XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità ... 146
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 153
5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria ... 147
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 154
5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto ... 147
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 156
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) ... 147
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) ... 151
INTERROGAZIONI
Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.
La seduta comincia alle 14.10.
Debora SERRACCHIANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Marcello GEMMATO (FDI) ringrazia la sottosegretaria per aver dato conto del raddoppio dell'importo della pensione minima, che dà seguito a una proposta emendativa avanzata dalla presidente del suo partito, onorevole Giorgia Meloni, sulla quale si era registrata un'ampia convergenza dei gruppi parlamentari. Tuttavia, può definirsi solo parzialmente soddisfatto della risposta perché, proprio sulla base di tale ampio consenso, la sua parte politica si sarebbe aspettata l'impegno del Governo all'aumento delle risorse destinate agli invalidi civili, che devono fronteggiare numerosissime spese, anche di rilevante ammontare, nonché l'ampliamento della platea dei beneficiari delle provvidenze previste per gli invalidi.
5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Antonio VISCOMI (PD), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria della risposta e rileva che, ai fini della soluzione della questione, certamente intricata, più che evitare che si verifichi una doppia imposizione ai danni dei pensionati italiani residenti in Bulgaria, sarebbe necessario evitare i danni di una doppia burocrazia, quella italiana e quella bulgara. In ogni caso, auspica una sollecita applicazione della Convenzione, eliminando il requisito della doppia cittadinanza, che impedisce a molti pensionati italiani di percepire la pensione. Infine, ritiene necessario un maggior coordinamento tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS, al fine di garantire l'acquisizione dei dati relativi ai pensionati in maniera veloce e senza aggravi per i cittadini.
5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), precisando, tuttavia, che, ad oggi, nessuna richiesta ufficiale è pervenuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Giovanni VIANELLO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto, nonostante l'impegno del Governo, la vicenda appare lontana da una soluzione soddisfacente. Arcelor Mittal, infatti, appare ancora dettare l'agenda e i tempi della vicenda, mentre si moltiplicano le segnalazioni dei lavoratori, alcuni dei quali per questo licenziati, sulla mancata manutenzione degli impianti, alla base degli incidenti che, purtroppo, stanno aumentando. Denuncia, quindi, il peggioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori, i quali, nel timore di perdere il lavoro, preferiscono tacere ed esporsi a gravi rischi. Ritiene che l'impegno assunto dal Governo a continuare a sostenere in ogni caso il reddito dei dipendenti dello stabilimento possa sortire effetti positivi, anche se ricorda come l'azienda scarichi sullo Stato i suoi costi di gestione, tenendo una parte dei lavoratori in cassa integrazione e pretendendo gli straordinari dai lavoratori rimasti in servizio.
Debora SERRACCHIANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2670 Governo, recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Ricorda, in proposito, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni.
Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge di europea 2019-2020 è fissato alle ore 12 di venerdì 30 ottobre.
Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Faccio presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.
Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
Quindi, in sostituzione della relatrice, onorevole Mura, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del disegno di legge.
Innanzitutto, ricorda che la legge europea è lo strumento che, nell'ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare le disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché a introdurre ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni.
Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2019, finalizzato al recepimento delle direttive dell'Unione europea, attualmente all'esame del Senato.
Come si legge nella relazione illustrativa, il disegno di legge in esame è finalizzato a ridurre ulteriormente il numero delle procedure di precontenzioso e contenzioso, già drasticamente diminuito a seguito dell'approvazione della legge europea 2018, ad attuare dodici regolamenti, a garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale e della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Il disegno di legge, inoltre, reca ulteriori disposizioni le cui finalità sono strettamente connesse alla necessità di ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Venendo al merito del provvedimento in esame, che consta di trentaquattro articoli, suddivisi in nove Capi, rileva che l'articolo 1 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Dalla relazione illustrativa, si apprende che l'intervento è stato reso necessario in quanto, nell'ambito della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365, si è osservata la mancata conformità della normativa nazionale del decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) alla direttiva, pur affermata dall'Italia, che, per tale motivo, non ravvisava un obbligo di recepimento specifico. In particolare, ad avviso della Commissione europea, è necessario attribuire esplicitamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR), presso il Dipartimento delle pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, il compito della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni fondate anche sulla nazionalità dei lavoratori, compito che, ad avviso dell'Italia, era già compreso nelle funzioni attribuite all'Ufficio. Pertanto, al comma 1, che modifica il decreto legislativo n. 216 del 2003, le lettere a), b) e c) sono volte ad estenderne l'ambito di applicazione in relazione alle discriminazioni dei lavoratori fondate sulla loro nazionalità e con riferimento anche alla salute e alla sicurezza, al reintegro professionale o al ricollocamento; all'accesso all'alloggio e ai vantaggi sociali e fiscali; all'assistenza fornita dagli uffici di collocamento; all'iscrizione alle organizzazioni sindacali e all'eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori. La lettera d) consente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni legittimate ad agire di rappresentare anche i familiari del lavoratore discriminato, mentre la lettera e) attribuisce esplicitamente all'UNAR il compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, attività puntualmente specificate dalla norma medesima. La relazione illustrativa precisa che non si è ritenuto di recepire la norma della direttiva che prevede l'assistenza dell'UNAR nei procedimenti giudiziari, gratuita per chi non ha risorse sufficienti, in quanto nel nostro ordinamento l'assistenza giudiziaria è prestata da coloro che sono abilitati al patrocinio ed è gratuita per i non abbienti. Il comma 2 estende la disciplina che vieta gli atti discriminatori, di cui all'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, ai casi di discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori. Il comma 3 prevede l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR, composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
Passa all'articolo 2, che reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, superando la procedura di infrazione n. 2019/2100. Come si legge nella relazione illustrativa, la Commissione europea ha messo in mora l'Italia per il non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (recepita con il decreto legislativo n. 40 del 2014), che prevede il diritto dei lavoratori di Paesi terzi di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato in cui soggiornano, nel settore, tra gli altri, della sicurezza sociale, salvo specifiche e limitate deroghe. Ad avviso dell'Italia, tale norma non avrebbe necessitato di recepimento in quanto il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) reca una disposizione generale che, in materia di assistenza sociale, equipara ai cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno (equivalente al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e di permesso di soggiorno. Tuttavia, secondo la Commissione, l'ambito soggettivo del Testo unico è più ristretto di quello della direttiva, in quanto prevede una durata minima del titolo di soggiorno, e l'ambito oggettivo di applicazione della direttiva, cioè le prestazioni di sicurezza sociale, non è sovrapponibile a quello del Testo unico, che si riferisce alle prestazioni di assistenza sociale. Inoltre, tali differenze, soggettive e oggettive, non possono essere ricondotte, in quanto più restrittive, nell'ambito delle deroghe autorizzate dalla direttiva, di cui, peraltro, l'Italia aveva dichiarato di non volersi avvalere. Infine, la Commissione ha eccepito la non conformità alla direttiva di ulteriori disposizioni dell'ordinamento italiano che disciplinano specifiche prestazioni sociali: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (norma, peraltro, già modificata); l'assegno di maternità di base; l'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui; il bonus bebè 2015-2017. Pertanto, il comma 1, modificando il Testo unico, sostituisce l'espressione: «stranieri titolari della carta di soggiorno» con l'espressione «gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» e modifica in modo conseguenziale il riferimento ai minori (lettera a)); disciplina la parità di trattamento in relazione alla sicurezza sociale per i titolari di permesso unico di lavoro e per ulteriori soggetti che svolgono attività lavorativa e di ricerca (lettera b)). I successivi commi dispongono la modifica delle disposizioni speciali che prevedono il riconoscimento delle prestazioni già menzionate, allo scopo di uniformarne la disciplina a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE.
L'articolo 3, con l'intento di chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2175, introduce disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, modificando il decreto legislativo n. 206 del 2007, che dà attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che l'obbligo delle autorità a prestare piena collaborazione, che, a legislazione vigente è limitato ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, sia esteso anche nei confronti dei centri di assistenza degli Stati membri di origine del richiedente.
Sempre in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'articolo 4 è volto a superare la procedura di infrazione n. 2018/2295, anch'esso modificando il decreto legislativo n. 206 del 2007. Segnala, in particolare, la modifica dell'ambito di applicazione, per ricomprendervi anche i tirocini professionali effettuati al di fuori dal territorio nazionale da tutti i cittadini dell'Unione europea e non solo, come previsto dalla normativa vigente, dai cittadini italiani (comma 1, lettera a)). Le ulteriori modifiche riguardano la procedura amministrativa (comma 1, lettera b)); la previsione di obblighi ulteriori in capo al richiedente (comma 1, lettera c)); la riduzione dei controlli in caso di attività stagionale (comma 1, lettera d)); la limitazione dell'ambito dei controlli sui prestatori di servizi in regime temporaneo e occasionale, (comma 1, lettere e) ed f)); l'estensione alle ostetriche della possibilità di beneficiare del cosiddetto regime dei diritti acquisiti, previsto per medici, infermieri e altri esercenti professioni sanitarie, per il riconoscimento automatico connesso all'esercizio dell'attività per almeno tre anni pregressi (comma 1, lettera g)); l'adeguamento della normativa alla disciplina europea con riguardo ai medici specializzandi nonché alla formazione in medicina generale (comma 1, lettere h) e i)).
Ancora in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, segnala che l'articolo 5, allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE, esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 206 del 2007, che ne dà attuazione, i fantini, gli allenatori e i guidatori di cavalli da corsa, la cui disciplina professionale è già regolamentata da accordi internazionali. L'articolo 6, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2374, modifica il medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007 in relazione al punto di contatto unico, per garantire l'accesso centralizzato in via telematica alle informazioni necessarie per lo svolgimento in Italia di una professione regolamentata.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di appalti pubblici, volti a superare la procedura di infrazione n. 2018/2273. Segnala, in particolare, che uno dei motivi alla base dell'apertura della procedura di infrazione, cioè l'esclusione dalla gara di un operatore economico a causa della violazione degli obblighi tributari o contributivi solo nel caso di decisione giudiziaria o amministrativa definitiva, prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stato superato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il cosiddetto «decreto semplificazioni»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, che ha stabilito che, ai fini dell'esclusione, è sufficiente che la stazione appaltante sia a conoscenza del mancato pagamento, qualora questo si connoti del carattere di gravità. Pertanto, le disposizioni del comma 1 recano il necessario coordinamento del testo del codice dei contratti pubblici, alla luce delle disposizioni introdotte dal «decreto sempilificazioni».
Segnala che l'articolo 18 riguarda le attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, dando attuazione alla direttiva n. 2017/17. In particolare, il comma 1, lettera b), modificando il testo unico delle leggi in materia tributaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, esclude l'obbligo di stabilire succursali per gli intermediari del credito abilitati che intendano esercitare in un altro Stato membro in relazione ai contratti di credito ai consumatori.
Segnala, altresì, che l'articolo 30 aumenta da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e, contestualmente, modifica la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi.
Osserva, infine, che l'articolo 32 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato un contingente di massimo cinquanta unità di personale da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre.
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), della proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, e abbinata, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, come risultante dall'esame in sede referente.
Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani. Invita, quindi, la relatrice, onorevole Costanzo, a svolgere la relazione introduttiva.
Jessica COSTANZO (M5S), relatrice, osserva preliminarmente che la proposta di legge reca un contenuto analogo a quello di una proposta approvata sia dalla Camera sia dal Senato nella scorsa legislatura, ma rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica in quanto priva della cosiddetta «clausola di salvaguardia penale» per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. La fine della legislatura non ha permesso però il completamento dell'iter di approvazione del provvedimento.
Venendo al merito, rileva che il provvedimento, che consta di sette articoli, presenta un contenuto solo marginalmente riconducibile alle competenze della XI Commissione. Infatti, l'articolo 1 introduce il divieto di finanziamento di società in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo coinvolte nel settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. In particolare, tale divieto, sulla base del comma 4, è esteso alle fondazioni e ai fondi pensione, che non possono investire il loro patrimonio in tali società.
L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento. Gli articoli 3 e 4 disciplinano i compiti, rispettivamente, degli organismi di vigilanza, tra i quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e degli intermediari finanziari. L'articolo 5 disciplina l'attività di verifica della Banca d'Italia e degli organismi di vigilanza, mentre l'articolo 6 introduce disposizioni sanzionatorie.
L'articolo 7, infine, reca l'entrata in vigore del provvedimento.
Debora SERRACCHIANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.
La seduta termina alle 14.40.
ALLEGATO 1
5-04702 Gemmato: Innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sull'innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.
In proposito, nel rappresentare che i predetti requisiti reddituali individuati sono analoghi a quelli già richiesti antecedentemente alla modifica normativa per l'accesso all'incremento al milione al 60esimo anno di età, si fornisce un completa ricostruzione del tema in argomento anche sulla base degli elementi forniti dall'Inps.
Come noto, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali già previste per i trattamenti pensionistici, individuando i beneficiari del sostegno economico e i requisiti reddituali per il conseguimento dello stesso (cfr. articolo 38, commi da 1 a 6).
La norma prevede l'applicazione dell'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (1 milione di lire) per tredici mensilità in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dalla stessa disposizione (articolo 38 citato, comma 5).
Le stesse maggiorazioni sociali spettano:
ai titolari di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni);
ai titolari di assegno sociale (ai sensi dell'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
ai titolari di pensione sociale (ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544).
In caso di soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti, l'incremento in questione è attribuito a decorrere dai 60 anni (articolo 38, comma 4).
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 23 giugno 2020, che ha stabilito l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non riconosce la maggiorazione anche ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha esteso il beneficio della maggiorazione sociale anche ai soggetti di età superiore ai 18 anni.
Sono stati inoltre stabiliti specifici requisiti reddituali, base alle previsioni dell'articolo 38, comma 5, della legge n. 448 del 2001.
Tali limiti di reddito, per effetto degli adeguamenti annuali, sono pari nell'anno 2020 a:
un importo annuo pari o superiore 8.469,63 euro per i redditi propri;
un importo annuo pari o superiore a 14.447,42 euro per i redditi cumulati con quello del coniuge.
Si precisa che i redditi da considerare sono quelli percepiti dal pensionato e dal coniuge nell'anno solare per il quale viene accertato il diritto al beneficio.
Per quanto attiene alla individuazione dei redditi da considerare ai fini del riconoscimento della maggiorazione si deve tener conto, in base al dettato normativo, dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
La norma infatti, nel prevedere l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, al comma 5 stabilisce genericamente che ai suddetti fini il pensionato non deve possedere «redditi propri né redditi cumulati con quelli del coniuge» superiori ai limiti stabiliti. Al successivo comma 6 si precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2002, è escluso dalla valutazione il reddito della casa di abitazione.
Devono pertanto essere presi in considerazione i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili ad IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia, comunque denominati.
Infine, voglio ricordare che devono essere valutati altresì i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
ALLEGATO 2
5-04550 Schirò: Applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.
TESTO DELLA RISPOSTA
Passo ad illustrare l'atto concernente l'applicazione ai pensionati italiani residenti in Bulgaria della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la Bulgaria.
Voglio preliminarmente premettere che la materia della tassazione delle pensioni, comprese le norme internazionali dirette ad evitare la doppia imposizione, rientra nella competenza istituzionale delle Autorità Fiscali, l'Agenzia delle Entrate, e l'INPS è tenuto ad applicare le disposizioni vigenti in quanto in materia fiscale assolve unicamente alle funzioni di sostituto d'imposta.
Infatti preciso che in ambito fiscale l'INPS opera in qualità di sostituto d'imposta, applicando la normativa vigente alle prestazioni erogate nei confronti dei soggetti residenti sia in Italia che all'estero e riconoscendo a questi ultimi, su richiesta dell'interessato, il regime impositivo previsto dalle convenzioni internazionali in presenza dei requisiti richiesti.
In linea generale, le convenzioni contro le doppie imposizioni si ispirano al modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), in base al quale si prevede come principio applicabile per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati il regime di tassazione esclusiva nel paese di residenza, mentre per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, a contrario, quello della tassazione nel Paese della fonte. In particolare, per queste ultime, il modello di convenzione OCSE prevede, in via derogatoria, la possibilità di applicare la tassazione esclusiva nel Paese della residenza qualora il pensionato ne acquisisca la nazionalità, in via esclusiva o plurima, a seconda degli specifici accordi fra gli Stati contraenti. L'OCSE, da ultimo, ha pubblicato il nuovo Modello di Convenzioni contro le doppie imposizioni, con relativo Commentario, approvato in via definitiva il 21 novembre 2017 dando maggior rilievo alla prevenzione da parte degli Stati contraenti col fenomeno dell'elusione fiscale a livello internazionale e al contrasto della cosiddetta doppia non imposizione in entrambi gli Stati contraenti.
Occorre osservare che, pur rifacendosi al suddetto schema OCSE, gli Stati contraenti rimangono liberi di negoziare i contenuti di ciascun accordo bilaterale, adeguandolo alle proprie esigenze impositive. Per questo motivo le convenzioni stipulate dall'Italia hanno nella maggior parte dei casi un contenuto analogo, ma non mancano differenze e aspetti peculiari che caratterizzano alcuni di questi trattati.
Fra questi ultimi è compresa la Convenzione in vigore con la Bulgaria, che – a differenza delle altre convenzioni che si rifanno al modello OCSE – all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a prescindere da qualsivoglia gestione previdenziale di appartenenza, pone il possesso della cittadinanza bulgara come requisito per essere considerato cittadino della Repubblica di Bulgaria, ponendo l'onere di ricevere certificazione idonea ad attestare la condizione di residente fiscale, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, sia in capo al sostituto d'imposta italiano che all'Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara per la verifica della sussistenza di tale condizione al fine di consentire l'applicazione del regime impositivo concordato fra i due Stati contraenti.
Faccio presente infatti che per quanto concerne la richiesta di applicazione delle convenzioni all'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, in linea generale, il pensionato residente all'estero in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può chiederne alla Struttura INPS competente l'applicazione per l'anno in corso, mentre, per il rimborso relativo agli anni pregressi, entro 48 mesi dall'applicazione delle ritenute, può presentare apposita domanda direttamente al Centro operativo di Pescara di Agenzia delle Entrate presentando analoga documentazione attestante i requisiti previsti da ciascun trattato internazionale.
Stante tale peculiare quadro di riferimento, l'Inps con messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020, tenuto conto del vigente requisito previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lett. b) del Trattato in parola, ha fornito indicazioni alle proprie strutture territoriali nel senso di considerare utili al buon esito delle domande di esenzione dall'imposizione in Italia delle pensioni soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e la Bulgaria rilasciate a seguito della verifica della sussistenza per la parte bulgara di tutte le condizioni previste dalla convenzione di cui si chiede l'applicazione.
Voglio, altresì, ricordare che il Trattato internazionale in parola prevede espressamente un metodo per eliminare la doppia imposizione, che pone il residente in Bulgaria nella condizione di non dover mai subire un doppio prelievo sul reddito da pensione. Infatti, qualora un residente in Bulgaria possieda redditi che, conformemente alle disposizioni della citata Convenzione siano imponibili in Italia, la Bulgaria esenta tali redditi da imposizione fiscale.
Tutto ciò premesso, come più volte sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta ha la facoltà e non l'obbligo di applicare le suddette convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali.
Come più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote previste in Convenzioni vigenti fra l'Italia ed il Paese di residenza del beneficiario del reddito. Tale prassi, che ha carattere facoltativo, impone al sostituto d'imposta che intenda attenervisi di acquisire, dai beneficiari del reddito, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dagli Accordi in discorso. In caso d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il sostituto di imposta è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all'estero, operando le ritenute con le modalità previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Stante l'immutato attuale quadro normativo, l'Inps per le istanze presentate dai pensionati per l'applicazione delle convenzioni per l'anno corrente, nelle more di un'eventuale proposta di modifica del trattato esistente da parte dei competenti uffici del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di eliminare il possesso della cittadinanza quale requisito per essere considerato residente nella Repubblica di Bulgaria per l'applicazione del trattato internazionale in argomento, rimane tenuto a considerare il requisito formale di ottemperanza ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il possesso della cittadinanza bulgara di cui al succitato articolo 1, paragrafo 2, lettera b), così come d'altro canto lo stesso Centro Operativo di Pescara di Agenzia delle Entrate, per la valutazione delle domande di rimborso delle ritenute applicate per gli anni pregressi entro il termine di decadenza dei 48 mesi dall'applicazione da parte di soggetti ricadenti nelle medesime condizioni.
Ad ogni modo – e concludo – posso assicurare che l'Inps, in presenza di ogni diversa espressa indicazione da parte dei competenti uffici di Agenzia delle Entrate, darà pronta esecuzione a nuove modalità di valutazione delle domande presentate dai pensionati residenti in Bulgaria.
ALLEGATO 3
5-04693 Vianello: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulle iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Arcelor Mittal Italy S.p.a. di Taranto.
Al riguardo, sottolineando l'attenzione del Governo in merito alle vicende occupazionali della Società in questione, voglio ricordare per ragioni di completezza che a seguito dell'accordo stipulato in sede Ministeriale del 6 settembre 2018 nel quale è stato delineato un piano di affitto di rami d'azienda dell'ex ILVA in AS, si è proceduto al passaggio dei lavoratori dall'ILVA in Amministrazione straordinaria alla Arcelor Mittal.
L'ultimo decreto direttoriale del Ministero del lavoro adottato in favore dell'ILVA in Amministrazione straordinaria è stato adottato il 23 gennaio 2020, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori impiegati presso le unità di Taranto, Novi Ligure (AL), Venezia e Genova per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pur non avendo – al momento – ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento, prendendo atto della situazione segnalata dall'onorevole interrogante, seguirà con attenzione la vicenda in favore della salvaguardia occupazionale dei lavoratori, garantendo, ove possibile, l'impegno massimo del Governo e del Ministero che rappresento in modo particolare per il riconoscimento di tutti gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori e delle loro famiglie.