un rafforzamento complessivo del personale, anche dal punto di vista delle competenze richieste;

   apprezzato il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, disposto dall'articolo 45;

   considerate le disposizioni riguardanti la proroga degli ammortizzatori sociali e degli altri trattamenti di sostegno del reddito, recate dagli articoli 46, 48, 49, 50, 51, 52 e 54;

   preso atto, all'articolo 47, della proroga al 31 marzo 2021 della disciplina transitoria in materia di rinnovi dei contratti a tempo determinato, introdotta dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   apprezzato l'aumento delle risorse destinate al finanziamento nel 2021 e nel 2022 dei percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 53;

   osservato che l'articolo 54 dispone, tra l'altro, la preclusione fino al 31 marzo 2020 dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro e la proroga alla stessa data della sospensione delle procedure pendenti, ad esclusione dei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nonché dei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;

   rilevato che l'articolo 55 autorizza, a decorrere dal 2021, la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.;

   preso atto dell'incremento degli stanziamenti per il 2021 del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato disposto dall'articolo 56;

   condivisa la proroga al 2021 del canale di accesso al pensionamento «Opzione donna» e dell'istituto cosiddetto APE sociale, nonché della disciplina relativa al contratto di espansione, disposta dagli articoli 60, 61 e 62;

   apprezzato il riconoscimento dell'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati (il cosiddetto part time verticale ciclico), ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione per i dipendenti del settore privato, disposto dall'articolo 63, che recepisce un costante orientamento giurisprudenziale;

   considerato che l'articolo 64 introduce disposizioni per accelerare le procedure dell'INPS e dell'INAIL di lavorazione delle domande di accesso al pensionamento con requisiti ridotti, come disposto dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

   condivisa, all'articolo 66, la proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente;

   preso atto che l'articolo 69, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, in base alla quale si è ridotto da cinque a tre anni il periodo di assoggettamento alla riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018;

   rilevato che l'articolo 71 dispone l'aumento, a decorrere dal 2022, dell'aliquota del contributo a carico dei commercianti destinata al finanziamento del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, che eroga l'indennizzo per cessata attività, ponendo a carico del bilancio dello Stato gli oneri relativi al 2021;

   apprezzati, agli articoli 73 e 74, l'aumento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica a decorrere dal 1° gennaio 2021 nonché la previsione di un'indennità di specificità infermieristica rientrante nel trattamento economico fondamentale, la cui misura e la cui disciplina sono rinviate alla contrattazione collettiva nazionale;

   preso atto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 157, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;

   preso atto che l'articolo 164 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico;

   considerati i provvedimenti di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, nonché dei collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020 con l'esaurimento delle graduatorie, previsti dagli articoli 162 e 165,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 6

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (C. 2772 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2772 Governo, di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;

   preso atto che le attuali condizioni del sistema sanitario della regione Calabria sono tali da giustificare l'adozione degli interventi recati dal decreto-legge, nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché nell'ambito della funzione di orientamento della spesa sanitaria verso una maggiore efficienza;

   considerate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, volte a delineare i compiti e le funzioni del Commissario per l'attuazione del piano di rientro (Commissario ad acta), tra le quali si segnalano l'obbligo della Regione di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, il cui contingente minimo è di venticinque unità, gli uffici e i mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico (comma 2) e l'affiancamento al di uno o più subcommissari (comma 3);

   rilevato che l'articolo 2 dispone la nomina, da parte del Commissario ad acta, di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale, che, se dipendente pubblico, ha diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2757, recante: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato;

   considerato che, tra le direttive di cui il disegno di legge prevede il recepimento, vi è la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, che, applicandosi a tutti i lavoratori nell'UE che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare per iscritto, entro termini indicati dalla norma, i lavoratori degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, elenca una serie di diritti minimi dei lavoratori e individua gli obblighi degli Stati membri finalizzati a garantire l'effettività delle tutele dei lavoratori;

   osservato che si prevede il recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, che stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza;

   rilevato che tale direttiva prevede, in particolare, diritti individuali al congedo di paternità, della durata di dieci giorni lavorativi indennizzati; al congedo parentale, della durata di quattro mesi, con la corresponsione della relativa indennità; al congedo per prestatori di assistenza, di cinque giorni lavorativi all'anno, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti; a modalità di lavoro flessibili per lavoratori che siano genitori di figli di età non inferiore a otto anni o prestatori di assistenza, la cui durata può essere soggetta a una limitazione definita ragionevole;

   segnalato che la direttiva conferma la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori, eventualmente già in vigore negli ordinamenti nazionali;

   considerata la previsione del recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (i cosiddetti whistleblowers) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni;

   preso atto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 introdotti dall'articolo 23 del disegno di legge;

   osservato che l'articolo 20 detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che introduce un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3);

   considerato che la relazione dà analiticamente conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea nel corso del 2019;

   preso atto dell'impegno del Governo nel contrasto della disoccupazione, specialmente quella giovanile, anche ricorrendo ai programmi operativi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo, tra cui, in particolare, il Programma operativo nazionale dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile – PON IOG, il Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione – Pon SPAO e il Programma operativo complementare del Pon SPAO – Poc SPAO, con le cui risorse sono stati finanziati incentivi all'assunzione, rispettivamente, di giovani NEET (not in education, employment or training) e di lavoratori del meridione («Occupazione sviluppo sud»);

   apprezzata la partecipazione italiana al processo di approvazione della direttiva (UE) 2019/130, che modifica la direttiva 2004/37/CE, in materia di esposizione a sostanze chimiche cancerogene o mutagene nei luoghi di lavoro, al negoziato sul testo contenente la proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, concluso con l'adozione definitiva della direttiva (UE) 2019/1152, nonché a quello per l'adozione del testo finale del regolamento istitutivo della Autorità europea del lavoro (ELA);

   rilevata la prosecuzione, nel corso del 2019, della partecipazione del Governo italiano alle attività nell'ambito della Piattaforma europea sul lavoro non dichiarato, nonché nello specifico comitato riguardante l'attività ispettiva;

   preso atto dell'impegno italiano nella ricerca di soluzioni di compromesso nel negoziato, non ancora concluso, per l'approvazione della riforma del regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

   apprezzato l'impegno del Governo nel negoziato che ha portato all'approvazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (Work life balance), impegno che continua con la partecipazione a un Gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione di linee guida per la trasposizione della nuova normativa europea negli ordinamenti nazionali;

   segnalate le numerose iniziative realizzate nel 2019 per il contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, a sostegno del Piano triennale di interventi in corso di definizione da parte del Tavolo caporalato, elaborate attraverso il coordinamento e l'integrazione delle risorse europee, nazionali e regionali, con l'obiettivo di evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.