XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Martedì 3 novembre 2020

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) ... 123

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione) ... 123

ALLEGATO 1 (Emendamento) ... 125

ALLEGATO 2 (Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione) ... 125

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A ... 124

XIII Commissione - Resoconto di martedì 3 novembre 2020

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 27 ottobre la relatrice, onorevole Gagnarli, ha introdotto la discussione e che il termine stabilito per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge in esame è scaduto alle ore 15 di ieri, lunedì 2 novembre.
  Avverte che è stata presentata una sola proposta emendativa, in relazione alla quale non sono da ravvisarsi profili di inammissibilità. Si tratta dell'emendamento Caretta 28.1, volto a modificare la disciplina relativa all'utilizzo degli sfalci e delle potature contenuta nell'articolo 28 del provvedimento (vedi allegato 1).
  Avverte altresì che, in base all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Caretta 28.1.

  Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L'Abbate esprime parere conforme alla relatrice.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) ritira l'emendamento 28.1 a sua prima firma.

  Filippo GALLINELLA, presidente, esaurito l'esame degli emendamenti, chiede quindi alla relatrice, onorevole Gagnarli, di illustrare la proposta di relazione, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 2).

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole con un'osservazione riferita all'articolo 28, comma 1, con la quale si invita la XIV Commissione a valutare l'opportunità di aggiungere, dopo la parola «biomassa», le seguenti: «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».
  Sottolinea, infatti, che la reintroduzione di tale inciso concorrerebbe a meglio definire l'ambito di applicazione della norma, considerato che la richiamata direttiva non prevede alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) pur manifestando la contrarietà del suo gruppo su taluni articoli del disegno di legge europea in esame, apprezza il lavoro svolto dalla relatrice che, nel predisporre la proposta di relazione, ha formulato un'osservazione che recepisce parte di un emendamento presentato dalla Lega presso la Commissione Ambiente. Preannuncia pertanto il voto di astensione del gruppo Lega sulla proposta di relazione predisposta dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con un'osservazione presentata dalla relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

XIII Commissione - martedì 3 novembre 2020

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,

  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»,

  premesso che:

   la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, consentendo una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo;

   tale legge contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot;

  rilevato che:

   l'articolo 5 del provvedimento contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa;

   in particolare, al fine di rendere meno difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ippico, tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del decreto legislativo n. 206 del 2007, le suddette categorie sono espunte da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita, presenti sull'etichetta, dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione della dicitura «succo concentrato» con il termine «concentrato», conforme alla traduzione del termine inglese «concentrate»;

   per effetto di tale correzione la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004 viene allineata al nuovo testo della direttiva 2001/112/CE, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, a seguito della richiesta di rettifica della versione italiana avanzata dal Governo italiano;

  rilevato altresì che:

   l'articolo 28, nel novellare l'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale, compresi gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia;

   l'obiettivo perseguito è quello di rendere la richiamata disposizione del Codice dell'ambiente a quanto previsto dalla corrispondente norma unionale contenuta nell'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE, in modo da superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI;

   la Commissione europea, il 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni alla disciplina dei rifiuti;

   nello specifico, l'articolo 28 del provvedimento in discussione esclude dalla disciplina in materia di rifiuti le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, correlati alle attività agricole, alla silvicoltura o utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

   appare opportuno reintrodurre nel testo della disposizione come tra l'altro già disposto nella formulazione, oggi vigente, introdotta dal decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (art. 1, comma 13, lettera a)), che ha modificato l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 proprio al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione Europea – il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi»;

  la reintroduzione di tale inciso, infatti, concorrerebbe a meglio definire l'ambito di applicazione della norma, considerato che la richiamata direttiva non prevede alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste;

  evidenziato che:

   l'articolo 29 modifica la metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocaburanti e dai bioliquidi, ottemperando all'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 28, comma 1, dopo la parola «biomassa» aggiungere le seguenti «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».