VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) ... 99
ALLEGATO (Emendamenti) ... 106
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3) ... 104
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 104
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale ... 105
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 13.45.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre scorso.
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che sono state presentate, limitatamente alle parti di competenza della Commissione Finanze, 11 proposte emendative (vedi allegato). Invita quindi il relatore, onorevole Topo, e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.
Raffaele TOPO (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Sani 2790-bis/VI/9.01, Ungaro 2790-bis/VI/9.02 e Fragomeli 2790-bis/VI/13.01, sull'emendamento Centemero 2790-bis/VI/36.1 e sull'articolo aggiuntivo Fragomeli 2790-bis/VI/39.01. Si riserva quindi di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Zanichelli 2790-bis/VI/42.01. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Ungaro 2790-bis/VI/45.01 e Gusmeroli 2790-bis/VI/145.01, sull'emendamento Raduzzi 2790-bis/VI/185.1 e sull'articolo aggiuntivo Ungaro 2790-bis/VI/193.01. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2790-bis/VI/196.01 del relatore.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiede di disporre di un ulteriore lasso di tempo per approfondire la valutazione delle proposte emendative presentate.
Luigi MARATTIN, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.05.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.
Invita poi il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zanichelli 2790-bis/VI/42.01, precisando che tale richiesta non è motivata da contrarietà ai contenuti della proposta emendativa. Segnala che la Banca d'Italia sta effettuando approfondimenti sui regolamenti che disciplinano le mutue di autogestione – MAG, in previsione di un adeguamento della normativa in materia. In considerazione di questa circostanza, non ritiene opportuno al momento un intervento in questo settore.
Davide ZANICHELLI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo 2790-bis/VI/42.01 a sua prima firma; auspica nel contempo che gli approfondimenti in corso – anche in considerazione del fatto che quello delle MAG è un ambito assai contenuto – siano rapidi e possano consentire che l'intervento di adeguamento sia realizzato in tempi brevi, possibilmente nella stessa legge di bilancio per il 2021.
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Sani 2790-bis/VI/9.01 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Lega, Forza Italia, Italia Viva e Movimento 5 Stelle.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sani 2790-bis/VI/9.01 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Ungaro 2790-bis/VI/9.02 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ungaro 2790-bis/VI/9.02 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Fragomeli 2790-bis/VI/13.01 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, LEU e Fratelli d'Italia.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fragomeli 2790-bis/VI/13.01 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'emendamento Centemero 2790-bis/VI/36.1 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, LEU e Italia Viva.
La Commissione approva l'emendamento Centemero 2790-bis/VI/36.1 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Fragomeli 2790-bis/VI/39.01 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, LEU e Italia Viva.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fragomeli 2790-bis/VI/39.01 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Ungaro 2790-bis/VI/45.01 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Lega, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e LEU.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ungaro 2790-bis/VI/45.01 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 2790-bis/VI/145.01 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Partito Democratico, LEU, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 2790-bis/VI/145.01 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'emendamento Raduzzi 2790-bis/VI/185.1 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Italia Viva, LEU, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, e dai deputati Alemanno, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano e Zanichelli.
La Commissione approva l'emendamento Raduzzi 2790-bis/VI/185.1 (vedi allegato).
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Ungaro 2790-bis/VI/193.01 è sottoscritto dai deputati dei gruppi Lega, Partito Democratico, LEU, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Ungaro 2790-bis/VI/193.01 e l'articolo aggiuntivo 2790-bis/VI/196.01 del relatore (vedi allegato).
Raffaele TOPO (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si dichiara soddisfatto per l'approvazione delle proposte emendative, largamente condivise dai gruppi. Sul provvedimento esprime invece forti perplessità, che spera possano essere superate nel prosieguo dell'iter.
Lamenta in particolare la mancata proroga dell'ecobonus al 110 per cento e la creazione del Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui ripartizione sarà effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 207). Ricorda che la dotazione del Fondo è pari a 3,8 miliardi di euro per l'anno 2021 – circa il 10 per cento del valore della manovra – mentre al Parlamento è attribuito un plafond per la copertura delle proposte emendative pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (articolo 209). Ritiene che l'attribuzione al Governo di un importo di tale rilevanza strida con la centralità del Parlamento prevista dalla Costituzione italiana e osserva inoltre che i numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel corso dell'anno abbiano frequentemente causato problemi applicativi. Invita quindi i colleghi ad attivarsi per modificare questa norma del disegno di legge, con conseguente incremento dell'importo destinato alla copertura delle proposte emendative di origine parlamentare, anche in considerazione del fatto che il Governo potrà disporre delle somme rivenienti da ulteriori scostamenti dall'obiettivo di bilancio, già preannunciati.
Rileva inoltre l'assenza di un obiettivo di rilancio del Paese e la mancanza di stanziamenti in favore di province e comuni, al di là del semplice ristoro di alcune specifiche entrate che sono venute a mancare nel 2020 in conseguenza del lockdown. Sottolinea come non sia stato assolutamente considerato che nella primavera del 2021 i comuni vedranno fortemente ridotte le entrate derivanti dall'addizionale comunale IRPEF, in seguito alla riduzione dei redditi soggetti all'imposta, sia per quel che riguarda imprese e lavoratori autonomi, ma anche per quel che riguarda i lavoratori dipendenti che in questi mesi hanno fruito di ammortizzatori sociali. Suggerisce pertanto di utilizzare a questo scopo le risorse del Fondo di cui all'articolo 207, anche perché gli enti locali non hanno la possibilità di aumentare le proprie entrate fiscali oltre i limiti legali e le spese sono aumentate per effetto della pandemia – si pensi solo alla necessità di sanificazione – e nel prossimo anno aumenteranno ulteriormente, in seguito ai rinnovi contrattuali dei dipendenti. Avverte che, in caso contrario, i comuni non saranno più in grado di assicurare i servizi, in particolare di natura sociale e educativa, che attualmente svolgono.
Pur esprimendo una valutazione negativa sulla manovra nel suo complesso, conclude assicurando che appoggerà eventuali proposte migliorative, volte a superare le problematiche testé evidenziate.
Alessandro CATTANEO (FI) apprezza lo spirito di collaborazione che caratterizza i lavori della Commissione Finanze, dimostrato dall'approvazione di emendamenti largamente condivisi.
Segnala quindi la disponibilità del proprio gruppo – che non può certo essere attribuita a quella che da alcuni è stata definita come una eccessiva voglia di dialogare con la maggioranza, ma piuttosto deve ricondursi ad una forte esigenza di concretezza della sua parte politica – ad appoggiare specifici interventi proposti dalla maggioranza, qualora si trattasse di previsioni compatibili con la linea politica del gruppo, con particolare riferimento all'adozione delle misure necessarie per sollevare i cittadini dalla grave crisi economica in cui sono caduti. Invita pertanto all'apertura di un serio e pragmatico confronto su alcuni temi sui quali potrebbero essere trovati punti di convergenza tra gli schieramenti.
Massimo UNGARO (IV), nonostante i tempi ridotti a disposizione, si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto, che ha portato all'approvazione di diversi emendamenti con la più ampia condivisione. Preso quindi atto dei puntuali suggerimenti forniti dall'onorevole Gusmeroli, ritiene tuttavia, a differenza del collega, che il provvedimento abbia una impostazione molto incisiva, e preveda importanti misure quali, ad esempio, il rifinanziamento del piano Industria 4.0, il programma di investimenti al Sud e la decontribuzione per l'assunzione di donne e giovani, che valuta assai più utili ed efficaci ai fini del rilancio del Paese, rispetto a «quota 100», introdotta dalla Lega nella legge di bilancio per il 2019.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/VI/193.01, approvato dalla Commissione, evidenzia che sarebbe più opportuno che il rinvio del termine per i pagamenti della rottamazione-ter venisse disposto da un provvedimento di urgenza, in ragione dalla scadenza di detto termine il 10 dicembre 2020, ovvero in una data precedente all'entrata in vigore della prossima legge di bilancio.
Auspica infine l'adozione di provvedimenti deflattivi dei carichi tributari, quale un'ulteriore intervento di rottamazione delle cartelle esattoriali.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) si associa alla soddisfazione manifestata dai colleghi per il forte spirito di condivisione che ha caratterizzato l'esame delle proposte emendative.
Dichiara di non condividere la visione complessiva del provvedimento del collega Gusmeroli, pur concordando su alcune osservazioni da questi svolte, come la necessità di intervenire per ripianare le minori entrate previste per l'addizionale IRPEF, che è la terza entrata comunale in ordine di grandezza.
Osserva peraltro che nel decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto, sono previsti fondi per gli enti locali, sia per far fronte alle minori entrate sia per gli investimenti, a dimostrazione della volontà dell'attuale maggioranza di sostenere gli enti locali, le cui attività sono state notevolmente accresciute dalla pandemia.
Antonio MARTINO (FI), nell'esprimere apprezzamento per il clima positivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione, auspica che possa essere trovata una convergenza per affrontare – nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio – il tema dell'introduzione della pace fiscale, misura che ritiene indispensabile per superare le conseguenze economiche delle misure di contrasto al COVID-19.
Luca PASTORINO (LEU), associandosi alle considerazioni dei colleghi sul positivo andamento della seduta odierna, condivide la preoccupazione dell'onorevole Gusmeroli per la prevista riduzione delle entrate derivanti dall'addizionale comunale IRPEF.
Segnala poi che il proprio gruppo, che non ha presentato proposte emendative in Commissione Finanze, si riserva di presentare un emendamento presso la Commissione Bilancio per l'introduzione della web tax, misura che ha già in più occasioni sostenuto e che giudica molto importante, come peraltro emerso anche in occasione della recente audizione del Commissario europeo Gentiloni presso la VI Commissione.
Giovanni CURRÒ (M5S) si associa ai colleghi nell'esprimere apprezzamento per l'ampia condivisione delle proposte emendative approvate. Concorda inoltre con l'onorevole Pastorino sulla necessità di introdurre una web tax e con l'onorevole Ungaro in relazione alla proroga della scadenza della rottamazione-ter e auspica ulteriori interventi in questo settore.
Esprime infine parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) osserva che l'ampio consenso nell'approvazione delle proposte emendative sia dovuto alla natura tecnica di queste, che si fonda sul buon senso e non su valutazioni di carattere politico.
Tornando quindi alle considerazioni svolte in relazione alla prevista riduzione delle entrate derivanti dall'addizionale comunale IRPEF, osserva che la reale quantificazione delle minori entrate sarà valutabile solo intorno alla metà del 2021, ovvero in un momento ampiamente successivo al 31 dicembre, data di approvazione dei bilanci preventivi dei comuni. Segnala pertanto la necessità di affrontare la questione nella legge di bilancio.
Ribadisce inoltre come i comuni dispongano di ridotti margini di manovra nel determinare l'entità delle proprie entrate e spese e pertanto, qualora abbiano necessità superiori alle possibilità finanziarie, sono costretti a ricorrere al disavanzo, con incremento degli interessi passivi a loro carico. Un'alternativa alla quale talvolta si ricorre è l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione derivanti dalla concessione di nuove licenze di costruzione, con gravi conseguenze in termini di sostenibilità ambientale e di dissesto del territorio. Invita pertanto il Governo a manifestare, anche parzialmente, la propria volontà di venire incontro alle esigenze dei comuni, per evitare che essi ricorrano a questo strumento dannoso.
Luigi MARATTIN, presidente, osserva che il termine per l'approvazione del bilancio preventivo dei comuni è il 30 ottobre e che i comuni non hanno la possibilità di ricorrere all'emissione di titoli di debito, ma sono costretti, in caso di necessità, a ricorrere all'indebitamento bancario.
Segnala inoltre che nel prossimo decreto-legge Ristori-ter è previsto uno stanziamento di 400 milioni di euro in favore dei comuni per l'elargizione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà.
Lucia ALBANO (FDI) si associa alla soddisfazione espressa dai precedenti intervenuti per il clima di condivisione e collaborazione che caratterizza i lavori della Commissione Finanze. Ritiene che gli emendamenti approvati abbiano un carattere tecnico e realizzino interventi chirurgici in relazione ai quali assicura la collaborazione del proprio gruppo.
Nonostante queste considerazioni esprime però un giudizio negativo sulla manovra nel suo complesso, che ritiene costituita da un insieme di misure non coordinate e sia privo di una visione unitaria.
Avanza poi una richiesta di unificazione degli anni fiscali 2019 e 2020 per consentire la compensazione tra le entrate dell'anno 2019 e le perdite subite nell'anno successivo.
Segnala quindi la difficile posizione dei professionisti del settore fiscale, i quali, entro la fine del corrente mese di novembre, dovranno portare a termine numerosi adempimenti tributari con decimazioni di personale e difficoltà logistiche, soprattutto nelle zone arancioni e rosse. Auspica pertanto un intervento al riguardo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Topo quale relatore presso la V Commissione.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.
Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella seduta di mercoledì 18 novembre scorso il relatore Lacarra ha illustrato il contenuto dei provvedimenti. Informa quindi che non sono pervenuti emendamenti sugli ambiti di competenza della VI Commissione del disegno di legge C. 2757.
Marco LACARRA (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 e una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 e la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.
Delibera altresì di nominare il deputato Marco Lacarra quale relatore presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 2757, per le parti di competenza della VI Commissione.
La seduta termina alle 14.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economa e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.
Atto n. 203.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.
Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sullo Schema di decreto in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 novembre 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 25 novembre 2020.
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.
ALLEGATO
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.
EMENDAMENTI
ART. 9.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Articolo 9-bis.
(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/9. 01. Sani, Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Ungaro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.
(Approvato)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Articolo 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale delle Società di investimento semplice)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, capoverso numero 1), le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»;
b) al comma 1-quater, le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»
2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/9. 02. Ungaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.
(Approvato)
ART. 13.
Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)
1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:
«Art. 16-quater. – (Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;
b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;
c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.
4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.»
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
Art. 13-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 13-quater.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/13. 01. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.
(Approvato)
ART. 36.
All'articolo 36, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) il credito d'imposta di cui al presente articolo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
2790-bis/VI/36. 1. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.
(Approvato)
ART. 39.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020)
1. Al fine di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/39. 01. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.
(Approvato)
ART. 42.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di mutue di autogestione)
1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 18 aprile 2005, che rientrino nei limiti dimensionali pari a 600.000 euro di fatturato, 900.000 euro di attivo patrimoniale e 300.000 di indebitamento bancario.
2. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo.
2790-bis/VI/42. 01. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi.
(Ritirato)
ART. 45.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/45. 01. Ungaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.
(Approvato)
ART. 145.
Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:
Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)
1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.
2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
2790-bis/VI/145. 01. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Centemero, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.
(Approvato)
ART. 185.
Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente: 0-a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo la lettera f), inserire le seguenti: f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;
f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica», è aggiunta la seguente: «asseverata»;
c) dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:
209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica».
2790-bis/VI/185. 1. Raduzzi, Currò, Alemanno, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Ungaro, Pastorino, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.
(Approvato)
ART. 193.
Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:
Art. 193-bis
(Disposizioni in materia di riscossione)
1. All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2021».
2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/193. 01. Ungaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Albano, Bignami, Osnato, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Buratti, Fragomeli, Lacarra, Mura, Sani.
(Approvato)
ART. 196.
Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:
Art. 196-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese)
1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da Covid-19 i termini dei versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
2790-bis/VI/196. 01. Il Relatore.
(Approvato)